REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA
IL REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA
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1. Formazione e tenuta
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010, il decreto del ministero dell'Interno 6 luglio 2010, con il quale sono state individuate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, in attuazione della legge sulla sicurezza pubblica del 15 luglio 2009, n. 94.
Il registro conterrà i dati di coloro che, pur presenti nei territori comunali, sono privi di dimora abituale.
La tenuta e la conservazione del registro nazionale è affidata al Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, che vi accede in via esclusiva, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.
La Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali si avvarrà dell’utilizzo del sistema, già operativo, dell’Indice Nazionale delle Anagrafi INA-SAIA.
I Comuni, iscritta una persona nell'anagrafe della popolazione residente, evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
Le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del registro, formato dai campi valorizzati relativi alle posizioni anagrafiche di senza fissa dimora, sono fissate nell'allegato tecnico del provvedimento.
Il testo del provvedimento e dell'allegato tencico viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. I primi chiarimenti dal Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato la Circolare n. 22 del 21 luglio 2010, fornendo le prime direttive in merito alle modalità di funzionamento del Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.
Il registro sarà formato, in modalità telematica, dai dati anagrafici contenuti nell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA), relativi alle persone che non hanno fissa dimora, iscritte nelle
anagrafi comunali ai sensi dell'articolo 1, terzo comma , della legge n. 1228/1954.
Ai fini della costituzione e del funzionamento del registro, l'articolo 2 del decreto ministeriale prevede che i Comuni forniscano all'lNA l'informazione relativa alla posizione di "senza fissa dimora", attraverso la valorizzazione di un apposito campo posto in
corrispondenza di ciascun nominativo, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico del decreto, che ne costituisce parte integrante.
L'articolo 3, comma 1, prevede che il Registro sia formato dall'insieme delle posizioni di "senza fissa dimora" evidenziate nell'INA.
Il successivo comma 2, dell'articolo 3, stabilisce che l'accesso al registro è consentito, in via esclusiva, alla Direzione centrale per i servizi demografici.
Il caricamento iniziale e l'aggiornamento dei dati (paragrafi 1 e 2) possono essere effettuati attraverso l'utilizzo della funzione web o delle funzioni XML-SAIA.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA), clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per un approfondimento visita il sito del Ministero dell'Interno, cliccando QUI
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2010-07-21 (2352 letture) [ Indietro ] |