AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - I CONTENUTI DELLA LEGGE N. 4/2006
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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1. GENNAIO 2004 - Emanata la nuova normativa sull'amministratore di sostegno
La nuova disciplina contenuta nella Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (entrata in vigore dal 18 marzo 2004) prevede l’introduzione nel Codice Civile dell’inedita figura dell’ ”amministratore di sostegno”.
Nel caso di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, che comporti l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la persona interessata può essere assistita da un “amministratore di sostegno”, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
Si tratta indubbiamente di un efficace strumento per la protezione delle persone prive, in tutto o in parte, dell’autonomia necessaria per l’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di intendere e di volere.
1.1. Chi è l’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili.
Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito.
Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
1.2. Che cosa fa
L’ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall'interdizione.
I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato.
Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
1.3. A chi si rivolge
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.
Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
1.4. Come fare
La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio.
Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore.
Il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al pubblico ministero.
I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.
Presso molti Comuni, e in qualche caso anche presso alcune Province, è stato istituito un apposito Registro degli amministratori di sostengo.
Normalmente, per iscriversi in questo registro, viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o presenza regolare quale cittadino straniero sul territorio italiano,
• assenza di precedenti o pendenze penali,
• pregressa esperienza di attività di volontariato di almeno un anno.
2. Le differenze tra interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
Va preliminarmente chiarito che l’amministrazione di sostegno è un istituto che, ai sensi della legge n. 6/2004, interviene, al pari dell’interdizione e dell’inabilitazione, sulla capacità di agire, e non sulla capacità giuridica.
Ed invero sia la figura dell’interdizione che quella dell’inabilitazione, così come l’amministrazione di sostegno, costituiscono forme di tutela e di rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero dei soggetti giuridicamente capaci, capaci di agire perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e quindi per i quali sussiste l’esigenza di una misura protettiva (non sanzionatoria, come il caso dell’interdizione legale, che costituisce una pena accessoria ad una condanna) che porta a situazioni, totali o parziali, di incapacità legale.
Al contempo, tra gli istituti dell’interdizione, quello dell’inabilitazione e, da ultimo, quello dell’amministrazione di sostegno intercorrono svariate differenze che riguardano:
• la loro ratio, i loro presupposti legittimanti e le finalità ad esse sottese;
• la disciplina normativa applicabile;
• i destinatari e/o beneficiari delle diverse misure;
• i soggetti legittimati a richiederne l’applicazione;
• l’individuazione del soggetto attivo e dei compiti e dei doveri ad esso spettanti;
• il raggio di incapacitazione del soggetto destinatario e/o beneficiario;
• lo svolgimento del procedimento che porta alla loro applicazione.
2.1. Interdizione
L’interdizione costituisce la misura più grave ed estrema, che postula una condizione di infermità assoluta e comporta la limitazione completa della capacità di agire; tuttavia, l’istituto dell’interdizione e gli effetti che esso comporta risultano incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensì in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.
La disciplina applicabile all’interdizione è quella contenuta negli articoli 414 e segg. del Codice Civile, che rinviano alle regole applicabili alla tutela del minore non emancipato; mentre per il procedimento di applicazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 712 e segg. del Codice di Procedura Civile.
Possono essere destinatari di una sentenza di interdizione coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
L’interdizione, così come l’inabilitazione, può essere promossa dai soggetti elencati nell’articolo 417 C.C. e dunque dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutoreo curatore, o dal pubblico ministero.
Il soggetto che assume il compito di proteggere l’interdetto, denominato tutore ed affiancato, in caso di conflitto di interessi, da un protutore, è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l’incarico, nell’ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell’amministratore di sostegno, fatte salve alcune specifiche incapacità e dispense, individuate dagli articoli 350 e 351 C.C.
2.2. Inabilitazione
L’inabilitazione rappresenta una soluzione “intermedia”, ma comunque grave, che postula una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona.
La disciplina applicabile è contenuta negli articoli 415 e seguenti del Codice Civile, che rinviano alle regole della curatela del minore emancipato.
Per il procedimento, analogamente a quanto avviene per l’interdizione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 712 e segg. del Codice di Procedura Civile.
Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così grave da far luogo all’interdizione; coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.
Il curatore dell’inabilitato è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l’incarico, nell’ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell’amministratore di sostegno.
2.3. Amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno rappresenta invece una misura volta a tutelare le persone prive dell’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, intervenendo, per profili non solo di carattere economico, con il minor grado di limitazione della capacità di agire.
L’istituto di protezione è incentrato sia sul soggetto debole, che sugli affari e la gestione degli atti quotidiani da parte di questi, prendendo le mosse da un approccio volto a considerare il soggetto debole non aprioristicamente, bensì come figura inadeguata dal punto di vista gestionale e fornendo a tal fine appositi ausili.
La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e seguenti del Codice Civile, così come inseriti dalla legge n. 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a loro volta ad alcuni articoli applicabili nel caso dell’interdizione; per il procedimento, si osservano anche in questo caso, le previsioni di cui agli articoli 712 e segg. del Codice di Procedura Civile, ma in quanto applicabili e compatibili.
Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono l’infermo stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
L’incapacitazione riguarda solo gli atti all’uopo individuati. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell’amministrazione di sostegno.
3. Approfondimenti sui contenuti della legge n. 6/2004
La legge 9 gennaio 2004 n. 6 (entrata in vigore il 19 marzo 2004) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del c.d. “Amministrazione di sostegno”. Si tratta di un complesso di norme la cui finalità è ben delineata dal legislatore, all'art. 1: “... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana...”.
Beniamino Malavasi, per la rivista "Il Notariato", ha approfondito i contenuti della legge in uno studio dal titolo "L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo.
. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. GENNAIO 2018 - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - Al via il Registro digitale degli atti di designazione stipulati dai notai - Semplificato l’iter di nomina
Al via il Registro pubblico sussidiario per gli atti di designazione degli amministratori di sostegno (A.D.S.) stipulati dai notai.
A partire dal 1° gennaio 2018 tutte le nuove designazioni fatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata saranno inserite in un registro dedicato che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l’esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati.
Per gli atti stipulati dal 1° gennaio l’inserimento dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre l’inserimento degli atti stipulati anteriormente al 2018 avverrà entro il 30 giugno 2018.
Fino ad oggi – fanno notare i Notai - l'accesso agli atti di designazione degli amministratori di sostegno, è stato possibile soltanto "attraverso la produzione diretta al giudice di una copia dell'atto". Ciò, ha "reso di fatto inutilizzabile la designazione fatta dall'interessato tutte le volte in cui la copia veniva smarrita o in cui il giudice non veniva informato".
Attraverso il registro, invece, prosegue la nota, "ogni notaio, e in prospettiva ogni giudice, potrà facilmente e velocemente verificarne l'esistenza, assicurando così maggiore tutela alla volontà della persona".
Il registro permetterà di condurre ricerche efficienti e potrà essere condiviso non solo da tutti i notai, ma anche da altri soggetti qualificati, come le singole ASL, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal designatario. Inoltre, il Notariato stabilirà, attraverso apposite convenzioni con i Ministero della Giustizia e della Salute, le modalità con cui il registro potrà essere messo a disposizione dei singoli giudici competenti e delle strutture sanitarie, per consentire un accesso diretto alle informazioni.
I Notai fanno infine notare che quella del registro per gli atti di designazione degli AdS è la prima fase di un progetto più ampio, che mira alla creazione di registri pubblici sussidiari digitali per la raccolta e l'archiviazione degli atti notarili, privi di pubblicità legale, che contengono informazioni d'interesse pubblico.
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APPROFONDIMENTI - GUIDE OPERATIVE
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1) Si riporta una breve sintesi delle novità introdotte dalla legge n. 6 del 2004, elaborata da Claudio Venturi, dal titolo:
. La istituzione della figura dell'amministratore di sostegno.
2) Sull'argomento segnaliamo inoltre una "GUIDA ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO", a cura dei volontari di DarVoce dal titolo "NON PIU' SOLI.
. Se sei interessato a scaricare il testo della guida, clicca QUI.
3) Sull'argomento segnaliamo un Vdemecum operativo - curato dal Tribunale di Caltagirone - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - rivolto ai cittadini, alle strutture dei servizi socio-sanitari e agli amministratori di sostegno, tutori e curatori, dal titolo "L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, LA TUTELA E LA CURATELA PER INTERDETTI E INABILITATI".
. Se sei interessato a scaricare il testo del vademecum, clicca QUI.
4) Segnaliamo anche un VADEMECUM PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, elaborato a cura dell'Ufficio di Pubblica tutela e rapporti con l'Autorità giudiziaria della città metropolitana di Torino.
. Se sei interessato a consultare e a scaricare il testo del vademecum, clicca QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
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. Legge 9 gennaio 2004, n. 6: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
. CODICE CIVILE - LIBRO I - Ttitolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia - Capo I - Dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404 - 413. - Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale. Artt. 414 - 432
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GIURISPRUDENZA
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Amministrazione di sostegno e interdizione: non è la gravità della malattia a determinare la scelta
La nomina dell'amministratore di sostegno non presuppone necessariamente la sussistenza in capo al soggetto da assistere di una capacità di agire residuale; il giudice tutelare, a sua discrezione, può nominare l'amministratore di sostegno anche a un soggetto completamente incapace.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006.
La Cassazione, con una innovativa interpretazione, ha chiarito che il giudice, nel decidere per l'interdizione o la nomina dell'amministrtaore di sostegno, non deve fare un mero calcolo delle capacità che restano in capo al beneficiario; l'amministratore di sostegno potrebbe essere nominato anche nel caso l'incapacità fosse totale, se comunque essa costituisse uno strumento sufficiente a tutelare l'incapace, dovendosi guardare all'interdizione come all'estrema soluzione cui ricorrere solo quando altri istituti non siano in grado di fornire un'adeguata protezione.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Cassazione - Sezione Prima Civile - Sentenza 4 aprile - 12 giugno 2006, n. 13584.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2004-10-13 (3881 letture) [ Indietro ] |