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ASSICURAZIONI SOCIALI - COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE - REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA





IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

1. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 - Entrato in vigore il 1° ottobre 1971

Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato attivato nel 1971 con l’adozione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, che ha consentito di garantire a tutti i lavoratori con cittadinanza degli Stati membri la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni della sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.
Dal 1971 tale regolamento è stato oggetto di numerose modifiche intese ad adattarlo all'evolversi delle legislazioni nazionali da un lato e a completarlo grazie ai progressi dovuti alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee dall'altro.
Tali modifiche hanno accresciuto la complessità delle regole comunitarie di coordinamento.
La necessità di una revisione generale della legislazione in materia è stata riconosciuta in occasione del Consiglio di Edimburgo del 1992, che ha auspicato una semplificazione delle regole.
La Commissione inoltre ha confermato l’importanza di un ammodernamento delle regole di coordinamento nella comunicazione "Piano d’azione per la libera circolazione dei lavoratori" del 1997.
Nel 1998 il Consiglio ha presentato una proposta di regolamento intesa a semplificare le regole comunitarie relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Tale regolamento tuttavia resta in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
- del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, concernente i cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
- del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia;
- dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71;
- della direttiva 98/49/CEdel Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità.

Il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 è stato reso applicabile solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione (prevista per marzo 2010).


2. Il Regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità è stato completato dal regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72 che ne espone nei dettagli l’applicazione pratica (autorità nazionali responsabili, formalità amministrative, ecc.).

Il regolamento si applica ai lavoratori (salariati o non salariati) cittadini di uno Stato membro di un paese terzo o apolidi/profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
Esso si applica inoltre ai superstiti di detti lavoratori, qualunque sia la loro nazionalità, nonché agli impiegati pubblici e al personale ad essi assimilato secondo la legislazione applicabile.
Il regolamento si applica anche alle persone che seguono degli studi o una formazione professionale e ai membri della loro famiglia.

. Se vuoi approfondire i contenuti e conoscere i successivi atti modificati, clicca QUI.


3. I contenuti del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

L’adozione di una legislazione comunitaria in materia di sicurezza sociale costituisce una condizione essenziale per consentire l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone previsto dal trattato CE.
Piuttosto che adottare provvedimenti volti ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri, il diritto comunitario prevede un coordinamento dei sistemi nazionali.
In effetti, i sistemi di sicurezza sociale derivano da tradizioni nazionali risalenti nel tempo e tengono conto della cultura di ciascuno Stato.
In un quadro di coordinamento lo Stato membro conserva il proprio diritto di determinare i tipi di prestazioni e le condizioni di erogazione.
Il diritto comunitario a sua volta impone alcune regole e principi al fine di garantire che l’applicazione dei diversi sistemi nazionali non leda coloro che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione delle persone.

Obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è la razionalizzazione dei concetti, delle regole e delle procedure relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri.
Tra i cambiamenti intervenuti rispetto al regolamento (CEE) n. 1408/71 vanno sottolineati:
- il miglioramento dei diritti degli assicurati mediante l’estensione degli ambiti di applicazione "ratione personae" e "ratione materiae";
- l’estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro e non più soltanto alle persone appartenenti alla popolazione attiva;
- l’aumento dei settori di sicurezza sociale soggetti al regime di coordinamento al fine di includervi le legislazioni concernenti il prepensionamento;
- la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione: mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino a un massimo di sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione;
- il rafforzamento del principio generale della parità di trattamento, di speciale importanza per i lavoratori frontalieri, in particolare con l’inserimento di una disposizione che prevede l'assimilazione dei fatti; il rafforzamento del principio di esportazione delle prestazioni;
- l’introduzione del principio di buona amministrazione
.

A norma del presente regolamento tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Nel quadro del nuovo regolamento il principio generale della parità di trattamento viene esteso. Mentre a norma del (CEE) n. 1408/71 il principio si applicava alle persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro, tale condizione pregiudiziale di residenza nel territorio di uno Stato membro non sussiste più.

Il regolamento si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.
Ciò significa che sono tutelati dalle regole del coordinamento non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti e i pensionati ma anche le persone non attive.

Le disposizioni del presente regolamento riguardano tutti i classici settori della sicurezza sociale, cioè malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte.
L’ambito di applicazione viene esteso ai regimi legali di prepensionamento e di conseguenza i beneficiari di tali regimi avranno la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro e potranno fruire delle cure sanitarie e delle prestazioni familiari.
Si tratta di un’assoluta novità del presente regolamento.


4. Il Regolamento n. 987/2009 - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Cambiano le regole

Il 1° maggio 2010 è entrato in vigore il regolamento comunitario n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Di seguito, alcune principali novità introdotte dal nuovo regolamento.

Ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.
Le nuove disposizioni si applicano: a tutti i cittadini degli stati membri e ai loro familiari, e non più soltanto ai lavoratori; alle prestazioni riguardanti la paternità e il pensionamento anticipato, oltre a tutte quelle già garantite dal precedente regolamento. Restano escluse dal campo di applicazione le prestazioni dell’assistenza sociale e medica e quelle per le vittime della guerra.

Estensione del principio della parità di trattamento.
Per tutte le prestazioni in denaro è soppressa la condizione di residenza sul territorio di uno stato membro.

Totalizzazione dei periodi.
Si applica ora a tutti i capitoli. Per l’apertura del diritto alle prestazioni vengono considerati i periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro non salariato o di residenza in un altro stato membro.

Disoccupazione.
La possibilità di esportazione delle prestazioni di disoccupazione per cercare lavoro in un altro stato membro è estesa a 6 mesi (precedentemente era limitata a 3 mesi).

Malattia.
Possibilità per tutti di farsi curare in un altro stato membro, senza condizioni d’urgenza. È possibile il ricovero ospedaliero in un altro stato membro se il periodo di attesa nel paese d’origine è medicalmente “non ragionevole”.

Distacchi.
Pur confermando il criterio generale dell’unicità della legislazione applicabile (lex loci laboris), viene estesa la durata massima di esonero dal regime di sicurezza sociale del paese estero nel caso di distacco transnazionale.
Il lavoratore potrà, quindi, rimanere assoggettato alla legislazione dello stato membro di origine se la durata prevedibile del distacco non eccede i 24 mesi (il precdente regolamento prevedeva invece un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili per altri 12).
Il nuovo regolamento conferma, inoltre, la possibilità di prolungare tale periodo, previo accordo tra le autorità competenti degli stati coinvolti.

Esercizio di attività lavorativa in due o più Stati membri.
In caso di attività di lavoro dipendente o autonoma svolta in due o più Stati membri continua ad applicarsi, come da precedente regolamento, la legislazione del paese di residenza del lavoratore purché vi sia svolta una parte “sostanziale” di tale attività.
Il regolamento in questione introduce, infatti, un nuovo e più stringente parametro relativo alla “quantità dell’attività svolta” ai fini della determinazione della legislazione applicabile.


DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Con legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata sul supplemento ordinario n. 10, della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione di dieci nuove Repubbliche (Repubblica ceca - Repubblica di Cipro - Repubblica di Estonia - Repubblica di Lettonia - Repubblica di Lituania - Repubblica di Malta - Repubblica di Polonia - Repubblica di Slovenia - Repubblica di Slovacchia - Repubblica di Ungheria).
Tale trattato è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

L’INPS, con il messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004 e con la Circolare n. 39 del 8 marzo 2006 ha affrontato l’argomento della regolamentazione comunitaria e delle disposizioni applicabili in materia di legislazioni pensionistiche.

. Se vuoi scaricare una guida pratica predisposta dall'INPS, con una rassegna dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri, clicca QUI.


GUIDE PRATICHE

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea

Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 (articoli da 14 a 21).
L’INPS, con la Circolare n. 105 del 3 agosto 2010 ha trasmesso il testo di una Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di fornire in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti un agile strumento di lavoro che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri.
La Guida, dal titolo “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”, si divide in tre Parti:
• la Ia Parte riguarda il distacco del lavoratore;
• la IIa Parte riguarda lo svolgimento di un’attività in due o più Stati membri;
• la IIIa Parte riguarda le procedure di risoluzione delle controversie relative alla legislazione applicabile.

. Se vuoi scaricare il testo della guida, clicca QUI.


Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Guida pratica predisposta dalla Commissione europea

Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare: • il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
• il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
L’INPS, con la Circolare n. 124 del 17 settembre 2010, ha trasmesso, in allegato, una Guida pratica predisposta dalla Commissione europea con l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento conoscitivo a soli fini divulgativi, improntato alla massima praticità, della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e prestazioni pensionistiche e non, spettanti in particolare ai lavoratori migranti, persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell'ambito dell'Unione europea.
Tale pubblicazione, denominata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”, è utile anche al fine di diffondere la conoscenza della nuova normativa comunitaria tra il personale dell'Istituto che risulta più direttamente coinvolto nella trattazione della materia internazionale e nell’attività divulgativa nei confronti dell'utenza.
Negli 8 capitoli della Guida, aggiornata a gennaio 2010, la Commissione europea fornisce risposte sintetiche alle domande più frequenti riguardanti la materia della sicurezza sociale.

. Se vuoi scaricare il testo della guida, clicca QUI.

Si noti che questa guida non contiene informazioni sui regimi di sicurezza sociale degli Stati membri.

. Se vuoi maggiori informazioni sui sistemi di sicurezza sociale nazionali, clicca QUI.

APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito della Commissione europea (Occupazione, affari sociali e pari opportunità), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito "Linea Amica", clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. REGOLAMENTO (CE) n. 883/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

. Rettifica del REGOLAMENTO (CE) n. 883/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

. INPS – Messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione ed i nuovi Stati membri.

. INPS – Circolare n. 39 del 8 marzo 2006: Regolamentazione comunitaria; disposizioni in materia di legislazione applicabile; informazioni sulle legislazioni pensionistiche estere; utilizzo del formulario E 303.

. INPS – Circolare n. 90 del 10 luglio 2009: Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102.

. INPS – Circolare n. 99 del 7 agosto 2009: Regolamentazione comunitaria: aggiornamento della circolare n. 90 del 10 luglio 2009 in materia di determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102 - estensione alla Bulgaria e Romania dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera.

. REGOLAMENTO (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

. REGOLAMENTO (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

. INAIL - Direzione Generale - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali - Circolare n. 16 del 20 aprile 2010: Regolamenti Comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e primi indirizzi operativi.

. INPS – Circolare n. 82 del 1° luglio 2010: Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.

. Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Nota del 22 luglio 2010, Prot. DGRUERI/VI/I.3.b.b./12881: Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009 - Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o più pensioni residenti in un latro Stato membro.

. Minstero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Nota del 28 luglio 2010, Prot. DG RUERI/II/ 13254 /I.3.b/1: Assistenza indiretta – Tariffazione: Novità introdotte dall’ Art. 25 lett. B del Reg. 987/09 (ex Art. 34 del Reg. (CEE) 574/72).

. INPS – Circolare n. 83 del 1° luglio 2010: Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.

. INPS – Circolare n. 99 del 21 luglio 2010: Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) - disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 - informativa per le aziende e i lavoratori interessati.

. INPS – Circolare n. 105 del 3 agosto 2010: Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”.

. INPDAP - Nota del 25 agosto 2010, n. 43: Regolamento (CE) 883 del 29/4/2004 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 200 del 7/6/2004), come modificato dal Regolamento (CE) n.988 del 16/9/2009, e Regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16/9/2009 (pubblicati sulla G.U. dell’Unione europea L 284 del 30/10/2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

. INPS – Circolare n. 124 del 17 settembre 2010: Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (2892 letture)

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