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TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI - TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI - PROFESSIONI MEDICHE E SANITARIE - PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO - LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC)





RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI
DIRITTO DI STABILIMENTO
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europa, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera possono esercitare una 'professione regolamentata' in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle Autorità competenti.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia è regolamentato dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 che ha recepito la direttiva 2005/36/CE.

Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2016) che oltre a prevedere modifiche alla direttiva 2005/36/CE ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.

La "professione regolamentata" è, ai sensi della direttiva europea, l'attività o l'insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.
Ogni Stato membro è libero di scegliere quali professioni regolamentare e i requisiti necessari per accedere ed esercitare la professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità.

L'Italia regolamenta le professioni inserite in un apposito elenco.
Le professioni regolamentate negli altri Stati dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera e le relative Autorità competenti sono elencate sul sito della Commissione europea.

La direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle seguenti ipotesi: stabilimento e libera prestazioni di servizi (mobilità temporanea).
Con il diritto di stabilimento un cittadino europeo può esercitare la sua professione in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualfiica o del titolo ottenuto in un altro Stato dell'UE.
Con la libera prestazione di servizi un cittadino europeo può svolgere in Italia in modo temporaneo e occasionale l'attività professionale che svolge stabilmente in un altro Stato dell'UE dopo aver presentato una dichiarazione preliminare scritta.

La direttiva 2013/55/UE ha introdotto la possibilità per cinque professioni (farmacista, fisioterapista, infermiere, guida alpina e agente immobiliare) di richiedere il riconoscimento della propria qualifica professionale o la libera prestazione di servizi attraverso la Tessera Professionale Europea.

. Se vuoi scaricare l'ELENCO DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE IN ITALIA, clicca QUI.

. Per le professioni regolamentate NEGLI ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera e le relative Autorità competenti, clicca QUI.


DIRITTO DI STABILIMENTO

I cittadini dell'Unione Europea, di uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera che possiedono una qualifica o titolo professionale conseguito nel paese di origine, possono esercitare la loro "professione regolamentata" in Italia presentando la domanda per il riconoscimento della loro qualifica o titolo.
La domanda deve essere presentata all'Autorità italiana competente.
L'Italia regolamenta le professioni inserite in uno specifico elenco.

Se la professione è regolamentata in Italia ma non nello Stato di provenienza, i cittadini europei possono ottenere l'accesso e l'esercizio se hanno maturato una esperienza professionale di un anno negli ultimi dieci anni e hanno conseguito uno o più attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente dello Stato di provenienza.
Se la professione non è regolamentata in Italia, i cittadini europei non devono presentare alcuna domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica o titolo poichè l'accesso e l'esercizio dell'attività è libero, fatti salvi i requisiti per l'esercizio della professione.
I cittadini europei possono contattare il Centro di assistenza per ogni tipo di informazione e aiuto.

. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.


LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

La libera prestazione di servizi può essere svolta in Italia in modo temporaneo e occasionale da un cittadino residente in un altro Stato dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda Liechtestein e Norvegia) o in Svizzera, dove svolge stabilmente la propria attività.
Se in tale Stato la professione non è regolamentata, occorre dimostrare di aver svolto un solo anno di esperienza professionale negli ultimi dieci anni.

Il professionista deve inviare una dichiarazione preventiva alla competente Autorità italiana prima di esercitare una prestazione di servizi nel nostro Paese.
La dichiarazione ha validità di un anno per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica, di 18 mesi per tutti gli altri casi.
Al termine del periodo di validità, il professionista deve presentare nuovamente la dichiarazione se vuole continuare a fornire servizi temporanei e occasionali in Italia.

Per le attività stagionali, le Autorità competenti possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati nel nostro Paese. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal professionista.

Nel caso in cui la professione che si intende esercitare comporti un rischio per la salute o la sicurezza pubblica (disponibile l'elenco), l'autorità competente può svolgere un controllo preventivo della qualifica prima dell'esercizio dell'attività.
Tale controllo non avviene:
- per le professioni a riconoscimento automatico (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista ed architetto),
- per le professioni a riconoscimento in base all'esperienza professionale (professioni rientranti nell'Allegato IV della direttiva) e
- per le professioni per le quali il riconoscimento potrà essere effettuato sulla base dei "Quadri comuni di formazione" (ancora non adottati dalla Commissione UE).

. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.



IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

1. EQUIPOLLENZA E RICONOSCIMENTO

1.1. Equipollenza
L'equipollenza è il riconoscimento dell'uguaglianza di valore e di efficacia (o equivalenza) di un titolo di studio estero con un titolo di studio conseguito in Italia.
Ottenere l'equipollenza del titolo estero può essere utile per far valere il proprio livello di istruzione al momento dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, perché così sarà possibile l'accesso agli impieghi presso privati che richiedono il possesso di un determinato titolo di studio, oppure può servire anche per l'iscrizione alla Camera di Commercio. Ma non è utilizzabile se si desidera proseguire gli studi o esercitare una professione (si parla in questi casi di riconoscimento).
I cittadini extracomunitari non possono ottenere l'equipollenza del proprio titolo di istruzione secondaria; l'equipollenza può essere dichiarata solo se il titolo è stato conseguito da cittadino straniero coniuge di lavoratore italiano all'estero oppure da cittadino italiano per matrimonio o naturalizzazione.
La domanda deve essere presentata dall'interessato al Provveditorato agli Studi (CSA) della provincia di residenza, nel caso di richiesta di equipollenza con il diploma di licenza elementare o media; ad un qualsiasi Provveditorato se si tratta di equipollenza con il diploma di scuola secondaria superiore.
In base alla circolare 132/2000, i cittadini stranieri possono ottenere solo una "dichiarazione di corrispondenza" dei titoli di istruzione elementari, media inferiore e media superiore, presentando domanda al Ministero della Pubblica Istruzione (anche attraverso i Provveditorati).
Per quanto riguarda i titoli accademici conseguiti all'estero, spetta alle Università la valutazione della "corrispondenza" con un titolo italiano.
Ogni Università esercita questa facoltà nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del proprio ordinamento.
La domanda può essere presentata:
• alla Rappresentanza Diplomatica Italiana, se il cittadino straniero è residente all'estero;
• direttamente all'Università dove è attivo un corso di laurea simile, se il cittadino non comunitario è regolarmente soggiornante in Italia.
Il riconoscimento dell'equipollenza della laurea non è automatico. In base alla legge n. 148/2002, l'Università può richiedere un'integrazione del proprio percorso di studi che consiste nel superamento di un numero di esami stabilito dall'Ateneo. In questo caso è necessario iscriversi all'Università e chiedere alla Rappresentanza Diplomatica Italiana un visto per studio.
Specifici accordi bilaterali o convenzioni internazionali con il Governo italiano, garantiscono l'equipollenza automatica tra i titoli universitari.


1.2. Riconoscimento
Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri è una procedura di valutazione che si conclude con una dichiarazione del valore del titolo estero per precisi scopi: prosecuzione degli studi (riconoscimento accademico) o accesso alle professioni (riconoscimento professionale).


1.3. L’esercizio delle professioni in Italia
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
1 - professioni "non-regolamentate" dalla legge;
2 - professioni "regolamentate" dalla legge
.

Professioni non regolamentate
Le professioni non-regolamentate sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio.
Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.
Esempi di settori con professioni NON regolamentate: - pubblicità - comunicazione - settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.) - mediazione linguistica (interpreti e traduttori) - marketing e molte altre ancora.
Può essere utile allegare alla qualifica ottenuta all’estero la Dichiarazione di Valore o altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero: questo potrà facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.

La Dichiarazione di valore in loco è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate / Consolati) competenti per zona. Per “competente per zona” si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati).

Professioni regolamentate
Le professioni regolamentate sono quelle regolate dalle leggi nazionali: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.
L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:
• alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta della Direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
• alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR n. 394/1999, Artt. 49-50, e il successivo D.P.R. n. 334/2004, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.


Che cosa si intende per “qualifica professionale”

È la qualifica certificata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale, attraverso un percorso concluso di studi o mediante l’acquisizione di esperienza nel settore, ottenuta mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione.


. Se vuoi avere Informazioni di carattere indicativo per il riconoscimento accademico di titolo rilasciato da università estera, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere gli Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio, clicca QUI.


2. IL SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO

2.1. Premessa

Il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio rappresenta un’esigenza sorta in seguito all’ incremento nel corso del tempo dei fenomeni di mobilità, di globalizzazione e di internazionalizzazione.
La mobilità e gli spostamenti che questa implica comportano per le persone una notevole difficoltà di vedere riconosciute e accettate le proprie qualifiche e competenze, considerata soprattutto la diversità dei sistemi nazionali di qualificazione e delle strutture di istruzione e formazione.
L’accesso e l’esercizio delle professioni dipendono spesso dalla garanzia di conoscenze pratiche e teoriche sancite dai diplomi, dai certificati o da titoli di altra natura, i quali si differenziano però da un Paese all’altro.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie per esercitare una professione e il riconoscimento accademico dei titoli di studio conseguiti rappresentano due questioni differenziate e disciplinate da leggi diverse.
Il riconoscimento della qualifiche professionali è disciplinato dal Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, mentre il riconoscimento dei titoli di studio è disciplinato dalle normative inerenti alla Convenzione di Lisbona (1997).
Vengono emanate così le Direttive europee 89/48/CEE e 92/51/CEE, che, nell’insieme, costituiscono il cosiddetto Sistema generale di riconoscimento.
Mentre la prima riguarda tutte le professioni per il cui accesso è prevista una formazione a livello universitario di almeno tre anni, la seconda, che integra e regolamenta la precedente, riguarda quelle attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni, non universitario o secondario.
Le direttive in oggetto (successivamente sostituite dalla direttiva europea 2005/36/CE) vengono recepite dallo Stato italiano attraverso i decreti legislativi n. 115/1992 e n. 319/1994 (successivamente abrogati dal D.Lgs. n. 206/2007).


2.2. Cos’è il Sistema generale di riconoscimento

Il Sistema generale di riconoscimento presenta il grande vantaggio di un nuovo metodo di riconoscimento, che va a capovolgere completamente gli approcci precedenti: il problema dell’armonizzazione della formazione viene superato in quanto, nella prospettiva acquisita dal Sistema generale, i Paesi si basano sul principio della mutua fiducia, che rende possibile il mutuo riconoscimento. Ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l’accesso a una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza.
Per beneficiare del Sistema generale, la persona deve essere pienamente qualificata per l’esercizio della professione nello Stato membro di origine.
La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l’accesso o l’esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali.
Per le professioni che nello Stato membro non siano regolamentate non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche e l’esercizio della professione avviene alle stesse condizioni che si applicano ad ogni altro cittadino dello Stato membro ospitante.
Inoltre il Sistema generale di riconoscimento non si applica alle professioni che sono già coperte da una direttiva comunitaria settoriale o da una direttiva comunitaria transitoria.
Nel caso in cui si presentino differenze sostanziali nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione o nei campi di attività, nelle direttive citate sono state inserite anche una serie di misure compensative, che si concretizzano in una prova attitudinale, un tirocinio di adattamento o un’esperienza professionale complementare.
La normativa in oggetto riconosce la supremazia del diritto nazionale nel caso di differenze in professioni che sono regolamentante in alcuni Paesi e non in altri.
La persona che vuole ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali deve rivolgersi quindi all’autorità dello Stato membro ospitante competente per le attività che riguardano la ricezione e la risposta alle richieste di riconoscimento della professione in questione.
In Italia la domanda per il riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell’esercizio di una professione va presentata ai singoli Ministeri italiani vigilanti sulle professioni.
L’autorità competente esamina ogni singolo caso e prima di esprimersi in merito confronta la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta dallo Stato italiano.
In ogni caso, entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, l’autorità competente pubblica il decreto di riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale.


Chi ha il diritto al riconoscimento

Tutti i cittadini – sia quelli appartenenti all’Unione europea che a Stati extracomunitari – che intendono esercitare una professione sul territorio italiano.
Requisito essenziale è che essi abbiano ottenuto, in un Paese diverso dall’Italia, un titolo professionale o che vantino un’esperienza nella professione esercitata per un congruo numero di anni.


Perché richiedere il riconoscimento

Il vantaggio è evidente: il riconoscimento delle qualifiche professionali permette infatti di accedere – ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti – alla professione corrispondente a quella per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.


2.4. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE ALL'ESTERO

2.4.1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Paesi extracomunitari

L'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, successivamente modificato dall’art. 43 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, dispone che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.
Se il parere della Conferenza dei servizi sarà favorevole si ottiene il riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale, che può essere subordinato al compimento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento).
L'atto conclusivo della procedura è l'emissione del decreto di riconoscimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


2.4.2. Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Paesi comunitari


A. La nuova direttiva comunitaria

Il sistema del riconoscimento professionale è stato completamente riformulato con la nuova direttiva europea 2005/36/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.206.
La nuova direttiva sostituisce tutte le quindici direttive che dagli anni '70 al 20 ottobre 2007 hanno disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali:
• le direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE) e
• le direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE) riguardanti le professioni d'infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

A partire dal 20 ottobre 2007, qualsiasi cittadino dell’UE che intenda stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitare la propria professione, e abbia necessità di far riconoscere il titolo professionale conseguito nel proprio Paese, dovrà fare riferimento alle disposizioni derivanti dalla Direttiva 2005/36/CE.
Entro quella data, infatti, tale normativa dovrà essere recepita dagli Stati UE e sostituirà le diverse Direttive, approvate nell’arco degli ultimi 40 anni, che hanno regolato fino ad oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La nuova Direttiva mira a consolidare e modernizzare l’attuale disciplina stabilita dalle precedenti 15 Direttive, definendo un quadro normativo unico e coerente volto a contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, a facilitare la prestazione di servizi in un altro Paese UE, nonché a favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche e una semplificazione delle procedure.
La Direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, in un Paese dell’UE diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.
Il riconoscimento delle qualifiche consentirà loro di accedere alla professione ed esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato UE ospitante.
Per richiedere il riconoscimento è necessario presentare domanda all’autorità competente dello Stato ospitante, la quale verificherà se si hanno le conoscenze e le competenze per poter praticare una data professione.
Se invece un’attività lavorativa non è regolamentata può essere esercitata nel Paese membro ospitante senza bisogno di riconoscimento.

La Direttiva prevede tre percorsi per il riconoscimento delle qualifiche, ripresi dall’attuale disciplina:

1. Riconoscimento delle qualifiche sulla base della formazione acquisita
Questo regime riguarda tutte le professioni che non sono oggetto di regole di riconoscimento specifiche.
E’ basato su cinque livelli di qualifiche, che esprimono il grado di formazione conseguita e vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e secondo grado fino al diploma di laurea.
Qualora, nello Stato membro ospitante, l’accesso o l’esercizio di una professione sia vincolato al possesso di determinate qualifiche, l’autorità competente di quello Stato consentirà al “lavoratore migrante”, che richiede il riconoscimento delle qualifiche, di svolgere quella professione solo se titolare di un titolo di formazione ottenuto nello Stato membro di origine, che deve essere almeno equivalente al livello formativo immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.
Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal “lavoratore migrante” e quella richiesta nello Stato membro d'accoglienza, il riconoscimento dei titoli di formazione può essere subordinato all'assolvimento, da parte del “lavoratore migrante”, di una misura di compensazione, che può consistere, a scelta del lavoratore (salvo eccezioni), in una prova attitudinale o in periodo di tirocinio di una durata massima di 3 anni.
Il riconoscimento non è, pertanto, automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).
Questo regime si applica ad un numero di professioni che varia da Stato a Stato. Infatti, la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione.
Di conseguenza, il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale.
Questo sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi indicati ai punti 1 e 3 quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento.

2. Riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell’esperienza professionale
Per le attività dei settori industriale, artigianale e commerciale è previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell’esperienza lavorativa.
In questi casi, per il riconoscimento vengono presi in considerazione la durata e la forma (come lavoratore autonomo o dipendente) dell’esperienza lavorativa maturata nel settore di riferimento.
Si prende in considerazione anche la formazione preliminare, che può ridurre la durata di esperienza professionale richiesta.

3. Riconoscimento automatico delle qualifiche per alcune professioni specifiche
Per le professioni di medico, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, la Direttiva dispone che ogni Stato membro riconosca automaticamente i titoli formativi, acquisiti in un altro Stato membro, che abilitano a queste professioni, sulla base di un’armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

Per il riconoscimento delle qualifiche, la domanda deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro ospitante, corredata dei documenti e certificati specificati nella Direttiva (allegato VII).
L’autorità competente è tenuta a dare conferma, entro un mese, del ricevimento della domanda, indicando eventuali documenti mancanti.
Sulla domanda di riconoscimento deve essere adottata una decisione entro tre mesi dal suo ricevimento.
Contro un eventuale rifiuto, o una mancata decisione entro il termine stabilito, si può ricorrere al giudice nazionale.


B. Il decreto di recepimento della direttiva comunitaria

Con il Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, l'Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 206/2007 (24 novembre 2007) lo Stato italiano ha dettato una disciplina unitaria del "riconoscimento" dei titoli di studio e della pratica professionale conseguiti nell'Unione Europea (riconoscimento delle qualifiche professionali) e al contempo abroga i seguenti decreti legislativi precedentemente emanati in materia e costituenti la base normativa attualmente posta a disciplina della materia del riconoscimento:
1) D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, recante “Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”, che detta la disciplina per il riconoscimento dei Diplomi di istruzione superiore attestanti formazioni professionali di almeno tre anni;
2) D.Lgs. 2 maggio 1994 n. 319, recante “Attuazione della direttiva 92/51 CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”, che detta la disciplina per il riconoscimento:
• della formazione professionale diversa da quella del precedente punto 1) e cioè: ciclo di studi post secondari di almeno un anno, ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale, ecc.;
• dei titoli attestanti qualifiche personali, attitudinali, o conoscenze ritenute essenziali per lo svolgimento di una certa professione
;
3) D.Lgs. 20 settembre 2002 n. 229, recante “Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche”, che detta la disciplina per il riconoscimento dei Diplomi, certificati e altri titoli per l’accesso o l’esercizio di determinate attività, quali: parrucchieri, istituti di bellezza, ambulanti, commercianti all’ingrosso, commercianti al minuto, intermediari, esercenti attività di locazione, pubblici esercizi, imprese turistiche, accompagnatori turistici, interpreti turistici, servizi igienici e attività connesse, disinfestazione, eccetera.
Questi tre decreti legislativi sono abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs. n. 206/2007 e quindi, a far data dal 24 novembre 2007.


B1. Ambito di applicazione

Il D. Lgs. n. 206/2007 disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Il nuovo decreto legislativo si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare nel territorio italiano, quali lavoratori subordinati o autonomi (compresi i liberi professionisti) una professione regolamentata, in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello stato di origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
Tale decreto si applica anche ai cittadini extra-comunitari. Il cittadino straniero che intenda praticare in Italia una attività regolamentata per cui è necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali deve richiedere nella maggior parte dei casi il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero al Ministero competente.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

Tale riconoscimento è un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento amministrativo (decreto di riconoscimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale), che consente ai cittadini comunitari ed extracomunitari di accedere alle attività di impresa regolamentate.


B2. Autorità competenti

Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 206/2007 (aggiornato con le denominazione dei Ministeri di cui al D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121), sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
2) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
3) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto al punto 7);
4) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto ai punti 5), 6) e 7);
5) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
6) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
7) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
8) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
9) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali;
10) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
11) le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.


B3. APPROFONDIMENTI

. Se vuoi conoscere la documentazione per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le FAQ sulle qualifiche professionali estere dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


2.5. 2 OTTOBRE 2013 - Professioni regolamentate – Comunicazione UE sulla valutazione delle professioni regolamentate

La Commissione europea ha adottato il 2 ottobre 2013 la Comunicazione sulla "Valutazione delle regolamentazioni nazionali per l'accesso alle professioni".
Le professioni regolamentate sono quelle per le quali l'accesso è subordinato al possesso di qualifiche specifiche o l'uso di uno specifico titolo è protetto, come per esempio farmacisti o architetti.
Con tale Comunicazione, la Commissione propone agli Stati membri una metodologia per l'effettuazione dell' "esercizio di trasparenza", previsto dall'articolo 59 della proposta di direttiva che modifica la vigente direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Con tale proposta viene imposta a tutti gli Stati membri il riesame di tutta la normativa nazionale che restringe l'accesso alle professioni e l'avvio di una reciproca valutazione.
La proposta di direttive ha raggiunto l'accordo politico nel mese di giugno scorso e si prevede venga adottata il prossimo mese di novembre.
L’articolo 59, in particolare, prevede che ciascuno Stato membro conduca uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale.
L'obiettivo è ridurre la regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.
Le restrizioni nazionali all'accesso e all'esercizio di servizi professionali esistono per ottimi motivi, per esempio per proteggere il consumatore. Tuttavia condizioni di accesso troppo restrittive a talune professioni possono scoraggiare o addirittura dissuadere i giovani dall'entrare nel mercato del lavoro.
I diversi regimi normativi possono rendere difficile a professionisti qualificati la presentazione di candidature per impieghi in altri Stati membri.
Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico e la fornitura di servizi professionali transfrontalieri.
Potrebbe inoltre avere una ricaduta positiva sulla situazione occupazionale e sulla crescita economica, in particolare perché i soli servizi professionali rappresentano circa il 9% del PIL nell'Unione Europea.
Nella sua Comunicazione, la Commissione propone di avviare da subito il processo di screening, senza attendere l'entrata in vigore della nuova direttiva (prevista a fine anno), così da permettere agli Stati membri la presentazione dei primi piani nazionali di azione entro la metà del 2015.
Un processo di valutazione reciproca accompagnerà gli Stati membri nel corso dei prossimi due anni al fine di esaminare congiuntamente i diversi approcci regolatori seguiti ed individuare le migliori soluzioni possibili a livello nazionale.
(Fonte: Dipartimento Politiche Europee)

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3. MAGGIO 2019 - L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Modifiche al D.Lgs. n. 206/2007 - Nuova definizione del concetto di “legalmente stabilito”

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
L’articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.
La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n-septies), del citato D.Lgs. n. 206/2007, introdotta dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento della qualifiche professionali.
Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione.
Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è infatti previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

Con alcune modifiche al D.Lgs. n. 206/2007, viene introdotta una nuova definizione del concetto di “legalmente stabilito”. In particolare, all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) viene sostituita dalla seguente: «n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non e' oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente».
Dunque, un cittadino dell’Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione.
La possibilità di essere legalmente stabilito riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente.
La successiva lettera b) modifica le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale.
La successive lettere c) e d) riguardano il rilascio della tessera professionale europea.
La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare).
In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto.
La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'àmbito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-terdella direttiva 2005/36/CE2 - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità.

Anche la novella di cui alla lettera d) riguarda le disposizioni del D.Lgs. n. 206/2007, in particolare l’articolo 5-quinquies, relative alla tessera professionale europea. In particolare, al numero 1) stabilisce che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità) di una settimana dal ricevimento della domanda.
Tale riformulazione (conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'àmbito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

Al numero 2), si prevede la possibilità di una ulteriore proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale europea.
La norma interna vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.
La novella consente, invece, due proroghe (ciascuna di due settimane), mantenendo per la prima esclusivamente l'obbligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferimento alle ragioni specifiche summenzionate.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 37/2019 - Legge europea 2018, clicca QUI.


LE COMPETENZE DEI SINGOLI MINISTERI

I Ministeri coinvolti nel riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari o comunitari sono tre:
1) il Ministero della Giustizia;
2) il Ministero della salute;
3) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4) il Ministero dello Sviluppo Economico
.


1. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della giustizia (Direzione Generale della Giustizia Civile) ha compiti di vigilanza, controllo, svolge adempimenti connessi all'esercizio delle libere professioni.
Tratta le questioni relative all'applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, compresi i concorsi e gli esami.
Il Reparto II ha, inoltre, un settore internazionale che tratta:
• il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero;
• le certificazioni per professionisti italiani che intendano ottenere il riconoscimento in altri Paesi dell'Unione Europea, in relazione alle professioni di competenza del Ministero della Giustizia
.


1.1. Le professioni di competenza del Ministero

Ai fini del riconoscimento dei titoli, le professioni di competenza del ministero sono:
• agente di cambio
• agrotecnico
• assistente sociale / assistente sociale junior
• attuario / attuario junior
• avvocato
• dottore commercialista ed esperto contabile
• biologo / biologo junior
• chimico / chimico junior
• consulente del lavoro
• dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
• geologo / geologo junior
• geometra e geometra laureato
• giornalista
• ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior
• ingegnere industriale / ingegnere industriale junior
• ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior
• perito agrario e perito agrario laureato
• perito industriale e perito industriale laureato
• revisore contabile
• tecnologo alimentare
.

Il Ministero della giustizia non esercita più la vigilanza sull'ordine degli psicologi in seguito all'entrata in vigore del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di psicologo e di psicoterapeuta è attualmente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (art. 24 sexies, comma 2, L. n. 31/2007).


1.2. Approfondimenti

. Per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari, da parte del Ministero della Giustizia, cliccate QUI

. Per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, da parte del Ministero della Giustizia, cliccate QUI

. Per il riconoscimento del titolo professionale di AVVOCATO conseguito nell’ambito dell’Unione europea, da parte del Ministero della Giustizia, cliccate QUI


1.3. Struttura di riferimento

Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III
o Reparto I - Notai
o Reparto II - Libere professioni
o Reparto III - Segreterie dei Consigli nazionali professionali
o Reparto IV - Revisori contabili


2. MINISTERO DELLA SALUTE

2.1. Professioni sanitarie

Chi ha conseguito all’estero un titolo professionale dell’area sanitaria ed intende esercitare la professione in Italia, può ottenere dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo.

Il Ministero della salute, per quanto di propria competenza, ha emanato la Circolare 12 aprile 2000, nella quale vengono forniti alcuni chiarimenti e le necessarie istruzioni per il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario e per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione stessa.
I cittadini stranieri non comunitari già regolarmente soggiornanti in Italia o che hanno già ottenuto un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro devono chiedere al Ministero della salute, direttamente o tramite il datore di lavoro che intende assumerli, il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio professionale.


2.2. Titoli ammessi a riconoscimento

I titoli ammessi a riconoscimento sono quelli conseguiti nelle seguenti professioni sanitarie e arti ausiliarie:
• Farmacista
• Medico chirurgo / Medico Specialista/ Medico di medicina generale
• Odontoiatra
• Veterinario
• Assistente sanitario
• Dietista
• Educatore professionale
• Fisioterapista
• Igienista dentale
• Infermiere
• Infermiere pediatrico
• Logopedista
• Massaggiatore capo bagnino
• Odontotecnico
• Operatore socio sanitario (*)
• Ortottista- Assistente di oftalmologia
• Ostetrica/o
• Ottico
• Podologo
• Psicologo e Psicoterapeuta (**)
• Puericultrice
• Tecnico audiometrista
• Tecnico audioprotesista
• Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare
• Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica
• Tecnico di neurofisiopatologia
• Tecnico ortopedico
• Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
• Tecnico sanitario di radiologia medica
• Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
• Terapista occupazionale
.

(*) Per esercitare la professione di Operatore socio sanitario gli interessati, sia comunitari che non comunitari, devono rivolgersi alla Regione o Provincia autonoma nella quale risiedono o dove intendono esercitare la professione, come previsto dall’art. 13 dell’accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2001.
(**) La competenza per il riconoscimento dei titoli di psicologo e di psicoterapeuta non è più di competenza del Ministero della giustizia, ma è attualmente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per effetto del disposto di cui all’art. 24 sexies, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.


2.3. Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari

I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).
Nel caso di professioni non costituite in ordini o collegi, i decreti perdono efficacia se per due anni l’interessato non ne ha fatto uso a fini lavorativi.
I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione agli Albi o di mancato utilizzo a fini lavorativi, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data.


2.4. Approfondimenti

- Per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Italia, da parte del Ministero della Salute, cliccate QUI

I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

- Per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi dell’Unione europea, da parte del Ministero della Salute, cliccate QUI

Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

- Per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari, da parte del Ministero della Salute, cliccate QUI


2.5. Struttura di riferimento

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie.


3. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

3.1. Riconoscimento dei titoli in caso di attività professionali con finalità formative

Il D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2007, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale per le Politiche l’Orientamento e la Formazione, la competenza per il riconoscimento dei titoli in caso di attività professionali con finalità formative. In particolare l’art. 5 comma 3 lett. e), attribuisce a questo Ministero la competenza esclusiva per il riconoscimento di due qualifiche professionali, relative agli Istituti di bellezza (Estetisti) ed ai Servizi Domestici conseguiti nei Paesi dell'Unione Europea.

Gli art. 49 e 39 del D.P.R. n. 394/1999 (regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), dispongono che professionisti in possesso di un titolo professionale di estetista conseguito in un Paese extracomunitario, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo stesso al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.


- Nel file allegato si riporta una guida dal titolo:
. Attività di ESTETISTA - Guida al riconoscimento dei titoli professionali esteri.

- Per il riconoscimento dei titoli professionali, da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, cliccate QUI


3.2. Struttura di riferimento

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche l’Orientamento e la Formazione.


4. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

. Se vuoi consultare la Documentazione da presentare per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero dello sviluppo economico, clicca QUI.


4.1. Esercizio dell'attività di IMPIANTISTICA, AUTORIPARAZIONE, PULIZIA E FACCHINAGGIO

Per quanto di sua competenza, il Ministero delle attività produttive, prima, e il Ministero dello Sviluppo Economico, ora, ha predisposto apposite istruzioni per quanto concerne la procedura di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paesi extracomunitari soprattutto in riferimento ad alcune attività regolamentate.
A seguito delle rilevanti novità introdotte in materia di liberalizzazione dall’art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007, ha approvato una nuova modulistica con nuove relative istruzioni in materia di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Paese straniero per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Da rilevare che, in queste ultime istruzioni non si fa alcun riferimento all'attività di facchinaggio, regolamentata dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221, ricompresa invece nelle precedente istruzioni.

Nella stessa Circolare, il Ministero fornisce delucidazioni in merito a problematiche quali: il ciclo di studi non terminato senza l'acquisizione del diploma finale; l'esperienza composita; l'efficacia del decreto di riconoscimento ancor prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; l'equipollenza del titolo di studio; le variazioni anagrafiche dei richiedenti il riconoscimento.
Il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, con il relativo allegato, viene riportato nell'Appendice normativa.

Successivamente, con Nota del 22 giugno 2006, Prot. 6456, il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a precisi quesiti rivolti dalla Camera di Commercio di Treviso, ha fornito ulteriori chiarimenti soprattutto in relazione ai punti 2 e 5 della citata Circolare n. 3610/C, nei quali si parla, rispettivamente, di "esperienza composita" e di "riconoscimento automatico".
Il testo della Nota del Ministero dello Sviluppo Economico viene riportato nell'Appendice normativa.


4.2. Esercizio dell'attività di ACCONCIATORE

Per il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall’Italia, ai fini dell’esercizio in Italia dell'attività di ACCONCIATORE, la competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività - Ufficio E4 - P.M.I. Artigianato - Via Molise, 2.

Si riporta la modulistica necessaria per la richiesta di riconoscimento del titolo:
. Richiesta di riconoscimento del titolo e/i della formazione professionale di acconciatore da parte di cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
. Richiesta di riconoscimento del titolo e/i della formazione professionale di acconciatore da parte di cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.


4.3. Esercizio delle PROFESSIONI TURISTICHE

Nel file allegato si riporta una guida dal titolo:
. Informazioni per il riconoscimento dei titoli e/o della formazione professionale acquisita all'estero per alcune professioni turistiche.


DIRETTIVA 2013/55/UE - D.LGS. N. 15/2016
LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - EPC

1. NOVEMBRE 2011 - Iniziata la fase di revisione della direttiva 2005/36/CE

Nel corso della seduta plenaria tenutasi a Strasburgo il 15 novembre 2011, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione con la quale ha invitato la Commissione a proporre alcune modifiche alla direttiva 2005/36/CE. Tale direttiva, come noto, ha istituito un regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali prevedendo il riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, relativamente alle attività professionali di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.
Essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

La Direttiva 2005/36/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 e si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea i quali vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione Europea e che, nello Stato d’origine, li abilita all’esercizio di detta professione.
La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette – oggi – di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
Diverso dal riconoscimento professionale, che abilita direttamente all’esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico che consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell’UE.
Questo tipo di riconoscimento ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l’organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi.
In particolare, l’equipollenza dei titoli di Studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

La pubblicazione del Libro Verde sulla modernizzazione della direttiva 2005/36/CE, avvenuta il 22 giugno 2011 ha indubbiamente contribuito a stimolare la riflessione sul tema.
Con la risoluzione del 15 novembre 2011, il Parlamento Europeo ha espresso il proprio punto di vista per semplificare le procedure di riconoscimento, migliorare le disposizioni esistenti, integrare i professionisti e garantire la sicurezza dei consumatori, soprattutto in considerazione della domanda e dell’offerta di lavoro esistente nell’intero territorio dell’ UE.
Secondo un recente sondaggio, infatti, il 50% dei giovani europei vorrebbe lavorare in un altro Paese dell’UE, ma trova un ostacolo nel sistema per il riconoscimento delle qualifiche professionali, attualmente lento e complicato. Per questo la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali per rendere più rapido, semplice e affidabile il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute nell’Unione Europea.
Lo scopo è quello di semplificare le regole per la mobilità dei professionisti all’interno dell’Unione, introducendo una tessera che certifichi le qualifiche professionali per poter continuare ad esercitare qualunque professione in qualunque paese dell’Unione Europea.
L’iniziativa risponde anche alla necessità di far fronte ad una diminuzione della popolazione in età lavorativa che in diversi Stati membri determinerà nei prossimi anni un aumento della domanda di personale altamente qualificato, secondo le stime elaborate dal Cedefop, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

Fra gli elementi più importanti di questa proposta vi sono:
- la possibilità di ottenere nello Stato membro nel quale ci si voglia spostare un “accesso parziale” alla professione;
- un migliore accesso alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali attraverso gli sportelli unici;
- l’aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetriche, veterinari e architetti;
- l’introduzione di un sistema di allerta per la segnalazione di quei professionisti che lavorano in ambito sanitario ai quali è stato proibito di esercitare la propria attività professionale da un’autorità pubblica o un tribunale;
- la sostituzione delle piattaforme comuni con il quadro di formazione comune e di verifiche professionali comuni;
- la valutazione reciproca che gli Stati membri dovranno condurre in merito alla regolamentazione delle proprie professioni.

Grazie a questa tessera-passaporto verranno eliminate le barriere all’ingresso e le pratiche burocratiche che, ancora oggi, bloccano la piena mobilità per chi è alla ricerca di lavoro.
Si tratta, dunque, di una innovazione normativa che consentirà uno scambio più intenso e proficuo di professionalità tra i vari Paesi dell’Unione, con vantaggi sia per i mercati locali che per i lavoratori, che finalmente potranno muoversi nella UE migliorando sensibilmente le proprie aspettative professionali.
La proposta di riforma è stata sostenuta dal commissario al Mercato interno ed ai Servizi finanziari, Michel Barnier, che ha spiegato come “l’Europa sta affrontando numerose sfide. Una di esse sarà l’aumento della domanda di personale altamente qualificato in tutta l’Ue”, e che quindi “la proposta sulle qualifiche professionali risponde all’esigenza di disporre di un buon sistema di riconoscimento delle qualifiche per sostenere la mobilità dei professionisti di tutta Europa”. Potrebbe essere la via giusta da seguire per dare una risposta concreta ai problemi dei lavoratori ma anche per ridare slancio all’economia e per aiutare le aziende ad affrontare la cronica necessità di personale altamente qualificato. «In questo modo per coloro che dispongono delle necessarie qualifiche sarà più facile trasferirsi laddove si prospettano offerte di lavoro, contribuendo così alla crescita dell’economia europea».
Questa sorta di “passaporto professionale” mira a tagliare la burocrazia e gli impedimenti che rendono difficile esercitare un lavoro in uno qualunque degli Stati membri, pur avendo ricevuto in patria l’abilitazione necessaria. Il fine è quello di aggiornare e uniformare i requisiti minimi di formazione per le professioni come quella di medico, dentista, farmacista, infermiere, ostetrico, veterinario e architetto.
Per arrivare a questo, però, occorre fare chiarezza sulle professioni regolamentate, che allo stato attuale sono ben 800 per 27 Stati. Per questo motivo, con ogni probabilità, tale tessera sarà collegata al sistema d’informazione del mercato interno (IMI), ulteriormente potenziato al fine di estenderlo alle professioni che non rientrano ancora nel campo di applicazione di questo sistema di informazione.
Il sistema IMI, infatti, è uno strumento elettronico volto a sostenere la cooperazione amministrativa per la legislazione del mercato interno e facilita il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri contribuendo a superare gli ostacoli pratici legati, in particolare, alle differenze di cultura amministrativa, alla diversità delle lingue e all’individuazione delle controparti a cui rivolgersi negli altri Stati membri.
Non ci resta, dunque, che attendere i risultati di questo intenso lavoro da parte delle Istituzioni europee affinchè si traducano in concrete proposte legislative di modifica della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
(Fonte: Giuliana Gianna, dal Sito LeggiOggi.it)


2. NOVEMBRE 2013 - La direttiva 2013/55/UE - Modifiche alla direttiva 2005/36/CE

La Direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. A tal fine, la Direttiva in esame modifica sotto molteplici profili la precedente direttiva in materia, n. 2005/36/CE, e sostituisce il punto 2 dell'allegato del cosiddetto "regolamento IMI", vale a dire il Regolamento (UE) n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
L'ammodernamento del diritto dell'Unione in questo campo è volto a stimolare la crescita e a ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, la nuova versione della Direttiva 2005/36/CE comprenderà anche regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro e si applicherà anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d'origine.
L'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE contiene espressi riferimenti ad alcune aree - come medicina specialistica, odontoiatria, farmacia, infermieristica, ostetricia, architettura -, per le quali reca specifiche prescrizioni. Sempre in base all'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, la normativa dettata dalla Direttiva 2005/36/CE non si applica invece ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
Tra le principali novità recate dall'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, si segnala l'istituzione di una tessera professionale europea. Si tratta di un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del suddetto professionista in uno Stato membro ospitante.
La tessera europea deve essere rilasciata su richiesta da parte del professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all'espletamento delle corrispondenti procedure di verifica ad opera dell'autorità competente.
I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere la conoscenza delle lingue necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Quest'ultimo effettua controlli in tal senso.
Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire.
I riconoscimenti delle qualifiche professionali sono automatici qualora sussistano quadri di formazione professionale comuni. A tal fine, i parametri si basano sui livelli dell'EQF, che è il quadro europeo delle qualifiche volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali.
Il quadro comune di formazione consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

L'articolo 2 della Direttiva 2013/55/UE interviene sul punto 2 dell'allegato del Regolamento UE n. 1024/2012, adeguandolo a talune modifiche contestualmente apportate alla Direttiva 2005/36/CE.

L'articolo 3 della Direttiva 2013/55/UE impegna gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016, con un'eccezione riguardante la formazione in ostetricia, per la quale il termine è differito al 18 gennaio 2020. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione Europea i testi delle misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva in oggetto.


3. NOVEMBRE 2015 - Via libera del Consiglio dei Ministri alla tessera professionale europea

Importanti novità per i professionisti italiani che vogliono svolgere la propria attività in un altro Paese dell'Unione Europea. Il Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2015 ha introdotto la 'tessera professionale', uno strumento che facilita la procedura di riconoscimento da parte dell'autorità competente della qualifica ottenuta dal professionista.
La novità è contenuta nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, presentato in Consiglio dei Ministri.
Il testo è stato approvato in via preliminare e sarà ora sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, prima dell'approvazione definitiva dell'esecutivo.
Sono state poste le premesse per il recepimento, primi in Europa, della direttiva che introduce alcune importanti innovazioni:
◾ un meccanismo di allerta per segnalare, attraverso il sistema IMI, i professionisti nel campo della salute e dell'istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull'esercizio della professione;
◾ la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;
◾ la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all'estero.

La 'tessera professionale' è una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici.
La tessera non sarà una 'carta fisica', ma avrà la forma di un certificato elettronico che testimonierà come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese ospitante. Riguarda sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.
Al momento la tessera riguarderà solo cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare) ma in futuro potrà essere estesa dalla Commissione anche ad altre professioni.

- Si riporta il testo dello schema di decreto e della Relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

. Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE - Relazione illustrativa

. Se vuoi scaricare una SCHEDA DI LETTURA dal titolo "Riconoscimento delle qualifiche professionali e sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")" - Atto del Governo 239, del Servizio Studi del Senato, clicca QUI.


4. 18 GENNAIO 2016 - EPC - TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - Al via dal 18 gennaio 2016 per solo cinque professioni

Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo.
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, della Legge n. 114 del 9 luglio 2015 ("Legge di delegazione europea 2014") che recepisce, nel nostro Paese, alcune importanti Direttive UE, tra cui la direttiva n. 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha avuto inizio l'iter che dovrà portare il Governo ad emanare - entro il 18 gennaio 2016 - un decreto delegato contenente le regole per il rilascio, in favore dei membri di alcune professioni regolamentate, della "Tessera professionale europea (EPC - European Professional Card)" e per il suo funzionamento.

Lo scopo principale è quello di agevolare l'esercizio della professione in qualsiasi Stato membro dell'Unione.
La Tessera consentirà al Paese destinatario di verificare e conoscere le abilitazioni e le qualifiche professionali in cui il professionista può operare; dimostrerà che il professionista titolare della Tessera ha superato il controllo amministrativo e che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute dal Paese estero membro ospitante (o che ha soddisfatto le condizioni previste per la prestazione temporanea di servizi professionali).
Riguarderà sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività in un altro Paese dell’Unione.
La tessera sarà inizialmente disponibile per quelle professioni che hanno manifestato interesse al termine di un'ampia consultazione conclusasi poco tempo fa. Si tratta delle seguenti cinque professioni:
- infermiere,
- farmacista,
- fisioterapista,
- guida alpina e
- agente immobiliare
.
Ma la sua applicazione potrà essere estesa successivamente anche ad altre categorie professionali.

La EPC può essere richiesta sia per mobilità temporanea (se si intende prestare la professione in un altro Paese UE in modo temporaneo e occasionale) che in caso di stabilimento (se invece si ha l'intenzione di stabilirsi in un altro Paese UE in modo permanente).
La tessera professionale europea, ottenuta mediante la procedura elettronica EPC ha una diversa validità:
illimitata se il professionista si stabilisce definitivamente presso il paese ospitante per il quale ha presentato la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e,
per 18 mesi se la domanda EPC è per prestazioni temporanee di servizi (12 mesi per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica).

La procedura per il rilascio della tessera prevede cinque fasi:
1. invio della domanda on line con produzione delle informazioni e dei documenti necessari;
2. entro una settimana dalla ricevuta della domanda le autorità competenti dichiarano il ricevimento o richiedono eventuali ulteriori documenti mancanti;
3. analisi del fascicolo entro tre settimane se la richiesta è per l’esercizio temporaneo dell’attività; il termine può essere più lungo per le professioni che hanno un impatto sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti (l’esame della richiesta può durare al massimo 3 mesi); se invece la domanda è di stabilimento il termine per l’analisi del fascicolo è di 3 mesi o di 2 mesi nel caso di professioni riconosciute automaticamente;
4. se lo Stato membro ospitante non adotta alcuna decisione nei termini previsti, senza interruzione per richiesta di ulteriore documentazione o informazioni aggiuntive, varrà il silenzio-assenso e la Tessera verrà rilasciata:
5. In caso di rifiuto delle domande le autorità sono tenute a indicare le motivazioni consentendo così al richiedente di presentare eventualmente ricorso avverso.

E’ inoltre possibile presentare più di una domanda per lo stesso account, nel senso che il professionista può richiedere che le qualifiche ottenute in Francia siano riconosciute anche in Germania o in Spagna oppure, può modificare o aggiornare le domanda o le informazioni contenute nel proprio fascicolo elettronico EPC.

Per richiedere la tessera professionale europea, il professionista deve collegarsi a ECAS (European Commission Authentication System), il servizio di autenticazione della Commissione europea e seguire la procedura indicata.
Sul sito di Your Europe, oltre ad altre informazioni sulla tessera, è anche possibile verificare i documenti necessari per poter svolgere la professione in un altro Paese UE, le tariffe applicate e tempi e modalità della procedura una volta che viene presentata la domanda.

I dati richiesti dalla procedura EPC sono:
• la professione svolta;
• il Paese verso il quale il professionista intende stabilirsi per esercitare la sua professione, prendere un diploma, effettuare una formazione o un’esperienza di lavoro;
• le modalità in cui si prevede di esercitare la professione per cui se prestazione temporanea di servizi o stabilimento;
• il Paese in cui si intende lavorare, ovvero, il Paese di destinazione;
• copia - scansione di tutti i documenti richiesti durante la procedura elettronica EPC
.

I soggetti coinvolti, oltre ovviamente al singolo professionista che fa richiesta del rilascio della Tessera sono: lo Stato Membro di origine e lo Stato Membro ospitante.
Lo Stato Membro di origine si occupa di:
• verificare e confermare la richiesta presentata dal professionista (da espletarsi entro 2 settimane dalla ricezione della domanda);
• creare virtualmente la tessera professionale;
• trasmettere all’Autorità competente dello Stato Membro Ospitante il file contente i documenti nel sistema (I.M.I. – International Market Information); tale sistema deve obbligatoriamente essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti relativamente al rilascio e alla convalida della tessera professionale.
L’accesso alle informazioni presenti nel file I.M.I. è consentito solo alle Autorità competenti coinvolte e al possessore della Tessera.

Lo Stato Membro Ospitante, nel caso di riconoscimento automatico sulla base della esperienza professionale e di riconoscimento automatico per le professioni settoriali, si occuperà di:
• convalidare la tessera entro un mese dal ricevimento da parte dello Stato Membro di origine;
• richiedere eventuali ulteriori informazioni in caso di dubbi sulla documentazione prodotta.
La convalida da parte dello Stato Membro ospitante equivale come vero e proprio riconoscimento della qualifica professionale.

. Se vuoi accedere al sito ECAS, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito LA TUA EUROPA (YOUR EUROPE), clicca QUI.


5. 9 FEBBRAIO 2016 - Pubblicato il D.Lgs. n. 15/2016 di recepimento della normativa europea che modifica ed integra il D.Lgs. n. 206/2007

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, il reto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.
Il decreto, in linea con gli obiettivi della direttiva 2013/55/UE, ha lo scopo di dare la garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro dell’Unione europea di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stesi diritti dei cittadini italiani.
Il decreto – in vigore dal 10 febbraio 2016 - è composto da 47 articoli e modifica ed integra il decreto legislativo n. 206/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il decreto introduce alcune importanti novità come:
- la “tessera professionale europea - EPC” che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno (art. 6, con l’introduzione degli articoli dal 5-bis al 5-septies al D.Lga. n. 206/2007);
- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione (art. 6, con l’introduzione dell’art. 5-septies al D.Lgs. n. 206/2007);
- un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione (artt. 10 e 12);
- la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro, a condizione che lo stesso si attenga alle linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione, (art. 17);
- la possibilità di acquisire qualifiche professionali sulla base di un quadro comune di formazione. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione (art. 44, con l’introduzione dell’art. 58-bis al D.Lgs. n. 206/2007);
- la creazione di un punto di contatto unico da cui attingere tutte le informazioni sulle professioni regolamentate e sulle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea (art. 45, con l’introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter al D.Lgs. n. 206/2007).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 3 MAGGIO 2016 - EPC - TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - Iscrizione nel Registro delle imprese degli agenti immobiliari - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economcio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3688/C del 3 maggio 2016, illustra le novità introdotte con la direttiva 2013/55/UE definitivamente recepita con il decreto legislativo n. 15 del 2016, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese degli agenti immobiliari (real estate) in diritto di stabilimento e gli effetti del rilascio della tessera per gli agenti in libera prestazione di servizi.

In sede di prima applicazione della direttiva è stato stabilito a livello comunitario che, sperimentalmente, è soggetta alla disciplina la sola attività di real estate - agente immobiliare, secondo la nomenclatura unionale.
A livello di legislazione nazionale, il Ministero, rifacendosi a quanto a suo tempo chiarito con la circolare n. 3254/C del 10 settembre 1991, ribadisce che la fattispecie dell’agente immobiliare verifica le ipotesi di agente di affari in mediazione, sezione “agenti immobiliari” e sezione “agenti muniti di mandato a titolo oneroso”.

Tramite la procedura dell’EPC è possibile per il cittadino comunitario sia richiedere il riconoscimento dei documenti ai fini dello stabilimento in un Paese dell’Unione europea, sia ai fini della mera prestazione occasionale di servizi. In entrambi i casi, il sistema genera una tessera immateriale ed elettronica, che dimostra il superamento dei requisiti necessari all’esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione temporanea ed occasionale dell’attività di agente immobiliare in uno dei Paesi unionali.
Operativamente la EPC relativa all’attività di agente immobiliare, consente l’esercizio in Italia dell’attività in regime di stabilimento, previa presentazione della SCIA all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, secondo le regole dettate dall’articolo 73 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dal decreto ministeriale attuativo 26 ottobre 2011.
In questo caso il migrante dovrà utilizzare la modulistica approvata col il citato decreto ministeriale, indicando nella fincatura della sezione “REQUISITI” «[DICHIARA] che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data ___________________;», il numero della tessera professionale preceduto dall’acronimo EPC.
All’ufficio ricevente la SCIA non spetta alcuna verifica in termini di requisiti professionali, morali, verificati dall’home e host state.
Nel caso la tessera consenta al migrante l’esercizio dell’attività in libera prestazione, l’ufficio del Registro delle imprese non è tenuto ad alcuna verifica, né l’agente immobiliare è tenuto ad alcuna comunicazione a detto ufficio.
Si ricorda, inoltre, che in caso di rilascio di tessera per attività occasionale e temporanea, l’agente immobiliare ha diritto di esercitare l’attività per un tempo massimo di diciotto mesi dal rilascio.
In ogni caso, in sede di verifica della SCIA, tutte le Amministrazioni potranno sempre ed in ogni tempo verificare la rispondenza della ECP (sia in regime di stabilimento che di libera prestazione), collegandosi alla pagina del portale https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it.

Alternativi alla EPC restano i tradizionali procedimenti di riconoscimento e di dichiarazione preventiva di libera prestazione.
Rispetto al primo, il Ministero dello Sviluppo Economico, all’esito del procedimento, rilascerà un apposito decreto di riconoscimento dei titoli professionali destinato all’esercizio esclusivo della o delle attività e eventuali sezioni espressamente richiamate, eventualmente subordinandolo a misura compensativa; mentre rispetto al secondo il Ministero rinvia a quanto stabilito nella circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015.
Il decreto di riconoscimento costituisce uno dei requisiti e presupposti di cui all’articolo 19 della legge 241/1990. Pertanto in ogni caso e per tutte le attività che ricadono nella competenza di questo Ministero, il decreto di riconoscimento sarà parte integrante della SCIA.
A differenza della EPC, in caso di riconoscimento tradizionale, il Ministero accerterà esclusivamente la rispondenza dei titoli culturali ed esperienziali ai fini dell’esercizio della specifica attività. Pertanto in tal caso l’ufficio è tenuto alle verifiche relative agli eventuali requisiti morali e quelli ulteriori richiesti dalle singole normative settoriali (ad es. la copertura assicurativa nel caso dell’agente di affari in mediazione).
I decreti di riconoscimento sono pubblicati in un’apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, distinti per categorie di attività e ordinati cronologicamente. Codesti Uffici ed i SUAP riceventi potranno pertanto effettuare la verifica del titolo alla sopra indicata pagina.

Alternativo al riconoscimento del titolo professionale è l’equivalenza o equipollenza del titolo culturale, nei soli casi in cui esso sia autosufficiente all’esercizio dell’attività (Sul punto si rinvia alla Circolare 3610/C, Punto 4, dell’8 giugno 2007).
Vi è infine da segnalare che, nel caso dell’attività di agente di affari in mediazione, qualora il migrante sia in possesso del solo titolo culturale, che a norma di legge è generico, e debba pertanto completare il proprio iter formativo tramite il corso e l’esame previsti dalla legge 39 del 1989, sarà sufficiente la dichiarazione di corrispondenza del titolo medesimo effettuata dal Ministero dell’Istruzione.

. Se vuoi controllare la validità della EPC, clicca QUI.

. Se vuoi controllare i decreti di riconoscimento rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


7. 4 MAGGIO 2016 - IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI NEGLI EDIFICI - Fissate le misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali

Con il decreto direttoriale del 22 aprile 2016 - pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 4 maggio 2016 - sono state dettate le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali in relazione alle attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica, di cui alle lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.
Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.
La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione).
L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione de lle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.
La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.
Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.
A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto dovrà comunicare l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI CONSEGUITI NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Con Decisione del 4 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L114 del 30 aprile 2002, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato i seguenti sette accordi bilaterali CH-UE, tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ed in vigore a decorrere dal 1° giugno 2002:
• Accordo sulla libera circolazione delle persone
• Accordo sul trasporto aereo
• Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
• Accordo sul commercio di prodotti agricoli
• Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione delle conformità
• Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
• Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
.

L' Accordo, ratificato in Italia con la legge 15 novembre 2000, n. 364 (Ratifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatte a Lussemburgo il 21 giugno 1999), disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.
Con questo accordo sono state introdotte agevolazioni tali da rendere di fatto la situazione dei cittadini elvetici analoga a quella dei cittadini comunitari.

Per quanto riguarda il sistema pensionistico, le parti contraenti hanno concordato di realizzare il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la vigente regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale.
Dal 1° giugno 2002, pertanto, nei rapporti con la Svizzera trovano applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, che si sostituiscono dalla stessa data ai previgenti accordi italo-svizzeri.


Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi in Italia da parte di imprese stabilite nella Confederazione Svizzera

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare del 20 luglio 2007, Prot. 7484, rende noto il parere del Ministero degli Affari Esteri in merito alla questione se un'impresa stabilita in Svizzera a cui siano stati ivi riconosciuti i requisiti per l’installazione di impianti, possa operare in Italia senza stabile organizzazione, rilasciando la dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della legge n. 46/1990 e, più on generale, se detta impresa possa essere equiparata alle imprese aventi sede in Paesi membri dell'Unione europea.
A tale riguardo il Ministero degli Affari Esteri ritiene che, in via generale, la possibilità di prestare liberamente servizi in Italia da parte delle imprese svizzere non può essere equiparata in toto a quella riconosciuta alle imprese comunitarie, ma va esaminata alla luce dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea.

Dalle considerazioni svolte dal Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che nulla osti a che un’impresa stabilita in Svizzera ed ivi abilitata a svolgere attività ricomprese tra quelle disciplinate dalla legge n. 46/1990 (ora dal D.M. n. 37/2008), eserciti le attività stesse sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi (senza, pertanto, obbligo di istituire proprie sedi secondarie o unità locali), a condizione che:
a) detta prestazione non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) siano rispettate le disposizioni della normativa italiana volta a garantire la corretta esecuzione degli impianti in questione
.
Il testo della Lettera-Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

Con Nota del 31 gennaio 2008. Prot. 00000771, il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al trattamento da riservare ai cittadini svizzeri dopo l'entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del connesso decreto di recepimento (D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206), si richiama al fatto che la Commissione europea ha sul punto ritenuto che il trattato bilaterale del 21 giungo 1999 (in fase di rinegoziazione in sede europea) è ancora valido tra i contraenti ed applicabile con riferimento al diritto di stabilimento dei cittadini-imprenditori svizzeri, sulla base delle direttive precedenti.
Ne consegue pertanto che i riconoscimenti dei titoli professionali acquisiti in Svizzera per l'esercizio di attività professionale in Italia saranno trattati sulla scorta della Convenzione bilaterale UE-CH, riservando al cittadino svizzero il medesimo status del cittadino dell'Unione.
Per quanto riguarda invece la libera prestazione dei servizi va applicato il Titolo II del D. Lgs. n. 206/2007, il quale pone determinati obblighi di comunicazione.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE

1. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI - EMANATO IL REGOLAMENTO

1.1. Finalità e applicabilità del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009, il D.P.R. 30 luglio 2009 n. 189, recante “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”.
Tale legge del 2002 recava la ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e rimetteva la piena esecuzione alla pubblicazione di un apposito regolamento.

Il presente decreto – come si legge all’art. 1, comma 2 - si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997».

Le procedure disciplinate dal presente decreto – come si legge all’art. 1, comma 3 - sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (finalizzato ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani), e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonchè dagli articoli 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) e 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie) del D.P.R. 19 agosto 1999, n. 394.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


1.2. La Convenzione di Lisbona

La "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea", nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona" è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco - Regione Europa ed è stata approvata l'11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica ospitata dalla capitale portoghese.

Gli obiettivi della Convenzione di Lisbona
Gli obiettivi che la Convenzione di Lisbona vuole raggiungere sono i seguenti:
- consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti d'istruzione superiore di tutti i paesi;
- facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero;
- utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi a livello più avanzato;
- aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell'informazione disponibile sui sistemi nazionali d'istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull'offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo dei centri nazionali d'informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli e la diffusione di nuovi strumenti di certificazione come il "supplemento al diploma".

L'applicazione in Italia
La ratifica della Convenzione di Lisbona da parte italiana è avvenuta con la Legge n. 148 del 2002.
L'Italia dispone così oggi di un primo quadro giuridico che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero sia nei Paesi dell'Unione Europea (attraverso i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) sia nei Paesi extra-UE (attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione).
A questo si affianca un secondo quadro giuridico - ispirato ai principi della Convenzione di Lisbona - che regola il riconoscimento accademico dei titoli esteri finalizzato alla continuazione degli studi.
Nel nuovo quadro giuridico vengono progressivamente superati e abbandonati il concetto e la prassi dell'equipollenza.
Ad essa si sostituisce una gamma di riconoscimenti "finalizzati", di concezione più moderna e coerente con le attuali tendenze in atto sul piano internazionale.
La decisione di riconoscere un titolo estero per finalità accademiche è ricondotta con chiarezza alla competenza delle Università.

. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere al sito del Ministero degli affari esteri, clicca QUI.


1.3. Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi

All’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 189/2009, che è in vigore dal 12 gennaio 2010, si prevede che per l’accesso ai concorsi pubblici, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri è necessario inviare la domanda al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme ai seguenti documenti:
a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.


1.4. Riconoscimento dei titoli di studio da parfte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Sono di competenza del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca le valutazioni concernenti il riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell’attribuzione di punteggio in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell’amministrazione interessata:
• dei titoli di studio e dei relativi curricula studio rum ai fini previdenziali;
• dei titoli di studio, ai fini dell’iscrizione ai Centri per l’impiego;
• dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente (art. 3, comma 1).


1.5. La procedura di riconoscimento

Tutte le amministrazioni interessate al riconoscimento di cui sopra, dovranno inviare al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca l’istanza degli interessati con le seguenti modalità:

A) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero, i documenti da allegare saranno i seguenti:
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che dovrà specificare la durata del corso, il valore del titolo di studio e la natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio
;

B) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore, i documenti da allegare saranno i seguenti:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio
.

Il provvedimento che prevede la conclusione di tale procedimento deve essere adottato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della istanza presentata.
Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego saranno comunicati sia all’interessato che alla amministrazione interessata (art. 3, commi 2, 3 e 4).


1.6. Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

Entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, che dovranno adottare il provvedimento di riconoscimento.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato sia all’interessato che al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e’ di competenza dell’amministrazione interessata, una volta acquisito il parere del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest’ultima amministrazione, che può richiedere il parere del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca relativamente all’idoneità del titolo di studio.

La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l’accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e’ di competenza del Ministero degli affari esteri, che può richiedere il parere del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

Avverso i provvedimenti di diniego l’interessato o l’amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica.


1.7. Approfondimenti

. Se vuoi approfondire i contenuti della Convenzione di Lisbona, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le direttive europee in materia di riconoscimento dei titoli professionali, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le norme di attuazione in Italia delle Direttive europee in materia di riconoscimento dei titoli professionali , clicca QUI.


2. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE PROFESSIONI MEDICHE E SANITARIE - EMANATO IL REGOLAMENTO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2011, il D.M. 29 luglio 2010, n. 268 recante "Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere".
Il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine, deve trasmettere al Ministero della Salute (Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie) una apposita domanda in bollo.
Alla stessa Direzione generale deve essere trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui sopra conseguito in ambito non comunitario.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


MODULISTICA

. Istanza per la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività professionale - Istanza presentata dall'estero per conseguire il visto d'ingresso.

. Richiesta di riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale di ESTETISTA.

. Richiesta di riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale di ACCONCIATORE.

. Richiesta di riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale di ACCOMPAGNATORE TURISTICO.

. Richiesta di riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale di GUIDA TURISTICA.

. Richiesta di riconoscimento della qualifica di DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO.


. Per la modulistica relativa alla procedura di riconoscimento da parte del Ministero della salute di un titolo professionale conseguito in Italia al fine di esercitare la professione in un altro Paese dell'UE, clicca QUI.

. Per la modulistica relativa alla procedura di riconoscimento in Italia, da parte del Ministero della salute di un titolo straniero acquisito in un Paese dell'Unione Europea , clicca QUI.

. Per la modulistica relativa alla procedura di riconoscimento in Italia,da parte del Ministero della salute di un titolo straniero, acquisito in un Paese extra-comunitario, clicca QUI.


GUIDE

1. Riconoscimento delle qualifiche professionali - Dalla Commissione europea una guida on line

La Commissione europea ha pubblicato on line la guida "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali" che, in 66 domande e risposte, spiega in maniera semplice e diretta i diritti dei quali gode un cittadino in relazione al riconoscimento della propria qualifica professionale in un altro Stato membro.
Come fare per lavorare in un altro Stato membro? E' possibile usufruire della direttiva se si è un cittadino di un paese terzo? Quali documenti presentare?
Queste sono solo alcune delle domande cui la guida offre una risposta ai cittadini europei che vogliono esercitare un'attività in un altro Stato dell'UE.
Le istituzioni europee hanno infatti introdotto norme che agevolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (più di 800 le professioni regolamentate) tra Stati membri abbattendo gli ostacoli alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.
La guida si propone di fare chiarezza su una materia che resta comunque particolarmente complessa.

. Se vuoi scaricare la guida, clicca QUI.


2. Riconoscimento delle qualifiche professionali - Guida all'utente predisposta dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie

La Guida all'utente redatta dal Dipartimento Politiche Comunitarie si propone di accompagnare il cittadino nella procedura volta ad ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 206/2007.
L'obiettivo principale è quello di fornire ogni utile conoscenza di strumenti che facilitino la comprensione del complesso di disposizioni, norme e principi, comunitari e nazionali, che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.
La Guida è stata concepita come uno strumento in progress: le tematiche trattate saranno mano a mano approfondite sia con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia, sia con una serie di informazioni utili, rappresentate prevalentemente da quanto emergerà dalla corrispondenza tra gli operatori della materia (Coordinatore Nazionale - Punto Nazionale di Contatto) e il cittadino stesso, ma anche dai lavori delle istituzioni europee.

. Se vuoi scaricare la guida con i relativi allegati, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento del riconoscimento delle qualifiche a livello europea, visitando il sito della Comunità europea, clicca QUI.


. Se vuoi scaricare la GUIDA ALL'UTENTE - Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professional, clicca QUI.


La Commissione Europea ha pubblicato la guida "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali" che, in 66 domande e risposte, spiega in maniera semplice e diretta i diritti dei quali gode un cittadino in relazione al riconoscimento della propria qualifica professionale in un altro Stato membro.

. Se vuoi scaricare la duida dal titolo "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali", elaborata dalla Commissione europea, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (Direttiva abrogata dall'art. 62 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 - A decorrere dal 20 ottobre 2007).

. D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115: Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (Decreto abrogato dall'art. 60, comma 2, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 - A decorrere dal 24 novembre 2007).

. Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE. (Direttiva abrogata dall'art. 62 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 - A decorrere dal 20 ottobre 2007).

. D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319: Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. (Decreto abrogato dall'art. 60, comma 2, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 - A decorrere dal 24 novembre 2007).

. Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. (Direttiva abrogata dall'art. 62 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 - A decorrere dal 20 ottobre 2007).

. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 39.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della legge dal sito NORMATTIVA, con i relativi allegati, clicca QUI.

. Ministero della salute – Circolare del 12 aprile 2000: Cittadini stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale.

. Legge 15 novembre 2000, n. 364: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della legge dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Legge 11 luglio 2002, n. 148: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

. D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229: Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. (Decreto abrogato dall'art. 60, comma 2, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 - A decorrere dal 24 novembre 2007).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229 - ALLEGATO A: Attività collegate alle categorie di esperienza professionale.

- D. Lgs 8 luglio 2003, n. 277: Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario)

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.M. 26 aprile 2004, n. 214: Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

. DIRETTIVA 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

. D.M. 22 marzo 2006: Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

. D.M. 22 marzo 2006: Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Circolare n. 3610/C del 8 giugno 2007: Riconoscimento di titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l’esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

. D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154: Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

. D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206: Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, con i relativi allegati, clicca QUI.


. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 29 novembre 2007, Prot. 10852: Riconoscimento professionale titoli acquisiti all'estero.

. D.Lgs 9 gennaio 2008, n. 17: Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

. D.M. 16 aprile 2008, n. 90: Applicazione di misure compensative ai sensi degli artt. 22,24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206 ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni finanziarie per l'esercizio della professione di estetista.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 31 gennaio 2008, Prot. 00000771: Applicazione ai cittadini ed imprese della Confederazione elvetica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

. D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189: Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.M. 29 luglio 2010, n. 268: Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.

. DIRETTIVA 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Divisione VI - Servizi e professioni - Nota del 8 ottobre 2014, Prot. 0175547: Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015, Prot. 291143: Prestazione di servizi temporanea ed occasionale. Adempimenti preliminari per il prestatore. Circolare esplicativa.

. DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15: Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016: Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionali: attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso – agente immobiliare. (Decreto pubblicato il 15 febbraio 2016 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3688/C del 3 maggio 2016, Prot. 122683: Accesso da parte di cittadini comunitari e di paesi terzi all’esercizio delle attività regolamentate. Tessera professionale europea, per lo svolgimento dell’attività di agente immobiliare.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Direttoriale 22 aprile 2016:Disposizioni per l’ applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica. (Decreto pubblicato il 4 maggio 2016 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico).


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GIURISPRUDENZA

1. DICEMBRE 2018 - QUALIFICHE PROFESSIONALI - Il riconoscimento automatico dei titoli di studio - Le indicazioni della Corte di Giustizia UE sull’applicazione della direttiva 2005/36/CE

Uno Stato membro che preveda l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due corsi di laurea deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro e previsti dalla direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
I titoli devono essere riconosciuti anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono sempre se i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.
Questo anche quando la normativa nazionale (nel caso di specie quella italiana) preveda l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni.
E’ quanto sancito dalla Corte di giustizia UE con sentenza del 6 dicembre 2018, pronunciata con riferimento alla causa C-675/17 ed in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della citata direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministero della Salute e un cittadino italiano relativamente al diniego di riconoscimento, da parte di detto Ministero, del titolo di formazione di medico rilasciato dall’autorità competente austriaca.
Il Ministero della Salute in un primo momento ha accolto l’istanza di riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» presentata dal cittadino austriaco, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di odontoiatra. Ma successivamente gli ha negato il riconoscimento del titolo di medico chirurgo sulla base del rilievo che la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non prevederebbe che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni. Numerosi esami sostenuti sarebbero stati infatti contestualmente valutati ai fini del rilascio sia del titolo di odontoiatra che del titolo di medico. Orbene, la simultanea iscrizione a due corsi di laurea, benché ammessa dal diritto austriaco, è espressamente vietata dal diritto italiano, il quale prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 6 dicembre 2018, ha rilevato innanzi tutto che, per quanto attiene in particolare alle professioni di medico e di odontoiatra, la direttiva prevede un sistema di riconoscimento automatico dei titoli, basato sulle condizioni minime di formazione fissate di comune accordo dagli Stati membri.
La Corte rileva poi che la direttiva, da un lato, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno e, dall’altro, non osta a che gli Stati membri autorizzino la simultanea iscrizione a più formazioni. Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l’interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.
La Corte precisa inoltre che spetta allo Stato membro d’origine (nel caso in esame spetta dunque all’Austria) e non allo Stato membro ospitante, far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea e il testo integrale della sentenza, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della direttiva 2005/36/CE, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2009-08-27 (29685 letture)

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