AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - LA SCHEDA DI TRASPORTO
LA SCHEDA DI TRASPORTO
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1. Istituzione e finalità della scheda di trasporto
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009, il Decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che apporta significative modifiche alla disciplina in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
Le modifiche introdotte dal nuovo decreto sono in vigore dal 30 gennaio 2009.
Questo decreto introduce alcune modifiche alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell`esercizio dell`attività di autotrasportatore (D. Lgs. n. 286/2005) e ha provveduto all’attuazione della delega riguardante la liberalizzazione dell`esercizio dell`attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e a recepire la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.
In particolare, le modifiche apportate all'articolo 6 prevedono che il contratto di trasporto merci su strada debba riportare una "data certa", per prevenire il fenomeno della retrodatazione dei contratti. Inoltre, tra gli elementi essenziali dei contratti dovranno ora essere necessariamente indicati i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
Ma soprattutto, a rendere ulteriormente complesse le procedure di affidamento dell'incarico al vettore, è stato inserito nel testo del D. Lgs. n. 286/2005 l'articolo 7bis, il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, istituisce un documento, denominato: “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.
La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto su strada in forma scritta, o da altra documentazione equivalente.
La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 286/2005.
Con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.
Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.
2. Modello e contenuto della scheda di trasporto
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, il decreto 30 giugno 2009, con il quale è stato approvato il contenuto della scheda di trasporto.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il documento deve contenere:
a) i dati dell’impresa che rappresenta il vettore del trasporto, in particolare la denominazione dell’impresa di trasporto, l’indirizzo e la sede dell’azienda, la partita IVA e il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori;
b) i dati del committente (denominazione, indirizzo, sede e partita Iva);
c) i dati del soggetto caricatore (denominazione, indirizzo, sede e partita Iva)
d) i dati del proprietario della merce. Le generalità di questo soggetto, e dei dati che lo riguardano, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia e alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio; in caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato a “eventuali dichiarazioni”, le ragioni che hanno reso impossibile l’indicazione del proprietario della merce al momento dell’inizio del trasporto;
e) i dati relativi alla merce trasportata (caratteristiche merceologiche, eventuale caratteristiche degli imballaggi, quantità, luogo di carico e scarico).
È importante sottolineare che il contenuto del modello di “Scheda di Trasporto” che è allegata al decreto è tassativo ma non vincolante per quanto riguarda aspetto e forma e caratteristiche dello stampato. Perciò il documento può essere elaborato graficamente per modificarne l’aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello base.
La scheda di trasporto può contenere anche eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore.
Se queste istruzioni sono presenti, la scheda di trasporto costituisce un documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale.
3. Documento alternativi o equipollenti alla Scheda di trasporto
Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto di trasporto o da altri documenti equivalenti.
Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto:
a) la lettera di vettura internazionale CMR,
b) i documenti doganali,
c) il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009,
d) i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,
e) il documento di cabotaggio di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 nonchè
f) ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.
4. Modalità di compilazione
La Scheda di Trasporto deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto.
Qualora, dopo l’inizio del trasporto, si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico o di qualche altro elemento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento, annotando le variazioni nell’apposito spazio riservato alle “osservazioni varie”. In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato.
Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore o del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose per conto terzi per tutta la durata del trasporto.
5. Esenzioni
Sono esenti all’obbligo di compilazione e conservazione della “Scheda di Trasporto” i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio e quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’articolo 30.
Si ricorda che sono esclusi dal campo di applicazione della legge n. 298/1974:
a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. (art. 30, L. n. 298/1974).
Sono anche esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore alle 5 tonnellate, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
6. Le sanzioni
Le violazioni alla normativa circa la tenuta della scheda di trasporto sono essenzialmente di carattere amministrativo, ma non certo indolori.
Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600,00 euro a 1.800,00 euro.
Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40,00 euro a 120,00 euro.
All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente.
La scheda di trasporto ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione.
In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui sopra, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Si applicano le disposizioni degli articoli 214 (sul fermo amministrativo del veicolo) e 180, comma 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Il comma 8 dell'art. 180 del D. Lgs. n. 285/1992 prevede che "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 ad euro 1.485,00.
Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".
È comunque curioso notare che la norma prevede un termine di 15 giorni dopo l’applicazione del fermo per l’esibizione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti: decorso inutilmente tale termine – pur restando ferma l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative di cui all’articolo 180 comma 8 del Codice della strada – il veicolo viene comunque restituito all’avente diritto, facendo così venire completamente meno le finalità per le quali la scheda è stata prevista, posto che a quel punto può rimane l’assoluta incognita circa la provenienza e la destinazione della merce caricata.
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CASISTICA E QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. SCHEDA DI TRASPORTO - APPLICABILITA' AL TRASPORTO DI RIFIUTI
Proprio l’assenza del trasporto rifiuti fra le esenzioni espressamente previste all’articolo 4, porta ad affermare (ad una prima analisi) che anche tali trasporti — se svolti in conto terzi — siano soggetti alla scheda di trasporto di cui al D.M. 30 giugno 2009, nonostante tale attività sia già ampiamente disciplinata nella normativa di settore; del resto, poiché la merce è "ogni cosa mobile di cui si possa far traffico e commercio", non si ritiene fondata la lettura secondo la quale i rifiuti non sarebbero da considerarsi merci nell’accezione fatta propria dal D.Lgs. n. 286/2005.
Il problema è piuttosto rappresentato (per quanto riguarda il settore dei rifiuti) dalla valutazione in ordine ai documenti che possono considerarsi sostitutivi della scheda di trasporto ai sensi dell’articolo 3, fra i quali non è citato, ad esempio, il formulario.
Il D.M. 30 giugno 2009, all’articolo 1, comma 2, ritiene sostitutivi della scheda di trasporto: il contratto in forma scritta – se rispetta le condizioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, ovvero "da [altra] documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1"; inoltre, ai sensi dell’articolo 3, viene ritenuto equivalente alla scheda di trasporto “ogni [altro] documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto”.
Il combinato disposto delle due previsioni, consente di affermare che il formulario per i rifiuti costituisce sicuramente documento equipollente alla scheda di trasporto, poiché:
• contiene le medesime informazioni previste come obbligatorie nella scheda (anzi, in realtà molte di più);
• anche laddove si volesse eccepire l’assenza nel formulario dell’indicazione relativa al proprietario della merce-rifiuto (prevista invece nella scheda), soccorre l’ultima parte dell’articolo 3, poiché il formulario è (come già visto) un “documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci (rifiuti), ai sensi della normativa comunitaria (di cui il Dlgs 152/2006 costituisce recepimento), degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente (ancora il Dlgs 152/2006) o emanata successivamente al presente decreto.”.
In questo modo, evidentemente, il Legislatore “salva” tutte le legislazioni di settore di cui non riesce ad avere contezza, facendo suo (ovviamente non potrebbe fare altro) il criterio di specialità che, come tale, deroga al criterio di cui alla norma generale.
Per questo motivo, dunque, si ritiene che siano esclusi dall’obbligo di tenuta della “scheda” di cui al D.M. 30 giugno 2009:
• i soggetti obbligati alla tenuta del formulario, ai sensi del “Codice ambientale”;
• i soggetti che svolgono il servizio pubblico di raccolta dei Rsu (esclusi, ai sensi dell’articolo 193, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 dall’obbligo di accompagnare i trasporti di tali Rsu con formulario).
Infatti, per questi ultimi soggetti l’esclusione dal formulario è prevista da una norma speciale (come il “Codice ambientale”) che stabilisce l’esonero. Un esonero che non può essere reintrodotto da una norma generale.
In questo, come in molti altri casi della disciplina afferente la gestione dei rifiuti in genere e del formulario in particolare, i problemi si risolvono agevolmente mediante il ricorso alle regole generali del diritto che non hanno ragione di subire deroghe, interpretazioni, letture di stampo assolutamente personalistico e non disciplinate dall’ordinamento giuridico.
Per questo semplice — ma fondamentale motivo — si ritiene che questa sia la soluzione di una questione assurta al rango di “problema” solo grazie alla incapacità di lettura del sistema giuridico nella sua interezza che vanta – ormai — innumerevoli protagonisti.
In ordine al trasporto di Rsu non è certamente condivisibile la lettura che si fonda (ovviamente stravolgendola) sulla qualifica di produttore dei rifiuti e che, in tale attività, vedrebbe un trasporto in conto proprio, come tale escluso dal campo di applicazione della scheda.
Dunque, quantomeno da una prima analisi non si può negare che il D.M. 30 giugno 2009, sia ampiamente suscettibile di essere migliorato e che necessiti già di un intervento volto a chiarire in modo definitivo i molti dubbi interpretativi.
È innegabile che sarebbe stato più opportuno che nel campo delle esclusioni fosse incluso il trasporto dei rifiuti. Tuttavia, il fatto che non ci sia non significa nulla; in base al principio di specialità, non vi era alcuna ragione che esso trasporto fosse menzionato. Ma di questi tempi, probabilmente sarebbe chiedere troppo al nostro legislatore e anche al sedicente “interprete”.
(di Paola Ficco - Da ReteAmbiente)
Sull'argomento segnaliamo un articolo di Maria Giulia Furlanetto, tratto da "Commercio Internazionale - Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero", n. 20/2009.
Si riporta il testo dell'articolo:
. Merci per conto terzi: la nuova "scheda di trasporto".
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire l’argomento delle CARTE TACHIGRAFE E DEL TACHIGRAFO DIGITALE PER IL TRASPORTO SU STRADA, clicca QUI.
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