COMMERCIO - CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE - INCENTIVI E INDENNIZZI
CESSAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI NEI PICCOLI COMUNI
INCENTIVI PER LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO
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1. GIUGNO 2019 - PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE - Agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti - In vigore da gennaio 2020
A partire dal 1° gennaio del 2020, prevista la concessione di agevolazioni per incoraggiare la riapertura o l'ampliamento di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, che possano contribuire a rivitalizzare i tessuti economici locali dei piccoli Comuni.
Le risorse disponibili, nell'ambito di un Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
A gestirle saranno direttamente i Comuni, tra i quali il Viminale ripartirà il budget annuale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli esercizi commerciali interessati sono quelli situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
E’ quanto previsto dall’articolo 30-ter, introdotto dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”).
Le agevolazioni sono destinate ai soggetti che esercitano attività nei seguenti settori:
- artigianato,
- turismo,
- fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale,
- fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero,
- commercio al dettaglio, limitatamente:
a) agli esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998) e
b) alle medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 114/1998),
- gli esercizi esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.
Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo:
- l'attività di compro oro, di cui al D.Lgs. n. 92/2017, nonchè
- le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile (comma 4).
I contributi sono concessi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo (comma 5)
A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell’interno, i Comuni istituiranno nell’ambito del proprio bilancio un fondo per la concessione dei contributi, che poi erogheranno alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio.
A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio (comma 1). Possono, pertanto, beneficiare dei contributi in questione i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati sopra che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo (comma 8).
Il regime di aiuto sarà operativo a partire dal prossimo anno. I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno direttamente al Comune nel quale è situato l’esercizio. In allegato alla domanda dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all'erogazione seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
Il responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi stabilirà l'importo dell'aiuto in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
I contributi saranno erogati nell’ambito del regime de minimis e non potranno essere cumulati con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 58/2019, clicca QUI.
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CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA’ COMMERCIALE
RIAPERTI I TERMINI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
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1. GENNAIO 2009 - I contenuti della nuova normativa in materia di indennizzo
1.1. Principi
L'articolo 19-ter della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha ripristinato, con le medesime modalità previste dal D. Lgs. n. 207/1996, l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, fissando i seguenti principi:
1. L'indennizzo viene concesso a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti già previsti dal citato decreto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
2. l'aliquota contributiva dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, viene prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013;
3. le domande potranno essere presentate dai soggetti interessati entro il 31 gennaio 2012;
4. l'indennizzo verrà erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Istruzioni sono state fornite sia dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009, che dall’INPS, con la Circolare n. 50 del 3 aprile 2009.
1.2. Soggetti destinatari dell’indennizzo
L’indennizzo viene concesso a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Pertanto, potranno usufruire dell’indennizzo in questione, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori:
• attività di commercio al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
• attività di commercio su aree pubbliche,
• attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
• attività di agenti o di rappresentanti di commercio.
1.3. Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale
Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione della misura in commento l'art. 19-ter della legge n. 2/2009 dispone contestualmente la proroga al 31 dicembre 2013 dell'obbligo, posto a carico degli iscritti nella Gestione INPS degli esercenti attività commerciale, di versare un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.
Infatti, in base a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 207/1996, le risorse per la concessione dell'indennizzo derivano da un apposito fondo istituito presso l'INPS ("Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale"), alimentato, appunto, dal contributo dello 0,09% che si cumula alla prevista aliquota previdenziale e viene riscosso congiuntamente alla stessa.
1.4. Requisiti e condizioni
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs,. n. 207/1996, l'indennizzo in questione spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.
L'erogazione di tale indennizzo è subordinata, nel periodo indicato sopra, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione dall'eventuale iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di Commercio, presso la competente Camera di Commercio,
d) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
1.5. Incompatibilità
L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e l’erogazione cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.
Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni
all'evento.
La norma non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati. Pertanto la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude di per sé la possibilità di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste.
1.6. Scadenza dell’indennizzo - Proroghe
Unico aspetto innovativo contenuto nella disposizione di cui alla legge n. 2/2009 riguarda la data di scadenza dell’indennizzo.
Come noto, infatti, l’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 207/1996 stabiliva che l’indennizzo fosse erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo ed il 60° anno di età, se donna.
Il comma 4 dell’articolo 19-ter della legge n. 2/2009 ha modificato la disposizione appena citata, stabilendo che l’indennizzo di cui al D. Lgs. n. 207/1996, sia erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
In merito a quest’ultima disposizione il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interessato al riguardo, ha chiarito, con Nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009, che l’indennizzo deve essere prorogato rispetto al compimento dell’età pensionabile fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, in quanto il legislatore, nel modificare il termine ultimo dell’erogazione dell’indennizzo a seguito dell’introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia, vuole offrire un sostegno economico ai soggetti destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale.
La proroga dei termini di scadenza si applica sia ai nuovi indennizzi erogati ai sensi della disposizione in esame, sia agli indennizzi erogati in virtù delle disposizioni precedenti in materia e ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009, poiché il provvedimento in esame introdotto in sede di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è entrato in vigore il 29 gennaio 2009.
1.7. Procedure per la concessione dell'indennizzo
Secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 207/1996, la domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge.
Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2012.
L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo.
Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
1.8. Misura e modalità di erogazione dell’indennizzo
Secondo quanto disposto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 207/1996, l'indennizzo on questione è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.
L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
. Se vuoi approfondire l’argomento dal sito dell'INPS, clicca QUI.
2. Messaggio dell'INPS - Proroga indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale. Legge n. 183/2010 - Articolo 35
L'INPS, con il messaggio del 30 agosto 2011, n. 16870, ricorda che, con l’articolo 35, comma 3, delle legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato previsto che "gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 Dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza per la pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia".
Dal combinato disposto della normativa sopra citata ne consegue che la proroga del godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia può e deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal legislatore, secondo quanto già reso noto al punto 3 della Circolare n. 50 del 3 Aprile 2009.
Non dovrà, pertanto, essere concessa alcuna proroga rispetto alla scadenza naturale dei 65 e 60 anni, ai soggetti già titolari di pensione erogata dall'INPS o da altro ente pensionistico, o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell'indennizzo secondo le età previste inizialmente dal legislatore (65 e 60 anni), e neanche ai soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, non siano in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
L'INPS ricorda, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2011, i destinatari della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia secondo quanto segue:
a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, escludendo i periodi in gestione speciale: trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;
b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata: trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Di conseguenza, l’aspetto innovativo rispetto all’indennizzo erogato in passato riguarda la data di scadenza che può essere posticipata al massimo di diciotto mesi dal compimento dell’età pensionabile: ciò premesso le procedure di ricostituzione e di prima liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per consentire la suddetta variazione.
3. 1° GENNAIO 2014 - COMMERCIANTI – E’ tornato l’indennizzo per chi cessa l’attività
Si riporta il testo dell'art. 19-ter del D.Lgs. n. n. 185/2008, come da ultimo modificato dal comma 490, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) - In vigore dal 1° gennaio 2014.
"1. L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all’ articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017.
2. L’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2018.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell’ articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.".
Dunque, il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2011, è stato ripristinato fino al 31 dicembre 2016, con la legge di stabilità 2014.
Ricordiamo che il diritto all'indennizzo era già stato riconosciuto per i periodi:
• dal 1.1.1996 al 31.12.1998 - in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n. 207;
• dal 1.1.2002 al 31.12.2004 - secondo quanto previsto dall'art. 72, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
• dal 1.1.2005 al 31.12.2007 - in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 272, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3.1. Destinatari
Destinatari sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.
3.2. Requisiti e condizioni
E’ necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 31 dicembre 2016:
- abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e
- vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS.
Sono necessari altresì:
- la cessazione definitiva dell’attività;
- la riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
- la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
- la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal Ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
3.3. Incompatibilità del beneficio
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma.
Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi.
3.4. Misura, durata e modalità di erogazione
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia.
Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.
Ma su quest’ultimo aspetto è necessario attendere che si pronunci prima il Ministero del Lavoro e poi l’Inps con la circolare applicativa.
L’importo – pari quest’anno a 501 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’INPS ai commercianti iscritti alla gestione.
Non si tratta di assistenza a carico dello Stato, ma di autogestione. La concessione dell’indennizzo viene, infatti, finanziata – fino al 31 dicembre 2018 – con la maggiorazione dello 0,09% dell’aliquota contributiva prevista per i commercianti in attività iscritti all’INPS.
3.5. Inoltro della domanda all'INPS
Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’INPS un’apposita domanda.
Le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017.
- Si riporta il fac-simile del modello di domanda all'INPS:
. DOMANDA DI INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE.
4. 1° GENNAIO 2019 - L. N. 145/2018- La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Ripristinato l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli dal 2 al 19.
I commi 283 e 284 recano disposizioni concernenti la disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 207 del 28 marzo 1996 (recante “Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”) e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.
Si tratta di “un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”.
In particolare, al comma 283 si dispone che - dal 2019 - tale indennizzo sarà concesso nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
a) abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e
b) siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..
L'erogazione dell'indennizzo è, inoltre, subordinata - nel periodo di riferimento:
a) alla cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
Il successivo comma 284 precisa che l'aliquota contributiva aggiuntiva, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale, è dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Si ricorda che il citato articolo 5 del D.Lgs. 2076/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente previsto per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge di bilancio 2019, clicca QUI.
A chi aspetta l'indennizzo
Secondo quanto stabilito all'art.- 1 del D.Lgs. n. 207 del 1996 e all'art. 59, comma 58, della L. n. 449 del 1997, l'indennizzo spetta:
- ai titolari e collaboratori di esercenti attività commerciali al minuto in sede fissa;
- agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (gestori di bar, ristoranti, ecc.);
- ai titolari e collaboratori di attività commercialii su aree pubbliche (ambulanti);
- agli agenti e rappresentanti di commercio (art. 59, comma 8, L. n. 449/1997).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D. Lgs. 28 marzo 1996, n. 207: Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
INPS - Circolare n. 111 del 25 maggio 1996.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
. INPS – Circolare del 21 gennaio 2002, n. 20: Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
. INPS – Circolare del 16 dicembre 2005, n. 159: Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale.
. INPS – Circolare del 24 febbraio 2005, n. 35: Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale.
. Legge 28 gennaio 2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Art. 19-ter, così come sosituito dall'art. 35, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
. INPS – Circolare del 3 aprile 2009, n. 50: Articolo 19-ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
. INPS – Messaggio del 30 agosto 2011, n. 16870: Proroga indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale. Articolo 35, comma 3, della legge 4 Novembre 2010, n. 183.
. INPS – Messaggio del 21 maggio 2014, n. 4832: Articolo 1, comma 490, lett. a), b) e c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014). Modifiche all’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ulteriormente novellato dall’art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 9 settembre 2021: Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attivita' economiche chiuse. (Pubblicato sulledizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021).
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