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RIFIUTI - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA - NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE





AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

1. Le novità introdotte dal D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n . 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, tra gli strumenti di semplificazione per le imprese, alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale.
Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del citato decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Si riporta, di seguito, il testo del citato articolo 23.
Art. 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.



2. 14 SETTEMBRE 2012 – Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare uno schema di decreto

Il Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 ha esaminato in via preliminare il Regolamento di disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA), uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”), su proposta dei Ministri dell’ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico.
Dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari sarà nuovamente esaminato.
In Regolamento è uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) che si prefigge di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente.

. Se vuoi approfondire l’argomento visitando il sito del Governo, clicca QUI.

- Si riporta il testo dello Schema di decreto e della Relazione illustrativa:
. SCHEMA DI REGOLAMENTO recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

. RELAZIONE ILLUSTRATIVA allo Schema di regolamento.


3. 15 FEBBRAIO 2013 – Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva lo schema di decreto

Su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ha dato il via libera definitivo, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, al Regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.


3.1. I contenuti del decreto

Lo schema di regolamento si compone di 5 Capi, di 12 articoli e di 1 allegato tecnico.


3.1.1. Adempimenti che confluiscono nell’AUA

La nuova Autorizzazione sostituirà fino a sette procedure diverse e basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria.
Secondo quanto stabilito all'art. 3, le imprese e i gestori degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:
autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti che producono emissioni, di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianti e attività in deroga);
nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (sull'impatto acustico);
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 (autosmaltimento) e 216 (operazioni di recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA.

È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l’istanza riguardi uno solo dei titoli di cui sopra ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.


3.1.2. Gli elementi essenziali dell'autorizzazione

Gli elementi essenziali dell'autorizzazione sono tre:
• è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
• il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
• è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente.

Con la certificazione unica ambientale viene garantita la certezza dei tempi perché in caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi.
Sarà inoltre effettuato un monitoraggio sull'attuazione dell’autorizzazione unica, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

Secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 3, del Regolamento, l’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.
In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 152/2006, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

L’autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.


3.1.3. Ambito di applicazione

L'Autorizzazione unica ambientale potrà essere applicata a tutte le PMI - categorie delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese - con un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Si applicherà, anche, alle imprese e ai gestori degli impianti che abbiano almeno due titoli abilitativi come autorizzazione agli scarichi, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, impatto acustico, comunicazione in materia di rifiuti ecc.


3.1.4. Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste, va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all’autorità competente, che può essere la Regione, la Provincia autonoma o una diversa autorità indicata dalla normativa regionale.
Le verifiche si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale temine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.

Se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, acquisiti dall’autorità competente i relativi atti di assenso, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la Conferenza di servizi.

Se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi.
In tale sede, l’autorità competente si esprime sull’autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento.


3.1.5. Rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già rilasciata, presenta all’autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione.


3.1.6. I decreti di attuazione

Il Consiglio dei Ministri dovrà procedere, anche, all’approvazione di 2 Regolamenti Presidenziali recanti attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a), e c), del DLG n. 192 del 2005, in materia di:
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari;
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.


4. 29 MAGGIO 2013 – Il Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Suppl. Ord. n. 42), il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Il regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. “Semplifica Italia”), semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni (PMI, come individuate dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005) e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui agli articoli 29-ter e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006.


4.1. Che cos'è

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
Il nuovo decreto individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'AUA, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

Le sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'AUA sono:
- autorizzazione agli scarichi idrici;
- comunicazione preventiva per l'uso delle acque reflue;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione generale per le imprese con emissioni modeste;
- nulla-osta sull'impatto acustico;
- autorizzazione all'uso di fanghi in agricoltura;
- comunicazione sull'autosmaltimento e sul recupero dei rifiuti
.
Le Regioni potranno, tuttavia, estendere l'elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali.


4.2. Ambito di applicazione - Soggetti coinvolti

Secondo quanto stabilito all'art. 1 del decreto, il presente regolamento si applica:
a) alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, nonche'
b) agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
".

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
.
Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013 non si applicano "ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"


4.3. A chi va richiesta

Per chiedere l'AUA basterà presentare, per via telematica, una domanda allo Sportello unico attività produttive (SUAP), che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura.
Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
L'Autorità competente è la Provincia o una diversa autorità indicata dalla normativa regionale.


4.4. Quando può essere richiesta e quando no

La richiesta dell'AUA deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati sopra.
È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al SUAP.

L'AUA non può essere richiesta nel caso il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.
In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.


4.5. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale - Tempi e costi

L'articolo 4 del regolamento detta le disposizioni per la procedura di rilascio dell'AUA.
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale - corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 - va presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorita competente, che ne verifica la corretteza formale.
Le verifiche si devono concludere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimentoè inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo.
Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge.
Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi.
L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.


4.6. Oneri istruttori e tariffe

Secondo quanto stabilito all'art. 8 del decreto, le spese e i diritti posti a carico dell'interessato sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria.
La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.


4.7. Modello per la richiesta

Con un apposito decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA.
Nelle more ,la domanda deve essere presentata al SUAP corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.


4.8. Durata e rinnovo

L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.
In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. n. 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente.
La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Ai fini del rinnovo dell'AUA, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata richiesta per il rilascio.


4.9 Disposizioni transitorie

L'articolo 10 del regolamento detta le seguenti disposizioni transitorie:
1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento (13 giugno 2013) sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, dovrà essere adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.
Sino all'adozione di tale decreto, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale potranno essere comunque presentate nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1.


5. 7 NOVEMBRE 2013 - Chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente sull'applicazione del D.P.R. n. 59/2013

Il Ministero dell'Ambiente, con la circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801, ha voluto fornire i primi chiarimenti riguardo alla corretta interpretazione del D.P.R. n. 59/2013, affrontando, per ora, questioni di carattere generale, demandando ad una prossima ed imminente circolare le questioni più specifiche.

La circolare affronta le seguenti questioni:
1) Ambito di applicazione;
2) La natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA;
3) Le ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
4) Le ipotesi in cui venga a scadere una autorizzazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
5) Le ipotesi in cui l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale;
6) Il termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA
.

Riguardo al primo punto, la circolare precisa che un impianto produttivo non soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

Per quanto riguarda il secondo punto, in riferimento al disposto di cui all'art. 10, comma 2, viene precisato che richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, salvo che ricorra una delle due citate deroghe (che si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale).

Per quanto riguarda il terzo punto, si precisa che, nel caso di impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni che ad autorizzazioni, alla scadenza della prima comunicazione è in ogni caso obbligatorio presentare istanza di AUA.

Per quanto riguarda il quarto punto, si precisa che il gestore ha la facoltà di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività sia soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, ma anche quando l'attività sia parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA.

In merito al quinto punto, viene puntualizzato che quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni, oppure, a congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà - e non l'obbligo - di richiedere l'AUA.

Infine, in merito al sesto punto (termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA), viene precisato che quanto disposto al comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 59/2013 ("alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito), sia da ritenere "norma generale destinata ad essere derogata dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo".


MODULISTICA


1. 30 GIUGNO 2015 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Approvato il modello semplificato e unificato

Con il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 (Suppl. Ord. n. 35), è stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 59/2013.
Alle Regioni spetta ora il compito di adeguare i contenuti del modello adottato con il presente decreto, in relazione alle normative regionali di settore.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimento normativi.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello è composto di otto schede:
1) SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;
2) SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue;
3) SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
4) SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in Deroga;
5) SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l’impatto acustico;
6) SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7) SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
8) SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi.

- Si riporta il testo del modello:
. Istanza di autorizzazione Unica Ambientale - AUA, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.


LUGLIO 2015 - IL MODELLO UNICO SEMPLIFICATO nelle Regioni - A che punto siamo?

Sul sito ministeriale ItaliaSemplice si fa il punto sulla operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e del modello unico semplificato.
Il modulo per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (modulo AUA) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2015, dopo essere stato approvato mediante intesa dalla Conferenza Unificata.
La pubblicazione del modulo è avvenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti; di conseguenza, le Regioni ora sono al lavoro per adattarlo alle specificità regionali.
In questa pagina vengono riportate le prime informazioni, non esaustive, sinora pervenute al Dipartimento della funzione pubblica sull’attività delle Regioni per l’adozione della nuova modulistica.
Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione riporta che il primo monitoraggio della sua applicazione si è svolto in giugno 2015 mentre eventuali interventi correttivi ed il secondo monitoraggio sono previsti a giugno 2016.
Spiega il Ministero che a causa del ritardo nelle procedure di adozione del decreto, molte delle Regioni, che sono al lavoro per l'adattamento del modulo alle specificità regionali, non hanno potuto adottarlo nei tempi previsti dall'Agenda (termine previsto al 30 giugno).

. Se vuoi accedere al portale per vedere nel dettaglio lo stato dei lavori Regione per Regione, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA NAZIONALE


. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - ALLEGATO - Pagine 1 - 100.
. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - ALLEGATO - Pagine 101 - 199.
. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - ALLEGATO - Pagine 200 - 296.
. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - ALLEGATO - Pagine 297 - 369.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.P.R. n. 59/2013 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801: Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

. DECRETO 8 maggio 2015: Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA.
. DECRETO 8 maggio 2015 - ALLEGATO - Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della Funzione Pubblica - DECRETO 8 maggio 2015 - ALLEGATO - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.


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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA REGIONALE


1. REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, a seguito della entrata in vigore dell’AUA con il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha emanato la Circolare n. 19 del 5 agosto 2013, contenente alcune prime considerazione orientative con valenza di riferimento unitario per tutta la Regione.

- Si riporta il testo della circolare con i suoi allegati:
. REGIONE LOMBARDIA - Circolare n. 19 del 5 agosto 2013: Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
. REGIONE LOMBARDIA - Circolare n. 19 del 5 agosto 2013 - ALLEGATO 1 - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
. REGIONE LOMBARDIA - Circolare n. 19 del 5 agosto 2013 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59.


Gli impianti di trattamento di acque reflue urbane sono esclusi dall'autorizzazione unica ambientale (AUA).
Lo precisa la Regione Lombardia con la Deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2014, n. X/1840, con la quale vengono anche fornite nuove indicazioni operative sull'applicazione del D.P.R. n. 59/2013.
Dopo le prime indicazioni operative fornite con la circolare 5 agosto 2013, n. 19, la Regione Lombardia con la delibera in questione, vigente dal 20 maggio 2014, approva nuovi indirizzi per la compiuta applicazione in Regione della disciplina nazionale ex D.P.R. n. 59/2013 sull'AUA, fornendo alcune importanti precisazioni.
Gli impianti di trattamento acque reflue sono esclusi dall'AUA perché destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi.
Vengono inoltre esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza.
Infine è precisato che nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione sia ad un titolo autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione.
La Regione entro un mese approverà la modulistica regionale che sostituirà quella nazionale attualmente utilizzata.

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione Giunta regionale 16 maggio 2014, n. X/1840: Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA).


1° LUGLIO 2014 - On line moduli Autorizzazione Unica Ambientale

In attuazione a quanto previsto dalla DGR 1840/2014, la Regione Lombardia ha provveduto a definire con DDG n. 5512 del 25 giugno 2014, il modello unico regionale per la presentazione dell’istanza AUA.
La modulistica unificata regionale AUA si compone di:
- un'unica scheda generale riportante i dati del gestore, della società e dell'impianto oggetto di richiesta;
- 7 schede settoriali relative ai sette titoli abilitativi accorpati nell'AUA, ottimizzate e razionalizzate nei contenuti tecnici;
- fac-simile delle relazioni da allegare alle singole schede.

Contestualmente, con DDC n. 5513 del 25 giugno 2014, sono state definite le specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi a supporto dei procedimenti AUA, per favorire l’interscambio della documentazione tra gli Enti coinvolti, in attuazione della richiamata DGR 1840/2014 e secondo quanto previsto dal DPR 160/2010 relativamente alle modalità di trasmissione dei documenti.

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2. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia di Trento, con la Legge provinciale 17 settembre 2013 n. 17 - in vigore dal 9 ottobre 2013 – ha recepito la "autorizzazione unica ambientale" (AUA) inglobandola nella più ampia "autorizzazione unica territoriale" (AUT).
Ai sensi di quanto dispone l'articolo 21 della legge provinciale in questione, l'autorizzazione unica territoriale (AUT) va richiesta nel caso debba essere rilasciato rinnovato o aggiornato almeno uno dei 7 provvedimenti ambientali individuati dall'articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 59/2013, che è il regolamento che disciplina l'autorizzazione unica ambientale (AUA).
Dunque, le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ubicati nella Provincia di Trento, si dovranno valere di questo nuovo istituto, denominato "autorizzazione unica territoriale (AUT)", e non dell' "autorizzazione unica ambientale (AUA)".
Durata, modalità e criteri dell'autorizzazione saranno individuati da un successivo apposito regolamento attuativo della Giunta provinciale "in coerenza con le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 59/2013".
L'autorizzazione unica territoriale (AUT) è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Non si fa cenno allo Sportello unico attività produttive (SUAP).
Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

- Si riporta il testo della legge provinciale:
. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - L.P. 17 settembre 2013, n. 19: Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie).


3. REGIONE VENETO

In attesa che vengano fugati i dubbi interpretativi e le problematiche applicative emerse nella prima fase dispositiva della normativa in argomento, la Regione Veneto, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 03 ottobre 2013, ha fornito una serie di indicazioni allo scopo di fornire alle autorità competenti, allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), agli altri soggetti pubblici interessati e ai soggetti che devono presentare le istanze, indicazioni relative all’attuazione del regolamento.

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 3 ottobre 2013: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).


Gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non rientrano nella disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al D.P.R. n. 59/2013.
E’ quanto viene chiarito dalla Regione Veneto, con la Delibera della Giunta regionale n. 622 del 29 aprile 2014, in vigore dal 27 maggio 2014, emanata ad integrazione delle precedenti istruzioni sull'applicazione dell'AUA fornite con la Delibera della Giunta Regionale n. 1775 del 3 ottobre 2013.
Tenuto conto dell'assetto complessivo delle competenze in materia ambientale ed anche di quanto chiarito a livello interpretativo con la Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché delle problematiche evidenziate dalle associazioni di categoria soprattutto in tema di scarichi, la Regione Veneto ha ritenuto necessario chiarire alcuni aspetti al fine di rispondere, nel miglior modo possibile, alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre contestualmente gli oneri burocratici a carico delle imprese, siano esse operatori privati o pubblici.
Con l’intento di coordinare la disciplina nazionale dell'AUA con le norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009, la Regione ha precisato che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non rientrano nella disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).
Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, non essendo soggetti ad autorizzazione, non rientrano nella disciplina dell'AUA.
Analogamente, non rientrano nella disciplina dell'AUA gli scarichi di acque di prima pioggia (articolo 39, D.C.R. n. 107/2009), mentre vi rientra l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39, comma 1, del citato Piano di tutela delle acque.

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29 aprile 2014: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione unica ambientale (AUA).


4. REGIONE PIEMONTE

Con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB la Regione Piemonte, dopo aver riepilogato le indicazioni interpretative del Ministero dell’ambiente fornite con la circolare 7 novembre 2013, n. 0049801, fornisce indicazioni - anche con interessanti grafici - sulla procedura di richiesta dell'AUA.
La Regione ricorda come l’autorizzazione sia obbligatoria anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti ad attività di impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi.
Quanto alla possibilità per le Regioni di includere altri atti autorizzativi ambientali tra quelli racchiusi e sostituiti dal procedimento unico di AUA, oltre ai 7 già previsti dal D.P.R. n. 59/2013, la circolare precisa che la Giunta regionale si è mossa a livello legislativo per attuare questa possibilità prevista dalla norma nazionale.
Infine la circolare approva la modulistica per presentare l’AUA in Piemonte.

- Si riporta il testo della circolare e del modello adottato:
. REGIONE PIEMONTE - Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB: Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti mministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

. REGIONE PIEMONTE - Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59.


5. REGIONE SARDEGNA

Anche la Regione Sardegna ha dettato le proprie direttive per quel che riguarda la procedura dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).
Con la Deliberazione della Giunta regionale del 14 febbraio 2014, n 6/16 (pubblicata sul BUR del 6 marzo 2014 n. n.11) - in vigore dal 6 marzo 2014 - la regione Sardegna ha recepito le disposizioni statali in materia di AUA collegandole con la normativa regionale in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Per la richiesta o il rinnovo di 6 dei 7 atti ambientali indicati all'articolo 3, D.P.R. n. 59/2013 l'AUA si consegue in conferenza dei servizi seguendo le normali regole della L.R. n. 3/2008.
L'AUA è emanata dalla Provincia e confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento rilasciata dal SUAP.
La Regione ricorda che, per gli impianti soggetti ad autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. n. 152/2006) di cui alla lettera c), articolo 3, D.P.R. n. 59/2013 che precedentemente erano esclusi dalla procedura Suap, non si applica la disciplina regionale ma si segue direttamente quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2013, con un procedimento in conferenza di servizi della durata massima di 120 giorni (articoli 4, commi 5 e 7, D.P.R. n. 59/2013).

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE SARDEGNA - Delibera del 14 febbraio 2014, n. 6/16: Direttive in materia di autorizzazione unica ambientale. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 59/2013.


6. REGIONE SICILIA

Nella Regione Sicilia, la competenza in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) passa dalle abolite Province ai "Liberi Consorzi di Comuni" senza cambiamenti, come chiarito dalla circolare Assessorato del territorio e ambiente 10 aprile 2014. Nella Regione Sicilia, la competenza in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) passa dalle abolite Province ai "Liberi Consorzi di Comuni" senza alcun cambiamento.
L'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, con la Circolare del 10 aprile 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 16 maggio 2014, fa il punto sulle competenze in materia di AUA dopo che la L.R. 24 marzo 2014, n. 8 ha istituito i "Liberi Consorzi comunali" e le "Città metropolitane", abolendo le Province, organi competenti in materia di AUA.
Secondo l'Assessorato siciliano il quadro normativo non subisce variazioni: le competenze in materia di AUA sono trasferite, senza soluzione di continuità, ai nuovi Enti; infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della L.R. n. 8/2014, i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali.

- Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE SICILIA - Circolare del 10 aprile 2014: Autorizzazione unica ambientale (Aua). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.


7. REGIONE VALLE D'AOSTA

La Regione Valle d'Aosta, con Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2014, n. 1562, recante “Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale”, pubblicata sul BUR n. 48 del 2 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dettata dal D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Le disposizioni di cui alla presente deliberazione, in considerazione delle esigenze organizzative espresse nel parere del Consiglio permanente degli Enti locali sopra riportato, avranno decorrenza a partire dal 1° luglio 2015.
Il provvedimento riepiloga la disciplina dettando alcuni chiarimenti organizzativi.
Competente al rilascio dell'AUA è la Regione, dato che in Valle d'Aosta essa esercita le competente provinciali. Viene inoltre precisato che sono esclusi dall'AUA:
a) gli impianti di trattamento di acque reflue urbane in quanto destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione;
b) gli impianti e le infrastrutture energetiche ex articolo 2, comma 4, D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).
La domanda deve essere presentata telematicamente al S.U.E.L. (Sportello Unico Enti Locali Valle d’Aosta).
Nelle more dell’adozione del modello previsto dall’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 59/2013, al fine di garantire, comunque, allo stato attuale, una minima uniforme applicazione della disciplina in questione sul territorio regionale, viene previsto che i gestori utilizzino per la richiesta dell’AUA le procedure telematiche disponibili sul portale www.sportellounico.vda.it, alle quali andranno ovviamente allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative di settore.
Con riferimento al pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe, in attesa di emanare un provvedimento regionale ricognitivo della materia, si confermano esclusivamente quelli attualmente applicati per i singoli procedimenti disciplinati dal regolamento in parola.

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE VALLE D'AOSTA - Deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2014, n. 1562: Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale.


8. REGIONE TOSCANA

1) La Regione Toscana ha dettato disposizioni di natura operativa in merito allo svolgimento delle funzioni autorizzative in materia ambientale ed energetica, che sono state trasferite dalle Province alla Regione.
Il trasferimento di funzioni (regolato dalla L.R. n. 22 del 3 marzo 2015) ha riguardato numerosi ambiti: i rifiuti e la bonifica di siti inquinati, la tutela della qualità dell'aria, l’inquinamento acustico, la tutela delle acque dall'inquinamento, l’autorizzazione integrata ambientale, l’autorizzazione unica ambientale ed energetica.

Con Delibera n. 1227 del 15 dicembre 2015 sono stati dettati i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche.
In particolare, il provvedimento dispone:
• gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazioni ex art.208 d.lgs.152/06 ed autorizzazioni energetiche di cui agli Allegati A, B, C, D ed E;
• specifiche disposizioni di prima applicazione per quanto riguarda il coordinamento dell’attività del SUAP con la disciplina in tema di procedura di AIA (AIA industriali e AIA rifiuti), di AUA, di autorizzazioni ex art. 208 d.lgs. 152/06 e per il rilascio delle autorizzazioni energetiche.

Con la successiva Delibera n. 1337 del 29 dicembre 2015 sono state apportate modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 1227/2015.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera n. 1227/2015, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera n. 1337/2015, clicca QUI.


2) Il rilascio delle autorizzazioni ambientali passano alla Regione

Dal 5 marzo 2016 la Regione Toscana è l'autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AUA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
A stabilirlo è la L.R. n. 17/2016, in vigore dal 5 marzo 2016, che attraverso i suoi 51 articoli riscrive buona parte della L.R. n. 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale", al cui interno viene anche integrato un nuovo Titolo IV-ter di disciplina dell'AUA.

Con riferimento alle procedure di VAS e VIA, oltre ad affidare le competenze delle Province a Regione e Comuni in attuazione della L.R. n. 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali), la L.R. n. 17/2016 adegua la disciplina regionale alle novità introdotte dal D.L. n. 91/2014 (cd. "Competitività") a livello nazionale.
Il riordino delle funzioni ambientali è poi proseguito dalla L.R. n. 18/2016 che adegua le norme su aree naturali protette, inquinamento delle acque e qualità dell'aria, contenute nella legge regionale quadro per le attribuzioni degli Enti locali (L.R. n. 88/1998).

- L.R. 25 febbraio 2016, n. 17: Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014.

- L.R. 29 febbraio 2016, n. 18: Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della fl ora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998.

- Si riporta il testo delle due leggi regionali n. 17 e n. 18:
. REGIONE TOSCANA - L.R. 25 febbraio 2016, n. 17 e L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.


3) Con Decreto n.12418 del 30 agosto 2017 è stato aggiornato il modello unioco regionale per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
Le modifiche riguardano i seguenti paragrafi:
6.1. Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia ambientale ex art. 3 D.P.r. 59/2013
6.3. Ulteriori dichiarazioni:
- Scheda A:A.5 Descrizione dei punti di scarico (immissione dello scarico nel corpo idrico).
Sono state pubblicate anche specifche istruzioni operative in merito alla compilazione dei campi in materia acustica.
Il decreto regionale ha previsto un periodo transitorio, fino alla completamento delle procedure per la completa disponibilità e accessibilità del modello in formato elettronico agli interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, nel quale siano accettate da parte dei SUAP anche le istanze presentate con la precedente modulistica, eventualmente da integrare successivamente, ai fini dell'avvio del procedimento.

. Se vuoi scaricare la nuova modulistica, clicca QUI.


4) La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 17460 del 6 novembre 2018, ha di nuovo aggiornato la Modulistica in materia ambientale:
- MODULISTICA AUA,
- AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
La nuova modulistica permette di comunicare le volture, la variazione di ragione sociale e la variazione di denominazione dell'intestatario.

La domanda deve pervenire al SUAP in modalità on line utilizzando esclusivamente il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), che già propone l’apposita modulistica approvata con decreto dirigenziale n. 17460/2018, con il quale il settore regionale competente ha provveduto ad aggiornare la modulistica AUA e quella di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e ad implementare la stessa con i modelli utilizzabili per le volture e per la variazione di AUA a fronte di cambio di ragione sociale / denominazione dell’intestatario della stessa (individuare l’attività specifica selezionandola dalla lista di categorie proposte e scegliere “adempimenti tecnici”).

. Se vuoi scaricare il testo della dellibera n. 17460/2018 e dei suoi allegati, clicca QUI.


9. REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria ha adottato la modulistica AUA sul tutto il territorio regionale con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 11 agosto 2015, avente ad oggetto "Presa d’atto dell’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in sede di Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 (Repertorio 20/CU) e adozione della medesima modulistica per la Regione Calabria".
La delibera è stata pubblicata sul BURC n. 62 del 28b settembre 2015.

Con tale delibera. sono starti adottati, su tutto il territorio regionale, i modelli uniformi delle seguenti tipologie:
- Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale;
- Scheda A – Smaltimento Acque
- Scheda B – Utilizzazione agronomica effluenti
- Scheda C – Emissioni in atmosfera per stabilimenti
- Scheda D – Emissioni in atmosfera per impianti in deroga
- Scheda E – Impatto acustico
- Scheda F – Utilizzo fanghi da depurazione
- Scheda G1 – Recupero rifiuti non pericolosi
- Scheda G2 – Recupero rifiuti pericolosi.

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10. REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera della Giunta Regionale n. 2204 del 21 dicembre 2015, ha approvato la modulistica da utilizzare per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), entrata in vigore il 24 febbraio 2016.
La delibera in questione provvede così ad adeguare, in relazione alle normative regionali di settore, il modello unico per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) stabilito dal D.P.C.M. 8 maggio 2015.
Le domande di AUA in corso saranno comunque concluse con i modelli precedentemente in vigore.
Oltre al modello, riportato nell’Allegato 1, la delibera, all’Allegato 2, riporta alcune note esplicative, opportunamente richiamate nelle schede, per chiarire alcune modalità di compilazione e, all’Allegato 3, riporta le schede specifiche per la raccolta dei dati tecnici relativi allo scarico di acque reflue urbane.
Per le aziende che producono o utilizzano effluenti di allevamento, la delibera prevede l'utilizzo del sistema telematico in vigore rispondente al regolamento 1/2011, denominato "gestione effluenti", che nel frattempo è stato, però, sostituito dal recente regolamento 1/2016.
Con successivo provvedimento si procederà ad approvare le modalità di informatizzazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale dell'Emilia-Romagna e della sua presentazione, prevedendo modalità che consentano la compilazione delle sole informazioni che interessano lo specifico impianto.

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11. REGIONE LIGURIA

Con deliberazione n.1076 del 25 novembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il modello regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) e ha stabilito che i SUAP adattino i propri modelli informatici di domanda AUA al modello approvato entro e non oltre 90 giorni dalla data di approvazione della deliberazione.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha inoltre adottato alcune indicazioni applicative in merito alla disciplina dell'AUA, ferme restando le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con circolare n.49801/2013.

E' stato infatti disposto che:
- l’importo tariffario istruttorio dovrà essere corrisposto all’atto della presentazione della domanda di AUA, pena l’inammissibilità della domanda stessa; - l’importo delle garanzie finanziarie per le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 devono essere versate prima dell’effettivo avvio delle attività.

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Pubblicato su: 2013-02-16 (10908 letture)

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