DURC - IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - I SOGGETTI COINVOLTI - LA SMATERIALIZZAZIONE DEL DURC - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. N. 34/2014 CONVERTITO DALLA L. N. 78/2014
IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - DURC
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1. Premessa
La legge 22 novembre 2002, n. 266, di conversione del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il 26 ottobre 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro».
Tra le disposizioni introdotte, impone nuovi obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio e cioè del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Il Decreto Legislativo n. 251/2004 interviene sostituendo completamente la lettera b-ter dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, concernente “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.
Tra gli obblighi previsti in capo al committente o al responsabile dei lavori viene previsto quello di richiedere un “certificato di regolarità contributiva”.
2. Ambito di applicazione
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici e i lavori privati nel settore dell'edilizia per i quali è previsto il rilascio della concessione edilizia o comunque soggetti a denuncia di inizio attività (DIA).
Nei lavori privati, la mancata regolarità sospende l'efficacia del titolo abilitativo.
Negli appalti pubblici, solo per la partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può autocertificare la propria regolarità, salvo poi produrre il regolare certificato.
Nei lavori privati, invece, il DURC dovrà essere prodotto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione o della DIA e, per l'attestazione SOA, prima dell'inoltro della relativa istanza.
Nel caso di subappalto, autorizzato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55/1990, l'impresa subappaltatrice dovrà seguire lo stesso iter previsto per il rilascio del certificato in caso di impresa appaltatrice.
Si tenga presente che, contrariamente a quanto concesso alla impresa al momento della partecipazione a una gara di appalto e fino all'aggiudicazione, salvo poi produrre il DURC, in caso di subappalto, l'impresa subapplatrice non può autocertificare la propria regolarità in quanto, oltre a motivazioni connesse ad esigenze di ordine pubblico, il contratto di subappalto discende dalla natura privatistica del rapporto tra impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice.
Il DURC, inizialmente previsto per le imprese partecipanti ad appalti pubblici, è stato esteso ai lavori di edilizia privata dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e, ora, alla richiesta di benefici comunitari dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
3. Lavoratori autonomi senza DURC
Un importante chiarimento è arrivato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva con la Nota del 5 dicembre 2005, Prot. 2988, in risposta ad un quesito posto dall'INPS sull'applicabilità o meno del DURC ai lavoratori autonomi.
Secondo il predetto Ministero, i lavoratori autonomi, senza dipendenti, sono esclusi dall'applicazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L'articolo 3, comma 8 del D. Lgs. n. 494/1996 prevede, infatti, che il committente chieda la regolarità contributiva alle imprese esecutrici, non facendo alcun riferimento ai lavoratori autonomi.
Quando il legislatore ha voluto riferirsi ai lavoratori autonomi lo ha fatto sempre espressamente. Di conseguenza, sempre secondo il Ministero, è ragionevole interpretare tale disciplina nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del DURC.
Per tali soggetti è previsto soltanto l'obbligo di verificarne l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
In sostanza, la verifica della regolarità contributiva è riferibile solo alle imprese che abbiano lavoratori dipendenti.
Dovrebbe, comunque, essere chiarito il caso di un lavoratore autonomo che si serva esclusivamente di collaboratori familiari.
Sull'argomento è intervenuto anche l'INPS con la Circolare n. 9 del 27 gennaio 2006, stabilendo che non è necessario presentare il DURC, in occasione della denuncia di inizio attività o per ottenere la concessione edilizia, quando i lavori devono essere svolti da una impresa artigiana senza dipendenti.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
4. Il rilascio del DURC
Il DURC può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili, le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
Il rilascio del DURC deve essere chiesto alla Cassa edile, se l’impresa ha l’obbligo di iscrizione o applica il contratto collettivo del settore edile, oppure all’INPS o all’INAIL, se l’impresa opera in altro settore.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo al momento in cui tutti gli Enti interessati avranno inserito nella procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni, calcolati dalla data di protocollazione della richiesta.
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà, relativamente ala regolarità nei confronti di tali Enti, la procedura del silenzio-assenso, che non potrà comunque essere estesa alle Casse Edili, stante la natura privata di tali Organismi.
5. Periodo di validità
Le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del D. Lgs. n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del Codice Penale.
6. Soggetti richiedenti il DURC
La richiesta deve essere effettuata dalla impresa esecutrice dei lavori e va consegnata al committente il quale a sua volta la trasmette all'amministrazione concedente prima che i lavori inizino o comunque all'atto di presentazione della denuncia di inizio attività.
Dunque, il richiedente principale del DURC è l’impresa, la quale potrà servirsi anche di Consulenti del lavoro e di Associazioni di categoria provviste di un’apposita delega.
Soggetti richiedenti del DURC sono anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le Società Organismi di Attestazione (SOA).
7. Il silenzio-assenso
Il DURC deve essere rilasciato entro 30 giorni.
Trascorso tale termine, senza che INPS e INAIL si siano pronunciati, scatta l'istituto del silenzio-assenso.
Tale principio non può essere applicato nei confronti delle Casse edili, le quali dovranno comunque emettere il DURC sulla base della verifica effettuata anche da uno solo degli Enti che hanno espresso il giudizio di regolarità o di irregolarità contributiva, previo accertamento che non vi sia una sospensione dell'istruttoria, che non può comunque eccedere ulteriori 10 giorni.
8. L’utilizzo della via telematica
A regime, e nelle zone dove è funzionante lo Sportello Unico, sarà il sistema informatico a identificare automaticamente l’ente competente al rilascio, inoltrandogli la richiesta.
L’utilizzo della via telematica sarà obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, per gli Enti privati a rilevanza pubblica e per le Società Organismi di Attestazione (SOA), fortemente consigliata per gli altri richiedenti.
La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando una specifica modulistica, alla quale non dovrà essere allegato alcun documento. Saranno gli enti interessati a sospendere eventualmente i termini di rilascio, chiedendo ulteriori notizie o documentazione.
9. Da settembre 2006 parte l'operazione DURC on-line
Il documento verrà spedito alle imprese edili direttamente sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), ottenuta in modo gratuito dalla Cassa Edile.
La CNCE (Commissione nazionale paritetica delle Casse Edili) ha firmato due convenzioni con POSTECOM e INFOCAMERE per attivare la più grande distribuzione gratuita di caselle di posta elettronica certificata.
In pratica ogni Cassa Edile si accollerà 10 euro di costo annuo di una casella da 100 mega-byte concessa all'impresa per sempre.
La casella servirà per ricevere il DURC ma potrà essere utilizzata per ogni altro scopo e in particolare avrà valore legale nel dialogo con la Pubblica Amministrazione.
10. Disposizioni varie
Il Ministero del Lavoro, con Lettera-circolare n. 848 del 14 luglio 2004, ha comunicato che le imprese edili non possono avvalersi della autocertificazione per dimostrare la loro regolarità contributiva. Infatti se si rendessero così facilmente sostituibili questi certificati si vanificherebbe lo scopo della normativa volta a combattere il fenomeno del lavoro sommerso.
Il DURC non è necessario quando si eseguono lavori svolti in economia realizzati direttamente dai privati.
Per quanto concerne la definizione di lavori in economia, in base alla citata Lettera-circolare n. 848, ci si riferisce a tutte quelle opere edili realizzate dai privati.
Infatti ciò che determina la differenza fra lavori in economia esenti dall’obbligo del DURC e gli altri lavori, non è la tipologia dei lavori stessi ma è il soggetto che li realizza. Per cui se i lavori edili vengono svolti da privati questi sono in economia e quindi esenti dalla presentazione del DURC, se gli stessi lavori sono svolti da imprese queste devono presentare il DURC.
In data 26 luglio 2005 è stata sottoscritta la Circolare che rende operativa la nuova procedura.
I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL hanno, infatti, firmato la Circolare n. 92, il cui contenuto è stato concordato con il Ministero del lavoro.
L'intesa-convenzione, oggetto della Circolare, prevede che anche per i lavori privati in edilizia, soggetti al rilascio di concessione ovvero alla denuncia di inizio attività (DIA), è necessario chiedere il DURC, il cui ambito di applicazione interessa altresì tutti gli appalti e subapplati pubblici, gli appalti di servizi e forniture, nonchè la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione, il rilascio dell'attestazione e qualificazione delle aziende (SOA) e l'iscrizione all'Albo dei fornitori.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la comunicazione del 12 luglio 2005, Prot. 230/segr., ha reso noto il testo della Circolare DURC, avente ad oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. N. 230/segr. Del 12 luglio 2005
Il testo della Circolare viene riportata nell’Appendice normativa.
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DURC ON LINE - AL VIA DAL 1° LUGLIO 2015
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1. 1° GIUGNO 2015 - DURC ON LINE - Pubblicato il decreto che prevede semplificazioni in merito al rilascio del documento - Verifica in tempo reale dal 1° luglio 2015 - Chiarimenti dall'INPS
1.1. I contenuti del decreto
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il decreto 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014.
Dal 1° luglio 2015 sarà possibile ottenere il DURC in tempo reale. Grazie alla nuova procedura, operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione (e quindi dal 1° luglio 2015), sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da Internet.
Il decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015 è composto dai seguenti dieci articoli e di un Allegato:
• Art. 1 - Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva,
• Art. 2 - Verifica di regolarità contributiva,
• Art. 3 - Requisiti di regolarità,
• Art. 4 - Assenza di regolarità,
• Art. 5 - Procedure concorsuali,
• Art. 6 - Modalità della verifica,
• Art. 7 - Contenuti,
• Art. 8 - Cause ostative alla regolarità,
• Art. 9 - Esclusioni,
• Art. 10 - Norme di coordinamento.
Nell’Allegato A viene riportato l’ “Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità”.
Il testo del decreto edel suo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.
Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa:
a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:
• per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
• nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
• per il rilascio dell'attestazione SOA.
L'esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
• la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
• l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
• la dichiarazione di regolarità;
• il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Il Documento generato ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
La verifica è attivata dai soggetti abilitati, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro, da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.
2. 5 GIUGNO 2015 - DURC ON LINE - Le prime indicazioni dell'INPS
L’INPS, con un comunicato del 5 giugno 2015, Prot, 45482, indirizzato alle sedi territoriali, indica l’iter che dovrà essere seguito, a decorrere dal 1° luglio 2015, per la verifica della regolarità contributiva:
- la verifica sarà attivata indicando nella procedura dedicata il codice fiscale del soggetto da verificare;
- se dagli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili non si rilevino inadempienze, la procedura genererà automaticamente un documento attestante la regolarità;
- se dagli archivi dell’INPS si rilevino irregolarità, la sede territorialmente competente dovrà controllare immediatamente e comunque non oltre le 72 ore dalla istanza di verifica, se le inadempienze segnalate sono reali o se sono l’effetto di evidenze di archivio non corrette. Nel secondo caso, la sede, con una “forzatura” in procedura attesterà la regolarità del soggetto verificato;
- se l’inadempienza risulti confermata, la sede territorialmente competente, sempre nel termine di 72 ore dall’istanza di verifica, attiverà il procedimento di comunicazione dell'irregolarità, che assegna al soggetto inadempiente almeno 15 giorni per la regolarizzazione;
- l’eventuale regolarizzazione determinerà il rilascio dell'attestazione di regolarità, mentre la mancata regolarizzazione avrà come conseguenza la comunicazione dell’esito negativo della verifica;
- l’intero iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall’istanza di verifica.
3. 8 GIUGNO 2015 - Le indicazioni operative del Ministero del lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, con la quale viene illustrata la nuova disciplina sul DURC “on line” che sarà efficace a decorrere dal 1° luglio 2015 (decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 avvenuta il 1° giugno 2015).
La circolare fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari per una corretta applicazione.
Tuttavia, precisa la circolare, l’illustrazione delle modalità più strettamente operative per la richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva sarà oggetto di una prossima circolare da parte dell’INPS, dell’INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili (CNCE).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva
In attesa delle implementazioni informatiche, i soggetti delegati sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva, mentre possono effettuarla i soggetti delegati ai sensi dell'art. 1 della L. n. 12/1979 già abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale.
Verifica di regolarità contributiva
l soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e, per le imprese classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse Edili.
Requisiti di regolarità
La regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
La verifica riguarda tutti i contributi dovuti dall’impresa per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intrattenuti compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata.
La verifica sarà effettuata inserendo il codice fiscale del soggetto.
E’ bene precisare che la regolarità sussiste anche in caso di scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Assenza di regolarità
In assenza di regolarità sarà inviato, tramite PEC, solo al soggetto interessato della verifica o ad un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 12/79, un invito a regolarizzare entro il termine non superiore ai quindici giorni, con l’indicazione analitica delle cause. Per il rilascio del DURC è necessario comunque che la regolarizzazione avvenga prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.
Modalità della verifica
La verifica sarà effettuata tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS , dell’INAIL e delle Casse Edili tramite codice fiscale e nel caso sia presente il rilascio di un DURC in corso di validità, il sistema rimanderà allo stesso senza emettere un nuovo pdf.
Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
La circolare affronta le problematiche inerenti il rilascio del DURC in caso di procedure concorsuali (art. 5 del decreto), le cause ostative della regolarità e il periodo transitorio che non deve andare oltre il 17 gennaio 2017.
4. 26 GIUGNO 2015 - Le indicazioni operative dell'INPS e dell'INAIL
Dopo la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per una corretta applicazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla nuova procedura semplificata di rilascio del DURC, sono arrivate due nuove circolari:
1) dall’INPS la circolare n. 126 del 26 giugno 2015,
2) dall’INAIL la circolare n. 61 del 26 giugno 2015, con le quali vengono fornite le opportune indicazioni operative e gli aspetti di specifica competenza in ordine all’applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dei due Istituti del nuovo servizio “Durc On Line”.
Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti, è operativo dal 1° luglio 2015.
Pertanto, a decorrere da tale data, a seguito dell’entrata in vigore del citato Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Nelle due circolari vengono esaminati in dettaglio i punti salienti del D.I. del 30 gennaio 2015:
1. Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6),
2. Modalità di verifica della regolarità contributiva (artt. 2, 4 e 6),
3. Requisiti di regolarità contributiva (art. 3),
4. Procedure concorsuali (art. 5),
5. Contenuto del Durc On Line (art. 7),
6. Ipotesi di esclusione del “Durc On Line” (art. 9),
7. Cause ostative alla regolarità (art. 8) e benefici contributivi,
8. Norme di coordinamento (art. 10).
Il testo delle due circolari viene riportato nei Riferimenti normativi.
PARTICOLARITA'
1) Nella circolare INPS n. 126/2015, il punto 11 viene dedicato alle Imprese dei settori delle Spettacolo e dello Sport professionistico, alle quali viene estesa la disciplina prevista per tutte le altre imprese.
2) Nella Circolare INAIL n. 61/2015, il punto 11 viene dedicato agli utenti del settore marittimo, con le seguenti precisazioni.
Per gli utenti del settore marittimo l’accesso alla funzionalità di “Richiesta Regolarità” sarà possibile previa autenticazione su www.inail.it e successiva configurazione dei codici conto.
A tale scopo sono state create tre nuove categorie di soggetti: Armatore; Raccomandatario; Intermediario settore navigazione.
5. 6 LUGLIO 2015 - DURC ON LINE - Sospeso lo Sportello Unico Previdenziale
Non sarà emesso alcun certificato di regolarità contributiva per le richieste inoltrate dagli utenti tramite Sportello Unico prima delle ore 9 del 1° luglio 2015, utilizzando le tipologie (appalti pubblici, lavori edili privati, attestazioni SOA, ecc.) previste prima del rilascio dell’ultima versione dell’applicativo.
E’ quanto comunica l’INPS con Messaggio n. 4580 del 6 luglio 2015 ribadendo che per tutte le richieste non sarà effettuata alcuna istruttoria e non sarà emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc On Line.
"Come specificato nell’avviso - si legge nel messaggio -, per tutte le richieste con data 1° luglio 2015 pervenute tramite Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie disciplinate dall’art. 9, comma 1, del D.M. 30.1.2015 non deve essere effettuata alcuna istruttoria e non sarà emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc On Line.
Non sarà emesso alcun certificato nemmeno per le richieste inoltrate dagli utenti tramite Sportello Unico prima delle ore 9 del 1° luglio, utilizzando le tipologie (appalti pubblici, lavori edili privati, attestazioni SOA, ecc.) previste prima del rilascio dell’ultima versione dell’applicativo".
- Si riporta il testo del messaggio INPS:
. INPS - Messaggio n. 4580 del 6 luglio 2015:
Sportello unico. Richieste del 1° luglio 2015. Rilascio versione 4.0.1.34 del 1.7.2015. (TESTO CONGIUNTO INPS INAIL CNCE).
6. 15 MARZO 2016 - DURC – On line il nuovo modulo per l’autocertificazione da inoltrare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota del 15 marzo 2016 n. 5081, indirizzata alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro, ha comunicato l’adozione di una nuova versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Questo nuovo modello, adottato a seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 30 gennaio 2015, istitutivo del cosiddetto “DURC on-line”, dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che hanno inoltrato l’autocertificazione in questione in data successiva al 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto).
Pertanto, in caso di prima dichiarazione presentata in data successiva al 1° luglio 2015, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una nuova presentazione utilizzando il modello aggiornato.
Il modello reso disponibile è in formato pdf compilabile.
Una volta compilata, la dichiarazione va trasmessa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente.
- Si riporta il testo del nuovo modello:
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Nota del 15 marzo 2016, Prot. 005081 - DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI.
7. 25 LUGLIO 2016 - DURC ON LINE - Verifica automatica della regolarità contributiva e gestione delle note di rettifica - Messaggio INPS
Con il messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016, l’INPS interviene riguardo al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva disponibile sulla piattaforma DURC on line per comunicare che i sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità sono ormai allineati.
Il consolidamento del sistema ha consentito, in attuazione di quanto già anticipato con il messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, di pervenire all’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità, sancita dall’ art. 1 comma 1175 legge n. 296/2006, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Di conseguenza, a partire dal giorno 6 luglio 2016 l’Istituto ha avviato un’attività di interrogazione del sistema DURC on line finalizzata alla registrazione dell’esito della verifica automatizzata sul Fascicolo Elettronico Aziendale (FEA).
In questa prima fase, l’interrogazione avverrà utilizzando la funzionalità di consultazione, al fine di utilizzare i DURC on line già presenti ed in corso di validità sulla base del codice fiscale delle posizioni da sottoporre a verifica; la registrazione dell’esito nel FEA verrà dunque effettuata a livello di semaforo master, su tutte le matricole associate al medesimo codice fiscale.
Alla definizione dell’esito sul FEA seguirà l’automatico ricalcolo delle relative note di rettifica giacenti in Gestione Contributiva, in stato emesso, per le quali non sia stata notificata la PEC nei due precedenti invii e per le quali, di conseguenza, sul fascicolo non sia presente un semaforo “rosso lucchettato” per il periodo corrispondente.
Successivamente, si avvierà l’attività di interrogazione del sistema DURC on line con l’inserimento delle richieste di verifica da parte di Gestione Contributiva relativamente alle posizioni non ancora definite.
Con successivo messaggio, saranno fornite le necessarie istruzioni per il corretto utilizzo delle funzionalità che verranno implementate nella procedura durc on line.
Il testo del messaggio viene riportato nei Riferimenti normativi.
8. 19 OTTOBRE 2016 - DURC ON LINE - Modificata la disciplina per le aziende del settore edile e per quelle in crisi
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del 23 febbraio 2016, recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”.
Il decreto, a firma del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, interviene sulla disciplina del DURC on line modificando la disciplina riguardante le imprese che operano nel settore edile e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Entrando nel dettaglio delle novità, il decreto prevede:
- l’estensione della procedura per il rilascio del DURC in tempo reale da parte delle Casse edili, anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;
- in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati;
- in caso di amministrazione straordinaria l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
9. 2 NOVEMBRE 2016 - DURC ON LINE - Pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 con la quale fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. “DURC on line” previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del D.M. 23 febbraio 2016: l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
10. 14 DICEMBRE 2016 - DURC ON LINE - Edilizia e liquidazione coatta - Le iistruzioni dell’INAIL
Con la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, l’INAIL illustra le semplificazioni in materia di DURC on line collegate alla procedura online per alcune specifiche fattispecie soggettive.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Le modifiche sono state successivamente illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2)
Come illustrato nella circolare ministeriale 33/2016, la nuova formulazione dell'art. 2 è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo
nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.
La circolare ministeriale precisa altresì che le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Inps ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.
Per queste imprese, al fine di evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili, l’INPS effettua l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (CSC) edile.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5)
Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività.
In sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Pertanto, anche in caso di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente:
- alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2);
- alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).
La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di una possibile riammissione in bonis dell’impresa.
Resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
La normativa descritta si applica alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare.
Il testo della circolare viene riportata nei Riferimenti normativi.
10. 31 OTTOBRE 2018 - DURC ONLINE - Stipulata una convenzione tra INAIL, INPS e Ministero dello sviluppo economico
E’ stata sottoscritta, il 31 ottobre 2018, tra l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e il Ministero dello sviluppo economico. D’intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE); una convenzione, di durata triennale, per regolamentare i rapporti tra le parti, sulla modalità di fornitura dei dati per la verifica della regolarità contributiva, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.
Le Parti sono autorizzate ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che le legittima per l’acquisizione delle informazioni individuate in premessa.
Le Parti accedono reciprocamente ai dati previsti in convenzione attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate nell’allegato 4.
Le modalità di adesione all’accordo quadro saranno pubblicate sui siti istituzionali di INPS ed INAIL.
L’accordo prevede che ogni Parte nomini un proprio Responsabile della Convenzione e un proprio Referente tecnico, per la gestione dei rapporti e trattamento dei dati tra le Parti, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
L’intesa disciplina poi le modalità operative di adesione ai servizi del DURC online fornito dall’INPS, con l’obiettivo di integrare il sistema con le applicazioni della Pubblica Amministrazione, automatizzando le attività di richiesta di regolarità e la gestione degli esiti della verifica.
In particolare, la comunicazione tramite DURC online avviene tramite due metodi:
1) il metodo sendDurcRequest, col quale il richiedente invia la richiesta;
2) il metodo sendDurcResponse, col quale l’INPS invia l’esito delle verifiche di regolarità per ciascun codice fiscale nella richiesta.
. Se vuoi scaricare il testo della Schema di convensione, clicca QUI.
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PROBLEMATICHE CONNESSE AL RILASCIO DEL DURC
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1. ESTENSIONE DEL DURC A TUTTE LE IMPRESE
L'articolo 10, comma 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266".
Da tener presente che, a norma dell'art. 1, comma 16 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ai fini della regolarità contributiva, le disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 10 di cui sopra sono sospese fino al 31 luglio 2006.
Secondo quanto stabilito al comma 553 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanzia 2006) “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.
L’articolo 1 bis, punto 2 del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, ha sostituito il comma 16 dell’art. 1 del D.L. n. 2/2006, prevedendo che il DURC, necessario per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie (comma 7, art. 10 D.L. 203/2005) nonchè per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (comma 553, art. 1 L.266/2005), sia rilasciato a seguito di verifica di regolarità dei versamenti contributivi riferiti alle prestazioni lavorative effettuate dal 1 gennaio 2006.
2. IL DURC NEL SETTORE AGRICOLO
L’INPS, con la Circolare n. 116 del 19 ottobre 2006, ha dettato istruzioni per il rilascio del DURC nel settore agricolo che opera esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata, necessario per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.
Le imprese agricole interessate al DURC per gli usi dettati dal nuovo disposto normativo sono le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi del settore, a condizione che assumano manodopera dipendente. In tale circostanza dovrà essere accertata anche la regolarità contributiva nel settore autonomo per l’intero nucleo.
3. DURC ESTESO A TUTTI I SETTORI?
3.1. Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007
Il DURC, già operante per il settore dell'edilizia, sia in occasione di appalti pubblici che nell'edilizia privata ai fini delle licenze amministrative, con l'articolo 1, comma 1176, della legge finanziaria 2007, verrà esteso anche ai fini del riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2007, qualsiasi beneficio o sgravio, da parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dell'attività esercitata, sarà subordinato al possesso della certificazione di regolarità.
- Si riportano i commi 1175 e 1176 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007):
Comma 1175 - [Requisiti per i benefìci previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale]
A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Comma 1176 - [Documento unico di regolarità contributiva]
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
3.2. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dà attuazione alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 il decreto il decreto 24 ottobre 2007, che estende il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ora utilizzato solo in edilizia, a tutti i settori di attività.
Tale decreto dà attuazione a quanto previsto dal comma 1175 e seguenti, articolo 1 della Legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007).
Il DURC sarà richiesto ai datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi, ma anche delle sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria.
L'estensione della Finanziaria 2007, che avrebbe dovuto diventare operativa dal 1° luglio 2007, è rimasta in sospeso in attesa del decreto del Ministero del Lavoro, che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di rilascio e i contenuti del DURC.
Ora che il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il quadro è completo ed emerge l'ampia portata della disposizione.
Le previsioni di cui al nuovo decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2007).
Pertanto, a decorrere dal 30 dicembre 2007, qualsiasi beneficio o sgravio da parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dell'attività esercitata, sarà subordinato al possesso della certificazione di regolarità contributiva.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e
contributive, comprese le sovvenzioni comunitarie, il DURC ha validità mensile, in coerenza con la periodicità di versamento dei contributi previdenziali.
Nel solo settore degli appalti privati, il DURC ha validità trimestrale.
Oltre ai datori di lavoro del settore pubblico e privato, il DURC sarà richiesto anche per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti senza dipendenti) per partecipare alle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
Il Ministero del Lavoro ha fornito il quadro dei chiarimenti con la lettera circolare del 17 luglio 2007 Prot. 25/9503 e con le Circolari n. 5/2008 e n. 34/2008.
Con particolare riguardo ai benefici “normativi”, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 5/2008, ha
fatto presente che in questa definizione rientrano “quelle agevolazioni di carattere fiscale […..] connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati)”.
Sul tema dei riflessi fiscali del DURC, segnaliamo la Circolare n. 4 del 27 aprile 2009 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
4. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DURC ANCHE ALLE IMPRESE STRANIERE
Le imprese aventi sede in un Paese extra-comunitario, che operano in territorio nazionale, sono tenute ad applicare in toto la normativa nazionale e contrattuale, compreso l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, con conseguente rispetto della normativa sul DURC.
Per le imprese comunitarie , invece, tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere - presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale - quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia.
Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con la Nota del 3 settembre 2007, Prot. n. 25/I/0011028 (risposta ad un interpello avanzato dall'ordine dei Consulenti del lavoro di Bolzano).
Si tratta di una posizione concettualmente chiara, ma si deve far rilevare che in pratica rimarrà assai difficile verificare che l'organismo a cui è iscritta l'impresa comunitaria assicuri le stesse tutele apportate dalle Casse edili.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad una richiesta di interpello avente ad oggetto
l’applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere, comunitarie ed extracomunitarie
operanti nel territorio nazionale ha risposto che "alle imprese aventi sede in uno Stato extracomunitario che operano il distacco di lavoratori
dipendenti nel territorio nazionale, appare applicabile l’intera normativa nazionale ivi compreso
l’obbligo dell’ iscrizione alle Casse edili".
La questione - secondo il Ministero - appare più delicata, invece, con riferimento al caso di imprese estere aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea che distaccano lavoratori in un altro Stato membro nell’ambito di prestazioni di servizio, in quanto il Trattato CE (art. 49) non sembra consentire ad uno Stato membro di subordinare l’esecuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all’osservanza dell’intera normativa nazionale qualora questo renda “meno attraente la prestazione stessa per l’aggravio di spese od oneri amministrativi supplementari”.
Tuttavia, il Ministero conclude affermando che, mentre per le imprese extra comunitarie che operano in territorio nazionale può affermarsi l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili, per le quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
Il Testo dell'Interpello viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. INTERVENTO DELL'INAIL
L'INAIL, con la Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, illustra le principali novità riguardanti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla luce:
a) del D.M. 24 ottobre 2007, che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del certificato, nonché le tipologie di irregolarità pregresse non ostative al rilascio del documento;
b) della Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 30 gennaio 2008.
La Circolare illustra le principali novità riguardanti il documento unico di regolarità contributiva e fornisce le istruzioni per gli aspetti di competenza.
Il Testo dell'Interpello viene riportato nell'Appendice normativa.
6. DURC - INDIVIDUATE LE REGOLE NAZIONALI PER IL RILASCIO
Il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha deliberato la pubblicazione dell'allegato testo riguardante le regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili.
Il documento riporta quanto deciso dalle parti sociali sia in sede contrattuale, sia nel Comitato della bilateralità e sia attraverso le comunicazioni emanate dalla Commissione, in relazione alla necessità di adeguamento delle procedure organizzative delle Casse Edili alle innovazioni legislative in materia di DURC.
Si ritiene che l'elaborazione di un "testo unico" permetta di rispondere efficacemente alle sollecitazioni pervenute in materia da parte di numerose Casse Edili e determini un'applicazione univoca su tutto il territorio nazionale.
Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra la Presidenza della CNCE ed il Presidente dell'ANCI, Associazione nazionale dei Comuni italiani, al fine di sensibilizzare gli Enti Locali sulla necessità di un puntuale adempimento delle norme relative all'obbligo della presentazione del DURC prima dell'inizio di lavori edili privati soggetti a permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività.
Il richiamato incontro è stato anche l'occasione per valutare le modalità di una proficua collaborazione tra Casse Edili e Comuni affinché si diffonda l'utilizzo, da parte di questi ultimi, della posta elettronica certificata anche e soprattutto per il ricevimento dei DURC emessi dalle Casse.
(Fonte: Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – Nota del 21 marzo 2008)
Si riporta il testo del documento:
. Regole DURC per le Casse Edili.
7. DURC - INDICAZIONI DA PARTE DELL'INPS
L'INPS, con la circolare 18 aprile 2008 n. 51, fornisce le proprie indicazioni in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, ricordando, innanzitutto, che le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale - così come individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008 - sono subordinate a due condizioni:
• il possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, ex art. 1 comma 1175 della L. n. 296/2006, come attuato dal D.M. 24 ottobre 2007;
• il rispetto dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con riferimento alla prima condizione, l'INPS spiega che, nel caso di coincidenza tra l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l'Istituto stesso verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di regolarità per l'emissione del documento.
A tal fine, l'INPS, per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie, ha coniato il c.d. "DURC interno", un processo interno che consentirà una costante azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti aziendali.
Al fine di consentire la verifica della sussistenza della seconda condizione, invece, i datori di lavoro saranno tenuti ad inoltrare annualmente all'Istituto un'apposita dichiarazione di responsabilità su uno specifico modulo denominato "S37 DURC interno", allegato alla circolare medesima.
Tale dichiarazione, finalizzata ad attestare il rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi, dovrà essere presentata (anche in via telematica) prima della fruizione del beneficio, in quanto consentirà l'assegnazione del codice di autorizzazione "4W", che assume il nuovo significato di “Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
I datori di lavoro che già fruiscono di benefici contributivi dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il 19 maggio 2008.
Il testo della Circolare e del modulo di dichiarazione viene riportato nell'Appendice normativa.
8. DURC - AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2009 - CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO
Con circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai fini del DURC per la fruizione del benefici contributivi, come disciplinati dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
La citata circolare è stata anche illustrata dall'INAIL, con la Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008.
La circolare ministeriale contiene importanti chiarimenti in materia di rispetto degli accordi e contratti collettivi, di verifica del possesso dei requisiti di regolarità e di termine per la regolarizzazione.
Relativamente ai requisiti per il rilascio del DURC, il Ministero ha chiarito che la richiesta di un beneficio secondo le abituali procedure equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva.
Come ribadito nella circolare ministeriale, il requisito della regolarità contributiva non può essere autocertificato, in quanto è lo stesso Istituto che deve effettuare d'ufficio la verifica.
In caso di accertate inadempienze contributive, da notificare con raccomandata r.r., il Ministero ha confermato che, prima di revocare il beneficio, la ditta deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
A decorrere dal 15 dicembre 2008 (data di emanazione della circolare ministeriale), i datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo di autocertificazione allegato alla Circolare INAIL n. 7/2008, il quale deve intendersi abolito.
Sono tenuti a presentare l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il prossimo 30 aprile 2009 sia i datori di lavoro che hanno già trasmesso all'Istituto il predetto modulo (e che, pertanto, hanno già fruito di benefici contributivi INAIL), sia i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la prima volta.
A decorrere dal 1 maggio 2009, l'invio dell'autocertificazione alla DPL deve comunque precedere la richiesta del beneficio.
Il testo delle due Circolari viene riportato nei Riferimenti normativi.
9. DURC - PROCEDURA DI INVIO TELEMATICO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 10 del 1° aprile 2009, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di invio telematico, con obbligo della firma digitale, delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.
Il modulo di autocertificazione dovrà essere compilato e salvato sul proprio computer.
Tale file dovrà essere firmato digitalmente ed inviato pee e-mail o posta elettronica certificata unitamente ad una copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità.
. Se vuoi compilare il modulo predisposto, clicca QUI.
10. LAVORI PRIVATI - DURC TRIMESTRALE SU RICHIESTA DELLA CASSA EDILE - PROPOSTA DELLA CNCE
Con Nota del 9 aprile 2010, La CNCE (Commissione Nazionale partitetica per le Casse Edili) propone di realizzare un servizio di emissione trimestrale del DURC per lavori privati su richiesta effettuata direttamente dalla Cassa Edile e non da parte dell'impresa.
Nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, ogni Cassa Edile deciderà se realizzare il servizio di emissione, valutando con attenzione le seguenti questioni:
1. la verifica del numero medio delle richieste DURC per lavori privati, al fine di determinare se l'innovazione procedurale possa comportare un aggravio di lavoro (in tal caso la questione andrebbe affrontata insieme alle sedi territoriali di INPS e INAIL);
2. la necessità di ricevere dalle imprese interessate una delega formale che autorizzi la Cassa Edile ad effettuare la richiesta trimestrale del Durc in nome e per conto dell'impresa stessa;
3. l'opportunità di inviare all'impresa, ogni tre mesi, almeno tre copie in originale del DURC, al fine di limitare al minimo le necessità di ristampa e soprattutto di contrastare la tendenza ad una richiesta mensile del Durc anche in assenza di un suo concreto utilizzo;
4. l'utilità di offrire il citato servizio, soprattutto nella fase iniziale della sperimentazione, alle sole imprese regolari con gli obblighi contributivi nei confronti della Cassa Edile.
L'accettazione del servizio in questione non pregiudica la facoltà per l'impresa di effettuare ulteriori richieste di DURC secondo le proprie necessità.
11. DURC E APPALTI PUBBLICI - CHIARIMENTI SULLA VALIDITA' TEMPORALE
11.1. Determinazione dell'AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), con la Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010, recante "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi", ha affrontato anche la questione della validità temporale del DURC, sostenendo testualmente quanto segue:
"Per quanto concerne la validità temporale del D.U.R.C., si ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).
In merito al distinto profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi che la certificazione vada in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrate nel settore dell'edilizia (cfr. interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).
L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)".
. Se vuoi scaricare il testo della Determinzione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell'AVCP, clicca QUI.
11.2. Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 35 del 8 ottobre 2010, ha chiarito che, relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006, il DURC – comunque acquisito in riferimento a ciascuna procedura di selezione del contraente – ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Le indicazioni del Ministero del lavoro trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1/2010 del 12 gennaio 2010, che, come abbiamo visto sopra, è intervenuta a chiarire diversi aspetti legati al rilascio del Documento, fra i quali quello della validità temporale.
Il Ministero del Lavoro sottolinea che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell’edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento.
Il Ministero chiarisce, inoltre, che:
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato
finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la citata circolare n. 35/2010 specifica che la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.
Il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi, per specifico dettato normativo, ha, invece, validità mensile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
- Sull'argomento si riporta un approfondimento pubblicato su "DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 42/2010" (Ipsoa Editore):
. Lorenzo Ieva - Appalti pubblici - Validità trimestrale del Durc: i chiarimenti del Ministero.
11.3. Circolare dell'INPS n. 145 del 17 novembre 2010
Alla circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che modifica, a decorrere dalla medesima data, i termini di validità del DURC richiesto ai soggetti indicati all’art. 1 del D.M. 24 ottobre 2007 - è seguita la circolare n. 145 del 17 novembre 2010 nella quale l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla validità trimestrale del DURC nelle procedure di appalti di opere, servizi e forniture pubbliche, ai fini dell'iscrizione all'Albo e per le attestazioni SOA e alla validità mensile per la fruizione dei benefici normativi.
L'INPS fa presente che già l’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici aveva riconosciuto la validità trimestrale del DURC.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta l’Autorità, e tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno espresso orientamenti conformi, con la circolare n. 35/2010 ha dettato le indicazioni in merito alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva nelle varie ipotesi previste in materia di contratti pubblici disciplinati dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il Ministero ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato.
Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
L’impresa nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiudicazione, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali.
Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione sussiste l’obbligo di richiesta di un nuovo DURC con riferimento a ciascun contratto. In tale ipotesi, il documento, richiesto ai fini del pagamento, avrà validità trimestrale relativamente a ciascun contratto.
Allo stesso modo, il DURC avrà validità trimestrale, ai fini del pagamento, per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Nell’ambito degli appalti aventi ad oggetto acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
L'INPS segnala che nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
La validità trimestrale del DURC trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di attestazione SOA, iscrizione albo fornitori e lavori privati in edilizia.
Con riferimento a tale fattispecie, si precisa che il DURC rilasciato per lavori privati in edilizia, nell’ambito dell’intero periodo di validità trimestrale, potrà essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori.
Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale il DURC ha validità mensile (art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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12. DURC - Dal 28 MARZO 2011 disponibile nuovo applicativo
L’INAIL e l’INPS, con due rispettive circolari (n. 22 del 24 marzo 2011 e n. 59 del 28 marzo 2011) hanno annunciato la revisione dei servizi telematici per il rilascio del DURC - disponibili dal 28 marzo 2011 - e hanno illustrato il Codice dei contratti pubblici alla luce degli adempimenti in materia di acquisizione del medesimo documento di regolarità contributiva.
L’INAIL, seguita dall’INPS con un successivo intervento avente ad oggetto la medesima materia, ha pubblicato una circolare inerente le seguenti tematiche:
- DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”
- Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (che entra in vigore l’8 giugno 2011).
I testi di entrambi le circolari vengono riportati nei Riferimenti normativi.
13. DURC - Dal 8 GIUGNO 2011 obbligatorio per tutti i contratti pubblici, anche in economia
L’INAIL, con la Circolare n. 22 del 24 marzo 2011, ha illustrato una serie di novità in materia di regolarità contributiva che diventeranno operative dall' 8 giugno 2011, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
In particolare la citata Circolare precisa che il DURC:
► occorre per tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture e anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità;
► non occorre per i soli contratti per cui il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici preveda un’espressa deroga (ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione).
Sulla scorta di tale previsione, quindi, il DURC deve essere richiesto senza alcuna eccezione per ogni contratto pubblico, quindi anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
L’INAIL evidenzia, inoltre, che è onere della Pubblica Amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere chiesto il DURC, risultando confermato che, anche a seguito del nuovo Codice dei contratti, il DURC deve essere richiesto per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, per ciascuna fase operativa.
13.1. Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del DURC
Le circolari dell'INAIL (n. 22/2011) e dell'INPS (n. 59/2011) riprendono il Regolamento ed elenca le fattispecie nelle quali il DURC deve essere acquisito in caso di appalto pubblico:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.
Si conferma che, oltre all’acquisizione di un DURC per ogni singolo contratto pubblico, occorre, all’interno di questo, acquisire un DURC per ciascuna delle fasi individuate dal Regolamento.
13.2. Soggetti tenuti a richiedere il DURC
Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni aggiudicatrici” .
Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.
Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici. Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 28, del Codice.
Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione.
Anche in tali casi, si ritiene che la SOA o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il DURC agli enti.
13.3. Validità temporale del DURC
Il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori ha validità trimestrale. Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato.
Al di fuori di casi specifici, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.
Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).
Si rammenta che, per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato. Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato).
14. DURC - Novità dalla legge n. 183/2011 - Legge di stabilità 2012 - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro
14.1. Il testo dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000
L'art. 1, comma 1, lette d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha introdotto l'art. 44-bis al D.P.R. n. 445/2000, che recita, testualmente, quanto segue:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».
Tale disposizione va letta anche in relazione al nuovo articolo 40 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce quanto segue:
«Art. 40. (L) - (Certificati)
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»..
Ricordiamo che il Codice dei contratti impone alle Amministrazioni appaltanti di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese in sede di gara, relativamente le informazioni circa la regolarità della posizione contributiva.
L’unico modo per effettuare la verifica è richiedere il DURC all’ INPS, INAIL o alla Cassa Edile, i quali, stando alla normativa appena citata, dal 1° gennaio 2012 non potrebbero rilasciarlo senza l’indicazione da inserire obbligatoriamente in ogni certificato, che ricorda che le pPubbliche Amministrazioni non possono utilizzarli in quanto ritenuti nulli.
14.2. Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, con Nota del 16 gennaio 2012, Prot. 37/0000619,
ha ribadito l’orientamento secondo il quale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è soggetto ad autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste in una mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
L’ art 44-bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione e gestione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni; il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
Ma è proprio così? Come si fà a sostenere che il DURC non possa essere "autocertificato"?
La sostituzione del DURC con una dichiarazione sostitutiva deriva non solo dall’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dai principi generali da esso posti, ma dalla previsione espressa dall’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dove si stabilisce quanto segue: “Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. […]. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.
L’artifizio semantico - come fa notare Luigi Oliveri (LeggiOggi.it) di denominare il DURC “attestazione” invece che “certificato” non può in alcun modo giustificare l’erronea posizione assunta dal Ministero sul tema. Sia perché attestazione e certificato sono esattamente la stessa cosa. Sia perché a qualificare come certificato il DURC è, ancora, una volta la legge, o meglio il D.P.R. n. 207/2010, all’articolo 6, comma 1: “Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.
14.3. Intervento congiunto INPS e INAIL - Dal 13 febbraio 2012 sarà la P.A. a richiedere il DURC
Nel richiamare i contenuti della Nota del Ministero del lavoro e delle politiche agricole del 16 gennaio 2012, l'INPS e l'INAIL, con il Messaggio del 26 gennaio 2012, Prot. INAIL.60010.26/01/2012.0000573hanno fornito ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.
D'intesa con il Ministero del Lavoro, INPS e INAIL precisano altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Dunque, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio 2012 potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.
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15. DURC - Acquisizione d'ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 1° giugno 2012, ha fornito indicazioni sul rilascio del DURC per gli operatori del settore e per uniformare il comportamento del personale ispettivo.
Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, anche l’art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati dell’edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici", come stabilito dall'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione concedente, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione, in base alla previsione del citato art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 5/2012.
15.1. Sostituzione del DURC con autocertificazione
Come già chiarito in altre occasioni (Nota del 16 gennaio 2012, Prot. 619), il Ministero del Lavoro conferma che la regolarità contributiva non può essere autocertificabile in quanto la stessa non può essere "oggetto di sicura conoscenza", come avviene per gli "stati, qualità personali e fatti", che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostityuiti da dichiarazioni proprio in quanto "elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona".
Cosa diversa è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, per cui l’impresa può presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore, come nel caso dell’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 € stipulati con la P.A. e con le società in house).
Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell'art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione.
15.2. Validità del DURC
Nella stessa circolate il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che il DURC, anche nell’ambito pubblico ha validità trimestrale, inoltre:
- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va acquisito un DURC per ciascuna procedura e lo stesso ha validità trimestrale; analogamente ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ex D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta.
In entrambi i casi il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità;
- per le fasi di stato avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione - fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
15.3. Dematerializzazione e consultazione del DURC
Gli Istituti e le PP.AA. devono adottare ogni possibile misura per dematerializzare il DURC e quindi per diffondere l’uso della PEC per la consegna.
Gli Istituti, inoltre, potranno adottare misure tecniche per rendere accessibili via web, a chi abbia un interesse qualificato (Casse edili abilitate comprese), le informazioni concernenti richieste e contenuti dei DURC già rilasciati.
La ciroclare ribadisce, infine, che le stazioni appaltanti debbono tenere in conto solo le certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC.
Eventuali certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituire il DURC anche se le Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
15.4. DURC - Acquisizione d'ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 6 del 31 maggio 2012, conferma che, in virtù del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, è escluso che un privato possa consegnare il DURC all’Amministrazione nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, perché spetta alla Pubblica Amministrazione richiedere il rilascio dello stesso alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili.
Tuttavia il privato può richiedere il rilascio del DURC - su cui dovrà essere apposta a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici” - da consegnare ad altro privato.
Unico caso in cui le Amministrazioni procedenti potranno accettare una dichiarazione sostitutiva è quello in cui sia la normativa di settore ad ammetterlo ma, in tal caso, le Amministrazioni dovranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato.
In relazione ai lavori pubblici, sottolinea inoltre la circolare, è necessario che il DURC sia acquisito d’ufficio in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva in cui il controllo sulla regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori e per il pagamento del saldo finale.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
16. Rilascio del DURC a imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale e asocietà di capitali - Interpelli del Ministero del Lavoro e messaggio INPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha recentemente fornito precisazioni in materia di rilascio del DURC nel caso in cui la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità (n. 41/2012) e le imprese costituite in forma di società di capitali (n. 2/2013).
L'INPS, con messaggio del 21 marzo 2013, n. 4925, ha successivamento illustrato i contenuti dei due interpelli indicati sopra.
1. Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in
continuità.
Con l’Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, il Ministero ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del DURC, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).
Il concordato preventivo, di cui agli artt. 161 e segg. della L.F., teso a consentire la salvaguardia delle imprese che versano in uno stato di crisi non insuperabile, si fonda su un piano con il quale l’azienda si accorda con i creditori riguardo tempi e modalità di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.
L’art. 186-bis, introdotto nella L.F. dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012), ha disciplinato le ipotesi di piano di concordato che preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione.
La norma contempla la possibilità di prevedere nel piano concordatario “una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca” tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi.
Tale sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente le partite debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura ed indicate nel piano di risanamento.
Il predetto piano, omologato dal Tribunale, deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Ai fini della verifica di regolarità contributiva, il Ministero ha chiarito che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 e pertanto, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell’attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove “si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa”.
Lo stesso Ministero ha ulteriormente precisato che l’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il DURC regolare in presenza delle seguenti condizioni:
- la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Il Ministero ha chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa.
2. Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013. Durc e società di capitali.
Con l'Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013, riguardante il rilascio del DURC alle società di capitali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.
L’assunto trova fondamento nel principio di autonomia patrimoniale “perfetta” che regola il regime della società di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci.
Il Ministero, pertanto, ha ritenuto di chiarire che la regolarità contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'INPS.
Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di S.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico.
17. 21 GIUGNO 2013 - Le novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 ("Decreto del fare")
L'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) ha introdotto ulteriori semplificazioni in materia di DURC.
In particolare:
- viene estesa alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia la procedura compensativa, in base alla quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo pari ai versamenti contributivi dovuti;
- nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa all’impresa impiegata nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l’importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi;
- la validità del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è estesa a 180 giorni dalla data di emissione.
. Se vuoi approfondire i contenuti del "Decreto Fare", clicca QUI.
18. 16 LUGLIO 2013 - Pubblicato il decreto che dà il via alle compensazioni tra crediti e debiti con la Pubblica Amministrazione
18.1 I contenuti del D.M. 13 marzo 2013
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il decreto 13 marzo 2013, che disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
In precedenza, l'imprenditore che era creditore nei confronti della Pubblica amministrazione, per riscuotere i propri crediti, doveva essere in regola con il DURC. In sostanza, per incassare i crediti occorreva essere in regola con il versamento dei contributi.
Ora, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) va rilasciato nel caso l'impresa sia in possesso di una certificazione attestante la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
18.2. Modalita' di rilascio e di utilizzo del DURC
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati, che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, devono emettere il DURC con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Il DURC, rilasciato con le modalità di cui sopra, può
essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di Pubbliche Amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.
Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di Pubbliche Amministrazioni, a qualsiasi titolo
spettanti al soggetto.
18.3. 21 0TTOBRE 2013 - Il rilascio in presenza di crediti verso la P.A. - I chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n. 40/2013 del 21 ottobre 2013, ha diffuso i primi chiarimenti operativi sulla possibilità, concessa dal D.M. 13 marzo 2013, di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
La circolare ministeriale indica gli elementi che devono essere contenuti nel documento e precisa anche che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. n. 94/2012), pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni (di cui all’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) che stabiliscono che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.
Resta, inoltre, fermo che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.
Le indicazioni ministeriali
Gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tali crediti, vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.
E' previsto il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.
Il Documento è rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati. Pertanto, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
Tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva.
In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.
In entrambi i predetti casi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica (si tratta di un codice, con validità temporanea, rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma).
Gli Istituti previdenziali e Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà, infatti, di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.
Analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti per legge, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo.
In attesa dell'avvio della descritta procedura, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.
Circa le modalità di utilizzo del DURC si evidenzia che “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
Viene, inoltre, messo in evidenza che il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la Pubblica Amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.
In tal modo, dunque, l’operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica.
A cio' si aggiunge che in sede legislativa (con il D.L. n. 69/2013.) si e' stabilita l’applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell’effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005.
Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.
Inoltre, si specifica che la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall’esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
Operativamente questo significa che in caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all’intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria per il rilascio del DURC stesso.
Nel caso in cui persista l’irregolarità contributiva, la legge stabilisce che l’impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 1269 c.c. “per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo qualora l’importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.
18.4. 30 GENNAIO 2014 - Il rilascio in presenza di crediti verso la P.A. – I chiarimenti dell'INPS
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.
E' questo in sintesi il contenuto della nuova circolare n. 16 del 30 gennaio 2014.
L'INPS ricorda che, con il Decreto 13 marzo 2013, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, come modificato dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il documento rilasciato “ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012”, viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a precisare le disposizioni sulla materia.
In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, l'INPS, con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 fornisce le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
Il sistema, in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l’esito della medesima.
L’esito positivo si determina qualora l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, che è stato accertato dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC nei confronti del soggetto titolare dei crediti certificati, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica.
Tale verifica verrà effettuata con riferimento alle certificazioni utilizzate dal contribuente ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012 e riportate nella “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” rilasciata dalla Piattaforma.
Il DURC emesso ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili, qualora la verifica riguardi un’impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.
Il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
19. 2 SETTEMBRE 2013 - Recapito del DURC esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
Tra gli interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, particolare rilevanza hanno rivestito le disposizioni finalizzate a favorire l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Ciò in attuazione della previsione del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti - avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1 luglio 2013, il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese.
Al riguardo, è stato definito che l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e Pubbliche Amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno semestrale.
Contestualmente il legislatore ha definito l'obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse.
Con effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
L'INPS, con Messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013, ha comunicato che, a seguito di tale quadro normativo, si è reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l'acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime.
Si è stabilito, pertanto, da una parte che la trasmissione dei DURC avvenga esclusivamente tramite lo strumento della PEC, e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
Pertanto, decorrere dal 2 settembre 2013, l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall'INAIL, dalle Casse Edili e dall’INPS, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
. Se vuoi accedere allo Sportello Unico Previdenziale per scaricare i "Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC", clicca QUI.
20. 6 SETTEMBRE 2013 - Primi chiarimenti dal Ministero del lavoro sulle novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 ("Decreto del Fare")
L'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la pubblica Amministrazione.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l’Attività Ispettiva, d'intesa con gli Istituti, con la circolare n. 36/2013 del 6 settembre 2013, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In breve la circolare chiarisce che:
1) l’applicazione della norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC «in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto», è estesa a tutte le “tipologie” di DURC.
2) in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del DURC agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio.
Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi circola 1° giugno 2012, n. 12/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
3) è fatto obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (convertito dalla L. n. 2/2009);
4) si prevede di rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dalla legge, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).
In particolare, si individuano gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari:
- del Ministero del Lavoro 8 ottobre 2010, n. 35/2010,
- dell'INPS 28 marzo 2011, n. 59 e
- dell'INAIL 24 marzo 2011, n. 22.
Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
VALIDITA' TEMPORALE DEL DURC
Il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.
Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla legge n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data.
I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
Con l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.
1. DURC richiesti fino alla stipula del contratto
Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto.
La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c).
In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.
Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) («per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
2. Fasi successive alla stipula del contratto
Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale.
La formulazione della legge consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).
3. In caso di subappalto
In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l’acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall’art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.
Cosa cambierà dal 1° gennaio 2015
Il primo periodo del comma 5, dell'art. 31, stabilisce che "Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio".
Nel successivo comma 8-sexies, aggiunto dalla legge di conversione, si stabilisce che "Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati".
Ciò vuol dire che il DURC emesso per i lavori edili tra soggetti privati dal 1° gennaio 2015 avrà la validità di solo 90 giorni e non più di 120 giorni come era stabilito fino al 31 dicembre 2014.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC resterà di 120 giorni dalla data del rilascio.
Preavviso di accertamento negativo
Il comma 8 dell’art. 31 conferma la disposizione già prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 in ordine al cosiddetto “preavviso di accertamento negativo” che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni.
Tuttavia, al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, la legge ha espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Stante la valenza della previsione, si sottolinea che la stessa, pur se inserita tra disposizioni tutte attinenti specificamente ai contratti pubblici, debba applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.
Per completezza si fa presente che il comma 7 riguarda l’allegazione del DURC anche nelle procedure di verifica interne all’Amministrazione parte del rapporto contrattuale.
Nuove semplificazioni
In sede di conversione del D.L. n. 69/2013, la legge n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8-bis a 8-sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.:
1) alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal Documento;
2) anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio;
3) ribadito il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, in particolare precisando che:
- ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
Da ultimo va ricordato che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.
(Fonte: IPSOA Lavoro - 9 settembre 2013)
21. 20 SETTEMBRE 2013 - l'INAIL pubblica l'elenco delle modifiche ai certificati
A fronte delle recenti importanti novità che hanno investito la materia del DURC, l'INAIL , nel rimandare integralmente alla circolare ministeriale n. 36/2013, evidenzia che una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati:
a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale;
c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014.
Con riguardo ai contratti pubblici, il Ministero ha precisato che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i), del D. Leg. n. 163/20061 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio e che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati.
Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.
L'INAIL, sulla base di tali premesse, ha elaborato un elenco delle modifiche effettuate sui certificati, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.
L'INAIL si riserva di successive notizie in ordine ad ulteriori adeguamenti in corso di approfondimento con INPS e Casse Edili.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
22. 27 FEBBRAIO 2014 - DURC interno – Da aprile 2014 un nuovo sistema di gestione - Le direttive INPS
22.1. Messaggio del 27 febbraio 2014
L’INPS, con messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014, informa che è stato innovato il processo di gestione del DURC interno. Il nuovo sistema, operativo dal prossimo mese di aprile, presenterà nuove caratteristiche che riassumiamo brevemente.
La richiesta del DURC interno non sarà più effettuata dal datore di lavoro, bensì dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva.
Con frequenza mensile (approssimativamente verso il 15 di ogni mese), i sistemi informativi centrali interrogheranno gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni d’irregolarità incompatibili con i benefici.
Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, sarà immediatamente attivata, all’interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiverà all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di “allarme temporaneo” (Semaforo giallo) e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) tramite PEC recante l’indicazione delle irregolarità riscontrate, l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni e l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, sarà generato un DURC interno negativo (Semaforo rosso).
Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attiveranno, all’interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che andrà a sostituirsi al precedente segnale di temporaneo allarme e assumerà il significato di DURC interno positivo.
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attiveranno all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso) ed il datore di lavoro non potrà godere dei benefici sino al ripristino della situazione di regolarità.
Tale esclusione riguarderà solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali attiveranno nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.
Se l’irregolarità persiste, si attiverà la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e verrà nuovamente inviato – sempre tramite PEC – il preavviso di DURC interno negativo.
Se il datore di lavoro regolarizza, si originerà un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato.
Il testo del messaggio viene riportato nei Riferimenti normativi.
22.2. Messaggio del 14 aprile 2014
L’INPS, con Messaggio del 14 aprile 2014, n. 4069, informa che il primo «preavviso di DURC interno negativo» verrà inviato il 15 maggio 2014.
Lo slittamento viene disposto in considerazione delle difficoltà intervenute in fase di avvio del sistema delineato dal messaggio n. 2889/2014, con il quale era stato annunciato il riavvio della gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il primo preavviso, precisa l'INPS, sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale «addebito art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006». Pertanto, l’INPS invita le Sedi a procedere prioritariamente alla sistemazione delle anomalie delle aziende che risultano destinatarie del preavviso di accertamento negativo.
L’Istituto, inoltre, dichiara che le note di rettifica già calcolate per il 15 maggio saranno ricalcolate al 15 giugno 2014 ed inviate alle aziende insieme a quelle programmate per l’invio alla stessa data del 15 giugno secondo il messaggio n. 2889/2014.
Facciamo infine presente che, con il comunicato stampa del 14 aprile 2014, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha reso noto che è alla firma del Direttore Generale dell'INPS un nuovo messaggio che accoglie la richiesta dei Consulenti del Lavoro per una ulteriore proroga dei termini per il DURC interno dal 15 maggio al 15 luglio 2014.
Resta ferma l’emissione e l’invio delle restanti note di rettifica al 15 settembre 2014.
23. 21 MARZO 2014 - Le novità introdotte dal D.L. n. 34/2014
23.1. I contenuti del D.L. n. 34/2014
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il provvedimento contiene, negli articoli 1 e 2, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo, e, nell'art. 4, interventi per la semplificazione del DURC.
Per quanto riguarda l'intervento di semplificazione in materia di DURC, viene prevista la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.
Non sarà più l’interessato a fare formale richiesta del rilascio del DURC ed attendere il rilascio del relativo documento cartaceo. Chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità telematica ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e , per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell’edilizia, nei confronti delle CASSE EDILI.
Il certificato sarà costituito dall’esito dell’interrogazione, ed avrà la durata di 120 giorni.
Le nuove procedure per il rilascio della regolarità contributiva, dovranno seguire i seguenti criteri:
1) la verifica sarà effettuata attraverso un’ unica interrogazione negli archivi dei tre Istituti (INPS, INAIL e CASSE EDILI);
2) in tutti i casi in cui è prevista l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva, non rileva la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata resa dall’interessato;
3) sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge n. 34/2014, clicca QUI.
23.2. I contenuti del decreto approvato dalla Camera dei Deputati
Il 24 aprile 2014, con 344 voti favorevoli e 184 contrari, la Camera dei Deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo della Commissione riguardante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208-A).
In materia di DURC, nell’ambito delle semplificazioni previste per le imprese, viene definitivamente superato l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici per ottenere tale documento.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, chiunque abbia interesse può verificare, con modalità telematica ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e , per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell’edilizia, nei confronti delle CASSE EDILI.
Il certificato sarà costituito dall’esito dell’interrogazione, ed avrà la durata di 120 giorni.
Le nuove procedure per il rilascio della regolarità contributiva, dovranno seguire i seguenti criteri:
• per tempo reale deve intendersi verifica delle regolarità che riguardi i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la verifica viene effettuata;
• la verifica sarà effettuata attraverso un’ unica interrogazione negli archivi dei tre Istituti (INPS, INAIL e CASSE EDILI);
• in tutti i casi in cui è prevista l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva, non rileva la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata resa dall’interessato;
• sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto approvato dalla Camera, clicca QUI.
24. 6 GIUGNO 2014 - DURC INTERNO NEGATIVO - L’INPS definisce le modalità di invio del preavviso
L’INPS, con messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014, emanato a modifica ed integrazione del messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014 con il quale era stato delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, ha voluto precisare che il preavviso di DURC interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario.
Nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante.
In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda, comunque, con Raccomandata.
Il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario e nel caso di mancata consegna si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente.
I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.
25. 2 SETTEMBRE 2014 - Dopo la Sentenza del TAR del Veneto arrivano i chiarimenti dall'INPS
A seguito della Sentenza del TAR del Veneto n. 486 dell'8 aprile scorso (si veda sotto la sezione GIURISPRUDENZA), l’INPS, con il messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, rende noto le modalità operative che seguirà per il rilascio del DURC, attenendosi anche alla successiva pronuncia del Ministero del Lavoro.
In particolare, il TAR Veneto ha ritenuto che l’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, già previsto, come ricordato, dal D.M. 24 ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del DURC di attivazione del procedimento di regolarizzazione – tramite il preavviso di accertamento negativo – prima dell’emissione di tutte le tipologie di DURC.
Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.
Sui profili fin qui delineati, l'INPS ricorda che si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, appositamente interessato al riguardo, con nota del 19 agosto 2014, Prot. 37/0014591/MA007.A001 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione.
Dunque, l’INPS, tenuto conto della sentenza in esame, ha deciso di attenersi all’orientamento pronunciato dal Ministero del Lavoro, successivo alla sentenza, secondo cui, fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione.
Con il messaggio in questione l'INPS chiarisce che i DURC per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un DURC di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del DURC, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Tale normativa prevede che, in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. In tal caso, rimandando comunque alla circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, l’INPS ricorda che il campo note dovrà sempre riportare:
- l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma;
- i dati identificativi della ”Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti;
- l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”;
- l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente.
Il testo del messaggio INPS viene riportato nei Riferimenti normativi.
26. 28 GENNAIO 2016 - DURC E BENEFICI CONTRIBUTIVI - Il Ministero del Lavoro pubblica un elenco aggiornato delle agevolazioni
Il possesso di un regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è la condizione richiesta per il godimento dei benefici normativi e contributivi.
La L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 1175, faceva dipendere la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e dalla legislazione sociale a una condizione di regolarità nel versamento dei contributi e premi attestata dalla disponibilità di un DURC.
Considerati i numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’attività ispettiva, con Nota del 28 gennaio 2016, n. 1677/2016, ha ritenuto opportuno trasmettere un elenco aggiornato, pur sempre di carattere esemplificativo, dei benefici subordinati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Con la Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 erano già stati forniti chiarimenti interpretativi sia in ordine al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che al rispetto degli “altri obblighi di legge” e della contrattazione collettiva al fine della fruizione dei benefici “normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, ed era stato fornito un primo elenco delle agevolazioni che si ritenevano subordinate al possesso del DURC.
Con questa nuova nota, il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno aggiornare quell’elenco e trasmetterlo agli Istituti previdenziali coinvolti.
Nel riepilogare le agevolazioni soggette a DURC in favore dei datori di lavoro, il Ministero del Lavoro riprende in esame la questione riguardante la definizione di “beneficio contributivo”, richiamando quanto già affermato nella citata circolare n. 5/2008.
Il beneficio rappresenta un’ipotesi derogatoria, di carattere eccezionale, rispetto al regime contributivo ordinario.
Per “benefici contributivi” s’intendono gli sgravi collegati alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una “deroga” rispetto all’ordinario regime contributivo ordinario.
Il possesso della regolarità contributiva, unitamente agli altri obblighi di legge e al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, costituisce condizione necessaria per la fruizione di benefici normativi e contributivi.
Già a partire dal 1° gennaio 2008 il legislatore ha previsto che, per fruire dei “benefici normativi e contributivi” previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, i datori di lavoro devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.
Dopo otto anni dalla pubblicazione, l’elenco delle agevolazioni contributive allegato alla citata circolare n. 5/2008 necessità di un aggiornamento. Fanno, infatti, il loro ingresso nella nuova tabella diverse figure contrattuali per le quali sono stati destinati, in questi anni, importi considerevoli a titolo di beneficio contributivo. Basti pensare agli incentivi per i beneficiati dell’ASPI, per l’assunzione di coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione non agricola o le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
27. 24 APRILE 2017 - ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA - Con il D.L. n. 50/2017 ridefiniti i criteri per il rilascio del DURC
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Il provvedimento, contenente una serie di interventi in materia di lavoro, ha ridefinito i criteri per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi attraverso la rottamazione delle cartelle. In tale ipotesi il DURC viene rilasciato, sussistendo tutti gli altri requisiti di regolarità, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere di tale procedura.
Si ricorda che la cd. “rottamazione dei ruoli” consente la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione/decadenza con riguardo alle somme per le quali è stata presentata dichiarazione di accesso alla procedura e impossibilità per l’agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive.
Il Decreto Legge n. 50/2017, all’art. 54, ha stabilito quantoi segue:
"1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) … nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto".
Dunque, in caso di definizione agevolata di debiti contributivi è possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli.
Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l’NPS con messaggio n. 824/2017 ovvero che per il rilascio del DURC positivo non era sufficiente la sola presentazione dell’istanza ma era necessario che il contribuente fosse ammesso alla definizione agevolata e in particolare all’atto del pagamento della prima rata, in caso di adempimento in modalità rateale, o dell’intero importo, in caso di adempimento in un’unica soluzione.
Sia l’INPS, con circolare n. 80 del 2 maggio 2017, che l’INAIL, con circolare n. 18 del 24 aprile 2017, hanno recepito la modifica apportata dalla manovra correttiva; pertanto, a far data dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L.n. 50/2017), entrambi gli istituti, nel caso in cui i debiti contributivi iscritti a ruolo siano stati oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, attesteranno la regolarità contributiva.
Si precisa che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste dal piano di rottamazione, i Durc rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica.
A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.
I medesimi enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc on line” l’elenco dei Durc annullati per tale motivo.
I testi dei citati provvedimenti sono riportati nei Riferimenti normativi.
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CASSA EDILE DI MUTUALITA’ E ASSISTENZA
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Natura giuridica e funzioni
La Cassa Edile è un ente paritetico ausiliario del settore delle costruzioni ed ha lo scopo di svolgere, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese vincolate all'osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, tutti quegli interventi previsti a suo carico dal medesimo contratto nonchè tutte quelle forme di assistenza concordate dalle competenti associazioni e organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Giuridicamente la Cassa Edile si configura come un'associazione non riconosciuta a carattere privatistico e senza scopo di lucro.
Gli organismi di gestione ed amministrazione della Cassa sono costituiti in forma paritetica da rappresentanti delle associazioni locali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali di categoria.
La Cassa, inizialmente costituita per porre freno al disagio lavorativo e dare stabilità al settore, ha acquisito nel tempo una profonda esperienza di gestione degli strumenti contrattuali, fino ad assumere ai giorni nostri la connotazione di ente mutualistico, in una duplice accezione, quella di strumento per la salvaguardia dei diritti retributivi e contrattuali dei lavoratori e quella di meccanismo per la riduzione dei costi e degli oneri connessi alla disciplina contrattuale.
Ne fa fede la natura ed il livello delle prestazioni che la Cassa è stata chiamata ad assumere, sia in previsione di quanto demandato dal contratto nazionale che in attuazione delle forme di assistenza aggiuntive concordate dalle locali associazioni datoriali e sindacali.
Al riguardo va menzionata l'erogazione di prestazioni che per loro natura non possono essere ricondotte nello specifico ambito aziendale, quali gli istituti di incremento retributivo collegati all'anzianità di settore, come pure gli interventi attuati attraverso il meccanismo solidaristico della mutualità: prima le integrazioni economiche per malattia ed infortunio e poi le prestazioni sanitarie e sociali a carattere collaterale, per finire con l'integrazione di interventi pubblici, attraverso piani sanitari integrativi e previdenza complementare.
Per tutti questi motivi, l'iscrizione in Cassa Edile è divenuta elemento decisivo per la definizione dello "status" giuridico sociale del lavoratore delle costruzioni, ovvero lo status che deriva al lavoratore stesso dal godimento dei diritti e benefici che nascono dalla contrattazione collettiva.
A maggior ragione, se si considera che la legislazione sugli appalti pubblici ha definitivamente reso obbligatoria l'iscrizione in Cassa Edile per tutte le imprese che svolgono lavori pubblici.
Di fatti, il legislatore, da una parte facendo leva sul presupposto dell'iscrizione in Cassa Edile come garanzia per la corretta applicazione dei diritti e dei doveri derivanti dalla contrattazione collettiva e dall'altra intuendo il forte legame esistente tra regolarità contributiva, rispetto ed applicazione del valore del lavorare in sicurezza, ha fornito in questi ultimi anni ampia legittimazione giuridica alle Casse Edili.
La legge 19 marzo 1990 n. 55 contiene la prima e fondamentale normativa sull’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese che eseguono opere pubbliche.
In particolare, l’art. 18, comma 7 (successivamente abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei lavori pubblici") , della legge n. 55/1990 stabilisce che l'esecutore di opere pubbliche deve:
• osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale;
• trasmettere all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione della denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile;
• trasmettere periodicamente all'ente committente copia dei versamenti agli enti previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Si osservi che gli obblighi previsti dalla citata legge sono esplicitamente estesi anche alle imprese subappaltatrici per tramite dell'impresa appaltatrice.
Il successivo D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (successivamente abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Cdoce dei Lavori pubblici") , che, come è noto, ha lo scopo di garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gare e capitolati speciali, nonchè per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche, all’articolo 9 prevede che:
1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale, con facoltà per il direttore dei lavori di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Successivamente il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (poi abrogato dall'art. 256 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei Lavori pubblici") prevede che può essere escluso dalla procedura di appalto il concorrente che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza.
L’amministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
All’articolo 3 ha previsto che il committente chieda alle imprese esecutrici dei lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, quindi anche l'iscrizione in Cassa Edile.
Ancora successivamente è intervenuto il disposto del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il quale all'art. 7, oltre a rafforzare l'obbligo per l'appaltatore all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi della legge e della tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, prevede che il responsabile del procedimento provveda a dare avviso per iscritto dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile.
Non va poi dimenticato che la concessione alle imprese edili di qualsiasi beneficio di natura fiscale o contributiva risulta oggi subordinato alla verifica sull'iscrizione e regolarità contributiva nonchè contrattuale delle imprese in relazione agli obblighi delle stesse nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, tra cui la Cassa Edile.
Analoga previsione sussiste nel nuovo sistema di qualificazione per le imprese che partecipano alle gare per lavori pubblici attraverso l'attestazione degli organismi SOA.
Ebbene, il riconoscimento di così importanti attribuzioni, unitamente agli stimoli provenienti dalle parti sociali, ha imposto alle Casse Edili di dotarsi di una struttura operativa che consenta di affrontare al meglio la delicata funzione istituzionale.
Per i lavori privati gli obblighi delle imprese sono precisati nell’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, dove si prevede che il committente o il responsabile dei lavori debba chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti e la presentazione da parte dell’impresa stessa di un certificato di regolarità contributiva.
I Compiti affidati
I principali compiti affidati alla Cassa Edile dalle parti sociali sono:
• l'integrazione salariale per infortunio sul lavoro e malattia professionale;
• l'integrazione salariale per malattia;
• la gestione dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria degli operai edili (la cosiddetta APE);
• la gestione dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria degli operai edili che vanno in pensione (la cosiddetta APE pensione);
• l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile per i lavoratori deceduti o invalidi;
• la gestione dei sussidi ai lavoratori iscritti;
• la riscossione e l'accreditamento delle quote di adesione contrattuale;
• l'esazione delle quote sindacali mediante delega dei lavoratori;
• la riscossione e l'accreditamento del contributo per l'Ente Scuola Edile, il Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro (chiamato comunemente CPT) e per il finanziamento dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• l'adempimento di importanti compiti nella gestione del Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali e artigiane edili (Fondo PREVEDI).
• la certificazione di correttezza contributiva e liberatoria per le ditte che eseguono lavori relativi ad appalti di opere pubbliche;
• la certificazione di correttezza contributiva a favore delle ditte, per aver diritto agli sgravi contributivi;
• l'elaborazione dei dati statistici per l'Osservatorio Nazionale del Settore Edile.
RIFERIMENTI E APPROFOMDIMENTI
La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), è l'ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili.
. Se vuoi accedere al sito della CNCE - Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, clicca QUI.
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IL DURC NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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ACCESSO AIL SERVIZIO
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. Se vuoi accedere allo Sportello Unico Previdenziale – Inps Inail e Casse edili per trovare tutte le informazioni utili sul DURC, clicca QUI.
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DICEMBRE 2018 - DURC ONLINE - Dalla Cassa Forense una nuova procedura di rilascio
Cassa Forense comunica che, per gli iscritti alla Cassa, è a disposizione, sin da subito, sul proprio sito istituzionale, una nuova procedura telematica per l’emissione e la gestione della certificazione di regolarità dichiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che consente, quasi sempre, il rilascio in tempo reale del DURC o al massimo entro 30 giorni per i casi in cui serva l’intervento dell’operatore.
Le Società/Enti che intendessero inoltrare richiesta di DURC in riferimento a professionisti iscritti alla Cassa, invece, dovranno inoltrare specifica domanda esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo P.E.C. istituzionale@cert.cassaforense.it utilizzando il modulo “DURC” disponibile nella sezione “Documentazione/Modulistica”.
Gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricorrendone i presupposti, provvederanno entro 30 giorni a trasmettere il certificato direttamente al professionista interessato.
. Se vuoi saperne di più dal sito della Cassa Forense, clicca QUI.
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MODULISTICA
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. Per scaricare la MODULISTICA relativa al DURC con le relative istruzioni per la compilazione, cliccate QUI
. Per scaricare il modulo di autocertificazione (con firma digitale), clicca QUI.
. Per scaricare il modulo di autocertificazione (in modalità cartacea), clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
. D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
. Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Lettera-Circolare del 14 luglio 2004, n. 848: Certificazione di regolarità contributiva - Art. 86, comma 10, del D. Lgs. n. 276/2003 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - Nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.
. INAIL - Circolare n. 38 del 25 luglio 2005: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota Prot. n. 230/segr. del 12 luglio 2005. .
. INPS - Circolare n. 92 del 26 luglio 2005: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 230 del 12 luglio 2005: Circolari INPS, INAIL e Casse Edili – Modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota del 5 dicembre 2005, Prot. 2988: Assicurazioni sociali - Contributi assicurativi - Lavoratori autonomi - Partecipazione ad appalti di lavori pubblici documento unico di regolarità contributiva (durc) - Possibilità di rilascio.
. INPS - Circolare n. 122 del 30 dicembre 2005: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS / INAIL.
. INPS - Circolare n. 9 del 27 gennaio 2006: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Precisazioni e chiarimenti.
. INPS - Circolare n. 116 del 19 ottobre 2006: Aziende agricole che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per l’accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie.
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Interpello n. 27/2007 del 3 settembre 2007: Art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 - Applicazione della normativa DURC alle imprese straniere.
. D.M. 24 ottobre 2007: Documento unico di regolarità contributiva.
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008: Decreto recante modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, di cui all'art. 1, comma 1176. L. n. 296/2006.
. INAIL - Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - Circolare n. 7 del 5 febbario 2008: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007.
. INPS - Circolare n. 51 del 18 aprile 2008: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24 ottobre 2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità.
. INPS - Circolare n. 51 del 18 aprile 2008 - DURC Interno - Dichiarazione sostitutiva di rispetto dei contratti e di altri obblighi di legge
. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Circolare n. 34 del 15 dicembre - Procedura DURC - Chiarimenti.
. INAIL - Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - Circolare n. 79 del 19 dicembre 2008: DURC per benefici contributivi. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2008, n. 34.
. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Circolare n. 10 del 1° aprile 2009 - Procedura DURC - Modalità di invio telematico.
. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Nota del 12 ottobre 2009, Prot. 25/I/0014909: Obbligo di presentazione del DURC in relazione all'esercizio dell'attività di "commercio su aree pubbliche" - Art. 11-bis del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009. Chiarimenti.
. INAIL - Direzione Centrale Rischi - Ufficio Entrate - Nota del 13 ottobre 2009, Prot. 0009213: Art. 11 bis, D.L. n.78/2009 - DURC e commercio su aree pubbliche.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Dipartimento Regolazione Mercato - Nota del 6 novembre 2009, Prot. 0100166: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Art. 11 bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n.78, recante "Provvedimenti anticrisi, proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Dipartimento Regolazione Mercato - Nota del 4 MARZO 2010, Prot. 0004860: Legge 23 dicembre 2009, n.191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" - Articolo 2, comma 12 – DURC.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare 8 ottobre 2010, n. 35: DURC - Determinazione AVCP n. 1/2010.
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Circolare del 17 novembre 2010, n. 145: Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’8 ottobre 2010.
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Circolare del 28 marzo 2011, n. 59: DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”.
Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.
. INAIL - Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - Circolare n. 22 del 24 marzo 2011: DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Nota del 16 gennaio 2012, Prot. 37/0000619/MA007.A001: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Art. 44-bis D.P.R. n. 445/2000 - Non autocertificabilità.
. DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS - Messaggio del 26 gennaio 2012, Prot. INAIL.60010.26/01/2012.0000573: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.
. INPS - Circolare n. 54 del 13 aprile 2012: Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione - Circolare n. 6 del 31 maggio 2012: Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183.(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2012).
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare del 1° giugno 2012, n. 12, Prot. 0010309: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Art. 14, comma 6-bis , D.L. n. 5/2012, convertito da L. n. 35/2012. DURC e autocertificazione.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012, Prot. Prot. 37/0024249: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013, Prot. Prot. 37/0001766: Interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio
di una società di capitali.
. INPS - Messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013: Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013).
. D.M. 13 marzo 2013: Rilascio del documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
. INPS - Messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013: DURC. Recapito del documento esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare n. 36/2013 del 6 settembre 2013, Prot. 37/0015563: Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – Semplificazioni in materia di DURC – Primi chiarimenti.
. INAIL - Circolare del 20 settembre 2013, Prot. 0005727: DURC - Art. 31, D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico previdenziale.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare n. 40/2013 del 21 ottobre 2013, Prot. 37/0018125: D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – Primi chiarimenti.
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Circolare n. 16 del 30 gennaio 2014: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 marzo 2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione - Messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014: Nuovo sistema di gestione del “DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Emissione delle note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione - Messaggio n. 4069 del 14 aprile 2014: Gestione del “DURC interno” - Messaggio 2889/2014.
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione - Messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014: “DURC interno negativo” - Modifiche e integrazioni al messaggio 2889/2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione.
. INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione - Messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014: Documento unico di regolarità contributiva - Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare - Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. Precisazioni.
. DECRETO 30 gennaio 2015: Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
. DECRETO 30 gennaio 2015 - ALLEGATO - Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 19 del 8 giugno 2015, Prot. 37/0009445: D.M. 30 gennaio 2015 - DURC on-line - Prime indicazioni operative.
. INPS - Circolare n. 126 del 26 giugno 2015: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarita'Contributiva (DURC).
. INAIL - Circolare n. 61 del 26 giugno 2015: Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Nota del 28 gennaio 2016, Prot. 37/0001677/MA007.A001.1471: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - ML circ. n. 5/2008 - Benefici "normativi e contributivi".
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Nota del 15 marzo 2016, Prot. 005081: Modello dichiarazione non commissione illeciti ostativi al rilascio del DURC - Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Nota del 15 marzo 2016, Prot. 005081 - DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI.
. INPS - Messaggio del 25 luglio 2016, n. 3184: Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Avvio del nuovo iter gestionale.
. DECRETO 23 febbraio 2016: Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva» (DURC).
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare del 2 novembre 2016, n. 33: D.M. di modifica del D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "on-line”.
. INAIL - Circolare del 14 dicembre 2016, n. 48; Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
. INPS - Messaggio del 24 febbraio 2017, n. 824: Art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.
. INAIL - Circolare del 28 aprile 2017, n. 18: Rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 193/2016 e successive modifiche e integrazioni.
. INPS - Circolare del 2 maggio 2017, n. 80: Art. 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
. INPS - Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018: Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nuovo processo di gestione.
. INPS - Messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018: Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018. Nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Aggiornamenti procedurali.
. INAIL - Nota Operativa del 24 giugno 2020, Prot. 0007778: DURC online. Articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Modifiche all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27 /2020. Chiarimenti
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GIURISPRUDENZA
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1. 23 APRILE 2013 - Il Consiglio di Stato boccia le circolari che impongono di presentare un DURC per ogni specifica gara
Contrasta con il principio di semplificazione dell'azione amministrativa l'interpretazione secondo la quale per ciascuna specifica gara d'appalto deve essere emanato uno specifico DURC. Sono pertanto illegittime le circolari di Ministero del lavoro, INPS e INAIL che limitano l'efficacia del DURC alle specifiche gare d'appalto per le quali il certificato viene emesso.
Lo ha stabilito l'ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) del 23 aprile 2013, n. 1467/2013, che ha bocciato le interpretazioni fornite nelle circolari INAIL (la n. 7 del 5 febbraio 2008), del Ministero del Lavoro (la n. 35 del 8 ottobre 2010) e dell'INPS (n. 145 del 17 novembre 2010).
Quest'ultima circolare, in particolare, aveva precisato che il documento unico di regolarità contributiva “deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto”.
Nell'ordinanza il Consiglio di Stato evidenzia che “non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d'appalto debba riferirsi alla specifica gara d'appalto, mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem”.
Conclusione: non si devono applicare le circolari che si pongono in contrasto con la legge e che invadono lo spazio riservato al legislatore.
Si riporta il testo dell'ordinanza:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Terza - Ordinanza n. 1467 del 23 aprile 2013.
2. 8 APRILE 2014 - DURC - Il TAR Veneto conferma i 15 giorni per mettersi in regola
Il TAR del Vento, con la Sentenza n. 486 dell'8 aprile 2014, conferma la “elasticità” del concetto di regolarità contributiva, che non è più collegata a specifiche date ed eventi delle procedure di gara e contrattuali, ma alla concreta regolarizzazione di eventuali inadempienze.
Il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Il Tar Veneto ha precisato che l'art. 31, comma 8, del D.L. n. 69 del 2012, convertito dalla L. n. 98/2013, entrato in vigore il 22 giugno 2013, "ha modificato (per incompatibilità), la prescrizione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, laddove il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, è stato" sinora "pacificamente inteso" che dovesse "sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura"; ora, invece, si deve "ritenere che il predetto requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva".
I giudici del TAR precisano che gli enti previdenziali deputati all’emanazione del DURC debbono attivare un procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti ad una procedura concorsuale che fossero privi del requisito della regolarità contributiva possono sanare la loro posizione prima dell’emissione di un documento di nel termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva stessa.
Nella stessa sentenza i giudici del TAR si occupano anche delle “gravi violazioni” connesse alla presentazione del DURC chiarendo che “non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione …. fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”, così come disposto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 24 ottobre 2007.
4. 3 GIUGNO 2015 - La regolarità contributiva deve permanere per tutta la durata della gara - Sentenza del Consiglio di Stato
La regolarità contributiva deve permanere per tutta la durata della gara.
I requisiti generali richiesti negli appalti pubblici, con riferimento alla regolarità contributiva, devono permanere per tutta la durata della procedura di gara e la verificata irregolarità successiva alla presentazione dell'offerta impedisce la stipula del contratto.
E' quanto stabilisce il Consiglio di Stato che, con Sentenza 3 giugno 2015, n. 2716, ha affermato che il requisito della regolarità dei versamenti contributivi, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto, senza alcuna soluzione di continuità e non solo alla presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione.
I giudici hanno, pertanto, respinto il ricorso di una ditta nei confronti di un Comune che gli aveva revocato l'affidamento per irregolarità contributiva, adducendo, tra l’altro, che il l requisito della regolarità contributiva possa essere presente anche solo “ad intermittenza”.
L’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 non si riferisce solo alla fase della partecipazione alle procedure di affidamento. Esso infatti, nel suo comma 1, reca la chiara indicazione che le situazioni in esso elencate rilevano non solo come cause di esclusione dalla procedura, ma anche, al tempo stesso, come fattori impeditivi della stipula del relativo contratto.
In coerenza con tale previsione, inoltre, l’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 107/2010 fa carico alle Amministrazioni di acquisire il DURC, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva corredante l’offerta di gara, in funzione non solo dell’aggiudicazione (giusta l’art. 11, comma 8, del Codice dei contratti pubblici), ma anche per la stipulazione del contratto.
Pertanto, il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto.
Il Consiglio di Stato, del resto, ha già espresso il principio che «il requisito della regolarità dei versamenti contributivi (rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006) debba permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (…), senza alcuna soluzione di continuità e non sia unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione».
E nello stesso contesto ha precisato che «la frammentazione della rilevanza del requisito della regolarità contributiva, valevole secondo l'appellante unicamente in ragione di episodi puntuali della procedura e non avendo poi rilievo nelle fasi successive all'aggiudicazione, rende possibili esiti elusivi che aggirano gli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è funzionalizzato il requisito stesso» (così C.d.S., Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6296; cfr. anche, sempre nel senso che il requisito della regolarità contributiva debba permanere fino alla stipula del contratto, Sez. III, 18 dicembre 2013, n. 6052; nel senso che «l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa pur dichiarata aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso», v. Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458).
Si riporta il testo della sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Quinta - Sentenza n. 2716 del 3 giugno 2015.
5. LUGLIO 2019 -
DURC - L’autocertificazione con dati non rispondenti al vero configura il reato di falso ideologico ex art. 483 C.P.
La presentazione di un’autocertificazione, resa in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Lo ha confermato la Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 32859 del 22 luglio 2019, emessa su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti, che si era opposto alla sentenza del Tribunale di Asti che aveva assolto un imprenditore dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, escludendo la rilevanza penale del fatto pur in presenza di un'autocertificazione, resa in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ideologicamente falsa.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità – ricorda la Corte – “il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero”.
Tale principio è stato ripreso e confermato da numerose pronunce conformi, talune delle quali riferite alla fattispecie ex art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16 marzo 2010, secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali).
Nella delineata prospettiva, è stato sottolineato – scrive la Corte - come l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sia per sua natura «destinato a provare la verità» delle circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali.
In siffatte ipotesi, la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta evincibile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni richiamate assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.
Siffatta interpretazione si fonda sulla ratio e sul tenore letterale della legge, che intende attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici e secondo la quale «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale», il linea con l'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto - notaio o altro pubblico ufficiale - che lo emana secondo le previste formalità, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede.
Secondo l'art. 76 d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del destinatario del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico.
In particolare, l'art. 47, in tema di «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» stabilisce la sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato con una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
Il secondo comma della norma aggiunge che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Il terzo comma della norma - nell'ottica dichiarata del perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa - prevede che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 siano comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
E' dunque evidente ed incontestabile – scrive la Corte - la specifica funzione probatoria delle dichiarazioni ex art. 46 e 47 d.P.R. 445 del 2000 in quanto dimostrative di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante.
Nel quadro così delineato, s'appalesa evidente, secondo la Corte, l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di Asti.
La falsa autodichiarazione in disamina sostituisce il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) attraverso una dichiarazione resa alla pubblica amministrazione avente natura di autocertificazione ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in merito ad una qualità del dichiarante - regolarità INPS e INAIL - rilevante anche al fine di prevenzione e controllo dell'evasione. Con la conseguenza che solo il possesso della predetta autocertificazione - che tiene luogo del rilascio del DURC da parte degli enti interessati - legittima il dichiarante ad essere parte di una serie di rapporti pubblicistici.
Di guisa che la stessa natura della attestazione sostituisce, da un lato, una pubblica certificazione ed è, dall'altro, destinata a pubblico ufficiale, come specificamente statuito dal citato art. 76 d.P.R. 445/2000; mentre è l'art.47 ad attribuire, con formulazione generale e omnicomprensiva, efficacia probatoria alle dichiarazioni del privato rivolte alla pubblica amministrazione, sostitutive dell'atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Ed è, pertanto, in virtù di siffatto parametro normativo che l'imputato ha attestato l'adempimento di obblighi contributivi previsti dalla legge invece inevasi, con ciò falsamente rappresentando l'esistenza di una qualità - la regolarità contributiva - del dichiarante invece insussistente.
Deve, pertanto, essere affermato il principio – conclude la Corte - per cui la presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (c.d. DURC) con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale.
Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE DI CASSAZIONE - Sez. V, - Sentenza n. 32859 del 22 luglio 2019.
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