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DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE (DIRETTIVA BOLKESTEIN) - TUTELA DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA - RECEPIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI





LA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE
LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA


1. LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NELL’UNIONE EUROPEA - I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Sportelli unici e meno burocrazia per i prestatori di servizi che intendono avviare un'attività all'interno di uno Stato membro.
E' quanto contenuto nella Direttiva 2006/123/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea in data 12 dicembre 2006.
Essa costituisce il punto d’approdo di un faticoso processo legislativo teso a creare, entro il 2010, un vero mercato interno dei servizi, capace di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell’ UE.

La direttiva comunitaria intende creare le condizioni affinché i prestatori di servizi abbiano la possibilità concreta di stabilirsi definitivamente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, o di esercitarvi in modo occasionale la propria attività. A tal fine impone agli Stati membri la revisione di tutte le norme che subordinano l'esercizio di attività di prestazione di servizi ad un'autorizzazione preventiva da parte della Pubblica amministrazione, consentendo il mantenimento del regime autorizzatorio solo se esso risulti non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale (riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dettagliatamente elencati nella direttiva) e sia proporzionato (nel senso che l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva).
Qualora non ricorrano tali requisiti giustificativi, la norma comunitaria impone di sostituire l' "autorizzazione" con una “dichiarazione di inizio di attività (DIA)” ad efficacia immediata (l'attività può essere subito intrapresa).


1.1. Obiettivo della Direttiva

La Direttiva mira ad apportare benefici alle imprese ed a tutelare i diritti del consumatore, rimuovendo l’elevato numero di ostacoli che impedisce ai prestatori di servizi (in particolare piccole e medie imprese) di espandersi oltre i confini nazionali e sfruttare appieno il mercato unico: tutto questo in un’ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati.
Tra le principali novità segnaliamo il principio della “libertà di prestare servizio”, che prevede, in base ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, il divieto per gli Stati di imporre al prestatore di servizi di un altro Stato membro requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti ai propri operatori, che non siano giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute e dell’ambiente.
Tale principio si è sostituito, nella versione finale della direttiva, al cosiddetto “principio del paese d’origine”, in base al quale il prestatore di servizi è soggetto alle disposizioni dello Stato membro da cui proviene; principio previsto nella prima formulazione (la c.d. proposta “Bolkestein”), che tante polemiche aveva suscitato.

La finalità prioritaria è realizzare la concreta armonizzazione dei regimi normativi di accesso ed esercizio delle attività di servizi, abbattendo gli ostacoli alla prestazione nel mercato interno.
La direttiva, in altri termini, promuove il processo di pianificazione strategica perseguito dagli Stati dell'Unione oscurando definitivamente quelle dinamiche che fino ad oggi potevano animare i fenomeni di contrasto con l'equilibrio dei mercati.
Problema non trascurabile per gli analisti se soltanto si considera che il campo dei servizi rappresenta un settore in grado di generare il 70% del Pil comunitario.


1.2. Campo di applicazione della Direttiva

Il campo di applicazione della direttiva comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico dai soggetti stabiliti nel territorio dell’Unione, sulla base della definizione di “servizio” prevista dai trattati.
Se questo è il principio, sono però previste rilevanti esclusioni.

La Direttiva 123/2006/CE esclude, tra i servizi forniti dietro corrispettivo economico, i seguenti settori:
• i servizi non economici d’interesse generale;
• i servizi finanziari (quali: l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti);
• i servizi di comunicazione elettronica in relazione alle materie disciplinate dalle direttive in materia;
• i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali;
• i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
• i servizi sanitari;
• i servizi audiovisivi;
• le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna;
• le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri;
• alcuni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose);
• i servizi privati di sicurezza;
• i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

In particolare, le disposizioni della direttiva non si applicano:
a) alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico;
d) ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia, il sostegno ai bisognosi;
e) ai servizi finanziari inclusi i servizi bancari, ai servizi assicurativi, al servizio pensionistico, alla negoziazione dei titoli, alla gestione dei fondi, ai servizi di pagamento e a quelli di consulenza sugli investimenti;
f) ai servizi di comunicazione e ai servizi di trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario;
g) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell’esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
i) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
l) al gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;
m) ai servizi privati di sicurezza;
n) ai servizi forniti da notai
.


1.3. I principali obblighi per gli Stati membri

La Direttiva propone quattro finalità principali, in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi:
• facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell’UE;
• rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti;
• promuovere la qualità dei servizi;
• stabilire una cooperazione amministrativa tra gli stati membri
.

La Direttiva prevede altresì una serie di misure di semplificazione amministrativa in base alle quali gli Stati membri dovranno semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso e all’esercizio delle attività relative ai servizi, in particolare attraverso:
• l’istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
• l’obbligo di rendere possibile l’espletamento di tali procedure per via elettronica;
• l’eliminazione degli ostacoli giuridici ed amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi
.

La normativa prevede l’obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni criteri quanto alle condizioni ed alle procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi.
Gli Stati membri dovranno altresì accettare certificati, attestati o documenti rilasciati da un altro Stato membro e non potranno imporre ai prestatori la presentazione di documenti già rilasciati da un altro Stato in forma originale o copia conforme, salvo sussistano ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

L'art. 14 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri non possono subordinare subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti da esso previsti; in particolare.
Il paragrafo 5 vieta l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente.
Tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale.
Inoltre, l'art. 15, par. 2, lettera a), della direttiva citata, dispone che gli Stati membri sono tenuti a verificare se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio a restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori.
In base al paragrafo 3, gli Stati membri devono verificare che i predetti requisiti soddisfino le condizioni seguenti (e, in caso negativo, adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni):
a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.


1.4. La data di recepimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri avranno tempo fino al 28 dicembre 2009 per recepire la Direttiva, rivedendo la disciplina interna vigente in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi, al fine di verificarne la rispondenza ai nuovi criteri.
Prima di tale data sono comunque previsti una serie di adempimenti: le diverse amministrazioni nazionali dovranno comunicare alla Commissione Europea i regimi autorizzatori ed i diversi requisiti prescritti per l’accesso e per l’esercizio di un’attività di servizi.
Tali regimi saranno sottoposti ad una valutazione di conformità alla Direttiva, anche attraverso incontri bilaterali con le amministrazioni competenti.


2. IL PERCORSO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

2.1. 17 DICEMBRE 2009 - APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato lo Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”.
Tale provvedimento, che interessa artigiani, commercianti e professionisti, dovrà essere attuato entro il 28 dicembre 2009, previo esame delle Commissioni parlamentari per il parere di conformità.

- Si riporta il testo dello:
. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.


2.2. DIRETTIVA SERVIZI - LE PROPOSTE DELLE REGIONI

La Conferenza delle Regioni – nella riunione del 27 gennaio 2010 – ha elaborato e licenziato il parere sul decreto legislativo che attua la direttiva europea relativa i servizi del mercato.

. Se vuoi scaricare il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, clicca QUI.


2.3. 19 MARZO 2010 - APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO LEGISLATIVO

Dopo aver passato il vaglio delle Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo 2010, ha approvato il decreto legislativo, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno".
Tale provvedimento contiene importanti novità per gli artigiani e i commercianti sul fronte della semplificazione amministrativa per lo svolgimento delle attività prevedendo, già previste dallo schema di decreto legislativo approvato nella seduta del 17 dicembre 2009:
- l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività e
- l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo recante attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo posto all'esame del Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010).


2.4. 23 APRILE 2010 - PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Il decreto è in vigore dal 8 maggio 2010.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


A. I CONTENUTI DEL DECRETO

1. Ambito di applicazione

Al comma 1, dell’articolo 1, si legge testualmente che ”le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta alla scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale”.

All’articolo 2 viene stabilito che le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, inoltre, nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo, e precisamente:
• servizi sociali (art. 3);
• servizi finanziari (art. 4);
• servizi di comunicazione (art. 5);
• servizi di trasporto (art. 6);
• servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
• servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell’esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
• servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
• gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;
• servizi privati di sicurezza;
• servizi forniti da notai
(art. 7).


2. Alcune definizioni riportate dal decreto

Riportiamo alcune definizioni contenute nell’art. 8 del decreto in commento.

Servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
Prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
Destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall’ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
Motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.


3. Clausola di specialità

L'art. 9 detta una "Clausola di specialità" stabilendo che, in caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspèetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste:
- dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- dal D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72;
- dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;
- dal D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- dal D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.


4. Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

Due i pilastri della norma: la liberalizzazione e la semplificazione.
In sostanza, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare al nuovo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività per l’avvio dell’esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle autorità competenti (Stato, regioni, enti locali).
I regimi autorizzatori, statali o regionali, potranno essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e delle disposizioni dettate dal decreto in commento.
Ossia, potranno essere imposte delle restrizioni all’accesso ed esercizio di una attività economica o professionale solo in funzione dell’ordine pubblico (oltre che nel rispetto dei criteri di proporzionalità e non discriminazione), della tutela dei consumatori oppure dei lavoratori.
Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.
Il numero dei titoli autorizzatori per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili (art. 14).

Nel caso sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l’accesso e l’esercizio alle attività di servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili
(art. 15).

L'art. 17 stabilisce il principio generale secondo il quale ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo della legge n. 241/1990, ovvero, se così previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241/1990.
Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.
Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.


5. Semplificazione amministrativa - Lo sportello unico

Importanti novità sono contenute nel decreto che recepisce la direttiva Servizi; in particolare in materia di semplificazione amministrativa.
Il decreto prevede:
1) l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività (art. 25);
2) l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
3) l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi
.

Per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede inoltre:
a) l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi;
b) il divieto di taluni requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri e non possono essere giustificati, ad esempio i requisiti di nazionalità;
c) l'obbligo di valutare la compatibilità di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
La regola per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio diventa la dichiarazione di inizio attività (DIA) con efficacia immediata: l’attività potrà essere avviata dalla data di presentazione delle domanda all’autorità competente.

. Se vuoi approfondire l’argomento dello sportello unico, clicca QUI.


6. Regime di libera iniziativa per le professioni (artt. 44 – 63)

Per i professionisti si prevede il passaggio da un regime autorizzatorio ad un regime di libera iniziativa.
Una simile libertà incontra una limitazione nella salvaguardia delle particolarità del sistema ordinistico; ad esempio la direttiva riconosce agli ordini il potere di non concedere il via libera nella ipotesi in cui in Italia venga richiesto l’esame di Stato per poter svolgere una certa professione, e la stessa cosa non si verifica, invece, nel paese di provenienza.
Oltre tale situazione a commercialisti, consulenti e avvocati “europei” la disciplina europea garantisce la libera circolazione; tali professionisti potranno svolgere, quindi, sia prestazioni occasionali e temporanee, che aprire un ufficio in Italia in base alla qualifica ottenuta nel proprio Paese.
Anche la procedura sarà semplificata: ovvero non ci sarà più bisogno di aspettare il nulla osta ministeriale, ma sarà sufficiente presentare una domanda all’ordine; tale domanda dovrà avere in allegato tutta la documentazione concernente il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
Entro il termine massimo di 2 mesi tale procedimento semplificato si dovrà concludere, altrimenti scatterà il cd. silenzio assenso.
Nei codici deontologici dovranno essere inserite novità per quanto concerne il fronte della pubblicità, dalle informazioni da fornire ai clienti, quale ad esempio le tariffe delle prestazioni.

Negli articoli dal 49 al 63 vengono previste modifiche alla regolamentazione di alcuni ordinamenti e figure professionali, quali: avvocati e procuratori; dottori agronomi e dottori forestali; agrotecnici; attuari; periti agrari; giornalisti; dottori commercialisti ed esperti contabili; biologi; consulenti del lavoro; tecnologi alimentari; geometri; periti industriali e assistenti sociali.


7. Le novità in materia di somministrazione e commercio (artt. 64 – 72)

Novità rilevanti arrivano anche per il settore commercio. Le più rilevanti sono quelle che si riportano di seguito.
1) Unificazione requisiti di accesso al commercio.
Nel nostro ordinamento, nella quasi totalità dei casi, la legittimazione all’avvio di una attività è indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi prescritti. Ciò significa che sono i requisiti e i presupposti a determinare la sussistenza in capo al soggetto aspirante del diritto all’avvio dell’attività e al relativo esercizio.
Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.

2) Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita
Nel caso dell’apertura degli esercizi di vicinato nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni ‐ apparecchi automatici‐vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ‐ vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione.
La DIA immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente all’invio della comunicazione al Comune competente per territorio.
La precedente disciplina obbligava l’aspirante commerciante ad attendere il decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione.

3) Somministrazione di alimenti e bevande
Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di autorizzazione nel caso di apertura, vista la necessità di garantire particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità ed ordine pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico.
In caso di trasferimento di sede e di titolarità e di gestione dell’attività (subingressi) è prevista la dichiarazione di inizio di attività rispettivamente ad efficacia differita a trenta giorni e immediata.

Altre rilevanti novità sono le seguenti:
1) L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche potrà essere rilasciata, oltre che a persone fisiche e a società di persone, anche a società di capitali regolarmente costituite o a società cooperative (art. 70, comma 1).

2) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, e la stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (art. 70, comma 2).

3) Vengono riformulati i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita e di somministrazione e quelli relativo all’esercizio in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e, di conseguenza vengono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e l’articolo 2 della legge n. 287/1991 (art. 71).

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8. Le novità in materia dell'attività di facchinaggio (art. 72)

L'articolo 72 del decreto in commento stabilisce che i soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio, ai sensi della legge n. 57/2001, come modificata dalla legge n. 40/2007, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio).


9. Prevista la soppressione di Ruoli ed Elenchi Camerali (artt. 73 – 76)

Agli articoli 73, 74, 75 e 76 dello Schema di decreto legislativo in commento, viene prevista la soppressione, rispettivamente:
- del Ruolo degli agenti di affari in mediazione (disciplinato dalla legge n. 39/1989);
- del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (disciplinato dalla legge n. 204/1985);
- del Ruolo dei mediatori marittimi (disciplinato dalla legge n. 478/1968);
- dell'Elenco degli spedizionieri (disciplinato dalla legge n. 1442/1941).

È esclusa dalla nuova disciplina l'attività di raccomandatario marittimo per l'esercizio della quale rimane ferma l'iscrizione nel Ruolo di cui alla legge n. 135/1977.

L’esercizio delle attività indicate sopra è soggetta a dichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui sopra e iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando la relativa qualifica.

Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dei Ruoli e dell'Elenco soppressi, saranno svolte dagli uffici delle Camere di Commercio (che presumibilmente sarà il Registro delle imprese).

Va evidenziato che le suddette eliminazioni di Ruoli ed Elenchi non modificano in alcun modo i requisiti per l’accesso all’attività, né tantomeno la potestà di verificarne il possesso da parte delle autorità competenti.
La scelta - come sottolinea il Ministero - risulta quindi in linea con i criteri di semplificazione della Direttiva e non inficia in alcun modo il livello di professionalità richiesto ai soggetti aspiranti.

Secondo quanto stabilito all'articolo 80 del decreto in commento, si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.


10. Le novità in materia di attività artigianali (artt. 77 - 79)

All’art. 77 vengono previste alcune modifiche:
• della legge 17 agosto 2005, n. 174, riguardante l’attività di acconciatore;
• della legge 4 gennaio 1990, n. 1, riguardante l’attività di estetista;
• della legge 22 febbraio 2006, n. 84, riguardante l’attività di tinto lavanderia.

Il decreto interviene in merito all’apertura di queste tre attività semplificando l’accesso all’attività. Viene pertanto prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della autorizzazione.
La DIA immediata consente l’avvio dell’attività contestualmente all’invio della comunicazione al comune competente per territorio.
La precedente disciplina obbligava l’aspirante artigiano ad ottenere l’autorizzazione.


11. Modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 (art. 85)

Il primo comma dell'art. 85, del decreto in commento apporta una rilevante modifica al comma 2 dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituendolo come segue:
“2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contenuti della L. n. 241/1990 e scaricare il testo aggiornato, clicca QUI.


12. Clausola di cedevolezza (art. 84)

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.


B. LA PREVISIONE DI NORME ATTUATIVE

In tema di ambito di applicazione, l'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 59/2010 prevede che il Ministero per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possano adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.

All'art. 36 si parla di cooperazione tra autorità nazionali competenti al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa attraverso l'utilizzo del sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato "IMI . Internal Market Information".
Con apposito decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, dovranno essere stabilite le modalità procedurali per l'utilizzo della rete IMI.

All'art. 48, si stabilisce che, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, dovranno essere adottati appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimnici, deglio ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo.

All'articolo 80 viene previstra l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.


3. CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, ha fornito una sintetica illustrazione delle principali innovazioni introdotte nei settori di sua competenza rispetto alla normativa previgente ed alcuni primi chiarimenti applicativi delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 59/2010.
La Circolare si sofferma principalmente sui contenuti della Parte Seconda del D. Lgs. n. 59/2010 - e, più precisamente, sul contenuto degli articoli dal 64 al 81 - che contiene le disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, quali: la somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, alcune forme speciali di vendita, il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, la soppressione di tre ruoli e di un elenco camerale, le attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, ecc..
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


Indicazioni in merito ai soppressi ruoli ed elenchi

A proposito delle disposizioni relative alla soppressione dei ruoli degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e dell'elenco degli spedizionieri (artt. 73, 74, 75, 76 e 80, D. Lgs. n. 59/2010), il Ministero ritiene che, nonostante la previsione di cui all'art. 80 - che prevede l'emanazione di un apposito decreto che disciplini sia le modalità di passaggio nel Registro delle imprese o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali, sia le modalità di iscrizione dei nuovi soggetti - le Camere di Commercio "dovranno dare immediata applicazione alla nuova disciplina in tutti gli aspetti non condizionati dall'assenza di tali indicazioni procedurali", attenendosi, per il resto, alle seguenti prime indicazioni prudenziali.

1. Nel periodo transitorio - intercorrente tra la data del 8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) e la data di applicazione delle disposizioni che dovranno essere adottate ai sensi dell'art. 80 - coloro che intendono iniziare una delle attività in questione (mediatore, agente, mediatore marittimo, spedizioniere) dovranno presentare alla Camera di Commercio competente (all'ufficio tenuto alla preposta degli albi e ruoli o al Registro delle imprese a seconda delle determinazione organizzatevi di ciascuna Camera):
a) una dichiarazione di inizio attività (DIA) corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle rispettive leggi;
b) decorsi almeno trenta giorni, una Comunicazione di inizio attività (CIA).

2. L'ufficio camerale competente, effettuate le debite verifiche e previa comunicazione di inizio attività, dovrà iscrivere provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli ed elenchi, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà necessariamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA.

3. I soggetti interessati dovranno quindi procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese, seguendo le modalità attualmente in uso.


4. NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto dalla Confesercenti, con Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0053422, torna sull’argomento dei requisiti di accesso alle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D. Lgs. n. 59/2010 sostenendo, che è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, sia l’aver esercitato in proprio l’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, sia il possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio (REC) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, che ha soppresso il REC.
Il testo della Nota viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento della soppressione del REC e scaricare il testo della citata circolare n. 3603/C, clicca QUI.


5. LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SOLLECITANO UN DECRETO CORRETTIVO

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 8 luglio 2010, oltre ad esprime un parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2010), ha al contempo espresso una forte raccomandazione al Governo affinché proponga un decreto legislativo correttivo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi) che contenga gli emendamenti, già proposti alle Regioni in sede di confronto tecnico precedente al primo decreto legislativo di recepimento e attuazione della direttiva e allora concordati con le amministrazioni centrali ma poi non riportati nel decreto di recepimento.

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6. ALL'ESAME DEL GOVERNO UNO SCHEMA DI DECRETO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 59/2010

6.1. 30 APRILE 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare uno schema di decreto

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 ha approvato, in via preliminare, il testo di uno Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Il provvedimento, come si legge nel comunicato stampa del Governo, apporta, a distanza di due anni dall’attuazione della Direttiva Servizi, alcuni necessari correttivi al D.Lgs. n. 59/2010, riguardanti soprattutto l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che ha sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA).
Nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si prevede che si applichi, salvo le eccezioni di legge, l’istituto del silenzio-assenso.

Con l'occasione, oltre a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010, si provvede, sulla base della prima esperienza applicativa dello stesso e di un approfondimento per i singoli settori, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale Iiberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, derivante da una più completa e corretta applicazione alle stesse delle disposizioni della direttiva e dei criteri di delega per il suo recepimento.

- Si riporta il testo dello schema di decreto:
. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.


6.2. 4 MAGGIO 2012 - Richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto correttivo e integratico

In data 4 maggio 2012 è stato trasmesso al Senato, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo Schema di decreto legislativo concernente recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 468) .
Facciamo presente che il testo trasmesso al Senato è diverso dal testo approvato in via preliminare da parte del Governo.


7. 30 AGOSTO 2012 - PUBBLICATO IL DECRETO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 59/2010

7.1. I CONTENUTI DEL DECRETO

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 (Supplemento Ordinario n. 177), il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Il provvedimento - che entra in vigore il prossimo 14 settembre 2012 - si compone di 21 articoli e contiene numerosi interventi di immediata semplificazione, riguardanti le attività di seguito elencate.

- COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
Previste all'art. 8 modifiche all’art. 71, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.
Singolare quanto stabilito al nuovo comma 6-bis, introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. g): “6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.”.

- COMMERCIO ALL’INGROSSO CON DEPOSITO E PRODUZIONE DI MARGARINA E GRASSI IDROGENATI
Con l’articolo 9 viene prevista l'aggiunta di due nuovi articolo: 71-bis e 71-ter.
Con l’aggiunta dell'art. 71-bis vengono abrogate la legge n. 1316/1951, il D.P.R. n. 131/1954 e il D.P.R. n. 519/1997, che in precedenza recavano la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.
L'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati "non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004/CE".

- COMMISSIONARI MANDATARI ED ASTATORI
Con l'aggiunta dell'art. 71-ter vengono abrogate viene disposta la soppressione dell’Albo dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.
Passa ai Comuni la verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti iscritti per tali attività nel Registro delle imprese.
Al comma 3 del citato art. 71-ter si dispone che ”L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

- FACCHINAGGIO
L’articolo 10 aggiunge il nuovo comma 1-bis all’art. 72 nel quale si dispone che non è più richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Per l’esercizio di tale attività è pertanto richiesto il solo possesso del requisito di onorabilità.

- INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI
Con l’articolo 11 viene soppresso il comma 7 dell'art. 73 dove si prevedeva che "Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio".

- SPEDIZIONIERE
Con l’articolo 14 vengono apportate modifiche all'articolo 76 del decreto e alla legge n. 1442/1941.
Soppresso il comma 5 dell’art. 76, che prevedeva "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale".
Oltre alle Commissioni per la tenuta dell'elenco, le cui funzioni sono passate alla camera di Commercio, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Modificato l’articolo 6, comma 3, della L. n. 1442/1941: l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di SRL, SAS e SNC occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato.
Le società cooperative vengono equiparate alle imprese individuali.
Sostituito anche l’articolo 7 della L. n. 1442/1941.

- ACCONCIATORE
L’articolo 15 prevede la modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 174/2005 e dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 59/2010.
Previsto l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA.

- ESTETISTA
L’articolo 16 prevede la modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 1/1990 e dell’articolo 78 del D.Lgs. n. 59/2010.
Previsto anche in questo caso l'obbligo di iscrizione nel REA (e quindi di pubblicazione nelle certificazioni e visure) del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA.

- TINTOLAVANDERIA
L’articolo 17 ha apportato modifiche all'art. 79: viene aggiunto il comma 1-bis, che recita: “1-bis. Le disposizioni della L. 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”.

- STIMATORI E PESATORI PUBBLICI - MEDIATORI PER LE UNITA’ DA DIPORTO – PERITI ED ESPERTI – MAGAZZINI GENERALI - MULINI
L’articolo 18 aggiunge sei nuovo articoli: dal 80-bis a- 80-sexies.
1) All’articolo 80-bis al decreto nel quale si prevede la soppressione del Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
2) All’articolo 80-ter viene prevista la soppressione dello specifico ruolo per il mediatore delle unità da diporto.
3) All’articolo 80-quater vengono apportate modifiche al decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativo al regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio.
Soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione centrale per l’esame dei ricorsi. Le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti saranno assolte dall’ufficio competente della camera di Commercio in forma semplificata.
Il Ruolo dei periti e degli esperti verrà pubblicato sul sito della Camera di Commercio.
4) All’articolo 80-quinquies vengono apportate modifiche al decreto-legge n. 2290/1926 e al R.D. n. 126/1927 prevedendo una nuova normativa in materia di magazzini generali.
L’attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale sarà soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare, con Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
5) All’articolo 80-sexies nel quale si prevede che l’esercizio dell’attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto a SCIA da presentare, con Comunicazione Unica, al Registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).


7.2. 12 SETTEMBRE 2012 - IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO EMANA UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, che ha dettato modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. n. 59/20120, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, che entreranno in vigore il 14 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, ha emanato la circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, con la quale illustra le principali modifiche intervenute e riporta in merito alcune opportune precisazioni.
Segnaliamo le più rilevanti.

1) Art. 71, comma 1, lett. f) - Per l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono state rese impeditive tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno.

2) Art. 71, comma 2 - Le infrazioni alle norme del gioco sono ostative solo se punite penalmente (sono pertanto escluse le infrazioni che rientrano negli illeciti amministrativi).

3) Art. 71, comma 3 - Sia per iI soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di vendita che per quelli aspiranti alla somministrazione di alimenti e bevande il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di 5 anni sia per i reati di cui al comma 1 che per quelli di cui al comma 2 dell'art. 71. Ciò significa che l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 78 C.P. o il decorso di 5 anni, previsti dal comma 3 dell'art. 71, sono ammissibili anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.
La decorrenza del quinquennio va calcolata dal momento in cui viene pagata la pena pecuniaria, ovvero, in caso di declaratoria di estinzione della pena per altra causa, dal passaggio in giudicato del provvedimento.

4) Art. 71, comma 5 - Viene prevista la possibilità, anche per le imprese individuali, di ricorrere, in alternativa al titolare o al rappresentante legale, ad una eventuale persona preposta ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali.
Pertanto diviene ammissibile l'utilizzi un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Ciò significa che è ammessa, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o si somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità, dovranno risultare in possesso di quelli elencati sia al comma 1 che al comma 2.
Contrariamente a quanto sostenuto nel passato, l'abrogazione del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e le modifiche apportate all'art. 71 non prevedono espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale. Pertanto, il divieto di nominare un identico preposto per più società è da ritenersi decaduto, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fese di dimostrazione dei requisiti.

5) Art. 71, comma 6 - Non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell'art. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (circoli privati).
La modifica apportata al comma 6 dell'art. 71 determina pertanto l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni dettate dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 che richiamano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.
Resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71.
Si ricorda, inoltre, che per effetto del disposto di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 79/2012, convertito dalla L. n. 131/2012, per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore.
Viene eliminato l'obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all'alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
E' obbligatorio il possesso dei requisiti professionali solo nei casi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non anche nel caso di commercio all'ingrosso.

6) Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio - Con la modifica del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998 da parte dell'art. 8, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 147/2012, viene prevista la eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Nel caso di esercizio congiunto l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche in caso di grandi superfici di vendita.

7) Attività commerciali ausiliarie e connesse - Viene liberalizzata l'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati. Resta fermo il regime relativo alle disposizioni in materia di igiene e salute pubblica con particolare riferimento a quelle di cui al regolamento CE/852/2004.
Soppressi gli albi dei commissionari, mandatari ed astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.

8) Acconciatori ed estetisti - Al fine di allineare queste due attività alle altre attività regolamentate (impiantisti, autoriparatori, ecc.) e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attività ad essi affidate dalla legge, viene disposto che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto siano iscritti nel REA.
Con l’abrogazione dell’art. 2 della L. n. 161/1963, da parte dell'art. 15, comma 2 del decreto in commento, che prevedeva, oltre all’autorizzazione comunale, ormai sostituita pienamente dalla SCIA, l’accertamento della qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni provinciale per l’artigianato, deve ritenersi ormai chiarito che le imprese possano avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle spesse Commissioni provinciali per l’artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuali dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.

9) Attività di tintolavanderia - L'art. 17, comma 1, intervenendo sull'art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010 contribuisce a chiarire la posizione delle c.d. "self-service" per le quali non viene richiesta la necessità di un responsabile tecnico, dotato di particolari competente professionali, in quanto in questa tipologia non vengono effettuati lavaggi a secco o trattamenti di smacchiatura, stireria, ecc..

10) Soppressione di Ruoli - L'art. 18 aggiunge al D.Lgs. n. 59/2010 gli articoli 80-bis e 80-ter nei quali viene prevista la soppressione, rispettivamente, del Ruolo dei pesatori e stimatori pubblici e del Ruolo dei mediatori delle unità da diporto.
L'esercizio delle attività di pesatore e stimatore pubblico diventa così libero.
Per i mediatori delle unità da diporto tornano ad applicarsi le norme nazionali relative ai mediatori marittimi.
Al successivo art. 80-quater viene prevista una semplificazione delle norme relative alla tenuta del Ruolo dei periti e degli esperti (soppresse le commissioni provinciale e la commissione centrale; i ricorsi vanno fatti direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico; rimane alle Camere di Commercio la possibilità di sottoporre il candidato all'iscrizione ad un colloquio integrativo).

11) Magazzini generali - L'art. 18 aggiunge al D.Lgs. n. 59/2010 l'articolo 80-quinquies, che disciplina il procedimento per l'esercizio dei magazzini generali, trasformando il precedente regime autorizzatorio in SCIA.

12) Attività molitoria - L'art. 18 aggiunge l'art. 80-sexies che procede ad una semplificazione e parziale liberalizzazione dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti. Definitivamente eliminata la vidimazione annuale della licenza.


8. 28 DICEMBRE 2013 - EMANATA LA DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013

E' stata pubblicata, sulla GUCE n. L354/132 del 28 dicembre 2013, la DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

8.1. I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA

Il 17 gennaio 2016 entrano in vigore le nuove norme europee contenute nella Direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Sono molti gli elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea esistente. Il testo, infatti, modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

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8.2. All'esame del Parlamento uno schema di decreto di recepimento

Nella riunione del 13 novembre 2015 il Governo ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE.
Il provvedimento, annunciato alle Camere il 16 novembre 2015, è al momento all’esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati, al fine dell’espressione del prescritto parere, mentre il Senato della Repubblica ha già reso il proprio parere favorevole, con osservazioni, in data 22 dicembre 2015.
Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto Governo n. 239) costituisce attuazione della direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Lo schema di decreto – composto da 45 articoli - modifica ed integra numerose disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - di attuazione della precedente direttiva qualifiche 2005/36/CE - sostanzialmente intervenendo nei soli settori bisognosi di adeguamento alla disciplina della nuova direttiva 2013/55/UE.
La direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2014; gli Stati devono recepirla entro il 18 gennaio 2016.
Lo schema A.G. 239 è stato trasmesso alle Camere il 14 novembre 2015 e relativamente all’esame delle Commissioni della Camera dei Deputati, il termine per l’espressione del parere è già scaduto mentre le competenti Commissioni del Senato della Repubblica hanno concluso il proprio esame rendendo parere favorevole con osservazioni in data 22 dicembre 2015.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2015.

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9. 30 DICEMBRE 2015 - NUOVA CIRCOLARE ESPLIVATIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa dell'approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/55/UE, ha emanato la Circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015, con la quale illustra il contenuto del decreto legislativo di recepimento al fine di mettere in condizione le Camere di Commercio di darne tempestiva applicazione per gli aspetti di competenza.
Nella circolare il Ministero si limita ad esaminare i contenuti dei soli articoli 11, 12 e 13.

- Articolo 11 - (Prestazione temporanea di servizi
L’articolo 11 apporta due modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, che disciplina la libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea.

- Articolo 12 - Dichiarazione preventiva
L’articolo 12 modifica l’art. 10 del D.Lgs. n. 206/2007, dedicato alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.
L’intervento legislativo recepisce nel diritto nazionale l’articolo 1, punto 7, della Direttiva 2013/55/UE.

- Articolo 13 - Verifica preliminare
L’articolo 13 modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 206/2007, che regola l’istituto della verifica preliminare e traspone nel diritto interno quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 7, lettera c), della direttiva.
A seguito della riforma si stabilisce che, all’atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, quando si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento oltre che ai sensi del titolo III, capo IV (Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione) anche ai sensi dei capi III (Riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale) e capo IV-bis, introdotto dal provvedimento in esame (Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni) dello stesso titolo (lettera a) dell’articolo in esame).

Nella Circolare viene ricordato che la scrivente Direzione generale è Autorità competente per le seguenti attività:
- Installazione di impianti negli edifici (D.M. 37/2008)
- Autoriparazione (L. 122/1992)
- Disinfestazione, derattizzazione, sanificazione (L. 82/1994)
- Agenti di affari in mediazione (L. 39/1989)
- Agenti e rappresentanti di commercio (L. 204/1985)
- Mediatori marittimi (L. 478/1968)
- Spedizionieri (L. 1442/1941)
- Acconciatori (L. 174/2005)
- Tintolavanderie (L. 84/2006)
- Vendita di generi alimentari, somministrazione di alimenti e bevande (D. Lgs. 59/2010)
- Periti assicurativi (D. Lgs. 209/2005)
- Certificatori energetici (con esclusione dei certificatori iscritti in albi professionali D. Lgs. 192/2005).

Della dichiarazione preventiva e degli esiti, indicando la data da cui può essere iniziata la prestazione e la relativa scadenza, il Ministero ne darà notizia nel proprio sito istituzionale, una apposita sezione

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GUIDE E APPROFONDIMENTI

1) Obiettivo della direttiva è quello di creare le condizioni necessarie per il completo esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea. Ciò per assicurare un rafforzamento dei diritti degli utenti, la promozione della qualità dei servizi, la cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
Il decreto si applica a qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione; alcuni settori, tuttavia, sono esclusi dall’ambito di applicazione.
Per servizio deve intendersi qualsiasi prestazione, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e dietro retribuzione.
Lo stabilimento è l’esercizio effettivo a tempo indeterminato di un’attività economica non salariata, svolta con un’infrastruttura stabile.

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2) Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha predisposto una ”Guida per il monitoraggio relativo alla direttiva Servizi”.
La guida propone alle Amministrazioni pubbliche uno strumento concreto per affrontare il primo obbligo richiesto dal legislatore europeo per il corretto recepimento della direttiva servizi: il monitoraggio della normativa nazionale in materia di attività di servizio.

Si riporta il testo della guida:
. DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE – Guida per il monitoraggio relativo alla direttiva “Servizi”.


3) SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - Un documento di approfondimento del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Il Sevizio Studi della Camera dei deputati ha elaborato un documento dal titolo “La semplificazione degli adempimenti amministrativi per le attività produttive” (Documento n. 536 del 5 febbraio 2021).
Una delle principali difficoltà riscontrate dagli operatori economici privati, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato - secondo le analisi delle Istituzioni comunitarie - dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative.
Per tale motivo, il legislatore europeo ha considerato necessario stabilire principi-quadro di semplificazione amministrativa comuni per tutti gli Stati membri, a partire dalla limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile, alla luce del principio di proporzionalità, di non discriminazione, e di necessità, e dall'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine.
L’azione di semplificazione delle procedure e la riduzione dei regimi autorizzatori - realizzata dal legislatore dell’UE con la direttiva 2006/123/CE, Direttiva sui servizi del mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkenstein”) - è stata esplicitamente finalizzata “ad eliminare ritardi, costi ed effetti dissuasivi che derivano da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose e dalla loro duplicazione, complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, abuso di potere da parte delle autorità competenti, termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o costi e sanzioni sproporzionati” mantenere gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori.
La “Direttiva servizi” è stata attuata in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, successivamente modificato e integrato, in particolare, dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

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. Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti della “Direttiva Servizi” e visitare il sito della Commissione europea, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti della “Direttiva Servizi” e visitare il sito del Dipartimento politiche comunitarie, clicca QUI.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

. DIRETTIVA 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo in vigore fino al 20 giugno 2011).

- Si riporta il testo della RELAZIONE allo Schema di decreto legislativo:
. Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno” - RELAZIONE.

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo in vigore dal 21 giugno 2011 fino al 13 settembre 2012).

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo in vigore dal 14 settembre 2012).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Circolare esplicativa.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0053422: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59 - Quesito in materia di requisiti di accesso alle attività di commercio in relazione alle norme di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0053609: Quesito – Art. 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0061559: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Nota del 31 maggio 2010, Prot. 0061699: Quesito in materia di disciplina delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. Articolo 70, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

. D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

. D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012, Prot. 0189658: Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante 26 marzo 2010, n. 59, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno - Circolare esplicativa.

. DIRETTIVA 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015, Prot. 291143: Prestazione di servizi temporanea ed occasionale. Adempimenti preliminari per il prestatore. Circolare esplicativa.


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LA DIRETTIVA SERVIZI 2006/123/CE
IL RECEPIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI

1. LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, già con la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007) aveva dettato, agli articoli 3, 4 e 5, le prime disposizioni in merito all’attuazione della direttiva 2006/123/CE, prevedendo l’emanazione di future leggi regionali di adeguamento ai principi della “Direttiva Servizi”.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 21 luglio 2008, n. 7: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).


2. LA REGIONE VALLE D'AOSTA

La REGIONE VALLE D'AOSTA, con la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009) aveva dettato, agli articoli 31 e 32, le prime disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE e aveva provveduto alla modifica di alcune leggi regionali in adeguamento alla “Direttiva Servizi”, quali:
a) la L.R. 31 dicembre 1999, n. 44, relativa alla disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta, con la conseguente abrogazione delle leggi regionali n. 59/1986, n. 58/1991 e n. 74/1992;
b) la L.R. 20 aprile 2004, n. 4, recante interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE VALLE D'AOSTA - L.R. 26 maggio 2009, n. 12: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.


3. LA REGIONE PIEMONTE

La REGIONE PIEMONTE, con la L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, ha adeguato la normativa regionale in materia di turismo, attività di estetista ed acconciatore, artigianato, commercio, attività nautiche e concessioni demaniali alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Successivamente, la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale) ha emanato la Circolare 7 giugno 2010, Prot. 4865/DB1701, nella quale viene fatta una sintesi delle principali novità introdotte dalla “Direttiva Servizi”, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti e di immediato impatto rispetto alla normativa regionale vigente.

La legge regionale n. 38/2009 contiene le disposizioni per l’adeguamento del corpo legislativo regionale vigente nella materia dei servizi, ai contenuti della direttiva Bolkestein, in riferimento alle seguenti fattispecie:
• commercio di vicinato,
• forme speciali di vendita,
• spacci interni,
• apparecchi automatici,
• vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione,
• vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori,
• attività di somministrazione di alimenti e bevande
.

Con la Circolare del 7 giugno 2010 sono state successivamente fornite alcune indicazioni sui principali problemi indotti nell’ordinamento regionale dalle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 59/2010, che riguardano:
1) la somministrazione di alimenti e bevande (art. 64),
2) il commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 70),
3) i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (art. 71).


- Si riporta il testo della legge regionale e della successiva circolare:
. REGIONE PIEMONTE - L.R. 30 dicembre 2009, n. 38: Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

. REGIONE PIEMONTE - Circolare del 7 giugno 2010, Prot. 4865/DB1701: Applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio.


In data 1° luglio 2010, la Direzione regionale commercio emana delle indicazioni integrative (Protocollo n. 5543/DB1701 del 01/07/2010) alla nota n. 4865/DB/1701 del 7 giugno 2010 avente ad oggetto: applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio".

- Si riporta il testo della nota integrativa:
. REGIONE PIEMONTE - Nota del 1° luglio 2010, Prot. 5543/DB1701 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; indicazioni integrative alla nota della Direzione regionale Commercio n. 4865/DB/1701 del 7 giugno 2010.


La Regione Piemonte, con una circolare del 13 maggio 2011, trasmessa a tutti i Comuni e Associazioni di categoria, sostiene che, a seguito delle disposizioni dettate dall'art. 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 e della "intervenuta reinterpretazione dei riparto costituzionale delle competenze legislative", l'attuale assetto della disciplina regionale in tema di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande è inadeguato.
La Regione quindi evidenzia l'inadeguatezza della D.G.R. N. 55-12246/2009 e delle note n. 4865/DB1701 del 7 giugno 2010 e N. 5543/DB.1701 del 1° luglio 2010.

- Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE PIEMONTE - Circolare del 13 maggio 2011, Prot. 0003728/DB1701 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6 - Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Indicazioni interpretative.


4. LA REGIONE ABRUZZO

La REGIONE ABRUZZO, con la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5, ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, attraverso il recepimento nel proprio territorio della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in osservanza dei principi e criteri di cui all’articolo 41 della L. 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008".
La Regione dovrà recepire nel proprio ordinamento la direttiva 2006/123/CE mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente con:
a) l’abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario;
b) la valutazione delle misure potenzialmente restrittive, in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità;
c) la semplificazione amministrativa anche attraverso l’operatività degli Sportelli unici per le attività produttive, come interlocutori istituzionali unici dei prestatori dei servizi, a prescindere dal luogo di stabilimento;
d) l’implementazione delle procedure elettroniche; e) le attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri
.

Con tale legge ha provveduto alla modifica delle seguenti leggi regionali:
1) L.R. 16 ottobre 1996, n. 94, relativa all’ "Ordinamento della professione di maestro di sci";
2) L.R. 16 settembre 1998, n. 86, relativa all’ "Ordinamento della professione di guida alpina maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna maestro di escursionismo";
3) L.R. 28 aprile 2000, n. 78, relativa alla "Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast";
4) L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, relativa alla "Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico";
5) L.R. 11 agosto 2004, n. 25, relativa alle "Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo";
6) L.R. 26 gennaio 1993, n. 11, relativa alle "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica";
7) L.R. 3 novembre 1999, n. 96, relativa alle "Norme per l'istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi di formazione per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico";
8) L.R. 16 luglio 2008, n. 11, relativa alle "Nuove norme in materia di commercio";
9) L.R. 31 ottobre 1994, n. 32, relativa alle "Nuove norme in materia di agriturismo”.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE ABRUZZO - L.R. 18 febbraio 2010, n. 5: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.


La REGIONE ABRUZZO, con la legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)", ha, di fatto, disposto l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonche' della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
Con la medesima legge ha dato, altresì, attuazione agli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In concreto, ha apportato modifiche:
- alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11, recante: "Nuove norme in materia di commercio";
- alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135, recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114";
- alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23, recante "Nuova legge organica in materia di artigianato";
- alla L.R. 7 settembre 1993, n. 50, recante "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore".

Con successiva Circolare del 29 marzo 2011, Prot. 71108, la Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche culturali - Servizio Politiche Turistiche della stessa Regione, in riferimento alle LL.RR. n. 5/2010 e n. 59/2010, ha fornito i primi indirizzi applicativi per la gestione dei procedimenti riguardanti l'esercizio di attività in ambito turistico.

- Si riporta il testo della L.R. n. 59/2010 e della successiva circolare:
. REGIONE ABRUZZO - L.R. 22 dicembre 2010, n. 59: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010).

. REGIONE ABRUZZO - Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche culturali - Servizio Politiche Turistiche - Circolare del 29 marzo 2011, Pro. 71108: LL.RR. n. 5/2010 e n. 59/2010 - Primi indirizzi applicativi per la gestione dei procedimenti riguardanti l'esercizio di attività in ambito turistico.


5. LA REGIONE PUGLIA

La REGIONE PUGLIA, con l’art. 14 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, recante “Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”, ha dettato i principi per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE (“Direttiva Servizi”) che dovranno essere recepiti da un apposito regolamento regionale.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE PUGLIA - L.R. 25 febbraio 2010, n. 5: Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse. Art. 14.


La Regione Puglia ha emanato il Regolamento regionale n. 3 del 11 marzo 2011, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali.
Le norme del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi disciplinati dal Regolamento regionale n. 7 del 28 aprile 2009, concernente “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a), del comma 1, dell’art. 2, della L.R. n. 11/2003.

- Si riporta il testo del regolamento regionale:
. REGIONE PUGLIA - Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3: Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.


6. LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La REGIONE EMILIA ROMAGNA, con la L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, detta norme in materia di:
a) sportello unico per le attività produttive;
b) di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4541 concernente la procedura di maestro di sci;
d) in materia di partecipazioni societarie.

La Regione garantisce, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento nonchè il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale (art. 1).

Saranno soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, da presentare al Comune in cui si intende svolgere l'attività o dove sono ubicate le strutture:
• l’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all’aria aperta, nonché in quelle extralberghiere;
• l’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all’aria aperta e nelle loro dipendenze;
• l'apertura di aree di sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all’aperto;
• l'apertura di campeggi;
• l’apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard;
• l'esercizio della professione di guida alpina, maestro di alpinismo e aspirante guida;
• l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo;
• l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato;
• l’attività di vendita al dettaglio negli spacci interni;
• l’attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
• l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
• l’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore;
• l'apertura di imprese di pompe funebri;
• l’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia
.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE EMILIA ROMAGNA - Circolare del 25 giugno 2010, Prot. 165274: D. Lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE (Direttiva servizi). Indicazioni applicative.


Successivamente, la Regione EMILIA ROMAGNA ha emanato la Circolare 26 giugno 2010, prot. 165274, con la quale il competente Servizio della programmazione commerciale ha fornito le indicazioni circa l’applicazione del D. Lgs. n. 59/2010.

- Si riporta il testo della circolare con l'allegato quadro sinottico delle indicazioni applicative:
. REGIONE EMILIA ROMAGNA - L.R. 12 febbraio 2010, n. 4: Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010.


7. LA REGIONE UMBRIA

La REGIONE UMBRIA, con la L.R. 16 febbraio 2010, n. 15 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale - Serie generale n. 9 del 24 febbraio 2010) ha adottato disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
La stessa legge ha modificato, tra l’altro, sia la legge regionale sul turismo n. 18 del 27 dicembre 2006 che la legge regionale 14 agosto 2997, n. 28 (agriturismo).

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE UMBRIA - L.R. 16 febbraio 2010, n. 15: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Umione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.


8. LA REGIONE CAMPANIA

La REGIONE CAMPANIA ha emanato il Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 9 aprile 2010, recante "Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Regolamento n. 11/2010).
Il presente regolamento, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale), attua nel territorio della Regione Campania la direttiva 2006/123/CE, nell’ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale dovrà:
- individuare, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6;
- predisporre, in conformità ai principi di semplificazione recati dalla direttiva servizi, la modulistica unificata per le amministrazioni interessate relativa ai procedimenti che ricadono nell' ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE
.

- Si riporta il testo del decreto:
. REGIONE CAMPANIA - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 9 aprile 2010: Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.


9. LA REGIONE LOMBARDIA

La REGIONE LOMBARDIA, con la Circolare del 2 aprile 2010, Prot. 0003847, precisa che il decreto che ha recepito la direttiva servizi non introduce modifiche di rilievo alla normativa regionale, salvo su alcuni punti che vengono puntualizzati nella circolare stessa e che riguardano:
a) il trasferimento di sede dei pubblici esercizi (art. 63);
b) il commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 69);
c) i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (art. 70).

- Si riporta il testo della Circolare:
. REGIONE LOMBARDIA - Giunta Regionale - Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati - Circolare del 2 aprile 2010, Prot. 0003847: Applicazione dei disposti del decreto legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno.

- Si riporta il testo di una nota a cura di Valerio Farè dal titolo:
. Come cambiano le regole per il commercio in Lombardia dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).


In attesa di rivedere la normativa, la D.G. Commercio, Turismo e Servizi, della Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2010, n. 1062, ha fornito indicazioni, anche di carattere operativo, riguardanti le materie di competenza sulle quali opera direttamente il D.Lgs 59/2010.

- Si riporta il testo della Deliberazione:
. REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2010, n. 001062: Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 59/2010 "Attiuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di commercio e turismo.


10. LA REGIONE MARCHE

La REGIONE MARCHE, in data 28 giugno 2010, ha emanato una circolare esplicativa nella quale vengono impartite ai Comuni indicazioni sull'applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva Servizi".
Nella circolare viene ricordato che la Regione Marche, con L.R. 10 novembre 2009, n. 27, recante “Testo unico in materia di commercio”, ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia di commercio adeguando la normativa di settore alla direttiva servizi.
Tuttavia, per perfezionare il processo di adeguamento alla direttiva servizi anche alla luce del D. Lgs. n. 59/2010, sono allo studio modifiche da apportate alla citata L.R. n. 27/2009.
La circolare prosegue poi con un esame comparato tra i contenuti della direttiva 2006/123/CE, quelli del D. Lgs. n. 59/2010 e quelli della L.R. n. 27/2009.

- Si riporta il testo della legge regionale e della Circolare:
. REGIONE MARCHE - L.R. 10 novembre 2009, n. 27: Testo Unico in materia di Commercio.

. REGIONE MARCHE - Ufficio Commercio - Circolare del 28 giugno 2010, Prot. 414462: Applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” - Aspetti rilevanti agli effetti della legge regionale n. 27/2009 “Testo unico in materia di commercio”.

. REGIONE MARCHE - L.R. 29 aprile 2011, n. 7: Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011.


11. LA REGIONE TOSCANA

La Giunta della REGIONE TOSCANA, con Deliberazione n. 638 del 5 luglio 2010 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 del 14 luglio 2010) ha approvato la circolare interpretativa del D. Lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi.
Nella circolare vengono presentate alcune osservazioni che scaturiscono da un esame comparato tra i contenuti della direttiva 2006/123/CE, quelli del D. Lgs. n. 59/2010 e quelli della L.R. n. 28/2005.
Secondo la Regione, le norme di miglior favore previste nell’ordinamento regionale prevalgono rispetto la normativa innovativa statale, con un’unica eccezione: i requisiti morali e professionali regionali vanno disapplicati a favore di quelli statali, in forza della competenza statale. Infatti, nell’attività commerciale sono rinvenibili le caratteristiche della “professione regolamentata”, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206.

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE TOSCANA - Deliberazione 5 luglio 2010, n. 638: Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, relativa ai servizi del mercato interno e al D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” sulle disposizioni di cui alla L.R. n. 28 del 7/2/2005 Codice del commercio.


12. LA REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria, con la Circolare del 1° luglio 2010, fornisce ai Comuni indicazioni operative per l’applicazione del decreto legislativo 59/2010.
La circolare, peraltro estremamente dettagliata, prende in considerazione i singoli aspetti della nuova disciplina fornendo la propria interpretazione.

Come è noto la Regione Liguria, nell’ambito dell’esercizio di competenza esclusiva regionale in materia di commercio ai sensi del novellato articolo 117, comma 2, della Costituzione, con propria L.R. 2 gennaio 2007, n.1, recante “Testo unico in materia di commercio”, e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio.
Con la presente Circolare vengono forniti gli elementi utili ai fini di individuare se e quali parti della normativa e delle programmazioni commerciali ed urbanistiche in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande vigenti nella Regione Liguria siano in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE e di conseguenza vadano prima disapplicate, ai sensi del citato art. 84, e successivamente modificate.

Nel rispetto del principio che vada applicato il regime abilitativo più semplificato, nella circolare viene - singolarmente - ritenuta di maggior semplificazione la “comunicazione”, prevista dalla disciplina regionale, rispetto la ”dichiarazione” ad efficacia immediata prevista dal D. Lgs. n. 59/2010, e pertanto si dovrà continuare ad applicare l'articolo 132 della L.R. n. 1/2007.
Solo qualora fossero, invece, previsti regimi abilitativi più restrittivi rispetto a quelli introdotti dal D. Lgs. n. 59/2010, occorrerebbe adeguarsi obbligatoriamente a questi ultimi.
Deve trovare applicazione la "dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata" nei seguenti casi:
1) esercizi di vicinato (art. 18, L.R. n. 1/2007);
2) forme speciali di vendita al dettaglio (artt. 103 - 107, L.R. n. 1/2007)
.
Vanno, pertanto, disapplicate le norme regionali nella parte in cui prevedano la "dichiarazione di inizio attività differita".

Per quanto riguarda i requisiti morali e professionali, nel rispetto non tanto dell’art. 71 del D. Lgs. n 59/2010, nella circolare si ritiene che gli artt.12 e 13 della L.R. n.1/2007, disciplinanti i requisiti morali e professionali, debbano essere disapplicati dovendosi applicare il citato art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 per tutte le attività commerciali disciplinate dalla L.R. n. 1/2007.

- Si riporta il testo della circolare:
. REGIONE LIGURIA - Circolare del 1° luglio 2010: Circolare per applicazione direttiva servizi (Bolkestein) e sua attuazione con D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.


La REGIONE LIGURIA apporta modifiche al T.U. sul commercio in attuazione della Direttiva Servizi

La Regione Liguria, con la L.R. 12 agosto 2011, n. 23, successivamente modificata dalla L.R. 4 ottobre 2011, n. 26, ha apportato modifiche alla L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, adeguando la propria normativa sul commercio alla Direttiva servizi.

Si riporta il testo di entrambi le leggi regionali:
. REGIONE LIGURIA - L.R. 12 agosto 2011, n. 23: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

. REGIONE LIGURIA - L.R. 4 ottobre 2011, n. 26: Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).


13. LA REGIONE VENETO

La Regione Veneto, con Delibera della Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010 ha innanzitutto evidenziato che la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, che ha disciplinato il settore dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel suo impianto, è sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla Direttiva e pertanto continua a trovare integrale applicazione.
La delibera ha poi esaminato alcune dispisizioni che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010, hanno cessato di avere applicazione.

- Si riporta il testo della deliberazione:
. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010: Legge regionale 21 settembre 2007. n.29 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo.


Con Delibera della Giunta regionale n. 2029 del 3 agosto 2010 sono stati emanati i Criteri di indirizzo e coordinamento normativo nonché dettata la nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
La Regione Veneto è la prima Regione che interviene sull'argomento dopo che con il D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva Bolkestein, sono stati rideterminati ed unificati i requisiti per l’esercizio del commercio e dell’attività di somministrazione.
Con la stessa delibera è stato anche approvato il Piano di Studi del corso di formazione per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché le disposizioni operative inerenti la verifica dei requisiti di ammissione al relativo percorso formativo agevolato (Allegato A).

- Si riporta il testo della Deliberazione e dell'Allegato A:
. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2029 del 3 agosto 2010: Requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 in tema di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. Criteri di indirizzo e coordinamento normativo. Nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
. REGIONE VENETO - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2029 del 3 agosto 2010 - ALLEGATO A - Corsi abilitanti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande.


Con la L.R. 25 novembre 2011, n. 26 vengono definite le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE VENETO - L.R. 25 novembre 2011, n. 26: Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.


In attuazione della L.R. n. 26/2011, con la L.R. 7 novembre 2013, n. 27, la Regione Veneto detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea.
In particolare, con le disposizioni del Titolo II, adegua la propria legislazione al D.Lgs. n. 147/2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi.
Le novità riguardano in modo prevalente le attività di somministrazione, normate dalla L.R. n. 29/2007, le attività di estetista e acconciatore, e di lavanderia.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE VENETO - L.R. 7 novembre 2013, n. 27: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013).vendita e somministrazione di alimenti e bevande.


14. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – Circolare del 28 maggio 2010, n. 1: D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".



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Pubblicato su: 2009-12-30 (27889 letture)

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