AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DEI BENI SEQUESTRATI – ISTITUITO L’ALBO NAZIONALE
LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO
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1. D.LGS. N. 14/2010 - La formazione e la tenuta dell’Albo
1.1. La formazione dell'Albo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010, il D. Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, recante "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94".
Viene così istituito l’Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, che sarà articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
Il decreto legislativo è previsto dall’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
L’iscrizione all’albo degli amministratori giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno dieci anni nell’Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto concretamente l’attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati.
Nell’albo è prevista anche una sezione di “esperti” in gestione aziendale da “utilizzare” nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende.
L'Agenzia che gestisce i beni confiscatati deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonchè sullo stato dell'attività aziendale.
Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, in caso sia possibile proseguire l’attività dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
L'Agenzia per la gestione dei beni confiscati si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonchè i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.
E’ previsto un contributo a carico degli iscritti che sarà utilizzato per le costituzione e gestione dell’Albo in via telematica, elemento imprescindibile per la gestione dei rapporti tra l’Albo e gli uffici giudiziari che dovranno procedere alla nomina degli amministratori giudiziari.
Il Ministero della giustizia svolge i compiti di tenuta e di vigilanza dell’Albo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In particolare, l’Albo sarà istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile che già si occupa della vigilanza sulle professioni.
1.2. Requisiti richiesti per l’iscrizione nell'Albo
1.2.1. Requisiti professionali
Hanno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:
1. nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
2. nell’Albo professionale degli avvocati.
Per l’iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
Al fine di valorizzare professionalità nuove, se gli aspiranti all’iscrizione all’Albo attestano la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, possono ottenere l'iscrizione nell’Albo se risultano iscritti all’Albo professionale da almeno tre anni.
Tuttavia le modalità di certificazione dell’effettivo svolgimento delle attività professionali saranno specificate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.2.2. Requisiti di onorabilità
Non possono in particolare essere iscritti nell’Albo coloro che:
1. si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
b) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
c) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
d) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
4. hanno riportato negli ultimi dieci ani sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall’ordine professionale di appartenenza.
Il Ministero della giustizia vigila sull’attività degli iscritti nell’Albo e se il Ministero accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione.
Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l’interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall’Albo.
La cancellazione è immediata qualora vengano meno i requisiti di onorabilità.
1.3. Operatività dell’Albo
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero della giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell’Albo, il quale verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro della giustizia.
In sede di prima formazione dell’Albo, si prevede che possano essere iscritti all’Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
1. gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati da almeno cinque anni;
2. i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attività di amministratore giudiziario.
Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all’Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
1. i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l’attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall’autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
2. i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto, l’attività di commissario per l’amministrazione delle grandi imprese in crisi.
1.4. Compensi degli amministratori giudiziari
Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari verranno fissati con D.P.R., da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
2. GENNAIO 2014 - Emanato il regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, il DECRETO 19 settembre 2013, n. 160, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia".
A distanza di quattro anni rispetto al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2010, è stato pubblicato il regolamento recante le disposizioni in materia di iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari dei beni e delle aziende sequestrate, contenente requisiti e modalità operative.
2.1. Tenuta e aggiornamento dell'Albo (artt. 2 e 3)
L'Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione esperti in gestione aziendale.
L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale
comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.
L'Albo degli amministratori e' tenuto con modalità informatiche ed è suddiviso in due parti, una parte
pubblica e una parte riservata.
Nella parte pubblica sono inseriti:
- i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario,
- la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'ordine professionale di appartenenza.
Nella parte riservata sono inseriti:
- gli incarichi ricevuti dall'amministratore giudiziario, con specifica indicazione dell'autorità che ha
attribuito l'incarico nonche' della relativa data di conferimento e di cessazione,
- gli acconti e il compenso finale ricevuti.
Alla parte riservata dell'Albo e' consentito l'accesso ai
magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche' al Direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo delegato.
L'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi
informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati e per l'accesso alla parte riservata.
2.2. Iscrizione nell'Albo - Procedimento e documenti richiesti (artt. 4 e 5)
Nell'Albo sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2010 (Vedi il precedente punto 1.2.).
Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione nell'Albo deve inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero - Direzione generale della giustizia civile, domanda di iscrizione nell'Albo ed i relativi allegati, compilata secondo il modello approvato, contenente:
a) specifica indicazione della sezione dell'Albo per la quale richiede l'iscrizione;
b) specifica certificazione attestante l'Albo professionale presso il quale e' iscritto e la data di iscrizione;
c) certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza;
d) certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'ordine professionale di appartenenza;
e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità;
f) dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita';
g) attestazione di frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2010, e in particolare dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 («Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei») e successive modificazioni;
h) indicazione della casella di posta elettronica certificata sulla quale saranno effettuate le comunicazioni;
i) attestazione del pagamento del contributo.
La documentazione di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), puo' essere presentata ai sensi dell'art. 46 e 47 del D,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Relativamente alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, il soggetto e' tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante l'espletamento dell'attivita' di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali e' derivato l'incarico di svolgere la suddetta attivita', nonche' la data di assunzione dell'incarico di amministratore per societa' od aziende, la forma delle medesime e le conseguenti attivita' svolte.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui e' derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale relativa alla societa' in favore della quale e' stata prestata l'attivita' di amministratore e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto.
La domanda, sottoscritta con firma digitale, va presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I documenti allegati alla stessa sono associati mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto.
Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell'Albo.
Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Potrà essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
La richiesta di integrazione interrompe il termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
L'iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale consente la nomina come amministratore giudiziario anche con riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.
Gli amministratori giudiziari sono tenuti:
1) a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorita' giudiziaria ovvero dall'Agenzia, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi;
2) a comunicare:
a) l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilita' per lo svolgimento dell'incarico;
b) la data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti.
Tali comunicazioni devono essere effettuate con modalita' telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.3. Contributo per l'iscrizione e per la tenuta dell'Albo - Modalità di pagamento (artt. 6 e 7)
Per l'iscrizione all'Albo e' dovuto un contributo di 100,00 euro.
Per la tenuta dell'Albo e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di 100,00 euro.
L'ammontare dei contributi di detti contributi viene aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
Per i soggetti iscritti o che formulano richiesta di iscrizione
in entrambe le Sezioni dell'Albo, il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.
Nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile dell'Albo, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'Albo con provvedimento comunicato senza
ritardo all'interessato.
In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo
contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione viene disposta la cancellazione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.
In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti interessi legali sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Il contributo va versato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
La relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile
successivo.
Per l'anno 2013 il contributo dovrà essere versato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e quindi entro l' 8 aprile 2014).
Il pagamento del contributo va effettuato mediante:
a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento mediante bonifico bancario, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.
3. 11 FEBBRAIO 2016 - Stabilite le modalità di tenuta e di accesso all’Albo
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2016, il Decreto direttoriale 26 gennaio 2016, recante “Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori”.
3.1. La tenuta dell'Albo
L'Albo e' tenuto con modalità informatica, in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dal presente decreto.
L'aggiornamento delle informazioni è curata dal Responsabile dell'Albo è avviene nei termini previsti all'art. 5, comma 2, regolamento n. 160/2013.
L'Albo e' distinto in una «parte pubblica» e una «parte
riservata».
La «parte pubblica» è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed e' composta da
pagine web ad accesso libero.
Le informazioni (dati identificativi dell'Amministratore - escluso il codice fiscale in quanto visibile solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata - e indirizzo di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati di tipo aperto secondo le modalità di cui all'art. 52 del CAD.
La «parte riservata» dell'Albo è tenuta presso i Sistemi informatici del Ministero della giustizia con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, in conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'accesso alla «parte riservata» dell'Albo, da parte degli Amministratori, avviene, limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione informatica con le modalità di cui all'art. 6 delle specifiche tecniche.
Alla «parte riservata» dell'Albo è consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonche' al direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo
delegato.
L'accesso avviene attraverso la rete del Ministero della
giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.
Per l'accesso alla «parte riservata» dell'Albo sono resi
disponibili, ai magistrati, dirigenti di cancelleria, direttore dell'Agenzia, strumenti informatici, anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di informazioni e dati relativi alla sola attività professionale presenti nel fascicolo informatico dell'Amministratore.
3.2. La domanda e il procedimento di iscrizione all'Albo
Il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione
all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST (portale dei servizi telematici), potrà accedere alla sua «area riservata».
Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potrà compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code.
La domanda e i suoi allegati, una volta compilata, dovra' essere scaricata dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalita' on line.
I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES
Il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, ricevera'
una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile del procedimento.
Al momento dell'invio della domanda telematica e dei suoi allegati si crea un fascicolo informatico che raccogliera' i documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell'Albo.
Il fascicolo informatico e' tenuto secondo le disposizioni del regole tecniche e delle specifiche tecniche.
Il richiedente, attraverso l'«area riservata», potra' procedere all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante la fase istruttoria.
La difformita' tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi
tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.
A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema generera' una PEC con cui viene informato il richiedente dell'esito del procedimento.
3.3. Pagamento del contributo
Il pagamento del contributo previsto dall'art. 7 lettera a) e c) del Regolamento dovrà essere' effettuato secondo le norme di cui all'art. 30 del decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo 3531.
Il pagamento del contributo mediante versamento alla Tesoreria dello Stato dovrà essere effettuato tramite pagamento su conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076 0114 5000 0102 0172 639.
Il pagamento del contributo mediante bonifico bancario dovrà essere effettuato tramite versamento
bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.
La ricevuta del versamento che comprova l'avvenuto pagamento del contributo per l'iscrizione, verrà inserita come allegato alla domanda.
La ricevuta del contributo annuale verrà inviata dall'Amministratore accedendo all'area riservata.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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1. Amministratori giudiziari - Confermato l’obbligo di versamento del contributo annuale anche se l'Albo non è ancora operativo
Nonostante la mancata informatizzazione dell’albo, in capo agli iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari, è pienamente vigente l’obbligo di corrispondere il contributo previsto dal D.M. 19 settembre 2013, n. 160, per il funzionamento dell’Albo stesso.
Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia, con nota del 4 febbraio 2015, Prot. 001967.U, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Come noto, con il D.M. n. 160/2013 è stato emanato il regolamento contenente le disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari, di cui al D.Lgs. n. 14/2010, e in materia di sospensione, cancellazione ed esercizio dei relativi poteri di vigilanza.
Per rendere attuativo il decreto ministeriale, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto avviare un’apposita procedura informatizzata da inserire nel proprio sito internet.
In considerazione della mancata attuazione delle procedure necessarie all’informatizzazione dell’Albo, ci si interrogava in merito alla necessità, in questa fase transitoria, di effettuare il pagamento del contributo annuo per la tenuta dell’Albo.
Al riguardo, nel parere rilasciato dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, si evidenzia che il D.M. n. 160/2013 si limita a prevedere che l’albo sia tenuto con modalità informatiche, senza prevedere alcuna relazione tra l’effettiva realizzazione di tale modalità di tenuta e l’obbligo di pagamento del contributo.
Per contro, l’art. 7, comma 1, del decreto fissa il termine per il versamento del contributo per l’anno 2013 individuando, quale dies ad quem, la data di entrata in vigore del regolamento.
Pertanto, conclude il Ministero, si ritiene che l’obbligo di corrispondere il contributo è pienamente vigente.
- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero della Giustizia - Nota del 4 febbraio 2015, Prot. 0019767.U: Istituzione albo amministratori giudiziari.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Legge 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Art. 2, comma 11-15.
. D. Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14: Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
. Schema di decreto legislativo - Relazione illustrativa.
DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44: Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 18 aprile 2011).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto n. 44/2011 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. DECRETO 19 settembre 2013, n. 160: Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
. DECRETO 26 gennaio 2016: Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori.
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