1. La disciplina comunitaria sul distacco dei lavoratori
La disciplina comunitaria in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi si evince da alcune sentenze della Corte di Giustizia e dalla Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
La direttiva è uno strumento di coordinamento delle legislazioni lavoristiche degli Stati membri, che stabilisce che, per una serie di condizioni di lavoro e di occupazione, si applichi al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato il diritto dello Stato nel quale egli svolge la prestazione.
Fonti delle condizioni di lavoro da applicare sono leggi, regolamenti e disposizioni amministrative. A fianco di queste è previsto l’utilizzo dei contratti collettivi, ma solo per il settore edile.
Tra le condizioni di lavoro riveste particolare importanza la retribuzione minima, poiché la direttiva si propone di combattere il dumping sociale, fenomeno che ha assunto vaste proporzioni soprattutto nel settore edile.
La direttiva è finalizzata a difendere le imprese interne dalla concorrenza di quelle estere, che possono avvantaggiarsi dal fatto che il costo del lavoro sia più basso, e mira a tutelare l’attività dei lavoratori interni, proteggendo le imprese che li impiegano.
Come si evince dalla motivazione del Consiglio alla posizione comune, essa ha un duplice obiettivo:
a) stabilire le condizioni di una concorrenza leale tra le imprese e
b) proteggere i lavoratori.
Il primo obiettivo risulta prevalente anche in considerazione del fondamento giuridico della direttiva: artt. 57, § 2 e 66 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee.
La direttiva contempla tre tipi di distacco:
1) l’invio all’estero di un lavoratore per l’esecuzione di un appalto transnazionale;
2) l’invio all’estero di un lavoratore presso uno stabilimento o un’impresa dello stesso gruppo;
3) l’invio all’estero da parte di un’agenzia di fornitura di lavoro temporaneo.
Durante il distacco in ogni caso deve rimanere in vita il rapporto di lavoro tra l’impresa distaccante e il lavoratore distaccato.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 è stato adottato per semplificare e rendere più chiaro il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri.
Questo nuovo punto di riferimento facilita la libera circolazione dei cittadini europei nell'UE; esso aumenta inoltre gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni competenti in materia di previdenza sociale e rende obbligatorio lo scambio elettronico dei dati tra le amministrazioni.
Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di un paese dell’UE che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno di questi paesi, nonché ai loro familiari e superstiti.
Secondo il principio della parità di trattamento, i cittadini di un paese dell’UE e le persone che risiedono in tale paese senza averne la nazionalità, sono pari per quanto riguarda i diritti e gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.
Le disposizioni del presente regolamento riguardano tutti i classici settori della sicurezza sociale, cioè
• malattia,
• maternità,
• infortuni sul lavoro,
• malattie professionali,
• prestazioni di invalidità,
• prestazioni di disoccupazione,
• prestazioni familiari,
• prestazioni pensionistiche,
• prestazioni in caso di morte.
Il regolamento riconosce anche il principio della totalizzazione dei periodi, secondo il quale i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel quadro della legislazione di un paese dell’UE vengono presi in considerazione in tutti gli altri membri paesi dell’UE. Ciò significa che l’acquisizione del diritto alle prestazioni in uno Stato, deve tener conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati in un altro Stato membro dell’UE.
Con il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 è stato approvato il regolamento di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel Titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).
Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi.
2. Il recepimento della normativa auropea
In Italia la direttiva 96/71/CE è stata recepita con il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72, recante "Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi".
Il decreto è stato emanato dal Governo su delega del Parlamento con la legge comunitaria per il 1998.
Come stabilito al comma 1, dell'art. 1, "Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante".
3. Il Pubblicato il vademecum al distacco dei lavoratori nell’Unione europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese
E’ stato pubblicato il vademecum al distacco dei lavoratori nell’Unione europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese.
Tale Vademecum è stato elaborato nell’ambito del progetto EMPOWER ‐ “Exchange of Experiences and iMplementation of actions for POsted WorkERs” co‐finanziato dall’Unione Europea (Commissione Europea, DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità ‐ Contract VP/2009/015/00067) nel quadro della Linea d’Azione “Pilot Projects on Working and living conditions of posted workers” (Call for Proposals VP/2009/015).
Il progetto EMPOWER è stato attuato da un gruppo di lavoro composto da:
• ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE (capofila);
• MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ‐ Direzione Generale per il Mercato del Lavoro e Direzione Generale per l’Attività Ispettiva (partner);
• LABOUR INSPECTION ROMANIA (partner).
Il Vademecum si propone come strumento per gli ispettori del lavoro che sono chiamati ad affrontare le problematiche legate alla posizione di un lavoratore distaccato in Italia da un Paese appartenente all’Unione Europea, nonché una interessante opportunità per il datore di lavoro che voglia conoscere la normativa comunitaria in materia di distacco.
Il è suddiviso in due sezioni:
‐ Sezione 1: la disciplina sul distacco in Italia alla luce del recepimento della Direttiva 96/71/CE;
‐ Sezione 2: quadro informativo sintetico sui principali aspetti normativi relativi alla materia del distacco in Romania.
La guida tiene conto delle nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento di applicazione n. 987/2009, in vigore dal 1° maggio 2010.
. Se vuoi scaricare il testo del vademecum, clicca QUI.
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