REGISTRO INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - RIAA
IL REGISTRO INFORMATICO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (RIAA)
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1. La istituzione del Registro
Con l'art. 16 della legge 23 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001) è stato istituito il “Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese”.
Il Registro è istituito presso il Ministero delle attività produttive e si avvale del sistema informativo delle Camere di Commercio.
Attraverso esso le imprese potranno avere tutte le informazioni sugli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio e l’esercizio di una qualsiasi attività economica.
La norma prevede il collegamento con le banche dati degli sportelli unici per le imprese comunali e la possibilità per gli enti locali di avvalersi delle informazioni contenute nel Registro.
La istituzione di tale registro è stata riconfermata nell’articolo 11 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, contenente il “Codice dell’amministrazione digitale”, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
I testi della Legge n. 229 del 2003 e del D. Lgs. n. 82 del 2005 sono riportati nell'Appendice Normativa.
2. Il regolamento di attuazione
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio, il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200, concernente "Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi".
Il regolamento disciplina:
a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonchè di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Iter per l’operatività del Registro
La piena operatività del registro è subordinata:
a) all’approvazione di specifiche regole tecniche che dovranno definire le modalità di accesso e di abilitazione ai servizi informatici, di predisposizione e di aggiornamento dell’elenco degli adempimenti e della modulistica; l’integrazione con siti già esistenti;
b) all’emanazione di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà individuare i siti su cui pubblicare il Registro.
Dalla pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico decorrerà il termine di 180 giorni per l’invio dell’elenco degli adempimenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
4. I contenuti del Registro
Nel Registro informatico degli adempimenti sarà possibile trovare:
a) l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle Pubbliche Amministrazioni per avviare ed esercitare le attività di impresa;
b) i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici degli sportelli unici delle attività produttive;
c) la modulistica necessaria per ciascun adempimento.
L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa è finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione. A tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:
a) titolo;
b) descrizione;
c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi);
d) ambito territoriale di competenza;
e) ufficio responsabile dell'adempimento;
f) modalità di fruizione;
g) normativa di riferimento;
h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;
i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entità.
L'elenco indica altresì, per ogni adempimento, se è disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.
Per le Amministrazioni inadempienti non sono previste particolari sanzioni.
Bisogna in ogni caso tener presente quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 57 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), a proposito dei “moduli e formulari”, laddove si afferma che “Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari”.
5. Il ruolo delle Camere di Commercio
Il registro informatico degli adempimenti dovrà essere organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a cui spetta la titolarità del Registro, le Camere di Commercio e le Amministrazioni pubbliche titolari dei singoli procedimenti amministrativi, gli sportelli unici delle attività produttive istituiti nei Comuni.
Il Registro sarà realizzato attraverso il sistema informativo delle Camere di Commercio, le quali ne assicureranno la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.
Le Camere di Commercio dovranno, inoltre, garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e saranno referenti, nei confronti del Ministero, per le amministrazioni che operano a livello provinciale e comunale (Camere di Commercio territoriali), a livello regionale (Camere di Commercio capoluogo di regione), a livello ultraprovinciale o ultraregionale (Camere i Commercio della sede legale dell’ente).
Si riporta il testo del Protocollo d’intesa tra il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio:
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Protocollo d’intesa per la realizzazione di un “Sistema informatizzato per l’erogazione di servizi integrati alle imprese” attraverso il portale “Impresa.Gov”.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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