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IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI, IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE, DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, DI SOLLEVAMENTO, ANTINCENDIO – DALLA LEGGE N. 46/1990 AL D.M. N. 37/2008 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI





NOTIZIE IN BREVE

Abilitazioni all'impiantistica - Nuova circolare del Ministero dello sviluppo economico

Emanata la Circolare n. 3717/C del 13 marzo 2019 con la quale vengono fornit e indicazioni alle Camere di commercio in merito alle limitazioni delle abilitazioni all’attività di installazione degli impianti, regolata dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.


Pubblicato la versione aggiornata del Massimario delle decisioni del MiSE in materia di impiantistica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata al 15 ottobre 2013 del MASSIMARIO contenente la raccolta dei pareri, delle circolari e delle lettere circolari in materia di impiantistica.


Sanzioni in materia di installazione di impianti - Nuova Circolare del Ministero

Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori.


Dichiarazione di conformità – Previsto un nuovo unico modello per tutti gli impianti

L’articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2010, n. 5 prevede l'approvazione di un modello di dichiarazione unica di conformità che andrà a sostituire quelli previsti dal D.M. n. 37/2008 e quello previsto dall'art. 284 del D. Lgs. n. 152/2006.


Approvati due nuovi modelli per le dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte

Con Decreto dirigenziale 19 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, è stato approvato il nuovo modello per la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte".
Con lo stesso decreto è stato anche approvato un modello per la dichiarazione di conformità dell'impianto ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.
Il testo del decreto con i due allegati viene riportato nell'Appendice normativa.


Manovra correttiva 2010 – Nuove disposizioni in materia di installazione di piccoli impianti fissi di distribuzione di gas naturale

Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) ha dettato, all’articolo 51, disposizioni semplificative anche in materia di installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione prevedendo la sola presentazione di una dichiarazione d'inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.

. Se vuoi scaricare il testo della manovra, clicca QUI.


Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio

I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Successivamente, lo stesso Ministero è tornato sullo stesso argomento fornendo, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI - Scatta la raccolta straordinaria “Extralamp” di lampade esauste

Dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 il Consorzio Ecolamp raccoglierà gratuitamente e su tutto il territorio nazionale le lampade esauste che giacciono nei magazzini degli installatori; la quantità minima richiesta per usufruire del servizio è di 400 kg.
Il Consorzio Ecolamp è stato costituito nel 2004 dalle principali aziende nazionali ed internazionali del settore illuminotecnico, al fine di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti derivanti da sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione a fine vita (rientranti nella categoria dei cd. “RAEE”, disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2005).
La raccolta straordinaria “Extralamp”, nasce per venire incontro alle difficoltà degli installatori di sorgenti luminose (soprattutto tubi fluorescenti al neon), i quali non possono conferire le lampade esauste raccolte alle isole ecologiche, in quanto rifiuti speciali (prodotti dagli installatori) pericolosi.

. Se vuoi visitare il sito del Consorzio ECOLAMP e conoscere tutte le modalità e le condizioni del servizio, clicca QUI.


IL RIORDINO DELLA MATERIA DELL’IMPIANTISTICA
DALLA LEGGE N. 46 DEL 1990 AL D.M. N. 37 DEL 2008

1. LA VIGENZA DELLA LEGGE N. 46 DEL 1990

1.1. Normativa di riferimento

La fonte normativa che regolamentava l'attività di impiantistica prima della riforma era:
a) la legge 5 marzo 1990, n. 46,
b) il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447e
c) il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 9.
A questa normativa ha fatto seguito cinque circolari emanate dall'allora Ministero delle attività produttive:
- la n. 3439/C del 27 marzo 1998;
- la n. 3562/C del 7 luglio 2003;
- la n. 3580/C del 24 novembre 2004;
- la n. 3584/C del 14 giugno 2005;
- la n. 3600/C del 6 aprile 2006
.


1.2. Ambito di applicazione

Le imprese che intendono svolgere le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti:
a) di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, anche se installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi;
b) radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, solo ad uso civile;
c) di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, solo per edifici ad uso civile;
d) idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore, solo per edifici ad uso civile;
e) per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore, solo per edifici ad uso civile;
f) di sollevamento di persone o di cose a mezzo ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, solo per edifici ad uso civile;
g) di protezione antincendio, solo per edifici ad uso civile
.

Nella normativa precedente occorreva far riferimento non solo ai tipi di impianti, ma anche al tipo di immobile ove gli stessi venivano installati.
Solo l'attività relativa agli impianti elettrici era sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge n. 46/1990, qualsiasi era il tipo di immobile (art. 1, comma 2, L. n. 46/1990).
Gli altri sei tipi di impianti erano soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto se relativi ad "unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili" (art. 1, 1° comma, D.P.R. n. 447/91).

Secondo quanto stabiliva all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 447/1991 (ora abrogato), per “edifici adibiti ad uso civile”, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 46/1990, si intendevano “le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili”.
Pertanto, tra gli edifici non ad uso civile vi rientrano: sedi di società, attività industriale, attività commerciale, attività agricola, attività di produzione, attività di intermediazione di beni o servizi, edifici di culto, uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi, immobili destinati a pubbliche finalità, immobili dello Stato o di Enti (pubblici, territoriali, istituzionali o economici).

Erano esclusi dall'applicazione della legge gli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti sopra elencati.
Per interventi di ordinaria manutenzione si intendono quelli relativi a:
- contenere il degrado normale d'uso;
- eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi e che non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la sua destinazione d'uso.


1.3. Requisiti richiesti

I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di impiantistica erano di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.
Le imprese che esercitavano attività di impiantistica dovevano designare un responsabile tecnico che era in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Il responsabile tecnico doveva avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa, inteso come vincolo stabile e continuativo, che comportava un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività.
Il responsabile tecnico poteva pertanto essere:
- il titolare;
- un familiare (se può essere coadiuvante secondo la normativa delle imprese artigiane);
- un socio di società di persone (anche accomandante);
- un socio di società a responsabilità limitata e di società cooperative;
- l’amministratore di società di capitali e di società cooperative;
- un dipendente;
- una persona estranea all’impresa, se legata da contratto d’opera o da contratto di associazione in partecipazione o in possesso di una apposita procura institoria
.

Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 443/1985 le imprese artigiane potevano individuare il responsabile tecnico, per le ditte individuali, esclusivamente nella persona del titolare, per le società, nella persona di un socio partecipante alle lavorazioni e iscritto nei relativi elenchi assistenziali e previdenziali.


IMPIANTISTI, AUTORIPARATORI E IMPRESE DI PULIZIE - Titoli di studio abilitanti

Le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna hanno redatto elenco dei titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992, D.M. 37/2008, Legge 82/1994".

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


1.4. Modalità di denuncia

Il giorno stesso in cui si inizia l’attività doveva essere presentata la denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, con allegata la documentazione richiesta.
L'accertamento dei requisiti veniva effettuato dal Responsabile del procedimento e, per le imprese artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia i requisiti dovevano essere riconosciuti o negati: oltre tale termine valeva il principio del silenzio-assenso.


1.5. Dichiarazione di conformità

Il committente era tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate.
Era fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell´impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello approvato con D.M. 20 febbraio 1992, alla quale dovevano essere allegati:
• il progetto (quando necessario);
• la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati;
• il certificato attestante il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
• scheda di impianto
.
Copia della medesima, priva di allegati, doveva essere trasmessa alla Camera di Commercio a cura dell´impresa stessa entro 6 mesi dal rilascio.


2. LA VIGENZA DEL D.M. N. 37 DEL 2008 - IN VIGORE DAL 27 MARZO 2008

2.1. Le principali novità introdotte

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

La novità più rilevante riguarda, in primo luogo, l’abbandono della previsione di istituzione dell’Albo degli installatori qualificati.
Il decreto non rappresenta un’autentica riforma della materia ma costituisce un riordino mirato a razionalizzare, coordinare e integrare la precedente disciplina, mantenendo sostanzialmente invariata la precedente impostazione.
Da rilevare, in primo luogo, la estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso (art. 1, comma 1).

Per quanto riguarda la classificazione degli impianti, vengono apportate alcune integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente classificazione, apportando parziali ritocchi e accorpamenti (art. 1, comma 2).

I requisiti di qualificazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimenti in imprese abilitate del settore (art. 4).

E’ stato rafforzato il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

E’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune (art. 7).


2.2. La normativa abrogata

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del nuovo decreto, saranno abrogati:
1) la legge 5 marzo 1990, n. 46 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo decreto);
2) il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
3) gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


2.3. La classificazione degli impianti

L’articolo 1 del D.M. n. 37/2008, al comma 2, presenta una classificazione degli impianti che rispecchia quasi integralmente quella precedente, con alcune integrazioni delle denominazioni, qualche ritocco ed alcuni accorpamenti.
Gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza degli impianti sono i seguenti:
A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G) impianti di protezione antincendio
.


2.4. Ambito di applicazione

Con la nuova normativa, stando a quanto stabilito all’art. 1, comma 1 del D.M. n. 37/2008, le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”.
Viene poi aggiunto che, nel caso l’impianto sia connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del nuovo decreto si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.
Dunque, il campo di applicazione della legge n. 46/1990 viene esteso a tutti gli impianti relativi agli edifici pubblici e privati, prescindendo dalla loro destinazione d’uso (quali: uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo, ecc.).
Si richiama l’attenzione sulla precisazione della norma laddove si fa riferimento a tutti gli impianti collocati non solo all’interno degli edifici, ma anche “nelle relative pertinenze”, quindi anche in spazi esterni ma comunque destinati in modo strutturale al servizio dell’edificio, in ciò superando le incertezze provocate dalla precedente disciplina.


2.5. GLI ELENCHI DEI VERIFICATORI

2.5.1. La verifica degli impianti e la formazione degli elenchi dei verificatori nella precedente normativa

Il nuovo decreto n. 37/2008, a parte alcune previsioni marginali, non si occupa delle verifiche da effettuare sui vecchi e sui nuovi impianti. Verifiche che sono necessarie e indispensabili per riscontrare la rispondenza degli impianti alla regola dell’arte.
E’ necessario per questo rifarsi alle vecchie regole dettate dall’articolo 14 della legge n. 46/1990, rimasto peraltro in vigore.
In detto articolo si stabilisce che “1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta”
.

L’art. 9 del D.P.R. n. 447/1991, concernente il regolamento della legge n. 46/1990 (ora integralmente abrogato), prevedeva che la scelta del libero professionista doveva essere fatta nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze.
Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 3 agosto 1995, prima, e del 6 aprile 2000, poi sono stati adottati gli schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di Commercio.
Negli elenchi dei verificatori potevano iscriversi: ingegneri, laureati in chimica industriale, architetti, periti industriali, periti chimici e geometri.
La predisposizione degli elenchi veniva effettuata annualmente da parte delle Camere di Commercio e le domande relative all´iscrizione venivano approvate con deliberazione della Giunta camerale (oggi dal Dirigente competente del servizio).
La delibera veniva successivamente inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dello Sviluppo Economico per l´approvazione.
L’iscrizione nelle varie sezioni dell’elenco avveniva sulla base della dichiarazione dell’interessato confermata da una dichiarazione rilasciata dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, nella quale veniva attestato che l’attività per la quale si chiedeva l’iscrizione rientrava nelle competenze professionali previste dallo specifico ordinamento professionale (Cfr. art. 2, D.M. 6 aprile 2000).


2.5.2. La verifica degli impianti dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 37/2008

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è stata operata una ridefinizione del quadro normativo disciplinante l'attività di impiantistica non completamente raccordabile alla normativa istitutiva dell'Elenco dei Verificatori Impianti previsto dall'art. 14 della legge 46/1990.
Tuttavia, considerato che tale articolo è rimasto in vigore, si deve desumere che, ancora oggi, per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della normativa vigente, i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità che sono state successivamente stabilite dal regolamento di attuazione, che peraltro è stato integralmente abrogato.
Dunque, viene ancora, come in passato, consentito agli Eni di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, ma non ne viene più indicata alcuna modalità.
Non è, pertanto, esclusa la possibilità che gli Enti di cui sopra si possano avvalere di liberi professionisti, non attingendo necessariamente dagli Elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, ma affidando direttamente l’incarico mediante un avviso di selezione pubblica, nel quale siano precisati i requisiti richiesti e l’oggetto dell’incarico.

A questo punto è lecito e doveroso chiedersi che fine faranno gli “Elenchi dei Verificatori” presenti presso le Camere di Commercio, considerato che il regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 (D.P.R. n. 447/1991), che ne stabiliva la formazione e le modalità di tenuta, è stato integralmente abrogato?
Le Camere di Commercio dovranno continuare a tenere e ad aggiornare gli elenchi dei verificatori, previsti dalla precedente normativa o non sono più tenute a tale incombenza?
Si deve rilevare che, di fronte ad una carenza vistosa della normativa, le Camere di Commercio stanno adottando modalità operative diverse: alcune continuano ad aggiornare gli elenchi, altre hanno dismesso la tenuta degli stessi, ritenendoli abrogati.
Non essendo accertata la prosecuzione dell'operatività dell'Elenco Verificatori Impianti, non rimane che restare in attesa di ulteriori interventi normativi che chiariscano tale aspetto.
Del resto, si attendono ancora quei decreti previsti dal comma 13, lett. a), dell’art. 11-quaterdecies della legge n. 248/2005, di conversione del D.L. n. 203/2005, che avrebbero dovuto completare “il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.


2.6. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO

2.6.1. Modelli approvati con il D.M. n. 37/2008

Secondo quanto stabilito all’art. 7 del D.M. n. 37/2009, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti secondo la regola dell’arte.
In allegato a tale dichiarazione – che va resa secondo il modello Allegato I al decreto in commento – deve essere rilasciata la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, redatto secondo le disposizioni dettate all’art. 5.
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'Allegato II del medesimo decreto.

Secondo quanto stabilito dall’art. 11, la dichiarazione di conformità deve essere depositata – entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori - unicamente presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.
E’ stato pertanto soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio.


2.6.2. Nuovi modelli approvati con il D.M. 19 maggio 2010

Con Decreto dirigenziale del 19 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, tali modelli sono stati modificati e aggiornati alle nuove disposizioni dettate dalla Comunità europea.
La modifica riguarda l’aggiunta, tra gli allegati obbligatori, dell’”attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati”.
Nella rispettiva nota (8) viene precisato quanto segue:
”Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto”.
Il testo dei due nuovi modelli viene riportato nell'Appendice normativa, in allegato al D.M. 19 maggio 2010.


2.6.3. Previsto un nuovo unico modello per tutti gli impianti

L’articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2010, n. 5 stabilisce che con un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere approvato il modello di dichiarazione unica di conformità , che andrà a sostituire quelli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (allegati I e II), e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.<
La dichiarazione unica dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente presentata quando viene richiesto il certificato di agibilità al Comune oppure nel caso di un nuovo allacciamento alla rete del gas, dell’energia elettrica o dell’acqua.
Mentre la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. n. 37/2008 riguarda tutti gli impianti regolamentati dal citato decreto, la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 284 del D. Lgs. n. 152/2006 riguarda solo gli impianti termici.


2.7. LE SANZIONI

2.7.1. Il procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio per la violazione delle norme dettate dal D.M. n. 37/2008 è disciplinato dalle diposizioni dettate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (art. 16), dallo stesso D.M. n. 37/2008 (art. 15) e dalla legge n. 689/1981 (artt. 13, 17 e 18).
Tale procedimento prevede due distinte fasi: quella dell'accertamento della violazione e quella dell'irrogazione della sanzione.

A. Importi delle sanzioni

Sia l'art. 16 della L. n. 46/1990 (tuttora vigente) che l'art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevedono l'applicazione di sanzioni, ma con una particolarità: sono molto diverse.

L'articolo 16 della L. n. 46/1990 prevede per le violazioni alle norme della legge una sanzione da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 5.164,00 euro (in forma ridotta 1.032,00 euro, che raddoppiata diventa 2.064,00 euro); distinguendo soltanto una sanzione a carico del committente che viola l'art. 10 della stessa legge, affidando lavori ad impresa non regolarmente abilitata, pari ad un importo da un minimo di 51,00 euro ad un massimo di 258,00 euro (oblata a 86,00 euro, che raddoppiato diventa 172,00 euro).

L'articolo 15, comma 1, del D.M. n. 37/2008 prevede due tipi di sanzioni:
1) una che va da 100,00 a 1.000,00 euro (oblato 200,00 euro), applicabile alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del decreto (dichiarazioni di conformità);
2) una che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro (oblato 2.000,00 euro), applicabile a tutte le violazioni agli obblighi previsti dal decreto.
Entrambe le sanzioni vanno applicate con riferimento all'entità e alla complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Ne consegue che, per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e per l'affidamento di lavori ad impresa non abilitata da parte del committente, vengono previste sanzioni molto diverse:
- nel primo caso: 2.064,00 e 200,00 euro;
- nel secondo caso: 172,00 e 2.000,00 euro.
Si pone la questione di quale sia la disciplina prevalente: quella dettata dall'art. 16 della L. n. 46/1990 o quella dettata dall'art. 15 del D.M. n. 37/2008?

B. Accertamento delle sanzioni

La titolarità dell'accertamento è in capo al Comune.
Non è tuttavia chiaro se al Comune sia attribuita anche la competenza relativa alla successiva fase della predisposizione del verbale avente ad oggetto il rapporto dell'accertamento della violazione e l'ammontare delle relative sanzioni edittali, considerato che, a norma dell'art. 17 della L. n. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni non viene trasmesso alla Camera di Commercio nel caso di pagamento immediato in misura ridotta.

Su tale problema si inserisce anche quello concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 3, del D.M. n. 37/2008, che prevede la comunicazione alle Camere di Commercio delle violazioni accertate, affinchè queste provvedano all'annotazione nel registro delle imprese: si tratta dello stesso verbale di accertamento della violazione o piuttosto di un'autonoma comunicazione?

C. Irrogazione delle sanzioni

Secondo quanto stabilito dal comma 6, dell'art. 15 del D.M. n. 37/2008, all'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio.
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono in ogni caso comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale dovrà provvedere all'annotazione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale (art. 15, comma 3, D.M. n. 37/2008).


2.7.2. La vigenza di due normative diverse - Parere del Consiglio di Stato

Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori.
In allegato alla circolare il Ministero ha riportato il Parere del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2012, n. 319/2012, appositamente interpellato sulla materia dallo stesso Ministero.
Il Consiglio di Stato cerca di districare una matassa piuttosto ingarbugliata dovuta al fatto della vigenza di due disposizioni (art. 16, L. n. 46/1990 e art. 15, D.M. n. 37/2008) che non sembrano compatibili in quanto ciascuno prevede sanzioni molto diverse. Quale la disciplina prevalente?

L'intera materia dell'impiantistica è ora disciplinata dal regolamento adottato con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, salvo per le parti corrispondenti alle norme di legge non abrogate (artt. 8, 14 e 16, L. n. 46/1990) che, dunque, oltre che per il loro rango formale, devono essere prioritariamente considerate.
La fase dell'accertamento è disciplinata dall'art. 14 della L. n. 46/1990, mentre la fase di applicazione delle sanzioni è disciplinata dall'art. 15, commi 3 e 6, del D.M. n. 37/2008.
Nulla è previsto nella che si articola nella fase necessaria della contestazioni al trasgressore, cui può seguire il pagamento in misura ridotta ed in quella eventuale della trasmissione del rapporto all'Autorità competente ad erogare la sanzione definitiva. Tale fase resta, pertanto, disciplinata dalla L. n. 689/1981.
Quanto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 3, del D.M. n. 37/2008 nulla osta a ritenerla autonoma da quella avente ad oggetto il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981, ma la stessa non può essere effettuata dall'organo che ha proceduto all'accertamento.

Per quanto riguarda le disposizioni dettate dall'art. 16 della L. n. 46/1990 e dall'art. 15 del D.M. n. 37/2008, il Consiglio di Stato sostiene che il legislatore dovrà intervenire sul citato D.M. "per ragioni di chiarezza normativa, eliminando il conflitto tra norme segnalato".


2.8. APPROFONDIMENTI E TABELLE

- Per evidenziare le novità introdotte dal nuovo decreto, si riporta il testo della:
Legge n. 46/1990 a confronto con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

- Riportiamo anche un prospetto nel quale si mettono a confronto le seguenti norme:
D.P.R. n. 380/2001, Capo V - Legge n. 46/1990 e D.P.R. n. 447/1991 - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.


3. 13 MARZO 2019 - Dal Ministero dello sviluppo economico chiarimenti in merito alle limitazioni delle abilitazioni all’attività

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3717/C del 13 marzo 2019, fornisce indicazioni alle Camere di commercio in merito alle limitazioni delle abilitazioni all’attività di installazione degli impianti, regolata dal D.M. n. 37 del 2008.
I chiarimenti riguardano la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”) e hanno come scopo quello di uniformare le valutazioni operate dalle Camere di commercio in merito alle istanze (segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA) presentate dagli operatori economici.
Premesso che un soggetto, per essere abilitato a svolgere l’attività di impiantistica, è necessario che sia, ovviamente, in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto in parola, il Ministero passa a fornire i seguenti chiarimenti in merito al rilasacio delle abilitazioni per le singole lettere.

1) LETTERA A - Per la lettera A di cui all’art. 1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè:
a) per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” ovvero
b) limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o
c) di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”.
E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola.

2) LETTERE B e C - Analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti.
Resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento odi refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato.
Ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricopre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette.
Al contrario - sottolinea il Ministero - non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C.

3) LETTERE D ed E - Per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena.
Per gli impianti di cui alla lettera E - in relazione all’attività relativa alla realizzazione di opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali - vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate per la lettera C al punto 2 che precede, e che pertanto tale attività non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti.
Ne consegue che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, ricopre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione di opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

4) LETTERA G - Per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) il Ministero ribadisce quanto già affermato con lettera circolare n. 547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera G è inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non può essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio.
Nella citata lettera-circolare del 2004 si ribadisce, infatti, che possono essere riconosciute abilitazioni limitate (e quindi iscrizioni limitate), “purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera”. Principio peraltro già espresso nella circolare n. 3439/C del 27 marzo del 1998.

Alla conclusione di queste considerazioni, il Ministero invita le Camere di Commercio a sanare definitivamente ogni eventuale situazione ancora in contrasto con le direttive fornite, facendo in modo che dalla visura camerale rilasciata dal Registro delle imprese risulti sempre “l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti”.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3717/C, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per l’attività di AUTORIPARAZIONE , cliccate QUI.

. Per l’attività di IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, cliccate QUI.

. Per l’attività di FACCHINAGGIO, cliccate QUI.

. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI

. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI



. Per i REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 37/2008 - Casistica, cliccate QUI.

. Per le PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI, cliccate QUI.

. Per MANUALI E GUIDE OPERATIVE - MODULISTICA , cliccate QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2013-12-28 (10694 letture)

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