1. LA CERTIFICAZIONE MEDICA RELATIVA AL CONSEGUIMENTO O AL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA
1.1. Le previsioni del Codice della strada
Il comma 2 dell’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Codice della
strada», come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120, stabilisce quanto segue:
“2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”.
Il comma 2 dell’art. 21 della citata legge n. 120/2010 stabilisce che “2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo”.
Il comma 3, dell’art. 23 della citata legge n. 120/2010 stabilisce che “3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Entrambi i decreti previsti dai due articoli sottendono ad una medesima finalità, ovvero quella di poter attribuire con univocità e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
1.2. Le novità introdotte dal D.M. 31 gennaio 2011
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 31 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, ha disciplinato le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida con l'obiettivo di individuare procedure che consentano di risalire con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge soprattutto dopo le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha appirtato modifiche importanti al Codice della strada, ampliando, tra l’altro, la sfera dei soggetti certificatori.
In particolare, il provvedimento - che entra in vigore il 19 marzo 2011 - introduce le seguenti novità:
1) Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni
Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, questi medici dovranno richiedere un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio (in base al luogo dove ha sede l'ufficio al quale appartengono).
Il codice verrà riportato in calce alle certificazioni insieme al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
Le amministrazioni comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto (art. 1).
2) Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza, o non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza
Anche questi medici dovranno richiedere un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, da riportare sulle certificazioni con la firma del medico.
La richiesta del codice deve essere accompagnata da una dichiarazione relativa allo stato del certificatore, ad esempio non essere stato destituito dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè dispensato dal servizio per infermità.
I medici non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza riceveranno analogo codice se hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali (art. 2 e 3).
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione
Secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto in commento, la richiesta di rilascio del codice di identificazione deve essere presentata agli uffici competenti secondo le seguenti scadenze:
a) dai medici militari in quiescenza, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (21 marzo 2011);
b) dai medici non piu' appartenenti alle strutture, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (20 aprile 2011);
c) dalle strutture e dai medici appartenenti ad amministrazioni e corpi (medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unita' sanitarie locali, i medici responsabili dei
servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato), a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (21 maggio 2011).
A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (21 maggio 2011) i medici militari in quiescenza e i medici non piu' appartenenti alle strutture rilasciano i certificati di idoneita' psico-fisica alla guida secondo le modalita' previste dal presente decreto.
Fino al 31 agosto 2011 i medici appartenenti alle amministrazioni possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica secondo le modalità precedenti alla riforma.
2. SCADENZA DELLA PATENTE - COINCIDENTE CON IL COMPLEANNO DEL TITOLARE
2.1. Le novità introdotte dal D.L. n. 5/2012, convertito nella L. n. 35/2012
L'art. 7 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 45/2012, rubricato "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento", stabilisce quanto segue:
"1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale."
Dunque, in base a questa nuova disposizione, i documenti di identità e di riconoscimento, di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.P.R. n. 445/2000, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza (altrimenti prevista per il documento stesso).
2.1.1. L'interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Inizialmente erano stati avanzati dubbi sulla possibilità o meno di ricomprendere anche le patenti di guida fra i documenti soggetti a tale semplificazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva precisato con la Circolare n. 6193 del 5 marzo 2012, che per la patente di guida non si applica l'allineamento della scadenza al compleanno dell'interessato dovendo considerare che in materia di durata di validità delle patenti di guida le norme del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) sono speciali rispetto alle norme del D.L. n. 5/2012.
Inoltre, la materia è disciplinata dettagliatamente dalla normativa comunitaria, di volta in volta recepita dall'ordinamento interno.
Pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all’articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 del DL n. 5/2012.
2.1.2. L’interpretazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
A seguito di alcuni chiarimenti richiesti, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato la circolare n. 7 del 20 luglio 2012, con la quale viene data una interpretazione in senso estensivo dell’articolo 7 del D.L. 5/2012.
Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, la disposizione introdotta dal D.L. n. 5/2012 non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva 2006/126/CE, che consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida (categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validità amministrativa fino a 15 anni (art. 7, n. 2, lett. a).
Dunque, la nuova normativa è applicabile anche ai documenti di guida rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge).
Si ricorda, infatti, che, secondo la definizione che viene data dall’art. 1 del D.P.R. n. 445/2000, è documento di riconoscimento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consenta l’identificazione personale del titolare».
Con riferimento alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al periodo di validità, la direttiva fa esplicito riferimento soltanto alla data di rilascio e alla data di scadenza. Da ciò ne consegue, che il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza.
La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare, non si pone dunque in contrasto con l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza.
Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o rinnovate ante art. 7, D.L. n. 5 del 2012, non sempre la data di rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.
La circolare precisa che la disposizione di cui all'art. 7 del D.L. n. 5/2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D, ed a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla commissione medica legale, ed alla carta di qualificazione del conducente (CQC), applicando l'allungamento della scadenza della patente fino alla data del compleanno unicamente alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria, comunque solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento.
In conclusione, le disposizioni dall'art. 7, D.L. n. 5 del 2012 si applicano anche alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria, e non si applicano invece alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.
Occorrerà attendere una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessaria a chiarire le giuste procedure operative del caso, tenendo inoltre conto delle patenti guida rinnovate e rilasciate successivamente al 10/02/2012.
2.1.3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si adegua - Dal 17 settembre al via le nuove procedure informatiche
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 23907 del 7 settembre 2012, che abroga espressamente la precedente contraria indicazione del 5 marzo 2012.
A partire dal 17 settembre 2012 sarà operativa la nuova procedura informatica in grado di adeguarsi alla riforma.
In sostanza, in occasione solo del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE, che hanno scadenza ordinaria, la scadenza di validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.L. n. 5/2012.
Restano però escluse dall'ambito di applicazione della nuova norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC (carte di qualificazione del conducente) e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell’articolo 119, comma 2-bis, Codice della strada.
3. RINNOVO DI VALIDITA' DELLA PATENTE - NUOVE PROCEDURE
3.1. 2 OTTOBRE 2010 - Dettate nuove procedure per il rinnovo di validità della patente
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013, il DECRETO 9 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente".
Il decreto in questione definisce le procedure tecniche per rendere operativa la prescrizione contenuta nel comma 8, art. 126 del Codice della Strada sul rilascio di un duplicato della patente di guida in caso di rinnovo di validità, al posto del tagliando adesivo attualmente in uso.
L’art. 1 del decreto stabilisce che dal 2 Novembre 2010, a seguito del superamento della visita medica di controllo, il medico o la commissione medica locale che l’ha eseguita dovranno trasmettere all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti (U.C.O), in via telematica:
• una comunicazione contenente i dati identificativi del conducente e l’indirizzo dove spedire, a mezzo posta, il duplicato della patente;
• una comunicazione con la foto e la firma del titolare della patente.
Qualora nulla osti al rinnovo della patente, il sistema informatico dell’U.C.O provvederà a generare una ricevuta contenente i dati anagrafici del conducente e la nuova scadenza del titolo di guida.
La ricevuta verrà immediatamente stampata dal medico che ha eseguito gli accertamenti e consegnata al conducente. Questa consentirà all'interessato di poter guidare fino al ricevimento, a mezzo posta, del duplicato della patente di guida e, comunque, non oltre 60 giorni da quando è stata emessa.
3.2. 10 DICEMBRE 2013 - Pubblicato il decreto di attuazione - In vigore dal 9 gennaio 2014
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013, il DECRETO 15 novembre 2013, recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente".
Il decreto disciplina le procedure necessarie affinché i medici autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni, mediche locali, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale.
Tale decreto individua e definisce, altresì, le procedure che dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del DM non diano esito positivo.
Va inoltre segnalato che il decreto ha inteso disciplinare i termini di presentazione della domanda di conferma di validità della patente di guida, espressamente stabilendo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa.
3.3. 17 DICEMBRE 2013 - Chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Traspori ha emanato la Circolare del 17 dicembre 2013, Prot. 30855, con la quale vengono forniti chiarimenti sui decreti ministeriali del 9 agosto 2013 e del 15 novembre 2013.
Con una precedente Circolare del 27 novembre 2013, Prot. 29042 il Ministero dei Trasporti aveva anticipato le istruzioni operative per consentire ai soggetti, certificatori di accedere alle procedure informatiche per la conferma di validità della patente di guida, secondo quanto indicato all’art. 2 del decreto.
Ulteriori informazioni tecniche per il rilascio del PIN sono disponibili sul portale dell’automobilista.
Emissione del duplicato della parte di guida - Diritti e tariffe
Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, il titolare deve esibire:
• un’attestazione di versamento, da effettuarsi sul C.C.P. n. 4028, della tariffa attualmente di euro 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
• un’attestazione di versamento dell'imposto attualmente fissato in euro 9,00, a titolo di diritto di motorizzazione, da effettuarsi sul C.C.P. n. 9001.
Per le visite effettuate sul territorio della Regione Siciliana, deve essere esibita soltanto l’attestazione dei diritti motorizzazione mentre, per assolvimento dell’imposta di bollo, si applica la disciplina già in uso su tale territorio.
3.4. 10 FEBBRAIO 2014 - Pubblicato il modello per la redazione della relazione della visita medica per il rinnovo di validità della patente di guida
Con il DECRETO 21 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2014, è stato approvato il modello per la redazione della relazione tecnica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica.
Pertanto, a decorrere dal 10 febbraio 2014, la relazione della visita medica per il rinnovo di validità della patente di guida, da cui estrarre i contenuti da comunicare telematicamente all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, secondo le disposizioni procedurali previste dal decreto 15 novembre
2013 dovrà essere redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato I, parte integrante del presente decreto dirigenziale.
RICAPITOLANDO
1. Dal 10 gennaio 2014 non si avranno più i tagliandi adesivi di rinnovo ma verrà rilasciata una nuova patente di plastica, formato carta di credito, con un formato uniforme europeo, garantendo così una maggiore protezione della sicurezza.
La nuova licenza sostituirà il vecchio tagliandino adesivo di convalida che la Motorizzazione civile recapitava, ponendo così fine ai problemi di leggibilità che i vecchi adesivi comportavano dopo molto tempo che la licenza di guida stava nel portafogli.
L'Italia s'è così adeguata ai voleri dell'Unione europea, che ha imposto ai Paesi membri l'addio ai tagliandini adesivi sulla patente, in favore della licenza plastificata tipo carta di credito.
2. Dalla normale tariffa di 9,00 euro, che si pagava finora, si dovrà aggiungere il costo dell'imposta di bollo di euro 16,00 (che prima non prevista perché non veniva emesso il duplicato della patente), ma solo un tagliando adesivo: in totale, fanno 25,00 euro.
A questo importo si dovrà aggiungere le spese di spedizione del duplicato della patente.
3. Dopo che il medico avrà dato il via libera al rinnovo della patente, ritenendo idoneo il guidatore, trasmetterà telematicamente il certificato alla Motorizzazione. A questo punto il sistema informatico centrale genererà in tempo reale una ricevuta elettronica contenente i dati anagrafici.
Il documento, valido 60 giorni, sarà stampato dal medico e consegnato al titolare e consentirà di guidare solo in Italia fino all'arrivo della nuova patente, che il Ministero promette di inviare per posta al domicilio del titolare in una settimana.
Come già accade oggi, per le patenti B per le auto, il rinnovo dovrà avvenire ogni 10 anni fino a 50 anni d'età; tra 50 e 70 anni d'età, l'intervallo scende a 5 anni; che divengono 3 anni per gli over 70 ma under 80 anni; e 2 anni per chi ha più di 80 anni.
4. Resta inteso che, su tutte le patenti, la commissione medica locale può raggiungere uno o più codici specifici sulle licenze, limitando la guida, per esempio, a determinati orari (in particolare, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto) o entro un raggio di un certo numero di chilometri dal luogo di residenza del titolare.
Sulla patente, infatti, possono essere inseriti codici armonizzati restrittivi (cioè che valgono in tutti gli Stati UE) che limitano la circolazione, riportati nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto n. 59 del 18 aprile 2011.
In particolare, la nuova patente conterrà:
- le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare;
- la data del primo rilascio per ciascuna categoria;
- l'obbligo di correzione della vista e/o protezione degli occhi, di apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione;
- la guida consentita solo senza passeggeri o a velocità di guida limitata a un certo numero di km/h.
3.5. 3 MARZO 2014 - Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sisteni informatici e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato la circolare 3 marzo 2014, Prot. 4920, con la quale vengono forniti chiarimenti a seguito di alcune richieste pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile e dagli operatori del settore.
La presente circolare ripropone ed integra in un unico testo tutte le disposizioni emanate sull’argomento.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 6. 9 APRILE 2014 - Nuova Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Abrogata la precedente circolare
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sisteni informatici e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato la circolare 9 aprile 2014, Prot. 8326, che di fatto integra la precedente circolare del 3 marzo 2014, Prot. n. 4920, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile e dagli operatori del settore.
La citata circolare del 3 marzo 2014, Prot. n. 4920, viene pertanto abrogata e sostituita da quella del 9 aprile.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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