MARGARINA E GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI - PRODUZIONE E GESTIONE DI DEPOSITI ALL'INGROSSO
FABBRICAZIONE E GESTIONE DI DEPOSITI DI MARGARINA E DI GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI
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1. La margarina e i grassi idrogenati
La margarina è un grasso alimentare semisolido, in genere altamente saturo, costituito da due fasi: una lipidica (grassa) e una acquosa intimamente mescolate.
È una dispersione di una soluzione acquosa di varia composizione, frequentemente a base di acqua, siero di latte o latte scremato, coloranti, conservanti e aromatizzanti in una fase a componente grassa (una miscela di grassi in gran parte solidi a temperatura ambiente, ma con una frazione di olii), che ne costituisce la componente principale, nonché da emulsionanti che la stabilizzano.
Definita generalmente come emulsione, a temperatura ambiente si trova fisicamente in uno stato intermedio tra una sospensione e una emulsione.
Viene distribuita come succedaneo del burro nell'uso domestico, nonché viene largamente utilizzata a livello industriale per la preparazione di una larga tipologia di alimenti.
La margarina contiene frequentemente elevate quantità di grassi saturi, idrogenati artificialmente o saturi nativamente, della classe degli esteri glicerici dell'palmitico (C16), margarico (C17) e acido stearico (C18), acidi grassi (Fonte: Wikipedia).
La margarina fu ideata dal francese Hippolyte Mège (che la chiamò oleomargarina in riferimento all'acido margarico) a seguito di un concorso indetto da Napoleone III (1869) per dotare la marina di un surrogato del burro, più economico e più conservabile.
Originariamente la margarina non era prodotta per idrogenazione, ma per cristallizzazione frazionata di un miscuglio di grassi animali e latte acido.
2. L'esercizio dell'attività
Chi intendeva intraprendere l’attività di produzione e/o di commercio all’ingrosso (con gestione di un deposito) di margarina e grassi idrogenati alimentari era, in precedenza, tenuto a presentare una denuncia di inizio attività (DIA) al Registro delle imprese il giorno stesso in cui iniziava l’attività.
Successivamente la "denuncia di inizo attività (DIA)" è stata sostituita dalla "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".
La denuncia di inizio attività presupponeva:
• l'individuazione di un “responsabile dello stabilimento” per la produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari o di un “responsabile del deposito” per il commercio all’ingrosso;
• il possesso dell’autorizzazione sanitaria allo svolgimento dell’attività rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio.
L'art. 71-bis, comma 2, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 - aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e in vigore dal 14 settembre 2012 - ha:
1) abrogato le seguenti disposizioni normative:
- la Legge n. 1316/1951;
- il D.P.R. n. 131/1954 e
- il D.P.R. n. 519/1997, che in precedenza disciplinavano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari:
2) ha stabilito che l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati "non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE".
Ora, pertanto, l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso
di margarina e di grassi alimentari idrogenati non è più subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE, in materia di rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
3. I requisiti dei locali
I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento ed al deposito, anche temporaneo, ed alla vendita all’ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.
Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori dalle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.
E’ vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e nei locali annessi.
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APPENDICE NORMATIVA
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. Legge 4 novembre 1951, n. 1316: Disciplina della produzione o del deposito per il commercio all’ingrosso di margarine e grassi idrogenati alimentari. (Legge abrogata dalla lettera a), del comma 1, dell’art. 71-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147).
. D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 131: Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.
(Decreto abrogato dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 71-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147).
. D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell’art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Decreto abrogato dalla lettera c), del comma 1, dell’art. 71-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147).
. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 22 - Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2013-12-28 (1366 letture) [ Indietro ] |