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REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - VARATE LE NUOVE REGOLE PER IL TELEMARKETING - DPR N. 178/2010 - L. N. 5/2018 - DPR N. 149/2018 - D.P.R. N. 26/2022





IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI
FORMAZIONE E TENUTA


1. LA NASCITA DEL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI

1.1. PREMESSA - Comunicazioni indesiderate - Le disposizioni del Codice della Privacy

L'articolo 130 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è dedicato alle "Comunicazioni indesiderate". Al comma 1 si stabilisce che "L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato".
Tale disposizione si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

Con l’art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, sono stati successivamente aggiunti i commi 3-bis e 3-ter, nei quali è stata prevista la istituzione del "registro pubblico delle opposizioni".


1.2. 9 LUGLIO 2010 - Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di regolamento

Il Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato un regolamento per la disciplina del diritto di opposizione alla vendita e alla promozione di attività e servizi commerciali attraverso operatori telefonici.
Il regolamento prevede la istituzione di un registro pubblico per gli abbonati che non desiderano essere contatti telefonicamente a fini commerciali o promozionali.
In questo modo l’istituzione del «Registro pubblico delle opposizioni» tutelerà, attraverso una semplice iscrizione telematica, la privacy degli utenti che non desiderano ricevere queste chiamate. Di conseguenza gli operatori del settore potranno contattare esclusivamente gli abbonati consenzienti, ossia non iscritti nel registro che sarà istituito e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’abbonato potrà disporre senza alcuna limitazione dei propri dati e, nel momento in cui farà richiesta di inserimento nel «Registro pubblico delle opposizioni», l’operatore sarà tenuto ad evadere tale richiesta nel più breve tempo possibile.

- Si riporta il testo dello schema di decreto con allegata la Relazione illustrativa:
. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l’istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.


1.2.1. I contenuti del decreto

Il provvedimento è composto da 14 articoli, che vengono di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 contiene le definizione tecniche dei termini utilizzati nel testo.

Nell'articolo 2 viene precisato l'ambito di applicazione del provvedimento: il regolamento di applica alle sole numerazioni riportate negli elenchi degli abbonati, cartacei o elettronici, a disposzione del pubblico.

L'articolo 3 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, provveda all'istituzione del Registro delle opposizioni.

Nel successivo articolo 4 si dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico provveda alla realizzazione e alla gestione del Registro anche tramite l'affidamento a soggetti terzi, che ne assumono integralmente gli oneri finanziari e organizzativi.
La realizzazione e il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

L'articolo 5 disciplina le modalità di adesione al servizio per gli operatori, la documentazione che questi ultimi dovranno allegare e l'indicazione dell'elenco o degli elenchi di abbonati cui intendono attingere, per le finalità di cui al decreto in commento.

L'articolo 6 dispone che l'operatore per consultare il Registro corrisponda una tariffa di accesso al gestore.

L'articolo 7 disciplina le modalità e i tempi di iscrizione degli abbonati nel Registro pubblico.
L'abbonato può, infatti, chiedere che il proprio numero telefonico sia iscritto nel Registro delle opposizioni quando non desideri ricevere chiamate con finalità promozionali, dirette all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gratuitamente e secondo modalità semplificate (mediante compilazione del modulo elettronico, chiamata, posta elettronica, raccomandata o fax).

L'articolo 8 disciplina le modalità tecniche di funzionamento del sistema.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante dell'operatore.

L'articolo 10 prevede per l'operatore, nel momento in cui contatta l'abbonato, l'obbligo di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel Registro per opporsi a futuri contatti.

L'articolo 11 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e i singoli operatori svolgano una campagna informativa, rivolta agli abbonati, tesa a far acquisire piena consapevolezza dei propri diritti in merito al nuovo sistema di "opting out".

L'articolo 12 disciplina la vigilanza e il controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali sull'organizzazione e il funzionamento del nuovo Registro.

L'articolo 13 prevede che l'abbonato possa tutelare i propri diritti con i mezzi di tutela, amministrativi e giurisdizionali, previsti dalla Parte IIIa del Codice della Privacy.

L'articolo 14 detta disposizioni finali in merito alla realizzazione e al funzionamento del Registro entro il termine prescritto.



1.2.2. Il parere della Garante della Privacy

. Se vuoi leggere il Parere sullo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali emesso il 13 maggio 2010, clicca QUI


1.3. 2 NOVEMBRE 2010 - Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010, il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, recante “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”.
Il decreto sancisce l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni: si tratta di un elenco che raccoglierà i numeri di tutti gli italiani che non intendono ricevere a casa, o sul cellulare, telefonate indesiderate.
Alla realizzazione e alla gestione del Registro provvederà il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso un soggetto terzo ancora da individuare.
Per le aziende che operano nel settore del telemarketing le cose cambiano drasticamente: d'ora in poi, prima di attuare una qualsiasi campagna commerciale o promozionale, bisognerà consultare il Registro (pagando una tariffa di accesso il cui importo sarà stabilito dal Ministero) e depennare i nomi delle persone ivi presenti da quello di quelle contattabili, pena il pagamento di multe salate.
Gli abbonati potranno iscriversi nel Registro in qualsiasi momento e l'operatore sarà tenuto ad evadere la richiesta nel più breve tempo possibile. L'iscrizione al Registro, che avrà effetto per un tempo indeterminato, potrà essere effettuata via Internet, per fax, raccomandata, e-mail o telefono.

La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 2 novembre 2010) anche in caso di affidamento a terzi.

1.3.1. Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio
Prima di intraprendere la campagna promozionale, l’impresa ha l’obbligo di presentare istanza di accesso al Registro corredata di:
a) documentazione attestante l’identità dell’operatore,
b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante,
c) un elenco aggiornato di abbonati a sua disposizione degli utenti che si intende contattare.

Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Il telemarketer ha il diritto di contattare tutte le utenze che non risultano iscritte nel Registro delle opposizioni.
Il telemarketer incorrerà in sanzioni se procederà all’utilizzo di data base non aggiornati con il patrimonio informativo del Registro.

Il telemarketer ha l’obbligo di chiamare con un’utenza in chiaro. Sono vietate le chiamate con numero riservato.
Il telemarketer ha l’obbligo altresì di informare il consumatore che ha il diritto di opporsi a futuri contatti iscrivendosi al Registro.

1.3.2. Costi di accesso al registro
Il gestore del Registro ogni anno determina un piano tariffario preventivo a seconda dei costi di funzionamento e di manutenzione a carico dei telemarketer.
Le tariffe non possono essere aumentate per scopi di lucro.

1.3.3. Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale e' intestatario sia iscritta nel registro, gratuitamente e secondo le seguenti modalità:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico;
b) mediante chiamata effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro;
c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
d) mediante posta elettronica.

Ciascun interessato puo' aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso.
Ogni abbonato puo' iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.

L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza.
L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza.

L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico e' riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
L'iscrizione dev'essere eseguita per ciascuna utenza presente sull'elenco telefonico anche quella relativa al cellulare.
L'iscrizione al registro pubblico puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi.


1.3.4. Fai di realizzazione del Registro delle Opposizioni

La realizzazione del Registro delle Opposizioni avverrà, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 178, in tre fasi:
• consultazione dei principali operatori del settore entro 30 giorni dal termine iniziale;
• predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori entro 60 giorni dal termine iniziale;
• predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati entro 90 giorni dal termine iniziale.

Al termine delle tre fasi di realizzazione gli abbonati che decideranno di non essere più raggiungibili dagli operatori di telemarketing potranno effettuare l'iscrizione al Registro delle Opposizioni.
Per facilitare tale iscrizione è prevista una ampia campagna informativa a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.


1.4. 18 NOVEMGRE 2010 - Affidata la realizzazione e la gestione del Registro alla FONFAZIONE UGO BORDONI

Il 17 novembre 2010 è entrato in vigore il Regolamento che istituisce il Registro pubblico delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente per fini commerciali o promozionali: gli abbonati potranno chiedere, gratuitamente che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro.
La realizzazione e gestione del Registro, istituito con il DPR 178/2010, secondo notizie di stampa, è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di pubblico interesse.
La Fondazione ha 90 giorni di tempo per progettare e rendere operativo il sistema del Registro Pubblico delle Opposizioni.

La Fondazione Bordoni, come da Statuto presente sul sito, è un "Ente Morale senza fine di lucro, riconosciuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall'art. 31 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, come istituzione di alta cultura e ricerca, avente lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e applicativi nelle materie delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radio-televisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica".
La stessa Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale della Fondazione Ugo Bordoni, clicca QUI.


1.5. 19 GENNAIO 2011 - Il Garante per la Privacy detta le regole per l'uso dei dati degli abbonati

In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni (1° febbraio 2011), il Garante privacy ha fissato, con il Provvedimento n. 16 del 19 gennaio 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali.
A partire da oggi, infatti, gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi.

1) Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
2) Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell'azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l'abbonato non si è iscritto al Registro.
3) La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.

Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.
Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.
L'avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell'utente.
Il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300mila euro.
Il testo del provvedimento viene riportato nei Riferimenti normativi.


1.6. 1° FEBBRAIO 2011 - Attivato il Registro Pubblico delle Opposizioni

La realizzazione e gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, affidate dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni, sono giunte a conclusione nei tempi previsti dal D.P.R. n. 178/2010.
A partire dal 1° febbraio 2011 è possibile per gli abbonati agli elenchi telefonici pubblici accedere ai servizi previsti per le procedure di iscrizione al Registro disponibili sul sito www.registrodelleopposizioni.it

Il Registro è suddiviso in due sezioni:
1) AREA ABBONATO
2) AREA OPERATORE


L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità:
- modulo elettronico sul sito web,
- posta elettronica,
- telefonata,
- lettera raccomandata,
- fax
.

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni:
- è rivolta esclusivamente agli Abbonati la cui numerazione è presente negli elenchi telefonici pubblici,
- è gratutita,
- è revocabile senza alcuna limitazione
.

. Se vuoi accedere alla sezione ABBONATO, clicca QUI.


L'Operatore potrà iscriversi al sistema e effettuare tutte le operazioni previste per l’aggiornamento delle liste numeriche da contattare attraverso una serie di servizi disponibili sul sito.

In conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 178/2010, gli Operatori che intendono contattare gli Abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, sono tenuti a registrarsi al sistema gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni - Gestore del servizio – e a comunicare la lista dei numeri che intendono contattare.
Il Gestore mettendo a confronto le informazioni contenute nel Registro delle Opposizioni e la lista dei numeri fornita dall’Operatore, cancellerà da quest’ultima tutti i numeri degli Abbonati che hanno richiesto di non essere contattati.

La lista aggiornata dal Gestore sarà messa a disposizione dell’Operatore entro 24 ore dalla richiesta e avrà validità quindicinale, per consentire così il continuo aggiornamento dell'elenco delle opposizioni.

. Se vuoi accedere alla sezione OPERATORE, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO AL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI, clicca QUI.


1.7. 12 FEBBRAIO 2011 - Determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011, il D.M. 22 dicembre 2010 recante "Piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178".
Sono state stabilite le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni (art. 2) e il piano dei costi di realizzazione (artt. 5 e 6).
Il piano dei costi della campagna informativa è stato fissato in 300.000,00 euro (art. 7).


2. 13 LUGLIO 2011 - Legge n. 106/2011 - Novità in materia di privacy e di Registro delle opposizioni

La legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, tra le diverse disposizioni contiene una norma, per ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese, che apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e, in particolare, in tema di trattamento dei dati personali e Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Altre modifiche, poi, riguardano il Registro Pubblico delle Opposizioni.

Codice in materia di protezione dei dati personali.

All'articolo 6, comma 1, lett. a), si stabilisce che, "Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;" .....


. Se vuoi approfondire le novità in materia di privacy e di DPS, introdotte dalla L. n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, clicca QUI.

Registro Pubblico delle Opposizioni.

Per quanto riguarda il Registro delle Opposizioni, viene esteso l’ambito di operatività dell’art. 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a), n. 6, del D.L. n. 70/2011 convertito, con modificazioni, nella L. n. 106/2011), consentendo, purché non sia stato esercitato il diritto di opposizione secondo le modalità prescritte, il trattamento dei dati contenuti negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico di cui all’art. 129, comma 1, del D.L.gs. n. 196/2003, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003), non solo mediante l’impiego del telefono, ma anche con l’utilizzo della posta cartacea.
Come precisato sopra, il trattamento è consentito nei confronti dei soggetti che non abbiano esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione dell’intestatario nel Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il “DL sviluppo” aggiunge, inoltre, il riferimento dell’iscrizione anche “degli altri dati personali” di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003.
In coerenza con tale novella, viene fatto salvo, nell’ambito della disciplina delle comunicazioni non richieste di cui all’art. 67-sexies decies del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), quella prevista dal menzionato art. 130, comma 3-bis, del DLgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico (si veda ora il nuovo comma 3-bis, dell’art. 67-sexies decies, del D.Lgs. n. 206/2005, introdotto dall’art. 6, comma 2, lett. a-bis), del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 106/2011.

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, clicca QUI.


3. AGOSTO 2017 - L. N. 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Ampliato l'ambito di applicazione del Registro delle opposizioni

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Il comma 54, dell’articolo 1 della legge in esame, prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, venga aggiornato il Regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (c.d. “Registro delle opposizioni”); ciò al fine di consentire l’applicazione della disciplina in essere – che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità, dando così attuazione all’articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con riguardo all’impiego della posta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, “al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

Questo il testo del comma 54, dell'art. 1, della L. n. 124/2017:
"54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 55. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore".

Questo il testo del comma 3-bis, dell'art. 130, del D.Lgs. n. 196/2003:
"3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni".


4. 4 FEBBRAIO 2018 - Legge n. 5/2018 - Le nuove regole per l'iscrizione nel Registro delle opposizioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5, recante "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato".
La legge, in vigore dal 4 febbraio 2018, introduce importanti novità in materia di iscrizione e di funzionamento del Registro delle opposizione.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

4.1. Le novità introdotte dalla legge n. 5/2018

Il mancato funzionamento di tale registro ha indotto il legislatore a varare norme più stringenti, che riassumiamo nei punti che seguono:
1. Possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni , a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 1, comma 2).
Nel registro sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici.

2. Nel registro sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica (art. 1, comma 3).

3. Gli interessati iscritti al registro, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui sopra, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica (art. 1, comma 4).
Il riferimento è agli "operatori di marketing": qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare intenda effettuare il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono.

4. Con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed e' altresi' precluso, per le medesime finalita', l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.
Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e' comunque assicurata, con procedure semplificate, la facolta' di revoca (art. 1, commi 5 e 6).

5. A decorrere dal 4 febbraio 2018 (data di entrata in vigore della presente legge), sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (art. 1, comma 7).

6. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (art. 1, comma 8).

7. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste (art. 1, comma 12).
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della riforma verranno definiti modelli tariffari agevolati per la consultzione del Registro delle Opposizioni, anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni previste per violazioni delle regole previste dalla normativa per l'effettuazione di chiamate commerciali.

8. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati (art. 1, comma 14).

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

10, Tra i nuovi obblighi previsti in capo agli operatori che svolgono attività di call center, l’articolo 2 della legge in commento prevede quello di effettuare le chiamate con “codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale”.
Tali codici o prefissi dovranno essere individuati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Gli operatori esercenti l’attività di call center avranno, quindi, 60 giorni di tempo per adeguare le numerazioni telefoniche utilizzate.

Viene così introdotto l’obbligo per i call center di usare numeri identificabili e richiamabili in modo che, anche se non iscritti al Registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può cambiare idea e usare il diritto di recesso ricontattando il numero che ha chiamato. Cosa che ad oggi non avviene assolutamente visto che se si prova a richiamare il call-center il numero non risulta attivo o non squilla.
In alternativa, i call center che non vogliono o non possono usare numeri richiamabili potranno utilizzare un prefisso specifico, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale.

11. Nel caso di violazioni alle nuove disposizioni di legge, il quadro sanzionatorio previsto è piuttosto severo e fa riferimento a quanto disposto dall’art. 162 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e in particolare, al comma 2-bis, dove viene prevista la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
In caso di reiterazione delle violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti potranno altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (art. 1, commi 9 e 10).


5. MARZO 2018 - L'AGCOM ha avviato una consultazione pubblica sull'individuazione di due nuovi prefissi telefonici previsti dall'art. 2 della L. n. 5/2018

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con una apposita delibera, ha deciso che le telefonate finalizzate ad attività statistiche dovranno avere il prefisso “0843”, mentre quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale dovranno avere tutte lo stesso prefisso: “0844”.
Con tale delibera l’AGCOM dà attuazione a quanto previsto dall’art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, in vigore dal 4 febbraio 2018.
In tale articolo si stabilisce che “tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante” e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (ricordiamo che tale articolo è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in vigore dal 19 settembre 2018).
A tal fine, è stato dato mandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di individuare due codici o prefissi specifici, “atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale”.
Gli operatori esercenti l'attività di call center dovranno provvedere ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'AGCOM, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

L’AGCOM, con delibera n. 60/18/CIR del 26 marzo 2018, ha dato avvio al procedimento e alla consultazione pubblica per modifiche ed integrazioni del Piano di numerazione (PNN) nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, di cui alla delibera n. 8/15/CIR in attuazione della citata legge n. 5/2018, al fine di individuare “codici atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale”.

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6. MAGGIO 2018 - Parere del Consiglio di Stato sulla estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al telemarketing via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Il Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, con Parere n. 1318/2018; depositato il 17 maggio 2018, ha reso parere favorevole in merito allo schema di decreto che, in attuazione dell’art. 1, comma 54, L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), estende la disciplina del registro pubblico delle opposizioni all’impiego degli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici per l’invio di posta cartacea per le medesime finalità.

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7. SETTEMBRE 2018 - L'AGCOM ha individuato i due nuovi codici "0843" e "0844"

L'AGCOM, con delibera n. 156/18/CIR del 26 settembre 2018 - pubblicata sul sito dell’Autorità il 25 ottobre 2018 - ha comunicato gli esiti della consultazione pubblica (Allegato A) e ha provveduto a modificare e ad integrare la numerazione del PNN stabilendo che “i codici “0843” e “0844” identificano in modo univoco rispettivamente le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale”.
Viene così modificata la delibera n. 8/15/CIR con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter all’articolo 7 dell’Allegato A, che identificano, rispettivamente, i due codici “0843” e “0844”.
Le numerazioni con tali codici sono utilizzabili sull’intero territorio nazionale.
La tariffa applicabile all’utenza per le chiamate dirette alle numerazioni con i due codici 0843 e 0844 è pari a quella applicata per le chiamate dirette a numerazioni geografiche appartenenti al medesimo distretto dell’utente che origina la comunicazione.

La stessa delibera, all’articolo 2, stabilisce che “le disposizioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento alla implementazione dei codici 084x in relazione agli scenari di chiamata dai call center verso i consumatori e di ricezione delle chiamate dagli stessi, sono implementate entro 180 giorni dalla conclusione dell’accordo tra l’operatore di comunicazione elettronica e il call center interessato. Allo scopo, gli operatori di comunicazione elettronica implementano, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le necessarie configurazioni funzionali al corretto trattamento all’interconnessione e alla presentazione del CLI al chiamato”.
I call center che non utilizzano le numerazioni di cui all’art. 7, commi 3-bis e 3-ter, dovranno garantire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai clienti chiamati la possibilità di richiamare i numeri che risultano, agli stessi, come identificativi (CLI) della linea chiamante.

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8. GENNAIO 2019 - REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Pubblicato il regolamento che apporta modifiche al D.P.R. n. 178 del 2010 - Estensione anche al telemarketing via posta cartacea - Stop alla pubblicità via posta

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2019. Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea”.
La previsione di una modifica al D.P.R. n. 178/2010, che ha sancito l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata disposta dal comma 54, dell’articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”); ciò al fine di consentire l’applicazione della disciplina in essere - che risultava riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità, dando così attuazione all’articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Da tener presente che il testo dell'articolo 130, comma 3-bis del D.Lgs. n. 196 del 2003, non si riferiva, nella sua versione originaria, all'invio di posta cartacea con finalità commerciali, ma soltanto alle attività promozionali per mezzo di comunicazioni telefoniche.
L'estensione della disciplina alla fattispecie di invio di posta cartacea è dovuta all'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Ora, essendo tale disposizione di legge successiva all'emanazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 178 del 2010, il nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 149/2018, si prefigge di aggiornarne i contenuti al fine di consentire il concreto esercizio dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che nel Registro pubblico delle opposizioni, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal D.P.R. n. 178/2010 e operante dal 2011, potevano essere iscritte, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.
Con la legge n. 5 del 2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, la possibilità di iscrizione in tale Registro è stata successivamente estesa a tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, indipendentemente dalla presenza del numero telefonico in elenchi pubblici.
Ora, con questo nuovo decreto, la possibilità di iscrizione viene ulteriormente estesa anche al marketing via posta cartacea per gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.
In sostanza, anche per la ricezione di pubblicità cartacea sarà possibile "opporsi", iscrivendo nell'apposito Registro l'indirizzo presente nell'elenco telefonico.
Pertanto, le operazioni di telemarketing via posta e altre comunicazioni commerciali cartacee non potranno avvenire nei confronti di coloro i cui indirizzi siano stati iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni.
Gli operatori dovranno, all'uopo, consultare preventivamente il registro e depennare gli indirizzi ivi iscritti.

Queste le principali modifiche al D.P.R. n. 178/2010 introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 149/2018:
1) la sostituzione del titolo del regolamento approvato con D.P.R. n. 178 del 2010 da “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” in «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (lett. a) ).

2) all'articolo 1, comma 1, lettera c), che contiene la definizione di “operatore”, si aggiunge il riferimento alla posta cartacea, estendendo quindi l'applicazione delle disposizioni in tema di registro delle opposizioni anche agli operatori che effettuano il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con il mezzo della posta cartacea, oltre che mediante l'impiego del telefono. (lettera b, n. 1).

3) All'articolo 3, comma 2, che prevede l'istituzione del registro delle opposizioni, sono introdotte due modifiche. La prima è volta ad estendere anche ai dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, (in particolare quindi anche agli indirizzi postali dei contraenti) il diritto di opposizione al trattamento previsto a seguito dell'iscrizione nel registro medesimo. La seconda modifica prevede l'estensione anche alla posta cartacea delle modalità di trattamento dei dati per i quali, mediante l'iscrizione del registro, si prevede l'opposizione all'utilizzo per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (lettera d) ).

4) Con una modifica all’art. 7, comma 1, lett. c) viene disposta l'eliminazione, dalle modalità di iscrizione, attraversi lo strumento del fax. Tale decisione è giustificata dal numero assai ridotto di iscrizioni a mezzo fax (lett. g), n. 2). È stata invece mantenuta, in accoglimento dell'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, possibilità di iscriversi al registro tramite lettera raccomandata.

5) Il comma 2 dell’art. 1 prevede di sostituire il termine “abbonato”, ovunque ricorra col termine “contraente”, recependo così una raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Il testo del nuovo decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - In vigore dal 3 febbraio 2019 le nuove regole del D.P.R. 149/2018 - LO STATO DELL'ARTE

A far data dal 2017, una serie di iniziative legislative hanno avviato nel nostro Paese una vera e propria riforma del telemarketing, introducendo un rafforzamento del diritto di opposizione dei consumatori mediante l’estensione del contenuto iscrivibile nel c.d. Registro delle opposizioni, oltre che alle numerazioni fisse, anche ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati (non presenti negli elenchi telefonici pubblici).
Il 19 gennaio 2019 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16, il D.P.R. n. 149 del 8 novembre 2018 che reca ulteriori modifiche al Regolamento di disciplina del Registro delle opposizioni, prevedendo l’estensione delle sue regole anche alla posta cartacea. Il Decreto è in vigore da oggi.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni

In Italia tutti i consumatori, persone giuridiche, enti o associazioni che non gradiscono ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato possono usufruire del servizio pubblico di iscrizione nel Registro delle Opposizioni.
Tale servizio è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 ed è gestito, su delega del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Fondazione Ugo Bordoni.
L’efficacia del diritto di opposizione è stata estesa, dalla Legge n. 5 del 11 gennaio 2018, includendo la possibilità dell’utilizzo dello strumento del Registro anche ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Il DPR n. 149/2018. e l’estensione alla posta cartacea

Il D.P.R. 149/2018, in vigore dal 3 febbraio 2019, reca importanti modifiche al D.P.R. 178/2010 prevedendo nuove regole con riguardo all'impiego della posta cartacea.
In via generale, il Decreto equipara il trattamento per finalità di marketing degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici a quello delle relative numerazioni, pertanto in assenza di opposizione da parte degli intestatari dei dati di contatto, mediante iscrizione al Registro delle opposizioni, saranno consentiti i contatti pubblicitari tramite telefono e posta cartacea.
Più nello specifico il D.P.R. 149/2018, ha modificato il D.P.R. 178/2010 integrando ogni previsione riferita “all’impiego del telefono” con un espresso riferimento anche alla “posta cartacea”.
Ogni operatore, dunque, che intenda effettuare il trattamento dei dati di contatto di consumatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, sia mediante l'impiego del telefono sia mediante l’impiego della posta cartacea, sarà obbligato alla preventiva consultazione del Registro delle opposizioni al fine di verificare se è stato espresso un dissenso da parte degli intestatari dei dati di contatto alla ricezione di pubblicità, vendite o sondaggi.
A seguito della modica di cui all’art. 7 del DPR 178/2010, ciascun abbonato, che attualmente già può chiedere gratuitamente al gestore che la propria numerazione sia iscritta nel registro delle opposizioni, dal 4 febbraio 2019 potrà richiedere anche l’iscrizione del corrispondente indirizzo postale di cui risulta intestatario, sempre secondo le consuete modalità:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro,
b) mediante chiamata al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro,
c) mediante invio di lettera raccomandata al gestore (e non più invece mediate semplice invio di un fax),
d) oppure mediante posta elettronica
.

Il periodo di efficacia della consultazione del Registro da parte dell’operatore

La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni con riferimento ai trattamenti di dati svolti mediante l'impiego del telefono per finalità di marketing, vendita e ricerche di mercato.
Il D.P.R. 149/2018 ha previsto, invece, che la consultazione del Registro da parte degli operatori, per le medesime finalità suindicate ma perseguite mediante l'impiego della posta cartacea, avrà efficacia pari a trenta giorni.

Maggiore consapevolezza per i consumatori

Infine, il nuovo Decreto prevede la sostituzione dell’art. 11 del D.P.R. 178/2010 con una novellata previsione volta a rafforzare gli strumenti di sensibilizzazione dei consumatori sul loro diritto di opposizione ai trattamenti marketing.
Si è statuito, infatti, che dovranno essere predisposte apposite campagne informative nell'ambito delle iniziative annualmente realizzate dalle associazioni dei consumatori.
Inoltre, gli stessi operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea dovranno mettere a disposizione degli interessati specifiche informative, riguardanti il diritto di opposizione per il tramite della iscrizione del Registro, all’interno dei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.


9. MAGGIO 2019 - REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Esteso alla posta cartecea – Attivo il servizio per i cittadini

Con un comunicato stampa del 7 maggio 2019 comparso sul proprio sito istituzionale, il Ministreo dello sviluppo economico ha reso noto che è attivo il servizio gratuito di iscrizione dei cittadini al Registro Pubblico delle Opposizioni per non ricevere pubblicità cartacea indesiderata agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici.
L'estensione dell'ambito di applicazione del Registro alla posta cartacea - stabilita dall'art.1, comma 54, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e regolamentata dal D.P.R. n. 149/2018 - ha equiparato il trattamento per finalità di marketing degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici a quello delle relative numerazioni, estendendo l'opt-out telefonico a quello cartaceo. Pertanto in assenza dell'esercizio del diritto di opposizione attraverso il Registro sono consentiti i contatti pubblicitari tramite telefono o posta cartacea.
Come previsto dal Regolamento attuativo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento è stata completata la realizzazione tecnica del Registro esteso alla posta cartacea. Al fine di garantire ai cittadini un tempo congruo per bloccare l'invio di posta pubblicitaria indesiderata, gli operatori di marketing dovranno attendere i termini stabiliti dal medesimo Regolamento per poter utilizzare, previa verifica con il Registro Pubblico delle Opposizioni, gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici degli utenti che non hanno espresso l'opposizione.
Il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali rimarrà valido anche a seguito dell'iscrizione nel Registro solo se gli operatori avranno raccolto apposito consenso dell'interessato, secondo la normativa vigente in materia di privacy e in particolare il Regolamento (UE) 2016/679.
Il servizio, attivo dal 2011 per le opposizioni alle chiamate di telemarketing, è stato realizzato e sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni - che svolge attività di supporto alla Pubblica Amministrazione nel campo dell’ICT - su affidamento del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un contratto di servizio.

Dal punto di vista operativo, gli intestatari di un numero presente negli elenchi telefonici pubblici a partire dal 6 maggio 2019 possono iscriversi al Registro esprimendo l'opposizione sia alle chiamate di telemarketing sia alla pubblicità cartacea.
Gli utenti già iscritti al servizio per non ricevere la pubblicità telefonica potranno richiedere l'iscrizione per non ricevere nemmeno quella cartacea. L'opposizione può essere espressa mediante quattro modalità disponibili: web, numero verde, email e raccomandata.
Per quanto riguarda l'estensione del servizio a tutti i numeri riservati (cellulari inclusi), stabilita dalla Legge n. 5/2018, in seguito ai lavori svolti dal tavolo tecnico inter-istituzionale appositamente istituito dal Ministero dello sviluppo economico, è attualmente in corso l'iter di approvazione del Regolamento attuativo, che una volta emanato completerà la riforma del telemarketing, garantendo ai cittadini un maggiore controllo dei propri dati personali.

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10. 29 MARZO 2022 - REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI (RPO) - Emanato il nuovo regolamento - Esteso a tutte le numerazioni nazionali - Nuove tutele dal telemarketing selvaggio

A oltre undici anni dall'avvio del Registro Pubblico delle Opposizioni (1° febbraio 2011), che tutela la privacy dei numeri pubblicati negli elenchi telefonici, è arrivata la tanto attesa estensione del servizio a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse che mobili.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022, il D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, recante “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”.
La nuova regolamentazione renderà pienamente efficace la legge numero 5 del 2018, garantendo un nuovo strumento di tutela della privacy per i cittadini e offrendo agli operatori di telemarketing un sistema per verificare che nelle proprie liste di contatti siano esclusi gli utenti che si sono opposti al trattamento.

Il presente regolamento – che andrà a sostituire il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 istitutivo del registro delle opposizioni - disciplina il registro pubblico delle opposizioni, per quanto riguarda il trattamento:
a) delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti e
b) di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

Il regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto degli articoli 6, 7, 13 e 14 del RGPD, del diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, e della legge n. 5 del 2018.
In sostanza, il nuovo regolamento estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Le principali modifiche dello schema di regolamento in commento sono in sintesi le seguenti:
• si esplicita chi sono i "contraenti telefonici" che hanno diritto ad iscriversi al registro: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate (art. 1, comma 1, lett. b);
• si sancisce che l'iscrizione nel registro comporta automaticamente l'opposizione al trattamento dei dati delle numerazioni telefoniche, nonchè degli indirizzi postali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali (art. 7, comma 1), nonché preclude qualsiasi trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili, riportate o meno negli elenchi, e degli indirizzi postali per le stesse finalità, che siano effettuate tramite telefono o posta cartacea e comporta la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo (art. 7, commi 6 e 7);
• il rinnovo dell'iscrizione al registro, che può essere chiesta in ogni momento, comporta la revoca anche dei consensi precedentemente manifestati (art. 7, comma 4);
• l'esercizio della revoca dell'opposizione viene resa possibile anche "nei confronti di uno o più operatori", piuttosto che solo di intere categorie di operatori (art. 7);
• i canali di iscrizione per i contraenti telefonici, che attualmente sono il sito web, il telefono, l'email e la raccomandata, vengono semplificati, limitandoli alle sole modalità web e telefonica mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un'assistenza non automatizzata in caso di difficoltà (art. 4);
• alcune sanzioni previste dalla legge n. 5/2018, in contrasto con il Regolamento GDPR, già abrogate legislativamente dal D.Lgs n. 101/2018, vengono eliminate dal regolamento.

Per l'avvio del nuovo Registro bisognerà comunque attendere le tempistiche previste dal regolamento, che prevede l'attivazione del servizio per contraenti telefonici e operatori di telemarketing entro 120 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si parte dal 27 giugno 2022).
Tale intervallo temporale è necessario per svolgere una serie di attività indispensabili per la messa a punto del servizio, tra cui le consultazioni dei principali operatori del settore del telemarketing e delle associazioni dei consumatori, nonché l'implementazione tecnica del sistema (art. 4, comma 2).

Nel dettaglio, il Registro esteso ai cellulari consentirà di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite l'impiego del telefono.
Oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, l'iscrizione al nuovo strumento garantirà la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati dagli utenti per chiamate con finalità commerciali con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell'ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.
I cittadini potranno accedere al nuovo servizio tramite tre modalità:
a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro;
b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro;
c) mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto ad inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità (art. 7).

Una volta effettuata l'iscrizione, gli utenti potranno utilizzare alcune nuove funzionalità: il rinnovo dell'iscrizione, con cui sarà possibile far decadere i consensi precedentemente rilasciati per telemarketing, e la revoca dell'iscrizione, anche solo nei confronti di uno o più aziende ("revoca selettiva").
Dall'altra parte, gli operatori di telemarketing saranno obbligati a consultare mensilmente il nuovo Registro e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.
Resta, invece, invariata la possibilità di opporsi al marketing cartaceo verso gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici per tutti i cittadini che hanno deciso di pubblicarli in tali elenchi in associazione alle proprie numerazioni.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.



APPROFONDIMENTI - QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. COME OPPORSI ALLE TELEFONATE COMMERCIALI

Ci sono 5 modi per opporsi alle telefonate commerciali:
Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI" UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)

Via fax: 06.54224822;

Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

• Tramite il numero verde: 800.265.265;

• Compilando un apposito modulo elettronico.

. Se vuoi scaricare il modulo elettronico, clicca QUI.


E’ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:
• chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni;
• l'informativa può essere resa con modalità semplificate
.


2. COSTI E TARIFFE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018, il decreto 16 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro delle opposizioni per l'anno 2018”.
Le tariffe sono indicate all’articolo 2 ed hanno validità sino al 31 dicembre 2018 (art. 2, comma 4)
Ogni operatore iscritto al registro potrà acquistare, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.(art. 2, comma 2).
L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute e nel caso in cui cessi la validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina un obbligo di rimborso da parte del gestore (art. 3).
Nel decreto è indicato altresì il piano dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, per il 2018 e comprende:
- i costi di gestione del sistema lato abbonati, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati;
- i costi di gestione del sistema lato operatori, comprensivi dei costi relativi alla gestione dei servizi offerti agli operatori;
- i costi di manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;
- i costi di housing, comprensivi dei costi di affitto dei locali e di utilizzo del DBU;
- i costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro (art. 4).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dedicato al REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del Garante per la protezione dei dati personali, clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito del Garante europeo per la protezione dei dati personali, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178: Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.P.R. n. 178/2010 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Provvedimento 19 gennaio 2011, n. 16: Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalita' di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni.

. D.M. 22 dicembre 2010: Piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Deliberazione 5 maggio 2011, n. 173: Proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera a) del provvedimento del 24 febbraio 2011 recante «modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile».

. DECRETO 7 ottobre 2015: Piano dei costi 2015 per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni.

. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 5: Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

. DECRETO 16 febbraio 2018: Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro delle opposizioni per l'anno 2018.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 149: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 30 gennaio 2020: Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per l'anno 2020.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2022, n. 26: Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (Testo pubblicato sulledizione cartacea della Gazzetta Ufficioale n. 74 del 29 marzo 2022).



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Pubblicato su: 2010-07-13 (4780 letture)

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