CENTRI PER L’IMPIEGO E IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
ISTITUITI I CENTRI PER L’IMPIEGO E IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
|
Con la riforma del mercato del lavoro, i vecchi uffici di collocamento si sono trasformati, sono state aboliti le liste di collocamento e il libretto di lavoro.
Al posto degli uffici di collocamento operano i centri per l'impiego, diventati il nuovo strumento, attivo ed efficace, per trovare un nuovo lavoro o per cambiarlo ed il nuovo punto di riferimento per l'incontro tra i cittadini e le imprese, tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Al posto delle liste di collocamento ordinarie e speciali è stato istituito un elenco anagrafico, a base nazionale, che contiene i dati del lavoratore.
Al posto del libretto di lavoro, il documento personale che attestava i periodi di lavoro svolti dal lavoratore subordinato alle dipendenze altrui vi è ora la scheda professionale.
1. I CENTRI PER L’IMPIEGO AL POSTO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO
Al posto degli uffici di collocamento sono stati istituiti i “Centri per l’impiego” (CPI), i quali operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni.
Hanno l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori e alle imprese:
• accoglienza,
• orientamento,
• incontro tra domanda e offerta di lavoro,
• preselezione,
• consulenza alle imprese,
• assistenza a persone disabili o svantaggiate.
1.1. L’Elenco anagrafico al posto delle liste di collocamento
L'art. 2 del D.Lgs. 297/2002 ha soppresso le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione delle seguenti liste che sono rimaste tuttora in vigore:
• La lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art. 1, DPR 24 settembre 1963 n. 2053);
• La lista dei lavoratori in mobilità (art. 6, legge 23 luglio 1991 n. 223);
• L'elenco dei lavoratori disabili (art. 8, legge 12 marzo 1999 n. 68) - con soppressione dell'elenco dei lavoratori categorie protette (art. 18, legge 12 marzo 1999 n. 68)
• Le matricole della gente di mare (art. 17, c. 2 legge 23 agosto 1988 n. 400).
Le liste di collocamento saranno sostituite dall'"elenco anagrafico", indipendente dal luogo di residenza, che registrerà tutti i dati del lavoratore.
A partire dal 30 gennaio 2003 non verranno più effettuate nuove iscrizioni o reiscrizioni nelle liste ordinarie di collocamento.
Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro che, indipendentemente dal loro stato occupazionale (quindi anche occupati), intendono avvalersi dei servizi per l'impiego, possono richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti o domiciliati, qualora non vi risultino già inserite d'ufficio. Potranno essere inseriti nell'elenco anagrafico solamente coloro che dichiarano l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L'elenco anagrafico contiene:
- i dati anagrafici del lavoratore;
- la sua residenza;
- il domicilio;
- la composizione del nucleo familiare;
- i titoli di studio;
- l'eventuale appartenenza a categorie protette;
- lo stato occupazionale.
L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurano omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere funzionali al S. I. L. (Sistema Informativo Lavoro).
2. LA SCHEDA PROFESSIONALE AL POSTO DEL LIBRETTO DI LAVORO
A seguito della abrogazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, per effetto del disposto di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, a partire dal 30 gennaio 2003 si deve ritenere soppresso il libretto di lavoro.
Dopo quasi settant'anni, il libretto di lavoro va così in pensione sostituito dalla "scheda professionale", rilasciata dal Centro Provinciale per l'Impiego, in cui sono inseriti i dati del lavoratore, nonché le esperienze formative e le competenze professionali.
Istituito con la Legge n. 112/1935, il libretto di lavoro veniva rilasciato dal Comune di residenza, a richiesta dell’interessato, compiuti i 15 anni di età, purché in regola con l'istruzione obbligatoria. Per ottenere il libretto di lavoro l’interessato doveva presentarsi allo sportello con un documento di identità e riempire un’apposita domanda su moduli forniti dall'ufficio comunale.
Per i minori di anni 18, la richiesta veniva presentata da un genitore che, sotto la sua responsabilità, dichiarava tra l'altro che il minore aveva assolto agli obblighi scolastici.
Dal 28 febbraio 2001, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001), il datore di lavoro non era più obbligato a richiedere il libretto di lavoro prima di assumere il lavoratore, a conservare il documento per tutta la durata del rapporto subordinato e a restituirlo all’interessato non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio.
A collocarlo a riposo è il Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2003, concernente “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”, entrato in vigore il 3 gennaio 2003.
Dunque, a decorrere dal 1° febbraio 2003, ai lavoratori viene rilasciata una scheda professionale, che contiene le esperienze formative e professionale della persona e che ha sostituito il libretto di lavoro.
3. IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
Si chiama "Libretto formativo del cittadino" ed è un documento dove ogni lavoratore potrà elencare le proprie esperienze professionali e specificare la formazione accumulata nel corso degli anni.
Predisposto in formato cartaceo ed elettronico, il libretto si ispira a una logica di massima semplificazione e trasparenza con lo scopo di far emergere il patrimonio delle competenze dell'individuo nella sua integrità.
Il libretto formativo raccoglie, infatti, informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni individuo.
E' stato istituito nell'ambito del percorso attuativo della "legge Biagi".
Il Decreto legislativo n. 276/2003 lo definisce come lo strumento di registrazione delle "competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".
Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri soggetti. Responsabile dell'aggiornamento del Libretto è essenzialmente l'individuo, che ne è titolare.
3.1. La struttura del modello
Il modello di libretto formativo del cittadino è stato approvato con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 10 ottobre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005).
Il Libretto Formativo del Cittadino, predisposto in formato cartaceo ed elettronico, si articola in due sezioni, organizzate in modo dinamico e selettivo a seconda delle caratteristiche del soggetto utilizzatore in modo da permettere all’interessato di rendere più evidenti le sue competenze ed alle imprese di individuare meglio le persone con le competenze più adatte alle loro esigenze.
La prima sezione riguarda:
a) le informazioni personali, connesse ai dati anagrafici, relative alle diverse tipologie di esperienze lavorative/professionali,
b) le informazioni relative ai titoli di studio e di formazione professionale conseguiti,
c) le informazioni relative ad altre esperienze formative.
La seconda sezione è dedicata alla “descrizione” della persona mediante il linguaggio delle competenze, al fine di mettere in trasparenza il patrimonio di quanto acquisito nei diversi contesti di vita e di lavoro.
Ognuna delle due sezioni può avere una diversa ampiezza e una composizione variabile a seconda delle informazioni prevalenti e più significative del soggetto, pur in un quadro unico di leggibilità.
Il Libretto Formativo del Cittadino sarà allegato alla Scheda anagrafico/professionale che ha natura amministrativa e costituisce il supporto informativo nell’erogazione di servizi da parte dei soggetti competenti in materia di servizi al lavoro e la base per lo scambio di informazioni nell’ambito della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.
Il libretto potrà essere eventualmente accompagnato dal curriculum vitae europeo, che, però, avrà sempre più un limitato valore sociale in quanto è autogestito dal solo interessato, e dal portfolio delle competenze.
3.2. Rilascio e responsabilità del Libretto
Responsabili del rilascio del Libretto e della sua gestione sono le singole Regioni e Province autonome, che possono gestire direttamente o delegare ad altri soggetti le relative operazioni.
Le scelte operative dovranno ispirarsi ad una serie di comportamenti condivisi a garanzia dell’unitarietà dello strumento stesso.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma individuerà così le tipologie di soggetti preposti a supportare la persona nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo, almeno nella fase di introduzione e sperimentazione dello strumento, garantendone la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio, mediante idonee misure di controllo.
In particolare, nell’attivazione del libretto, i soggetti autorizzati ad assistere i singoli individui dovranno avere le competenze professionali necessarie per instaurare una corretta relazione con gli stessi, rispettare il carattere volontario dello strumento e delle scelte che la persona opera rispetto a ciò che intende mettere in trasparenza, mantenere costantemente centrale la prospettiva di valorizzazione dell’individuo, anche al fine di orientarlo nei progetti professionali e nelle scelte di vita, o indirizzarlo in percorsi per la successiva validazione delle competenze non ancora certificate.
Le Regioni e le Province autonome dovranno garantire la massima diffusione ed informazione circa le caratteristiche dello strumento stesso presso i potenziali utilizzatori.
Responsabile dell'aggiornamento del Libretto Formativo del Cittadino è il singolo interessato, che ne è titolare.
3.3. Modulistica e approfondimenti
- Si riporta il fac-simile del:
. Libretto formativo del cittadino.
- Se vuoi approfondire l’argomento circa il libretto formativo del cittadino, clicca QUI.
|
RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
|
. Se vuoi trovare il tuo Centro per l'Impiego, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un contributo dal titolo IL PUNTO SU ... LA RIFORMA BIAGI: I SERVIZI E I CENTRI PER L'IMPIEGO elaborato da ISFOL, clicca QUI.
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-08-21 (28610 letture) [ Indietro ] |