COMUNICAZIONE UNICA - ADEMPIMENTI ASSOLTI - RACCORDO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
ADEMPIMENTI ASSOLTI CON LA COMUNICAZIONE UNICA E COMUNICAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
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1. ADEMPIMENTI ASSOLTI TRAMITE LA COMUNICAZIONE UNICA - ENTI COINVOLTI
Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:
1.1. REGISTRO IMPRESE
- Domanda d'iscrizione di nuove imprese, di modifica e di cessazione nel Registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio.
1.2. ALBO IMPRESE ARTIGIANI
Per il coinvolgimento delle Commissioni Provinciali dell’artigianato, il regolamento tecnico di ComUnica dispone che l’applicazione della nuova procedura alle imprese artigiane deve essere definita di intesa con le singole Regioni.
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1.3. IVA
- Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972).
1.4. INAIL
- Domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL.
1.5. INPS
- Domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (Art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003);
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attivita';
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attività;
6) sospensione attività;
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane (art. 5, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
Con il messaggio n. 28736 del 10 dicembre 2009, l'INPS ha comunicato che vengono rilasciati in produzione e resi operativi i servizi di trasmissione delle richieste di variazione dei dati d’impresa per le seguenti tipologie di informazioni:
• variazione dell’indirizzo della sede legale dell’impresa;
• variazione dell’indirizzo della sede operativa dell’impresa, intesa come la sede dove viene svolto in concreto l’attività lavorativa con dipendenti;
• richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;
• richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione);
• richiesta di cessazione dell’attività con dipendenti;
• modifica della ragione sociale;
• modifica della denominazione dell’impresa individuale;
• modifica dell’attività esercitata.
1.6. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, pure, rientra tra Ie amministrazioni alle quali occorre inviare Ie informazioni contenute nella "comunicazione unica", non ha finora fatto conoscere i dati che ad esso devono essere trasmessi e Ie modalità attraverso Ie quali devono essere comunicati.
Pdertanto, alla situazione attuale e se non arrivano delucidazioni in merito, gli utenti non devono mai valorizzare il campo relativo al Ministero del Lavoro.
2. IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE UNICA DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - VERIFICHE - PROTOCOLLAZIONE - RILASCIO DELLA RICEVUTA
L'Ufficio deI Registro delle Imprese diviene lo "sportello unico" telematico al quale l'impresa trasmette, con un'unica pratica telematica, le comunicazioni di domande o denunce di dati che in via ordinaria dovevano essere presentate separatamente a:
• Registro delle Imprese - R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative)
• Agenzia delle Entrate
• INPS
• INAIL
• Commissione Provinciale per l'Artigianato
• Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2.1. Verifiche da parte del Registro imprese
Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.
Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni riportate sopra, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in
opportuna area riservata all'utente nel sito. (art. 10, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
2.2. Protocollazione
Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui sopra, la Comunicazione unica viene protocollata immediatamente nel sistema del
Registro imprese.
Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione avviene automaticamente. (art. 12, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
2.3. Rilascio della ricevuta e inizio dell'attività d'impresa
A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 9, comma 3, della D.L. n. 7/2007.
La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del Registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma. (art. 13, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
Questo sta a significare che è preclusa la possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione Unica.
La struttura di tale procedura è pertabto incompatibile anche con il preventivo avvio dell'attività nei termini indicati dall'art. 2196 C.C. (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1 ottobre 2009, Prot. 81805).
3. TRASFERIMENTO TELEMATICO ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
La Comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni interessate, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, la quale viene inviata a seguito del
completamento dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nell'Albo delle imprese artigiane.
Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPCC) e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.
Il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle
Amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica.
Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le
comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.
I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:
a) modello di Comunicazione unica;
b) modulistica di competenza dell'ente;
c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.
Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le Amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:
a) il numero identificativo della richiesta;
b) l'esito del ricevimento.
Alla conclusione del procedimento di competenza, le
amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:
a) l'esito del procedimento;
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.
Le Amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle Entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.
Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della
Comunicazione unica.
Ogni Amministrazione deve comunicare all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste. (art. 15, D.P.C.M. 6 maggio 2009).
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