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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO o STAFF LEASING





LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO o "STAFF LEASING"

1. Somministrazione o Staff Leasing (ex interinale)

Il D.Lgs. n. 276/2003, art. dal 20 al 28, ha introdotto nell’ordinamento italiano - a decorrere dal 2 luglio 2004 - la fattispecie della somministrazione di lavoro o staff leasing, già ampiamente utilizzata in altri Paesi.
Con questo contratto, un’impresa, denominata "utilizzatrice", potrà rivolgersi ad un’altra impresa, denominata "somministratore", per “affittare” nuova forza lavoro.

Per tutta la durata della somministrazione, il lavoratore in affitto svolge la propria attività nell’interesse dell’impresa utilizzatrice, nonché sotto la sua direzione e controllo.
Quano i lavoratori vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, essi rimangono a disposizione dell'Agenzia per il lavoro, per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore

A differenza del contratto di lavoro interinale (legge n. 196/1997), la cui normativa viene integralmente abrogata unitamente a quella sul divieto di appalto e di intermediazione di manodopera (legge n. 1369/1960), il contratto di somministrazione potrà essere di due tipi:
1) a tempo indeterminato (staff leasing), applicabile solo alle seguenti tipologie di attività indicate dal decreto:
a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, viluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione macchinari e merci;
d) gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1;
h) costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per istallazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato


2) a tempo determinato (ex interinale): in questo caso la somministrazione di lavoro è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

La somministrazione sia a termine che a tempo indeterminato è vietata:
• per sostituire lavoratori in sciopero;
• presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori con le stesse mansioni (salvo accordo sindacale);
• presso unità produttive in cui vi sia una sospensione o riduzione di orari di lavoro con intervento dell'integrazione salariale;
• la somministrazione è vietata se non è stata effettuata la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 626/94
.

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Tra gli elementi essenziali:
• gli estremi dell'autorizzazione,
• numero dei lavoratori,
• individuazione dei rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori, ecc.
La mancanza della forma scritta e degli elementi essenziali rende nullo il contratto ed i lavoratori sono considerati dipendenti dell'utilizzatore.

Lo "staff leasing" rappresenta una tecnica innovativa di gestione del personale, che consente alle aziende di ricorrere alla somministrazione di manodopera non solo a termine; in pratica un contratto di lavoro interinale, ma senza scadenza.

Dove sta la novità?
E’ che il rapporto a tempo indeterminato non fa più capo all’azienda utilizzatrice ma alla società di staff leasing, pertanto, il lavoratore non dipenderà più dall’impresa dove lavora ma dalla società di somministrazione.
Quindi si realizzerà un indubbio vantaggio in termini di costi per l’utilizzatore, nei confronti del quale il lavoratore in “affitto” rappresenterà un costo variabile.


2. 24 NOVEMBRE 2010 - Circolare dell'INPS

Nella Circolare INPS n. 149 del 24 novembre 2010, viene precisato che, in materia di somministrazione di lavoro, sono state recentemente introdotte sensibili modifiche alla disciplina dalla legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 142 e.143), che contiene numerose disposizioni rilevanti.
Tra queste, l'INPS segnala soprattutto la riattivazione dell’istituto della somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), in precedenza abrogato dalla legge n. 247/2007 (art. 1, c. 46), e l’estensione della sua applicazione anche alle seguenti ipotesi, integrative della previsione contenuta dalla norma:
1) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (lettera i) dell’articolo 20, comma 3, del del D. Lgs. n. 276/2003);
2) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (lettera i-bis) del medesimo articolo 20, comma 3).
L'INPS fa, inoltre, osservare che le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e che le stesse possono, altresì, gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale a favore di lavoratori svantaggiati.
Il testo della circolare INPS viene riportato nei Riferimenti normativi.


2.1. Aspetti di carattere contributivo e previdenziale

La disciplina previdenziale in materia di somministrazione è quella dettata dall’articolo 25 del del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
In base a detta norma:
1) gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative per la tutela dei lavoratori somministrati, sono a carico delle imprese di somministrazione;
2) l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori somministrati è pari al 1,31%.

Adempimenti a cura delle agenzie di somministrazione

A partire dal periodo di paga “gennaio 2011”, le agenzie di somministrazione di lavoro, dovranno utilizzare due distinte posizioni:
a) per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati;
b) per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura
.

Posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice

Per detti lavoratori, continuerà ad essere utilizzata la posizione contributiva in essere, contraddistinta dal csc 7.07.08 e dal c.a 9A (che assumerà anche il significato di posizione per il solo personale somministrato) e con tutti gli altri codici di autorizzazione eventualmente in essere.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori somministrati dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 75; 76; 77; ecc…).
Conseguentemente, non dovranno più essere adoperati - nell’elemento - i codici “83” e “97”, che non saranno più in uso.

Per l’esposizione dell’indennità di disponibilità riferita ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato l’elemento del flusso UniEmens.

La procedura di gestione delle denunce contributive sarà aggiornata al fine di determinare l’esatta aliquota contributiva dovuta (37,87%), che prevede la contribuzione per la disoccupazione involontaria nella misura del 1,31%.

In merito all’esposizione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori domestici somministrati, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 131/2010 (il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi).

Posizione per i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura

Per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori assunti per il funzionamento della struttura, le Sedi – dandone tempestiva comunicazione alle agenzie – provvederanno all’attribuzione in automatico di una nuova posizione contributiva, contraddistinta dal csc 7.07.08 e priva del c.a. 9A.
Per l’acquisizione delle eventuali informazioni relative alla tipologia dell’impresa di somministrazione, le Sedi potranno avvalersi anche dell’apposito albo informatico, consultabile nella specifica sezione del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it - Amministrazione Centrale - D.G. del mercato del lavoro - Incontro tra domanda e offerta di lavoro - Agenzie per il lavoro - Albo Informatico).

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 58; 75; 76; 77; ecc…), così come avveniva in precedenza.

L’aliquota contributiva dovuta sarà quella del settore terziario 38,17% (con DS 1,61% - 1,31% più 0,30% contributo integrativo dovuto al Fondo di rotazione ovvero al Fondo interprofessionale per la formazione continua, per le imprese che vi aderiscono).


3. Riforma Lavoro - Le novità su somministrazione e staff leasing

Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 91, in vigore dal 18 luglio 2012) sono cambiate molte delle regole che disciplinano i contratti di assunzione flessibili e a tempo determinato, compresi quelli di somministrazione e di staff leasing.
La riforma Fornero (Legge 28 giugno 2012, n. 91, in vigore dal 18 luglio 2012) ha parzialmente inciso sul regime della somministrazione di lavoro.
In particolare, le innovazioni concernenti la causalità del contratto a tempo determinato hanno riguardato anche il lavoro interinale. Viene così previsto che, per quel che concerne la prima assunzione, il rapporto di lavoro conseguente ad un contratto di somministrazione a tempo determinato possa essere slegato dall'obbligo di indicazione della causale.
Infatti il nuovo comma 1-bis dell’art. 1, del D.Lgs. n 368 del 2001, introdotto dalla Legge n. 92/2012, ha infatti stabilito la possibilità di assumere a tempo determinato o a mezzo di contratto di somministrazione di lavoro, senza causa, nell’ipotesi in cui la durata del rapporto non sia superiore ai 12 mesi.

Ulteriore previsione normativa dedicata alla disciplina giuridica del contratto di somministrazione del lavoro è quella ricavabile dal neo introdotto art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 9, lett. i) della legge n. 92/92.
Nella previgente disciplina del contratto a tempo determinato già si prevedeva che il termine complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulabili con riferimento ad analoghe mansioni da parte di un unico datore di lavoro fosse quello di 36 mesi.
In forza dell'indicata novità normativa, ai fini del computo del suddetto termine massimo, debbono essere presi in considerazione anche i periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione. La norma prevede infatti che: "ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi di durata del contratto a tempo determinato si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti dai medesimi soggetti".
Le agenzie interinali si propongono di offrire alle aziende un insieme di strumenti innovativi per trovare le proprie risorse che garantiscano la trasparenza del mercato del lavoro, in modo da offrire nuovi canali di inserimento soprattutto ai disoccupati, a chi è in cerca della prima occupazione, a chi è in cerca di uno sviluppo di carriera.
L’azienda stipula con l’agenzia interinale un contratto di lavoro ad interim (prestazioni professionali), per un periodo di tempo determinato. Con questo contratto, il lavoratore non dipende dall’impresa ma dall’agenzia e sarà quest’ultima a corrispondergli la retribuzione che dovrà in ogni caso corrispondere a quella degli impiegati presenti all’interno dell’impresa, poiché il legislatore allo scopo di evitare norme discriminatorie ha equiparato il livello retributivo del lavoratore temporaneo a quello dei lavoratori dipendenti.


Apprendistato in somministrazione
La Riforma vieta l’assunzione di apprendisti in somministrazione a tempo determinato: nel numero massimo di apprendisti previsti dalla riforma (3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e il 100% per le aziende sotto i 10 dipendenti) si comprendono anche i contratti di somministrazione.

ASPI
Il contributo addizionale dell’1,4% sui contratti a termine va pagato anche ai contratti di somministrazione.
In compenso, c’è una riduzione al 2,6% del contributo (prima fissato al 4%), che le agenzie per il lavoro pagano sui contratti a termine, le cui risorse sono destinate a promuovere percorsi di qualificazione.


4. 18 LUGLIO 2012 - Prime indicazioni operative dal Ministero del lavoro

Il giorno dell'entrata in vigore della Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 18 del 18 luglio 2012, con la quale ha chiarito alcune delle novità introdotte.
Tra le numerose disposizioni contenute nel provvedimento assumono particolare rilievo le modifiche alla disciplina di alcune tipologie contrattuali, quali il contratto a tempo determinato, l’apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro accessorio.
Altre disposizioni intervengono a modificare la disciplina in materia di collocamento al lavoro dei disabili ed altre ancora ad introdurre meccanismi di contrasto al c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco.
In relazione ad alcune di tali disposizioni con la presente circolare sono state fornite delle primissime indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo, riservandosi sin d’ora di fornire, rispetto a ciascun istituto, chiarimenti più esaustivi con separati provvedimenti.

Chiarimenti sono arrivati anche a proposito della somministrazione di lavoro.
La riforma prevede che dopo 36 mesi di uno o più contratti a termine scatti l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato: in questo computo vanno calcolati anche gli eventuali contratti di somministrazione.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012 chiarisce che questo vale per i contratti di somministrazione stipulati dall’azienda a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.
La stessa circolare chiarisce anche un altro punto: il limite dei 36 mesi (derogabile dalla contrattazione collettiva) vale solo per la stipulazione di contratti a tempo determinato fra azienda e lavoratore, senza limitare la possibilità per l’azienda di ricorrere alla somministrazione: «il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi».
In soldoni, si vuole evitare di stipulare più contratti nel tempo allo stesso lavoratore per le stesse mansioni ma non si obbliga ad assumere a tempo indeterminato un lavoratore in somministrazione che ha già un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di lavoro (staff leasing).


5. Ditta di somministrazione – L'INAIL approva il nuovo modello "Denuncia nuova ditta di Somministrazione"

Per le Agenzie di somministrazione, l’INAIL, con Nota del 12 febbraio 2013, n. 1050 ha comunicato che è stato predisposto un nuovo modulo “Denuncia nuova ditta di Somministrazione”, che sostituisce il precedente fino ad ora utilizzato, allegato alla nota del 24 settembre 2008.
A differenza del precedente modulo sottoscritto dal Direttore della Sede INAIL, il nuovo modulo dovrà essere compilato dalla ditta di somministrazione ed inviato tramite PEC alla Sede INAIL competente in ragione della sede legale dell'azienda.
Entrando più nel particolare, l’agenzia di somministrazione:
- dovrà inviare telematicamente la Denuncia di esercizio per la gestione del rapporto assicurativo dei lavoratori non soggetti a contratto di somministrazione;
- dovrà inviare tramite PEC alla Sede INAIL competente in ragione della sede legale dell'azienda il modulo "Denuncia nuova ditta di Somministrazione" per la gestione del rapporto assicurativo dei lavoratori somministrati.
Sarà poi la sede INAIL a comunicare all'indirizzo PEC dell’Agenzia i codici ditta/pat e le credenziali per l'accesso alla procedura "somministrazione lavoro".

. Se vuoi scaricare il testo della Nota dell'INAIL e del nuovo modello di denuncia, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per un approfondimento dal sito dell'INPS, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.(Testo aggiornagto con le modifiche apportate dal D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167).

. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 7 del 25 marzo 2008: Contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato.

N.B. Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 7/2008 del 25 marzo 2008, fornisce chiarimenti sul regime intertemporale dei contratti di lavoro intermittente, di somministrazione a tempo indeterminato e sulle clausole elastiche e flessibili legate ai contratti di lavoro part-time che, a seguito della L. n. 247/2007, sono stati abrogati a far data dal 1° gennaio scorso.

. INPS - Circolare del 7 agosto 2009, n. 100: Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Accordo del 13 maggio 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

. INPS - Circolare del 18 ottobre 2010, n. 131: Dati retributivi lavoratori “domestici somministrati” esposti in EMENS/UNIEMENS.

. INPS - Circolare del 24 novembre 2010, n. 149: Agenzie di somministrazione. Nuove modalità di attribuzione e gestione delle posizioni contributive nonché di compilazione del flusso UniEmens.

. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 18 del 18 luglio 2012: Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavor) - Tipologie contrattuale e altre disposizioni - Prime indicazioni operative.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (6292 letture)

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