1. La produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali - Le modalità di rilascio delle autorizzazioni
1.1. Ambito di applicazione
Al fine di tutelare le produzioni agricole italiane dall'introduzione e dalla diffusione di organismi nocivi, le ditte che producono e commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per poter svolgere la loro attività, devono essere in possesso di apposite autorizzazioni.
La prima è l'autorizzazione prevista dalla ex Legge n. 987/1931, che viene normalmente rilasciata dai Comuni, secondo specifice direttive emanate dalle singole leggi regionali.
Lo Stato italiano, ha dato attuazione alla direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, ha emanato il decreto legislativo 19 ottobre 2005, n. 214.
Tale decreto, che, tra l'altro, abroga gran parte della legge n. 987/1931, detta nuove norme in materia fitosanitaria e dispone che gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie siano a carico dell'interessato.
Ai sensi del D. Lgs. n. 214/2005, si intende per:
a) vegetali:
1) le piante vive;
2) le parti di piante vive che comprendono:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d) i fiori recisi;
e) i rami con foglie;
f) gli alberi tagliati, con foglie;
g) le foglie e il fogliame;
h) le colture di tessuti vegetali;
i) il polline vivo;
l) le gemme, le talee, le marze;
3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali.
1.2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni
Le modalità per il rilascio dell' autorizzazione alla produzione e al commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali sono quelle che vengono descritte qui di seguito.
1. Le ditte che producono e commercializzano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci come indicato all'art. 2 del D. Lgs. n. 214/2005, devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione.
2. Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 19, Titolo IV, del D.Lgs. n. 214/2005:
a) i produttori di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi dello stesso articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione,compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.
Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005:
- i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
- i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
1.3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione
La ditta, per ottenere l'autorizzazione, deve inviare apposita istanza al Comune in cui è ubicato il centro aziendale, utilizzandogli appositi modelli predisposti da ciascuna singola Regione, che sono scaricabili anche dal sito del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio.
La domanda, in bollo da €. 14,62, deve contenere:
- i dati anagrafici concernenti la ditta e le informazioni riguardanti il centro aziendale;
- l'elenco delle specie vegetali prodotte o commercializzate;
- la sottoscrizione, da parte del titolare o del rappresentante legale, dell'impegno a comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che dovesse avvenire rispetto a quanto comunicato nella domanda, ivi compreso l'elenco delle specie in produzione e a restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione, nel caso di cessazione dell'attività;
- la sottoscrizione, da parte del titolare o del rappresentante legale, dell'impegno ad osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 214/2005 concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in particolare provvedendo a comunicare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda.
Alla domanda vanno allegati, oltre ai documenti indicati sullo specifico modello:
- una marca da bollo libera di €. 14,62, da apporre sulla concessione;
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria, dovuta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 214/2005, dell'importo di € . 100,00, per tutte le ditte, tranne che per i produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi i quali devono versare una tariffa di € 20,00.
Il versamento va effettuato utilizzando l'apposito conto corrente postale predisposto da ogni singola Regione.
1.4. Gli obblighi dei soggetti autorizzati
I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati;
b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo;
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 214/2005 nel caso di cessazione dell'attività;
l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.
I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi previsti alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), e i).
I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi previsti dalla lettera b).
1.5. Controlli e sanzioni
Le autorità competenti effettuano i controlli previsti dal decreto, procedendo eventualmente all'accertamento e alla contestazione degli illeciti.
Il D.Lgs n. 214/2005 e prevede sanzioni amministrative da comminare, fra l'altro, nei seguenti casi:
- esercizio delle attività di produzione e commercio dei vegetali ed altre voci disciplinate, in assenza dell'autorizzazione prescritta all'art. 19 (pagamento di una somma da €. 2.500,00 ad €. 15.000,00);
- la ditta, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi (pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 3.000,00);
- chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda ai soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera g), (pagamento di una somma da €. 2.500,00 a €. 15.000,00);
- la ditta, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, non ottempera agli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, lettere h), i) ed l) (pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 600,00).
2. Nuovi requisiti per i produttori e i commercianti di vegetali e di prodotti vegetali
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, il decreto 12 novembre 2009, con il quale vengono fissati i criteri, i requisiti di professionalità da parte del responsabile tecnico / fitosanitario nonchè la dotazione minima delle attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attività, necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali.
Scopo del decreto è quello di semplificare le procedure autorizzative previste dalle normative fitosanitarie e di qualità, prevedendo la possibilità di inoltrare un'unica domanda per tutte le autorizzazioni previste.
Il nuovo decreto stabilisce altresi' gli elementi essenziali per il rilascio:
a) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'art. 19 del decreto legislativo;
b) dell'iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all'art. 20 del decreto legislativo;
c) dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 del decreto legislativo;
d) dell'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi di cui ai DD. MM. 14 aprile 1997 e delle piante ornamentali di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000;
e) dell'autorizzazione all'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007;
f) dell'accreditamento dei produttori e dei commercianti di micelio fungino di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2007.
2.1. Il rilascio delle autorizzazioni
La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è unica e va presentata, in bollo, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio prima dell'inizio dell'attività, previo pagamento delle tariffe fitosanitarie di cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 214/2005 e dovrà contenere almeno i dati e le informazioni di cui all'Allegato I del D.M. 12 novembre 2009.
La domanda va inoltrata da parte di coloro che intendono richiedere il rilascio delle autorizzazioni riportate sopra.
Le ditte autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005 sono iscritte in un Registro ufficiale regionale.
Il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività.
Il Servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che la ditta non abbia avviato l'attivita' entro un anno dal rilascio, ovvero in caso di cessazione definitiva dell'attivita' o la
stessa sia interrotta per un periodo continuativo superiore a due anni.
Nel caso di cessata attività o revoca dell'autorizzazione la stessa deve essere restituita entro sessanta giorni al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2.2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività
Per quanto riguarda i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività si rimanda alle disposizioni dettate negli articolo 4 e seguenti del D.M. 12 novembre 2009.
2.3. Norme transitorie
Le autorizzazioni elencate sopra conservano validità a condizione che le ditte interessate si adeguino ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 entro due anni dall'entrata in vigore del D.M. 12 novembre 2009, purche' ne diano comunicazione scritta al Servizio fitosanitario competente per territorio.
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