Benvenuto su TuttoCamere.it Benvenuto su TuttoCamere.it  
  Registrati gratuitamente! Home  ·  Argomenti  ·  Stats  ·  Il tuo account  ·  Inserisci Articolo  ·  Top 10  

  Mappa del Sito
· Home
· Archivio Notizie
· Argomenti
· Calendario Eventi
· Cerca
· Contenuti
· Downloads
· FAQ
· Feedback
· Il Tuo Account
· La Camera di Commercio
· Link Utili
· Messaggi Privati
· Proponi Notizia
· Sondaggi
· Top 10

  Cerca con Google
Google
Web www.tuttocamere.it

  Sponsor

  Accorpamenti CCIAA
Gli accorpamenti delle Camere di Commercio
La riforma delle Camere di Commercio
Gli accorpamenti

  Software e servizi
La CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI delle Camere di Commercio d’Italia



FIRMA DIGITALE

FIRMA DIGITALE
Dike 6 e Business key
Il software di firma digitale



COMUNICA

LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA
Registro imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SUAP



FedraPlus
FedraPlus
Software per la compilazione della pratica Registro imprese

Versione corrente 06.97.01


COMUNICA Starweb
COMUNICA Starweb
Il servizio per la compilazione della Comunicazione Unica



L'ufficio online del Registro delle imprese

REGISTROIMPRESE.IT
L'ufficio online del Registro delle imprese
I dati ufficiali delle Camere di Commercio



Impresa in un giorno

Impresa in un giorno
La tua scrivania telematica
Gestisci online le pratiche per la tua attività



La pubblica amministrazione per l''impresa

La Pubblica Amministrazione per l''impresa

Nuovo accesso federato di Impresa.gov.it e Impresainungiorno.gov.it.


La posta certificata di Infocamere

PEC LEGALMAIL
La posta certificata di Infocamere



INI PEC

Qui puoi cercare gli indirizzi PEC di imprese e professionisti italiani



 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale



I CONTO

”ICONTO”
Il conto per i pagamenti verso le Camere di Commercio e le altre PP.AA.



Incentivi.gov.it

INCENTIVI.GOV.IT
Al cuore dello sviluppo



BENVENUTA IMPRESA

BENVENUTA IMPRESA
I servizi camerali per l’impresa digitale



IMPRESA.ITALIA.IT

IMPRESA.ITALIA.IT
Un nuovo servizio per il cittadino imprenditore



DIRITTO ANNUALE – Calcola e Paga on line

DIRITTO ANNUALE CAMERALE – Calcola e Paga on line



ELENCO degli Atti depositati dagli Agenti della riscossione

ELENCO degli Atti depositati dagli Agenti della riscossione



FATTURAZIONE ELETTRONICA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il servizio di fatturazione elettronica verso la P.A. semplice e sicuro
Scopri Legalinvoice



Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione
Servizio InfoCamere



Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione
Sistema di interscambio



Cert.Impresa

Cert.Impresa



NoiPA

NoiPA
Servizi PA a Persone PA



IO

IO – L’App dei servizi pubblici



LINEA AMICA

LINEA AMICA
Il portale degli italiani



Italia Sicura

ItaliaSicura
La mappa dei cantieri antidissesto



SoldiPubblici
Soldi Pubblici
Scopri quanto spende chi e per cosa.



VerifichePA

Il servizio delle Camere di Commercio per le PP.AA. per la verifica dell’autocertificazione d’impresa



Servizi gratuiti per lo sviluppo dell''impresa

Servizi gratuiti per lo sviluppo dell''impresa



Logo UnionCamere

Il portale delle Camere di Commercio d'Italia



Vorld Pass

Servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio



Vorld Pass

ConciliaCamera
Il tuo spazio per la mediazione online



WORLD PASS

Scopri come internazionalizzare la tua impresa



DESTINAZIONE ITALIA

Aprire l’Italia ai CAPITALI e ai TALENTI del mondo



INDUSTRIA 4.0

INDUSTRIA 4.0
Piano nazionale Industria 4.0



PID

PID
Punto Impresa Digitale



Qui si parla di Start-up innovativa

Percorso per creare una Start-up innovativa



CONTRATTI DI RETE<br> COLLABORARE PER COMPETERE

CONTRATTI DI RETE
Portale che sostiene la nascita e lo sviluppo delle reti d’impresa in Italia



PROGETTO EXCELSIOR
PROGETTO EXCELSIOR
I programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio



CRESCERE IN DIGITALE

CRESCERE IN DIGITALE
Entra nel mondo del lavoro digitale
Formazione e tirocini per i giovani



ECCELLENZE IN DIGITALI

ECCELLENZE IN DIGITALE
Sviluppa le tue competenze digitali



GARANZIA GIOVANI

GARANZIA GIOVANI
Un’impresa per il tuo futuro



Registro delle imprese storiche italiane

Registro delle imprese storiche italiane



Registro nazionale per l’alternanza <br>SCUOLA LAVORO

Registro nazionale per l’alternanza
SCUOLA LAVORO
Il portale delle Camere di Commercio

  ALTRI ORGANISMI
UNIONCAMERE
UNIONCAMERE
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura



STARnet

La rete degli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio



INFOCAMERE

INFOCAMERE
Società in-house delle Camere di Commercio italiane



UNIVERSITA’ MERCATORUM

L’Università di tutte le aziende italiane
La prima Startup University tutta italiana



ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Per la promozione della cultura economica

Fondazione di Unioncamere

  REGISTRO IMPRESE

Camera di Commercio di Sassari
IL REGISTRO DELLE IMPRESE NELLA GIURISPRUDENZA
Raccolta delle più importanti pronunce dei Giudici del Registro delle imprese dal 1996 in poi.

  ISTAT
ISTAT
Indice Nazionale dei prezzi al consumo



ISTAT
Classificazione delle attività economiche
ATECO 2007



Noi Italia

100 statistiche
per capire il Paese in cui viviamo

  ITALIA.IT
Sito ufficiale del turismo in Italia
Sito ufficiale del turismo in Italia

  Dona con PayPal!
Se ritieni che il lavoro che facciamo sia utile, valido e soprattutto soddisfi le tue aspettative professionali e vuoi dimostrare il tuo apprezzamento e sostegno con una donazione a piacere, utilizza il bottone "Donazione" qui sotto.
GRAZIE!

  Meteo Italia
Servizio Meteorologico Aeronautica
Servizio Meteorologico dell'aeronautica

  AvventuraMarche
... scopri il fascino di questa meravigliosa regione? AvventuraMarche.it

  Viaggiare Sicuri
 FARNESINA<br>Informatevi su dove volete andare

FARNESINA
Informatevi su dove volete andare

  Viaggiare Sicuri
 FARNESINA<br>Informatici dove siete nel mondo

FARNESINA
Informateci dove siete nel mondo
LEGGE N. 241 DEL 1990 - MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 19 - DALLA DIA ALLA SCIA - PROBLEMATICHE CONNESSE - IL RIORDINO DELLA SCIA - SCIA 1 - SCIA 2 - GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA





IL RIORDINO DELLA SCIA - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 126 DEL 2016
SCIA1

1. GENNAIO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva un pacchetto di 11 decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 - Tra cui la RIFORMA DELLA SCIA

Per un inquadramento generale della legge di delega si veda il dossier del Servizio studi, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Legge 7 agosto 2015, n. 124, 15 ottobre 2015".

. Se vuoi scaricare il testo del Dossier del servizio studi, clicca QUI.


1.1. Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Al via la RIFORMA DELLA SCIA

Il Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016, ha approvato, in esame preliminare, un pacchetto di 11 decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “Riforma Madia”), tra cui uno riguardante "Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

L'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 è stato oggetto nel corso degli anni di frequenti modifiche e riscritture: l'impianto attuale si deve all'articolo 49, comma 4-bis del decreto-legge n. 78/2010 che, sostituendo integralmente l'articolo, ha previsto la trasformazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) in segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La nuova disciplina è stata oggetto – nel successivo quinquennio – di ulteriori modifiche ad opera di 9 atti normativi, l'ultimo dei quali è stata la legge n. 124 del 2015, che ha modificato i commi 3 e 4 (articolo 6, comma 1, lettera a) ).
La relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sottolinea che l'attuale regime della SCIA ha evidenziato molteplici criticità, "riconducibili a vari elementi, tra i quali i costi eccessivi, le incertezze applicative, la scarsa trasparenza, comportamenti arbitrari da parte delle amministrazioni, ambiti di rischio corruttivo nell'esercizio delle potestà pubbliche".

Lo schema di decreto in esame detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi.
Nell’oggetto della delega è compresa altresì l’introduzione della disciplina generale delle “attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”.
La formulazione ha un contenuto piuttosto ampio e innovativo, in quanto nelle “attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa” sembrano rientrare le attività soggette a SCIA, a silenzio assenso o a mera comunicazione preventiva.
L’intento del legislatore è di introdurre nell’ordinamento delle norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione previsti dalla L. 241/1990 per i procedimenti a istanza di parte, accomunati dal fatto di consentire un’attività senza necessità di un provvedimento espresso dell’amministrazione.

Il provvedimento in esame consta di 4 articoli.
L’articolo 1 individua l’oggetto del decreto trasmesso alle Camere per il parere e dei successivi decreti da emanare per l’attuazione della disposizione di delega.
L’articolo 2 disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione.
L’articolo 3 introduce una disciplina per la concentrazione dei regimi amministrativi (cd. SCIA unica).
L’articolo 4 delimita l’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del decreto.


La disposizione di delega

L'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca una delega al Governo avente un duplice oggetto:
- la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
- l’introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
Il termine per l’esercizio della delega è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (28 agosto 2016).

Al comma 2, l’articolo 1 indica l’oggetto dei decreti legislativi successivi con cui si procederà ad individuare, a completamento della delega dell’art. 5:
- le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione;
- le attività oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 19, legge 241/1990;
- le attività oggetto di silenzio assenso;
- le attività per le quali è necessaria l’autorizzazione espressa.

La disposizione prosegue stabilendo che le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale.
Lo scopo di tale precisazione, secondo il legislatore delegato, è quello di “garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica”.
Tale enunciazione, che appare priva di portata normativa innovativa, riferisce un principio (la non assoggettabilità a disciplina procedimentale) ad attività che in parte saranno individuate con futuri atti legislativi.


La predisposizione di moduli unificati

L’articolo 2 dello schema di decreto disciplina la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei regimi amministrativi definiti dai decreti di attuazione dell’art. 5, nonché i contenuti della documentazione da allegare (comma 1).
Per le modalità relative alla predisposizione dei moduli, la disposizione rinvia a quanto previsto dall’art. 24, commi 2 e 3, del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014).
Tale articolo dispone che le singole amministrazioni statali, ove non abbiano ancora provveduto, adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). A tal fine, è adottato un decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata.
L’adozione della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell’edilizia e in riferimento all’avvio delle attività produttive è oggetto di accordo o intesa conclusa in sede di Conferenza unificata (comma 3).

- Si riporta il testo dello Schema di decreto e della Relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


1.2. RIFORMA DELLA SCIA - Parere favorevole da parte della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo

L’idea di una “certificazione unica” di inizio attività (SCIA) è stata condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome anche perché questo strumento “contribuirà a favorire lo sviluppo delle esperienze positive dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) presenti sul territorio, favorendone il rafforzamento e la diffusione”.
Per questi motivi le Regioni, nel corso della Conferenza unificata del 3 marzo scorso, hanno espresso un parere favorevole all'intesa sullo schema di decreto che, attuando la legge 124/2015, riforma la “segnalazione certificata inizio attività (SCIA)”.
In un documento consegnato al Governo le Regioni hanno però segnalato anche “la necessità di accompagnare l’attuazione del presente decreto con una adeguata sede di collaborazione e confronto tra Governo Regioni ed Enti locali”, ed hanno presentato alcune proposte emendative al testo.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.


1.3. RIFORMA DELLA SCIA - Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo

Il Consiglio di Stato, in data 30 marzo 2016, ha espresso il proprio parere (n. 839/2016) sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il parere opera una ricostruzione dell’evoluzione dall’istituto della SCIA e ne ricava indicazioni di principio, che possono indirizzare la successiva attività attuativa e interpretativa. Si conferma che le attività soggette a SCIA:
- sono ‘libere’, consentite direttamente dalla legge in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, senza più spazio per alcun potere di assenso preventivo della p.a.;
- sono ‘conformate’ dalle leggi amministrative, e quindi sottoposte a successiva verifica dei requisiti da parte delle autorità pubbliche, entro un termine stabilito.

Il Consiglio di Stato rileva il mancato esercizio di due profili della delega:
- la ricognizione dei procedimenti soggetti a SCIA, a silenzio assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva (indicata, invece, tra gli oggetti principali della delega). Tale “precisa individuazione” – richiesta dalla delega – va assolutamente effettuata con successivo decreto;
- la previsione dell’obbligo di comunicare ai soggetti interessati i “termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda”. Tale adempimento può svolgersi già con il decreto in oggetto.

Il Consiglio di Stato suggerisce di introdurre le innovazioni della disciplina generale in materia di SCIA non in un decreto a sé, ma novellando direttamente l’articolo 19 della l. n. 241: la concentrazione della disciplina dello stesso istituto nella stessa legge la rende più sistematica e più facilmente conoscibile.

. Se vuoi scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.


1.4. RIFORMA DELLA SCIA - Dossier illustrativo - Scheda di lettura

Dopo il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata che hanno presentato osservazioni, tocca adesso alle commissioni parlamentari.
Per aiutare senatori e deputati nel gravoso compito, l'Ufficio studi ha predisposto, come per i disegni di legge, il dossier illustrativo ed informativo. Leggi il dossier.

. Se vuoi scaricare il testo del Dossier illustrativo, clicca QUI.


1.5. 15 GIUGNO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il decreto di riforma della SCIA - SCIA1

Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, in tema di Riforma della Pubblica Amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA1).


2. 13 LUGLIO 2016 - Pubblicato il decreto che riordina la disciplina della SCIA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Nello specifico, il decreto - che entra in vigore il 28 luglio 2016 - provvede all’aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, prevedendo quanto segue:
1) la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido in tutto il paese (art. 19-bis, commi 1 e 2, L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 126/2016);
2) il modulo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione destinataria delle istanze e richieste;
3) ci si potrà rivolgere ad un unico ufficio, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate;
4) dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere rilasciata una ricevuta; tale ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza (art. 18-bis, L. n- 241/1990, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.-Lgs. n. 126/2016);
5) la richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare (art. 2, comma 5).


2.1. I contenuti del decreto

Dal punto di vista schematico, il decreto legislativo in esame è composto di 4 articoli.

L'articolo 1 individua, al comma 1, l'oggetto dello schema nella definizione della "disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa" e nella delimitazione degli "ambiti dei relativi regimi amministrativi", che in realtà il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi, ai quali spetterà l'individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241;
- silenzio assenso di cui all'art. 20, l. n. 241 del 1990;
- comunicazione preventiva;
. autorizzazione espressa.
Le attività private che non saranno espressamente individuate in tali decreti legislativi "o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale".

L'articolo 2 disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione.
Al comma 2 si introduce, per le amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli e, per ciascuna tipologia di procedimento, l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
Il comma 3 disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione ai sensi dei commi precedenti, ed, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino.
Per le modalità si fa rinvio, senza ulteriori specificazioni, alla disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia; in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell’art. 8, L. n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell’art. 120 Cost.
Il comma 4 detta una regola procedurale limitativa delle richieste interlocutorie delle PP.AA.. In particolare, l’amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto predisposto ai sensi del comma 2. E’ quindi vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nonchè di documenti in possesso di una P.A..
Il comma 5 regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie “costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi”.

L'articolo 3 costituisce il cuore del provvedimento ed introduce una disciplina per la concentrazione dei regimi amministrativi (cosiddetta SCIA unica).
In primo luogo viene introdotto l’art. 18 bis, L. n. 241 del 1990, rubricato “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”.
La norma prevede il rilascio della ricevuta della presentazione che, laddove contenente i relativi elementi, vale come comunicazione di avvio del procedimento.
In tema di decorrenza dei termini si prevede che per la stessa si debba far riferimento al ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente (che eventualmente la riceve da quello incompetente cui è stata presentata).

In secondo luogo si interviene a modificare l’art. 19, sia eliminando la previsione generale della possibile sospensione dell’attività intrapresa sia introducendo un ulteriore inciso che attribuisce uno specifico potere di sospensione. In particolare, si prevede che in presenza di attestazioni non veritiere ovvero di pericolo per uno degli interessi c.d. rafforzati (ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale), con atto motivato l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa, interrompendo il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

In terzo luogo viene introdotto un nuovo art. 19 bis, rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi”. In particolare si prevede che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne.
A fini di ulteriore semplificazione si prevede poi che se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello predetto; se l'attività oggetto di SCIA è condizionata dall'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta la relativa istanza allo stesso sportello cui consegue il rilascio della ricevuta. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'art. 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Infine vengono apportate alcune modifiche:
- all’art. 20 (aggiunto il riferimento alla decorrenza dei termini dalla data di ricevimento della domanda del privato),
. all’art. 21 (circa il permanere della responsabilità del funzionario in caso di formazione del silenzio assenso e decorso del termine, in caso di istanze non conformi) ed
- all’art. 29 (sull’estensione anche di tali ambiti nei confini dei livelli essenziali delle prestazioni).

L'articolo 4 prevede l’obbligo di adeguamento di regioni ed enti locali entro il primo gennaio del 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, l. n. 241 del 1990.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. AGOSTO 2016 - Nuova SCIA - Dall'ANCI istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica

Il nuovo regime per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nota di lettura e gli emendamenti migliorativi alla norma presentati dall’ANCI e accolti dal Governo, i moduli per la presentazione della SCIA all’amministrazione e per il rilascio della ricevuta al cittadino, con i relativi tempi di risposta.
Sono i contenuti del secondo volume della collana di quaderni tecnici dell’ANCI, ideata per supportare gli amministratori nella loro attività quotidiana e disponibile gratuitamente.
Dopo il focus sulla nuova disciplina della Conferenza dei Servizi, il secondo quaderno dell’Associazione si concentra nuovamente su una misura di semplificazione amministrativa: il nuovo regime per la SCIA, appunto, normato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.
Tra le proposte avanzate dall’ANCI e accolte in sede di approvazione definitiva del decreto, la previsione che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni venga rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesti l’avvenuta presentazione e indichi i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza.
La collana editoriale ANCI intende proporre istruzioni tecniche, note di lettura di nuove disposizioni e provvedimenti che incidono sull’organizzazione e la gestione dell’Ente locale, arricchendoli con modulistica e schemi operativi aggiornati alle ultime novità normative.
Per l’Associazione il nuovo prodotto editoriale rappresenta un ulteriore segno della volontà di essere al fianco dei Comuni, quotidianamente, con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la sua missione.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.


4. MAGGIO 2017 - Modulistica unificata e standardizzata - Approvati i primi moduli unificati e standardizzati per l'edilizia e per le attività commerciali e assimilate

4.1. L'Accordo siglato in Conferenza Unificata

Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.
L’accordo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017.

L'Accordo è stato diffuso con una nota a firma del Ministro Marianna Madia, del Presidente della Conferenza delle Regioni e province autonome, del Presidente dell'ANCI.
L'ANCI ha inoltre diffuso a tutte le amministrazioni comunali la propria nota d'indirizzo.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Accordo, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Nota d'indirizzo dell'ANCI, clicca QUI.


4.2. La Modulistica unificata e standardizzata per i settori commerciale e edile

Con l’arrivo dei moduli unici nazionali i cittadini e le imprese che vogliono aprire, ad esempio, un negozio, un bar, o un esercizio commerciale (comprese le attività di e-commerce e di vendita a domicilio) o avviare interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, avranno tempi e regole certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale.
Tra le novità più importanti:
- Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva.
- Nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni. Così, ad esempio, quello che prima era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante.
- Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi).
E’ stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente conoscibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.

. Se vuoi scaricare la modulistica relativa alle attività commerciali e assimilate, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la modulistica relativa alle attività edilizie, clicca QUI.


4.3. Obbligo di adottare la modulistica unificata entro il 30 giugno 2017

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:
- Rinvio alla piattaforma telematica di riferimento;
- Rinvio alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa
.
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate, entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

. Per il monitoraggio dell'adozione dei modelli a livello regionale, clicca QUI.


5. LUGLIO 2017 - SCIA - Approvato dalla Conferenza Unificata un nuovo pacchetto di moduli unificati e standardizzati

Continua l’attività del Governo e delle Regioni per la semplificazione e la standardizzazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.
1) I moduli approvati con l’Accordo in Conferenza Unificata il 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU) sono relativi:
a) in edilizia, a: Permesso di costruire;
b) nel settore delle attività commerciali e assimilate a:
- Panifici,
- Tintolavanderie,
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore,
- Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni,
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico,
- Autorimesse,
- Autoriparatori,

La scheda anagrafica, comune a tutte queste attività, è stata approvata nell’Accordo del 4 maggio 2017 e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Con ulteriore accordo sono state approvate alcune modifiche al modulo “Notifica ai fini della registrazione”, al fine di estenderne l'uso a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attività diverse da quelle commerciali.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i nuovi moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 30 settembre 2017.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
- rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

. Se vuoi saperne di più e scaricare il testo dei due accordi e della nuova modulistica approvata, clicca QUI.


2) Con un ulteriore Accordo in Conferenza Unificata, sempre del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 77/CU), si è provveduto ad una integrazione al modulo «Notifica ai fini della registrazione».
Al fine di estendere l'utilizzo del modulo «Notifica ai fini della registrazione», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), anche per attivita' diverse da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il riconoscimento, l'elenco delle attivita' di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attivita') e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attivita') e' integrato e sostituito con l'elenco allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

- Si riporta il testo dei due Accordi e dei relativi allegati:
. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 6 luglio 2017: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 76/CU).
. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 6 luglio 2017: Allegato 1 - Modulistica in materia di attività commerciali e assimilate.
. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 6 luglio 2017: Allegato 2 - Modulistica in materia edilizia.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 6 luglio 2017: Integrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento. (Repertorio atti n. 77/CU).
. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 6 luglio 2017 - Allegato


6. OTTOBRE 2017 - SCIA - Moduli per le attività commerciali – Adottato l’allegato tecnico all’accordo del 4 maggio 2017

Il 5 ottobre 2017 è stato raggiutno in Conferenza Unificata l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2017 concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Tale accordo è stato raggiunto per consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni.

Si riporta il testo dell'Accordo:
. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO del 5 ottobre 2017, Prot. 119/CU: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.


IL RIORDINO DELLA SCIA - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 222 DEL 2016
SCIA2

1. 15 GIUGNO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare un secondo decreto sulla SCIA - SCIA2

Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 ha approvato, in via preliminare, un secondo decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA2) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Il decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Lo schema di decreto si compone di 6 articoli e dell’allegata Tabella A.
Il testo compie una duplice opera di semplificazione: in primo luogo introducendo regimi meno restrittivi in tali materie; in secondo luogo dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016.
Il rapporto tra la tabella e il testo è regolato dall’art. 2 del presente decreto, il quale stabilisce le corrispondenze tra le previsioni tabellari e la disciplina normativa applicabile, nonché l’applicazione dell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 alle ipotesi in cui per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni.
La Tabella effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

All'art. 2 - rubricato "Regimi amministrativi delle attività private" - viene precisato quanto segue:
1) A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi, di cui all’articolo 19-bis della 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto indicato nella tabella stessa.
2) Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale.
3) Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell’autorizzazione è necessaria un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.
4) Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della SCIA si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” con riferimento alla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila).
5) Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l’attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’amministrazione.
6) Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l’indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti.

L'articolo 3 apporta semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia, con modifiche al D.P.R. n. 380 del 2001.

L'articolo 4 apporta semplificazione degli interventi di bonifica, con la sostituzione dell'articolo 245 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rubricato a"Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione".

L'articolo 5 apporta semplificazioni in materia di commercio e prevede:
1) la modifica cel comma 5 dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 114/1998, che attualmente recita:
"5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. La cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 non è soggetta ad alcuna comunicazione".

2) la modifica del comma 1, dell'art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) del D.Lgs. n. 59/2010, che attualmente recita:
"1. L'apertura o il trasferimento di sede degli [esercizi e il trasferimento della gestione o della titolarità degli], esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

3) L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
L'articolo stabiliva che "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".

La seconda semplificazione in materia di pubblica sicurezza viene apportata dall'articolo 6 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza) e rigiarda la modifica dell'articolo 110 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con la sostituzione del comma 1 e con l'abrogazione del comma 2.
Il primo comma è sostituito dal seguente: “L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.”.
Il secondo comma, ora abrogato, prevedeva: "La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza".

- Si riporta il testo dello:
. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazioone, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


2. 4 AGOSTO 2016 - Reso noto il Parere del Consiglio di Stato sul decreto SCIA2

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 4 agosto 2016, n. 1784/2016).

Questioni ancora aperte

Secondo il Consiglio di Stato rimangono ancora aperte alcune questioni.
Il decreto, inoltre, non risolve alcune criticità relative al raccordo con la legge 241 del 1990, in particolare:
- quale sia la decorrenza del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1;
- se il limite temporale massimo di cui all’art. 21-nonies debba applicarsi anche all’intervento in caso di sanzioni per dichiarazioni mendaci ex art. 21, comma 1;
- quale sia la esatta delimitazione della fattispecie di deroga ai 18 mesi prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis.
Il Consiglio di Stato suggerisce, pertanto, al Governo di intervenire su tali punti.

Il Consiglio di Stato osserva, altresì, come risulta ancora non esercitata un’ultima parte della delega: quella relativa alla disciplina generale del silenzio assenso e della comunicazione preventiva, di cui alla parte finale del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015.

Un sistema di titoli edilizi semplificato: rapporti tra CILA, SCIA e SCIA edilizia

Il parere si sofferma poi sul nuovo sistema dei titoli edilizi, articolato su cinque livelli (invece dei sette attuali):
1) interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti;
2) interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA;
3) interventi assoggettati a SCIA;
4) interventi assoggettati a permesso di costruire;
5) interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA.
Il nuovo sistema è caratterizzato dalla centralità della CILA, ragion per cui il Consiglio di Stato suggerisce la costruzione di una norma di carattere generale relativa all’istituto, che, da un lato ne evidenzi la linea di continuità con il modello teorico rappresentato dalla SCIA, dall’altro individui i tratti innovativi della disciplina, con particolare riferimento ai poteri sanzionatori, distinguendo le ipotesi di irregolarità (CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero lavori eseguiti in difformità), da quella di abusi edilizi (opere eseguite in regime di CILA invece che di permesso di costruire o di SCIA).
Ulteriore raccomandazione riguarda il coordinamento tra SCIA edilizia e SCIA ordinaria: non si è in presenza di due fattispecie diverse, ma dell’applicazione di un modello unico (quello della SCIA) anche alla materia edilizia.

Le materie non contemplate nel decreto: l’invito a proseguire con i decreti correttivi e integrativi. Le attività “libere”

Il decreto riguarda solo le materie dell’edilizia, dell’ambiente, del commercio, della pubblica sicurezza (materia, quest’ultima, che però non è oggetto della individuazione dei procedimenti di cui alla Tabella A), mentre la delega copre l’intero ordinamento delle funzioni amministrative.
Premesso che il completamento dell’operazione non può che avvenire con fonte primaria, il Consiglio di Stato invita il Governo a non interrompere l’opera di ricognizione della disciplina degli altri settori di attività private, specialmente quelle oggetto di libertà di iniziativa economica, considerando l’importanza di un progressivo completamento della riforma tramite decreti integrativi e correttivi, entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello schema in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge delega.
Medio tempore, per prevenire incertezze applicative, il parere fornisce un’interpretazione chiarificatrice del citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126. Tale clausola di chiusura è applicabile ai (soli) settori oggetto del decreto e non anche ai settori rimasti al di fuori di tale opera di riordino.
Resta invece fermo che, nei tre settori interessati dalla tabella A (“Commercio”, “Edilizia” e “Ambiente”), salvo interventi correttivi, le attività non comprese nella tabella medesima devono considerarsi effettivamente “libere”.

. Se vuoi conoscere punti principali del parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.


3. SETTEMBRE 2016 - Scheda di lettura dell'Ufficio Studi del Parlamento

Gli uffici studi della Camera e del Senato, hanno messo a punto un dossier dal titolo "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e silenzio assenso - Atto del Governo n. 322 - Articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 322) reca disposizioni per l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 5, comma 1, della legge 124/2015, recante riforma della pubblica amministrazione.
Il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall’articolo 5 con l’adozione di più decreti legislativi. Il primo atto di attuazione è rappresentato dal d.lgs. n. 126 del 2016 (cd. SCIA 1), che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione.
Lo schema in esame, proseguendo l’attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- titolo espresso.
Con una tecnica innovativa, l’individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.
Il provvedimento in esame consta di 6 articoli e di una tabella allegata.

. Se vuoi scaricare il testo del dossier, clicca QUI.


4. 23 SETTEMBRE 2016 - Audizione al Senato dell'Antitrust

In audizione alle commissioni del Senato, il 20 settembre 2016, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata d inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Attraverso questo decreto viene raggiunto l’obiettivo di fornire certezza ai rapporti giuridici attraverso regole chiare e di immediata comprensione anche attraverso apposite tecniche redazionali che elencano in Tabella, per ogni attività, il corretto regime amministrativo applicabile, la concentrazione degli eventualmente plurimi regimi amministrativi ed i riferimenti normativi.
Si vuole così ridurre gli oneri burocratici, i tempi amministrativi e eliminare gli sdoppiamenti procedurali.
Tuttavia, l’Antitrust fornisce alcuni rilievi in merito alla necessità di un costante censimento delle attività e dei relativi regimi amministrativi in relazione a disposizioni legislative sopravvenute al fine di evitare lacune in relazione a nuove attività generate dal mercato e dall’innovazione tecnologica che potrebbero sfuggire alle attuali classificazioni.

. Se vuoi scaricare il testo dell'audizione, clicca QUI.


5. 29 SETTEMBRE 2016 - Documento della Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide, in linea generale, il lavoro predisposto dal Governo per la ricognizione dei regimi, finalizzato a dare attuazione alla delega di cui all’art. 5 della L. 124/2015 ed alla previsione dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs 126/2016.
Tuttavia, ritiene indispensabile, ai fini dell’intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata, intervenire su alcuni punti dell’articolato con un documento del 29 settembre 2016, Prot. 16/105/CU01/C1-C4-C5-C11.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide, inoltre, la necessità di considerare il decreto in esame il primo fondamentale momento di ricognizione della normativa vigente che dovrà essere completato e monitorato attraverso i decreti correttivi ed integrativi previsti ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2016, come indicato dallo stesso Consiglio di Stato.

- Si riporta il testo del documento della CU:
. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazioone, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. Se vuoi seguire l'iter al Senato e scaricare il Dossier n. 369, clicca QUI.


6. 29 SETTEMBRE 2016 - Le proposte dell'ANCI

L’ANCI esprime apprezzamento per lo schema di decreto in oggetto, con cui viene completata l’attuazione delle delega contenuta nell’articolo 5 della legge n. 124/2015, a seguito della già avvenuta adozione del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, pubblicato in G.U. 13 luglio 2016, n. 162 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività cd SCIA 1), procedendosi alla prevista, puntuale individuazione, di quali procedimenti siano oggetto di SCIA, o di silenzio assenso, o di autorizzazione espressa, o di comunicazione preventiva, attraverso la loro lencazione nella Tabella A.
Tuttavia, l’Associazione vuole fornire un primo contributo su alcuni punti di maggior rilievo e criticità, in particolare su attività commerciali e, soprattutto, sull’edilizia che rappresenta la parte più rilevante delle innovazioni introdotte.

. Se vuoi scaricare il testo del documento ANCI, clicca QUI.


7. 30 SETTEMBRE 2016 - Audizione della FIPE - Confcommercio

La FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), membro di Confcommercio, dopo aver apprezzato l’impegno e lo sforzo con cui il Governo sta cercando di mettere ordine ed operare una ricognizione della disciplina dei regimi abilitativi nei vari settori individuati dallo schema di decreto legislativo.avanza alcune osservazioni soprattutto in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
In particolare, la Federazione esprime forte preoccupazione per la norma contenuta nel comma 2 dell’art. 5 dello schema di decreto legislativo, che andrebbe a modificare l’articolo 64 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010, sopprimendo la autorizzazione per l’apertura o il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone nelle quali, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, il Comune può prevedere il divieto o delle limitazioni all’apertura di nuove strutture.
Le osservzioni si concentrano poi sulle tabelle allegate allo schema di decreto, in particolare sui punti che riguardano:
- la somministrazione di alimenti e bevande (Tabella A – Sezione I – nn. 42 e seguenti);
- le attività di spettacolo o intrattenimento (Tabella A – Sezione I – nn. 52 e seguenti).

. Se vuoi scaricare il testo dell'audizione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare altri documenti acquisiti in Commissione, clicca QUI.


8. 26 NOVEMBRE 2016 - Pubblicato il decreto legislativo sulla SCIA - SCIA2 - Dettate le nuove norme sulla semplificazione in materia di commercio, edilizia e ambiente

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 ( Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il presente, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L'articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.

Il provvedimento sarà in vigore dall'11 dicembre 2016 ma, come richiesto in Conferenza unificata, le Regioni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per mettere in atto i cambiamenti che servono /art. 6, comma 2).
Le Regioni, infatti, avevano chiesto più tempo per predisporre la modulistica, occuparsi dei sistemi informativi, delle banche dati e per adottare «ulteriori misure organizzative necessarie a garantire l'efficace attuazione delle disposizioni in materia di concentrazione dei regimi». Il riferimento in queste ultime parole era alla SCIA unica, nata con il D.Lgs. n. 126/2016 che dà alle Regioni e agli enti locali tempo fino al 1° gennaio 2017 per adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.

Secondo quanto, poi, viene disposto all'art. 5 del decreto, "Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione".


8.1. La struttura del decreto e della Tabella

Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
Nel dettaglio:
• articolo 1 - Oggetto
• articolo 2 - Regimi amministrativi delle attività private
• articolo 3 - Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
• articolo 4 - Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
• articolo 5 - Livelli di ulteriore semplificazione
• articolo 6 - Disposizioni finali.

La Tabella si articola in tre sezioni:
Sezione I - Attività commerciali e assimilabili
• Commercio su area privata
• Commercio su area pubblica
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
• Strutture ricettive e stabilimenti balneari
• Attività di spettacolo o intrattenimento
• Sale giochi
• Autorimesse
• Distributori di carburante
• Officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie, gommisti)
• Acconciatori ed estetisti
• Panifici
• Tintolavanderie
• Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
• Altre attività
.
Per un totale di 82 attività-a

Sezione II - Edilizia
• Ricognizione degli interventi e dei relativi regimi amministrativi
• Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio
• Impianti alimentati da fonti rinnovabili
.
Per un totale di 105 attività.

Sezione III - Ambiente
• AIA - Autorizzazione integrata ambientale
• VIA - Valutazione di impatto ambientale
• AUA - Autorizzazione unica ambientale
• Emissioni in atmosfera
• Gestione rifiuti
• Inquinamento acustico
• Scarichi idrici
• Dighe
• Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici
.
Per un totale di 37 attività.

La Tabella si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:
1) l'attività attraverso specificazioni progressive;
2) il regime amministrativo;
3) la concentrazione dei regimi amministrativi
(descritta solo nel caso in cui si applichi);
4) i riferimenti normativi. Da tener presente che la gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. In alcuni casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari.

Il rapporto tra la Tabella e il testo è regolato dall’art. 2 del presente decreto, il quale stabilisce le corrispondenze tra le previsioni tabellari e la disciplina normativa applicabile, nonché l’applicazione dell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 alle ipotesi in cui per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni.

Come disposto al comma 6 dell’articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.


8.2. Ricognizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali e produttive, edilizie ed ambientali - Titoli abilitativi

Con questo nuovo decreto si intende provvedere ad una puntuale indicazione delle attività che possono essere oggetto di mera comunicazione alla P.A., o viceversa di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in contrapposizione con quelle per le quali è necessario un titolo espresso, nonché dei casi in cui si applica il silenzio-assenso.
I titoli abilitativi sono i seguenti:
• la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);
• l'autorizzazione espressa;
• il silenzio-assenso;
• la comunicazione
.

Vediamo in dettaglio come si articola il regime giuridico per ciascuno di essi:
1) COMUNICAZIONE
Laddove nella tabella è previsto il regime della comunicazione, essa (eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o certificazioni richieste dalla legge) produce effetto dal momento della presentazione alla P.A. interessata o allo Sportello Unico.

2) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA
Il regime della SCIA si articola in tre diverse varianti:
2.1. SCIA (art. 19 della legge n. 241/1990): l'attività può essere iniziata immediatamente; entro 60 giorni (30 in materia edilizia) la P.A. effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività; quando sia accertata la carenza di tali requisiti, la Pa può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;
2.2. SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990): quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
Se entro 60 giorni (30 in materia edilizia) si accerta la carenza dei requisiti, la P.A. può vietare la prosecuzione dell'attività o chiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.
2.3. SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990): quando la SCIA è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta l'istanza allo Sportello Unico contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi.
L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.
Per le attività soggette a SCIA, il termine di diciotto mesi entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990), decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990: "in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3) AUTORIZZAZIONE
Quando la tabella indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990.
Se per lo svolgimento dell'attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. Legge n. 241/1990).
Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.
Quando la tabella indica l'autorizzazione più la SCIA, la SCIA UNICA o la COMUNICAZIONE alla domanda di autorizzazione è possibile allegare una semplice SCIA, una SCIA UNICA o una Comunicazione per le attività che lo prevedono.

In materia di commercio, al fine di tutelare beni culturali e paesaggio (ex art. 52, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), i Comuni, d’intesa con la Regione, e sentito il soprintendente, potranno adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui sarà vietato o subordinato ad autorizzazione l’esercizio di una o più attività di cui al decreto in commento, da individuarsi con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 1, comma 4).


8.3. Le novità in materia edilizia

8.3.1. Glossario entro il 9 febbraio 2017

Per quanto riguarda la materia edilizia, “al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale”, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 prevede ora che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, dovrà essere adottato un glossario unico, che contenga l'elenco delle principali opere edilizie, “con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto”.
Fino all’adozione di tale strumento, le Pubbliche Amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo in commento, sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l’immediata individuazione della caratteristica tipologica dell’intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario.
Il glossario deve individuare il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Ove il tipo di intervento oggetto di istanza, segnalazione o comunicazione non sia individuato nel glossario, le amministrazioni procedenti sono tenute a fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistruttoria all’interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge (art. 1, comma 3).


8.3.2. Decreto in materia igienico-sanitaria entro il 10 marzo 2017

Viene prevista, dal nuovo comma 1-bis, dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, una data certa per l'emanazione del decreto del Ministero della Salute che dovrà stabilire i requisiti igienico‐sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Tale decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (entro il 10 marzo 2017) (art. 20, comma 1-bis).
Sarà in base a queste norme - e senza alcuna deroga - che, in caso di rilascio del permesso di costruire, il professionista dovrà asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.


8.3.3. Le semplificazioni di regimi amministrativi in materia edilizia

L’art. 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia) del decreto in commento interviene sul D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:
A) modificando:
1) l’art. 5, in materia di sportello unico per l'edilizia;

2) l’art. 6, con l’introduzione, al comma 1, di nuovi casi di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
- e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
.

3) l’art. 20, prevedendo la futura emanazione di un decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, per la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici (comma 1-bis)

4) l’art. 22, la cui rubrica viene sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività”, prevede che saranno realizzabili con la SCIA (e non più con la DIA):
“a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c)”.
Restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa"
.

5) l’art. 23, la cui rubrica viene sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”, prima del comma 1, inserisce il seguente;
«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche»
.

6) l’art. 67, per il quale, in materia di collaudo statico, si prevede fra le altre cose l’introduzione del nuovo comma 8-bis dove si stabilisce che “Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

B) sostituendo l’art. 24 (rubricato “Agibilità”) con un nuovo testo nel quale si prevede che “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata” (comma 1).

Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale
(comma 4).

La segnalazione certificata dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi
(comma 5).

L'utilizzo delle costruzioni puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 6).

C) inserendo - dopo l’art. 6 – l’art. 6-bis (rubricato “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”) con cui si prevede che gli interventi non soggetti ad attività edilizia libera, subordinati a permesso di costruire o subordinati a SCIA, “sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42” (comma 1).

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori (comma 2).

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate (comma 3).

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione sarà ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione (comma 5).

D) abrogando l’art. 25, che disciplina oggi il procedimento di rilascio del certificato di agibilità.


8.3.4. Le procedure in vigore

Restano in piedi le seguenti cinque procedure:
1. l’attività di edilizia libera,
2. il permesso di costruire,
3. la SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività),
4. la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),
5. la SCIA alternativa al permesso di costruire.

La “vecchia” Denuncia di inizio attività (DIA), già da tempo sostituita dalla SCIA, viene definitivamente abbandonata in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire.
La comunicazione di inizio lavori (CIL) è stata introdotta nel 2010 dalla Legge 73, che modificava l'art. 6 del D.P.R. n, 380/01. Con questa norma, al comma 2 dell' art. 6 (ora abrogato), furono definiti gli interventi rientranti nell'attività edilizia libera che potevano essere quindi realizzati senza titolo abilitativo ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all'ufficio tecnico del Comune.
Gli interventi possibili con Comunicazione Inizio Lavori erano i seguenti: manutenzione straordinaria senza interventi strutturali, lavori di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, opere temporanee per un massimo di 90 giorni. opere di pavimentazioni esterne, intercapedini e locali tombati, vasche di raccolta delle acque, pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici, aree ludiche senza fini di lucro.

1, Attività di edilizia libera
Non richiedono nessuna comunicazione preventiva:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
.

2. Permesso di costruire
Il permesso di costruire va richiesto per:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati
.

3. SCIA
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dovrà essere utilizzata per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia
.
Sono realizzabili con Scia anche le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati. La Scia si può utilizzare anche per le varianti a permessi di costruire che non comportano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. Le varianti devono emergere dalla comunicazione di fine lavori. I lavori realizzati con Scia possono iniziare lo stesso giorno in cui si presenta la documentazione.

4. CILA
La Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) si utilizzerà per gli interventi non ricompresi nelle procedure precedenti.

5. SCIA alternativa al permesso di costruire
È possibile usare la Scia alternativa al permesso di costruire per:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
.
In questi casi, dopo la presentazione della SCIA, è necessario attendere almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.


8.4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Il decreto si occupa, all'articolo 4, anche della semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza, in particolare sull’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza che sono soggette alla certificazione di conformità degli impianti.
Il primo comma dell'art. 110 del R.D. n. 635/1940 viene così sostituito:
«L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festivita' civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.».
Il secondo comma dello stesso articolo 110 viene abrogato.

Al comma 2 dello stesso articolo 4 viene, infine, disposto che "Per le attivita' sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto".


IL COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE

L'articolo 6, comma 1, del decreto in commento provvede anche ad abrogare l'articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel quale si stabiliva che non poteva esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'articolo 126 stabiliva che "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".
Ma cosa si intende per commercio di "cose antiche o usate"?
Per “cose antiche” si intendono i beni mobili che rivestano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; di essi si trova una dettagliata elencazione nell’allegato A al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Il carattere di “antichità” è dato anche dalla vetustà del bene: ad esempio sono “cose antiche” le fotografie aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore, come pure i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, oppure i libri aventi più di 100 anni.

Per “cose usate” si intendono i beni mobili utilizzati per l’uso per il quale sono stati creati, purchè conservino ancora un valore economico tale da renderli commerciabili e quindi, nonostante il deterioramento, mantengano caratteristiche tali da ravvisarne l’originaria individualità.
Le "cose usate" sono quelle che hanno già assolto ad una o più utilizzazioni e possono essere riutilizzate oppure impiegate in maniera diversa rispetto all'uso fattone in origine (es. dischi, abiti, mobili, ecc.).
Sono, pertanto, definite "cose usate" quelle che non sono comunque soggette alla particolare tutela delle cose di interesse artistico e storico e le opere degli autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, nonché quelle cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate possiedono ancora un valore commerciale.

Dunque, nel commercio di cose antiche e usate rientrano:
- oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel D. Lgs. n. 42/2004;
- oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico;
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati.


Alcune considerazioni sull'abrogazione dell'art. 126 TULPS

La disposizione detta dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 222/2016 non è parsa subito chiara, tanto che ci si è subito chiesti se l'abrogazione dell'art. 126 del R.D. n. 773/1931 avesse comportato anche l'abrogazione della tenuta del Registro previsto dall'art.128 dello stesso decreto.
In realtà la fonte normativa di cui sopra ha abrogato unicamente l´art. 126 del T.U.L.P.S., non intervenendo nel merito dei dettami previsti dall´art. 128 e pertanto rimane vigente l´obbligo della registrazione delle vendite a mezzo del registro vidimato dagli uffici comunali.
Dunque, a decorfrere dal 11 dicembre 2016, non dovrà più essere poresentata la dichiarazione o comunicazione o SCIA al Comune per il commercfio di cose antiche e usate, pur continuando a tenere il registro, previsto dall’art. 128 dello stesso R.D. n. 773/1931 e dall'art. 247 del R.D. n. 635/1940, dove dovranno essere annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un preciso quesito posto da uno studio professionale che chiedeva chiarimenti in merito alla tenuta del registro delle cose antiche e usate, in conseguenza dell'abroigazione dell'art. 126, si è limitato a far osservare che l'articolo 126 prevedeva esclusivamente l'obbligo della dichiarazione preventiva all'autorità locale di P.S. e che non sono stati oggetto di abrogazione nè l'articolo 128 dello stesso R.D. nè gli articoli 242 e 247 del R.D. n. 635/1940, inviando poi il quesito al competente Ministero dell'Interno.

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 13 gennaio 2017, Prot. 0010633: Abrogazione articolo 126 del Regido Decreto 18 giugno 2931, n. 773.

Ma sull'argomento non tutti la pensano allo stesso modo !!
C'è anche chi ritiene che l'abrogazione del 126 abbia solo eliminato l'obbligo di trasmissione all'autorità di P.S. della dichiarazione, comunicazioine o della SCIA, che comunque rimane.
Ma c'è anche chi sostiene che i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più nè presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ex art. 126 R.D. n. 773/1931, nè tenere il registro di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art. 247 del R.D. n. 635/1940.

Ma se proprio si voleva semplificare, le dimenticanze e la mancanza di coordinamento delle norme da parte del legislatore sono troppe e disorientanti:
1) Come mai non è stato abrogato anche l'art. 242 del R.D. n. 635/1940, dove vengono fornite le indicazioni sul contenuto della dichiarazione (ora abrogata)?
2) Come mai non è stato modificato il 3° comma dell'art. 17-bis, del R.D. n. 773/1931, dove si parla di sanzioni e viene richiamato anche l'art. 126 ?
3) Come mai non viene quanto meno modificato se non addirittura esplicitamente abrogato l'articolo 128, dove si parla di tenuta del registro delle operazioni compiute giornalmente da coloro che commerciano cose antriche o usate e viene anche richiamato l'art. 126?
4) Come mai non è stato modificato anche l'articolo 63 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dove si parlka della tenuta del registro nel quale vanno annotate giornalmente le operazioni relative al commercio di cose antiche o usate?



Registro delle operazioni

L’art. 128 del T.U.L.P.S. dispone che chi fa commercio di cose antiche o usate è obbligato a detenere un registro delle operazioni compiute giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dall’art. 247 del R.D. 635/40.
Il registro deve essere preventivamente "vidimato" dal Comune.

L'art. 126 disciplina l'adempimento amministrativo (comunicazione / dichiarazione o SCIA) per l'avvio dell'attività di commercio di cose antiche o usate.
L'art. 128 disciplina, invece, un diverso onere, che è quello della registrazione delle operazioni effettuate sia dagli esercenti ai sensi dell'art. 126 che da quelli dell'art. 127.

Ricordiamo che con il Decreto 15 maggio 2009, n. 95 il Ministero dei beni culturali ha, a suo tempo, dettato i criteri e le modalita' per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del TULPS delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 42/2004, clicca QUI.


Il commercio di cose antiche e la normativa antiriciclaggio

Il Ministero dell'Interno, con Nota del 1 marzo 2013, citata per esteso nella Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 50305 del 26 marzo 2013, precisa che, con riguardo all'attività di commercio di cose antiche, "la stessa continua ad essere destinataria anche delle norme in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, tra le quali, per quanto qui interessa, l'art. 2 del D.Lgs. 374/1999", nel quale si stabilisce che ove specifici requisiti soggettivi non siano previsti dallo stesso decreto n. 374/1999 o da norme di settore, è richiesto il possesso dei “requisiti di onorabilità” indicati dall’art. 11 T.U.L.P.S. per l’esercizio delle attività elencate dall’art. 1 del medesimo decreto, tra le quali, appunto, il commercio di cose antiche (art. 1, c. 1, lett. e).
Detto articolo 1 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 231/2007, che ha aggiornato ed integrato la disciplina in materia di anti-riciclaggio, in attuazione di norme comunitarie, e tuttavia l’attività commerciale in parola è stata confermata tra quelle destinatarie della normativa in argomento.
Conseguentemente, nei confronti di coloro che esercitano tale commercio, successivamente al ricevimento della dichiarazione prevista dall’art. 126 T.U.L.P.S., dovrà essere effettuata la verifica del possesso di detti requisiti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 del R.D. n. 773/1931 si applicano al commercio di cose usate, quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
Il legislatore, come si vede, tiene distinte le due disposizioni e le richiama separatamente.
Anche lo stesso TULPS nell'art. 17-bis tiene distinte le violazioni dell'art. 126 da quelle dell'art. 128.


9. LUGLIO 2017 - SCIA E INDIVIDUAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI - Dal Dipartimento della Funzione Pubblica una Guida alle nuove disposizioni

Cittadini e imprese, anche per le pratiche più semplici, devono orientarsi in una “babele” di adempimenti burocratici: regole, moduli, documentazione da presentare sono diversi a seconda della Regione e del Comune; spesso sono anche costretti a rivolgersi ad amministrazioni diverse.
I decreti attuativi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (c.d. “Riforma Madia”), hanno la finalità di garantire a cittadini e imprese:
- certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività e sui regimi ad essa applicabili;
- tempi certi;
- un unico sportello a cui rivolgersi;
- modulistica unificata
.
Si tratta di un pacchetto di misure di semplificazione che:
- attuano i principi di liberalizzazione e di semplificazione;
- rafforzano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico), stabilendo tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite.

La delega è stata attuata con due decreti legislativi:
1) il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, che ha dettato la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il decreto ha, inoltre, definito le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione;
2) il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che ha individuato in un’apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha diffuso la “Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi”.
La Guida, realizzata nelle due versioni“per cittadini e imprese” e “per gli addetti ai lavori”, è stata predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per sostenere l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione, nell’ambito delle attività previste dall’Agenda per la semplificazione.

. Se vuoi scaricare il testo della Guida alle nuove semplificazioni per gli addetti ai lavori, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Guida alle nuove semplificazioni per cittadini e imprese, clicca QUI.

. Se vuoi consultare le FAQ - Domande e risposte, clicca QUI.


10. 22 FEBBRAIO 2018 - EDLIZIA – Adottato in Conferenza Unificata il Glossario unico contenente l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera

La Conferenza Unificata, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha adottato l'intesa sul Glossario contenente l’elenco non esaustivo (di 58 voci) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le quali non è necessario chiedere una autorizzazione o un permesso né presentare una comunicazione.

Positiva le reazione della Rete delle professioni tecniche (RTP), secondo la quale il primo stralcio del glossario «riveste una notevole importanza per il settore edilizio, dal momento in cui riduce in modo significativo il contenzioso e l'incertezza normativa che lo caratterizza».
«Il provvedimento - fa sapere la RTP tramite un comunicato - quando sarà completo, consentirà di individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando l'incertezza e dunque la discrezionalità che ancora vige sul punto».

. Se vuoi accedere al sito italiasemplice.gov.it e scaricare il tsto del Glossario, clicca QUI.


11. 7 APRILE 2018 - EDLIZIA – Pubblicato il decreto contenente l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

L’adozione del Glossario è stata prevista dall’art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. “Decreto SCIA 2”) ). per garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un elenco, non esaustivo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Il glossario è allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e messo a punto con il ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Il Glossario, che avrà validità nazionale,non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, e pertanto diventerà operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto a decorrere dal 7 aprile 2018..

Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004).
La tabella, nello specifico, riporta:
1. il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006;
2. l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
3. l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016;
4. l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo le 12 categorie di intervento rientranti nel regime giuridico dell’edilizia libera:
- manutenzione ordinaria,
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- attività di ricerca nel sottosuolo,
- movimenti di terra,
- serre mobili stagionali,
- pavimentazione di aree pertinenziali,
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
- manufatti leggeri in strutture ricettive,
- opere contingenti temporanee
.

Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

. Se vuoi scaricare il testo del Glossario riportante la "Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi", clicca QUI.


LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

1. LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 69 DEL 2009

1.1. Le problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio

I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Circa poi la concreta articolazione della procedura "Dichiarazione inizio attività" relativamente alle ripetute attività regolamentate, a seguito delle evidenziate novità normative, sembra evidente - scrive il Ministero - che intendimento del legislatore fosse quello di rendere detta procedura più adattabile alle esigenze delle imprese, pur nella conferma del principio della contestualità della "comunicazione" rispetto al concreto avvio dell'attività.
Così, se I'articolazione ordinaria resta quella che prevede la presentazione in via prioritaria della "dichiarazione" della volontà di intraprendere una determinata attività e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, e la successiva presentazione della "comunicazione" di concreto e contestuale avvio dell'attività, per presentare la "comunicazione" I'impresa non è più tenuta ad attendere 30 giorni dalla presentazione della "dichiarazione": potrà infatti presentare la "comunicazione" in un qualsiasi momento successivo alla "dichiarazione".
Ma la novità più rilevante consiste nella possibilità di iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della "dichiarazione".
A tale riguardo, visto anche il tenore del primo periodo del comma 3, deve ritenersi che in tal caso l'impresa non sia tenuta a presentare una autonoma "comunicazione" di avvio attività, ma che l'intenzione di intraprendere I'attività contestualmente alla presentazione della "dichiarazione" possa essere manifestata nell'ambito della "dichiarazione" medesima.

Il primo periodo del comma 3 dell'art. 19 è stato a sua volta modificato nel seguente modo:
"L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine dí trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attívità e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".
Circa il termine per l'adozione da parte della Camera di Commercio dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, il Ministero è dell'avviso che debba individuarsi in trenta giorni dalla presentazione della "comunicazione" ovvero della "dichiarazione", nel caso in cui l'avvio dell'attività sia contestuale a quest'ultima.

. Se vuoi scaricare il testo della lettera-circolare, clicca QUI.


1.2. Intervento del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ritorna sull'argomento fornendo ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.
Il Ministero evidenzia nuovamente che le modifiche intervenute all'articolo 19 della legge n. 241/1990 implicano una rimodulazione dei procedimenti, nel senso di rendere possibile l'avvio dell'attività anche prima dello scadere del termine di 30 giorni dal momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, previsto invece dalla previgente disciplina.
Viene, inoltre, ribadito che, ai sensi del 3° comma dell'art. 19 della legge n. 241/1990, il termine per la conclusione dei procedimenti in questione è di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività.
E' fuori luogo, secondo il Ministero, il richiamo al quarto comma del citato articolo 19, che potrebbe far pensare ai termini più lunghi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 558/1999.
Una diversa ricostruzione del quadro giuridico rischierebbe - secondo il Ministero - "di introdurre elementi di grave disomogeneità" nei diversi settori di attività ivi contemplate.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della nota ministeriale, clicca QUI.


2. LE MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. N. 59 DEL 2010, DI RECEPIMENTO DELLA "DIRETTIVA SERVIZI"

L'art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 59 del 23 aprile 2010, recante "Attuazione della della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha apportato l'ennesima modifica al comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sostituendolo con il seguente:
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della legge n. 241 del 1990, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva servizi" 2006/123/CE, clicca QUI.


3. LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 122 DEL 2010, DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 78 DEL 2010 - NASCE LA "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA"

“Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) è la nuova denominazione che la l. 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) ha attribuito all’istituto di cui all’art. 19 della L. n. 241 del 1990 unitamente alla modifica della relativa disciplina.
L’art. 49 comma 4-bis della predetta legge ha, infatti, provveduto alla riscrittura dell’art. 19, dopo che un precedente intervento di integrale sostituzione era stato operato nel 2005 dalla L. n. 80, anche in quella occasione accompagnato dalla modifica della denominazione, “dichiarazione di inizio attività”, in luogo di “denuncia di inizio attività”. La modifica da ultimo citata, peraltro, interveniva su una disciplina già oggetto di una precedente riscrittura da parte della L. n. 537 del 1993 rispetto al testo originario del 1990.

In fase di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato disposta, all’articolo 49 (rubricato: "Disposizioni in materia di conferenza di servizi"), l'aggiunta di quattro nuovi commi: 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, che riguardano, in generale, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, la modifica dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Al comma 4-bis viene riproposta una ennesima nuova versione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella quale si prevede il passaggio dalla “Dichiarazione di inizio attività – DIA” alla “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità che vengono introdotte.


3.1. Procedimenti a cui va applicata la SCIA

La “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”, come del resto anche la DIA prevista in precedenza, si applicherà soltanto in sostituzione di ogni atto di assenso della pubblica amministrazione (autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato), comprese quelli attinenti le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
L’applicabilità della Scia rimane, pertanto, esclusa ad ogni procedimento per il quale siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale finalizzati al rilascio di atti di assenso dell’amministrazione quali autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati.
E’ il caso, ad esempio, dell’esercizio dell’attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Per ambedue le tipologie considerate la legislazione prevede di norma un regime autorizzatorio, che risponde alle regole di una programmazione settoriale basata su criteri individuati dalle Regioni e dai Comuni.

Il comma 4-ter dell’art. 49 della legge n. 122/2010 prevede, inoltre, che la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa, sia statale che regionale, ivi compreso il D. Lgs. n. 59/2010.
Lo stesso comma aggiunge, inoltre, che il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma.
Dunque, le Regioni sono ora tenute al rispetto delle disposizioni in materia di SCIA, e nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non potranno, comunque, stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni ,attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma, semmai. possono prevedere livelli ulteriori di tutela.


3.2. Casi di esclusione dell’applicabilità della SCIA

L’articolo 49, comma 4-bis della legge n. 122/2010 prevede dei precisi casi di esclusione. La SCIA non potrà essere utilizzata:
• nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
• nel caso degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte:
- alla difesa nazionale,
- alla pubblica sicurezza,
- all'immigrazione,
- all'asilo,
- alla cittadinanza,
- all'amministrazione della giustizia,
- all'amministrazione delle finanze
, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizioni del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè quelli imposti dalla normativa comunitaria
.

A tale proposito è bene puntualizzare che sono sottratte all’ambito di applicazione del nuovo articolo 19, non le autorizzazioni o licenze previste dal Testo unico di PS; bensì gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, ovvero Questure e Prefetture. Con la conseguenza che tutte le fattispecie previste dal D.P.R. n. 616/1977 e dal D.Lgs. n. 112/1998 sono d’ora innanzi sottoposte a procedimento semplificato (discoteche, sale giochi, agenzie d’affari, ecc.).

Inoltre, quanto previsto all’art. 19 della legge n. 241/1990 non potrà essere applicato alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n. 385/1993, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. n. 58/1998.

Pertanto, in estrema sintesi, l'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:
• che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria;
• che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
• che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria.


3.3. Le regole del procedimento

La SCIA dovrà essere corredata:
1) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relative agli stati e qualità personali e alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge;
2) dalle attestazioni e asseverazioni elaborati da tecnici abilitati;
3) dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi saranno comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui sopra, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.


3.4. Inizio dell’attività

L’attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione (non più nel termine di 30 giorni come previsto in precedenza), dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Decorso tale termine di 60 giorni, l’Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;
b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci;
c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
In questo modo si passa da una forma di controllo preventivo a uno successivo e comunque limitato, visto che, trascorsi i 60 giorni, il potere di repressione può essere esercitato solo in maniera molto circoscritta.

In sostanza, il comma 2 del nuovo articolo 19 riunifica le due distinte dichiarazioni, quella ad efficacia immediata e quella ad efficacia differita, che erano state previste, rispettivamente al primo e al secondo periodo del 2° comma dell’art. 19, dal D. Lgs. n. 59/2010.
Come si può notare, in questo comma non si parla più di ricevuta abilitante prevista invece dal D.Lgs. 59/2010. A tale proposito, si ritiene comunque siano da considerarsi tuttora valide alcune disposizioni normative contenute nel D.P.R. n. 300/1992 alle quali si fa rinvio per le modalità relative alla ricevuta.


3.5. Sanzioni e soluzione delle controversie

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dal comma 6 dell’art. 19, nonché´ di quelle di cui al capo VI del D.P.R. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti interdittivi di cui si è detto.
Il menzionato comma 6 prevede che, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita`, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il relativo ricorso giurisdizionale è esperibile da qualunque interessato nei termini di legge e può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’art. 20 della legge n. 241/90.


3.6. La semplificazione dei procedimenti

Ai commi 4-quater e 4-quiquies viene, infine, prevista l’emanazione, da parte del Governo, di uno o più regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, per i quali dovranno essere seguiti i seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché´ degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché´ delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Questi regolamenti dovranno essere emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78/2010.
I nuovi decreti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.


3.7. Problemi applicativi

La nuova disciplina sulla SCIA non sembra di facile ed immediata applicazione e sicuramente porrà vari problemi interpretativi e applicativi, in particolare per definirne l’ambito di applicazione.
Problemi interpretativi e applicativi che potranno essere man mano risolti con l'emnanazione di circolari esplicative da parte dei competenti Ministeri.
Ma intanto la legge è in vigore e il cittadino che si presenta agli sportelli della pubblica amministrazione, prima di rischiare di autocertificare "il falso" pretende chiarezza e soluzioni interpretative certe.


3.8. Nuove modalità per avviare un'attività d'impresa - La presentazione al Registro delle imprese

Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.
• La S.C.I.A. si applica alle procedure inerenti le attività di:
• commercio all’ingrosso;
• impiantistica;
• autoriparazione;
• pulizia;
• facchinaggio;
• agente e rappresentante di commercio;
• agente di affari in mediazione;
• mediatore marittimo;
• spedizioniere
.

La S.C.I.A. deve:
• essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata, deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
• essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
• contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative che regolano l'attività denunciata.


3.9. PRIMI COMMENTI

Qui di seguito, riportiamo alcuni autorevoli commenti relativi all'introduzione del nuovo istituto della SCIA.

. CONFESERCENTI - Ufficio Legislativo e Affari Giuridici - Circolare del 22 luglio 2010, Prot. n. 4229.11/2010 GDA - Nuova “Segnalazione certificata di inizio attività–Scia”. Semplificazione per pmi.


3.10. TESTI NORMATIVI AGGIORNATI

Il testo aggiornato della legge 7 agosto 1990, n. 241 viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire i contenuti della manovra e scaricare il testo della legge n. 122/2010, clicca QUI.


3.11. MODULISTICA

. Se vuoi scaricare la modulistica relativa alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, clicca QUI.


3.12. SCIA - Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 con la quale fornisce le prime indicazioni per l'applicazione del regime SCIA:
1) alle attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio);
2) alle attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere;
3) alle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
Le indicazioni fornite da questa nuova circolare determinano un adeguamento dei chiarimenti applicativi forniti con le precedenti circolari n. 3625/C del 17 luglio 2009 e n. 3635/C del 6 maggio 2010.

Nel caso delle attività di cui al n. 1), la SCIA potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica e determinerà l'iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine previsto dall'art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1995 (entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda; entro il termine di 5 giorni se la domanda e' presentata su supporti informatici).
La Circolare sottolinea poi l'importanza che tutte le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e presupposti richiesti siano espletate nel termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
Nel caso vengano adottati provvedimenti di inibizione dell'attività, questi determineranno l'iscrizione d'ufficio della cessazione dell'attività illegittimamente svolta nella posizione REA dell'impresa.
Ciò determinerà inoltre, alla luce delle novità recate dalla procedura della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, il permanere dell’iscrizione delle imprese in questione, comprese quelle individuali (ove l’attività regolamentata sia l’unica svolta), nel Registro delle imprese, con la possibilità, successivamente, di avviare nuovamente l’attività in questione, una volta che tutti i requisiti ed i presupposti di legge risultino presenti.

In merito alle attività di cui al n. 2), la circolare detta delle disposizioni che dovranno essere adottate fino alla data di applicazione delle disposizioni emesse ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010.

In merito alle attività di cui al n. 3) la circolare elenca le attività di commercio disciplinate dal D. Lgs. n. 59/2010 che, a seguito della riformulazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sono ora soggette alla SCIA. Si tratta:
• del trasferimento di sede e del trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
• dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
• dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati;
• dell’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori).

Dal contenuto della disposizione dettata al comma 1 del nuovo art. 19 risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione (è il caso delle attività di: apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche; avvio dell'attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture, grandi strutture e centri commerciali).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.13. La SCIA E LA DIA IN MATERIA EDILIZIA

3.13.1. La SCIA e la DIA disciplinata dal D.P.R. n. 380/2001

Gli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 disciplina gli interventi subordinati a “Denuncia di inizio attività” nel settore dell’edilizia.
Il comma 4-ter dell’art. 49 della legge n. 122/2010 prevede, come abbiamo visto sopra, che la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78/2010, quella della “dichiarazione di inizio di attività” recata da ogni normativa, sia statale che regionale.
Da più parti si chiede che venga chiarito se quanto disposto dall’art. 49, comma 4-ter valga anche per le discipline speciali, quale quella relativa alla denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001.
Secondo il parere espresso da alcune associazioni le nuove disposizioni sopra descritte non coinvolgono l'attività edilizia propriamente detta, che continua, pertanto, ad essere disciplinata dagli articoli 22 e 23 del citato D.P.R. 380/2001.
A sostegno di questa tesi, oltre al dato letterale (la Dia disciplinata dal D.P.R. n. 380/2001 è una «Denuncia di inizio di attività» e non una «Dichiarazione di inizio di attività»), si aggiunge il fatto che la norma fa riferimento all'esercizio di attività imprenditoriale ed attiene alla tutela della concorrenza e della libertà d'impresa, e non invece al governo del territorio.
In questo settore così delicato, si attende in ogni caso un chiarimento ufficiale in proposito.

Delucidazioni sono arrivate dal Ministero per la Semplificazione Normativa, con la Nota del 16 settembre 2010, Prot. 0001340, nella quale si sostiene espressamente la tesi che la SCIA va applicata anche alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi.
Si veda in dettaglio, il successivo Punto 9.14.


3.13.2. La SCIA sostituisce la DIA anche per l'attività edilizia - Nota del Ministero per la Semplificazione Normativa

A. La SCIA sostituisce la DIA

L'ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, in risposta a quesiti avanzati dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lombardia, ha elaborato una nota nella quale rende noto il proprio parere sulla delicata, ed assai dibattuta questione dell'applicabilità o meno della «SCIA» (Segnalazione certificata di inizio attività) anche all'attività edilizia, ed in particolare agli interventi soggetti al regime della DIA, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001.
Acquisiti i pareri degli uffici legislativi dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, l'ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, con la Nota del 16 settembre 2010, Prot. 0001340, ha fornito una risposta positiva, in ordine all'applicabilità della SCIA all'attività edilizia, sulla base di cinque precise motivazioni.
1) In base al disposto di cui al comma 4-ter dell'art. 49 della L. n. 122/2010, le espressioni "Segnalazione certificata di inizi attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", ovunque ricorrano, sia nelle normative statali che in quelle regionali.

2) Nel confronto con la previgente formulazione dell'art. 19, si deve evidenziare che il legislatore ha omesso di indicare la DIA edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall'ambito applicativo della disposizione (commi 1 e 5, primo periodo).
Nella precedente formulazione dell'articolo 19 l'edilizia era invece esplicitamente esclusa.

3) La previsione secondo cui la SCIA deve essere corredata, non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle "asseverazioni" di tecnici abilitati (riferimento non presente nel testo del previgente art. 19), appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della DIA edilizia contenuta nell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, la quale richiede, prima dell'avvio dell'attività edilizia, la presentazione di una "dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie". Lo specifico nuovo riferimento alle "asseverazioni", tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernenti la suddetta fattispecie.

4) Che la SCIA sia destinata a sostituire integralmente, con i limiti enunciati, quella della DIA edilizia appare, altresì, confermato dai lavori preparatori della legge di conversione del D.L. n. 78/2010 (AS2228).
In particolare, nella documentazione predisposta dal Servizio Studi del Senato della nuova disposizione viene data la seguente lettura: "La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001".

5) La previsione dell'art. 49, comma 4-ter, primo periodo, della L. n. 122/2010, che la disciplina della SCIA, tra l'altro, "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)" dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, sta a confermare che l'intenzione del legislatore statale era quella di assicurare massima portata alla nuova disposizione, con salvezza delle sole materie espressamente escluse.

In conclusione, la disciplina della SCIA "si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es, permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile nè sul piano letterale, nè su quello funzionale, quello della nuova SCIA".
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


B. La SCIA non sostituisce il permesso a costruire

Il Ministero chiarisce, inoltre, che la SCIA non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. E quindi viene esclusa anche la Super-DIA (DIA alternativa al permesso), in quanto la stessa ha una disciplina speciale.
La motivazione posta dal Ministero è chiara e puntuale: il campo applicativo della SCIA è esattamente quello della vecchia DIA, che va a sostituire, e non può dunque allargarsi ai campi di altri titoli abilitativi.
Di conseguenza, estendere la SCIA alla Super DIA, o meglio alla DIA alternativa al permesso di costruire, significherebbe andare oltre quei limiti ed ampliare l'ambito applicativo della SCIA oltre i confini stabiliti dalla legge.


C. Ulteriori chiarimenti

Altro dubbio era l'esclusione della SCIA in caso di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
La nota ministeriale precisa che in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo permane l'obbligo di acquisizione ed allegazione alla SCIA dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso (la Soprintendenza).


D. Nostra Tabella esemplificativa

Manutenzione ordinaria: libera, non occorre comunicare l'inizio lavori al Comune;
Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: ai sensi dell’art. 5 della legge 22 maggio 2010 n. 73 (di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40), è soggetta a Comunicazione al Comune dell'inizio lavori con i dati identificativi dell'impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori "a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo";
Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge n. 73/2010 è soggetta a Comunicazione con nulla-osta della Soprintendenza o di altro Ente competente;
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture: SCIA;
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati: non si può utilizzare né la DIA (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo), perciò non resta che il Permesso di costruire;
Ristrutturazioni che non modificano l'edificio ai sensi art. 10 TUE: è applicabile la SCIA sempre che l'edificio non sia soggetto a vincoli;
Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art. 10 TUE: dovrebbe occorrere il Permesso di costruire; la SCIA non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti;
Nuove costruzioni: Permesso di costruire.


E. DUBBI E PERPLESSITA' sulla Nota del Ministero per la Semplificazione Normativa - ANCI Toscana ha chiesto un parere legale per l'introduzione del nuovo istituto

Tra le novità introdotte dal D.L. n.78/2010 convertito nella Legge n. 112/2010, l’introduzione della Scia – Segnalazione certificata di inizio attività – che andrà a sostituire la DIA.
Adesso cittadini e imprese in attesa di licenze o concessioni, per le pratiche di inizio attività di una impresa e per i lavori di un cantiere edile non dovranno più attendere i 30 giorni per avviare le attività, ma potranno iniziare subito i lavori.
La nuova norma in materia ha suscitato perplessità dal punto di vista della tutela del territorio e, mentre l'ANCI ha sollecitato una Circolare ministeriale che fornisca le linee guida e chiarisca gli ambiti di applicazione del nuovo istituto, garantendo un’uniformità di azione tra gli enti, l'ANCI Toscana ha incaricato un proprio legale di predisporre un parere che va nella direzione di sospendere l’immediata applicazione della SCIA al posto della DIA per quelle attività edilizie che vanno ad interessare anche ambiti quali la tutela del territorio, ambiente, paesaggio e urbanistica in generale.

Secondo l'ANCI Toscana vi sono sostanziali motivi per ritenere che la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. n. 78/2010, avvenuta con legge n. 122/2010, non sia applicabile alla materia edilizia, nonostante la diversa paventata posizione ministeriale.
La normativa contenuta nel T.U. in materia edilizia, approvato con il D.P.R. n. 380/2001, sembra assumere carattere speciale rispetto al nuovo istituto della SCIA previsto dall’emendamento al D.L. n. 78/2010.

. Se vuoi scaricare il testo del parere, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito dell'ANCI Toscana, clicca QUI.


3.13.3. Chiarimenti venuti dal D.L. n. 70/2011 - Decreto sviluppo - La SCIA si stende anche alla materia edilizia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
L'articolo 5 contiene un pacchetto di liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata, che spaziano dall'introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire (a eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali), all'estensione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) agli interventi edilizi precedentemente compiuti in regime di DIA (Denuncia di inizio attività), alla tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, la cosiddetta "cessione di cubatura".
Il comma 2, lettera c) specifica meglio l'ambito di applicazione della SCIA precisando che la SCIA si estende anche alla materia edilizia, con esclusione dei casi di Superdia, compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo, fermo restando, in tal caso, il rilascio dell'atto di assenso dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, in linea con quanto già osservato nella nota esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 con le modifiche introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 70/2011:
. L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.

. Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti del decreto sviluppo 2011 e scaricare il testo del decreto-legge, clicca QUI.


3.13.4. Sulla SCIA - SUAP si cerca di correre ai ripari

All'art. 5. comma 2, lett. b) del decreto-legge 13 maggio 20110, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" erano state proposte ulteriori modifiche all'art. 19 della L. n. 241/1990, in riferimento alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), che avevano creato non poche perplessità. Ci riferiamo in modo particolare all'inserimento alla fine del comma 1 del seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione".
In fase di conversione in legge del decreto-legge il periodo riportato sopra viene ora corretto nel seguente: “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera (n. 4357) e ora all'esame del Senato (n. 2791) (vedi a pag. 127), clicca QUI.


3.13.5. Sulla SCIA - SUAP la legge di conversione del D.L. n. 70/2011 modifica di nuovo l'art. 19 della L. n. 241/1990

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, la legge 12 luglio 2011, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, la legge 12 luglio 2011, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
Con l'art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 106/2011 viene ulteriormente modificato un periodo del comma 1 dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella versione proposta dal decreto legge n. 70/2011, prevedendo ora che “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.
Il procedimento automatizzato che prevede l'invio della SCIA soltanto in modalità telematica (in vigore dal 29 marzo 2011) è pertanto salvo!.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 come risulta modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto legge n. 70/2011 - In vigore dal 13 luglio 2011:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.


3.13.6. APPROFONDIMENTI - La disciplina dell’attività edilizia dopo il Decreto Sviluppo - Documento del Consiglio Nazionale del Notariato

Il 2 agosto 2011, è stato pubblicato, sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato, lo studio n. 325-2011/C, approvato dalla Commissione studi civilistici dell' 8 giugno 2011, sulla disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sviluppo (decreto legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011).

Sommario: 1. Premessa; 2. L’attività edilizia libera; 2.1 L’attività edilizia totalmente libera; 2.2 L’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori; 3. L’attività edilizia soggetta a permesso di costruire; 3.1 Caratteristiche del permesso di costruire; 3.2 Onerosità del permesso di costruire; 3.3 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire; 4. L’attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a SUPER-D.I.A.; 4.1 L’ambito applicativo della S.C.I.A. ; 4.2 L’ambito applicativo della Super-D.I.A.; 4.3 La disciplina applicabile alla S.C.I.A. ed alla Super-D.I.A.; 4.4 La SC.I.A e la super-D.I.A. e l’incidenza sulla commerciabilità dei fabbricati ; 5. La sanatoria ex lege delle difformità marginali.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.


3.13.7. Art. 13, D.L. n. 83/2012 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

Nell’ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, l’articolo 13 prevede che, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (articolo 19, L. n. 241/1990), non solo i pareri, ma ogni atto di organi o enti appositi, previsto dalla normativa legislativa o regolamentare, è sostituito da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salvo le verifiche successive degli organi competenti.
Con regolamento saranno individuati i criteri e le modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della segnalazione/denuncia di inizio attività.

- Si riporta il testo dello:
. Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. n. 83/2012.


3.14. LA SCIA E LA NORMATIVA SUI RIFIUTI - Non applicabile alla procedura semplificata recupero rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia di Treviso, ha emanato il parere del 9 settembre 2010, Prot. 22281, sostenendo che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ("SCIA") non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.

In particolare il Ministero, ha precisato che “ ... il dettato dell’art. 214 del D. Lgs. 152/2006, nonché la disciplina stabilita dai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, relativamente ai limiti, i quantitativi massimi e i metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, costituiscono recepimento di direttive comunitaria (74/442/CEE e 91/156/CEE) le quali hanno disposto, appunto, una deroga al regime ordinario delle autorizzazioni relativamente ad alcune attività di gestione dei rifiuti.
Il legislatore comunitario, quindi, ha contemplato la possibilità di dispensare gli operatori del settore dalla procedura autorizzativa ordinaria per lo svolgimento di determinate attività di recupero di rifiuti dettando, tuttavia, i contenuti minimi e le condizioni di tali deroghe.
Si ritiene, pertanto, che le citate disposizioni relative al recupero dei rifiuti in procedura semplificata configurino come “lex specialis” rispetto alla generale e novellata disciplina di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 che potrà essere applicata, come previsto dal citato comma 9 dell’art. 214, solo per le parti compatibili con le specifiche disposizioni settoriali contenute nell’articolo medesimo”
.

Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.15. LA SCIA E LE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL T.U.LL.P.S.

In ordine alla possibilità di assoggettare i procedimenti attinenti alle attività previste dal T.U.LL.P.S. alla SCIA, di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, il Ministero dell'Interno, con lettera n. 557/PAS/U/015447/12982.A.P(24) del 24 agosto 2011, inviata alla Prefettura di Potenza, ha precisato che il nuovo articolo 19 della L. n. 241/1990 prevede che la SCIA deve ritenersi esclusa per gli atti rilasciata dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.
Pertanto, i procedimenti relativi alle attività regolamentate dal T.U.LL.P.S devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della stessa Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Ministero fa rilevare che la particolare natura delle autorizzazioni di polizia, che caratterizza le attività disciplinate dal T.U.L.P.S., comporta la soggezione delle stesse alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone.
Da ciò discende che l'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio è tenuta a svolgere la verifica della presenza dei necessari requisiti soggettivi relativi alle norme di sicurezza poste a carico dei gestori delle attività, oltre a quelli oggettivi riguardanti i criteri di agibilità e di sicurezza degli impianti e dei locali utilizzati.

- Si riporta il testo della nota della Prefettura di Potenza:
. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza - Nota del 29 agosto 2011, Prot. 0040925: Applicabilità della "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) alle attività disciplinate dal T.U.L.P.S. - Quesito.


3.16. SCIA E SUAP

3.16.1. Parziale proroga per il cartaceo fino al 30 settembre 2011

A partire dal 29 marzo 2011, tramite i SUAP comunali già accreditati, sarà possibile dare inizio ad un'attività imprenditoriale esclusivamente attraverso l'invio telematico della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
I SUAP registrati nell'elenco del portale www.impresainungiorno.it saranno operativi esclusivamente on-line.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 160/2010, per il Comune che non abbia ancora attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l’esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di Commercio competente.
Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministero per la Semplificazione Normativa, con una Circolare congiunta emanata il 25 marzo 2011, Prot. 0000571, hanno chiarito che nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, fino al 30 settembre 2011, sarà possibile inviare documenti e richieste secondo le tradizionali modalità cartacee.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.16.2. 1° OTTOBRE 2011 - Avvio completo del SUAP

a partire dal 1° ottobre 2011, tutte le istanze devono essere presentate in forma esclusivamente telematica tramite le nuove procedure del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).


4. D.L. N. 138/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 148/2011 - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

4.1. Precisata la natura giuridica della SCIA e della DIA

L'articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca misure in tema di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia e dichiarazione di inizio attività (DIA) e introduce ulteriori misure di semplificazione.
Il comma 1 modifica l'articolo 19 della L. n. 241/1990.
Le modifiche di cui alle lettere a) e b) si sono rese necessarie al fine di coordinare le disposizioni di cui al comma 6-bis, concernente la SCIA in materia edilizia, con le disposizioni di cui al comma 4.
Attraverso le modifiche, il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela nel caso di SCIA edilizia è di trenta giorni, invece che di sessanta come previsto dal comma 3.
La lettera c) ha inserito il nuovo comma 6-ter finalizzato a superare le difficoltà interpretative che si sono verificate circa l'inquadramento della natura giuridica dell'istituto, con conseguenti problemi di tutela giurisdizionale del terzo cointeressato.
A tal fine la norma chiarisce che la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal Codice del processo amministrativo.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 come risulta modificato dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 148/2011, clicca QUI.


5. D.L. N. 91/2014 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 116/2014

Nel corso del 2014, la prima modifica dell'art. 19 della L. n. 241/1990 è avvenuta con l'art. 19-bis, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ed è stata introdotta al comma 4 per delineare il campo di intervento dell'Amministrazione in caso di SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata dalle Agenzie per le imprese di cui al D.P.R. n. 159/2010:
"nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Questa modifica apportata all'art. 19 è conseguente aed una serie di recenti interventi normativi emanati per istituire le Agenzie per le imprese e consentirne l'operatività.


6. D.L. N. 133/2014 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 164/2014

Una ulteriore modifica è avvenuta con l'art. 25, comma 1, lett. b-bis) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'introduzione, nel secondo periodo del comma 3 della precisazione che il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies e 21-nonies della stessa L. n. 241/1990, resta salvo nei solo casi previsti al citato comma 4 dell'art. 19, e cioè:
- nel caso si accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA;
- nel caso si accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA in materia edilizia;
- nel caso di SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata dalla Agenzie per le imprese, di cui al D.P.R. n. 159/2010.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 come risulta modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.


7. L. N. 124/2015 - Riforma della Pubblica Amministrazione

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

L'art. 6 della legge, rubricato "Autotutela amministrativa", ai comma 1, lett. a) ha apportato modifiche all'art. 19 della L. n. 241/1990, sostituendo i commi 3 e 4.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 come risulta modificato dalla legge 7 agosto 2015, n. 124:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.


8. SCIA EDILIZIA - L’ESERCIZIO DI AUTOTUTELA DA PARTE DEL COMUNE - Una breve sintesi della normativa

In base all’articolo 19, comma 3, della Legge 241/1990, il Comune ha 30 giorni di tempo per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti.
Decorso il termine di 30 giorni, il Comune ha tre possibilità:
1) l’esercizio dei poteri in autotutela (art. 21-nonies della Legge 241/1990),
2) l’esercizio dei poteri sanzionatori per le dichiarazioni mendaci (art. 19, comma 3, seconda parte e art. 21, comma 1, della Legge 241/1990) e
3) l’esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 19, comma 6-bis della Legge 241/1990).

Posto che non ci siano dichiarazioni mendaci e che non siano state riscontrate irregolarità urbanistiche ed edilizie, per agire in autotutela è necessario che ci siano dei motivi di interesse pubblico.
Dato che questa tipologia di azione può mettere in discussione un’attività avviata dal privato, la normativa ha sempre previsto “un termine ragionevole” per poter esercitare il potere in autotutela.

Mentre nella versione dell’art. 21-nonies come introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al comma 1, si usava la generica locuzione “entro un termine ragionevole”, con il D.L. n. 133/2014 (c.d. “Decreto Sblocca Italia”), convertito dalla L. n. 164/2014) (art. 25, comma 1, lett. b-quater)), prima, e con la L. n. 124/2015 (art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), di riforma della Pubblica Amministrazione, poi, il legislatore ha voluto porre uno sbarramento temporale all’esercizio del potere di autotutela introducendo regole più chiare e certe a favore del privato, integrando la precedente locuzione, in: “entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, ..”.
Non sono stati, invece, modificati gli ulteriori presupposti che legittimano l’esercizio del potere di autotutela.
Pertanto, per poter procedere all’annullamento di un provvedimento in autotutela sono necessarie le seguenti condizioni:
• la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
• la circostanza che l’autotutela intervenga entro 18 mesi;
• la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.

In definitiva, il Comune ha 30 giorni per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della SCIA, se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti.
Scaduti i 30 giorni, il Comune non può più fermare i lavori.
Qualora vengano riscontrate dichiarazioni mendaci o rischi per l’interesse pubblico, il Comune procede, nel primo caso, ad irrogare le sanzioni previste e, nel secondo, procede in autotutela, motivando adeguatamente i motivi della revoca del titolo abilitativo con la presenza di ragioni di interesse pubblico.
Scaduti i 18 mesi per l’autotutela, il Comune non può più annullare i titoli edilizi precedentemente rilasciati.

Da tenere, infine, presente che la L. n. 124 del 2015, con l’art. 6, comma 1, lett, d), n. 2, ha poi aggiunto all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il comma 2-bis, stabilendo che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base:
a) di false rappresentazioni dei fatti o
b) di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato,
possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dagli articoli 71 e 72 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

- Si riportano le seguenti due tabelle:
. LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - Testo dell'art. 19 attualmente vigente. (Aggiornamento a maggio 2020).

. LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - Evoluzione dell'art. 19 dal 1990 ad oggi. (Aggiornamento a luglio 2016).


. Se vuoi approfondire l’argomento dello Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP , clicca QUI.


. Se vuoi approfondire l’argomento dell'applicazione dell'IMPOSTA DI BOLLO sulla SCIA, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dao decreti legislativi 30 giugno 2016, n. 126 e n. 127 - In vigore dal 28 luglio 2016).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - Parere del 9 settembre 2010, Prot. 22281 - Nota Prot. 2010/0083387 del 6 agosto 2010 - Richiesta di parere.

. Ministero per la Semplificazione Normativa - Nota del 16 settembre 2010, Prot. 0001340: Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49, commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010.

. Ministero per la Semplificazione Normativa - Nota del 12 novembre 2010, Prot. 0001772: Richiesta di parere interpretativo del comma 3, dell'articolo 5, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 14839 del 28 gennaio 2011: L.R. 29/2005 e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione normativa - Circolare del 25 marzo 2011, Prot. 0000571: D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Sportello Unico Attività Produttive.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Nota del 21 giugno 2011, Prot. 0118160: Quesito relativo all'applicazione della SCIA per le aperture di esercizi di somministrazione.

. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 - ALLEGATO - TABELLA A.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 222/2016 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. DECRETO 2 marzo 2018: Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
. DECRETO 2 marzo 2018 - ALLEGATO - Glossario edlizia libera.


LA DIA / SCIA E GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

1. La natura giuridica della DIA / SCIA - Natura del silenzio-assenso e tutela del terzo - Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 15/2011 del 29 luglio 2011, si è pronunciato sulla natura giuridica della DIA (Denuncia di inizio attività) / SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e sulle azioni di tutela del terzo e le azioni conseguenti. Confermando i motivi sostanziali della sentenza di I° grado del TAR Veneto, ma riqualificando la domanda stessa e correggendo la motivazione della sentenza, il supremo collegio si è espresso ex articolo 99 del Codice del processo amministrativo per risolvere la questione di diritto, fonte di contrasti giurisprudenziali, relative alla natura giuridica della DIA ed alle conseguenti tecniche di tutela che il terzo leso dallo svolgimento dell'attività denunciata potrà esperire.
La DIA non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge.

La Sentenza risponde anche alla domanda quali sia gli strumenti di tutela a disposizione del terzo che si ritenga leso dallo svolgimento dell'attività dichiarata e dal mancato esercizio del potere inibitorio, approfondendo anche la questione della natura giuridica del silenzio osservato dall'amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio.

Con riferimento alla SCIA, il Consiglio di Stato ricorda come la principale caratteristica dell'istituto consista nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori con un «nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente stabiliti».
L'attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella denuncia / segnalazione.
Il privato è, infatti, titolare di una posizione soggettiva originaria, che trova il suo fondamento diretto ed immediato nella legge, sempre che ricorrano i presupposti normativi per l'esercizio dell'attività e purché la mancanza di tali presupposti non venga rilevata dall'Amministrazione con il potere di divieto da esercitare nei termini di legge previsti, trascorsi i quali si esaurisce il potere inibitorio vincolato di controllo e subentra il potere discrezionale di autotutela.

Per i giudici (e richiamando le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, 4 maggio 2010, n. 2558; 24 maggio 2010, n. 3263; 8 marzo 2011, n. 1423) appare in primo luogo fondamentale sottolineare come la DIA / SCIA non sia uno strumento di liberalizzazione basato «sull'abilitazione legale all'esercizio di attività affrancate dal regime autorizzatorio pubblicistico» ma costituisca piuttosto un modulo di semplificazione procedimentale che consente al privato «di conseguire, per effetto di un'informativa equiparabile ad una domanda, un titolo abilitativo costituito da un'autorizzazione implicita di natura provvedimentale che si perfeziona a seguito dell'infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge per l'adozione del provvedimento di divieto».

La principale caratteristica dell'istituto dell'art. 19 , di recente accentuata dall'introduzione di denunce ad efficacia legittimante immediata, risiede, quindi, nella sostituzione del tradizionale modello di autorizzazione con un nuovo modello ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti di fatto e giuridici normativamente stabiliti (così già il parere 19 febbraio 1987, n. 7, reso dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato sul disegno di legge poi confluito nella legge n. 241/1990).
L'attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella Denuncia/Segnalazione che rappresenta un atto soggettivamente ed oggettivamente privato (in questi termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze 9 febbraio 2009, n. 717 e 15 aprile 2010, n. 2139; Sezione IV, 13 maggio 2010, n. 2919)

. Se vuoi scaricare il testo della Sentenza, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Sentenza e un commento di Saverio Linguanti dalla rivista "Guida afli Enti Locali", clicca QUI.

. Se vuoi scaricare un commento alla sentenza di Giampaolo Di Marco da "Il Quotidiano IPSOA", clicca QUI.


2. MARZO 2016 - SCIA – Illegittimo il controllo oltre i 30 giorni previsto dalla legge regionale – Sentenza della Corte Costituzionale

Risulta costituzionalmente illegittima la disposizione della Legge regionale, che, consentendo all’amministrazione di intervenire in via inibitoria o repressiva sull’attività intrapresa in base a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a dichiarazione di inizio attività (DIA), dopo il termine previsto dalla Legge statale, senza le garanzie imposte dal legislatore viola un principio fondamentale della materia del governo del territorio.
Con la sentenza n. 49 del 9 marzo 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 16 marzo 2016) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84-bis, comma 2, lettera b), della Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, recante “Norme per il governo del territorio”.
In tale articolo - inserito dall’art. 22 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 -, al comma 2, si stabilisce che
“Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.”
.

In particolare, per i giudici della Corte Costituzionale la normativa regionale in esame, nell’attribuire all’Amministrazione un potere di intervento, lungi dall’adottare una disciplina di dettaglio, ha introdotto una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati legislatore statale; andando a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo. Ciò comporta l’invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e l’unitarietà della disciplina che tale invasione comporta.
La disposizione impugnata si inserisce nell’ambito dei poteri di vigilanza in caso di SCIA. In particolare, si prevede che nei casi di SCIA relativi ad interventi specifici, decorso il termine di trenta giorni, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra una di diverse ipotesi, tra le quali il caso di difformità dell’intervento delle norme urbanistiche o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi.

Secondo il TAR per la Toscana, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la disposizione impugnata sarebbe viziata in quanto consentirebbe all’Amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990.
Il contrasto tra la disciplina statale e quella regionale comporta pertanto ad avviso del TAR per la Toscana la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riguardo alla violazione dei principi fondamentali in materia edilizia, rientrante in quella più generale del governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente ex art. 117 comma terzo della Costituzione, in quanto la disciplina statale dei titoli edilizi costituisce norma di principio.

La Corte Costituzionale ritiene fondato tale profilo di illegittimità della norma. Infatti, risulta ormai da pacifica giurisprudenza che nell’ambito della materia concorrente del governo del territorio, prevista dal comma in questione, i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale, e tale valutazione deve ritenersi valida anche per la denuncia di inizio attività (DIA) e per la SCIA che, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi.
Come precisa la stessa Corte Costituzionale, tale fattispecie ha una struttura complessa, non esaurendosi con la dichiarazione o la segnalazione, ma sviluppandosi in fasi ulteriori, quali quella ordinaria di controllo dell’Amministrazione ed una successiva in cui può effettuarsi l’autotutela amministrativa.
Risulta evidente – come si legge nella sentenza in commento – che anche le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento della pubblica amministrazione, una volta che siano esauriti i termini in questione, devono considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, in quanto l’individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere, secondo i giudici della Corte Costituzionale, dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi.
In buona sostanza, la disciplina di questa fase ulteriore risulta parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt’uno inscindibile.
Ne discende che anche per questa parte la disciplina in questione costituisce espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio.
Da qui la dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata.

- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 49 del 9 marzo 2016.


LA SCIA E GLI ORIENTAMENTI REGIONALI

1. La SCIA nella Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

La Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità ha emanato la circolare n. 17617/P-/COM-4 del 25 ottobre 2010, con la quale illustra le innovazioni alla disciplina organica del commercio di cui alla legge regionale n. 29/2005.
Nella nota esplicativa si delineano le novità introdotte nell’ordinamento regionale a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/20102 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Solo alla fine della nota/circolare, si liquida con poche righe l’introduzione dell’istituto della SCIA anche nel nostro ordinamento.

Riportiamo, su tale argomento, un articolo di Ornella Donat, pubblicato sulla rivista mensile online Lo Zibaldone di Marilisa Bombi , numero di novembre 2010, che gentilmente abbiamo ricevuto dallo stesso autore.

. Ornella Donat - La Scia in Friuli Venezia Giulia.


. Se vuoi scaricare il testo della L. n. 29/2005 aggiornata e della Circolare n. 17617/2010, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il parere del 5 novembre 2010, Prot. 25048, espresso dal SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, clicca QUI.

. Se vuoi consultare il parere del 5 novembre 2010, Prot. 25058, espresso dal SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, clicca QUI.


2. La SCIA nella Regione EMILIA ROMAGNA

Il Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia Romagna ha emanato la Nota 22 ottobre 2010, Prot. 260343 avente ad oggetto: "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Indicazioni operative in materia di commercio e turismo".

. Se vuoi scaricare la nota del 22 ottobre 2010, clicca QUI.


3. La SCIA nella Regione LOMBARDIA

La Regione Lombardia, con la Circolare n. 3 del 21 marzo 2011, indirizzata ai Comuni e alle Camere di Commercio, ha fornito le prime indicazioni applicative sulla SCIA.
La circolare, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 22 marzo 2011, n. 121, chiarisce in primo luogo che la SCIA non può sostituirsi automaticamente agli altri titoli abilitativi od autorizzativi vigenti, che dovranno essere valutati alla luce della nuova formulazione dell'articolo 19 della L. 241/1990, e che la prima condizione per potersi applicare la nuova procedura è che deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale.
Quanto poi in particolare al settore edilizio la Circolare specifica che la SCIA si applica alle seguenti fattispecie:
• interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di cui all'art. 6 comma 2, lettera a), del D.P.R. 380/2001;
• interventi di restauro e risanamento conservativo;
• interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001.

- Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE LOMBARDIA - Circolare 21 marzo 2011, n. 3: Art. 19, legge n. 241/1990 - La segnalazione certificata di inizio attività – Prime indicazioni applicative.

. Se vuoi visitare la pagina dedicata all'argomento, clicca QUI.


La Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale Sanità - ha emanato la Circolare del 22 settembre 2011, Prot. H1.2011.0027626 con la quale ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della SCIA relativamente ad attività attinenti con la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari.

- Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE LOMBARDIA - Giunta Regionale - Direzione Regionale Sanità - Circolare 29 settembre 2011, Prot. H1.2011.0027626: Applicazione delle disposizioni in merito alla SCIA, ex art. 19, legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modifiche, ad attività che riguardano alimenti.


4. La SCIA nella Regione VENETO

. Se vuoi visitare la pagina dedicata all'argomento, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il modello della SCIA per gli esercizi di vicinato, clicca QUI.


5. La SCIA nella Regione PUGLIA

La Regione Puglia ha emanato il Regolamento regionale n. 3 del 11 marzo 2011, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali.
Le norme del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi disciplinati dal Regolamento regionale n. 7 del 28 aprile 2009, concernente “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a), del comma 1, dell’art. 2, della L.R. n. 11/2003.

Agli articoli 2 e 3 si parla dei procedimenti soggetti alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

- Si riporta il testo del regolamento regionale:
. REGIONE PUGLIA - Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3: Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.


La nuova modulistica – SCIA

La Regione PUGLIA ha pubblicato, sul B.U.R.P. n. 47 del 31 marzo 2011, la Determina Dirigenziale n. 98 del 25 marzo 2011, con la quale si approva la nuova modulistica del Commercio.

- Si riporta il testo della determinazione dirigenziale:
. REGIONE PUGLIA - Determinazione del Dirigente Servizio Attività Economiche - Consumatori n. 98 del 25 marzo 2011: L.R. 11/2003 e regolamenti regionali n. 7/2009 e n. 3/2011 - Approvazione modulistica..


6. La REGIONE TOSCANA si adegua al silenzio assenso ed alla SCIA in materia di attività edilizia

La Regione Toscana, con la L.R. 5 agosto 2011, n. 40, ha provveduto ad adeguare l'ordinamento regionale sul governo del territorio alla manovra contenuta nel D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha introdotto il silenzio assenso nella procedura di rilascio del permesso di costruire e chiarito - con una norma di interpretazione autentica - l'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla materia edilizia.
Le innovazioni apportate dal D.L. 70/2011 investono indubbiamente i principi fondamentali della materia edilizia, riscrivendo completamente la disciplina del rilascio del permesso di costruire con la previsione del silenzio assenso, in luogo della precedente regola del silenzio rifiuto e chiarendo la sostituzione della vecchia "DIA normale" edilizia con la SCIA.
A seguito di queste modifiche il legislatore regionale toscano ha operato una risistemazione delle norme relative ai titoli amministrativi di legittimazione dell'attività edilizia, cogliendo l'occasione per modificare anche le norme relative alla vigilanza edilizia.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare un articolo di F. Zampaoli dal sito Polizialocale.com, clicca QUI.

- Si riporta il testo della L.R. n. 40/2011:
. REGIONE TOSCANA - L.R. 5 agosto 2011, n. 40: Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per ilrecupero abitativo dei sottotetti.


7. La REGIONE LIGURIA apporta modifiche al T.U. sul commercio in attuazione della Direttiva Servizi

La Regione Liguria, con la L.R. 12 agosto 2011, n. 23, successivamente modificata dala L.R. 4 ottobre 2011, n. 26, ha apportato modifiche alla L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, adeguando la propria normativa sul commercio alla Direttiva servizi.

Si riporta il testo di entrambi le leggi regionali:
. REGIONE LIGURIA - L.R. 12 agosto 2011, n. 23: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

. REGIONE LIGURIA - L.R. 4 OTTOBRE 2011, n. 26: Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).



Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader Scarica Adobe Reader








Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved.

Pubblicato su: 2010-09-30 (20826 letture)

[ Indietro ]
Content ©
© 2006-2018 by L. Maurizi & C. Venturi
© 2002-2005 by Leaff Engineering
Informativa completa sul trattamento dei dati personali
Ottimizzazione per motori di ricerca grazie a sitemapper script
Potete collegare le nostre news sul vostro sito usando il file backend.php or ultramode.txt
Questo sito contiene link a indirizzi web esterni. Gli autori del sito non sono in alcun modo responsabili del contenuto dei siti raggiungibili attraverso questi link.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.254 Secondi