COMMERCIO - SOMMINISTRAZIONE - TURISMO - CASI PARTICOLARI - APPROFONDIMENTI
LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE APPROFONDIMENTI
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1. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER IL REC - Comunicato del Ministero delle Attività produttive
Con la Circolare n. 3592/C del 6 ottobre 2005, il Ministero delle attività produttive ha comunicato alle Camere di Commercio la riammissione dei rappresentanti designati dalle Direzioni regionali delle Entrate all’interno delle Commissioni di esame per l’iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.
Si ricorda che questi rappresentanti erano stati esclusi per decisione dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva ritenuto che, il personale delle Agenzie locali non avesse titolo per partecipare alle Commissioni e, di conseguenza, il Ministero delle attività produttive aveva comunicato alle Camere di Commercio l’esigenza di sostituire questi rappresentanti con qualificati esperti in materia fiscale e tributaria.
2. BAR E LOCALI TRASFORMATI ABUSIVAMENTE – INTERVENTO DELLA PREFETTURA DI CAGLIARI
Sono sempre più frequenti i casi di titolari di esercizi pubblici autorizzati per attività di bar, pub, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari che trasformano o ampliano le attività autorizzate, spesso assumendo le più svariate denominazioni (disco-bar, disco-pub, ecc.).
La Prefettura di Cagliari, con la Circolare del 23 marzo 2006, interviene fornendo chiarimenti in merito al possesso delle autorizzazioni richieste per l’esercizio di tali attività, sulla base di una consolidata giurisprudenza.
Si riporta il testo della Circolare:
. Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo – Circolare del 23 marzo 2006: Abusivismo nel settore degli esercizi pubblici. Azione di prevenzione e contrasto.
3. SOGGETTO TITOLARE DI PIU’ AUTORIZZAZIONI – OBBLIGO DELLA CONDUZIONE PERSONALE
Il Ministero delle attività produttive,con Lettera-Circolare del 10 marzo 2006, Prot. 0002567, ha reso noto l’orientamento del Ministero dell’interno in merito all’obbligatorietà della condizione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della legge n. 287 del 1991, fatta salva la possibilità, per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli articoli 8 e 93 del R.D. n. 773 del 1931.
Si riporta il testo della Lettera-circolare:
. Ministero delle attività produttive – Lettera-circolare del 10 marzo 2006, Prot. 0002567: Legge 25 agosto 1991, n. 287 – Obbligo della conduzione personale delle attività autorizzate di somministrazione di alimenti e bevande, per il soggetto titolare di impresa che risulti in possesso di più autorizzazioni.
4. LIBERALIZZAZIONI - LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 248/2006
. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.
5. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SULLE AUTOSTRADE E IN AREE PUBBLICHE
5.1. Novità introdotte dalla legge n. 125 del 2001
Secondo quanto stabilito all'art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, "E' vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni (2.582,28 euro) a lire 10 milioni (5.164,57 euro)."
Dopo l'articolo 14 è stato aggiunto, dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) l'articolo 14-bis, rubricato: " (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche", che recita testualmente:
"1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (1), e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (2), e successive modificazioni."
(1) L'articolo 6-bis del D.L. n. 151/2003, convertito, nella L. n. 214/2003 dispone che "Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.”.
(2) L'articolo 6 del D.L. n. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007 stabilisce quanto segue:
“Art. 6. - Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
1. (Omissis)
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.”.
Il provvedimento previsto dal comma 4 è stato emanato con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 30 luglio 2008, recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2008.
5.2. Novità introdotte dalla legge comunitaria 2009
L’art. 34 della legge Comunitaria 2009, approvata definitivamente dal Senato il 12 maggio 2010 ed in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interviene di nuovo sull'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.125.
In sostanza, ciò che cambia con la nuova normativa è che il divieto viene rimosso per la vendita che viene effettuata nell’ambito dei mercati o in occasione di manifestazioni (sagre e fiere), con la conseguenza che il divieto, invece, permane per la vendita su aree pubbliche al di fuori delle aree mercatali, itineranti compresi.
Questa la norma approvata:
Art. 34. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e` sostituito dal seguente:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
6. CONTINGENTAMENTO PER GLI ESERCIZI PUBBLICI - INTERVENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
E’ stata pubblicata sul bollettino n. 10 del 30 marzo, la segnalazione dell’Autorità garante concorrenza e del mercato del 20 febbraio 2009, n. AS506 in materia di divieto al contingentamento per gli esercizi di somministrazione.
L’Autorità rispondendo ad una richiesta di parere arrivata dal Comune di Tirano (SO) circa i criteri per il rilascio di autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ”ritiene che il mantenimento di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali di somministrazione di alimenti e bevande fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta nel settore economico interessato”.
Il tutto anche nel rispetto dei principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, che dovrà essere recepita entro il 28 dicembre 2009.
Peraltro, l’Autorità ritiene che, ”nell’adottare un nuovo strumento di programmazione, codesta amministrazione non possa ignorare i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, (…. ), la quale prevede non solo il divieto di subordinare il rilascio di un’autorizzazione alla prova dell’esistenza di una domanda di mercato (art. 14, punto 5), ma anche che gli stessi regimi autorizzatori debbano considerarsi derogatori ed eccezionali, ed essere via via sostituiti con sistemi di verifica e controllo ex post (art. 9)”.
L’Autorità, in conclusione, ”auspica che codesta amministrazione, in procinto di redigere il regolamento comunale in materia, si astenga dall’individuare meccanismi che limitino il numero di soggetti attivi nella somministrazione di alimenti e bevande. Soltanto il libero esplicarsi delle dinamiche competitive è in grado di definire la quantità e la dimensione degli operatori economici presenti su un determinato mercato”.
Si riporta il testo della:
. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
7. VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREE PUBBLICHE - Art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008)
Il Ministero dello Sviluppo Economio, con la Nota del 30 luglio 2009, Prot. 69837, risponde ai quesiti relativi alle disposizioni introdotte con l’art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), in vigore dal 29 luglio 2009, che aggiunge l’art. 14 bis alla legge 30 marzo 2001, n. 125.
Il predetto articolo, concernente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche, stabilisce al comma 1 che
“La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”.
Stabilisce, altresì, al comma 2, che
“Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”.
Il Ministero, dopo aver ricordato che già ai sensi della disciplina previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 88, la vendita al minuto e la somministrazione di bevande alcoliche potevano essere effettuate, per effetto dell’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, richiama l’attenzione sulla finalità del citato art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dall’art. 23 della citata legge n. 88, il quale, ponendosi l’obiettivo di disincentivare la vendita e la somministrazione illecita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, con particolare riguardo agli orari notturni e anche mediante distributori automatici, introduce pesanti sanzioni pecuniarie, in caso di violazione, oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature.
Con riferimento alla disposizione richiamata, il Ministero ritiene che in assenza di abrogazioni espresse la medesima valga esclusivamente ad inasprire le sanzioni previste per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei casi di divieto, ferme restando le deroghe ammesse dalla legge con riferimento all’obbligo di attestare il possesso della licenza di cui all’art. 86 del TULPS.
Ciò significa - prosegue il Ministero - che la disposizione in discorso non ha abrogato l’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n.114 del 1998 e che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940.
Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota 30 luglio 2009, Prot. 69837: Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008) - Art. 23 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
8. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI AVENTI UNA SUPERFICIA SUPERIORE A 400 MQ
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010, il Decreto del Ministro dell’Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.”.
Vi rientrano le attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonchè degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.
9. TITOLARI DI LICENZA PER LA VENDITA DI ALCOLICI – Obbligatori i “precursori” per la rilevazione del tasso alcolemico e le relative tabelle indicative
Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 29 luglio 2010 , n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, a decorrere dal 13 novembre 2010, gli avventori di bar, ristoranti trattorie, osterie e simili troveranno un servizio in più.
Con l’entrata in vigore dell’ultima fase del codice della strada nella parte di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, i locali che somministrano alcolici (quindi anche circoli, agriturismi, chioschi, camion e baracchini, enoteche, alberghi, campeggi, fiere, sagre, feste varie e simili) e la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, dovranno:
a) mettere a disposizione dei clienti un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico od elettronico, e
b) affiggere le tabelle alcolemiche previste dalla nuova normativa.
Le tabelle dovranno essere esposte in un posto ben visibile ai clienti e dovranno contenere anche informazione sui sintomi correlati ai vari livelli di assunzione di bevande alcoliche.
All’osservanza di tale obbligo non sono tenuti gli esercizi che non effettuano trattenimenti danzanti e musicali e che cessano la loro attività entro le ore 24.
La mancata o inidonea esposizione delle tabelle o il mancato possesso dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcol emico sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro.
. Se vuoi leggere una tabella riepilogatiuva degli adempimenti, predisposta dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), clicca QUI.
10. D. LGS. N. 79/2011 - AVVIO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE - NON SOLO SCIA
Tutte le attività che precedentemente alle innovazioni normative potevano essere intraprese su denuncia di inizio attività (DIA), ora con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dovranno concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso da parte della competente autorità di pubblica sicurezza.
Questo è quanto sostiene il Ministero dell'Interno in un parere espresso alla Prefettura di Ferrara il 2 agosto 2011.
Il dubbio che fosse sufficiente la sola SCIA può nascere dal fatto che il nuovo decreto legislativo non menziona esplicitamente il requisito del possesso, in capo agli esercenti di dette attività, della licenza ex art. 86, come viceversa disponeva l'art. 9 della precedente legge quadro sul turismo (L. n. 135/2001).
Ma da una lettura combinata dei commi 3 e 6 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 79/2011, si evince con chiarezza che l'avvio delle attività in questione restano soggette al rispetto anche delle norme di pubblica sicurezza e che pertanto l'esercizio stesso è subordinato al possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931. Ciò sembra - secondo il Ministero - confermare la vigenza della previsione autorizzatoria contenuta nell'art. 86 del medesimo regio decreto per l'espletamento delle attività ricettive.
Ne consegue che tutte le attività soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza che, precedentemente alle innovazioni normative, potevano essere intraprese, previa denuncia di inizio attività da parte dell'interessato, ora con la segnalazione certificata di inizio attività, dovranno concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della competente Autorità di pubblica sicurezza.
- Si riporta il testo del parere ministeriale:
. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Parere del 2 agosto 2011 - Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo ...
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