ALIMENTARI - ETICHETTATURA, IMBALLAGGI, SICUREZZA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI - LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI
ETICHETTATURA E PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI
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1. I contenuti del D. Lgs. n. 109/1992
Il D. Lgs. n. 109/1992, in applicazione della normativa comunitaria, fornisce alcune importanti definizioni.
L’etichettatura è considerata come “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare” (art. 1, comma 2, lett. a) ).
Il prodotto alimentare può essere preconfezionato, preincartato o sfuso.
Il prodotto alimentare preconfezionato è l’unità di vendita destinata a essere presentata
come tale al consumatore e alle collettività.
Essa “è costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata” (art. 1, comma 2, lett. b) ).
È il caso di un formaggio venduto a fette preconfezionate dal produttore.
Il prodotto alimentare preincartato è “l’unità di vendita costituita da un prodotto
alimentare e dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita” (art. 1, comma 2, lett. d) ).
Si pensi, ad esempio, ad un formaggio preincartato con pellicola protettiva sul punto vendita per una commercializzazione immediata.
I prodotti sfusi sono “prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti
previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati
sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della
vendita immediata” (art. 16, comma 1) ).
Le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa per i prodotti alimentari preconfezionati
Il D. Lgs. n. 109/1992 prevede, all'art. 3, che, eccetto quanto indicato negli articoli successivi, sull’etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore debbano essere riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni:
a) la denominazione di vendita,
b) l’elenco degli ingredienti,
c) la quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale,
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza,
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea,
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento,
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume,
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto,
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione,
di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto,
l) le istruzioni per l’uso, ove necessario,
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto,
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto all’art. 8.
2. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 181/2003
Con il Decreto legislativo n. 181/2003 cambiano le regole in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.
Il provvedimento dispone che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione del prodotto devono assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore.
Non devono cioè indurre l'acquirente a comprendere erroneamente le caratteristiche del prodotto alimentare e non devono evocare proprietà o effetti che il prodotto non possiede come ad esempio proprietà curative che sono prerogativa di alcuni prodotti aventi caratteristiche particolari.
3. 4 MARZO 2009 - Presentato il Disegno di legge n. 2660
Il 4 marzo 2009 è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge recante "Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare".
Il disegno di legge persegue l’obiettivo di rilanciare il
settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all’attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all’amministrazione dell’agricoltura.
Il provvedimento si compone dei seguenti
sette articoli.
Al comma 1, dell'articolo 6 rubricato "Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari nell’etichettatura" si stabilisce testualmente: "Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l’etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi
in cui l’omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza".
Come si legge nella relazione, l’articolo in esame consente di armonizzare del tutto la normativa nazionale con quanto previsto dal diritto comunitario in materia di regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari, avuto riguardo
anzitutto alla necessità di informare pienamente
e di tutelare i consumatori.
In particolare, l’articolo adegua il quadro normativo vigente alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, e realizza un’obiettiva funzione deterrente verso comportamenti commercialmente o legalmente
scorretti a danno dei consumatori.
Le disposizioni che si propongono sottendono
la logica della tutela « preventiva » del consumatore e la rafforzano, introducendo nel settore agroalimentare i princìpi dell’educazione del consumatore, già positivizzati a livello nazionale dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In altri termini, si vuole consentire al consumatore di apprendere il funzionamento del mercato e di superare le « asimmetrie » informative, migliorandone la capacità di agire in qualità di « consumatore di prodotti agroalimentari ».
In tale contesto, l’articolato proposto non assume in alcun modo una finalità promozionale del consumo di determinati prodotti agroalimentari, ma si limita a
evidenziare la centralità dell’indicazione dell’origine o della provenienza dei prodotti alimentari, quali attributi dell’offerta che consentono al consumatore di poter
conoscere le caratteristiche del prodotto e di operare una scelta con cognizione di causa, senza alcun ostacolo per la libera circolazione delle merci nel mercato comune e in piena sintonia con quanto richiesto nell’ottavo « considerando » della citata direttiva 2000/13/CE. Si fa presente, inoltre, che la stessa direttiva prevede la piena indicazione proprio al fine di evitare l’induzione dei consumatori in errore.
Da ultimo, giova sottolineare come la normativa in argomento risponda alla logica della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari che, a
partire dall’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, ha permeato tutta la successiva produzione normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare.
4. 18 GENNAIO 2011 - Approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 2660
Il Disegno di legge n. 2660, volto a rilanciare la competitività del settore agroalimentare e soprattutto a definire regole chiare per i consumatori relative all'etichettatura dei prodotti alimentari, e' stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati ''dopo un articolato iter legislativo''.
Il cuore del provvedimento e' l'articolo 4, che rende obbligatorio riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti agroalimentari.
'Grazie alla nuova disciplina introdotta sarà ora possibile fornire informazioni chiare e precise ai consumatori sulla provenienza degli alimenti che si comprano e mangiano quotidianamente.
I consumatori italiani potranno così essere sicuri di acquistare prodotti Made in Italy, senza possibilità di confusione dovuta ad etichette ingannevoli, contribuendo così anche a valorizzare le produzioni tradizionali di cui e' ricco il nostro Paese.
Ad integrazione dell'obbligo di etichettatura, inoltre, l'articolo 5 prevede che l'omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari costituisca pratica commerciale ingannevole ai sensi del Codice del consumo.
Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5. 3 FEBBRAIO 2011 - L'UE bocca la legge sull’etichettatura dell’origine degli alimenti – Incompatibile con gli interessi europei
Proprio quando il ministro delle Politiche Agricole, Giancarlo Galan, stava per tradurre in pratica la nuova legge sull’indicazione di origine dei prodotti alimentari, è giunto da Bruxelles un garbato "invito a non procedere". Mittenti, i commissari europei per la Salute e Tutela del Consumatore John Dalli e per l’Agricoltura Dacian Ciolos, i quali hanno firmato una lettera dai toni diplomatici ma dal contenuto chiaro, che possiamo così riassumere:
1) si rammenta che lo scorso anno la Commissione europea aveva già intimato all’Italia di sospendere l’esame del disegno di legge in cui si prevedeva l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine dei prodotti alimentari;
2) in barba alle prescrizioni comunitarie, il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge in questione;
3) nel frattempo, è proseguito il dibattito europeo sulla proposta di regolamento UE per l'informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari.
Prima la lettura al Parlamento europeo il 16 giugno 2010,poi l'accordo politico al Consiglio il 7 dicembre 2010, in vista dell'adozione della posizione comune degli Stati membri il 14 febbraio 2011, e del successivo dibattito in assemblea.
Tale proposta comprende, tra l'altro, nuove regole per quanto attiene all'indicazione dell'origine dei prodotti (che si prevede obbligatoria, ad esempio, per tutte le carni fresche e il latte fresco);
4) l’Italia non può permettersi di adottare in questa materia regole ulteriori rispetto a quelle comunitarie.
Quello della bocciatura da parte della UE della legge sull'etichetta trasparente era un rischio annunciato e del tutto prevedibile. Si è ripetuto un vecchio copione già messo in scena con la legge n. 204/2004, quando il legislatore italiano provò a introdurre l'obbligo di citare l'origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. Già in quel caso la Commissione europea, rilevata l'incompatibilità della norma con quella comunitaria, diffidò l'Italia dall'applicarla.
6. 19 FEBBRAIO 2011 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge sull’etichettatura dell’origine degli alimenti
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2011, la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari".
Scatta l'obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, nonchè l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
Lo scopo della nuova disciplina è di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonche' al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.
In particolare, per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti mentre per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
Chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità con le predette indicazioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.600 euro a 9.500 euro.
Il provvedimento prevede inoltre il divieto nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti.
E' infine istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti, il quale assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata il cui rispetto sarà verificato in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati.
(Altalex, 22 febbraio 2011)
7. 22 NOVEMBRE 2011 - Pubblicato il Regolamento europeo n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 304/18 il Regolamento n° 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 che introduce alcuni cambiamenti in merito alla fornitura di informazioni sugli alimenti.
Scopo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti.
Ecco le principali novità previste dalla nuova normativa comunitaria:
- diventa obbligatorio indicare alcune informazioni nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute quali: il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Tali indicazioni dovranno essere indicate sull’imballaggio in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo;
- tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, essere espresse anche in porzioni;
- diventa obbligatorio indicare la presenza di allergeni anche per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati su richiesta del cliente o preimballati sul luogo di vendita (ad es. per gli alimenti offerti nei ristoranti, nelle mense, nelle bancarelle o per i preincarti venduti nei negozi);
- è espresso il divieto di riportare sugli imballi indicazioni forvianti che inducano i consumatori in errore riguardo al prodotto: aspetto, descrizione e presentazione grafica saranno resi più comprensibili;
- per rendere le etichette più facilmente leggibili è stata fissata la dimensione minima delle diciture obbligatorie che dovranno avere caratteri tipografici minimi stabiliti. Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione) disposte nella posizione più favorevole;
- in merito alla data di scadenza, questa dovrà comparire su ogni singola porzione preconfezionata di prodotto;
- sulla confezione dovrà essere indicata la data (giorno, mese e anno) di congelamento o di primo congelamento di carne non lavorata, preparazioni a base di carne e dei prodotti non trasformati a base di pesce congelato;
- viene stabilito l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche, refrigerate o congelate di animali delle specie suina, ovina, caprina e di volatili. Dovrà essere indicata, se diversa, anche l’origine dell’ingrediente primario e di altri alimenti per cui saranno successivamente pubblicate relazioni esplicative;
- è stato previsto che laddove un componente o un ingrediente che si presume sia presente nell’alimento sia stato sostituito con un diverso componente / ingrediente, deve essere riportata in etichetta una chiara indicazione del sostituto (ad es per i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali);
- per i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli, fette, porzioni, la denominazione dell’alimento deve comprendere l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito;
- i prodotti a base di carne ed i prodotti della pesca che, pur sembrando costituiti da un unico pezzo, sono frutto dell’unione di più parti di carni o di pesce dovranno essere identificati con le diciture: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto”.
Eccezioni: le nuove direttive non saranno obbligatorie per bevande alcoliche, confezioni regalo, prodotti stagionali, alimenti non imballati per il consumo immediato e prodotti artigianali delle microimprese.
Una volta che la legislazione sarà adottata da Parlamento Europeo e Consiglio, l’industria alimentare avrà 3 anni per adattarsi alle nuove regole e 2 ulteriori anni, quindi 5 in totale, per rispettare i nuovi obblighi in materia di informazioni nutrizionali.
Per quanto riguarda invece l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per altre categorie di prodotto come le carni trasformate in salumi o altro, ci saranno ancora 2 anni per omologarsi, mentre per il latte e derivati 3 anni.
Il testo del Regolamento UE viene riportato nei Riferimenti normativi.
7.1. DAL 13 DICEMBRE 2014 - Etichette senza misteri
Dal 13 Dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento Europeo 1169/2011 che ridefinisce la normativa relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari.
Secondo il Regolamento Europeo, la redazione di un etichetta dovrà esser basata su criteri di assoluta trasparenza per la salvaguardia della salute dei consumatori, l'etichetta dovrà essere apposta nella parte anteriore della confezione o in posizione comunque ben visibile, ma non in parti marginali del prodotto.
Ecco le NOVITA' DEL REGOLAMENTO:
1) TABELLA CON DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA che dovrà contenere le informazioni su: il contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni;
2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI con evidenziazione in modo da essere individuate facilmente dai consumatori, valide anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
3) ETICHETTE PIU' LEGGIBILI con dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2, in caso di una confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;
4) DATA DI SCADENZA riportata oltre che sulle scatole anche sull'incarto interno del cibo se confezionati singolarmente;
5) DIVIETO ALLE INDICAZIONI FUORVIANTI SULLE CONFEZIONI: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre, tutte le etichette dovranno riportare, come già accade:
- denominazione dell'alimento,
- elenco degli ingredienti e relativa quantità,
- quantità netta dell'alimento,
- scadenza e termini di conservazione,
- nome o ragione sociale dell'operatore che commercializza il bene,
- paese d'origine,
- istruzioni per l'uso e
- volume alcolometrico (solo nel caso di prodotti contenenti più dell'1,2% di alcool).
Elenco delle indicazioni obbligatorie
Secondo quanto stabilito all'art. 9 del regolamento europeo n. 1169/2011, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; ;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
Ma ... l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione che fine farà?
Fino ad oggi in Italia, grazie al D.Lgs. n. 109/1992, l’indicazione sull’etichetta dell’indirizzo della sede dello stabilimento di produzione è stata obbligatoria.
Dal 13 Dicembre 2014 però, a causa del regolamento europeo 1169/2011, l’indicazione rischia di scomparire non essendo considerata più obbligatoria.
Il citato regolamento europeo, che è entrato in vigore il 13 Dicembre 2014, ad eccezione di carni e latticini su cui è previsto il codice sanitario, stabilisce che basta in etichetta solo l’indicazione del marchio che identifica il responsabile legale di ciò che si vende.
Le due informazioni "stabilimento di produzione" e "responsabile legale" sono due informazioni entrambe necessarie e complementari, ma non sono equivalenti.
Qual è la motivazione che ha portato il legislatore europeo a non ritenere fondamentale far conoscere al consumatore la fabbrica in cui è elaborato un prodotto finito?
Non abbiamo forse il diritto di conoscere chi produce e dove produce il cibo che mangiamo?
Allora perché togliere anche in Italia ciò che invece era un’informazione utile e non impegnarsi invece affinché venga estesa anche in Europa?
. Se vuoi firmare la petizione “Nessuno tocchi l’indicazione dello stabilimento di produzione sull’etichetta” che chiede di mantenere in Italia ed estendere in Europa a livello normativo l’obbligo in etichetta dell’indicazione dello stabilimento di produzione, clicca QUI.
7.2 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEGLI ALIMENTI - Sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011
Alle violazioni previste dalle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 - recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ed entrato in vigore il 13 dicembre 2014 - si applicano le sanzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992, applicabili alle disposizioni della normativa nazionale.
Tale decreto, emanato in attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, è da ritenersi tuttora in vigore e sarà abrogato solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
E’ questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare del 6 marzo 2015, indirizzata ai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e alle Regioni e Province Autonome.
AL fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 109/1992, nelle more dell’adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la presente circolare, in una tabella allegata, chiarisce il raccordo tra le disposizioni del citato regolamento UE e quelle del D.Lgs. n. 109/1992.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
8. 14 DICEMBRE 2013 - Emanato il Regolamento di attuazione del Regolamento n. 1169/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Dal 1° aprile 2015 sarà obbligatorio per gli operatori del settore alimentare indicare in etichetta sulle carni destinate ad essere commercializzate il luogo dell'allevamento e della macellazione, mentre l'origine potrà apparire, su base volontaria se la carne é ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.
Dalla nuova norma restano escluse la carne di coniglio e quella di cavallo ed anche le carni di maiale trasformate in salumi.
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 1337/2013 dal primo aprile 2015 sull’etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili in vendita dovrà essere riportata una delle due seguenti indicazioni:
- “Allevato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi “Macellato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, oppure si può indicare
- “Origine…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l’animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo.
L’art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:
a) il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.
9. DICEMBRE 2016 -
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI - Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 - Dichiarazione nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre 2016
1) E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017, la Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce “Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal citato regolamento 1169/2011, hanno perso efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro (Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.
Con riferimento a quali disposizioni della normativa nazionale restassero in vigore dopo l'applicazione del regolamento europeo e quali dovessero intendersi implicitamente abrogate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014.
Con la presente circolare, lo stesso Ministero, riporta, invece, le risposte fornite dalla Commissione europea alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.Lgs. n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.
Al riguardo, ricorda il Ministero, è in corso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
2) Come si diceva sopra, la diretta applicazione del Regolamento 1169/2011 è scattata a partire dal 13 dicembre 2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13 dicembre 2016. A partire da tale data, quindi, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore), saranno tenuti ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione, o in etichetta.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L'allegato V del Regolamento riporta l’elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.
Per quanto riguarda la “deroga all’indicazione della dichiarazione nutrizionale” si veda il punto 11 della Circolare del 5 dicembre 2016.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi scaricare una mini guida sulla etichettatura degli alimenti, elaborata dal Ministero della Salute, clicca QUI.
10. FEBBRAIO 2019 -
L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L'articolo 3-bis apporta talune modifiche all’articolo 4 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”), abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12.
In Italia l'obbligo di indicazione d'origine esiste solo per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso, per il pomodoro.
L’Unione europea ha esteso l’obbligo anche alla carne fresca, alla frutta, alla verdura fresche, alle uova, al miele, all'olio extravergine di oliva e al pesce, lasciando però fuori, ad es. i salumi e prosciutti, i succhi e marmellate.
Con questa nuova disposizione viene data la possibilità di estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti.
La disposizione sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine e la provenienza, per essere operativa, necessita tuttavia, di un apposito decreto esecutivo.
In particolare con l’articolo 3-bis:
1) vengono abrogati i commi 1 e 2 che prevedono:
a) di riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l’indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);
b) di riportate, per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);
2) viene sostituito il comma 3 con tre nuovi commi nei quali si dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, dovranno essere definiti:
a) i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM);
b) le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza (comma 3-bis).
c) l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del regolamento (UE) n. 775/2018. Nel dettaglio si tratta del caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito alla provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza.
Ricordiamo che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche.
Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell’articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (comma 3-ter).
3) vengono abrogati i commi 4 e 4-bis;
4) apportate correzioni ai commi 6, 11 e 12 di carattere tecnico conseguenti all’aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità come nel testo attualmente vigente;
5) viene sostituito il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017.
Infine, al comma 2, si prevede che la disposizione in esame entri in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea di cui viene data comunicazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018,, clicca QUI.
11. FEBBRAIO 2020 -
MADE IN ITALY - Notificato alla Commissione Ue il sistema di etichettatura nutrizionale “NutrInform Battery”proposto dall'Italia
Con la notifica n. 2020/0031/I – C60A del 27 gennaio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Commissione europea lo “Schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’art. 35 del Reg. (UE) 1169/2011.
I prodotti interessati sono gli alimenti preimballati di cui all’art. 2, par. 2, lett. e) del Reg. (UE) n. 1169/2011.
Si tratta di un decreto interministeriale predisposto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, frutto di un lavoro sinergico portato avanti, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Dipartimento per le Politiche Europee e a tutta la filiera agroalimentare, per tutelare i prodotti del Made in Italy.
Il decreto stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 1169/2011.
La Commissione attraverso l’art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di adottare forme di espressione in etichetta atte a facilitare la comprensione, delle caratteristiche nutrizionali di un alimento.
Il considerando n. 34 del Reg. (UE) n. 1169/2011 conferma che le informazioni nutrizionali fungono da supporto e non si sostituiscono a specifiche azioni dietetiche nell’ambito di politiche sanitarie pubbliche.
Il considerando n. 43 riporta che le forme supplementari di espressione non si sostituiscono pertanto alla dichiarazione nutrizionale, ma aiutano a comprendere meglio le sue informazioni.
La finalità delle forme supplementari di etichettatura nutrizionale dell’art. 35 è quindi quella di agevolare l’informazione sui livelli di assunzione di tali nutrienti e non di combinare la diversa composizione degli stessi per formulare una graduatoria degli alimenti.
Lo scopo delle forme supplementari dell’etichettatura nutrizionale è unicamente quello di essere un mezzo informativo, che in quanto tale ha già una valenza educativa che evita quindi che il consumatore faccia scelte troppo generalizzate sostituendo ed annullando l’efficacia di specifiche politiche di educazione nutrizionale.
Il sistema proposto dall’Italia si basa su un simbolo “a batteria”, denominato NutrInform Battery, che indicherà al consumatore l'apporto nutrizionale dell'alimento in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando la percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione rispetto alla quantità raccomandata dall’Unione europea.
La proposta italiana mira a superare gli effetti penalizzanti per il Made in Italy, derivanti dal sistema Nutriscore che utilizza invece i colori del semaforo per esprimere un giudizio sui prodotti agroalimentari, attraverso un algoritmo di misurazione che, basato su 100 gr, li classifica dalla A alla E, in contrapposizione ai principi della dieta mediterranea che si basa su un consumo bilanciato di tutti gli alimenti.
I produttori e i distributori del settore alimentare potranno adottare volontariamente il nuovo sistema di etichettatura ‘a batteria’, dopo il via libera della Commissione europea.
Con il sistema italiano di etichettatura nutrizionale il Governo si pone l’obiettivo sia di fornire al consumatore una informazione chiara e sintetica sulla presenza di alcuni nutrienti negli alimenti, utile a collocarli all’interno di una dieta varia e bilanciata, quale quella mediterranea, sia di valorizzare e tutelare tutta la filiera agroalimentare italiana.
- Si riporta il testo dello:
. SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 1169/2011.
12. DICEMBRE 2020 -
NutrInform Battery - Pubblicato il decreto che rende ufficiale l’etichetta a batteria
E' stato pubblicato, sulla in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020, il decreto interministeriale 19 novembre 2020, che istituisce il sistema denominato NutrInform Battery, che detta forma, presentazione e condizioni di utilizzo della nuova etichettatura, in applicazione dell`art. 35 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Il sistema italiano di etichettatura, rappresentato dalla raffigurazione grafica di una batteria, costituisce una alternativa al sistema semaforico ed ha l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali chiare, semplici, ma allo stesso tempo complete per una corretta composizione della propria alimentazione giornaliera.
Attraverso il simbolo “a batteria”, il consumatore potrà compiere scelte alimentari consapevoli in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e alla percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione, rispetto alla quantità di assunzione raccomandata.
L'obiettivo del sistema NutrInform Battery è, dunque, quello di educare il consumatore ad una corretta composizione della alimentazione giornaliera, ponendolo in allarme quando cresce il livello di riempimento dei nutrienti all'interno della batteria, informandolo e consentendogli di fare, al contempo, scelte consapevoli rispetto alla dieta che autonomamente segue.
Sono esclusi dal campo di applicazione del logo nutrizionale gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² e i prodotti DOP, IGP e STG (Regolamento UE n. 1151/2012), in ragione del rischio che l’apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità che certifica la distintività ed unicità di tali prodotti.
Negli ultimi tempi, il dibattito sulle forme nutrizionali supplementari ha visto protagoniste, essenzialmente, due proposte: quella francese del Nutri-score (o etichetta a semaforo)e quella italiana del NutrInform Battery (o etichetta a batteria).
Secondo il modello di etichettatura a semaforo francese, ispirato al modello di profilazione nutrizionale della Food Standards Agency del Regno Unito, Nutri-Score indica la qualità nutrizionale complessiva di un dato alimento.
L’etichetta è rappresentata da una scala di cinque colori, dal verde scuro (che indica i prodotti alimentari con la qualità nutrizionale più elevata), al rosso (per i prodotti con scarsa qualità nutrizionale), associati alle lettere dalla A alla E.
L’algoritmo impiegato per calcolare il punteggio nutrizionale considera sia elementi dannosi (zuccheri, grassi saturi, sale e calorie) che benefici (proteine, fibre, ecc.).
Oltre che in Francia, il sistema è stato preferito in Belgio, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Lussemburgo.
Sin dall’inizio, l’Italia si è opposta duramente all’adozione del Nutri-score, in quanto penalizzerebbe ingiustamente la maggior parte delle eccellenze made in Italy e dei prodotti alimentari tipici della dieta mediterranea. Infatti, con un sistema di etichettatura a semaforo, si aggiudicherebbero certamente un punteggio basso (e verrebbero indicati come non salutari) oli, prosciutti, salumi, formaggi, in quanto altamente calorici e ricchi di elementi dannosi in termini assoluti.
Il nostro Paese ha, allora, proposto il modello di etichettatura a batteria (NutrInform battery), che fornisce invece al consumatore le informazioni nutrizionali complessive relative ad una singola porzione di prodotto, calcolata da alimento ad alimento.
In questo modo, dovrebbe evitarsi di classificare tout court gli alimenti in dannosi o salutari e si indicherebbero al consumatore - più adeguatamente - i valori nutrizionali riferiti alla quantità del prodotto stesso, in base all’esigenza nutrizionale giornaliera consigliata.
L’etichetta a batteria è rappresentata da simboli di batterie simili a quelle che figurano sullo schermo dei nostri smartphone ed indica in punti percentuali la presenza di ogni singolo elemento rispetto al valore consigliato.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
La Comunità europea, con il Regolamento n. 178/2002, ha definito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, ha istituito l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e ha fissato le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA o in inglese European Food Security Authority - EFSA) fornisce alla Commissione europea consulenze scientifiche indipendenti su tutti gli argomenti che hanno ripercussioni dirette o indirette sulla sicurezza alimentare.
Essa è un ente giuridico separato, indipendente dalle altre istituzione comunitarie.
AESA si occupa di tutte le fasi della produzione e dell'approvvigionamento alimentare, dalla produzione primaria fino alla vendita dei prodotti alimentari ai consumatori, senza tralasciare la sicurezza dei prodotti per l'alimentazione degli animali.
Essa raccoglie le informazioni e analizza le ultime evoluzioni nel mondo scientifico in modo da poter identificare e valutare qualsiasi potenziale rischio nella catena alimentare.
Essa può svolgere valutazioni scientifiche su tutte le questioni che potrebbero avere un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza alimentare, comprese quelle attinenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute delle piante.
L'AESA fornisce anche consulenze scientifiche sugli OGM non destinati all'alimentazione umana o animale, nonché su temi attinenti alla nutrizione in relazione alla legislazione comunitaria.
Nell'ambito delle sue competenze, essa può comunicare direttamente con il pubblico relativamente ad ogni questione.
Da da maggio 2003 sono entrati a far parte dell'AESA:
- Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
- Comitato scientifico dell'alimentazione animale;
- Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica;
- Comitato scientifico delle piante;
- Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali.
Quattro sono gli obiettivi principali che sottolineano l’attività dell’AESA e il suo programma di lavoro:
- emettere consigli scientifici in risposta ai vari quesiti presentati dalla Commissione e dal Parlamento europeo o dagli Stati membri;
- valutare i rischi derivanti da sostanze regolamentate, (additivi alimentari, aromi, additivi usati nell’alimentazione degli animali, compresi medicinali, pesticidi);
- monitorare specifici fattori di rischio e malattie fornendo suggerimenti scientifici atti al contenimento dei suddetti rischi;
- applicare e promuovere nuove impostazioni scientifiche e metodologiche per accertare i rischi.
Il 13 dicembre 2003 il Consiglio Europeo ha scelto come sede permanente dell’EFSA la città di PARMA.
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2. INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI D’ORIGINE PROTETTA
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2004 il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari".
Con tale Decreto chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto a sanzioni amministrative.
In tal modo si avvia una forma di tutela che garantisce la qualità, le caratteristiche e la conservazione di prodotti specifici; protegge i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni; fornisce ai consumatori informazioni sul carattere specifico dei prodotti.
La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.
Tali prodotti consistono in un patrimonio tramandato, permettono di trasferire alle giovani generazioni un panorama straordinario di saperi e di gusti, rappresentano i più naturali elementi di riconoscibilità e d'appartenenza per i cittadini, e concorrono, infine, all'espressione della civiltà di un popolo.
Si tratta dunque di una risorsa su cui investire, che collega le radici alle grandi tradizioni; il che significa identificazione culturale, sviluppo economico e sociale, conservazione e caratterizzazione ambientale, e si traduce, in definitiva, in alta aspettativa occupazionale e qualità della vita.
(Fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
3. 19 GENNAIO 2017 - LATTE E FORMAGGI - Pubblicato il decreto che introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti lattiero caseari in Italia
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto 9 dicembre 2016, recante “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il decreto interministeriale - che entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 18 aprile 2017) - introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
Con questo nuovo sistema - una vera e propria sperimentazione in Italia che si applicherà fino al 31 marzo 2019 - sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) "Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) "Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- “latte di Paesi UE”: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- “latte condizionato o trasformato in Paesi UE”: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".
Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.
Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), dove si stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. 16 AGOSTO 2017 -
PASTA E RISO - Pubblicati i due decreti interministeriali che stabiliscono l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta
Preannunciati con un comunicato stampa del 20 luglio scorso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stati pubblicati i due decreti interministeriali che introducono - nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari - l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. Si tratta del:
- Decreto interministeriale 26 luglio 2017, recante “Indicazione dell'origine in etichetta del riso”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017; e del
- Decreto interministeriale 26 luglio 2017, recante “Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.
1) GRANO/PASTA - Le confezioni di pasta secca (paste alimentari di grano duro) prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) “Paese di coltivazione del grano”: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
b) “Paese di molitura”: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro (art. 2).
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
Qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il 50% in un singolo Paese, come per esempio l’Italia, per l'operazione di cui alla lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il 50% del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine. Per esempio, nel caso si tratti dell’Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
Le indicazioni sull’origine della pasta vanno apposte in etichetta “in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili”. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire (art. 4, comma 2).
2) RISO - Sull'etichetta del riso dovranno essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del Paese (art. 2, comma 2).
Qualora invece, il riso sia coltivato, lavorato e confezionato nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE» (art. 3).
Le indicazioni sull’origine del riso vanno apposte in etichetta “in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili” (art. 4, comma 2).
I prodotti in questione (paste alimentari di grano duro e riso), che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte (art. 7, comma 3).
Le disposizioni di entrambi i decreti si applicheranno in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 (art. 7, comma 1), nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.
Ricordiamo, infatti, che dal 19 aprile 2017, data di entrata in vigore del Decreto 9 dicembre 2016, è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
Anche in questo caso si tratta di una sperimentazione in Italia che si applicherà fino al 31 marzo 2019.
I due nuovi provvedimenti prevedono una fase transitoria di 180 giorni (decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
Il testo dei due decreti viene riportato nei Riferimenti normativi.
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5. 7 OTTOBRE 2017 - ALIMENTARI - Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati
I “prodotti alimentari preimballati” destinati al consumatore finale o alle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, ecc.) devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
A stabilirlo è l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante “Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015”, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017 e in vigore dal prossimo 22 ottobre.
Precisiamo subito che per «alimento preimballato» - secondo la definizione riportata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 – si intende “l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”.
Il decreto reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.
L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.
L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Il decreto prevede, dunque, per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’obbligo dell’indicazione sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Secondo quanto stabilito all’art. 4, l'indicazione di cui sopra può essere omessa nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
In attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), il decreto disciplina, inoltre, un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni (artt. 5 e 6).
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n.1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (art. 7).
Il provvedimento prevede, infine, un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio (art. 8).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
6. FEBBRAIO 2018 - CONSERVE - Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l’indicazione in etichetta dell'origine per conserve, sughi e derivati
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, il DECRETO 16 novembre 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro".
Il provvedimento introduce la sperimentazione per tre anni (fino al 31 dicembre 2020) del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso.
Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. In base a quanto disposto dall’art. 1, le disposizioni del presente decreto si applicano, infatti, esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a) (art. 1).
L'indicazione di origine dei prodotti di cui sopra prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:
a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro e' stato trasformato.
Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui sopra sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese (art. 2).
Qualora ciascuna delle operazioni di cui sopra avviene nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE» (art. 3)
Le indicazioni sull'origine dei prodotti in questione “devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire” (art. 4, comma 2).
Per le violazioni degli obblighi relativi all’indicazione sull’origine dei prodotti è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00 (art. 5).
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo (art. 6).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI RECUPERO E DONAZIONE DI CIBO, MEDICINALI, ABBIGLIAMENTO USATO
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1. 1 AGOSTO 2016 - Basta sprechi alimentari - Dall'Europa una piattaforma dedicata
La Commissione europea lancia la piattaforma dell'UE dedicata al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile riguardante il dimezzamento degli sprechi alimentari entro il 2030.
In data 1° agosto 2016 la Commissione ha pubblicato la composizione della piattaforma dell'UE sul tema delle perdite e degli sprechi alimentari annunciata nel piano d'azione dell'UE per l'economia circolare del 2015.
La piattaforma riunisce 70 organizzazioni aderenti sia pubbliche che private al fine di ottenere il massimo contributo da tutti gli attori e di contribuire al raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3: dimezzare, entro il 2030, gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e approvvigionamento.
In seguito a un invito a presentare candidature rivolto alle organizzazioni del settore privato, la Commissione ha selezionato un totale di 37 membri, esponenti del mondo accademico, dell'industria e delle PMI.
I membri sono stati scelti in base alla loro esperienza nella prevenzione degli sprechi alimentari, alla loro capacità di raggiungere le parti interessate e alla copertura di attività e interessi della catena del valore nel settore alimentare.
Si stima che ogni anno nell'UE vadano sprecate circa 88 milioni di tonnellate di cibo. La piattaforma, dedicata alla prevenzione degli sprechi alimentari, sosterrà tutti i soggetti interessati nel definire le azioni necessarie lungo tutta la catena del valore nel settore alimentare, nel promuovere la cooperazione intersettoriale, nel condividere le migliori pratiche e nel valutare i progressi compiuti nel tempo.
La prima riunione è prevista il 29 novembre a Bruxelles.
. Se vuoi saperne di più sull'obiettivo di sviluppo sostenibile (per ora solo in lingua inglese), clicca QUI.
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2. 2 AGOSTO 2016 - Il Senato approva definitivamente il DdL sugli sprechi alimentari
Nella sedura del 2 agosto 2016, il Senato - con 181 voti a favore, due contrari e 16 astenuti - ha definitivamente approvato il DdL A.S. 2290 sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Il DdL A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
La legge, presentata nel 2015 durante l’Expo nell’ambito del “progetto SprecoZero“, punta all’incremento del recupero e della donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti farmaceutici e di altro tipo “a fini di solidarietà sociale”.
Il provvedimento, che arriva a soli sei mesi di distanza rispetto a un'analoga legge francese, definisce per la prima volta nell'ordinamento italiano i termini di "eccedenza" e "spreco" alimentari, fa maggiore chiarezza tra il termine minimo di conservazione e la data di scadenza, e punta semplificare le procedure per la donazione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tracciabilità.
Rispetto alla norma approvata in Francia, che si basa sulla penalizzazione, quella italiana punta sugli incentivi e sulla semplificazione burocratica.
Consente la raccolta dei prodotti agricoli che rimangono in campo e la loro cessione a titolo gratuito. Dice in modo chiaro che il pane potrà essere donato nell'arco delle 24 ore dalla produzione. E, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, permette ai clienti l'asporto dei propri avanzi con la 'family bag'.
La legge consente, in particolare, agli operatori del settore alimentare (es. esercizi commerciali, grande distribuzione organizzata, produttori) di cedere le eccedenze alimentari a titolo gratuito ad organizzazioni private senza scopo di lucro (es. Onlus, associazioni, cooperative sociali) i quali devono a loro volta destinarle, se idonee al consumo umano, prioritariamente alle persone indigenti.
Se le eccedenze non sono idonee al consumo umano queste possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio.
La cessione viene consentita anche oltre il temine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse.
È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari.
Il disegno di legge amplia, inoltre, la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti. Oltre alle Onlus divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale.
Si consente, inoltre, il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. In caso di confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità ne dovrà disporre la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
Donazione di medicinali non utilizzati
Da segnalare anche una modifica all' articolo 157 del D.Lgs. n. 219/2006 per incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti.
Sarà un decreto del Ministro della salute ad individuare le modalità della cessione tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.
Alle Onlus, inoltre, viene consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.
Donazione di abbigliamento usato
Al fine di agevolare lo scambio dell'abbigliamento usato si prevede l'equiparazione alle cessioni a titolo gratuito in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento, purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dal Senato, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il Dossier del Servizio Studi sull' A.S. 2290, clicca QUI.
3. 30 AGOSTO 2016 - LIMITAZIONE AGLI SPRECHI ALIMENTARI E FARMACEUTICI - Promulgata la legge sulla sostenibilità e l’uso consapevole delle risorse
A livello mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate - pari a un terzo della produzione - lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone.
L'osservatorio Waste Watcher quantifica in 8,1 miliardi di euro all'anno lo spreco domestico italiano nel 2014. Nello stesso tempo, in Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno, senza contare le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.
Secondo la Coldiretti, gli sprechi alimentari costano all’Italia 12,5 miliardi che sono persi per il 54% al consumo, per il 21% nella ristorazione, per il 15% nella distribuzione commerciale, per l’8% nell’agricoltura e per il 2% nella trasformazione.
In media ogni italiano ha buttato nel bidone della spazzatura ben 76 chili di prodotti alimentari durante l’anno.
Il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio 2012, ha proclamato il 2014 quale «Anno europeo della lotta allo spreco alimentare» e ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo.
La risoluzione invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e a ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020.
E’ stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, la Legge 19 agosto 2016, n. 166, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
Il provvedimento, composto da 18 articoli, punta a ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari esplicitati all'interno dell'articolo 1:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonchè alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Tra le principali novità della legge vi è la semplificazione burocratica: donare diventa, infatti, più semplice grazie alle disposizioni di carattere tributario e finanziario contenuti nel provvedimento. Vengono previsti tagli degli adempimenti burocratici, e introdotte modalità e requisiti semplificati di comunicazioni telematiche all’amministrazione finanziaria.
L'articolo 11, finanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.
Le modalità di utilizzo del Fondo saranno definite con decreto ministeriale.
L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita.
L'articolo 17 prevede una riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).
Il testo della legge viene riportato nei Riferimento normativi.
4. 3 GENNAIO 2017 - Pubblicato il decreto che regolamenta l'utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, il DECRETO 3 gennaio 2017, recante "Disposizioni generali concernenti le modalita' di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.
Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità di gestione del fondo nazionale contro gli sprechi in attuazione delle disposizioni della legge contro gli sprechi.
Per fondo nazionale contro gli sprechi si intende il fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze istituito dall'art. 11, comma 2, legge 19 agosto 2016, n. 166 contro gli sprechi e istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo nazionale contro gli sprechi e' destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della «shelf life» dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al
finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.
Le attività previste, finanziate sulla base del programma annuale contro gli sprechi definito all'art. 4, sono le seguenti:
a) erogazione di contributi finanziari, attraverso una selezione pubblica nazionale, a sostegno di progetti di cui sopra;
b) finanziamento di campagne di comunicazione e promozione volte
a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari;
c) finanziamento di giornate di approfondimento e studio delle tematiche di cui sopra con operatori del settore alimentare e
con altri soggetti interessati;
d) finanziamento per l'implementazione e gestione di un «osservatorio sugli sprechi» con la finalita' di raccogliere e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli sprechi e sulle eccedenze alimentari;
e) realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi quali-quantitativi sugli sprechi alimentari, con indagini che coinvolgano consumatori e imprese.
Per le finalita' di cui alla lettera a) sono destinate almeno il 50% delle risorse disponibili.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimento normativi.
5. 26 GENNAIO 2018 - Pubblicato il decreto che detta il programma annuale contro gli sprechi per l'anno 2017
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018, il DECRETO 29 dicembre 2017, recante "Programma annuale contro gli sprechi per l'anno 2017, finanziato dal fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166".
Il presente decreto stabilisce, per l'annualità 2017, il programma annuale contro gli sprechi, sulla base di quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45.
Per l'anno 2017, lo stanziamento complessivo per le attività previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45, e' di euro 1.000.000.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimento normativi.
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GUIDE E MANUALI - APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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1) La Camera di Commercio di TORINO e UNIONCAMERE PIEMONTE, partner della rete “Enterprise Europe Network”, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino e il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università degli studi di Torino, hanno pubblicato la guida “L'etichettatura dei prodotti alimentari. La normativa comunitaria e nazionale”.
. Se vuoi scaricare la guida, clicca QUI.
2) La Camera di Commercio di LUCCA ha realizzato, tramite la società partecipata Dintec, un Vademecum di approfondimento sulla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Il Vademecum, lanciato nel corso del seminario sull'etichettatura dei prodotti alimentari tenutosi il 9 marzo 2009, è rivolto agli operatori del settore e a tutti coloro che sono interessati alla materia.
Il Vademecum è diviso in tre distinte sezioni di pratica ed agevole consultazione, comprendenti rispettivamente:
1. un inquadramento generale sui principi dell'etichettatura nel comparto alimentare e sulle fonti normative comunitarie e nazionali;
2. l'illustrazione, nel dettaglio, dei contenuti dell'etichetta degli alimenti (informazioni obbligatorie, facoltative), delle diverse tipologie di etichettatura (etichetta nutrizionale, salutistica, ecc.) nonché dei contenuti informativi di particolari categorie di ingredienti o alimenti (allergeni, DOP/IGP, prodotti da agricoltura biologica, ecc.), con cenni al regime sanzionatorio;
3. esempi di corretta etichettatura di singoli prodotti o categorie di prodotti.
Le informazioni sono completate da un'appendice normativa.
. Se sei interessato a scaricare il vademecum, clicca QUI
3) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha realizzato, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, un manuale sulla sicurezza ambientale dal titolo “CHE RISCHIO C’E’? Alimenti e sicurezza”.
L’obiettivo primario della pubblicazione è quello di mettere i consumatori in condizione di riconoscere i principali fattori di rischio alimentare, fornendo in pari tempo i mezzi per ridurre tali pericoli attraverso comportamenti idonei a garantire la sicurezza e l'igiene.
Il manuale cerca anche di promuovere nei cittadini una maggiore comprensione della comunicazione del rischio, ribadendo un concetto che, se pur ovvio, è bene sottolineare, cioè che le istituzioni sono costantemente impegnate nella prevenzione e nella riduzione dei rischi. Ciò significa che quando ci si trova in presenza di notizie mediatiche discordanti o allarmistiche, gli organi statali rappresentano la fonte di informazione più attendibile a cui il cittadino può rivolgersi con la massima fiducia.
Sono le istituzioni, infatti, a fissare le norme che regolano il settore e a vigilare sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita dei prodotti alimentari.
Come emerge chiaramente dai dati illustrati nel manuale, il nostro Paese si distingue per qualità e accuratezza dei controlli in campo alimentare, con le oltre 30.000 verifiche svolte ogni anno dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che vanno ad aggiungersi a quelle eseguite da tutti gli altri Enti preposti ai controlli. È così che l'Italia è stata in grado di superare le emergenze alimentari degli anni scorsi, ricevendo il plauso della Commissione UE per aver creato una rete di controlli a tappeto, nota in tutta Europa per la sua efficacia e affidabilità.
(Fonte: Notizie dal Governo – 2 maggio 2006)
. Se sei interessato a scaricare la pubblicazione, clicca QUI
4) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha realizzato e pubblicato on line la "GUIDA PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI".
Si tratta di uno strumento al servizio delle imprese, creato per comunicare a tutti gli interessati le notizie relative alle molteplici iniziative realizzate in questi anni per lo sviluppo del settore: dall'introduzione di agevolazioni fiscali ed assicurative per le imprese all'avvio dei contratti di filiera e di distretto, dalla riforma del Ministero e degli Enti collegati alla promozione del Made in Italy, dagli stanziamenti per i giovani agricoltori al varo di un imponente piano irriguo, destinato a potenziare ed ammodernare la rete idrica italiana.
Il volume si divide in cinque capitoli:
1) Strumenti operativi per l'impresa;
2) Sicurezza e qualità degli alimenti;
3) Attuazione della Pac in Italia;
4) Strumenti operativi di filiera;
5) Il Sistema Mipaf.
(Fonte: Notizie dal Governo – 2 maggio 2006)
. Se sei interessato a scaricare la pubblicazione, clicca QUI
5) La Regione Lombardia e alcune Associazioni Consumatori (Adiconsum Lombardia, Confconsumatori Lombardia e Movimento Difesa del Cittadino Lombardia) hanno curato la realizzazione di una guida che ha l’obiettivo di informare il cittadino riguardo all’etichettatura dei prodotti alimentari.
. Se vuoi scaricare la GUIDA ALLA LETTURA DELL'ETICHETTA, predisposta dalla Regione Lombardia, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la "GUIDA PRATICA PER L'ETICHETTATURA DEGLI OLI D'OLIVA, predisposta da Unioncamere con la collaborazione scientifica di SINTEC, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una TABELLA DEI COLORANTI ALIMENTARI (da E100 a E199), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare la "GUIDA ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI", predisposta dalla Lega Consumatori Veneto, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, clicca QUI
6) E’ stata pubblicata la II edizione della “Guida pratica all’etichettatura degli oli d’oliva”, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, aggiornata alle ultime novità contenute nei decreti legislativi n. 145/2017 (sede e stabilimento di confezionamento) e n. 231/2017 (art.17 - identificazione del lotto) e del Reg (UE) n. 2018/1096.
La Guida vuole fornire agli operatori del settore uno strumento per commercializzare l’olio di oliva in modo corretto e positivo per il consumatore e per il produttore, sia con riferimento alle indicazioni obbligatorie in etichetta che a quelle facoltative.
La Guida contiene anche utili strumenti operativi rappresentati da numerosi esempi di etichette.
. Se vuoi scaricare la "GUIDA PRATICA ALL'ETICHETTATURA DEGLI OLI D'OLIVA", predisposta dal Ministero delle politiche agricole, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109: Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. (Abrogato dall'rt. 30 del D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017, a decorrere dal 9 maggio 2018).
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Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
. DIRETTIVA 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 167 del 2 agosto 2001: Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari.
. Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che definisce i requisiti in ambito di sicurezza alimentare.
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D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 181: Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 168 del 10 novembre 2003: Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 169 del 15 ottobre 2004: Etichettatura dei prodotti alimentari - Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204
. Regolamento CE n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
. D. Lgs 19 novembre 2004, n. 297: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
. Ministero delle politiche agricole e forestali - Circolare del 1° dicembre 2004: Applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.
. D.M. 18 aprile 2007, n. 76: Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
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Ministero della Salute - Direttiva del 29 gennaio 2010: Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione.
. D.M. 21 dicembre 2010, n. 258: Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.
. REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
. DIRETTIVA 2011/3/UE della Commissione del 17 gennaio 2011 recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.
. LEGGE 3 febbraio 2011, n. 4: Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
. REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 31 luglio 2014, Prot. 0139304: Regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 2012.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 6 marzo 2015, Prot. 0031077: Applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
. Legge 19 agosto 2016 n. 166:
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060: Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
. DECRETO 9 dicembre 2016: Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
. DECRETO 3 gennaio 2017: Disposizioni generali concernenti le modalita' di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE 24 febbraio 2017: Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
. DECRETO n. 1459 del 6 marzo 2017: Programma annuale contro gli sprechi per l’anno 2016 finanziato dal fondo nazionale contro gli sprechi in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.
. REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali.
. DECRETO 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del riso.
. DECRETO 26 luglio 2017: Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro.
. DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145: Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. >
. DECRETO 29 dicembre 2017: Programma annuale contro gli sprechi per l'anno 2017, finanziato dal fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.. <
. DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»..
. DECRETO 16 novembre 2017: Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro.
. DECRETO 6 agosto 2020: Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.
. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27: Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
. DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
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GIURISPRUDENZA
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1. NOVEMBRE 2017 - ORIGINE DEL GRANO SULL’ETICHETTA DELLA PASTA - Il TAR del Lazio respinge il ricorso e dà il via libera al decreto interministeriale del 26 luglio 2017 – Dal 17 febbraio 2018 scatta l’obbligo di indicazione origine
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un comunicato stampa del 22 novembre 2017, ha reso noto che il TAR del Lazio, con l'ordinanza n. 6194/2017, depositata il 22 novembre 2017 ha respinto la richiesta di sospendere il decreto interministeriale che introduce l'obbligo di indicazione d'origine del grano nella pasta.
Il ricorso con cui si chiedeva la sospensione del decreto era stato presentato da AIDEPI, l'associazione dei produttori di pasta, la quale obiettava che il decreto è fatto male: non informa correttamente il consumatore, rischia di far credere che ciò che conta per una pasta di qualità è l’origine del grano; non incentiva gli agricoltori italiani a produrre grano di qualità; riduce la nostra competitività all’estero perché introduce un obbligo che comporta costi aggiuntivi solo per noi e non per i nostri concorrenti.
Il Tribunale amministrativo ha, invece, ritenuto "prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario".
La decisione del Tar del Lazio conferma così il diritto dei consumatori alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta.
Il decreto in questione entrerà in vigore come previsto il 17 febbraio 2018.
- Si riporta il testo dell'Ordinanza:
. TAR LAZIO - - Sezione Seconda ter - Ordinanza n. 6194/2017, depositata il 22 novembre 2017.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2004-10-13 (5642 letture) [ Indietro ] |