PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTRODUZIONE DELLA TECNOLOGIA VOIP
L'INTRODUZIONE DELLA RECNOLOGIA VOIP NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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1. La tecnologia VoIP
Voice over IP (Voce tramite protocollo Internet), acronimo VoIP, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP.
Grazie a numerosi provider VoIP è possibile effettuare telefonate anche verso la rete telefonica tradizionale PSTN (Public Switched Telephone Network).
Rispetto alla telefonia tradizionale VoIP offre i seguenti vantaggi:
• minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze;
• minori costi delle infrastrutture: quando si è resa disponibile una rete IP nessun'altra infrastruttura è richiesta;
• nuove funzionalità avanzate;
• l'implementazione di future opzioni non richiederà la sostituzione dell'hardware.
Le conversazioni VoIP non devono necessariamente viaggiare su Internet, ma possono anche usare come mezzo trasmissivo una qualsiasi rete privata basata sul protocollo IP, per esempio una LAN all'interno di un edificio o di un gruppo di edifici.
Uno dei vantaggi di questa tecnologia è che permette di fare leva su risorse di rete preesistenti, consentendo una notevole riduzione dei costi in ambito sia privato che aziendale, specialmente per quanto riguarda le spese di comunicazione interaziendali e tra sedi diverse.
2. Uso di VoIP da parte della Pubblica Amministrazione
L’art. 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nel modificare l’articolo 78 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), dispone quanto segue:
1) le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche (le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie fiscali, di cui al D, Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute - a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta - ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2) Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui sopra comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.
Il successivo comma 592, del medesimo articolo 2, dispone che, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni - da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - dovranno essere stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra.
3. Le disposizioni dettate dall'art. 36 della legge n. 69/2009
L'articolo 36 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in tema di "VOIP e Sistema pubblico di connettività", ha fissato i seguenti principi.
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.
2. All'attuazione di quanto sopra si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge (4 luglio 2009), nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al D. Lgs. n. 82/2005, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.
4. All'attuazione di questo programma sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.
Lo stesso articolo, al comma 5, ha provveduto ad aggiungere, all'articolo 2 del D. Lgs. n. 82/2005, il comma 2-bis, nel quale si stabilisce che "Tutte le disposizioni previste dal previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative".
4. Emanato il decreto che detta le modalità attuative - I contenuti
Con decreto del 9 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009, sono state emanate le “Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)»”.
Il decreto comporta obblighi per le Amministrazioni centrali e per il CNIPA, relativi alla raccolta, trasmissione ed elaborazione dei dati di utilizzo del VoIP.
Lo strumento previsto per le comunicazioni formali tra il CNIPA e le Amministrazioni è la posta elettronica certificata.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
4.1. La rilevazione dei dati da parte di un unico referente
Ciascuna amministrazione dovrà individuare un proprio referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere al CNIPA i dati oggetto di rilevazione, di cui si parlerà più avanti.
Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con il CNIPA.
Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione dovrà comunicare al CNIPA, entro il 24 luglio 2009, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Entro il termine di dieci giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti dovranno trasmettere al CNIPA, tramite la casella di posta elettronica certificata, i dati oggetto delle rilevazioni.
Per le trasmissioni i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile dal CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione VOIP del sito istituzionale del CNIPA.
4.2. Oggetto delle rilevazioni
I dati forniti da ciascuna amministrazione, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:
a) linee telefoniche attualmente esistenti e spese relative ai consumi telefonici ed i canoni relativi alle linee attivate;
b) spese relative all'acquisto o al noleggio dei centralini e degli apparecchi telefonici, nonche' alla loro manutenzione e gestione;
c) numero di impianti VoIP attivati in sostituzione dei centralini, con relative spese di acquisto o noleggio, manutenzione e gestione;
d) tipologia di acquisizione dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP): servizio a listino SPC, convenzione CONSIP, acquisizione diretta;
e) percentuali di inserimento del VOIP in ogni singola amministrazione, inteso come rapporto tra il numero di postazioni telefoniche VOIP ed il numero di postazioni telefoniche tradizionali.
4.3. Trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Il CNIPA, in base ai dati raccolti mediante il sistema di rilevazione telematica descritto sopra, verifica il grado di attuazione delle disposizioni dettate sull’utilizzo dei servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) e, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 78, comma 2-quater, del Codice, elabora i dati oggetto delle rilevazioni e comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni effettuate.
. Per un approfondimento sugli adempimenti da parte delle Amministrazioni e da parte del CNIPA, clicca QUI.
5. Stime sul risparmio
Sono state effettuate analisi e studi sulle tecnologie a disposizione, sono emersi dati ipotetici e stime sul risparmio che il passaggio ad un sistema di comunicazione Voice over IP potrebbe garantire allo Stato Italiano (25 milioni di euro per il 2008, 140 milioni per il 2009 e 286 milioni dal 2010).
Regione, Enti locali e strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna usano la tecnologia VoIP attraverso la rete Lepida con un risparmio di 50 milioni di euro per l’intero contratto che dura 4 anni e nuovi servizi grazie alla telefonia digitale diffusa in tutto il territorio.
E’ il risultato della gara indetta dall’Agenzia Intercent-ER per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e trasmissione dati a tutte le amministrazioni e enti del territorio regionale, che si è aggiudicata Telecom Italia.
La gara consentirà tariffe più basse del 23% rispetto a quelle praticate dalla convenzione Consip, del 39% per 17 aziende sanitarie mentre sarà inferiore del 20% per la trasmissione dati.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire l'argomento del SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - SPC, clicca QUI
. Se vuoi approfondire l'argomento del Codice dell'Amministrazione Digitale, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - In vigore dal 4 Luglio 2009).
. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 36.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Decreto 9 aprile 2009: Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)».
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2010-04-11 (3972 letture) [ Indietro ] |