GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE - GECT
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE - GECT
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Le grandi difficoltà incontrate dagli Stati membri, dalle regioni e dalle autorità locali nel realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, in un contesto di norme e procedure nazionali differenti e che ha registrato l’aumento delle frontiere terrestri e marittime della Comunità, seguito al suo allargamento, hanno spinto la Commissione ad includere nella riforma della politica regionale un nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario.
Dopo i gruppi europei di interesse economico (GEIE), che si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata dei Programmi dei Fondi strutturali nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria INTERREG nel corso del periodo di programmazione 2000-2006, è stato introdotto, dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2009, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), un nuovo strumento giuridico europeo che consente ad autorità territoriali, appartenenti a Stati diversi, di istituire gruppi di cooperazione con personalità giuridica.
Il GECT è dotato di personalità giuridica e, in ogni Stato membro, deve godere della più ampia capacità riconosciuta alle persone giuridiche; si ha dunque un conferimento generale di capacità da parte del diritto comunitario ed un rinvio ai singoli ordinamenti nazionali per ampliare il più possibile tale capacità.
Il GECT ha come obiettivo quello di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale (Italia: comunque senza fini di lucro).
Per svolgere queste funzioni, un GECT può dotarsi di un’organizzazione, disporre di un patrimonio e assumere del personale.
I futuri GECT potranno proporre progetti da finanziare nell’ambito dei fondi a gestione diretta o dei diversi programmi di cooperazione.
Nei programmi operativi si può inoltre prevedere il trasferimento delle funzioni di autorità di gestione del programma ad un futuro GECT.
Il GECT non può esercitare poteri di polizia o assolvere funzioni in materia di giustizia o di politica estera.
Un GECT può costituirsi tra Regioni, autorità locali o nazionali, organismi di diritto pubblico e associazioni, stipulando una convenzione e adottando uno statuto, che vanno notificati alle autorità nazionali competenti. Queste hanno tre mesi di tempo per autorizzare la partecipazione dei potenziali membri e devono motivare un eventuale rifiuto facendo appello al regolamento.
I membri di un GECT devono risiedere sul territorio di almeno due Stati membri.
Il GECT è volto ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
Contrariamente alle precedenti strutture preposte alla gestione di questo tipo di cooperazione sino al 2007, il GECT dispone di personalità e capacità giuridica e può pertanto acquistare e vendere beni o impiegare personale.
Al GECT possono partecipare:
• Stati membri;
• autorità regionali o locali;
• associazioni;
• qualsiasi altro organismo di diritto pubblico.
La novità dei GECT risiede nel fatto che enti di diversi Stati Membri possono associarsi senza dapprima sottoscrivere un accordo internazionale ratificato dai parlamenti nazionali. Gli Stati Membri mantengono la prerogativa di poter accettare o rifiutare la partecipazione al GECT.
I nuovi GECT potranno programmare, organizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale su vari livelli:
• transfrontaliero,
• transnazionale,
• interregionale.
Il GECT è una formula inedita in quanto consente di associare enti di diversi Stati membri senza la necessità di sottoscrivere dapprima un accordo internazionale, ratificato dai parlamenti nazionali. Gli Stati membri devono tuttavia approvare la partecipazione al GECT dei potenziali membri sul rispettivo territorio.
Per l’interpretazione e l’applicazione della convenzione si applica il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha stabilito la propria sede sociale.
La convenzione costitutiva di un GECT ne specifica in particolare:
• la denominazione e la sede sociale;
• l’elenco dei membri;
• l’estensione del territorio interessato;
• l’obiettivo specifico;
• la missione;
• la durata.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-11-23 (2233 letture) [ Indietro ] |