AGRICOLTURA - CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
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1. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2006
Con la Circolare n. 86 del 30 giugno 2006, l'INPS ha adeguato per l'anno 2006 il reddito medio convenzionale per il calcolo dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
2. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2007
Con la Circolare n. 95 del 27 giugno 2007 (il cui testo si riporta nell'Appendice normativa), l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2007 - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).
I termini di scadenza per il pagamento (tramite modelli F24 di versamento unificato che saranno inviati agli interessati) sono il 16 luglio 2007, il 17 settembre 2007, il 16 novembre 2007 e il 16 gennaio 2008.
Per l’anno 2007, il reddito medio convenzionale - il cui Decreto è in corso di emanazione - è determinato in Euro 46,40.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n.146/1997.
Pertanto per l’anno 2007 le aliquote da applicare sono seguenti:
• 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
• 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
3. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2008
Con la Circolare n. 71 del 8 luglio 2008 (il cui testo si riporta nell'Appendice normativa), l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2008 - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 maggio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 135 dell’11 giugno 2008) è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2008, in Euro 47,43.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 146/1997.
Pertanto per l’anno 2008 le aliquote da applicare sono seguenti:
• 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
• 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
4. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2009
Con la Circolare n. 84 del 6 luglio 2009 (il cui testo si riporta nell'Appendice normativa), l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2009 - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 13 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2009, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2009, in Euro 48,98.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146/1997.
Pertanto per l’anno 2009 le aliquote da applicare sono seguenti:
• 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
• 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2009, ammontano, rispettivamente a:
- per i maggiori di 21 anni
. 20,30% (per le zone normali)
. 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)
- per i minori di 21 anni
. 17,80% (per le zone normali)
. 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L'INPS ha, inoltre, precisato che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2009, a euro 0,60 a giornata.
4.1. I contributi volontari per l'anno 2009
Con al Circolare n. 98 del 6 agosto 2009, l'INPS ha dettato le modalità di calcolo, per l’anno 2009, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari (lavoratori agricoli dipendenti; coltivatori diretti, mezzadri , coloni e imprenditori agricoli professionali; operai agricoli a tempo determinato; piccoli coloni e compartecipanti familiari; coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria).
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
5. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2010
Con la Circolare n. 65 del 17 maggio 2010 (il cui testo si riporta nell'Appendice normativa), l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2010 - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assunto il 21 aprile 2010 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2010, in Euro 50,35.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 146/1997.
Pertanto per l’anno 2010 le aliquote da applicare sono seguenti:
• 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
• 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2010, ammontano, rispettivamente a:
- per i maggiori di 21 anni
. 20,30% (per le zone normali)
. 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)
- per i minori di 21 anni
. 17,80% (per le zone normali)
. 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L'INPS ha, inoltre, precisato che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2010, a euro 0,60 a giornata.
6. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2011
Con la Circolare n. 76 del 23 maggio 2010 (il cui testo si riporta nell'Appendice normativa), l'INPS ha reso noti aliquote e importi dei contributi obbligatori dovuti - per l'anno 2011 - da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assunto il 6 maggio 2011 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stato determinato il r聥ddito medio convenzionale, per l’anno 2011, in Euro 51,47.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 146/1997.
Pertanto per l’anno 2011 le aliquote da applicare sono seguenti:
• 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
• 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2011, ammontano, rispettivamente a:
- per i maggiori di 21 anni
. 20,30% (per le zone normali)
. 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate)
- per i minori di 21 anni
. 17,80% (per le zone normali)
. 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L'INPS ha, inoltre, precisato che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2011, a euro 0,61 a giornata.
7. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2012
L’NPS, con la circolare n. 75 del 25 maggio 2012, ha fissato gli importi dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali.
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2012, in euro 52,45.
Pertanto per l’anno 2012 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti:
- 21,60% (ridotta a 19,40% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 18,70% (ridotta a 15,00% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Mentre le aliquote da applicare agli Imprenditori Agricoli Professionali per l’anno 2012, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233,sono le seguenti:
- per i maggiori di 21 anni:
. 20,30% (per le zone normali)
. 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate);
- per i minori di 21 anni:
. 17,80% (per le zone normali)
. 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2012, a € 0,63 a giornata.
8. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2013
L'INPS, con le circolari n. 95 e n. 96 dell’11 giugno 2013, ha reso noti i contributi dovuti per l’anno 2013, rispettivamente, da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali la prima, e dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la seconda.
Le due circolari riportano, nel dettaglio, le aliquote contributive dovute dalle diverse categorie, le modalità di pagamento e le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate.
9. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2014
Pubblicati con circolare INPS n. 70 del 5 giugno 2014 le tabelle per determinare l’ammontare dei contributi obbligatori dovuti per l’anno 2014 e le scadenze da rispettare per i relativi pagamenti.
Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2014, in Euro 54,65.
La contribuzione dovuta è determinata, come noto, moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali prestabilite.
Per l’anno 2014 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 sono le seguenti:
- 22,4 % (ridotta a 21,0% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 20,5% (ridotta a 18,0% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, per il 2014, è fissato nella misura di € 7,49.
Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2014 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Maggiori dettagli, sono pubblicati nella circolare n. 70 del 5 giungo 2014 dell’INPS, in cui si stabilisce altresì che la riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale e che i termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 17 novembre 2014 e il 16 gennaio 2015.
10. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2015
L’INPS, con la Circolare n. 108 del 27 maggio 2015, ha informato gli interessati sui contributi obbligatori dovuti per l’anno 2015 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Il reddito medio convenzionale, per l’anno 2015, è stato determinato in € 55,05 (decreto 8 maggio 2015 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Per l’anno 2015, le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, sono le seguenti:
- 22,8% (ridotta a 21,8% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 21,4% (ridotta a 19,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
L’importo del contributo addizionale (comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160) per effetto del meccanismo di adeguamento periodico è pari, per l’anno 2015, a € 0,66 a giornata.
11. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2016
Con la Circolare n. 93 del 7 giugno 2016, l’INPS ha reso noti gli importi, le aliquote ed i minimali relativi ai contributi obbligatori del settore agricolo per l’anno 2016. <
Per l’anno 2016, le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2% (di cui all’art. 12, ultimo comma, della L. n. 233/1990), sono le seguenti:
- 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 22,3% (ridotta a 21% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio rimane immutato per quest’anno, nella misura di € 7,49.
12. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2017
Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2017 l'INPS fonisce in formazioni sulle aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2017.
Data la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat pari a –0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore agricolo è pari a quella del 2016.
Per il 2017 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, sono le seguenti:
- 23,6% (ridotta a 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 23,2% (ridotta a 22,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
L’importo del contributo addizionale rimane invariato rispetto al 2016 ed è, pertanto, pari a € 0,66 a giornata anche per l’anno 2017.
Si rammenta che la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, iscritti nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 o che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale l’aliquota contributiva e resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
13. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2018
L’INPS, con circolare n. 81 del 14 giugno 2018, ha definito i contributi obbligatori dovuti per l’anno 2018 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale stabilito ogni anno da un decreto del Ministero del Lavoro per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” (legge n. 233/1990), in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le apposite aliquote percentuali individuate dal comma 23 dell’art. 24 del DL 201/2011.
Per quest’anno, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto 10 maggio 2018, ha determinato il reddito medio convenzionale in 57,60 euro.
Quindi, dall’anno 2018 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensiva del contributo addizionale del 2%, è del 24,0% per tutti, senza distinguere zone svantaggiate o età del soggetto.
Invece, l’importo del contributo addizionale (articolo 17, comma 1, L. 160/1975) per il 2018 è pari a 0,67 euro a giornata.
14. I contributi obbligatori dovuti per l'anno 2019
L’INPS, con la Circolare 7 marzo 2019, n. 37, ha indicato le aliquote contributive applicate, per l’anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
L’art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, prevede che le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo, siano elevate annualmente dello 0,20% a carico del datore di lavoro.
Per l’anno 2019 l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, mentre l’aliquota contributiva per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale resta fissata al 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
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LA CONTRIBUZIONE INAIL
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1. Per l'anno 2007
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001–2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2007 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
2. Per l'anno 2008
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2008 resta fissato nella misura capitaria annua di:
• € 768,50 (per le zone normali)
• € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
3. Per l'anno 2009
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2009 resta fissato nella misura capitaria annua di:
• € 768,50 (per le zone normali)
• € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
4. Per l'anno 2010
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2010 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
5. Per l'anno 2016
Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, visto che è stato raggiunto l’aumento dei contributi per il quinquennio 2001-2005, il contributo annuo INAIL per il 2016 è pari a:
- euro 768,50 (per le zone normali);
- euro 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
6. Per l'anno 2018
Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l’anno 2018 resta fissato nella misura capitaria annua di
- 768,50 euro (per le zone normali)
- 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L’istituto ha reso noto, inoltre, che agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL si applicherà la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 15,81%.
Restano in vigore anche le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali.
7. Per l'anno 2019
L’INPS, con la Circolare 7 marzo 2019, n. 37, ha indicato le aliquote contributive applicate, per l’anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Le aliquote INAIL sono invariate, pertanto, per l'anno 2019:
- L'Assistenza Infortuni sul Lavoro è fissata al 10,1250% e
- L'Addizionale Infortuni sul Lavoro al 3,1185%.
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APPENDICE NORMATIVA - LEGGI NAZIONALI
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- INPS - Circolare 24 maggio 2004, n. 85: Imprenditore agricolo professionale: IAP.
- INPS - Circolare 18 giugno 2004, n. 96: Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l'anno 2004.
INPS - Circolare 18 giugno 2004, n. 96 - Allegato 1 - Contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e dagli imprenditori agricoli professionali.
- INPS - Circolare 24 marzo 2006, n. 48: D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "Ulteriori disposizioni per la modernizazzione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38". Modifiche alla disciplina dello IAP.
- INPS - Circolare 30 giugno 2006, n. 86: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Contributi obbligatori dovuti per l’anno 2006.
- INPS - Circolare 11 luglio 2006, n. 88: Il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.) ex art. 5 decreto legislativo n. 375/1993.
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INPS - Circolare 11 luglio 2006, n. 88 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione.
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INPS - Circolare 11 luglio 2006, n. 88 - ALLEGATO 2 - Modello di denuncia aziendale (Mod. D.A.).
- INPS - Circolare 22 settembre 2006, n. 100: Trasmissione telematica della denuncia aziendale (D.A.): aziende agricole assuntrici di manodopera (commi 7, e 8, art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81).
- INPS - Circolare 27 giugno 2007, n. 95: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali - Contributi obbligatori dovuti per l’anno 2007.
- INPS - Circolare 8 luglio 2008, n. 71: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2008.
- INPS - Circolare 6 luglio 2009, n. 84: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2009.
- INPS - Circolare 6 luglio 2009, n. 85: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2009.
- INPS - Circolare 6 agosto 2009, n. 98: Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2009.
- Decreto 21 aprile 2010: Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2010..
- INPS - Circolare 17 maggio 2010, n. 65: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2010.
- INPS - Circolare 25 maggio 2010, n. 68: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2010.
- INPS - Circolare 22 febbraio 2011, n. 40:Anno 2011. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato.
- INPS - Circolare 13 maggio 2011, n. 74: contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2011.
- INPS - Circolare 23 maggio 2011, n. 76: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2011.
- INPS - Circolare 25 maggio 2012, n. 75: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2012.
- INPS - Circolare 28 gennaio 2013, n. 13: Anno 2013. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.
- INPS - Circolare 11 giugno 2013, n. 95: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2013.
- INPS - Circolare 11 giugno 2013, n. 96: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2013.
- INPS - Circolare 16 aprile 2014, n. 51: Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli,lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
- INPS - Circolare 5 giugno 2014, n. 70: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2014.
- INPS - Circolare 5 novembre 2014, n. 137: Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.
- INPS - Circolare 27 maggio 2015, n. 108: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2015.
- INPS - Circolare 2 luglio 2015, n. 132: Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2015.
- INPS - Circolare 7 giugno 2016, n. 93: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2016.
- INPS - Circolare 31 maggio 2017, n. 96: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2017.
- INPS - Circolare 14 giugno 2018, n. 81: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2018.
- INPS - Circolare 7 marzo 2019, n. 37: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai atempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2019,
- INPS - Circolare 17 giugno 2019, n. 91: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2019.
- INPS - Circolare 17 giugno 2019, n. 92: Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2019.
- INPS - Circolare 8 luglio 2020, n. 82: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoliprofessionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020.
- INPS - Circolare 8 luglio 2020, n. 83: Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipantifamiliari per l’anno 2020.
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