AUTORIPARAZIONE - CONTENUTI E FINALITA' DELLA LEGGE N. 122 DEL 1992
NOTIZIE IN BREVE
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SETTEMBRE 2018 - AUTORIPARAZIONE – Pubblicata la prima release del massimario dei pareri ministeriali
È online la prima release del massimario dei pareri, circolari ed altri atti interpretativi rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema di autoriparazione, aggiornata al 26 settembre 2018.
MECCATRONICA - Adeguamento entro il 4 gennaio 2023
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1132, alla lettera d), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), le imprese che esercitavano le attività di meccanica/motoristica ed elettrauto potranno procedere all'adeguamento alla nuova sezione di "meccatronica" entro il 4 gennaio 2023.
MECCATRONICA - Adeguamento entro il 4 gennaio 2018
Con la L. n. 224 sdel 2012 sono state modificate le norme che classificavano l’attività di autoriparazione suddividendola non più in 4 (meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria) ma in 3 sezioni (meccatronica, gommista, carrozzeria).
Le imprese che esercitavano le attività di meccanica/motoristica ed elettrauto dovranno procedere all'adeguamento alla nuova sezione di "meccatronica" entro il 4 gennaio 2018.
La legge n. 224 del 11 dicembre 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 e in vigore dal 5 gennaio 2013) ha apportato importanti modifiche alle norme che classificavano l’attività di autoriparazione suddividendola non più in 4 (meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria) ma in 3 sezioni (meccatronica, gommista, carrozzeria), procedendo alla modifica dell’articolo 1 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992.
Le preesistenti attività di meccanica motoristica e di elettrauto – a decorrere dal 5 gennaio 2013 - sono state pertanto unificate nella nuova sezione denominata “meccatronica”.
MECCATRONICA - Formazione responsabile tecnico - Proposta di accordo Stato_Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 19 dicembre 2013, ha approvato un proposta di accordo (13/133/CR9/C9-C11) sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica.
Dal Ministero chiarimenti operativi e interpretativi della L. n. 224/2012
E' stata pubblicata la Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione introdotte con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, che ha raggruppato le due attività: "meccanica/motoristica" e "elettrauto" nell'attività di "meccatronica".
Pubblicata la legge n. 224/2012, di modifica alla L. n. 122/1992
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, la L. 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Veicoli fuori uso - Nuovi obblighi dalla legge comunitaria 2010
Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, avranno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta.
Nuovi adempimenti previsti dalla Legge n. 166/2009 per gli autoriparatori
Le imprese esercenti attività di autoriparazione possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta
Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio
I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Successivamente, lo stesso Ministero è tornato sullo stesso argomento fornendo, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
Nuovi obblighi per le imprese di autoriparazione
Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge n. 122/1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta dei veicoli fuori uso, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
Lo ha stabilito l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – in vigore dal 26 settembre 2009 – che ha modificato l’art. 5, comma 15, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.
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LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE - LEGGE N. 122 DEL 1992
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1. Normativa di riferimento
La fonte normativa è la legge 5 febbraio 1992, n. 122, successivamente modificata dalla legge 26 settembre 1996, n. 507, dal D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 10 e infine, dalla L. 11 dicembre 2013, n. 224.
Sono state successivamente emanate le seguenti Circolari esplicative:
- la n. 3286/C del 19 giugno 1992;
- la n. 3348/C del 28 settembre 1994;
- la n. 3562/C del 7 luglio 2003;
- la n. 3600/C del 6 aprile 2006;
- la n. 3637/C del 10 agosto 2010;
- la n. 3653/C del 2 luglio 2012;
- la n. 3659/C del 11 marzo 2013.
2. Ambito di applicazione
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della L. n. 122 del 1992, l'attività di autoriparazione si distingueva nelle attività di:
a) meccanica-motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Successivamente, la legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, ha sostituito tale comma stabilendo che l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.
Vengono così unificate, in una nuova categoria detta «meccatronica», le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.
Con l'articolo 2 viene previsto che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni.
All'articolo 3 vengono poi dettate le disposizioni transitorie, prevedendo che le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 122/1992, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013), possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l’attività suddetta.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.
Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
Non rientrano, inoltre, le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...
È previsto anche una speciale abilitazione per l’esercizio dell’attività di riparazione per uso interno avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi iscritte all’albo di cui all’articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all’attività di autoriparazione esercitata.
Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, non è consentito l’esercizio delle attività previste dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.
3. Requisiti richiesti
I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.
Le imprese che esercitano attività di autoriparazione devono designare un responsabile tecnico per ciascuna unità operativa (officina).
E’ ammesso un solo responsabile tecnico per due officine soltanto se le stesse sono contigue o comunque molto vicine, in modo che possa sovrintendere ad entrambe agevolmente.
Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
Il responsabile tecnico, infatti, deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa, inteso come vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività.
Il responsabile tecnico può pertanto essere:
- il titolare;
- un familiare (se può essere coadiuvante secondo la normativa delle imprese artigiane);
- un socio di società di persone (anche accomandante);
- un socio di società a responsabilità limitata e di società cooperative;
- l’amministratore di società di capitali e di società cooperative;
- un dipendente;
- una persona estranea all’impresa, se legata da contratto d’opera o da contratto di associazione in partecipazione o in possesso di una apposita procura institoria.
Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 443/1985 le imprese artigiane possono individuare il responsabile tecnico per le ditte individuali esclusivamente nella persona del titolare, per le società nella persona di un socio partecipante alle lavorazioni e iscritto nei relativi elenchi assistenziali e previdenziali.
Per svolgere l´attività di autoriparazione sono necessari i seguenti requisiti:
1 - REQUISITI D´IMPRESA
Ai fini della denuncia di inizio attività l´impresa deve:
• rivolgersi alla Camera di Commercio della provincia dove intende svolgere l´attività;
• presentare la designazione di un Responsabile Tecnico per ogni officina.
2 - REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO
Il responsabile tecnico deve possedere requisiti sia personali sia professionali.
2.1. REQUISITI PERSONALI
◦ essere cittadino italiano o di stato membro della CEE oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente e per motivi di famiglia;
◦ non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.
2.2. REQUISITI PEOFESSIONALI
◦ Laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l´attivita`
oppure
◦ titolo di studio a carattere tecnico-professionale ed un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante presso impresa operante nel settore;
oppure
◦ un corso regionale teorico-pratico seguito da almeno un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante, presso impresa operante nel settore;
oppure
◦ svolgimento dell´attività, per tre anni negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante, presso un´impresa operante nel settore.
IMPIANTISTI, AUTORIPARATORI E IMPRESE DI PULIZIE - Titoli di studio abilitanti
Le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna hanno redatto elenco dei titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992, D.M. 37/2008, Legge 82/1994".
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
4. Modalità di denuncia
Il giorno stesso in cui si inizia l’attività deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, con allegata la documentazione richiesta.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal Responsabile del procedimento e, per le imprese artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia i requisiti devono essere riconosciuti o negati: oltre tale termine vale il principio del silenzio-assenso.
5. Sanzioni
Le province e i comuni vigilano sull’applicazione della Legge.
Le sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione sono sontenute nell'art. 10 della legge n. 122/1992 e sono così suddivise:
1) L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di impresa non in possesso dei prescritti requisiti personali e tecnico-professionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.164,57 a euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
2) L’esercizio, da parte di un’impresa, di un’attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti personali e tecnico-professionali è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a euro 7.746,85 e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
3) Il proprietario o possessore di veicoli o complessi di veicoli a motore che, per la manutenzione e riparazione degli stessi, non si avvale di imprese in possesso dei suddetti requisiti personali e tecnico-professionali, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23.
Anche in questo caso si applica il disposto di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981, secondo il quale "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".
Pertanto:
• nel caso di cui al punto 1, la misura ridotta da pagare è di euro 5.164,00;
• nel caso di cui al punto 2, la misura ridotta da pagare è di euro 2.582,00;
• ne caso di cui al punto 3, la misura ridotta da pagare è di euro 86,00.
Nei casi di cui ai punti 1) e 2) è prevista la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività abusiva, per cui è necessario procedere al sequestro delle attrezzature ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
Le autorità competenti ad emettere le sanzioni in questione sono:
1) per le imprese artigiane: la Regione o ente delegato;
2) per le imprese non artigiane: la Camera di Commercio.
I proventi delle sanzioni amministrative in questione sono destinati:
1) per le imprese artigiane: alla Regione o ente delegato;
2) per le imprese non artigiane: allo Stato (con il Modello F23).
Contro la eventuale sanzione rilevata da un organo di vigilanza (Carabinieri, Vigili urbani, ecc.) è ammesso ricorso al Giudice di Pace.
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RIFERIMENTI
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. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per l’attività di IMPIANTISTICA , cliccate QUI.
. Per l’attività di IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, cliccate QUI.
. Per l’attività di FACCHINAGGIO, cliccate QUI.
- Per l’attività di REVISIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, clicca QUI.
. Per un approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali, clicca QUI.
. Per approfondire l'argomento del Riconoscimento qualifiche professionali estere, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate QUI
. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI
. Per l’attività di MECCATRONICA – Legge n. 224/2012, cliccate QUI.
. Per i REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ - Casistica, cliccate QUI.
. Per le PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE, cliccate QUI.
. Per MANUALI E GUIDE OPERATIVE - MODULISTICA , cliccate QUI.
. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2013-12-28 (26856 letture) [ Indietro ] |