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REGISTRO E-PRTR - REGISTRO NAZIONALE DEI RILASCI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI





IL REGISTRO E-PRTR
IL NUOVO REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI


1. Il Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

A livello europeo, il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (c.d. “Registro E-PRTR”) costituisce l’evoluzione del Registro EPER e consiste in un sistema informativo che, sulla base di un reporting periodico operato dalle strutture produttive, raccoglie e rende accessibili al pubblico informazioni qualitative e quantitative relative ai rilasci di sostanze inquinanti nell’ambiente.

Il Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) nasce grazie al “Protocol on PRTRs”, firmato nel 2003 nell’ambito della Convenzione UNECE sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia di ambiente (c.d. “Convenzione di Aarhus” del 1999).
L’istituzione ufficiale del Registro E-PRTR è stata operata dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006.

La frequenza della raccolta dati - relativi ai 27 Stati membri - e della loro comunicazione alla Commissione Europea è annuale, mentre la messa a disposizione del pubblico viene realizzata al termine delle procedure di validazione da parte delle autorità competenti.


1.1. I contenuti del Registro - Obblighi delle imprese

Il Registro E-PRTR o il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti è il nuovo registro integrato che l’UE ha realizzato sulla base di quanto previsto dal Regolamento n.166/2006.
Il Regolamento è entrato in vigore il 24 febbraio 2006 e va a sostituire il precedente Registro EPER, ampliandone i contenuti informativi.

Il gestore di ciascun complesso che svolge una o più attività di cui all’allegato I del suddetto Regolamento al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nello stesso allegato, comunica all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito riportati, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni (M), calcoli (C) o stime (S):
1) emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia indicato nello stesso allegato;
2) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 t/anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2000 t/anno, indicando con la lettera “R” o “D” se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero (recovery) o allo smaltimento (disposal);
3) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato II per quantitativi superiori al valore soglia di cui all’allegato II, colonna 1b.

Le imprese dovranno comunicare i dati qualora:
· gli impianti superino le soglie di capacità (Allegato I) e le soglie di emissione e/o le soglie di trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue o di rifiuti (Allegato II);
· venga superata la soglia di emissione laddove non è specificata una soglia di capacità.

Non è richiesta alcuna comunicazione nel caso in cui:
· i valori di emissione/trasferimento siano pari ai valori soglia e questi ultimi non siano superati;
· siano superate solo le soglie di capacità ma non le soglie di emissione/trasferimento fuori sito.

L’Allegato I del regolamento elenca 65 attività sottoposte a dichiarazione E-PRTR, suddivise nei seguenti 9 settori:
1. energia
2. produzione e trasformazione dei metalli
3. industria mineraria
4. industria chimica
5. gestione dei rifiuti e delle acque reflue
6. produzione e lavorazione della carta e del legno
7. allevamento intensivo e acquacoltura
8. prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande
9. altre attività.

I soggetti obbligati alla dichiarazione E-PRTR sono tutti i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 166/2006, allorquando siano superate le soglie ivi indicate.
L’unità dichiarante è il complesso IPPC, cioè la struttura industriale (o più genericamente produttiva) formata da uno o più impianti nello stesso sito, nei quali stesso operatore svolge una o più attività.

La trasmissione dei dati da parte delle imprese viene fatta annualmente per via telematica, entro il 30 aprile relativamente alle emissioni dell’annoprecedente.

. Se vuoi accedere al portale del registro, clicca QUI.


Il portale

Dal 9 novembre 2009 è disponibile on-line il portale del registro E-PRTR, realizzato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che viene pertanto alimentato con i dati trasmessi dai singoli impianti industriali sulle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell'acqua e nel suolo rilasciate in tutta Europa (nei paesi dell'UE nonché in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia.).
Vi figurano i dati annuali relativi a 91 sostanze e ad oltre 24.000 complessi operanti in 65 attività economiche.

. Se vuoi accedere al portale del registro, clicca QUI.


2. Dalla Dichiarazione INES alla Dichiarazione E-PRTR

La prima esperienza a livello europeo tesa a realizzare un vero e proprio registro integrato delle emissioni inquinanti è stata rappresentata - come abbiamo visto sopra - dal Registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register), nato nell’ambito della Direttiva 96/61/CE e divenuto operativo a partire dal 2003.

A livello italiano, al fine di allinearsi all’iniziativa europea EPER, il Ministero dell'Ambiente ha realizzato il Registro nazionale delle emissioni inquinanti denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti), con particolare riferimento alle emissioni in aria e acqua derivanti dalle attività industriali IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), e cioè:
- attività energetiche;
- produzione e trasformazione di metalli;
- attività industriali relative ai prodotti minerari;
- attività industriali chimiche;
- gestione dei rifiuti;
- altre attività simili.

In base a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, il D.P.C.M. 24 dicembre 2002 ha integrato la Dichiarazione INES nel Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) .
Successivamente la materia è stata disciplinata con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

. Se vuoi scaricare un approfondimento, clicca QUI.


DICHIARAZIONE PRTR 2019

1. DICHIARAZIONE E-PRTR 2019 da presentare entro 30 aprile 2019 - Anno di riferimento 2018 - CAMBIANO LE MODALITA' DI INVIO

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all’art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 (IPPC), deve comunicare le informazioni richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente.
Per l’anno 2019 la scadenza è quella del 30 aprile 2019.

La comunicazione riguarda l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
A stabilirlo è l’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.

La normativa sull’ "IPPC" (acronimo di "Integrated Pollution Prevention and Control", ossia "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento") subordina l’attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "autorizzazione ambientale integrata - AIA") che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

I soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell’Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell’anno di riferimento, il superamento dei valori soglia all’emissione (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue per almeno uno degli inquinanti riportati nell’Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi).

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.
L'E-PRTR (European - Pollutant Release and Transfer Register) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono 65 attività economiche che operano nei seguenti 9 settori industriali: energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.

Vengono censite 91 sostanze inquinanti, relative ai seguenti 7 gruppi: gas serra - altri gas - metalli pesanti – pesticidi - sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.
I dati da comunicare annualmente da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/2006 sono:
- emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:
- trasferimenti fuori sito di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all'esterno della struttura;
- trasferimenti fuori sito di rifiuti (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.
Le informazioni suddette vengono fornite tramite il E-PRTR, cioè il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti. Tale registro è stato adottato in Italia con D.P.R. n. 157 del 11 luglio 2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante il collegamento al sito www.eprtr.it e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione.
Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e all'Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.

L’omessa comunicazione dei dati è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 52.000,00; la mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 26.000,00 (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).


1.1. COMUNICATO DELL'ISPRA - LE NUOVE MODALITA' DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE

A proposito dell'acquisizione di dati relativi all’anno di riferimento 2018, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il seguente comunicato:

Si avvisano i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che la comunicazione dei dati 2018 NON avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it, l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.
Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

Si richiede pertanto ai suddetti Gestori di osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2018:
1) Compilare il modulo in formato excel che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare un file excel per ciascuno stabilimento dichiarante. La dichiarazione deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell’anno di riferimento.
2) Applicare la firma digitale valida (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.L. 82/2005) al modulo xls compilato, ottenendo così il file con estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata.
3) Rinominare il file P7M indicando “PRTR2019_RagioneSociale_Provincia” es. per la ditta Rossi spa, a Roma, indicare “PRTR2019_Rossispa_RM.xlsx.p7m”
4) Inviare il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con oggetto “Dichiarazione PRTR 2019 Ragione sociale, Provincia” (es. “Dichiarazione PRTR 2019 Rossi spa, RM”) con allegata la dichiarazione in formato p7m ai seguenti destinatari:
- Indirizzo PEC dell’ISPRA: dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it (solo per l’invio della dichiarazione PRTR)
- Indirizzo PEC della propria Autorità Competente, consultando l'apposita tabella.

. Se vuoi scaricare la Tabella degli indirizzi PEC delle autorità competenti, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dell'ISPRA e scaricare il testo del MODULO da compilare, clicca QUI.


LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DEI RILASCI E DEI TRASFERIMENTI DI INQUINANTI

1. La istituzione del Registro

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 212), il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, recante “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”.
Il D.P.R. n. 157/2011, emanato in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 (regolamento E-PRTR), relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, istituisce il "Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti", anche denominato Registro PRTR (Pollutant Release and Transfer Register).
Il decreto mira inoltre a disciplinare le modalità di attuazione del citato regolamento comunitario e detta le regole per individuare:
a) le autorità competenti in materia,
b) gli obblighi dei gestori,
c) i contenuti della comunicazione,
d) la pubblicità dei dati e alla sensibilizzazione del pubblico
.

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (28), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.
L'E-PRTR contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono 65 attività economiche che operano nei seguenti 9 settori industriali: energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività. Vengono censite 91 sostanze inquinanti, relative ai seguenti 7 gruppi: gas serra - altri gas - metalli pesanti – pesticidi - sostanze organiche clorurate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.
I soggetti obbligati alla comunicazione devono dichiarare annualmente l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 166/06.
Le informazioni suddette vengono fornite tramite il E-PRTR (European - Pollutant Release and Transfer Register), cioè il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, che informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.
Tale registro sostituisce la c.d. dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

Pertanto, i dati da comunicare annualmente da ogni struttura che supera le soglie sono:
- emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:
- trasferimenti fuori sito di una delle 91 sostanze inquinanti in acque reflue destinate al trattamento all'esterno della struttura;
- trasferimenti fuori sito di rifiuti (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a, di non pericolosi se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.

Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento E-PRTR e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi.
Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (denominata dichiarazione PRTR) che i complessi che svolgono una o più attività dell’Allegato I del Regolamento E-PRTR sono tenuti a presentare annualmente.


1.1. Gli Allegati al decreto

Due sono gli allegati al D.P.R. n. 157/2011:
1) l’Allegato I è dedicato al Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR; indica (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del D.P.R. n. 157/2011), i criteri e il formato per la valutazione della qualità delle dichiarazioni e lo schema per la compilazione del rapporto di valutazione;

2) l'Allegato II riporta le “Linee guida e il Questionario per la dichiarazione PRTR”, stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della dichiarazione PRTR e si compone a sua volta di due parti, le linee guida per la dichiarazione PRTR e il questionario per la dichiarazione PRTR.


1.2. Le Autorità competenti

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è l’autorità competente per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento E-PRTR. In tale compito il Ministero di avvale dell'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il successivo comma 2 dell’art. 3 pecisa che le autorità competenti alla valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori sono:
a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attività di cui all'allegato VIII al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (c.d. “terzo decreto correttivo” al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di AIA), la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità da questa prevista, salvo diversa indicazione della Regione o della Provincia autonoma in cui il complesso è localizzato.

Entro il 30 settembre di ogni anno, le suddette autorità (diverse dal MATTM) trasmettono all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) un rapporto di valutazione della qualità dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformità all'allegato II al D.P.R. n. 157/2011.
Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al D.P.R. n. 157/2011.

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento E-PRTR, gli Stati membri devono fornire alla Commissione tutti i suddetti dati mediante trasferimento elettronico: in questo caso l'autorità competente è il MATTM che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'IPSRA gli comunica entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'ISPRA dovrà, quindi, predisporre una relazione di sintesi – da inviare anch’essa entro il 31 gennaio di ogni anno – dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorità competenti.


1.3. Gli obblighi dei gestori

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di comunicazione, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006, invia le informazioni richieste con riferimento all'anno precedente all'ISPRA e all’autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n. 157/2011.
Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.

La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante il collegamento al sito www.eprtr.it e firmando elettronicamente, con smart card o business key, i dati oggetto di comunicazione.
Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA e all'Autorità competente locale, che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.


1.4. La pubblicità dei dati e sensibilizzazione

Il MATTM e l'ISPRA devono assicurare, nel rispetto del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati in materia di inquinanti.
A tale fine il comma 2 dell’art. 5, D.P.R. n. 157/2011, ha istituito il “Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti” aperto alla consultazione elettronica.
Tale registro è gestito e aggiornato annualmente dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il quale, insieme al Ministero dell'Ambiente, deve promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo sia al Registro europeo 166/2006 e sia al nuovo Registro nazionale in parola, garantendo la disponibilità di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute: il formato, i contenuti e le modalità per una più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale saranno stabiliti da un futuro decreto del MATTM.


1.5. Sanzioni

L'articolo 30 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 46/2014 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) stabilisce quanto segue:
- E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 157/2011;
- E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. n. 157/2011, nei tempi e con le modalità ivi indicate.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

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. Se vuoi accedere al portale del registro, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al portale PRTR della Comunità europea, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al portale dell'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

. D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157: Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157: Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).

. D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46: Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)..



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Pubblicato su: 2011-10-01 (2149 letture)

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