GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA – ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE
IL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE
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1. I contenuti della direttiva sulla riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, mira a ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo), migliorando nel contempo il loro contenimento e la loro sorveglianza, fissando altresì alcune restrizioni sulla loro commercializzazione e il loro uso.
Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti.
I PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti.
L'esafluoruro di zolfo è usato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio.
Contenimento dei gas fluorurati
Per migliorare il contenimento dei gas fluorurati ad effetto serra, il regolamento stabilisce che:
• tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite;
• i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all'anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell'apparecchiatura);
• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l'obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite;
• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas.
2. I contenuti del decreto di attuazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, recante ”Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento:
a) all'individuazione delle autorità competenti;
b) alle procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese;
c) alle procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone;
e) all'acquisizione dei dati sulle emissioni;
f) all'etichettatura delle apparecchiature di cui all’art. 8 del Regolamento.
2.1. La istituzione e la gestione del Registro telematico nazionale
L'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di Regione e di Provincia autonoma.
Il Registro è costituito dalle seguenti sei sezioni:
1) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
2) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
3) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
4) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
5) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
6) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla sua istituzione (e quindi entro il 3 di luglio 2012) ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
L’iscrizione avviene previo pagamento di diritti di segreteria il cui ammontare è stato stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012.
L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.2. I compiti delle Camere di Commercio
Alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica, sono affidati i seguenti compiti:
1) raccogliere in via telematica, le iscrizioni di persone ed imprese nonchè degli organismi di certificazione;
2) rilasciare a persone e imprese i certificati provvisori, entro 30 giorni dalla richiesta;
3) rilasciare, per via telematica, alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro;
4) gestire il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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- REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- REGOLAMENTO (CE) N. 305/2008 della Commissione
del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
- REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.
- D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2012-07-28 (2007 letture) [ Indietro ] |