PRATICA TELEMATICA - IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA
LA PRATICA TELEMATICA - IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA
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1. IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO FORFETTARIO
Il primo intervento diretto sul bollo telematico virtuale e forfettario è stato fatto con l’introduzione del comma 1-ter, per effetto del disposto di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 127 del 17 maggio 2002.
Con tale disposizione si è stabilito che a decorrere dal 17 luglio 2002, per coloro che avrebbero provveduto all’invio telematico o alla presentazione su supporto informatico di domande, denunce ed atti che le accompagnano all’Ufficio del Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, facendo uso della firma digitale, sarebbe stata concessa la possibilità del pagamento del bollo in modo virtuale e con un importo forfetario.
Dalla modalità che prevedeva il conteggio delle pagine e delle righe, come si è fatto finora per il cartaceo, si passava al pagamento dell’imposta in una misura fissa.
Alcuni problemi interpretativi sorti in merito all’applicazione di questa nuova normativa sono stati successivamente chiariti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale normativa e contenzioso, con la Circolare n. 67/E del 7 agosto 2002.
Approfondimenti e tabelle
- Sull'argomento si riporta un approfondimento dal titolo:
. L'imposta di bollo per le domande, le denunce e gli atti da inviare telematicamente. (Aggiornato con le novità introdotte dal D.M. 22 febbraio 2007 e dall'art. 1, comma 205, della legge n. 244/2007).
- Si riporta una:
. TABELLA RIEPILOGATIVA degli atti soggetti ad iscrizione o deposito presso il Registro delle imprese con i relativi importi del bollo telematico da pagare.
- Si riporta l':
. Elenco delle Camere di Commercio con gli estremi dell'autorizzazione all'assolvimento del bollo in modo virtuale.
2. IMPOSTA DI BOLLO - Nuove tariffe dovute in misura forfettaria sugli atti trasmessi per via telematica
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, il decreto 22 febbraio 2007, riguardante la determinazione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo dovuta in misura forfetaria sulle ulteriori tipologie di atti che transitano per via telematica, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81.
Il decreto reca quindi le modifiche alla Tariffa - Parte Prima dell’imposta di bollo, annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, e trova concreta applicazione per effetto del provvedimento interdirigenziale (Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Ministero della Giustizia) emanato il 6 dicembre 2006, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, già in vigore per gli atti immobiliari, a tutti i soggetti nonché a tutti gli atti.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare una tabella riepilogativa, clicca QUI
3. L’IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ATTI DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E LORO CONSORZI INVIATI TELEMATICAMENTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
3.1. La normativa sull’imposta di bollo in materia di cooperative e loro consorzi
L’articolo 19, Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642 del 1972 esenta dall’imposta di bollo gli “atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi” e gli “atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti”.
La Nota 1, dell’art. 1 della Tariffa – Allegato A – Parte Ia, stabilisce che “Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale”.
L’articolo 27-bis della Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1942, da ultimo modificato dall’art. 90, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che tra gli atti esenti dall’i posta di bollo in modo assoluto sono da ricomprendere i seguenti:
“Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”
L’articolo 66, comma 6-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, inserito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 stabilisce quanto segue:
“6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:
a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; …. “.
3.2. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in risposta ad un Interpello n. 954-581/2004 del 13 gennaio 2005, proposto dalla Camera di Commercio di Livorno in merito al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle domande di iscrizione nel Registro delle imprese degli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi presentate dal notaio rogante per via telematica o su supporto informatico con firma digitale in copia conforma all’originale, ha ritenuto che le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate dalla società cooperative al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico sono soggette all’imposta di bollo, indipendentemente dal trattamento stabilito per l’originale dell’atto.
Per l’imposta di bollo, la copia conforme costituisce autonomo presupposto d’imposta rispetto al documento originale (si veda a tale proposito le Risoluzioni n. 171/E del 8 agosto 2003, n. 197/E del 21 ottobre 2003).
Tale norma è derogata solo da esplicite esenzioni previste dalla legge (si veda a tale proposito l’art. 27-bis della Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972).
Successivamente, la Camera di Commercio di Ferrara, richiamando la risposta all’Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Livorno e facendo rilevare che nella stessa l’Agenzia delle Entrate non evidenziava alcuna eccezione, chiedeva se era corretto assoggettare all’imposta di bollo anche le denunce e gli atti che riguardavano le società cooperative edilizie, presentati per via telematica o su supporto informatico.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata affermativa, per cui anche gli atti inviati telematicamente o depositati su supporto informatico da parte delle società cooperative edilizie vanno assoggettati all’imposta di bollo, indipendentemente dal trattamento stabilito per l’originale dell’atto, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993 convertito in L. n. 427/1993.
Dunque, in relazione ai dubbi interpretativi relativi all’eventuale soggezione all’imposta di bollo delle copie conformi di atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 13 gennaio 2005 ha precisato che “le cooperative sono soggette all’imposta di bollo per domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per ciascuna domanda, denuncia o atto…” nella misura di euro 65,00.
L’imposta di bollo dovuta nell’importo attuale di 65,00 euro, come precisato dalla Circolare n. 67/E del 7 agosto 2002, include l’imposta dovuta complessivamente per la domanda o denuncia e la relativa documentazione eventualmente allegata.
Si ricorda infine che, nonostante non sia stato espressamente chiarito nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate, sono sempre ed in ogni caso esenti dall’imposta di bollo gli atti, documenti e istanze nonché le copie, anche se dichiarate conformi, posti in essere o richiesti dalle ONLUS e cooperative sociali, per effetto del disposto di cui all’art. 27-bis della Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.
- Si riportano le seguenti Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate:
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- Interpello n. 954 - 581/04 Prot. n. 2004/185694, del 13 gennaio 2005 - Cooperative - Imposta di bollo su atti costitutivi e modificativi da iscrivere al Registro delle imprese.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Reginale dell'Emilia Romagna - Risposta del 20 gennaio 2006 a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Ferrara il 17 novembre 2005 - Imposta di bollo - Interpretazione art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331 del 1993 - Domande di iscrizione e di deposito presentate dalle società cooperative per via telematica o su supporto informatico.
. Agenzia delle Entrate - Interpello del 2 febbraio 2007, Prot. 7550: Istanza di interpello - Camera di Commercio di Milano - Imposta di bollo - Atti e denunce di società cooperative edilizie e di abitazione inviate al Registro delle imprese.
4. L'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LE PRATICHE ARTIGIANE INVIATE TELEMATICAMENTE
4.1. Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, con parere del 27 marzo 2006, Prot. 13709, rispondendo ad una istanza di Interpello proposta dall’Unioncamere dell’Emilia Romagna avente ad oggetto l’ammontare dell’imposta di bollo dovuto sulle domande di iscrizione, di modificazione e di cancellazione trasmesse all’Albo delle imprese artigiane per via telematica, ha affermato che l’imposta di bollo dovuta sulle pratiche in questione, presentante per via telematica, è di 14,62 euro, come previsto dall’art. 3, comma 1 della Tariffa - Parte Prima e non di 42,00 euro, come previsto dall’art. 1, comma 1-ter della medesima Tariffa.
La Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ritiene che torni applicabile l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate – Centrale Normativa e Contenzioso con la Risoluzione n. 79/E del 17 giugno 2005, emanata a proposito dell’imposta di bollo da applicare nelle domande di iscrizione all’Albo delle società cooperative, tenuto dal Ministero delle attività produttive, per via telematica tramite le Camere di Commercio.
In quella occasione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattispecie rappresentata rientra nella disciplina di cui all’art. 3, comma 1, della Tariffa - Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Deve pertanto essere esclusa l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1-ter della medesima Tariffa in quanto nel suo ambito ricadono esclusivamente le domande, le denunce e i relativi atti che le accompagnano, dirette all’Ufficio del Registro delle imprese e non anche quelle dirette ad altri soggetti, che vengono presentate per il tramite di tale Ufficio.
Pertanto, trattandosi di una iscrizione in un apposito Albo, la domanda è soggetta all’imposta di bollo, nella misura attuale di 14.62 Euro e non 65,00 euro.
La ragione di tale differenza di costo risiede nel fatto che l’iscrizione all’Albo è per la Camera di Commercio un’attività di mera ricezione di documentazione, mentre la titolarità giuridica della tenuta dell’Albo stesso è propria del Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per gli Enti Cooperativi.
Trasferendo questa interpretazione all’Albo delle imprese artigiane, si deve sostenere che anche in questo caso esiste una separazione tra titolarità giuridica della tenuta dell’Albo e la gestione amministrativa di esso.
La Commissione Provinciale dell’Artigianato delibera nel merito delle iscrizioni, delle modifiche e delle cancellazioni con provvedimenti che incidono nella sfera giuridica del destinatario, mentre la Camera di Commercio svolge, per contro, un’attività amministrativa di contorno priva di poteri decisionali (ricezione, istruttoria, rilascio di certificazioni e visure), agendo quale mero gestore di una materia altrui.
Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, le pratiche d’iscrizione, di modificazione e di cancellazione presentate all’Albo delle imprese artigiane per via telematica sono soggette all’imposta di bollo nella misura attuale di 14.62 euro.
- Si riporta il testo del parere dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna:
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Risposta a Interpello proposto dall'Unioncamere Emilia Romagna il 18 gennaio 2006, Prot. 51 - Imposta di bollo - Iscrizione, modifica e cancellazione inviate all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica.
5. L'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LE PRATICHE INVIATE TELEMATICAMENTE DAGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI
L’articolo 1, comma 205 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato l’articolo 1, comma 1-ter, lettera a) della Tariffa, Parte Prima annessa al D.P.R. n. 642/1972, così come da ultimo modificata dal decreto 22 febbraio 2007, fissando la misura dell’imposta di bollo per le imprese individuali in euro 17.50.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è stata fissata in 17,50 euro.
6. DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO - PRONTUARIO
- Si riporta un:
. PRONTUARIO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO dovuti per l'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese. (Tabella aggiornata a Gennaio 2010)
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per un approfondimento sull'argomento dell' IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI
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