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AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA - AGENTI NEI SERVIZI DI PAGAMENTO - FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO





AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA
FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO PRESSO LA BANCA D'ITALIA


1. Figure professionali

1.1. Agente in attività finanziaria

E’ Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).

Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.
Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'Agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-quater, comma 4, del TUB).

Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29.

La Circolare n. 3/2012 dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli Agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati dal primo comma dell’art. 128-quater del TUB.

Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall'OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

. Se vuoi accedere al portale dell'Organismo, clicca QUI.


1.2. Agente in servizi di pagamento

E' agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell'agente sono quelli relativi alla prestazione di servizi di pagamento come definiti agli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari.
L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto.

Per esercitare la professione di Agente in attività finanziaria nei servizi di pagamento è necessario ottenere l'iscrizione nell'apposita Sezione speciale dell'Elenco ex art. 128-quater, comma 2, del T.U.B., previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

. Se vuoi accedere al portale dell'Organismo, clicca QUI.


1.3. Agenti "Money transfer"

Gli "Agenti Money transfer" sono gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

Esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ed è conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, dello stesso Testo unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
Le attività finanziarie previste nell'articolo 106 del Testo unico bancario, il cui svolgimento è riservato agli intermediari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono:
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'assunzione di partecipazioni;
- la prestazione di servizi di pagamento, in cui è compresa l'attività di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto money transfer);
- l'intermediazione in cambi
.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 1 del 17 aprile 2003, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, ha chiarito che, in relazione all'area di applicazione dell'art. 2 del Decreto n. 485/2001, rientrano sia gli agenti che su incarico dell'intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 C.C.) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedono a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 C.C.).


2. Esclusioni

Non costituisce attività di agenzia in attività finanziaria e quindi non comporta l'iscrizione nell'elenco l'esercizio delle seguenti attività:
- di distribuzione di carte di pagamento;
- di promozione e conclusione di contratti, compresi nell'esercizio delle attività finanziarie (previste dall'articolo 106, comma 1, del T.U.B.), effettuata da parte di fornitori di beni e di servizi unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (esempio, la società che vende veicoli industriali)
.

La disciplina degli agenti in attività finanziaria non si applica:
- alle banche,
- alle imprese di investimento,
- alle società di gestione del risparmio,
- alle SICAV,
- agli intermediari finanziari,
- alle imprese assicurative,
- alla Poste italiane S.p.a.

Tutti questi soggetti possono, senza essere tenuti all'iscrizione nell'elenco, promuovere o concludere contratti finanziari su incarico di altri intermediari, salvo quanto disposto dalle rispettive normative di settore.


3. La formazione e la tenuta dell'elenco

L’articolo 3, del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ha istituto l’Elenco degli agenti in attività finanziaria , fissandone i requisiti essenziali.
Succesivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, con il D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, ha provveduto ad emanere il Regolamento con il quale ha stabilito le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali.
Infine, con il Provvedimento 11 luglio 2002, l’Ufficio Italiano Cambi ha indicato la procedura e i termini per l'iscrizione nell'Elenco, per la cancellazione e ogni ulteriore comunicazione.
E' bene tener presente che dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono ora esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231).


4. Requisiti richiesti per iscrizione

4.1. Persone fisiche

Possono iscriversi nell'elenco i cittadini italiani (o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità aventi domicilio in Italia) in possesso:
- del diploma di scuola media superiore (inclusi i diplomi triennali di qualificazione professionale);
- dei requisiti di onorabilità (il possesso di tali requisiti è attestato dai cittadini di uno stato estero in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale); (Provvedimento UIC 11 luglio 2002, parte II )
.

Si ricorda che i cittadini extra europei, devono inoltrare per l'iscrizione copia autenticata del titolo di studio accompagnata da una "dichiarazione di valore" (dalla quale risulti la durata complessiva dei corsi frequentati) rilasciata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese nel quale il titolo di studio è conseguito ovvero dalle autorità diplomatiche consolari italiane presso il paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.


4.2. Società

Possono iscriversi nell'elenco le società con sede legale in Italia, le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero, aventi i seguenti requisiti:
- oggetto sociale deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività di agenzia in attività finanziaria; qualora si prevedano altre attività le stesse devono essere compatibili o strumentali alla stessa;
- possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ( Provvedimento UIC 11 luglio 2002, parte II );
- svolgimento dell'attività per il tramite di soggetti iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero qualora si tratti di persone già iscritte il relativo numero di iscrizione)
.


5. Modalità e termini per l'iscrizione

5.1. Modalità di iscrizione

L'iscrizione nell'elenco è gratuita.
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata compilando e sottoscrivendo:
- il modulo AG-A , nella versione elettronica o cartacea, se trattasi di persona fisica e
- il modulo AG-B se trattasi di società.

Le società possono svolgere l'attività di agenzia in attività finanziaria soltanto per il tramite di persone fisiche iscritte all'elenco ( art. 3, comma 5, d.lgs. n. 374/1999 ). Pertanto, nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero qualora si tratti di persone già iscritte il relativo numero di iscrizione ( Provvedimento UIC dell'11/7/2002 ).

La domanda di iscrizione completa degli allegati previsti, datata e firmata, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta:
BANCA D'ITALIA - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 162 - UFFICIO POSTALE ROMA V.R. - 00187 ROMA
.


5.2. Termini per l'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata prima dell'esercizio dell'attività.
La Banca d'Italia comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
La comunicazione di avvio del procedimento indica:
- l'oggetto del procedimento promosso,
- l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttaria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché
- la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia
.

Le domande di iscrizione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente (principio del silenzio assenso), si intendono accolte decorsi 120 giorni dalla data di acquisizione della domanda di iscrizione risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia .


6. La consultazione dell'Elenco

L'Ufficio Italiano Cambi, con il Provvedimento dell'11 luglio 2002 parte II art. 4, ha stabilito che l'Elenco degli Agenti iscritti ex art. 3 D.Lgs. 374/1999 sia pubblicato nel sito Internet dell'Ufficio stesso.
E' possibile, quindi, verificare se un soggetto è iscritto consultando la sezione Consultazione Elenco del sito della Banca d'Italia.
L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione.
La Banca d'Italia non fornisce duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.

- Se sei interessato a consultare tale elenco, clicca QUI, e successivamente su "Accesso per tipo operatore".


7. Cancellazione e provvedimenti disciplinari

7.1. Abusivo esercizio dell'attività

Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 2.065,82 a 10.329,14 (art. 7, DM 485/2001).


7.2. Cancellazione e provvedimenti disciplinari

7.2.1. Cancellazione su istanza di parte
Gli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che intendono cancellarsi dall'elenco devono presentare la domanda di cancellazione avvalendosi del modulo AG-CAN, allegando la documentazione relativa alla causale di cancellazione.

Le domande devono essere trasmesse alla:
Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati - Casella Postale n. 162 - UFFICIO POSTALE ROMA V.R. - 00187 ROMA,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta.


7.2.2. Cancellazione d'ufficio
La Banca d'Italia propone al Ministero dell'Economia e delle Finanze la cancellazione d'ufficio dall'elenco in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di onorabilità ovvero in presenza di gravi violazioni di norme di legge.
La Banca d'Italia, inoltre, dispone la cancellazione in caso di accertata inattività, protrattasi per oltre un anno, da parte del soggetto iscritto e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia.


7.2.3. Sospensione
Gli iscritti possono essere sospesi dall'elenco in caso di emissione di decreto di rinvio a giudizio o di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile porta alla perdita dei requisiti di onorabilità, per esigenze cautelari nel corso di un procedimento di cancellazione ( Provvedimento UIC 11 luglio 2002 Parte IV ).


8. LUGLIO 2009 - Ulteriori adempimenti fissati dalla legge n. 94/2009

La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), all'articolo 1. commi 20 e 21, stabilisce quanto segue:
"20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."



9. AGOSTO 2010 - D. Lgs. n. 141/2010 - Abuso di denominazione finanziaria nella nuova disciplina sugli intermediari finanziari

Con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 è stata modificata la disciplina del Testo unico bancario (Titolo V) sui soggetti che operano nel settore finanziario, per consentire l’esercizio dell’attività di finanziamento nei confronti del pubblico soltanto a quei soggetti che assicurano piena affidabilità e correttezza.
Le modifiche, entrate in vigore il 19 settembre 2010, hanno interessato anche l’aspetto sanzionatorio.
In particolare è stata ampliata la fattispecie dell’abuso di denominazione con il divieto all’uso della parola “finanziaria” (o altre locuzioni analoghe, anche in lingua straniera) nella denominazione e nelle comunicazioni al pubblico, da parte di soggetti diversi dagli intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 del TUB).
Scopo della norma è colpire l’uso di quelle denominazioni che potrebbero ingenerare confusione nel pubblico sull’attività esercitata dal soggetto, inducendo nell’equivoco che si tratti di un intermediario finanziario.
Il mancato rispetto di tale divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 euro fino a 10.329,00 euro.
La nuova figura di illecito amministrativo - fa notare ASSONIME nella circolare n. 36 - pone un delicato problema operativo per molte società.
Fino ad oggi, infatti, l’uso dell’espressione “finanziaria” non era soggetta ad alcuna restrizione particolare e molte società, anche quotate, che operano a vario titolo in campo finanziario prevedono questa parola nella propria denominazione sociale.
La prassi è diffusa in particolare tra le società holding capogruppo e tra le società che svolgono attività finanziarie a favore del proprio gruppo.
Con la nuova disciplina, nella categoria degli intermediari finanziari rientrano solo le società autorizzate ad esercitare nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti ed iscritte nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
La Circolare Assonime n. 36 approfondisce questo aspetto particolare della nuova disciplina sugli intermediari finanziari, in relazione alle esigenze di modifica connesse al nuovo regime sanzionatorio.


10. 30 GIUGNO 2012 - Apertura delle iscrizioni negli Elenchi degli Agenti e dei Mediatori

A decorrere dal 30 Giugno 2012, sono istituiti:
- l'Elenco degli agenti in attività finanziaria, a norma dell'art. 128-quinquies T.U.B. e
- l'Elenco dei mediatori creditizi a norma dell'art. 128-septies T.U.B.
Dalla suddetta data, pertanto, tutti i soggetti interessati possono presentare istanza di iscrizione attraverso il sistema telematico disponibile nell'apposita sezione del portale dell'OAM, previa effettuazione della registrazione.

Per l'iscrizione degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento nell'apposita sezione di cui all'art. 128-quater, comma 6, T.U.B. l'Organismo fa presente che è in corso di definizione il regolamento con il quale verranno stabiliti le condizioni ed i requisiti richiesti.
Tali requisiti risulteranno meno stringenti di quelli richiesti agli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti.
Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento gli agenti che prestano servizi di pagamento possono presentare istanza di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria dimostrando di possedere i requisiti necessari.
Il superamento dell'esame non è richiesto per i soggetti che abbiano svolto l'attività di agente in attività finanziaria o mediatore creditizio per almeno tre anni nel quinquiennio precedente l'istanza di iscrizione, secondo la regolamentazione prevista dal D.Lgs. n. 141/10 e le relative norme di attuazione dettate dall'Organismo.


11. OTTOBRE 2012 - Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 169/2012 - Passaggio dalla Banca d'Italia al nuovo Organismo

Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, iscritti prima del 30 giugno 2011 negli albi tenuti dalla Banca d'Italia, per poter continuare a svolgere la propria attività devono chiedere, entro il 31 ottobre 2012, l'iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal neocostituito Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM). Non è, infatti, previsto alcun passaggio automatico tra i vecchi albi e i nuovi elenchi.
La nuova scadenza è stata stabilita dall'articolo 17, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 169/2012, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.

La procedura per l'iscrizione è solo telematica ed è necessario registrarsi nell'apposita sezione del sito dell'Organismo, dotarsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica (PEC).

È richiesto il versamento di un contributo che per i mediatori creditizi è pari alla quota fissa di 2mila euro, oltre alla quota variabile di 120 euro per ogni dipendente e collaboratore.
Per gli agenti, invece, la quota fissa di 2mila euro è dovuta solo da società di capitale e cooperative, mentre scende a 1.500 euro per le società di persone e a 200 euro per le persone fisiche.
Oltre a quello per l'iscrizione, è previsto anche il pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà determinato dal l'Organismo ogni anno entro il 30 settembre.

. Se vuoi accedere al portale dell'Organismo, clicca QUI.


12. DICEMBRE 2012 - Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento - Iscrizione in una sezione speciale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013, il DECRETO 28 dicembre 2012, n. 256, recante "Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Per "servizi di pagamento" si intendono le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi (art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010).

E' "agente nei servizi di pagamento" il soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all'attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti.
Agli agenti nei servizi di pagamento e' preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.
L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività nonche' dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante e' responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto (art. 2, D.M. n. 256/2012).

L'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco e' subordinata al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 3 del D.M. n. 256/2012).

Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell'elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che:
a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
b) hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria iscritti (art. 6, D.M. n. 256/2012).


CONTRIBUTI E ALTRE SOMME DOVUTI ALL’OAM

1. Contributi dovuti per l'anno 2014

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la circolare 12 dicembre 2013, n. 16, contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2014 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria - riservata gli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall’Organismo, da parte di:
• Agenti in attività finanziaria;
• Mediatori creditizi;
• Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
• Promotori finanziari, Agenti di assicurazione e riassicurazione, Mediatori di assicurazione e riassicurazione
.

Nella Tabella A, allegata alla circolare, sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria (di seguito Elenchi) per l’anno 2014.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
a) presentano istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2014;
b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2014
, salvo che:
• siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2013; oppure
• presentino istanza di cancellazione di parte dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2014.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. Contributi dovuti per l'anno 2015

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, con la Circolare n. 21/14 del 20 novembre 2014 ha dettato disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2015 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria - riservata gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall’Organismo, da parte di:
- agenti in attività finanziaria;
- mediatori creditizi;
- agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- promotori finanziari, agenti di assicurazione e riassicurazione, mediatori di assicurazione e riassicurazione
.

Nella Tabella “A” sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per gli iscritti e i richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria (di seguito anche “Elenchi”) per l’anno 2015.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2015;
b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2015, salvo che:
- siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2014; oppure
- presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2015
.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. Contributi dovuti per l'anno 2016

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, con la Circolare n. 26 del 24 novembre 2015 ha dettato disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria - riservata gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall’Organismo, da parte di:
- agenti in attività finanziaria;
- mediatori creditizi;
- agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- promotori finanziari, agenti di assicurazione e riassicurazione, mediatori di assicurazione e riassicurazione
.

Nella Tabella “A”, allegata alla circolare, sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per gli iscritti e i richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria (di seguito anche “Elenchi”) per l’anno 2016.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2016;
b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2016, salvo che:
- siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2015; oppure
- presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 29 febbraio 2016
.

I versamenti dei contributi e delle al tre somme dovute per l’anno 2016 da parte di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, promotori finanziari, agenti di assicurazione e riassicurazione, mediatori di assicurazione e riassicurazione, già iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 21 Y 02008 05154 000101923815.

I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016 da parte degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l’iscrizione nella sezione speciale degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 65 Z 2008 05154 000102449514.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. NOVEMBRE 2019 - AGENTI / MEDIATORI CREDITIZI - Invariate le quote dovute all’OAM per l’anno 2020

Con la circolare n. 33/2019 del 29 novembre 2019, l’Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo, segnatamente da parte di:
a) agenti in attività finanziaria;
b) agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
c) mediatori creditizi;
d) agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
e) agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A (Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B (Broker del RUI, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 209/2005);
f) soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.

La circolare chiarisce che sono tenuti al versamento anche i soggetti che riportano negli Elenchi la dicitura “non autorizzato ad operare”.
I contributi, sia fisso che variabile (quest’ultimo a carico di Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria società di capitali), andranno versati da coloro che presenteranno istanza di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2020 e da coloro che risultano iscritti negli Elenchi al 31 dicembre 2019.
Non dovrà invece versare nulla chi sia stato iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2019, (avendo effettuato i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2020.
Anche per il prossimo anno per i Mediatori creditizi e per gli Agenti in attività finanziaria società di capitali è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente e collaboratore di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno 2020 per il contatto con il pubblico.
Se un dipendente o collaboratore nel corso dell’anno 2020 instaura un rapporto con un altro soggetto iscritto agli Elenchi quest’ultimo dovrà comunicarlo all’Organismo e versare il relativo contributo variabile. Il contributo variabile non va invece versato se il dipendente e/o collaboratore è stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (versando il relativo contributo variabile) o se, entro il 28 febbraio 2020, viene comunicata all’Organismo la cessazione del rapporto.

Nelle tabelle che seguono i contributi per i soggetti iscritti agli Elenchi.
A. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 2.000,00
- contributo variabile: euro 90,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)
Società di persone contributo fisso: euro 1.000,00
Persone fisiche contributo fisso: euro 160,00.

B. MEDIATORI CREDITIZI:
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 2.000,00
- contributo variabile: euro 90,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)

C. Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 1.000,00
- contributo variabile: euro 45,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)
Società di persone contributo fisso: euro 500,00
Persone fisiche contributo fisso: euro 80,00.

D. AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 1.000,00
- contributo variabile: euro 45,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)
Società di persone contributo fisso: euro 500,00
Persone fisiche contributo fisso: euro 80,00.

I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, già iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l’iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.
I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l’iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.
Il versamento del contributo dovuto va effettuato entro il 28 febbraio 2020.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.



APPROFONDIMENTI

1. Intermediazione finanziaria e mediazione creditizia

Il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, previsto dalla Legge comunitaria 2008 e poi concretamente attuato mediante emanazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, successivamente integrato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, ha determinato una radicale modificazione della disciplina normativa dell’intermediazione finanziaria e di mediazione creditizia.

1. L’attività di mediazione finanziaria in senso lato

Nell’attività di mediazione finanziaria in senso lato, intesa quale attività diretta alla gestione/amministrazione ed investimento del denaro, rientrano:
– l’attività di intermediazione finanziaria in senso stretto;
– l’attività di mediazione creditizia
.

2) L’attività di intermediazione finanziaria in senso stretto

L'attività di intermediazione in senso stretto si concretizza nelle diverse seguenti ipotesi:
a) Attività finanziaria esercitata in via prevalente ed esclusiva verso il pubblico
E’ una delle attività previste dall’art. 106 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 (T.U.B.).
E’ esercitata da intermediari finanziari che mettono a disposizione della clientela un prodotto finanziario (finanziamenti, intermediazione in cambi, trasferimento di fondi, gestione del credito e/o del debito, ecc), concludendo essi stessi il contratto finale col consumatore (a differenza del mediatore creditizio che si limita a mettere in relazione le due parti per promuovere la conclusione del contratto finale, senza esserne parte).
L’attività di intermediazione finanziaria è caratterizzata dalla “esclusività” e dalla riserva di legge, in quanto può essere esercitata in via esclusiva dai soggetti aventi i requisiti di cui agli artt. 107-108-109 T.U.B. iscritti nell’apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

b) Attività finanziaria esercitata in via prevalente o esclusiva ma non verso il pubblico
Si concretizza in nell’attività di acquisto e gestione di partecipazioni in altre società collegate e/o controllate, potendo sfociare concretamente anche nell’attività della società “holding mista” (così definita la società controllante che è anche operativa) o della società “holding pura” (così definita la società controllante non operativa che si limita a controllare le partecipazioni in altre società).
Non è una attività finanziaria esclusiva in via programmatica ma eventualmente esclusiva in via di fatto, ove per politica societaria la società non svolga l’attività economica che ne costituisce l’oggetto sociale ma si limiti allo svolgimento di attività finanziarie verso le società controllate o collegate (non quindi verso il pubblico, come accade invece nella prima ipotesi esaminata).

c) Attività finanziaria esercitata in via occasionale e non verso il pubblico
Riveste carattere di attività accessoria ad altre attività economiche sociali, di natura diversa. E’ prevista dalla ricorrente clausola statutaria che permette alla società di svolgere una attività di gestione del denaro allo scopo di meglio perseguire e realizzare l’oggetto sociale.
Utilizzo del denaro per realizzare operazioni di mercato opportune o necessarie per la competitività dell’azienda, quali investimenti in strumenti aziendali, di marketing ecc., ovvero puri investimenti finanziari, quali acquisto di titoli come forma di investimento del denaro a scopo fruttifero, che accrescono il patrimonio aziendale rafforzandolo unitamente all’immagine e potenzialità di mercato della società.

3) L’attività di mediazione creditizia

L’attività di mediazione creditizia consiste nell’attività di messa in correlazione tra chi svolge attività di intermediazione finanziaria (in senso stretto) in via prevalente e verso il pubblico e i potenziali clienti, persone giuridiche o private, che hanno necessità di accedere ai servizi finanziari offerti dai primi.
Il mediatore creditizio promuove la conclusione del contratto finanziario, rimanendo in una posizione di imparzialità tra le parti.
Persona fisica o giuridica che sia, deve essere iscritto nell’Albo dei Mediatori Creditizi (art. 16 L. n. 108/96 – D.P.R. n. 287/2000).
Data l’imparzialità che caratterizza la posizione del mediatore creditizio, il legislatore ha sancito l’obbligo della esclusività di tale attività all’art. 128-sexies Testo Unico Bancario, come modificato dal recente D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.
L’art. 128-sexies co. 2 del T.U.B., introdotto dal comma 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 afferma: “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

4) Distinzione con l’agenzia in attività finanziaria

Come già detto nella promozione del contratto finale il mediatore creditizio opera in una posizione di imparzialità tra intermediario finanziario e clientela, a differenza dell’agente in attività finanziaria che opera in dipendenza di un mandato ricevuto dall’intermediatore finanziario per la conclusione del contratto finale con la clientela.
L’art. 128-quater del T.U.B., introdotto dal co. 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, recita: “È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

L’art. 128-quinquies T.U.B. indica i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

5) Incompatibilità tra agente in attività finanziaria e mediatore creditizio

L’art. 128-octies del T.U.B., introdotto dal co. 1 dell’art. 11 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, sancisce il divieto di contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Anche i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.


2. LUGLIO 2016 - AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI - Requisiti di onorabilità e obbligo formativo - Chiarimenti dall’OAM

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016, con cui fornisce chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, tra cui:
- la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,
- l’obbligo di aggiornamento professionale.

In merito alla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010, l’Organismo chiarisce che i soggetti che richiedono l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, hanno l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sia in capo agli intermediari del credito in caso di persone fisiche, sia per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti, in caso di persone giuridiche.
Nella comunicazione l’OAM chiarisce che modalità e tempistiche con le quali effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti rientrano nella discrezionalità degli intermediari che sono però comunque responsabili se non si sono avvalsi di modalità idonee.
In proposito l’Organismo ricorda che la normativa prevede la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva rilasciata da dipendenti e collaboratori, ma per le opportune verifiche è sempre possibile l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con la cadenza ritenuta più congrua.
In ogni caso gli intermediari del credito sono solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività.

In merito all’obbligo di aggiornamento professionale, l’OAM ricorda che la regolamentazione vigente (si veda la Circolare n. 19 del 3 novembre 2014) prevede che gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi devono effettuare l’aggiornamento professionale con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto. L’obbligo formativo consiste nel partecipare ad almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula, con un numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare pari ad almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula.
L’inosservanza di tale obbligo può comportare, peraltro, l’adozione di provvedimenti sanzionatori, anche se al riguardo, l’Organismo ritiene necessario, in caso di riscontrata violazione, dare la possibilità ad assolvere comunque prontamente all’obbligo di aggiornamento professionale, facendo salve in ogni caso le attività di vigilanza.
Il testo della Comunicazione n. 12/2016 viene riportato nei Riferimenti normativi.


RIFERIMENTI

. Se vuoi scaricare i Regolamenti e le Delibere della CONSOB in materia di contribuzione, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito della Banca d'Italia, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al portale dell'Organismo, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento dei MEDIATORI CREDITIZI, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento dell''ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Testo elaborato dalla CONSOB e aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24 marzo 2015).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito della CONSOB, clicca QUI.


. D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374: Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

. D.M. 13 dicembre 2001, n. 485: Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.

. Ufficio Italiano Cambi - Provvedimento del 11 luglio 2002: Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.3.

. D.L 27 luglio 2005, n. 144: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
(Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).


. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

. D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 141/2010 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 5 aprile 2012, n. 3: Disposizioni inerenti l’applicazione dell’art. 128-quater, comma 4°, del Testo Unico Bancario Approvata dal Comitato di Gestione in data 5 aprile 2012.

. D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura - Circolare del 30 ottobre 2012, Prot. DT 85076: Decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – Chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni.

. D.M. 28 dicembre 2012, n. 256: Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 27 febbraio 2013, Prot. 0034692: Quesito relativo ai collaboratori di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 12 dicembre 2013, n. 16: Disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2014 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, gestiti dall’Organismo.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 5 giugno 2014, n. 17: Disposizioni applicative ai sensi del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 22 gennaio 2014, n. 31.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 2 luglio 2014, n. 18: Disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 3 novembre 2014, n. 19: Disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 3 novembre 2014, n. 20: Disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 20 novembre 2014, n. 21: Disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2015 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, gestiti dall’Organismo.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 24 novembre 2015, n. 26: Disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, gestiti dall’Organismo.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 5 ottobre 2015, n. 7: Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - REGOLAMENTO INTEGRATIVO concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. (Aggiornato, con modificazioni, con delibera del 10 maggio 2016 del Comitato di Gestione).

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 9 giugno 2016, n. 10: Chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 8 luglio 2016, n. 11: Chiarimenti in merito ai servizi accessori offerti dagli intermediari del credito nel comparto della cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 8 luglio 2016, n. 12: Chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi: la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’obbligo di aggiornamento professionale.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 33 del 29 novembre 2019; Disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo,



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Pubblicato su: 2004-10-13 (22588 letture)

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