ACQUE MINERALI NATURALI E ACQUE DI SORGENTE - RICONOSCIMENTO, UTILIZZAZIONE, ETICHETTATURA E COMMERCIALIZZAZIONE
RICONOSCIMENTO, UTILIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI E DELLE ACQUE DI SORGENTE
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1. I contenuti della Direttiva 2009/54/CE
L'armonizzazione operata dalla presente direttiva favorisce la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato interno.
Le acque minerali naturali si caratterizzano per la loro purezza originaria, per la loro specifica natura (soprattutto un alto tenore in minerali o in oligo-elementi) ed eventualmente per taluni effetti.
Le loro caratteristiche devono essere riconosciute dalle autorità nazionali competenti, sia che si tratti di un'acqua estratta dal suolo di uno Stato membro sia che si tratti di un'acqua importata nella Comunità.
Gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco delle acque minerali riconosciute come tali. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Trattamento e potabilità delle acque
Sono autorizzati solo i seguenti tre trattamenti, sempreché non modifichino la composizione dell'acqua nei suoi componenti essenziali:
• separazione degli elementi instabili;
• separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico mediante trattamento con aria arricchita di ozono e conformemente alle condizioni stabilite dalla Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);
• separazione di componenti indesiderabili, nel rispetto delle condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell'AESA.
Etichettatura
La denominazione di vendita dell'acqua minerale naturale è strettamente controllata in conformità alle sue caratteristiche ed eventuali trattamenti.
L'etichetta riporta le seguenti informazioni obbligatorie:
• l'indicazione della composizione analitica;
• il nome della sorgente e il suo luogo di utilizzazione;
• le informazioni circa gli eventuali trattamenti.
Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana. Sono autorizzate le menzioni circa le proprietà di un'acqua a condizione che rispettino la presente direttiva o i criteri stabiliti a livello nazionale sulla base di metodi scientificamente sperimentati.
Commercializzazione
Uno Stato membro può temporaneamente sospendere o limitare la commercializzazione di un prodotto liberamente circolante nel proprio territorio, previa comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione.
Competenze della Commissione
La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ha facoltà di adottare misure relative a:
• i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque;
• le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti;
• l'impiego di aria arricchita di ozono;
• le informazioni riguardanti i trattamenti;
• il controllo delle caratteristiche microbiologiche.
In seguito a consultazione con l'AESA, la Commissione adotta tutte le necessarie decisioni in caso di minaccia per la salute pubblica.
2. I contenuti del nuovo D. Lgs. n. 176/2011
Il decreto legislativo n. 176/2011 è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 giugno 2010, n . 96, ("Legge comunitaria 2009") per il recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
Il provvedimento è comporto di 35 articoli, suddivisi in tre Capi:
- Capo I (artt. 1 – 19), dedicato alle acque minerali naturali,
- Capo II (artt. 20 – 32), relativo alle acque do sorgente,
- Capo III (artt. 33 - 35), contenente le sanzioni e talune disposizioni transitorie.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
CAPO I - ACQUE MINERALI NATURALI
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto.
L'articolo 2 definisce le acque minerali e le caratteristiche che devono possedere.
L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali nonché le eventuali disposizioni tecniche di aggiornamento o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materi a siano adottate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di sanità.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale.
Gli articoli 6 e 7 fissano le modalità per la successiva autorizzazione regionale alla loro utilizzazione.
L'articolo 8 riguarda le norme relative alle operazioni consentite ed alle operazioni non consentite sulle acque minerali naturali.
L'articolo 9 stabilisce le caratteristiche microbiologiche alla sorgente e durante la commercializzazione.
Il contenuto di questo articolo non era riportato nel decreto legislativo 105/92 (che ora viene abrogato, insieme al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339).
L'articolo 10 disciplina le modalità per attribuire ad ogni acqua minerale una denominazione propria.
L'articolo 11 dà indicazioni su alcune modalità di utilizzazione delle acque minerali.
Rispetto alla normativa attualmente vigente è stato eliminato l'obbligo di utilizzare per 1' imbottigliamento recipienti con capacità massima di due litri.
L'articolo 12 detta norme sull'etichettatura, stabilendo e distinguendo le indicazioni obbligatorie, facoltative e i divieti.
L'articolo 13 prevede la possibilità di utilizzare le acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche.
L'articolo 14 tratta l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo.
L'articolo 15 disciplina i rapporti intracomunitari.
Gli articoli 16 e 17 disciplinano la vigilanza sulla utilizzazione e sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, prevedendo l'applicabilità di alcune norme vigenti in materia di sostanze alimentari e delle bevande.
L'articolo 18 detta disposizioni per assicurare che le acque potabili condizionate non generino in alcun modo confusione con le acque minerali naturali.
L'articolo 19 disciplina la pubblicità delle acque minerali naturali. Tale pubblicità è soggetta ad autorizzazione solo nel caso di menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni.
CAPO II - ACQUE DI SORGENTE
L'articolo 20 definisce le acque di sorgente e le caratteristiche che devono possedere.
L'articolo 21 stabilisce le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale.
Gli articoli 22 e 23 fissano le modalità per la successiva autorizzazione regionale alla loro utilizzazione.
L'articolo 24 riguarda le norme relative alle operazioni consentite ed alle operazioni non consentite sulle acque di sorgente.
L'articolo 25 dà indicazioni su alcune modalità di utilizzazione delle acque di sorgente.
L'articolo 26 detta norme sull'etichettatura, stabilendo e distinguendo le indicazioni obbligatorie , facoltative e i divieti.
L'articolo 27 prevede la possibilità di utilizzare le acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche.
L'articolo 28 tratta l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo.
Gli articoli 29 e 30 disciplinano la vigilanza sulla utilizzazione e sulla commercializzazione delle acque di sorgente, prevedendo l'applicabilità di alcune norme vigenti in materia di sostanze alimentari e delle bevande.
L'articolo 31 disciplina la pubblicità delle acque di sorgente.
L'articolo 32 stabilisce che alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione delle miniere.
CAPO II - SANZIONI E NORME TRANSITORIE
L'articolo 33 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei divieti previsti dal decreto.
L'articolo 34 elenca le disposizioni abrogate e lascia in vigore le norme del D.M. 542/92 fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1.
L'articolo 35 contiene la clausola d'invarianza della spesa. Dal provvedimento, infatti, non dovranno derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.
3. Definizioni
Sono considerate "acque minerali naturali" le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche
igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.
Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili:
- per la purezza originaria e sua conservazione,
- per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente,
- per taluni loro effetti.
Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di
inquinamento (art. 2, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 176/2011).
Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate (art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 176/2011).
4. Decreti di riconoscimento, autorizzazioni regionali e vigilanza
4.1.Acque minerali naturali
4.1.1.Domanda di riconoscimento
La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale.
Nella domanda deve essere inoltre specificata:
- la denominazione della sorgente,
- la località ove essa sgorga,
- la denominazione attribuita all'acqua minerale,
- l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni indicate all'art. 8 del D. Lgs. n. 176/2011.
Il riconoscimento viene concesso con un decreto del Ministero della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4.1.2.Autorizzazione alla utilizzazione
L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, che ha ottenuto il riconoscimento, e' subordinata all'autorizzazione regionale, che viene rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) del D. Lgs. n. 176/2011.
Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.
4.1.3. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali.
4.2.Acque di sorgente
4.2.1. Riconoscimento
La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente.
Nella domanda deve essere inoltre specificato:
- il nome della sorgente,
- la località ove essa sgorga e
- l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D. Lgs. n. 176/2011.
Il riconoscimento viene concesso con decreto dal Ministero della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento subito.
Esso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4.2.2. Immissione in commercio
L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta e' subordinata ad autorizzazione regionale.
L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni previste dall'articolo 23, del D. Lgs. n. 176/2011.
4.2.3. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio
La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti e sul commercio delle acque di sorgente e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.
5. Etichettatura
Per quanto riguarda le indicazioni da riportare sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali bisogna far riferimento all'art. 12 del D. Lgs. n. 176/2011.
Per quanto riguarda, invece, le indicazioni da riportare sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente bisogna far riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 176/2011.
6. Sanzioni
Le sanzioni sono regolate dall'art. 33 del D. Lgs. n. 176/2011, il quale prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione e' soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;
b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22;
c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni
previste dall'articolo 14;
d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6;
e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall'articolo 26, commi 1 e 3;
f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente;
g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18;
h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicità dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria e' soggetto chi effettua pubblicità
di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2.
Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste sono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. ACQUE MINERALI NATURALI E ACQUE DI SORGENTE – Contenuti delle etichette
Con il Decreto del Ministero della salute 11 settembre 2003 è stata data attuazione alla Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003 riguardante l’indicazione in etichetta delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente del quantitativo di fluoro quando lo stesso è superiore a 1,5 mg/l e della segnalazione circa il trattamento delle acque con ozono.
Le etichette pertanto dovranno obbligatoriamente riportare, a decorrere dal 1 luglio 2004, in caratteri nettamente visibili in prossimità immediata della denominazione dell’acqua, la dicitura Contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore ai 7 anni e in prossimità della composizione analitica la dicitura Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all’aria arricchita di ozono.
Nel caso di contenuti di fluoro superiori a 1,5 mg/l l’etichetta deve riportare altresì la concentrazione reale di fluoro, risultante dalle analisi effettuate.
. Per chi fosse interessato riportiamo il testo della guida:
Etichette.
2. ACQUE E BIBITE ANALCOLICHE GASSATE E NON GASSATE CONFEZIONATE IN RECIPIENTI CHIUSI – Chiarimenti in materia do comunicazione degli ingredienti alimentari aggiunti
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, la Circolare del Ministero della salute n. 1 del 0 febbraio 2006, la quale fornisce indicazioni sulle modalità applicative del D.P.R. 2 agosto 2004, n. 230, concernente “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi” per quanto riguarda la procedura di comunicazione di ingredienti alimentari non previsti dall'art. 2 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
Tale regolamento e' stato emanato ai sensi dell'art. 11 della legge comunitaria 2002 (L. 3 febbraio 2003, n.14) e, nel sostituire l’articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 719/1958, ha sostituito l'attuale procedura autorizzativa di nuovi ingredienti, con una procedura di «comunicazione» al Ministero della salute e alla Regione e Provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento di produzione, prima di avviare la produzione. Il Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche, allo scopo anche di evitare successive comunicazioni, relative alla stessa sostanza, da parte di altre imprese.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi visitare il sito dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) , clicca QUI.
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