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CAMBIAVALUTE - LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DA PARTE DELL'OAM





DALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO GENERALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ALL'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO REGISTRO



1. L’iscrizione nell’apposito Elenco generale degli intermediari finanziari

L’articolo 155, comma 5, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, stabilisce che i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Elenco generale previsto dall’art. 106, comma 1.
Il tale Elenco sono iscritti gli “intermediari finanziari”, e precisamente tutti coloro che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.
Tale Elenco, in precedenza tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, è attualmente tenuto dalla Banca d'Italia.

La nuova disciplina abroga quella previgente contenuta nell’articolo 4, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 ed è applicabile a seguito della emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 luglio 2001, n. 372, nel quale sono individuate le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute.

Con il Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001 sono state fissate le modalità per l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco, per la cancellazione, nonché per le ulteriori comunicazioni da effettuare all’UIC.

I punti più significativi di tale provvedimento sono:
• possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale, previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 385/1993;
• possesso dei requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993;
• comunicazione alla Banca d'Italia delle variazioni dei dati ed informazioni forniti con la domanda di iscrizione;
• obblighi in materia di antiriciclaggio;
• rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;
• presentazione dell'istanza di cancellazione in caso di cessazione dell'attività.


1.1. Soggetti tenuti all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi nell’apposita sezione dell’Elenco previsto dall’art. 106, comma 1, del T.U., i soggetti, in qualsiasi forma giuridica costituiti, che esercitano, anche su base stagionale, l’attività di cambiavalute in via professionale.
Non costituisce esercizio in via professionale dell’attività di cambiavalute l’effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (articolo 1, commi 1 e 2, del Regolamento).
L’iscrizione accordata comporta la facoltà di acquisire e vendere a pronti banconote estere, assegni e travellers cheques in valuta e in euro.
Le operazioni di cambio possono essere regolate, oltre che per contanti e con assegno, anche attraverso l’utilizzo di una carta di credito o di debito.


1.2. Requisiti richiesti

I cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dai Decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517.
Tali requisiti devono essere posseduti:
a) dai cambiavalute che operano in qualità di persone fisiche;
b) dai soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute;
c) dai partecipanti al capitale dei cambiavalute
.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.


1.3. Abilitazione dei cambiavalute - Chiarimenti del Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento del Tesoro con il comunicato 17 luglio 2008, prot. n. 76843 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’abilitazione dei cambiavalute, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, che ha profondamente modificato la normativa antiriciclaggio, ivi comprese le disposizioni relative all’uso del contante e dei titoli al portatore.
In particolare:
- l’art. 49 (come modificato dall’art. 32, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) vieta espressamente il trasferimento a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di danaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore in euro o valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiori a 12.500,00 euro;
- l’art. 64 ha abrogato il D.Lgs. n. 56/2004 e il Capo I (ad eccezione dell’art. 5, commi 14 e 15) del D.L. n. 143/1991, che prevedevano - per i cambiavalute - la possibilità di ottenere dal Ministero dell’Economia e delle finanze l’abilitazione ad effettuare operazioni di trasferimento per importi pari o superiori a 12.500 euro.

Alla luce di tali disposizioni, quindi, i predetti trasferimenti possono essere eseguiti per il tramite di:
• banche;
• Poste Italiane S.p.A.;
• istituti di moneta elettronica
,
mentre non viene operato alcun riferimento ad ulteriori intermediari abilitati, così come invece previsto dalla precedente normativa antiriciclaggio.
Considerate, quindi, le puntuali indicazioni fornite dal legislatore circa gli intermediari che possono eseguire trasferimenti di danaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 12.500 euro, devono essere rigettate le istanze volte ad ottenere l’abilitazione dei cambiavalute.
Le abilitazioni già concesse, inoltre, non possono estendere la capacità operativa dei soggetti abilitati oltre il limite fissato dalla vigente normativa (secondo cui, come detto, sono vietate le operazioni di trasferimento, anche frazionate, di importi complessivamente pari o superiori a 12.500 euro).


1.4. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 141/2010 - Soppressione dell'elenco

Il comma 7, dell'art. 10, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), come sostituito dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha decretato la soppressione degli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del D.Lgs, n. 385/1993, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e la cancellazione dei soggetti ivi iscritti.
Pertanto - a decorrere dal 19 settembre 2010 - l'attività di cambiavalute è da ritenersi attività libera.


2. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 169/2012 - Prevista l'iscrizione in un apposito registro

2.1. I contenuti del decreto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, il Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169, che apporta significative modifiche alla normativa in materia di contratti di credito ai consumatori e soggetti operanti nel settore finanziario.
Il nuovo decreto legislativo apporta modifiche rilevanti al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e ha operato la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Introdotte, inoltre, alcuni importanti correttivi alla disciplina sull’antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Per quanto riguarda l'attività di cambiavalute, cinque sono gli articoli che apportano novità:
1) l'art. 5, comma 1, lett, b),
2) l'art. 11,
3) l'art. 13, comma 1, lett. b),
4) l'art. 17, comma 1, lett. i) e
5) l'art. 18, comma 1, lett. p)

1) L'articolo 5, comma 1, lett. b) aggiunge al comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010 il seguente periodo: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione».
Dunque, l’attività di cambiavalute viene sottoposta alla necessità di ottenere una licenza da parte della Questura.

2) L'articolo 11 aggiunge l'art. 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 introducendo novità rilevanti, che riassumiamo nei punti che seguono.
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Si tratta dello stesso Organismo deputato alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'iscrizione in tale registro e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica
.
3. Con finalità antiriciclaggio, i soggetti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere all'Organismo, per via telematica e con cadenza periodica, tutte le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attività di cambiavalute e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065,00 euro a 10.329,00 euro, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle negoziazioni effettuate.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dal registro nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione delle negoziazioni effettuate;
c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attività
.

3) L'articolo 13, comma 1, lett. b), ha aggiunto, all'art. 20 del D.Lgs. n. 141/2010, il comma 1-bis con il quale viene esteso l'obbligo del pagamento del contributo dovuto all'Organismo anche ai cambiavalute.

4) L'articolo 17, comma 1, lett. i), aggiunge il comma 6-ter all'art. 26 del D.Lgs. n. 141/2010, nel quale si stabilisce che i soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà individuare le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni, previsto dal comma 4 dell'articolo 17-bis, per chiedere l'iscrizione nell'apposito registro.

5) L'art. 18, comma 1, lett. p), n. 2, aggiunge all'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1-bis, nel quale si stabilisce che "Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 e' di 2.500 euro".
Con la modifica dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007, si ridefinisce la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214/2011.
Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro.
Si eleva inoltre a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco.
L'art. 33 del decreto in commento stabilisce infine che tale disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il 2 ottobre 2012.

. Se vuoi approfondire i contenuti del decreto n. 169/2012, clicca QUI.


2.2. 30 APRILE 2015 - Individuate le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015, il DECRETO 2 aprile 2015, recante "Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute".

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.
"Organismo" è l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario.

Gli esercenti l'attività di cambiavalute provvedono a chiedere l'iscrizione nell'apposito registro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione.

I cambiavalute trasmettono per via telematica all'Organismo le operazioni effettuate. In particolare:
a) i i identificativi del cliente: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione e, per i clienti che ne siano provvisti, il codice fiscale;
b) i dati relativi all'operazione, come individuati nell'art. 6 del presente decreto.

I cambiavalute adempiono all'obbligo di trasmissione avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le modalità stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
I cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.
L'Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery.

L'Organismo, ai sensi dell'art. 20, comma 1-ter del D.Lgs. 13 agosto n. 141, b>determina i contributi e le altre somme dovute dai cambiavalute, sulla base dei seguenti criteri:
a) un contributo una tantum a fronte degli oneri per la messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema;
b) un contributo annuale, distinto in due differenti importi da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei cambiavalute, come quantificato dall'Organismo.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi dal 29 luglio 2015.


2.3. 29 LUGLIO 2015 - Al via la formazione del registro dei cambiavalute

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il 30 aprile 2015), e quindi dal 29 luglio 2015.
Pertanto, i cambiavalute avranno tre mesi di tempo, a partire dal prossimo 29 luglio 2015, per richiedere l’iscrizione nell’istituendo registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).
Ulteriori indicazioni, in ordine alle modalità di iscrizione, verranno tempestivamente fornite tramite il portale dell’Organismo.


CONTRIBUTI E ALTRE SOMME DOVUTI ALL’OAM

1. NOVEMBRE 2019 - CAMBIAVALUTE - Invariate le quote dovute all’OAM per l’anno 2020 - Versamento entro il 28 febbraio 2020

Con la circolare n. 33/2019 del 29 novembre 2019, l’Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dai soggetti esercenti l’attività di cambiavalute (artt. 4 – 7).
I soggetti che a partire dal 1° gennaio 2020 richiedono l’iscrizione nel Registro dei Cambiavalute dovranno versare:
a) un contributo una tantum relativo al costo per la gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione;
b) un contributo una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;
c) un contributo annuale determinato in considerazione delle dimensioni del Cambiavalute, valutato in base al numero di sportelli operativi (fino a cinque unità o superiore a cinque unità).
Il calcolo va effettuato sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro o, se già iscritto, alla data del 31 dicembre 2019.
Non dovranno pagare le quote 2020 i soggetti esercenti l’attività di Cambiavalute iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2019 (avendo effettuato i relativi versamenti) o coloro che presenteranno istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2020.

Di seguito gli importi dei contributi a carico dei Cambiavalute: a) Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a): euro 65,00
b) Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema: euro 550,00;
c) Contributo annuale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei Cambiavalute.
- fino a 5 sportelli: euro 230,00
- con più di cinque sportelli: euro 3.700,00.

I soggetti interessati devono effettuare il versamento del contributo previsto entro il 28 febbraio 2020.
I versamenti dei contributi dovuti per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente Circolare devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345, mediante distinti versamenti.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.



RIFERIMENTI


. Per scaricare la MODULISTICA relativa all’esercizio dell'attività di cambiavalute, cliccate QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI


. D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Art. 155.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del "D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", dal sito della CONSOB, clicca QUI.

. D.M. 30 dicembre 1998, n. 516: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

. D.M. 30 dicembre 1998, n. 517: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

. D.M. 31 luglio 2001, n. 372: Regolamento contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute. (Provvedimento abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. g), D.M. 17 febbraio 2009, n. 29).

. Ufficio Italiano Cambi - Provvedimento del 21 dicembre 2001: Istruzioni per l’iscrizione dei cambiavalute nell’apposita sezione dell’Elenco generale ex art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la variazione dei dati e la cancellazione.

. D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Art, 17-bis.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 141/2010 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura - Circolare del 30 ottobre 2012, Prot. DT 85076: Decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – Chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni.

. DECRETO 2 aprile 2015: Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attivita' di cambiavalute.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 33 del 29 novembre 2019; Disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo,



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Pubblicato su: 2004-10-13 (11458 letture)

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