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MERCI PERICOLOSE – TRASPORTO – ACCORDI ADR-RID-ADN – CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE





TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

1. Il trasporto di merci pericolose

Il legislatore europeo ha avvertito la necessità d’intervenire al fine di uniformare sempre di più la normativa comunitaria ed ha emanato la Direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attuato la direttiva 94/55 con decreto ministeriale 4 novembre 1996 recependo l’accordo A.D.R al quale l’Italia aveva già aderito con la legge 12 agosto 1962 n.1839 e successive modificazioni ed integrazioni.
Quest’ultimo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rappresenta una pietra miliare per la futura armonizzazione della normativa europea conserva il grande merito di avere introdotto come base di unificazione l’accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

Con il D.M. 3 maggio 2001 lo stesso Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti recepiva la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificando nuovamente la direttiva 94/55/CE per stabilire che le operazioni di trasporto delle merci pericolose su strada debbano svolgersi obbligatoriamente nel rispetto delle modalità di cui agli allegati A e B dell’Accordo A.D.R. ed 2001.
Nel decreto appena citato del 2001 nell’art. 5 al punto 7 è prevista la possibilità di modificare le disposizioni degli allegati A e B per adeguarle all’evoluzione della tecnica e dell’industria; viene infatti specificato che è consentito, in deroga, applicare disposizioni diverse da quelle fissate dai predetti allegati ed alle successive modificazioni adottate purché vengano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza, al fine di poter procedere nel territorio nazionale alle verifiche e prove necessarie sulle attrezzature a pressione trasportabili.
Tale possibilità risulta fondamentale perché ha consentito e consente sostanzialmente di utilizzare le norme nazionali dove l’accordo A.D.R..

Il lavoro di ristrutturazione dell’ A.D.R, proseguito ininterrottamente nel corso degli anni, ha originato, trascurando le modifiche intermedie, la direttiva 2004/11/CE che adatta per la quinta volta al progresso tecnici la direttiva 94/55/CE del Consiglio. Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2005 è stato pubblicato il D.M. 2 agosto 2005 che recepisce tale direttiva.
Da ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2006, è stato pubblicato il decreto del Ministero dei trasporti 6 ottobre 2006, che dà attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE.


2. Le novità nella Direttiva 68/2008/CE

La nuova direttiva 68/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 in materia di trasporto interno di merci pericolose ha sostituito, a partire dal 30 giugno 2009, le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE.
La nuova normativa, in vigore dal 20 ottobre 2008, disciplina il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o per via navigabile interna, all’interno degli Stati membri o tra di essi, al fine di assicurare che tale trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni possibili di sicurezza.

Il termine per il recepimento della direttiva è stato fissato al 30 giugno 2009, allorché perderanno di efficacia le direttive predette.
Sono invece immediatamente abrogate le decisioni 2005/263/CE (deroghe per il trasporto su strada) e 2005/180/CE (deroghe per il trasporto su ferrovia).

La direttiva europea stabilisce che gli Stati Membri della comunità Europea si dovranno adeguare alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea.

La direttiva europea non si applica al trasporto di merci pericolose:
• mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
• mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
• mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
• effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Obiettivo del provvedimento è di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR, il RID e l’ADN, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.
Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.
L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato.
Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.


3. Il recepimento della Direttiva 68/2008/CE

Con notevole ritardo, rispetto alla scadenza del 1° luglio 2009, è stata recepita la Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.
E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2010, il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il provvedimento - che entra in vigore il 12 marzo 2010 - consta di 15 articoli e regola il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per navigazione interna, sia in Italia che fra Stati comunitari, al fine di adeguare la vigente regolamentazione alla nuova edizione 2009 di ADR/RID/ADN, per l’appunto, in materia di trasporto di merci pericolose all’interno dell’Unione Europea.
Le regole riguarderanno le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto all’altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

Destinatari delle nuove disposizioni sono tutti i soggetti (pubblici o privati) che risultano coinvolti nella filiera del trasporto di merci pericolose su strada, ferrovie o vie d'acqua navigabile interna, a cominciare, per esempio, da coloro che si occupano dell'imballaggio e dell’apposizione delle etichette delle merci sino a coloro che hanno il compito di carico e scarico delle stesse, così come dal proprietario al conducente del mezzo di trasporto, fino al consulente della sicurezza dei trasporti di queste merci, del quale ogni impresa deve essere dotata.

Le disposizioni dettate dal nuovo decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa
.

. Se vuoi scaricare il testo della relativa relazione illustrativa, clicca QUI.


GLI ACCORDI ADR - RID - ADN

1. Gli accordi internazionali sul trasporto delle merci pericolose

Gli accordi internazionali si riferiscono alle seguenti tre tipologie di trasporto: su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN).

L'accordo «ADR» (Accord Dangereuses par Route) è l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.

Il «RID» (Reglement concernant les transports internationaux ferroviaire des marchandises dangereux) è il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della Convenzione sul Trasporto Internazionale per Ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999.

L'accordo «ADN» (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) è l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000.


2. Cenni generali e storici sull'accordo ADR

ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route” ovvero di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, cioè “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”.

L’Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è un accordo internazionale tra paesi dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.
L’Accordo è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione Economica per l’Europa (ECE) ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968.

Esso regolamenta:
• la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
• le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose;
• le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
• le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
• i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.

Dal 1 Gennaio 1997, però l’applicazione delle norme dell’ADR è diventata obbligatoria anche per i trasporti interni, in virtù dell’intenzione dell’Unione Europea di realizzare il mercato unico anche in questo settore (Direttiva n. 94/55/CEE del 21 novembre 1994).
Di conseguenza, la revisione biennale dell’ADR (che entra in vigore negli anni dispari) forma oggetto di direttiva dell’U.E., recepita nell’ordinamento italiano come Decreto Ministeriale.
L’attuale revisione, contenuta nella Direttiva n. 20081/68/CE del 24 settembre 2008, è al momento ancora in attesa del D.M. di recepimento; essa è in vigore obbligatoriamente dal 1 Luglio 2009.


2.1. I Paese aderenti all'accordo ADR

I Paesi contraenti ad oggi sono 45:
Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria.

. Se vuoi scaricare il testo dell’Accordo ADR 2009 (traduzione italiana) e visitare il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, clicca QUI.


IL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERCILOSE

1. La figura professionale e i compiti del consulente

Per favorire il rispetto delle disposizioni dell’ADR da parte delle aziende del settore è stata creata la figura del “Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose”, introdotta in Italia con il D.Lgs. n. 40/2000.
La norma prevede la nomina del Consulente per tutte le imprese che eseguono operazioni di trasporto di merci pericolose su strada (soggette alle norme ADR) o per ferrovia (soggette alle norme RID), nonché per quelle che svolgono operazioni di carico e scarico connesse ai trasporti di merci pericolose.

Il Consulente deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di formazione professionale” comunitario, di cui all’allegato III del D.lgs. n. 40/2000, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un apposito esame.
Il compito del Consulente è quello di promuovere, in azienda, un efficace sistema di gestione della sicurezza del trasporto; egli deve esaminare le prassi e procedure inerenti l’attività dell’impresa, tra cui: il rispetto delle norme in materia di identificazione delle merci, l’acquisto dei mezzi di trasporto, la verifica del materiale utilizzato per il trasporto delle merci pericolose, la formazione degli addetti alle varie operazioni, l’attuazione e l’applicazione di procedure di emergenza adeguate in previsione di eventuali imprevisti o incidenti, la presenza di adeguate istruzioni scritte a bordo dei mezzi che si apprestano ad effettuare un trasporto, la verifica dell’osservanza delle norme relative a carico e scarico.

Inoltre, il Consulente deve redigere i seguenti documenti:
• una relazione annuale contenente la descrizione delle procedure adottate dall’impresa per carico, scarico e/o trasporto delle merci pericolose e le eventuali modifiche da adottare per aumentare la sicurezza di tali operazioni;
• una relazione, simile alla precedente, ogniqualvolta intervengano eventi in grado di modificare le prassi e le procedure precedentemente in uso;
• una relazione di incidente qualora si verifichino incidenti con danni a persone, beni o ambiente.


2. Casi di esenzione della nomina del consulente

Secondo quanto stabilito al comma 6 dell’art. 3, del D. Lgs. n. 40/2000 e dal successivo decreto del 4 luglio 2000, sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
1) le imprese esercenti le attivita' riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto; si tratta delle aziende che effettuano carico, scarico e trasporto di merci pericolose in quantità, per ogni trasporto, inferiori a quelli previsti dall’1.1.3.6 (comunemente chiamati trasporti in esenzione parziale) come pure quelli confezionati in “quantità limitata” secondo il capitolo 3.4 dell’ADR; 2) le aziende che effettuano occasionalmente carico, scarico e trasporti nazionali di merci pericolose, che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Nel decreto 4 luglio 2000, vengono definiti i parametri di “trasporti occasionali” e “merci pericolose che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”:
Trasporti occasionali: un massimo di 24 operazioni annue, 3 operazioni al mese e 180 tonnellate l’anno. • Merci pericolose che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi: materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al 1.1.3.6.3 dell’ADR ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio più basso.

Questa esenzione è applicabile per carico, scarico e trasporto in colli o alla rinfusa e per le operazioni di carico in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.
Per usufruire di questa esenzione deve essere, comunque, fatta comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri di pertinenza con cadenza annuale.


3. Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

L'art. 11 del D.Lgs. n. 35/2010 è dedicato alla figura del consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose.
Le disposizioni concernenti tale figura sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, deve nominare un consulente per la sicurezza.
Entro quindici giorni dalla nomina il legale rappresentante dovrà comunicare le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
Entro sessanta giorni dalla nomina, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, deve redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
Tale relazione dovrà essere successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, e dovrà essere consegnata al legale rappresentante dell'impresa, il quale la dovrà conservare per cinque anni.

Il successivo articolo 12 del D. Lgs. n. 35/2010 prevede pesanti sanzioni a carico di coloro che violano le disposizioni di cui all'art. 11.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D. Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40: Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

. D. M. 6 giugno 2000: Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

. D. M. 4 luglio 2000: Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

. D. M. 27 settembre 2000: Determinazione dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

. Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Circolare 14 novembre 2000, n. A26: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

. DIRETTIVA 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose.

. D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35: Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

. D.M. 18 febbraio 2010: Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

. D. lGS. 27 ottobre 2011, n. 200: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.



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Pubblicato su: 2010-01-26 (7610 letture)

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