LAVORO - CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE - INTRODOTTE NUOVE REGOLE
NUOVE REGOLE PER CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVE
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1. 27 LUGLIO 2011 - Dettate nuove disposizionmi su congedi, permessi e aspettative
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, che introduce modifiche su congedi, aspettative e permessi con lo scopo di riordinarne la tipologia, precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per fruirne, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare.
I provvedimenti che vengono modificati sono:
• il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001);
• la legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca;
• la legge per l'assistenza alla persone con handicap (L. n. 104/1992).
1.1. Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001)
Vengono apportate modifiche agli articoli 16, 33, 42 e 45 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità.
All'articolo 16 viene aggiunto il comma 1-bis, che recita testualmente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute».
La modifica apportata all'art. 33 riguarda il prolungamento del congedo parentale per i genitori di minore con handicap in situazione di gravità.
Il 1° comma è riscritto chiarendo che il diritto di prolungare il congedo parentale è per un periodo massimo di tre anni, comprensivo quindi dei periodi di cui all’art. 32.
Viene, inoltre, ammesso il diritto a fruirne anche se il bambino è ricoverato, purché sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Le modifiche apportate all'art. 42 riguardano:
a) Riposi e permessi per figli con handicap grave: la misura di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (tre giorni di permesso mensile retribuito) diviene alternativa al riposo di cui alla legge n. 104, art. 33, comma 2 (due ore di riposo giornaliero retribuito), a sua volta alternativo al prolungamento del congedo parentale;
b) Congedo straordinario per assistenza portatore di handicap: viene poi riscritto il comma 5): recependo le indicazioni della Corte Costituzionale (Sent. n. 19/2009) vengono riordinate le modalità di fruizione del congedo (non superiore ai due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa); viene precisato che il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR e confermato che chi fruisce di questo congedo per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi ha diritto ai permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza diritto alla contribuzione figurativa.
Viene infine stabilita una "scala gerarchica" tra i beneficiari: coniuge convivente; il padre o la madre, anche adottivi; uno dei figli conviventi; fratelli o sorelle conviventi.
L’ultima modifica al D. Lgs. n. 151/2001 riguarda l'art. 45 in materia di adozioni e affidamenti.
Recependo le indicazioni della Corte Costituzionale (Sent. n. 104/2003) al primo comma (che estende le disposizioni sui riposi dei genitori anche al caso di adozioni) il riferimento agli anni di vita del bambino è sostituito con il suo ingresso in famiglia.
Viene poi introdotto il comma 2-bis che estende le disposizioni di cui all’articolo 42-bis (assegnazione dei dipendenti pubblici con figli minori fino a tre anni ad una sede di servizio nella stessa provincia/regione nella quale l’altro genitore lavora), all' ipotesi dell'adozione ed affidamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia prescindendo dall’età del minore.
1.2. Legge n. 476/1984, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca
La disciplina del congedo per il dottorato di ricerca prevista dall' art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n.476 viene estesa a tutti i dipendenti pubblici «contrattualizzati», ex art. 2, comma 3, Dlgs n. 165/2001.
1.3. Legge legge per l'assistenza alla persone con handicap (L. n. 104/1992)
Altro intervento è sull'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 in materia di assistenza ai soggetti portatori di handicap gravi, specificatamente in riferimento al comma 3, (fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito).
Previsto il diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Inserito poi il comma 3-bis per contrastare possibili abusi.
1.4. Congedo per cure per gli invalidi - Art. 7
Il nuovo decreto interviene anche sulla materia del congedi per le cure degli invalidi prevedendo all' art. 7, per coloro i quali hanno una capacità lavorativa ridotta oltre il 50%, la possibilità di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure non superiore a 30 giorni.
Il congedo di cui sopra viene accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.
In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
2. APPROFONDIMENTI
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la RELAZIONE illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010 ,
n.183, recante "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi", clicca QUI.
. Se vuoi scaricare delle schede illustrative proposte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2011-08-04 (2065 letture) [ Indietro ] |