RIFIUTI - PNEUMATICI FUORI USO (PFU) - GESTIONE - MISURE DEL CONTRIBUTO ANNUALE
GESTIONE DEI PNEUMATICI FUORI USO - PFU
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1. Le disposizioni dettate dall'art. 228 del D.Lgs. n. 152/2006 - Codice ambientale in materia gestione dei pneumatici fuori uso
L'articolo 228 (rubricato "Pnemumatici fuori uso") del D.Lçgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 751 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), dispone quanto segue:
"ART. 228 (pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale , provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilita'.
3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
2. 8 GIUGNO 2011 - Pubblicato il regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso
2.1. Ambito di applicazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011, il D.M. 11 aprile 2011, n. 82, recante “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”.
Il decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, disciplina la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.
Per pneumatici si intendono i "componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione".
Per pneumatici fuori uso (PFU) si intendono "gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo".
Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) i pneumatici per bicicletta;
b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) i pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
2.2. Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale.
Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di:
a) dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'Allegato A, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente;
b) dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'Allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui sopra, il produttore o l'importatore puo' gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU.
Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorita' competente, utilizzando il modulo di cui all'Allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente.
La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.
2.3. Contributo ambientale per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso
2.3.1. La natura e le finalità del contributo
Il contributo ambientale è stato previsto dal comma 2 dell'art. 228 del D.Lgs. n. 152/2006. Lo stesso articolo ha anche stabilito che detto contributo viene determinato in
misura tale da assicurare in modo completo la copertura dei costi della gestione, al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l’ambiente.
L'articolo 2 del Decreto 11 aprile 2011 n. 82 fissa il pagamento di un contributo sempre a carico del cliente finale, finalizzato alla copertura dei costi necessari per adempiere allo smaltimento degli pneumatici fuori uso, che consiste nel prelievo degli pneumatici dalle officine/gommisti/autodemolizioni e successivo trasporto presso appositi centri di stoccaggio dove avvengono le operazioni di frantumazione e riciclaggio/recupero degli pneumatici usati; tale attività viene pertanto finanziata con i contributi riscossi al momento della vendita dei veicoli nuovi e degli pneumatici.
Il D.M. n. 82/2011 ha precisato che i produttori e gli importatori dipneumatici hanno l’obbligo di “raccogliere e gestire annualmente quantità di pneumatici fuori uso (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente”, specificando, altresì, all’articolo 9, comma 4, che “una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo”.
Per l’adempimento di tale obbligo, il comma 3-bis dell’articolo 228, del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla lettera f), comma 1, articolo 24, decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5, dispone che “i produttori e importatori di pneumatici, o le loro eventuali forma associate, determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario”, a carico degli utenti finali, “e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo".
Ai sensi del comma 4, articolo 5, del D.M. n. 82/2011, “in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura".
Nel determinare tale contributo, finalizzato alle attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonché
l’attività di controllo sulle predette operazioni, i produttori e gli importatori degli pneumatici tengono conto delle voci di costo di cui all’Allegato D del D.M. n. 82/2011.
2.3.2. Le tipologie del contributo PFU
Esistono due tipologie ben distinte di contributi PFU che seguono modalità di riscossione e importi ben differenti. Essi sono:
a) Contributo PFU derivante da attività di DEMOLIZIONE dei veicoli a fine vita (primo equipaggiamento della macchina)
A far data dall’ 11 maggio 2012 , chiunque vende all’utilizzatore finale macchine munite di pneumatici, ha l’obbligo di applicare il contributo PFU primo equipaggiamento nella fattura di vendita della macchina venduta inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo della macchina.
Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica alla vendita in Italia di veicoli 'nuovi' , il che vuol dire che non si applica ai veicoli venduti all'estero, oppure veicoli 'usati', oppure veicoli venduti per la prima volta in Italia ma già immatricolati all'estero. Il contributo PFU primo equipaggiamento si applica invece ai veicoli DEMO o km zero.
b) Contributo PFU derivante da attività SERVICE (ricambi)
A far data dal 7 settembre 2011 , chiunque vende pneumatici come ricambi (non solo all’utilizzatore finale) ha l’obbligo di applicare il contributo PFU service nella fattura di vendita degli pneumatici venduti inserendolo, all’interno della fattura, in una voce ben distinta e scorporato dunque dal prezzo degli pneumatici.
2.3.3. Gli importi del contributo
* APRILE 2012 - Fissata la misura del contributo pneumatici fuori uso per l'anno 2012
In data 26 aprile 2012 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3271, con il quale è stata fissata, per ogni tipologia di veicolo, la misura del Contributo PFU - per l’anno 2012 - per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizioni di veicoli.
Tale Decreto entra in vigore in data 11 maggio 2012.
A partire da tale data, quindi, i soggetti interessati alla gestione del contributo ambientale per gli PFU (Concessionari, Venditori e Succursali di vendita delle case di produzione/importazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine movimento terra e rimorchi) dovranno provvedere alla riscossione del contributo.
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* 5 LUGLIO 2013 - Fissata la misura del contributo pneumatici fuori uso per l'anno 2013
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente, in data 5 luglio 2013, il Decreto Direttoriale 3 luglio 2013, di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l’anno 2013.
Tale Decreto entra in vigore il 20 luglio 2013.
Confrontando i numeri contenuti nel nuovo decreto con quelli del decreto 26 aprile 2012, spicca il balzo in avanti del contributo per i pneumatici di ciclomotori e motoveicoli (categoria A1) e degli autoveicoli (categoria B1), che passano rispettivamente da 1,30 euro a 1,53 euro a pneumatico e da 5,25 a 5,40 euro.
Più contenuto, invece, l’incremento dei contributi per i pneumatici più pesanti delle macchine agricole, operatrici e industriali (categorie D3-D6), mentre rimane immutato l’onere per la categoria D2, così come la riduzione prevista a favore degli autocarri, che passa da 27 a 26,97 euro la categoria C1, da 49,85 a 48,79 euro la categoria C2.
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* 9 LUGLIO 2014 - Fissata la misura del contributo pneumatici fuori uso per l'anno 2014
In data 9 luglio 2014, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Decreto Direttoriale 7 luglio 2014 di approvazione, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l’anno 2014.
Il decreto, avendo efficacia dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito web del Ministero, sarà applicabile a decorrere dal 24 luglio 2014.
Dal confronto con i contributi stabiliti dal precedente decreto del 3 luglio 2013 e applicati nell'ultimo anno, si segnala una riduzione per tutte le categorie di veicoli, particolarmente marcata per gli pneumatici di ciclomotori e motoveicoli (categoria A1) che passano da 1,53 euro a 0,43 euro a pneumatico.
Scendono anche i contributi per gli pneumatici:
- degli autoveicoli (categoria B1), che passano da 5,40 a 3,95 euro),
- degli autocarri (categoria C1), che passano da 26,97 euro a 21,10, (categoria C2), che passano da 48,79 euro a 38,96,
- delle macchine agricole, operatrici e industriali (il minimo passa da 4,09 a 0,6 euro, il massimo da 121,65 a 76,25 euro).
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* OTTOBRE 2018 - Le istruzioni del Ministero dell'Ambiente per il contributo pneumatici fuori uso per l'anno 2019
Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato il prospetto informatico per la determinazione del contributo ambientale per la gestione dei PFU nel 2019 da parte dei produttori/importatori degli pneumatici e loro forme associate.
In base a quanto stabilito dall'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/2006, il compito di stabilire con cadenza annuale l'ammontare del contributo spetta ai produttori e agli importatori di pneumatici che, a tal fine, devono inviare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la determinazione del contributo per l'esercizio successivo (con la specificazione degli oneri e delle componenti di costo) al Ministero dell'Ambiente, il quale, entro il 31 dicembre, può chiedere integrazioni della determinazione.
Per adempiere il proprio compito, i soggetti in questione devono utilizzare il prospetto informatico (in formato xls) messo a disposizione dal Ministero, sul proprio sito ufficiale in data 29 ottobre 2018.
. Se vuoi accedere al sito del Ministero, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il prospetto informatico per la determinazione del contributo ambientale per la gestione degli PFU nel 2019., clicca QUI.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. GENNAIO 2019 - L.N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - Le disposizioni in materia di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli dal 2 al 19.
Per quanto riguarda la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), “Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale”, all’art. 1, con il comma 751, che modifica l’art. 228 del D.Lgs. n. 152/2006 con una modifica del comma 1 e con l’aggiunta del comma 3-bis, si stabilisce che, in relazione all’obbligo spettante ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, “alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale”, «un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque».
A seguito di tale modifica, il successivo comma 752 ha abrogato il comma 4, dell’articolo 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.
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Inoltre, secondo quanto disposto dal nuovo comma 3-bis, “I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale”.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018, clicca QUI.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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. Se vuoi visitare il sito del Ministero dell'Ambiente nella sezione dedicata ai pneumatici fuori uso, clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito di PNEULIFE - Consorzio nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito de Comitato per la gestione del fondo PFU, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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D.M. 11 aprile 2011, n. 82: Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. (Testo integrale pubblicato sulla gazzetta Ufficiale).
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D.M. 11 aprile 2011, n. 82: Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.
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D.M. 11 aprile 2011, n. 82 - ALLEGATI.
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D.M. 20 gennaio 2012: Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 19 novembre 2019, n. 182: Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 1.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 2 - Modulo di comunicazione della modalità di gestione.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 3 - Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente da parte di produttori e importatori.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 4 - Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedente.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 5 - TARGET DI RACCOLTA DAI PUNTI DI GENERAZIONE DEGLI PFU PER AREE GEOGRAFICHE.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 6 - REQUISITI MINIMI DEL PROGETTO .
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 7 - Modulo di dichiarazione annuale di PFU RACCOLTI nell’anno solare precedente.
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 8 - Modulo di comunicazione del contributo .
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D.M. 19 novembre 2019, n. 182 - ALLEGATO 9 - Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita.
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