MAGAZZINI GENERALI
I MAGAZZINI GENERALI
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1. I compiti dei magazzini generali
I magazzini generali sono infrastrutture volte a facilitare ed organizzare gli scambi, con i seguenti compiti:
• custodia e conservazione delle merci e derrate depositate;
• rilascio ai depositanti, che ne facciano esplicita richiesta, di speciali titoli di commercio denominati “fede di deposito” relativa alla titolarità della merce e “nota di pegno” relativa a un diritto di garanzia sulle merci depositate;
• vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate.
2. Autorizzazione ministeriale
Per l’istituzione del magazzino generale occorre l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
La richiesta va indirizzata al predetto Ministero, ma presentata alla Camera di Commercio della provincia, nel cui territorio l’impresa intende attivare il magazzino generale, la quale deve esprimere il proprio parere su:
• necessità della istituzione del magazzino nella località prescelta;
• sufficienza delle garanzie offerte allo Stato e ai depositanti;
• idoneità dei locali prescelti e dei loro impianti in relazione alle esigenze del commercio e della conservazione delle merci.
3. L'esercizio dei magazzini generali e i compiti delle Camere di Commercio
Con il R.D. 16 gennaio 1927, n. 126 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento dei magazzini generali, in esecuzione del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158.
La normativa prevede il coinvolgimento anche delle Camere di Commercio.
Le Camere di commercio, inoltre, esplicano una funzione di vigilanza sui magazzini generali ed in particolare sulla regolarità della custodia e della conservazione delle merci depositate, con particolare riguardo a quelle coperte da fedi di deposito e da note di pegno.
Alla Camera di Commercio è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione; per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità doganale.
Le Camere di Commercio possono inoltre irrogare le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme concernenti la disciplina di magazzini generali.
Le ispezioni avvengono:
• da parte delle Camere di Commercio, in ogni tempo, per mezzo di funzionari designati dal Prefetto;
• da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, valendosi di propri funzionari, in casi di particolare gravità o per accertare il regolare andamento del magazzino;
• d’intesa con le autorità doganali nei magazzini autorizzati per le merci estere, relativamente al movimento di tali merci.
Loro finalità è quella di:
• vigilare, con particolare diligenza, se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere;
• accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini generali;
• controllare l’esistenza della ditta nella filigrana dei titoli rappresentativi delle merci nonché il loro contenuto.
4. La cauzione
Con il D.P.R. n. 137 del 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 e in vigore dal 7 settembre 2010, l'importo della cauzione, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, è stata fissata nella misura non inferiore ad euro 14.000,00, ne' superiore ad euro 700.000,00.
Detti importi minimo e massimo verranno in seguito aggiornati - con periodicità non inferiore ad un triennio - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
Il precedente importo, stabilito dal D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510 (ora abrogato), era fissato in un importo non inferiore alle lire 1.000.000, né superiore a lire 50.000.000.
Le cauzioni, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dal D.P.R. n. 137/2010.
Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività.
5. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 147/2012
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Supplemento Ordinario n. 177), il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.
Con l’introduzione dell’art. 80-quinquies nel D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in vigore dal 14 settembre 2012, viene introdotta una nuova normativa in materia di magazzini generali.
L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare con la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle imprese, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite del Registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) corredata dalla prescritta documentazione.
Sono state, infine, apportate modifiche al R.D.L. n. 2290/1926 e al R.D. n. 126//1927.
Vogliamo segnalare due rilevanti modifiche apportate al R.D. n. 126/1927: la prima riguarda l'apertura di un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare; la seconda riguarda la liberalizzazione della cauzione.
La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari.
Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile.
Le valutazioni di carattere edilizio sono di
competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza.
Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello Sviluppo Economico.
La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo Economico contestualmente alla presentazione della
segnalazione di cessazione dell'attività presentata al Registro delle imprese.
La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata dal Registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.
Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di Commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Al comma 7 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 147/2012, che si riporta integralmente, vengono dettate novità rilevanti:
" 7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività.
Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attività.
Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attività riconducibili ad attivita' escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi
dell'articolo 4".
. Se vuoi approfondire i contenuti del D.Lgs. n. 147/2012 e scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 57/2010, clicca QUI.
6. GENNAIO 2015 - SCIA per ampliamento magazzini generali - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 2 gennaio 2015, Prot. n. 18, ha fornito chiarimenti riguardo alla procedura da seguire per la presentazione di una SCIA relativa ad un ampliamento di magazzino generale.
Nella normativa previgente il Ministero rilasciava l’autorizzazione per l’esercizio di un magazzino generale previo parere favorevole della camera di commercio territorialmente competente.
Le disposizioni dettate dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”), come modificate dall’art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, hanno modificato le norme previgenti, semplificando il procedimento e trasformando il precedente regime autorizzatorio in SCIA.
Il nuovo iter amministrativo è stato specificato dall’art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale).
Questo intervento legislativo di semplificazione, secondo il Ministero, non ha voluto cambiare sostanzialmente i principali soggetti responsabili del procedimento amministrativo. Per questa ragione, pertanto, la nuova disciplina ha previsto la trasmissione della SCIA allo scrivente ed al SUAP/SUE tramite il Registro delle imprese con la procedura telematica denominata “comunicazione unica” (disciplinata dall’art. 9 del dl 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).
Tramite la suddetta procedura telematica, infatti, l’impresa potrà al contempo assolvere tutti gli adempimenti nei confronti del Registro delle imprese e del REA e la Camera di Commercio sarà in grado di acquisire automaticamente i dati necessari alle proprie funzioni iscrivendo al Registro delle imprese le nuove attività nel caso di un nuovo impianto e/o eventualmente, quando possibile, aggiornare le posizioni esistenti nei casi di trasferimento o trasformazione di impianto o di titolarità.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l’ampliamento di un magazzino generale, l’art. 1 del R.D. n. 126/271 prescrive che alla SCIA per i locali già costruiti, siano allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile, mentre per locali da costruire o da trasformare sia allegato un regolare progetto delle opere da compiere, munito del "visto" dell'ufficio del Genio Civile nonché del relativo piano finanziario.
In considerazione della delega operata dallo Stato a favore delle Regioni per le funzioni dei soppressi uffici del Genio Civile occorrerà fare riferimento ad analogo ufficio regionale.
Il testo del parere viene riportato nei Riferimenti normativi.
7. 22 DICEMBRE 2015 - MAGAZZINI GENERALI - Approvata la nuova modulistica per la denuncia dell’inizio attività, modifica e cessazione
Con la Circolare n. 3684/C del 22 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la nuova modulistica che dovrà essere utilizzata per la denuncia di inizio dell’attività, per la denuncia delle eventuali modifiche e per la denuncia di cessazione dell’attività.
La nuova modulistica riguarda, pertanto, l'intera vita della attività dei magazzini generali, sia in sede costitutiva, sia in sede modificativa sia in sede di cessazione dell'attività.
Il Ministero ricorda che la disciplina relativa ai magazzini generali è stata profondamente modificata dall’art. 18 del D.Lgs. n. 147 del 2012 (correttivo del D.Lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva servizi), che ha dettato le nuove regole per la presentazione delle istanze per l’avvio di una nuova attività, la modifica della stessa e la cessazione, facendo ricorso all’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241 del 1990, con immediato avvio dell’attività.
Il legislatore, nel rispetto della previsione di cui all’art. 25, comma 3, del citato D.Lgs. n. 59/2010, prevede che la SCIA, sia trasmessa, contestualmente alla Comunicazione Unica, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, la quale immediatamente lo trasmette allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) e per il tramite di questo al Ministero dello Sviluppo Economico, che è chiamato alla verifica dei requisiti.
Ne consegue pertanto che ogni segnalazione relativa all’avvio, modifica o cessazione dell’attività di magazzino generale, sarà trasmessa unicamente attraverso la summenzionata procedura e il Ministero non potrà accettare SCIA ad esso immediatamente trasmesse, attivando la procedura prevista dall’art. 4, comma 2, cpv. finale, del DPR 160/2010.
Analisi del contenuto della modulistica
1) La prima parte, relativa all'anagrafica del legale rappresentante della società o del titolare dell'impresa individuale, deve essere compilata in ogni ipotesi di presentazione della SCIA.
Le dichiarazioni del legale rappresentante, sono rese a norma degli artt. 46 e 47, comma 2, per gli eventuali altri soggetti coinvolti, del D.P.R. n. 445/00, con le relative responsabilità (anche penali) dettate dall'art. 76 del medesimo decreto e dall'art. 19, comma 6, della legge 241/90, vertendosi in materia di SCIA.
Trattandosi di attività soggetta a regolamentazione, a norma degli artt. 76, 85 e 86 del codice antimafia, in sede di inizio attività, dovrà essere acclusa alla modulistica, la autocertificazione della dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011, per i soggetti e secondo le modalità ivi contemplate.
2) L'avvio dell'attività prevede l'enunciazione dei requisiti previsti esplicitamente dalla disciplina di settore.
Il Ministero a tale proposito richiama in particolare la necessità delle indicazioni relative al regolamento interno ed alle planimetrie, che dovranno essere allegate a pena di irrecivibilità in formato PDF/A o avanzato, che garantisca l'immodificabilità dei file.
3) La disciplina, pur emendata dal decreto legislativo 147 del 2012, continua a far riferimento, avuto riguardo alla consistenza immobiliare del magazzeno, alla perizia vistata dal genio civile. Come noto gli uffici del genio civile sono stati soppressi e le relative funzioni sono state attribuite alle regioni. Queste a loro volta hanno proceduto in maniera differenziata al conferimento della funzione agli enti locali minori, ovvero all'attribuzione in convenzione a professionisti, ovvero ancora all'accentramento della funzione stessa in capo all'ente regionale.
Qualunque sia la scelta operata dalla Regione è necessario che sia rispettato l'obbligo previsto dalla legge con l'apposizione del visto secondo le regole stabilite dalla regione stessa.
4) Il Ministero richiama l'obbligo del versamento della cauzione prevista dalla norma, a favore dei creditori, dei terzi e dell'erario.
Il Ministero sta predisponendo l'algoritmo per la misurazione e la definizione, in base ad indicatori oggettivamente valutabili, del quantum della cauzione.
Nelle more resta in vigore la cauzione fissata provvisoriamente (con la circolare 3679/C del 1 aprile 2015) in euro 2.5823,00, per cui sino ad emanazione delle nuove indicazioni, il relativo campo deve essere compilato con riferimento alla suddetta somma.
Nei primi mesi del 2016, con la definizione dell'algoritmo, anche i magazzini in esercizio saranno chiamati all'adeguamento della cauzione ai valori previsti dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137. Gli stessi criteri verranno applicati anche ai magazzini di nuova costituzione.
5) Modifica dell'attività di magazzino generale. Qualunque modifica è soggetta a SCIA da presentarsi secondo le regole sopra individuate.
La modulistica propone tre sostanziali tipologie di modifiche: soggettive, oggettive e minimali.
Delle prime fanno parte le modifiche dell'impresa che hanno rilevanza sull'attività, quali le operazioni straordinarie (fusione scissione e trasformazione), quelle relative alla denominazione, al capitale sociale... A seconda del tipo di modifica, la modulistica indica i relativi adempimenti connessi.
Tra le modifiche oggettive rientrano quelle relative alla consistenza immobiliare del magazzino, sia per la parte coperta che scoperta. A tali modifiche conseguono necessariamente gli adempimenti relativi alla cartografia (planimetria e visto della perizia) come espressamente richiesto dalla norma.
Riguardo alle modifiche minimali, cambio dell'indirizzo... si è in presenza di mera comunicazione, necessaria al SUAP a garantire la perfetta adesione delle risultanze documentali alla realtà, anche e soprattutto ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico dell'impresa.
6) Cessazione dell'attività.
La comunicazione di cessazione d'attività segue le medesime regole procedurali e da essa dipende, nel rispetto della disciplina di legge, la liberazione della cauzione.
Viene solo ricordato che la liberazione della cauzione, pronunziata dal Ministero, destinatario della cauzione, deve essere preceduta dalla pubblicazione sul sito camerale della richiesta per almeno quaranta giorni, onde consentire ai creditori il diritto d'opposizione.
Trascorsi i 40 giorni, la Camera di Commercio notizierà il Ministero della mancata opposizione e questo procederà alla liberazione.
Ad ogni segnalazione consegue la pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Del tutto sarà prodotto al SUAP competente per territorio duplicato informatico, ai fini della implementazione del fascicolo di impresa del singolo magazzino.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo del nuovo modello:
. MAGAZZINI GENERALI - Modello per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
5. 20 SETTEMBRE 2016 - MAGAZZINI GENERALI - Circolare ministeriale sulla determinazione dell'ammontare della cauzione
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 3693/C del 20 settembre 2016, Prot. 293717, con la quale fornisce indicazioni in merito allo svolgimento dell’attività ispettiva relativa all’attività di gestione di magazzini generali.
La presente circolare – come precisato dal Ministero - è diretta in particolare alle Camere di commercio nel cui territorio di competenza sono presenti attività di gestione di magazzino generale, ma è indirizzata a tutte le Camere potenzialmente competenti nel caso di nuovi avvii di tale attività nella loro circoscrizione di competenza.
All’esame della circolare vi è, nello specifico, la determinazione dell’ammontare della cauzione, prevista dall’art.2 del R.D. 16 gennaio 1927, n.126, che attualmente, per la gestione di un magazzino generale, ammonta ad euro 25.823,00.
Tale somma può non essere adeguata alla potenziale entità del danno cui si potrebbe incorrere, con la conseguenza che alcune imprese si trovano ad immobilizzare una cifra superiore all’eventuale ammontare del danno arrecabile mentre altre imprese attraverso l’impegno di una cifra relativamente importante adempiono all’obbligo di legge, ma si trovano costretti ad integrare la copertura stipulando un’ulteriore autonoma polizza assicurativa per ottenere un eventuale congruo risarcimento.
L’obiettivo del Ministero è quello di predisporre un adeguato strumento per l’operatore che intende avviare o modificare l’attività di magazzino generale, per la determinazione della cauzione il cui specifico ammontare per la singola azienda, è comunicato dall’azienda stessa attraverso l’apposito modello SCIA.
Con la presente circolare, il Ministero ha cercato, dunque, di introdurre uno strumento idoneo ad individuare un sistema equo per:
- rideterminare la cauzione per gli esercizi in essere;
- fissare la cauzione per gli esercizi che avviano l’attività;
- aggiornare la cauzione nel tempo.
Pertanto attraverso l’esame dei dati e informazioni raccolti fra i singoli magazzini presenti del territorio, ha predisposto delle tabelle (allegate alla circolare) per la determinazione del deposito da pagare compreso tra un minimo di euro 14.000 e un massimo di euro 700.000 previsto dal legislatore.
Con la circolare il Ministero invita espressamente i magazzini operanti, ad integrare il valore della cauzione attuale, applicando i criteri introdotti dalla circolare, nel termine di sei mesi dalla data della circolare stessa.
Il Ministero chiarisce, inoltre, che ogni anno bisognerà rivedere il valore della cauzione sulla base dell’eventuale modifica del valore di uno o più indicatori.
Il termine per provvedere all’aggiornamento, in questo caso, è fissato al 30 luglio di ciascun anno, ovvero è di 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
Le imprese che determinano la cauzione per la prima volta, quindi in fase di avvio dell’attività, in assenza del bilancio nel primo anno di vita dovranno prendere in considerazione, relativamente ai ricavi ed alle fedi di deposito, la previsione del volume dell’attività formalizzata tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. FEBBRAIO 2017 - Emanate dal Ministero due lettere-circolari a rettifica della circolare n. 3693/2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato due lettere-circolari, rispettivamente, del 6 febbraio 2017, Prot. 40503 e del 10 febbraio 2017, Prot. 47668, riguardanti l’attività di gestione di magazzini generali, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 3693 del 20 settembre 2016, concernente i criteri per la determinazione dell’ammontare dell’importo della cauzione dovuta in relazione allo svolgimento dell’attività di magazzino generale.
A. I chiarimenti forniti dalla lettera-circolare n. 40503 sono i seguenti:
A1) In sede di determinazione della cauzione o della fideiussione per l’esercizio dell’attività di magazzini generali, ai sensi del comma 7, dell’art. 80-quinquies del D.Lgs. n. 59/2010, l’unico requisito richiesto ai fini dell’applicazione del bonus capitale è che il capitale stesso sia sottoscritto e versato.
Occorre, cioè, che la somma sia di certa determinazione nell’ammontare e che sia riferibile solo ed esclusivamente al soggetto società, titolare dell’attività di magazzino generale. Non è quindi rilevante, a questi fini, la forma della società, né che la stessa sia o meno dotata di personalità giuridica. Pertanto si ritiene, conseguentemente, che l’opzione del calcolo del bonus relativo al capitale sociale sia utilizzabile anche dalle società di persone, sempre che il capitale stesso sia stato versato.
A2) Nel caso il gestore del magazzino sia una società cooperativa, considerato che il capitale è di consistenza variabile e che tale dato non è oggetto di pubblicità attraverso il Registro delle imprese, l’ammontare del capitale di cui tenere conto per il calcolo della cauzione e da dichiarare sul modulo per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è quello risultante, al momento in cui si procede al calcolo stesso, dai documenti della cooperativa ( ad es. libro soci ).
Ovviamente in sede di successivo controllo a campione o ispezione dovrà essere messa a disposizione adeguata documentazione da cui risultino i dati presi in considerazione.
Il Ministero ricorda, inoltre, che, nel caso in cui i parametri varino in modo tale da far scorrere la fascia di ammontare, è sempre possibile, in ogni momento, procedere al ricalcolo dell’ammontare della cauzione.
Nel caso delle cooperative, nel caso si verifichino variazioni consistenti nel capitale, anche in periodi riavvicinati, dovrà essere valutata la necessità di ripresentare una nuova SCIA per stabilire il nuovo ammontare della cauzione.
A3) Premesso che la determinazione dell’ammontare della cauzione deve essere sempre fondata su parametri certi ed aggiornati, cioè corrispondenti alla situazione attuale della gestione, i bilanci, di cui occorre tener conto per il calcolo, sono gli ultimi tre regolarmente approvati e depositati. Conseguentemente se è disponibile il bilancio 2016, il triennio sarà 2014-2015-2016, ma se, in caso contrario, ad oggi l’ultimo bilancio approvato e depositato è del 2015, il triennio di riferimento sarà 2013-2014- 2015.
A4) Per quanto riguarda l'importo del “massimale assicurativo”, premesso che, anche in questo caso, è sempre necessario prendere in considerazione parametri certi ed aggiornati, l’importo del “massimale assicurativo” èquello risultante dalla polizza vigente al momento del calcolo.
B. I chiarimenti forniti dalla lettera-circolare 47668 sono i seguenti:
B1) viene apportata una rettifica all’Allegato B alla citata circolare n. 3693, nel punto in cui si individua le fasce dei nuovi ammontari cauzionali: nella stringa corrispondente al punteggio “da 5,1 a 7” è stato erroneamente indicato un valore di cauzione pari ad euro 25.883,00, mentre la cifra corretta è pari ad euro 25.822,44 ( o ad euro 25.823,00 a seguito di arrotondamento).
B2) Coloro che, a seguito dell’effettuazione del calcolo per individuare la fascia di appartenenza, si collocano nella fascia in questione, che prevede un ammontare di cauzione pari a 25.822,44 o arrotondato pari a 25.823,00, cioè pari a quello attualmente versato, non sono tenuti a presentare il modello SCIA allegato alla citata circolare n. 3693. In questo caso sarà sufficiente trasmettere alla Camera di Commercio di appartenenza apposita comunicazione, resa sotto la responsabilità del legale rappresentante, nella quale dovranno essere specificati i valori corrispondenti a tutti i parametri individuati nella circolare n. 3693, utilizzati per la determinazione dell’ammontare.
Le Camere di Commercio dovranno, successivamente, provvedere ad inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico le predette comunicazioni al fine di consentire la verifica della correttezza del calcolo.
Il testo delle due lettere-circolari sono riportate nei Riferimenti normativi.
7. GENNAIO 2018 - MAGAZZINI GENERALI - Proposto uno schema di modello unico di verbale di ispezione - Verifiche sull’adeguamento dell’importo cauzionale - Nuova circolare del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 3702/C del 22 dicembre 2017, sull’attività di gestione dei magazzini generali.
La circolare individua, in particolare, un modello unico di verbale di ispezione che le Camere di Commercio operano, per conto del Ministero, sull’andamento dei magazzini generali e fornisce indicazioni e chiarimenti in tema di deposito cauzionale,
1) Per quanto riguarda lo schema di verbale che le Camere potranno utilizzare per relazionare annualmente sulle visite ispettive effettuate, in attuazione del potere di vigilanza ad esse demandato dall’art.16 del R.D. n. 2290 del 1926 e dall’art. 9 del R.D.L. n. 126 del 1927.
L’iniziativa di predisporre tale schema – scrive il Ministero – “nasce dall’esigenza di uniformare i sistemi di rilevazione dei dati inerenti lo svolgimento dell’attività, evidenziando anche aspetti inerenti le caratteristiche proprie della struttura nella quale la stessa viene svolta”. Inoltre “l’utilizzo di un unico formato facilita l’acquisizione da parte della scrivente delle informazioni che consentono di acquisire una visione d’insieme dell’attività del settore su tutto il territorio nazionale”.
Ovviamente quanto richiesto nel formato standard allegato alla presente circolare è da intendersi – precisa il Ministero - come schema base in quanto qualunque altra notizia ritenuta rilevante potrà essere inclusa a rappresentazione della completezza dell’attività ispettiva svolta.
2) Per quanto riguarda il deposito cauzionale, il Ministero ricorda di aver in precedenza diramato direttive precise per il ricalcolo dell’ammontare cauzionale dovuto dalle imprese esercenti l’attività di magazzino generale ai sensi dell’art. 2 del R.D. 16 gennaio 1927, n.126. come successivamente modificato dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137.
Dalla documentazione sinora raccolta - scrive il Ministero - sembra di poter dedurre che non tutte le imprese coinvolte nella revisione hanno adeguato l’importo cauzionale, disattendendo le direttive impartite.
Pertanto, il Ministero invita le Camere di Commercio, alle quali spetta il potere/dovere di vigilanza sui magazzini generali, a “porre in essere ogni necessaria attività finalizzata ad assicurare la copertura dell’eventuale danno erariale ovvero a garantire il risarcimento di eventuali perdite subite da parte dei depositanti”, applicando quanto disposto dall’art. 2, del R.D. n. 126 del 1927.
Le Camere di Commercio sono pertanto invitate:
a) a procedere alla verifica dell’avvenuto adempimento inerente la revisione dell’ammontare cauzionale da parte delle imprese esercenti l’attività di magazzino generale presenti nel territorio di competenza;
b) a trasmettere al competente Ministero dello Sviluppo Economico l’elenco completo e dettagliato degli magazzini generali operanti nel proprio territorio di competenza, includendo anche le eventuali unità locali di imprese aventi sede al di fuori del proprio territorio, specificando se hanno o meno provveduto al ricalcolo dell’ammontare cauzionale.
Detta cauzione deve essere versata in ordine ad ogni sede nella quale l’attività viene svolta. Pertanto un’impresa ha delocalizzato la propria attività su più unità locali dovrà provvedere alla costituzione di più cauzioni corrispondentemente a quante sono le unità locali, parametrandole ai dati relativi ad ognuna di esse. Le Camere sono, pertanto, invitate, in relazione al potere di vigilanza ad esse assegnato, di verificare che tutti i magazzini generali che esercitano l’attività nel territorio di competenza abbiano provveduto all’obbligo del versamento della cauzione anche nel rispetto delle modalità ora descritte.
Il Ministero richiama, inoltre, l’attenzione, sulla necessità di attivare la procedura prevista dall’art. 2, comma 6, del R.D. n. 126 del 1927 per lo svincolo delle cauzioni in caso di cessazione dell’attività ed in caso di nuova stipula per la sostituzione della cauzione in corso.
In questa ultima ipotesi è, ovviamente, obbligatorio che sia assicurata la permanenza della garanzia, pertanto la stipula della nuova cauzione dovrà precedere o essere contemporanea alla cessazione dell’efficacia della precedente in modo tale che non vi sia soluzione di continuità fra gli effetti cessanti dell’una e quelli nascenti dell’altra.
La cessazione degli effetti della cauzione è subordinata, a norma del richiamato comma 6 alla pronuncia della liberazione della cauzione da parte della Camera di commercio.
Considerata la formulazione della norma, la liberatorio non deve essere necessariamente pronunciata con provvedimento di Giunta, ritenendosi sufficiente una determina del Segretario Generale o di altro soggetto responsabile delle procedure inerenti l’attività di magazzino generale.
Il tsto della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290: Ordinamento dei magazzini generali. (Convertito, con modificazioni, nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 - Testo coordinato con le modifiche apportate, dal ultimo, dall'art. 80-quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall’art. 18, comma 1, D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - In vigore dal 14 settembre 2012).
. R.D. 16 gennaio 1927, n. 126: Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali. (Testo coordinato con le modifiche apportate, dal ultimo, dall'art. 80-quinquies del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dall’art. 18, comma 1, D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - In vigore dal 14 settembre 2012).
. Legge 12 maggio 1930, n. 685: Modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella Legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei magazzini generali.
. R.D. 17 giugno 1938, n. 856: Nuovo regolamento per l'applicazione del testo unico di leggi sui depositi franchi.
. D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510: Modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126. (Tale decreto è stato abrogato a decorrere dal 7 settembre 2010, dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137).
. Decreto Legislativo 9 novembre 1990, n. 376: Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.
. D.L. 30 agosto 1993, n. 331: Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. Art. 50-bis. (Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).
. D.M. 20 ottobre 1997, n. 419: Regolamento recante norme in materia di depositi I.V.A.
. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137: Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Nota del 2 gennaio 2015, Prot. n. 18: SCIA per ampliamento magazzini generali. Richiesta chiarimenti. >
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3684/C del 22 dicembre, Prot. n. 280158: Magazzini generali. Approvazione modulistica per inizio attività, modifica e cessazione.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3684/C del 22 dicembre, Prot. n. 280158 - Modello per la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3693/C del 20 settembre 2016, Prot. n. 293717 - Attività di gestione di magazzini generali – R.d.l. 1.7.1926, n.2290 e R.d. 16.1.1927, n.126 – Determinazione dell’ammontare della cauzione prevista dall’art.2 del R.d. 16.1.1927, n.126, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’art.1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n.137 – Indicazioni in merito allo svolgimento dell’attività ispettiva.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Lettera-Circolare del 6 febbraio 2017, Prot. 40503 - Attività di gestione di magazzini generali – R.d.l. 1 luglio 1926, n. 2290 e R.d. 1 gennaio 1927, n.126 – Determinazione dell’ammontare della cauzione prevista dall’art.2 del R.d. 16 gennaio 1927, n.126, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’art.1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n.137 – Chiarimenti in merito all’applicazione della circolare n. 3693 del 20 settembre 2016.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Lettera-Circolare del 10 febbraio 2017, Prot. 47668 - Attività di gestione di magazzini generali – Rettifica della circolare n. 3693 del 20 settembre 2016, Allegato B.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3702/C del 22 dicembre 2017, Prot. 557747: Attività di gestione di magazzini generali – R.D.L. 1.7.1926, n. 2290 e R.D. 16.1.1927, n. 126 – Ricognizione attività di aggiornamento dell’ammontare cauzionale dovuto ai sensi dell’art.2 del R.D. 16.1.1927, n. 126, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell’art.1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137 e trasmissione schema di verbale tipo.
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