ASSISTENZA E PREVIDENZA COMMERCIANTI E ARTIGIANI - GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA
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1. INPS – SRL – Attività di socio lavoratore e socio amministratore – Cumulabilità – Insussistenza (L. n. 160/1975)
In applicazione del comma 1 dell'art. 29, legge n. 160/1975, come sostituito dal comma 203 dell'art. 1, legge n. 662/1996, colui che nell'ambito di una S.r.l. svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza.
E' quanto stabilito dalla Sezione lavoro della Cassazione con la Sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008.
I Supremi Giudici hanno precisato che nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Si riporta il testo della Sentenza:
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Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4676 - SRL - Socio lavoratore e socio - Doppia iscrizione alla gestione dei commercianti e alla gestione separata - Incompatibilità .
2. LUGLIO 2015 - REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SRL - Non sono da assoggettare a contribuzione INPS - Pronunce della Corte d'Appello dell'Aquila
I redditi da partecipazione in Società di capitali non vanno assoggettati a contribuzione della Gestione Commercianti ed Artigiani INPS.
Lo ha chiarito la Corte di Appello di L’Aquila con due recenti sentenze (nn. 752 e 774, entrambe del 25 giugno 2015) confermando la sentenza del Tribunale di Pescara n. 635 del 17 giugno 2014, contro cui si era opposta l’INPS, e smentendo quanto sostenuto dall’INPS stesso con la Circolare n.102 del 12 giugno 2003.
La Corte di Appello ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi;
con la precisazione che i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Da ciò ne consegue - continua la Corte di Appello - che «pur se l’articolo 3-bis D.L. 384/1992 fa riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef, occorre, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione».
Del resto la norma citata sopra (comma 3 dell’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986) nel precisare che possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivanti da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all’interno di esse.
I soci di SRL sono, dunque, tenuti a determinare i contributi INPS gestione Commercianti sulla sola quota di partecipazione riferibile al reddito della società a responsabilità limitata per cui i contribuenti hanno richiesto l’iscrizione in quanto soci lavoratori e non sul coacervo di tutte le quote di partecipazioni in SRL, in quanto considerate redditi di capitale e non d’impresa.
L'INPS non può, dunque, pretendere di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza che a tale partecipazione corrisponda la prestazione di attività lavorativa all'interno di dette società.
Dopo l’emanazione delle due recenti sentenze, si attende ora un chiarimento da parte dell'INPS che dia disposizioni alle sedi provinciali per annullare in autotutela le richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipazione a società di capitali, quali le SRL, evitando un inutile e dispendioso contenzioso giudiziario.
- Si riporta il testo delle tre sentenze:
. TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA - Sentenza del 17 giugno 2014, n. 635.
. CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA - Sentenza del 25 giugno 2015, n. 752/2015.
. CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA - Sentenza del 25 giugno 2015, n. 774/2015.
IL REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI SRL - LA POSIZIONE DELL'INPS
La posizione dell'INPS, espressa nella circolare n. 102/2003 (avente ad oggetto: "Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d’impresa", si può riassumere come segue.
Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l’ importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa si fa riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto devono essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
N.B.: La quota di partecipazione agli utili del socio di S.r.l costituisce base imponibile per il calcolo dell'imponibile contributivo sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
- Si riporta il testo della circolare INPS:
. INPS - Circolare n. 102 del 12 giugno 2003: Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d’impresa..
LA POSIZIONE DELLA FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI
Sull'argomento, segnaliamo anche un approfondimento della Fondazione Nazionale Commercialisti dal titolo "Soci di srl e gestione commercianti INPS: l'anomalia del criterio amministrativo dell'onnicomprensività della base imponibile, a cura di Gian Piero Gogliettino.
Il contributo, attraverso un excursus dei principi costituzionali che sottendono all'obbligo contributivo dei soci di Srl commerciali, in uno con i requisiti normativi, oggettivi e soggettivi, necessari per legittimare la loro iscrizione alla gestione autonoma commercianti, si sofferma sulla posizione dell'INPS di ricomprendere, nella base imponibile (rectius reddito d'impresa) per il calcolo dei contributi, anche i meri utili da partecipazione (rectius redditi di capitale).
E' chiaro che un simile atteggiamento, contraddicendo palesemente le condizioni de quibus, e in modo particolare quella connessa alla necessaria partecipazione del socio al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, non può assolutamente trovare favorevole accoglimento, pur trincerandosi, l'Istituto, impropriamente nel caso di specie, dietro alla sentenza della Corte costituzionale n. 354/2001.
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3. LUGLIO 2015 - REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SRL - Dai Consulenti del Lavoro i modelli per le istanze di rimborso e per i ricorsi
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, la circolare n.15 del 16 luglio 2015, con la quale ha indicato nel dettaglio la normativa che ha portato ai chiarimenti della Corte di Appello di L’Aquila, che, con due sentenze gemelle (nn. 752 e 774 del 25 giugno 2015), ha smentito quanto sostenuto dall’INPS nella circolare n. 102/2003 ed avallato la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del Lavoro e precisamente che nessun contributo obbligatorio è da versare sui redditi da SRL.
In allegato alla circolare vengono riportati due documenti operativi con cui opporsi alla rivendicazione da parte dell’INPS dei contributi previdenziali sui redditi da partecipazione a società di capitali.
Il primo fac-simile potrà essere utilizzato da chi ha già pagato e deve chiedere il rimborso; mentre il secondo fac-simile potrà essere utilizzato per il ricorso amministrativo avverso provvedimento di recupero dell'INPS, nell'ipotesi in cui lo stesso non si adeguasse all'indirizzo giurisprudenziale.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare, del comunicato stampa e dei due modelli, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2010-01-13 (3631 letture) [ Indietro ] |