OCCHIALI 3D PER LA VISIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI O IN AMBITO DOMESTICO - COMMERCIALIZZAZIONE DI LENTI A CONTATTO
OCCHIALI 3D PER LA VISIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI
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17 MARZO 2010 - Circolare del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione e della comunicazione – Direzione Generale della prevenzione sanitaria, facendo seguito alla circolare del 17 marzo 2010, Prot. 12648, ha emanato la circolare 6 agosto 2010, Prot. 0035648 nella quale viene riportato il parere del Consiglio Superiore di Sanità, il quale ha ribadito la necessità di una speciale attenzione nell’uso degli occhiali in questione in relazione ai possibili rischi di trasmissione di infezioni ed ha auspicato che le tecniche produttive possano evolvere garantendo ove possibile l’approccio monouso.
Il provvedimento è stato inviato agli esercenti della sale cinematografiche, ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL ed al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute (NAS).
Nella Circolare si sottolinea che il Consiglio, constatata la presenza in commercio di diverse tipologie di occhiali 3D nonché la diversa tipologia di materiali con i quali questi sono realizzati, e preso atto delle diverse indicazioni riportate dai produttori in merito al riutilizzo o meno degli stessi occhiali, ha ribadito la necessità di una speciale attenzione ai possibili rischi di trasmissione di infezioni ed ha auspicato che le tecniche produttive possano evolvere garantendo, ove possibile, l’approccio monouso.
Il Consiglio Superiore di Sanità ritiene che sia possibile il ricondizionamento degli occhiali 3D attraverso appropriati processi di pulizia e disinfezione e ribadisce la necessità che:
1) nei casi in cui si preveda il riutilizzo degli occhiali da parte di utenti diversi, vengano adottati protocolli di pulizia e disinfezione appropriati per ogni singola tipologia di occhiale, anche in relazione alle caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, e atti a garantire il mantenimento della qualità della visione;
2) tali protocolli garantiscano, dopo l'effettuazione del trattamento, l'assenza di microrganismi e parassiti patogeni;
3) il confezionamento degli occhiali sia tale da evitare ricontaminazioni fino all'utilizzo da parte dell'utente.
Di conseguenza, il Consiglio ha raccomandato che:
1) vengano specificate in modo formale dalla ditta produttrice di occhiali 3D le modalità raccomandate di ricondizionamento, producendo le opportune evidenze circa la garanzia di assenza di microrganismi e parassiti patogeni dopo il trattamento;
2) per le tipologie di ricondizionamento già in essere e non conformi alle specifiche indicate dal produttore, l’esercente debba rendere evidenti in modo formale le garanzie di cui sopra;
3) venga reso noto in forma scritta agli utenti che gli occhiali, consegnati nell’apposita confezione, sono stati appropriatamente ricondizionati in modo da escludere la possibile trasmissione di agenti patogeni.
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2. 31 LUGLIO 2013 - Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica e dell’innovazione - Direzione Generale Della Prevenzione e il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Direzione per il mercato, la concorrenza , il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica hanno emanato la Circolare 31 luglio 2013 con la quale vengono dettate le indicazioni specifiche da fornire ai consumatori in merito all’utilizzo degli occhiali 3D in ambito domestico.
In considerazione del diffondersi della vendita di TV Color adatti alla visione in 3D per l’uso domestico,
con relativi occhiali, e delle conseguenti preoccupazioni circa i possibili danni per la salute umana connessi all’utilizzo di detti dispositivi, il Ministero della Salute ha interpellato il Consiglio Superiore di Sanità al fine di acquisire uno specifico parere sui predetti aspetti.
Il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso nella seduta del 18 luglio 2012 e nella successiva seduta del 16 gennaio 2013 indicando una serie di avvertenze ed istruzioni da fornire al consumatore.
In particolare, si richiede alle ditte importatrici e produttrici di fornire informazioni in merito relativamente a:
- età minima di utilizzazione,
- pulizia dei prodotti,
- avvertenze da apporre nell'ipotesi di presenza di piccole parti,
- necessità di contemporaneo utilizzo di occhiali correttivi per i portatori di lenti,
- avvertenze circa l'interruzione della visione in caso di disturbi visivi e malesseri generali.
La circolare impone ai produttori di tutti i dispositivi funzionanti con occhiali 3D, di inserire alcune avvertenze sui possibili effetti collaterali derivanti dalla fruizione del materiale in tre dimensioni.
Entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare sui siti internet istituzionali dei due Ministeri interessati devono essere aggiornati i manuali forniti attraverso mezzi digitali ed inserito un apposito riferimento sul sito web del produttore.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare la documentazione cartacea allegata al prodotto di prima messa a disposizione sul mercato italiano dovrà includere le "Indicazioni Specifiche".
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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COMMERCIALIZZAZIONE DI LENTI A CONTATTO
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1. Il commercio di lenti a contatto via internet secondo la Corte di Giustizia
Con sentenza del 2 dicembre 2010 resa nella causa C-108/09 la Corte di Giustizia ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione delle lenti a contatto via Internet nella misura in cui tale divieto si pone in contrasto con i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci.
La vicenda di cui si è occupata la Corte di Giustizia trae origine dal caso di una società ungherese alla quale le autorità di quel Paese hanno vietato la prosecuzione della vendita on-line delle lenti a contatto in quanto, secondo la normativa ungherese, la commercializzazione di tali dispositivi ottici deve essere effettuata in un negozio specializzato alla presenza e sotto il controllo diretto di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato.
La Corte di Giustizia è stata quindi chiamata a pronunziarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità di tale divieto con il diritto dell’Unione.
Secondo i Giudici della Corte la normativa ungherese costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci nella misura in cui priva gli operatori degli altri Paesi dell’Unione della possibilità di avvalersi di un canale di vendita particolarmente efficace – qual è quello della vendita on-line – per avere accesso al mercato ungherese.
Del resto tale ostacolo alla libera circolazione non troverebbe una valida giustificazione nemmeno nell’esigenza di tutelare la salute dei consumatori. Al riguardo, infatti, la Corte osserva che la presenza fisica di un ottico qualificato non è a rigore necessaria se non all’atto della prima consegna in quanto per le forniture successive il cliente potrebbe limitarsi a segnalare al venditore il tipo di lenti precedentemente consegnategli.
Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto che le informazioni relative al corretto utilizzo delle lenti a contatto possono essere fornite al cliente direttamente tramite il sito internet del venditore senza che sia necessaria ogni volta la presenza fisica di un ottico qualificato.
Per tali motivi, la Corte ha concluso che il divieto assoluto di commercializzare via internet le lenti a contatto non è proporzionato rispetto alla finalità di tutelare la salute umana e si pone quindi in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci sancito dalla normativa comunitaria.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2010-08-16 (1938 letture) [ Indietro ] |