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COMMERCIO - GIURISPRUDENZA E INTERVENTI DELLE AUTORITA'





GIURISPRUDENZA

LUGLIO 2019 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - Spetta alle Regioni disciplinare lo svolgimento delle attività - La Corte Costituzionale respinge il ricorso presentato dal Governo

La normativa regionale può prevedere che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l’esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore. Tale normativa rientra, infatti, nella competenza residuale in materia di «commercio» spettante alle Regioni, «essendo del tutto naturale che, nell’ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento».
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), nella parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3, dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche), il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».
La questione è stata messa al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, la quale ha approfondito la problematica con la sentenza n. 164/2019 del 4 luglio 2019.
Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe la normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in quanto realizzerebbe di fatto un’equiparazione tra l’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l’esercente il commercio con posteggio.
Per effetto di tale disposizione, secondo il Governo, l’esercente il commercio su area pubblica in forma itinerante potrebbe dunque sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, nell’ipotesi, «tutt’altro che infrequente», che nessun altro operatore si presenti in loco.
Sotto questo profilo, la norma sarebbe quindi fortemente anticoncorrenziale laddove, esonerando l’esercente ambulante dai limiti spaziali e temporali naturalmente connessi all’esercizio del commercio in forma itinerante, pregiudicherebbe i commercianti in sede fissa, i quali, invece, per conseguire la stabilità data dalla disponibilità di un posteggio, debbono non solo possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma anche assoggettarsi alla procedura selettiva per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio.
Al contempo, la disposizione censurata attenuerebbe le differenze tra le due forme di esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui diversità si incentrerebbe proprio sulla disponibilità o meno di un posteggio in concessione, sul carattere fisso o itinerante dell’attività, nonché sul tempo e sulle modalità di svolgimento della stessa.
In definitiva, secondo il ricorrente, la permanenza di un soggetto in possesso del titolo di tipo B su una porzione di area pubblica «oltre il tempo necessario per servire la clientela» consentita dalla norma impugnata, sia pure alla condizione che non si presenti un altro operatore, consentirebbe, nella sostanza, l’esercizio di attività commerciale di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio, come tale pure sanzionabile ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
Con la nuova normativa, i commercianti in forma itinerante – non più sottoposti a un regime autorizzatorio, ma unicamente a SCIA – finirebbero per essere indebitamente equiparati agli esercenti il commercio con posteggio, atteso che anche i primi potrebbero sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, qualora nessun altro operatore si presenti in loco.
La disposizione impugnata, quindi, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui al citato D.Lgs. n. 114 del 1998, che, all’art. 28, distingue due forme di esercizio di commercio su aree pubbliche proprio in base alla disponibilità o meno di un posteggio e quindi al carattere fisso o itinerante dell’attività, determinando così una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 164/2019, rileva che la normativa in vigore, prima della modifica impugnata, prevedeva che per l’esercizio del commercio in forma itinerante fossero consentite ai venditori ambulanti solo le soste per il tempo necessario a servire la clientela, per una durata comunque non superiore a un’ora, con obbligo di spostarsi, decorso detto tempo, di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata.
La disposizione censurata si aggiunge a tali previsioni temperandone la rigidità, dato che essa prevede che «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».
Secondo la Corte, la previsione regionale impugnata non determina la lamentata equiparazione tra le attività commerciali in sede fissa e quelle in forma itinerante e, dunque, non è caratterizzata dalla valenza anticoncorrenziale paventata dal ricorrente.
Fermi restando i limiti già previsti dalla legislazione regionale per l’esercizio del commercio in forma itinerante – sosta consentita per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiore a un’ora, obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso tale termine e divieto di riposizionamento nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata – la disposizione impugnata semplicemente consente che tali limiti non abbiano applicazione «laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».
La temuta equiparazione tra le due forme di esercizio commerciale non sussiste. Anche a seguito della disposizione impugnata, infatti, gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul “dove” e “quando” poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del “se” e “quando” si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano. La garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l’attività rimane esclusivo appannaggio dell’esercente con posto fisso, il quale potrà sempre contare sulla titolarità e disponibilità dell’area a lui assegnata. Similmente, la clientela potrà contare sulla presenza del commerciante su una determinata area pubblica solo se questi esercita l’attività con posteggio assegnato.
Il legislatore regionale dunque non ha introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la clausola che rende più flessibili i vincoli dallo stesso imposti al commercio ambulante nella previgente disposizione, non ravvisandosi in essa indebite assimilazioni tra i differenti operatori economici, i quali continuano a esercitare l’attività in posizione diversa.

- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 164/2019 del 4 luglio 2019


ORARI SI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - Illegittima la legge regionale che limita la liberalizzazione - Nuovo intervento della Corte Costituzionale

La Regione e i Comuni che promuovono «accordi volontari» tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio, si pongono in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella legislazione statale vigente la quale è perentoria nell’affermare che l’attività commerciale va esercitata «senza limiti e prescrizioni» concernenti gli orari. Tale divieto riguarda ogni forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di esercizio: sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori economici.
Così ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 239/2016, depositata l’ 11 novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2016, nel giudizio di legittimità promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio).
Più precisamente, il ricorrente evidenzia che gli artt. 9, comma 4, e 13, comma 7, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015 prevedono interventi regolativi degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali attraverso la promozione di «accordi volontari» tra operatori e attraverso «programmi di valorizzazione commerciale», in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza».
La Corte ricorda che il legislatore statale è intervenuto per assicurare la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dapprima in via sperimentale e poi a regime, con l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Attualmente, in seguito alla modifica disposta dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande si svolgono «senza i seguenti limiti e prescrizioni» concernenti, tra l’altro, «il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio».
Tale ultima modifica, contenuta nel citato art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
La Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato.
A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 27 e n. 65 del 2013 e n. 104 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali con le quali si erano regolati gli orari degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella citata normativa statale. Analogo contrasto deve essere ravvisato nella specie, con riferimento alle impugnate disposizioni della Regione Puglia.
L’art. 9, comma 4, della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, infatti, stabilisce che la Regione e i Comuni promuovono «accordi volontari» tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio, con ciò ponendosi in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella descritta legislazione statale, in modo da determinare una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 239, depositata in Cancelleria il 11 novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 nocembre 2016.


ORARI DEI NEGOZI - L'Antitrust ribadisce che NON possono essere introdotte limitazioni di alcun genere

Le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici.
E' questa la risposta (AS1043) formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente al contenuto di una ordinanza di un Comune della Provincia di Trento recante “Orari di apertura e deroghe domenicali e festive per gli esercizi di vendita al dettaglio”, nella quale veniva:
- stabilito l’obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata per gli esercizi di commercio al dettaglio siti nel Comune,
- limitato la tipologia di esercizi commerciali che possono esercitare l’attività in orario notturno, nonché
- ribadito l’obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dalla normativa provinciale, ad eccezione che per alcuni periodi identificati nel testo del provvedimento
.

L'Antitrust ribadisce che la normativa nazionale prevede che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura.
L’Autorità ritiene che l’ordinanza del Comune integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla, in attuazione della normativa provinciale, limiti all’esercizio di attività economiche che appaiono in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui all’art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. decreto Salva Italia).
Peraltro, la determinazione dirigenziale oggetto del presente parere è basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale e, in quanto tale, è disapplicabile.

. Se vuoi scaricare il Bollettino n. 17/2013 dove viene pubblicato il parere, clicca QUI.


ORARI DEI NEGOZI - Nuova Sentenza della Corte Costituzionale

E’ ormai venuta definitivamente meno la possibilità di vincolare bar e negozi al rispetto di orari di apertura e di giorni di chiusura obbligatori.
Nessuna Regione d’ora in poi potrà più reintrodurre i limiti prima imposti dal D.Lgs. n. 114/1998 per il commercio e dalla L. n. 287/1991 per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto ciò sarebbe in evidente contrasto con quanto disposto all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006, successivamente modificato dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2012.
A stabilirlo nuovamente la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 27 del 22 febbraio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 80 e 81 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio), come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), nella parte in cui, con l’art. 88, vengono introdotti nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintrodotto l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e, con l’art. 89, vengono introdotti nuovi limiti agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte Costituzionale - Sentenza n. 27 depositata il 22 febbraio 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2013.


ORARI DEI NEGOZI - RESTA LA TOTALE LIBERALIZZAZIONE

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 299 depositata in cancelleria il 19 dicembre 2012, ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli Venezia Giulia riguardanti la legittimità costituzionale dell’art. 31, commi 1 e 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre n. 214.
La norma in questione è infatti quella che, modificando la lettera d-bis) dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 223 del 14 luglio 2006, attraverso l’eliminazione delle parole “in via sperimentale” e “dell’esercizio ubicato nei comuni…. turistici” ha, di fatto, introdotto la totale liberalizzazione degli orari dei negozi.

L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, individua gli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.

La Corte è stata chiamata a stabilire se la norma impugnata fosse riconducibile alle materie richiamate dal legislatore statale quali "tutela della concorrenza" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni", attribuite alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma lett. e) ed m) o se, al contrario, la norma costituisse una violazione della competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'art. 117, quarto comma della Costituzione.

La Corte ha ritenuto infondata la questione posta dalle Regioni dal momento che - come si legge nella sentenza - "la nozione di concorrenza ..... riflette quella operante in ambito comunitario e comprende:
a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati .....;
b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero espletarsi della capacità imprenditoriale e dcompetizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche"
.
Di qui la convinzione della Corte che in una "accezione dinamica della materia tutela della concorrenza .... è consentito al legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la configurazione statica, rientra nella materia commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni".
"L'eliminazione dei limiti agli orari ed ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - prosegue la Corte - favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori ed amplia la possibilità di scelta del consumatore".

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale rimangono pertanto pienamente in vigore le attuali disposizioni che consentono la determinazione degli orari di apertura dei negozi in capo all'imprenditore.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte Costituzionale - Sentenza n. 299, depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2012.


ORARI DEI NEGOZI - Illegittima l’ordinanza che limita l’orario del negozio

Il Sindaco non può limitare l’orario di apertura del negozio perché il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, anche dopo l’ampliamento dell’art. 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), a seguito della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conserva la sua connotazione atipica e residuale e, cioè, esercitabile, sussistendone i presupposti, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore.
In tal senso si è espresso il TAR Toscana, Sez. II, con la Sentenza n. 4876 del 24 agosto 2010.
Peraltro, sempre in materia di orari delle attività di vendita, si richiama una decisione che il Consiglio di stato ha emesso nel 2009 a seguito di un’ordinanza con la quale il Sindaco aveva fissato gli orari delle imprese artigiane del settore alimentare. In tale occasione il Consiglio di Stato con la decisione 5017 del 21 agosto 2009 aveva affermato che “se in concreto si verificano episodi di disturbo della quiete pubblica, la pubblica amministrazione ha il potere e il dovere d’intervenire e tutti i mezzi per intervenire, senza arrogarsi il potere di derogare al chiaro disposto della legge con provvedimenti che, come quelli in esame, nulla hanno a vedere con i poteri di polizia”.

Si riporta il testo della sentenza del TAR della Toscana e la Decisione del Consiglio di Stato:
. TAR Toscana - Sentenza del 24 agosto 2010, n. 4876.

. Consiglio di Stato – Decisione del 21 agosto 2009, n. 5017.


Legittima la modifica di destinazione d’uso da magazzino a superficie di vendita

Dal punto di vista urbanistico i locali destinati a magazzino costituiscono superficie utile a tutti gli effetti, per cui il loro impiego finalizzato all’attività commerciale (con la quale sono strettamente connessi) non può contrastare in alcun modo con gli strumenti urbanistici di zona, trattandosi di un naturale e solo ulteriore, ma non sostanzialmente diversificato, modo di usare detti spazi: d’altra parte, non si può accrescere la disponibile superficie utile con aree che il p.r.g. già considera come tali, a nulla rilevando le prescrizioni igienico-sanitarie o di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, operanti su di un piano differenziato.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con la decisione 28 maggio 2010 n. 3420.

. Se vuoi scaricare il testo della Decisione del Consiglio di Stato , clicca QUI.


Medie strutture di vendita - Per l'autorizzazione vale il silenzio assenso

Se il Comune non ha adottato gli atti di propria competenza, previsti dalla legge di riforma del commercio (D. Lgs. n. 114/1998), deve procedere al rilascio della autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita perché alla domanda si applica il silenzio assenso.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la decisione 1785 del 29 Marzo 2010 ha posto un principio che fa piazza pulita delle contrastanti interpretazioni finora sostenute dai diversi TAR su alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 144/1998.
Secondo il Collegio, l’adozione dei criteri regionali programmatori e la integrazione della pianificazione territoriale commerciale ed urbanistica da parte del Comune non è senza limiti di tempo. Di conseguenza la decorrenza dei termini senza adeguamento della pianificazione urbanistica indica la carenza di interesse da parte del Comune ad adeguarla e ciò non può vanificare l’esercizio del diritto ad ottenere la richiesta autorizzazione con la formazione del silenzio assenso.

Si riporta il testo della sentenza:
. Consiglio di Stato – Decisione del 29 marzo 2010, n. 1785.


Illegittimi gli orari differenziati tra i negozi

"L'introduzione di limiti lesivi della concorrenza mediante l'utilizzo dello strumento convenzionale connesso all'esercizio di poteri autoritativi, confligge con l'interesse pubblico alla tutela della concorrenza che, nella materia del commercio, ha carattere precipuo (e nella ripartizione delle competenze legislative, proprio perché attiene ad esigenze di carattere unitario che non tollerano ingiustificate differenziazioni territoriali, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, per quanto attiene alla materia della concorrenza, e a quella delle Regioni, per quanto attiene alla materia del commercio)". E' quanto afferma il TAR Veneto, Sezione III, con la sentenza n. 849 del 17 marzo 2010.
All'attenzione del Tribunale una convenzione stipulata tra le parti nell’ambito della procedura dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) con la quale all'assenso alla costruzione di un immobile commerciale era stato richiesto la rinuncia all'apertura domenicale.

Si riporta il testo della sentenza:
. Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione III - Sentenza del 17 marzo 2010, n. 849.


L'iniziativa economica privata non può essere limitata dall'esistenza di esercizi commerciali adiacenti

A stabilirlo è la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 4206/06, depositata il 28 giugno 2006.

Si riporta il testo della decisione:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - Decisione 20 gennaio - 28 giugno 2006, n. 4206.


Sono colpevoli di commercio di prodotti con segni falsi anche se borse, cinte e cappellini sono mal imitati e visibilmente falsi

A stabilirlo è la Quinta Sezione della Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 29377/06 depositata il 30 agosto 2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un extracomunitario che vendeva delle imitazioni facilmente riconoscibili.
Secondo i Giudici di legittimità il reato di cui all'articolo 474 C.P. è volto a tutelare non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione.
Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede non si rivolge solo al compratore occasionale, ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi ed anche alle imprese medesime, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio.


L’ampliamento delle medie strutture di vendita deve essere sempre autorizzato

A stabilirlo è la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la Sentenza 7 novembre 2008 - 9 marzo 2009, n. 5657.
Il giudice di pace di Forlì aveva accolto il ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa che il Comune aveva irrogato a seguito dell’ampliamento di una media struttura di vendita in carenza di autorizzazione, ritenendo che gli ampliamenti all’interno della fascia dimensionale delle medie strutture di vendita non avesse la necessità di essere autorizzato.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, il provvedimento del Comune era perfettamente coerente con l’attuale quadro normativo il quale assoggetta ad autorizzazione l’ampliamento delle medie strutture di vendita anche quando l’ampliamento stesso avviene entro i limiti dimensionali previsti per tali strutture.

Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Seconda - Sentenza 7 novembre 2008 - 9 marzo 2009, n. 5657.


Non basta uno scontrino per attivare un negozio

Emettere uno scontrino quando ancora i tre piani del negozio non sono stati allestiti e la merce è ancora inscatolata sul pavimento, non può consentire di ritenere che il negozio sia stato formalmente attivato, perchè il termine "attivazione"di un’autorizzazione commerciale deve essere inteso come inizio dell'attività di vendita e non come attività a questa preordinata.
A stabilirlo è la decisione del Consiglio di Stato n. 1654 del 22 marzo 2010, che si riporta di seguito.

Si riporta il testo della decisione:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Quinta - Decisione del 22 marzo 2010, n. 1654.


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Pubblicato su: 2010-01-13 (3871 letture)

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