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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - DOMICILIO DIGITALE - COMUNICAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CITTADINI (CEC - PAC) - TRASMISSIONE DI ATTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'INI - PEC





LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. Il valore legale

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
La PEC è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale (A/R).
”Certificare” l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.

Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta Elettronica, è doveroso dare risalto alle caratteristiche aggiuntive, tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.
La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio.


2. Funzionamento

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.
In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta.
In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate.
Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.


Il processo di invio e di ricezione

1. Quando un mittente invia un messaggio al destinatario, attraverso il server di PEC del proprio gestore, il server stesso ne controlla le credenziali d'accesso (nome utente e password).
Quindi il gestore controlla le caratteristiche formali del messaggio e invia al mittente una ricevuta di accettazione (o eventualmente di non accettazione) con tutti gli estremi: data e ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto.
2. Il messaggio viene quindi "imbustato" dentro un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto", firmato digitalmente dal gestore stesso. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e successivamente la consegna.
3. La "busta" viene ricevuta dal gestore PEC del destinatario che controlla la validità della firma del gestore del mittente e la validità del messaggio.
4. Se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, invia all'altro gestore una ricevuta di presa in carico e, contestualmente, il messaggio stesso al destinatario.
5. Quest'ultimo non è detto che lo legga subito. Infatti, il messaggio arriva in un "punto di consegna", che è una specie di cassetta postale.
Il punto di consegna ha una funzione importante perché, appena riceve il messaggio, invia una ricevuta di avvenuta consegna al gestore del mittente.
6. A questo punto il mittente troverà la ricevuta nella propria casella postale.
Se il messaggio era stato inviato a più destinatari, riceverà una ricevute per ogni destinatario di avvenuta o non avvenuta consegna (vi è infatti anche questa eventualità).
(Fonte: Sito DigitPA)


3. I vantaggi della PEC

Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. I principali sono:
• possibilità di trasmettere ogni tipo di informazione, messaggio ed allegato in formato elettronico;
• garanzia di certificazione dell’avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario;
• validità legale dei documenti in entrata ed in uscita;
• controllo sulla provenienza e sulla correttezza dei messaggi;
• facilità di invio simultaneo, anche a più di un destinatario, con costi estremamente ridotti rispetto ai mezzi tradizionali;
• velocità di invio e consultazione immediata da ogni Personal Computer connesso ad Internet
.


4. Le modalità di utilizzo della PEC

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005, è stato pubblicato il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, che detta la disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche tra privati cittadini.
In sintesi le novità contenute nel provvedimento:
• nella catena di trasmissione potranno scambiarsi le e-mail certificate sia i privati, sia le PP.AA.. Saranno i gestori del servizio (art. 14), iscritti in apposito elenco tenuto dal CNIPA a fare da garanti dell'avvenuta consegna;
• per iscriversi nell'elenco dovranno possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore;
• messaggi verranno sottoscritti automaticamente da parte dei gestori con firme elettroniche; tali firme sono apposte su tutte le tipologie di messaggi PEC ed in particolare sulle buste di trasporto e sulle ricevute per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio;
• i tempi di conservazione: i gestori dovranno conservare traccia delle operazioni per 30 mesi;
• i gestori sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di virus nelle e-mail ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione (art. 12);
• le imprese, nei rapporti intercorrenti, potranno dichiarare l'esplicita volontà di accettare l'invio di PEC mediante indicazione nell'atto di iscrizione delle imprese.
Il testo del D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 viene riportato nell'Appendice Normativa.


5. Le regole tecniche

Con il decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 2 novembre 2005, pubblicato nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2005, sono state approvate le regole tecniche che consentono di dare avvio alla posta elettronica certificata.
Il decreto recante le “Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata”, definisce i requisiti tecnico–funzionali previsti per l’erogazione del servizio.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, si completa il quadro normativo di riferimento per la Posta Elettronica Certificata.


6. Elenco pubblico dei gestori

I gestori del servizio di Posta Elettronica Certificata attualmente iscritti nell'Elenco tenuto dal DigitPA (ex CNIPA) sono attualmente 26.
Con il completamento del quadro normativo e la pubblicazione dell’elenco oggi è possibile da un qualunque punto di accesso telematico (fisso o mobile) inviare o ricevere una “raccomandata elettronica”.
Con la PEC sono state abbattute le barriere temporali e spaziali per i rapporti tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese.
E' nato un servizio che arricchisce le comunicazioni via internet con gradi di affidabilità e sicurezza elevatissimi.

. Se vuoi consultare l'Elenco pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC), clicca QUI.


7. Le modalità di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori e la vigilanza di DigitPA

7.1. Le modalità di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori

Il CNIPA, con la Circolare 24 novembre 2005, n. 49, ha inizialmente dettato le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Si è aperta in tal modo la possibilità, per gli operatori di mercato in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di qualificarsi quali gestori di Posta Elettronica Certificata.

Tale Circolare è stata successivamente abrogata e sostituita dalla Circolare n. 56 del 21 maggio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2009.
La presente circolare, emanata ai sensi del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, definisce le modalità con le quali i soggetti - pubblici e privati - che intendono esercitare l'attività di gestori di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, devono presentare domanda a DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione).

La domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del richiedente, deve essere redatta in formato elettronico e deve indicare:
I. la denominazione, o la ragione sociale del soggetto richiedente;
II. la sede legale del soggetto richiedente;
III. il nominativo del rappresentante legale (nel caso in cui i rappresentanti sono piu' di uno, va indicato il nominativo di ciascuno di loro) del soggetto richiedente; IV. l'elenco dei documenti allegati.
Tutta la documentazione da allegare alla domanda viene riportata al punto 1 della citata Circolare n. 56/2009.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;
b) copia dello statuto sociale aggiornato, rilasciato dal Registro delle imprese della competente Camera di Commercio in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;
c) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, con dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda;
d) dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente - di data non anteriore a trenta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda - attestante l'entità del capitale sociale versato nonche' l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;
e) prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda, solo nel caso di società già operative;
f) relazione dell'organo preposto al controllo o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale;
g) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del Testo unico, nel caso si tratti di società costituite all'estero ed aventi sede in Italia;
h) elenco nominativo dei rappresentanti legali dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' di eventuali altri soggetti preposti all'amministrazione, con l'indicazione dei relativi poteri;
i) copia della polizza assicurativa - o certificato provvisorio impegnativo - stipulata per la copertura dei rischi derivanti dall'attivita' e dagli eventuali danni causati a terzi, rilasciata da una societa' di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni;
l) copia dell'ultimo bilancio e relativa certificazione, se la società e' stata costituita da più di un anno;
m) dichiarazione, sottoscritta dal presidente della societa' o dal legale rappresentante, attestante la composizione dell'azionariato con l'indicazione dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta al capitale sociale medesimo in misura superiore al 5%, nonche' della data a cui si riferisce detta dichiarazione;
n) manuale operativo sottoscritto dal legale rappresentante o dal responsabile del servizio di posta elettronica certificata;
o) piano per la sicurezza, in copia cartacea, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal legale rappresentante o dal responsabile del servizio di posta elettronica certificata;
p) relazione descrittiva della struttura organizzativa, sottoscritta dal legale rappresentante;
q) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di piena disponibilità a consentire l'accesso di incaricati del CNIPA presso le strutture dedicate all'erogazione del servizio di posta elettronica certificata al fine di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi e funzionali di cui alla documentazione allegata alla domanda;
r) descrizione delle caratteristiche di sicurezza dei dispositivi utilizzati per la creazione della firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste di trasporto dalla quale si evinca il livello di protezione dei dati per la creazione della firma stessa e le modalità con le quali tale livello viene valutato;
s) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, d'impegno a comunicare al CNIPA, entro il quindicesimo giorno, ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione a seguito della quale il CNIPA puo' procedere ad una nuova, anche parziale, valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore documentazione;
t) descrizione delle modalità operative del servizio che dimostrino il rispetto delle regole tecniche (architettura tecnica e funzionale, indicazione dei principali prodotti/componenti software utilizzati);
u) dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi presso le quali e' erogato il servizio;
v) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 e suo allegato.

I certificatori già iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” sono esentati dalla presentazione della documentazione già prodotta ai fini dell'iscrizione, per la quale non sia richiesto uno specifico termine di validità, purche' dichiarino espressamene nella domanda che essa e' ancora valida.


7.2. Le funzioni di vigilanza e di controllo da parte di DigitPA (ex CNIPA)

Il CNIPA, con la Circolare 27 dicembre 2006, n. 51, ha indicato le modalità attraverso le quali il CNIPA (ora DigitPA) svolge la funzione di vigilanza e di controllo.
La circolare introduce l’obbligo - per i gestori - di effettuare test finalizzati a verificare l’interoperabilità dei propri sistemi. Tali verifiche, svolte presso una struttura indicata da DigitPA, saranno fatte utilizzando una serie di test di riferimento, di seguito pubblicata.
La circolare prevede, inoltre, che siano monitorate le modalità di commercializzazione del servizio di PEC per garantire l’unicità del rapporto tra titolare e gestore.
Infine prescrive l’obbligo, da parte dei gestori, di fornire in tempi brevissimi l’informativa relativa a eventuali malfunzionamenti, classificando i livelli di criticità rilevati. Nel caso di significativi problemi, la circolare regolamenta la sospensione dell’attività del gestore.
DigitPA potrà effettuare sopralluoghi presso le strutture operative utilizzate dal gestore per verificare la conformità del sistema PEC.
Il testo delle Circolari del CNIPA nn. 49, 51 e 56 viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito Di DigitPA, clicca QUI.


8. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

L’obbligo di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che rispettivamente prevedono l'obbligo, per l'imprenditore di “.. conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite” e dispongono la conservazione decennale per “.. le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.

Gli obblighi di conservazione delle PEC, in quanto documenti informatici, sono da ricercarsi anche all’art. 43 del CAD che al comma 1 prescrive in generale: ”i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali stabilite ai sensi dell'articolo 71” (quelle attualmente vigenti sono contenute nel DPCM del 3 dicembre 2013).
Nel successivo comma 3 dello stesso articolo si stabilisce, in particolare, che “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”.

Considerato che chi utilizza lo strumento della PEC lo utilizza per inviare e ricevere documenti particolarmente significativi, è evidente l’opportunità di dotarsi di sistemi di conservazione che assicurino nel tempo la validità legale della documentazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Due suggerimenti:
- Per i messaggi PEC inviati: di conservare la “ricevuta di consegna completa” formata dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell’invio, codice identificativo del messaggio).
- Per i messaggi PEC ricevuti: di conservare la busta di trasporto con il file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell’invio, codice identificativo del messaggio).


LA PEC NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. L'attivazione della PEC da parte delle Pubbliche Amministrazioni

L’articolo 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 detta le modalità di attivazione della PEC per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, successivamente modificato dalla legge15 luglio 2002, n. 145.

Le Amministrazioni Pubbliche interessate sono le seguenti:
• tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
• le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
• le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
• le istituzioni universitarie,
• gli Istituti autonomi case popolari,
• le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
• le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
• l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
• le Agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
(Agenzie fiscali, ecc.).

Le predette pubbliche amministrazioni:
istituiscono una casella i PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA (organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata), che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica;
• nel rendere disponibili, anche per via telematica, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento;
rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura;
sono tenute ad accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC.

L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma, del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale); le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.


2. Obbligo di indicazione dell'Indirizzo di posta elettronica certificata nella pagina iniziale dei siti della Pubblica Amministrazione

Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni Pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice.
Le Amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Lo ha stabilito l’art. 34 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita` nonche´ in materia di processo civile”, aggiungendo il comma 2-ter all’art. 54, del D. Lgs. n. 82/20905 (Codice dell’Amministrazione Digitale).


3. Azioni di monitoraggio e di verifica da parte di DigitPA sull'utilizzo della PEC da parte delle Pubbliche Amministrazioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2010, il decreto 24 settembre 2010, con il quale il Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione detta le "modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica".
In sostanza, viene assegnato a DigitPA (che è subentrato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA) il compito di effettuare, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti mediante la posta elettronica istituzionale sia ordinaria che certificata tra le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005, e successive modificazioni (CAD), nonchè dal D.P.R. n. 68/2005 recante «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dalle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata.
Sono oggetto di monitoraggio e verifica le trasmissioni di documenti delle Pubbliche Amministrazioni statali, comprese le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli Enti pubblici non economici nazionali.
Ciascuna Amministrazione dovrà individuare almeno un referente che costituirà l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA dati previsti.
Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA.

I dati forniti dalle Amministrazioni, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:
a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale ordinaria o certificata;
b) numero complessivo di caselle di posta elettronica istituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti al registro di protocollo di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 445/2000;
c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle caselle di posta elettronica istituzionali;
d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica istituzionale inviata con gli allegati;
e) numero complessivo di documenti inviati, secondo quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico, nonche', ove tuttora presenti, dai registri cartacei di protocollo;
f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati previsti dalla lettera c) alla lettera e), nonche' le modalita' con cui sono stati ottenuti i dati;
g) i dati sulla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente per l'invio della posta cartacea, da cui si rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo medio di una spedizione


DigitPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 589, della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), elaborerà i dati riportati sopra e dovrà comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni e delle certificazioni effettuate.
I risultati delle rilevazioni e le certificazioni effettuate dovranno essere successivamente comunicate al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative volte all'incremento dell'utilizzo della posta elettronica istituzionale anche ai fini della trasmissione documentale.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. La Posta Elettronica Certificata della Pubblica Amministrazione - Gli indirizzi delle singole Amministrazioni

Il Governo ha messo a disposizione dei cittadini un motore di ricerca per trovare gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Pubblica Amministrazione.

. Se vuoi accedere al motore di ricerca, clicca QUI.


5. La notifica degli atti tributari via PEC – Evoluzione della normativa

Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (recante “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”) ha riconosciuto la posta elettronica certificata (PEC) come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge (art. 4, comma 1), tuttavia siffatto riconoscimento di principio non ha comportato l’equiparazione tout court dell’invio della PEC alla rituale notifica valida agli effetti di legge.
Perché la PEC potesse rivestire valore di notifica sono stati necessari interventi normativi ad hoc atti a definire protocolli procedurali e specifiche tecniche.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4, “Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma”.
Dunque, un principio fondamentale in materia è quello della disponibilità o meno dell’indirizzo PEC da parte di soggetti terzi. In altre parole la casella PEC può essere utilizzata per eseguire comunicazioni aventi genericamente valore legale solo qualora sussista il consenso del titolare della casella medesima.
L’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015 (attuativo della delega fiscale contenuta nella legge n. 23 del 2014), con la modifica dell’art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ha consentito la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) “a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge”.

Art. 14 Notifica a mezzo di posta elettronica certificata
1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.".
2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.


In forza di tale norma, a decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo PEC.
Dal 1° giugno 2016 gli uffici territoriali della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione possono procedere ad inviare cartelle, intimazioni ed altri atti afferenti al procedimento esattoriale alla PEC del contribuente che sia ditta individuale, società o professionista alla PEC registrata nell’indice nazionale indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC) e a quei soggetti (non ricompresi nelle tipologie di cui innanzi) che abbiano fatto espressa richiesta in tal senso e la cui casella sia inserita nel registro INI – PEC.


INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI PEC DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI - INI-PEC

1. INI-PEC - La previsione normativa

Il D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179 (noto come il Decreto Crescita 2.0), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha ridefinito l’insieme degli indici contenenti gli indirizzi di posta certificata. Il riassetto è stato ottenuto sia determinando, in alcuni casi, una nuova configurazione degli elenchi esistenti, sia attraverso l’istituzione di nuovi indici.
La normativa vigente contempla diversi di indici degli indirizzi PEC riferiti a specifiche categorie di soggetti:
• Pubblica Amministrazione e Gestori di pubblici servizi
La riforma ha novellato l'articolo 57-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), istituendo l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi che ha la funzione di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi.
Il legislatore, per favorire la comunicazione tra i cittadini e i soggetti che svolgono funzioni pubbliche ha esteso l’obbligo di iscrizione all’indice (già previsto per le PP.AA.) anche ai gestori di pubblico servizio.
La gestione dell’Indice è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale.

• IMPRESE E PROFESSIONISTI
Le Camere di Commercio e gli ordini e collegi professionali ricevono dai propri iscritti, come previsto dalla normativa vigente, le comunicazioni relative agli indirizzi PEC. Gli indirizzi comunicati da imprese e professionisti vengono inseriti in specifici elenchi a disposizione della pubblica amministrazione.
Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (decreto Crescita 2.0) ha previsto l’istituzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, dell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
L’INI-PEC è alimentato con le informazioni contenute negli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.
ù L'accesso all'INI-PEC sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
L'indice è realizzato in formato aperto, conformemente alle disposizioni di legge.

• CITTADINI
L’art. 3-bis del D.Lgs. n. 82/2012, introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 179/2012, riconosce al cittadino la facoltà di comunicare in via esclusiva con la PA attraverso il canale telematico.
Il cittadino che vuole avvalersi di questa possibilità deve comunicare alla pubblica amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata gratuita al cittadino (CEC PAC) indicando la volontà di farne il suo domicilio digitale.
Il domicilio digitale comunicato dal cittadino sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (che dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2014), e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

La istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico è stato previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82(2005 (CAD), aggiunto dal comma 3 dell’art. 5, D.L. n. 179/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 221/2012.
L'INI-PEC è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L n. 2/2009.
L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.


2. INI-PEC - La realizzazione e la gestione

Con il D.M. 19 marzo 2013, recante "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) sono state stabilite:
a) le modalità di realizzazione e di gestione operativa dell'INI-PEC, nonche' le modalità di accesso allo stesso;
b) le modalità e le forme con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza.

L'INI-PEC e' realizzato e gestito in modalità informatica dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale di InfoCamere (Società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio) ed e' incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, conforme alle prescrizioni del CAD e del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), che rende disponibili gli indirizzi PEC per il tramite del Portale telematico (portale WEB tramite il quale sono resi disponibili i servizi di aggiornamento e consultazione dell'INI-PEC).

L'INI-PEC e' suddiviso in due sezioni denominate, rispettivamente, "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti".
La Sezione Imprese e' realizzata, in fase di prima costituzione, attraverso estrazione massiva dal Registro delle Imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo PEC.
La Sezione Professionisti e' realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini e Collegi professionali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in commento.

I dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio, con riferimento alla imprese, e di titolarità degli Ordini e Collegi professionali, con riferimento ai professionisti.

L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione.
Il Portale telematica consente ai soggetti di cui sopa, attraverso appositi parametri di ricerca, di acquisire in formato aperto uno specifico indirizzo PEC.
Alle Pubbliche Amministrazioni registrate all' Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) e' inoltre consentita l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC secondo le modalità di cui alle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

. Se vuoi accedere al sito dell'IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), clicca QUI.


3. INI-PEC - Disponibile il portale telematico per la consultazione degli indirizzi della PEC

E' disponibile on-line il sito attraverso il quale è possibile reperire tutti gli indirizzi di imprese e professionisti, obbligati per legge a fornire alla Camera di Commercio l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC).
L'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.
Ad oggi sono disponibili otre 930.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a quasi 1.470 ordini e collegi professionali, e circa 3.400.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).

Per ottenere l'indirizzo di un professionista è sufficiente compilare i campi inserendo il cognome e la categoria di appartenenza o, in alternativa, il codice fiscale.
Nella ricerca PEC imprese è possibile indicare la denominazione e la provincia della sede legale dell'impresa.
E' anche possibile, se si conosce un indirizzo PEC, risalire a chi appartiene avvalendosi della funzione "Cerca PEC".

. Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.


4. NOVEMBRE 2019 - INI-PEC - Pubblico elenco valido per le notifiche PEC - La Cassazione torna sui suoi passi

La Corte di Cassazione, dopo tre decisioni errate (Cass. Civ. 3709/2019, Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019), con le quali non riteneva INIPEC pubblico elenco valido per le notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994, con l’ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre 2019, finalmente torna sui propri passi riconoscendo l’errore contenuto nelle precedenti pronunce.

1) Con la sentenza n. 3709/2019 del giorno 8 febbraio 2019, la Cassazione Civile affermava erroneamente, che solo la notifica PEC effettuata, ai sensi della L. 53/1994, dal difensore all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) doveva considerarsi valida ed efficace mentre doveva considerarsi nulla quella effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata).
Successivamente venivano pubblicate altre due decisioni (Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019) con le quali la Cassazione ribadiva l’errato principio contenuto nella sentenza n. 3709/2019.
Con l’ordinanza n. 24110/2019 del 27 settembre 2019, il Collegio affermava che “in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis C.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro.”.
La Corte di Cassazione, con tale principio, negava la qualifica di pubblico elenco, ai sensi della richiamata normativa, al registro INIPEC che invece, non solo era (ed è) pubblico elenco previsto ed indicato dalle stesse norme richiamate dalla Suprema Corte ma era (ed è), altresi, l’elenco che, unitamente al REGINDE, contiene gli indirizzi PEC dei professionisti ai quali è pacifico che il mittente delle notifica PEC possa attingere per ricavare l’indirizzo PEC del destinatario.
Con l’ordinanza n. 24160/2019 del 27 settembre 2019, se è pur vero che, nel caso in esame, l’atto era stato notificato al destinatario all’indirizzo PEC della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale che il mittente, presumibilmente nella relata di notifica, dichiarava di aver estratto da INIPEC, i Giudici della Cassazione ritenevano non solo che l’indirizzo PEC a cui era stata inviata la notifica non avesse nulla a che vedere con il destinatario della notifica ma, aggiungevano che, essendo stato, l’indirizzo PEC, estratto da INIPEC, tale pubblico elenco non poteva considerarsi “attendibile” e ciò affermavano anche riferendosi al contenuto della decisione n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, il cui principio è stato oggetto di critica in apertura di commento.

2) Con l’ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre 2019, la Suprema Corte finalmente torna sui propri passi e, tramite il procedimento di correzione d’errore materiale, rettifica l’errato principio contenuto nell’ordinanza n. 24160/2019 con il quale il registro INIPEC veniva espressamente “dichiarato non attendibile” e ciò fa al fine di “evitare che detto principio venga inteso come espressione di un effettivo convincimento esegetico della Corte nei termini in cui figura letteralmente espresso“.
In materia di notificazione al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.
In conclusione, INIPEC, con l’ordinanza in commento, anche per la Suprema Corte è pubblico elenco valido per estrapolare gli indirizzi PEC del destinatario ai fini delle notifiche in proprio, effettuate telematicamente, ai sensi e per gli effetti della L. n. 53 del 1994.
Sintetizzando: il professionista ha il proprio indirizzo PEC presente tanto nel REGINDE che in INIPEC; ciò significa che se nella relata di notifica il mittente dichiara di aver estratto la PEC del destinatario dall’INIPEC, la notifica deve essere ritenuta assolutamente valida, a prescindere dal fatto che quel professionista abbia anche l’obbligo di essere presente nel REGINDE, in quanto INIPEC e REGINDE sono entrambi pubblici elenchi dai quali attingere gli indirizzi PEC dei destinatari.

. Se vuoi scaricare il testo dell'ordinanza n. 29749/2019, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza n. 3709/2019, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo dell'ordinanza n. 24110/2019, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo dell'ordinanza n. 24160/2019, clicca QUI.



DECRETI SEMPLIFICAZIONI
NOVITA' IN MATERIA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI DOMICILIO DIGITALE

1. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI – La riforma della PEC

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.

L’articolo 8 – rubricato “Piattaforme digitali” - oltre introdurre rilevanti disposizioni in materia di amministrazione digitale che intervengono in parte anche sulla recente riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ha anche disegnato una vera e propria rivoluzione per la nostra posta elettronica certificata (PEC).
Partiamo dalla novità contenuta nel 5° comma dell’art. 8 in commento, che prevede l’abrogazione dell’art. 48 del CAD norma di riferimento della PEC.
Al comma 5 si dispone. Infatti, la sostituzione del comma 7 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017 con il seguente:
«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».
Con la sostituzione del comma 7, dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, si stabilisce, in sostanza, che dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, con il quale venga garantita la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, meglio noto con "Regolamento e-iDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature).
A far data dall'entrata in vigore di tale decreto l'articolo 48 del CAD sarà abrogato.
È significativo, infatti, che l’abrogazione dell’art. 48 (norma di riferimento della posta elettronica certificata), venga espressamente subordinata all’adozione di un D.P.C.M. che detti le condizioni per garantire la conformità della nostra PEC alle disposizioni del Regolamento UE n. 910 del 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Il messaggio è dunque chiaro: la nostra posta elettronica certificata dovrà diventare un servizio di recapito certificato, ai sensi dell’art. 44 del suddetto regolamento e dovrà dunque fornire garanzie che ad oggi non è in grado di fornire.
La norma europea prevede infatti che tali tipologie di servizi debbano soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;
c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
e) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;
f) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.
Ad oggi il nostro servizio non garantisce appieno i requisiti di cui alle lettere b) e c) ed è dunque sul quel fronte che si dovranno concentrare gli sforzi del legislatore anche per poter così garantire finalmente la piena applicabilità di altre disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Nel momento in cui la PEC diventerà servizio di recapito certificato qualificato verrà garantita l’identificazione del mittente e diventerà operativa una modalità di dialogo con la P.A. tesa certamente a semplificare le relazioni.
Ricordiamo che l’obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello della eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici.
Il Regolamento, difatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione sicure.

Il Regolamento prevede e disciplina anche i requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e ora è divenuto necessario che la nostra PEC si adegui a tali requisiti.
Come è noto il Regolamento europeo 910/2014 ha introdotto il servizio elettronico di recapito certificato (SERC) come un “servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate”.
La nostra Posta Elettronica Certificata è certamente un servizio elettronico di recapito certificato e il Legislatore nel decreto legislativo 217/2017 ha modificato il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) stabilendo, all'art. 1, comma 1-ter, che “Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo è ammesso anche l’altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37) e 44 del Regolamento eIDAS”.
Il servizio elettronico di recapito certificato (SERC) è uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento e come tale può essere erogato da un prestatore qualificato secondo quanto stabilito nel Regolamento medesimo.
Esso è analogo all’emissione di certificati qualificati per la firma o di marche temporali che già hanno visto la qualifica di decine di soggetti in tutta Europa.
In particolare i SERC qualificati soddisfano i seguenti requisiti (articolo 44 del regolamento eIDAS):
- sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari;
- garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;
- garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione (nella versione inglese del regolamento 910/2014 il termine usato è delivery che significa consegna/recapito; quindi si rileva una differente traduzione di delivery tra il titolo dell’articolo e questa parola dell’articolo stesso) dei dati;
- l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
- qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;
- la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata
.

Rispetto alla nostra PEC il servizio europeo richiede la garanzia dell’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per l’identificazione del mittente.
Per il resto PEC e SERC soddisfano i principi richiesti, tecnologicamente neutri, di data e ora dell’invio e ricezione e di integrità della trasmissione.
Il D.Lgs. n. 217/2017 nella sua regolamentazione del domicilio digitale stabilisce che questo può essere realizzato sia tramite una casella di PEC, sia mediante un SERC qualificato.
La Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno i requisiti previsti sempre dal Regolamento per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato. In particolare, attualmente non è prevista la verifica certa dell’identità del richiedente, la casella di PEC e non è previsto che il gestore debba obbligatoriamente sottoporsi a delle verifiche di conformità da parte degli organismi designati.
Il sistema della posta elettronica certificata, è opportuno sottolinearlo, è strutturato per rispondere all’impianto normativo italiano: la PEC non è strumento di identificazione del mittente del messaggio (in quanto per attribuire la paternità del documento informatico è necessario l’utilizzo di una firma elettronica), né del destinatario dello stesso.
Inoltre, il sistema è strutturato secondo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Codice civile, secondo cui le dichiarazioni ricettizie si reputano conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono all’indirizzo di questi. Non è quindi necessario che il mittente fornisca prova dell’avvenuta conoscenza del contenuto del messaggio da parte del destinatario, essendo sufficiente dimostrare di aver correttamente recapitato il messaggio all’indirizzo previamente dichiarato dal destinatario (o risultante da un “elenco ufficiale”).

Il recapito certificato qualificato (SERC) ha funzionalità e caratteristiche aggiuntive, che ne complicano l’utilizzo e diffusione.
Innanzitutto, secondo l’art. 43, 2° comma, del Regolamento eIDAS tale tipo di servizio è idoneo a creare una presunzione di integrità dei dati ricevuti e trasmessi, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Tale sistema, quindi, prevede dei requisiti aggiuntivi rispetto alla posta elettronica certificata, richiedendo che sia il mittente sia il destinatario debbano essere “identificati”.
In particolare, l’art. 44 del Regolamento precisa che un servizio di recapito certificato qualificato, oltre a dover essere fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificati, deve:
- garantire con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente e
- garantire l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati
.
Si tratta di caratteristiche peculiari di tale sistema che lo rendono diverso dalla posta elettronica certificata e sicuramente più difficilmente adottabile.

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2. D.L. N. 76/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Digitalizzazione della P.A. - Domicilio digitale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento costituisce un intervento organico volto:
- alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
- all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici,
- alla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
- al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto – che si compone di 4 Titoli, di 65 articoli e di 2 Allegati - interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:
• semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
• semplificazioni procedimentali e responsabilità;
• misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
• semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.


Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti – Adempimenti presso il Registro delle imprese

L’articolo 37, rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti.
Nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del “proprio indirizzo di posta elettronica certificata”, ma di iscrizione del “proprio domicilio digitale”.
Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi.
Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

Lo scopo è quello:
- di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i professionisti,
- di garantire il diritto all'suo delle tecnologie;
- di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea, fermo quanto previsto dal CAD.


IL DOMICILIO DIGITALE

Il “domicilio digitale”, introdotto dal D.Lgs. n. 217/2017 che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale -CAD), è in pratica un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato (SERC) qualificato (SERCQ) (introdotto dal regolamento europeo 910/2014 noto anche come “eIDAS”) da dichiarare alla Pubblica Amministrazione. Un “luogo virtuale” del cittadino, di imprese, professionisti ed enti, presso cui inviare comunicazioni elettroniche ad ogni effetto di legge.


PEC e SERC

I due strumenti (PEC e SERC), che sembrerebbe equivalenti ai fini degli effetti dell’elezione del domicilio digitale, in realtà hanno effetti giuridici e funzionalità diverse.
La PEC funziona come una normale casella di posta elettronica, a cui però sono associate ulteriori comunicazioni, prodotte dal gestore del servizio e firmate elettronicamente dal medesimo, che servono proprio ad attestare il momento in cui un messaggio è stato spedito e quello in cui lo stesso è recapitato nella casella del destinatario.
Questo tipo di posta elettronica si definisce “certificata” perché certifica, attesta:
• Sia all’avvenuto invio sia l’avvenuta ricezione di un messaggio;
• L’integrità del messaggio;
• L’identità del mittente e/o del destinatario.
Alla PEC, inoltre, possono essere allegati solo file di ridotte dimensioni.

La SERC, invece, prevede dei requisiti aggiuntivi rispetto alla posta elettronica certificata, richiedendo che sia il mittente sia il destinatario debbano essere “identificati”.
In particolare, l’art. 44 del Regolamento 910/2014 precisa che un servizio di recapito certificato qualificato, oltre a dover essere fornito da un prestatore di servizi fiduciari qualificati, deve:
• garantire con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente e
• garantire l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati.
La nostra PEC non richiede l’identificazione di mittente e destinatario. Correttamente la legge italiana prevede che tale requisito venga soddisfatto con altri strumenti, anch’essi disciplinati nel nostro ordinamento, quali appunto le firme elettroniche.
Mentre i servizi di recapito certificato (SERC) qualificato sembrano essere più facilmente attuati in contesti in cui vi sia un unico prestatore di servizi fiduciari che fornisce il servizio ad entrambi i soggetti della comunicazione, la posta elettronica certificata non soffre di tali limitazioni, in quanto essendo svincolata da tale necessità può essere più agevolmente adottata quale domicilio digitale per lo scambio di comunicazioni.

Quasli sono le novità introdotte dal D.L. n. 76/2020?

L’articolo 37 apporta, innanzitutto, modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, stabilendo quanto segue:
1) le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2) Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto.

3) L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (art. 16, comma 6).


SANZIONI

1) L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

2) Per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza (art. 16, comma 6-bis).

3) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.” (art. 16, comma 6-ter).

4) I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del D.Lgs. n. 82/2005.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (art. 16, comma 7).

5) Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (art. 16, comma 7-bis).

6) Con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, si stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.

7) Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.

8) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.
L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA

1. LA TRASMISSIONE DI ATTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - La trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC

Facendo seguito alle precedenti circolari n. 23 del 27 ottobre 2009, n. 13 del 27 aprile 2010 e n. 7 del 10 marzo 2011, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 14 del 18 maggio 2011, con la quale si chiarisce che la trasmissione degli atti tra Comuni può essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.

Il Ministero ricorda che, ai sensi della normativa vigente, tutti i Comuni sono obbligati a dotarsi di almeno un indirizzo di PEC (mentre rientra nella specifica autonomia organizzativa dell'ente locale quella di istituire una separata e distinta casella PEC per i Servizi Demografici ovvero per l'Ufficio di Stato Civile), e che l'indirizzo PEC deve essere anche facilmente consultabile.
I Comuni sono, inoltre, obbligati a rendere noto tale indirizzo PEC sul proprio sito web istituzionale e a registrarlo ed aggiornarlo, con cadenza almeno semestrale, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

Ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti.
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale ed inviato tramite PEC.
L'ufficio ricevente stamperà il documento trasmesso tramite PEC previa verifica della apposizione e della validità della firma digitale.
Successivamente alla ricezione del documento informatico, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica.
Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli archivi comunali.
Nel caso di incompletezza della documentazione ricevuta, ovvero la mancanza o la non validità della firma digitale, sarà necessario informare prontamente l'ufficio mittente, il quale provvederà a rinviare nuovamente tutta la documentazione in regola con le disposizioni sopra evidenziate.

Per lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro comune, nonché le comunicazioni di avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti, il Ministero precisa che dette note potranno essere prodotte in modalità informatica ed inviate a mezzo PEC.
Le suddette comunicazioni dovranno apportare l'indicazione "della firma autografa omessa" del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
In queste ipotesi di scambio informatico di comunicazioni tra i comuni, l'ufficiale dello stato civile che le riceve provvederà a stampare e conservare negli archivi dette comunicazioni, apponendo sul documento informatico ricevuto, non firmato digitalmente, la specifica dichiarazione di conformità.
(Fonte: Ministero dell'Interno)


2. LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI TRAMITE FAX

2.1. I riferimenti normativi

L'art. 43, comma 6, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce testualmente che
"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

Tale disposizione viene ripresa anche nell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), così come modificato dall'art. 31, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235:
"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

Da notare che in questo comma sono state soppresse le parole ", ivi compreso il fax", presente nella precedente versione, mentre invece nel comma 6 dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 viene mantenuta la menzione del "fax".
La lettura sistematica delle norme sopra citate fa apparire del tutto superflua e tecnicamente irrilevante la soppressione dell’inciso “, ivi compreso il fax” dall’art. 45, comma 1, del CAD. L’intento non sembra sia quello di eliminare il "fax" o ridurre la sua rilevanza giuridica, sopratuttto in relazione all’equivalenza della forma scritta, a maggior ragione oggi che il fax tradizionale viene progressivamente soppiantato da sistemi elettronici (e-fax), sia in entrata che in uscita.
Che l’intento non sia questo può essere dedotto dai seguenti argomenti:
a) l’inciso soppresso era meramente esemplificativo;
b) il "fax" è considerato, nel testo di legge, una species rientrante nella ben più ampia categoria indicata con l’espressione “qualsiasi mezzo telematico o informatico”; dunque, al "fax" continua ad applicarsi l’art. 45, comma 1, del CAD nonostante la soppressione delle parole “, ivi comreso il fax”;
c) continua ad applicarsi anche l’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445/10, dove il "fax" viene esplicitamente menzionato, senza alcuna contraddizzione con quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, del CAD.
In entrambi i testi il "fax" è considerato un “mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza” e in grado di soddisfare “il requisito della forma scritta”.

In conclusione, un documento, trasmesso via "fax" da un cittadino ad una Pubblica Amministrazione, è da ritenersi giuridicamente valido ma a condizione che sia possibile accertarne la provenienza.
La Pubblica Amministrazione deve avere la certezza dell'identità del cittadino che provvede ad inviarle un qualsiasi documento che lo riguarda.


2.2. Una recente sentenza del TAR per la Puglia

Il TAR per la Puglia – Lecce – Sezione Prima, con Sentenza del 9 settembre 2011, n. 1569, relativamente al disposto di cui al comma 6 dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, ha confermato il valore del fax quale efficace mezzo di comunicazione del provvedimento all’ente nel suo insieme, idoneo a farne presumere piena ed effettiva conoscenza.
Non solo, i giudici amministrativi hanno altresì precisato che la tesi favorevole al suo impiego deriva non solo dalla universale accettazione del fax quale mezzo di comunicazione, ma anche dalle caratteristiche tecniche di detto strumento, non ultima delle quali la possibilità di munirsi di prova del buon fine della trasmissione, tale dovendo considerarsi, invero, il c.d. “report” indicativo dello status del documento inviato.
Tutti questi elementi hanno portato, nell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, alla disposizione normativa che permette l’utilizzazione del fax per la trasmissione di documenti ad una pubblica amministrazione.

- Si riporta il testo della sentenza:
. TAR per la Puglia - Lecce - Sezione Prima - Sentenza del 9 settembre 2011, n. 1569.


3. CARTELLE DI PAGAMENTO - Dal 1° giugno 2016 la notifica ad imprese e professionisti avverrà esclusivamente a mezzo PEC

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità fissate dal D.P.R. n. 68/2005.
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione dovrà eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche nel caso la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Nei confronti delle persone fisiche intestatarie di una casella PEC, la notifica potrà avvenire esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. n. 82/2005, soltanto nel caso di espressa richiesta del contribuente stesso.
A stabilirlo è il secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
La norma ha lo scopo di “potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente”.
Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le nuove disposizioni si applicheranno alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016.


4. NOVEMBRE 2016 - COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DI UTENZE TELEFONICHE - Possibile utilizzare il proprio indirizzo PEC in luogo della raccomandata con ricevuta di ritorno

La comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) è del tutto assimilabile a quella per raccomandata a/r, ed i gestori telefonici che ignorano la stessa violano la normativa.
Questo è quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 24 novembre 2016, n. 370301, emanato in risposta ad un quesito concernente il rifiuto da parte di alcuni operatori telefonici di accettare mail di posta certificata per comunicazioni ufficiali e di continuare a pretendere raccomandate, rifiutandosi di mettere a disposizione dei clienti un indirizzo PEC”.
Ricorda il Ministero che, ai sensi della vigente normativa in materia, l’invio di una comunicazione per posta elettronica certificata ha lo stesso valore di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per quanto riguarda le società che, in quanto tali, hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese della Camera di commercio di competenza il loro indirizzo di posta elettronica certificata (sulla base della disciplina derivante dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 e dall’art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale).
In tal senso, peraltro, si è recentemente espresso anche il CoReCom (Comitato regionale per le comunicazioni) della Toscana in sede di conciliazione su una controversia riguardante una compagnia telefonica che, in particolare, aveva eccepito l’irregolarità di un reclamo pervenutole via PEC e non tramite i canali cartacei tradizionali.
Detto organismo, con Determinazione n. 6 del 19 maggio 2016, ha, infatti, stabilito che il reclamo inoltrato via PEC all’operatore telefonico è del tutto assimilabile alla tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, condannando la compagnia telefonica a corrispondere l’indennizzo per mancata risposta al reclamo inviatole appunto via posta elettronica certificata.
In ogni caso, il Ministero fa infine presente che a livello nazionale la vigilanza sul settore delle telecomunicazioni è di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCM), nonché, per alcuni compiti specifici, dei Comitati regionali per le comunicazioni (CoReCom ) ai quali, in particolare, sono delegate proprio le competenze in materia di controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni. Pertanto ogni segnalazione riguardante l’accoglimento di tali comunicazioni a mezzo PEC , ovvero il loro immotivato non accoglimento, deve essere inoltrata al competente ufficio di detta Autorità.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.



LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI CITTADINI
LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CITTADINI (CEC-PAC)
SERVIZIO SOSPESO


1. Modalità di attivazione e rilascio della casella di PEC (CEC-PAC?) ai cittadini

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, con il quale vengono dettate le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini nonchè le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Il decreto ribadisce e precisa, innanzitutto, quanto già disposto al comma 5, dell'art. 16 bis, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ovvero che "Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC" ed aggiunge che "l'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino" (art. 2).

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, potrà chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini.
Non è ancora dato di sapere quale sia questo sito.

Scopo: la PEC consentirà l’invio di documenti informatici per via telematica e permetterà ai cittadini di dialogare in maniera più veloce e sicura con l’Amministrazione pubblica.

Effetti giuridici: la volontà del cittadino espressa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. rappresenta l’esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle Pubbliche Amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Scelta dell’affidatario: verrà avviata anche una procedura di evidenza pubblica per individuare l’affidatario del servizio di posta elettronica certificata.

Procedura: per effettuare la richiesta il cittadino:
a) deve inserire in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale;
b) deve, inoltre, scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio
.
Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.
La richiesta si perfezionerà con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate.
La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volontà del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si concluderà con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalità di attivazione.

L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini avverrà presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, che verranno resi noti attraverso i mezzi di comunicazione.
I cittadini potranno recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


2. La PEC rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni

Già alcune Pubbliche Amministrazioni si sono attivate offrendo on-line un servizio di rilascio gratuito, ai cittadini che ne facciano richiesta, delle Credenziali di Autenticazione (Nome utente, Password) ed una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Ne citiamo alcune allo scopo di permettere di visualizzare il tipo di servizio offerto.

. Se vuoi verificare il servizio proposto dalla Provincia di FERRARA, clicca QUI.

. Se vuoi verificare il servizio proposto dalla Comune di PARMA, clicca QUI.

. Se vuoi verificare il servizio proposto dalla Comune di PAVIA, clicca QUI.


3. INPS – Al via l’assegnazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini

L’INPS, dando seguito al protocollo d’intesa stipulato in data 30 settembre 2009 con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, provvede ad assegnare ai cittadini che ne faranno richiesta un indirizzo PEC, dando così attuazione al disposto di cui al comma 5, dell'articolo 16-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 gennaio 2009, n. 2.
Le modalità di richiesta/attivazione della casella PEC, da parte del Cittadino, sono specificate nel D.P.C.M. del 6 maggio 2009, ossia il cittadino può effettuare la richiesta on-line tramite il sito dell’INPS e dovrà successivamente recarsi in sede per il riconoscimento.
Le modalità operative sono state dettate dall’INPS con il Messaggio 7 ottobre 2009, n. 22520, dando attuazione del comma 5, dell'articolo 16-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 29 gennaio 2009, n. 2.
Il testo del messaggio viene riportato nei Riferimenti normativi.

La richiesta/attivazione della casella PEC è subordinata ad alcuni prerequisiti:
• cittadino italiano e residente in Italia;
• essere maggiorenne;
• essere in possesso del PIN per l'accesso ai Servizi on-line del Cittadino sul portale dell'Istituto;
• riconoscimento "de visu" del cittadino da parte della struttura territoriale INPS, come previsto dal D.P.C.M. 6 maggio 2009
.

Per la richiesta/attivazione della casella PEC quattro sono i casi che si possono verificare:
1) il cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS ed è già stato riconosciuto in sede all'atto del rilascio del PIN;
2) il cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS e si reca presso la sede INPS per il riconoscimento;
3) il cittadino si reca in sede per la contestuale richiesta e attivazione della casella PEC;
4) il cittadino si reca in sede per la sola richiesta del PIN.


4. 26 aprile 2010 - Al via la procedura di rilascio gratuito della PEC (CEC-PAC?) ai cittadini

Il 26 aprile 2010 è partita, con non poche difficoltà dovute, probabilmente, al robusto afflusso di richieste on line, la procedura per il rilascio gratuito delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), da adoperarsi esclusivamente nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadini.

Il rilascio della PEC avviene inizialmente accedendo al portale WEB, www.postacertificata.gov.it e seguire i passi operativi indicati dalla procedura interattiva guidata che consente di inserire la richiesta in maniera semplice e veloce.

Una volta effettuata la registrazione sul portale è necessario recarsi presso uno degli uffici abilitati per l'identificazione.
L'utente potrà recarsi presso tali uffici a partire dalla data che gli verrà comunicata dal Concessionario e comunque entro 3 mesi dalla registrazione.

. Se vuoi accedere al sito postacertificata.it, clicca QUI.


L'adesione al servizio di PEC comporta importanti conseguenze per il cittadino che, quindi, deve essere adeguatamente preparato ad affrontare questa svolta telematica nei suoi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni; queste ultime, a loro volta, devono attrezzarsi per trattare i conseguenti flussi documentali.

E' bene tener presente che, per una precisa scelta del legislatore, la PEC rilasciata con queste modalità transita all'interno di un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra pubbliche amministrazioni e cittadini; non sono, quindi, possibili comunicazioni al di fuori di tale ambito, ad es. tra cittadini e cittadini, tra cittadini e PEC di professionisti, tra cittadini e PEC di imprese.
L'attuale inibizione dei flussi esterni al predetto canale (Pubblica amministrazione - Cittadini) non esclude che, in futuro, ove siano comunque tutelate le esigenze del mercato, il circuito di questo tipo di PEC possa espandersi, dialogando con gli altri domini PEC.

Questo tipo di PEC rappresenta per il cittadino l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni; l'adesione al servizio, che deriva dall'attivazione della PEC e dalla sottoscrizione del relativo contratto, comporta per il cittadino l'esplicita accettazione di voler ricevere, tramite PEC, tutti i provvedimenti e atti che lo riguardano, purché provenienti da pubbliche amministrazioni (art. 3, D.P.C.M. 6 maggio 2009).

L'invio di istanze tramite questo tipo di PEC costituisce firma elettronica non qualificata (art. 4, comma 4, D.P.C.M. 6 maggio 2009). Pertanto, salvi i casi in cui l'amministrazione richieda la firma digitale (art. 65, comma 2, CAD), il cittadino potrà inviare istanze tramite la sua PEC, senza apporre la firma digitale, e le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dovranno consentirne l'ingresso nei loro flussi documentali, trattando tali documenti informatici come sottoscritti con firma elettronica non qualificata.


5. La Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubbliche Amministrazioni e Cittadini (CEC – PAC) e la Posta Elettronica Certificata (PEC) - Differenze

Per ovviare a quella che comunemente viene definita l’impossibilità di attribuzione della "paternità" di un messaggio di posta elettronica ("provenienza"), con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 è stata introdotta in Italia la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Accanto alla PEC, con D.P.C.M. 6 maggio 2009 sono state approvate le ”Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”.
Grazie a tale decreto è stata avviata la procedura di affido del servizio di "comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino", ormai noto come CEC-PAC.
Bisogna subito rilevare che tale denominazione è un singolare inedito del disciplinare di gara per la concessione del servizio, mentre le norme di riferimento, e, in particolare, il D.P.C.M. 6 maggio 2009) avevano in precedenza fatto riferimento al servizio denominato di “posta elettronica certificata” (PEC).

I punti più significativi della nuova disciplina della CEC-PAC sono i seguenti:
1) i limiti di utilizzo
la CEC-PAC transita all'interno di un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini; non sono possibili comunicazioni al di fuori di tale ambito, ad es. tra cittadini e cittadini, tra cittadini e PEC di professionisti, tra cittadini e PEC di imprese.
Sembra incredibile ma è stato testato che un messaggio di CEC-PAC viene attualmente respinto da una normale casella di PEC non accreditata.
Considerato che la CEC-PAC consente di comunicare esclusivamente con le amministrazioni pubbliche, per comunicare tra privati i detentori dovranno farsi ampliare il servizio dal concessionario, oppure dotarsi di una casella di PEC, diciamo così, “standard” presso un altro gestore.
In questo caso, avranno un’altra casella da gestire, con relative login e password e tutto ciò che ne consegue.
L'attuale inibizione dei flussi esterni al predetto canale CEC-PAC non esclude che, in futuro, ove siano comunque tutelate le esigenze del mercato, il circuito della CEC-PAC possa espandersi, dialogando con gli altri domini PEC. Da rilevare, inoltre, che le condizioni generali di contratto escludono un uso commerciale della CEC-PAC.

2) l'utilizzo della CEC-PAC come domicilio informatico
La CEC-PAC rappresenta per il cittadino l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni; l'adesione al servizio, che deriva dall'attivazione della CEC-PAC e dalla sottoscrizione del relativo contratto, comporta per il cittadino l'esplicita accettazione di voler ricevere, tramite CEC-PAC, tutti i provvedimenti e atti che lo riguardano, purché provenienti da pubbliche amministrazioni (art. 3, DP.C.M. 6 maggio 2009).
A tal fine nel relativo contratto il cittadino dichiara di accettare l'invio di tali atti, eleggendo domicilio presso la sua CEC-PAC.
In conseguenza di ciò, il cittadino dovrà consultare diligentemente la sua CEC-PAC; nel caso in cui egli non ritenga di sostenere nel tempo tale onere, nonostante taluni servizi accessori che dovrebbero agevolarlo, potrà comunque recedere dal servizio, tornando quindi alle comunicazioni tradizionali.

3) l'utilizzo della CEC-PAC come firma elettronica
L'invio di istanze tramite CEC-PAC costituisce firma elettronica non qualificata (art. 4, comma 4, D.P.C.M. 6 maggio 2009): pertanto, salvi i casi in cui l'amministrazione richieda la firma digitale (art. 65, comma 2, CAD), il cittadino potrà inviare istanze tramite la sua CEC-PAC, senza apporre la firma digitale, e le Pubbliche Amministrazioni destinatarie dovranno consentirne l'ingresso nei loro flussi documentali, trattando tali documenti informatici come sottoscritti con firma elettronica non qualificata.

4) le alternative per il cittadino senza CEC-PAC
Il cittadino che non disponga di una casella di CEC-PAC potrà, naturalmente, avvalersi delle tradizionali comunicazioni cartacee nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ma potrà anche, ove disponga di una casella di posta elettronica certificata (PEC), dichiarare ad una Pubblica Amministrazione di volerla utilizzarla in relazione a un determinato procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005.
Per il cittadino ciò non equivarrà alla volontà di ricevere tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano, poiché tale effetto di generalizzata accettazione consegue solo alla disponibilità di una casella di CEC-PAC; pertanto, egli riceverà nella sua casella PEC solo le comunicazioni relative a quel determinato procedimento amministrativo.


Differenze tra PEC e CEC-PAC

Tanto la Posta Elettronica Certificata (PEC) quanto la Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubbliche Amministrazioni e Cittadini (CEC-PAC) garantiscono servizi fondamentali per l’amministrazione digitale: non solo la provenienza certa, ma anche data e ora di trasmissione opponibili a terzi, assieme a una incontrovertibile prova di avvenuta trasmissione e avvenuta ricezione del messaggio.
Tuttavia si tratta di sistemi simili ma non uguali.
La differenza sostanziale, che abbiamo già sottolineato in precedenza, è che mentre la casella di PEC può ricevere e inviare messaggi a qualsiasi indirizzo di posta elettronica (semplice o PEC), al momento la CEC-PAC può comunicare solo con una analoga casella di CEC-PAC.
Dunque, la CEC-PAC è un sottoinsieme di PEC, con servizi più limitati.
Bisogna inoltre ricordare che mentre la comunicazione da PEC a PECA vale come raccomandata con ricevuta di ritorno, la spedizione di una PEC a una e-mail semplice vale come raccomandata con ricevuta di spedizione a cura del gestore, ma priva di ricevuta di ritorno, in quanto ricevuta da una casella non certificata.
Infine, il costo di una casella di PEC varia da pochi euro fino a 25 euro, mentre la CEC-PAC viene attualmente rilasciata al cittadino gratuitamente (anche se tutto l’impianto è costato ai cittadini oltre 50 milioni di euro).

Bisogna rilevare anche un altro problema concreto sia quello della proliferazione incontrollata delle CEC-PAC.
Stando così le cose, infatti, un cittadino potrebbe richiedere il rilascio di più caselle di CEC-PAC: una, ad esempio, gli potrebbe essere rilasciata dall’amministrazione pubblica presso la quale lavora e che svolge funzioni di certificatore delegato, un’altra richiesta all’ACI e un’altra ancora per dialogare con l’INPS.
Sembra che si stia studiando una soluzione per garantire l’interoperabilità o comunque l’integrazione tra le varie caselle di posta certificata, tanto che forse avremo la Posta elettronica certificata universale (PECU), così come l’ha chiamata recentemente il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Non era il caso di pensarci prima?


6. CHIUDE LA CEC-PAC - NON SERVE e COSTA TROPPO - In arrivo un solo standard per la posta certificata

Con un comunicato del 17 dicembre 2014, postato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, è stato reso noto che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), che puó essere utilizzato solo per comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, sarà da oggi progressivamente sospeso per far convergere tutte la posta certificata sul sistema PEC.
Il servizio CEC-PAC non è riuscito a decollare in questi anni: l’82% delle caselle attive non ha mai inviato messaggi. Una delle ragioni dello scarso utilizzo puó essere associata alla sovrapposizione con la PEC.
Con la progressiva sospensione di CEC - PAC vengono recuperati quasi 19 milioni di euro da investire in altri servizi ai cittadini e imprese, come delineato nell’ultimo documento “Crescita digitale”.
La sospensione del servizio Postacertificat@ (CEC-PAC) osserverà la seguente tempistica:
- dal 18 dicembre 2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-PAC a cittadini e pubbliche amministrazioni, anche per quelle caselle la cui richiesta di attivazione online è stata presentata in data antecedente, ma che non sono state ancora attivate presso gli uffici postali;
- dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti;
- dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi, e l’accesso sarà consentito, fino al 17 settembre 2015, solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti; dal 18 settembre 2015 sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria caselle CEC-PAC;
- dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.
Dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, tramite l’indirizzo richiestapec@agid.gov.it.

. Se vuoi accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, clicca QUI.

UN FALLIMENTO ANNUNCIATO - Buttati oltre 19 milioni di euro!

Quella che era stata definita, nella primavera del 2010, dall'allora ministro della funzione pubblica e dell’innovazione Renato Brunetta “la più grande rivoluzione culturale mai prodotta in questo Paese”, con il tempo si è dimostrata - come fa notare Guido Scorza - un FALLIMENTO.
Ma allora, "chi avrebbe potuto e dovuto intervenire all’ennesimo plateale progetto di mala-innovazione e fermare un ulteriore inutile sperpero di risorse pubbliche sotto l’alibi della digitalizzazione del Paese ha preferito fingere di non sapere, non capire, non vedere, non sentire e, soprattutto non agire.
Ci sono voluti oltre quattro anni per prendere atto del flop (peraltro annunciato) della posta elettronica certificata del cittadino e avviarne la progressiva sua archiviazione negli annali della storia dei progetti di mala-innovazione italiani.
In oltre quattro anni, infatti, solo 2 milioni di cittadini italiani hanno richiesto l’assegnazione di un indirizzo di CEC-PAC, solo poco più di un milione ha poi effettivamente attivato tale indirizzo e appena, il 20% lo ha effettivamente utilizzato per trasmettere più di una comunicazione.
Degli oltre 6 milioni di cittadini che avrebbero dovuto utilizzarla sin da subito, in quattro anni solo un milione e duecentomila l’ha attivata e l’82% di questi non ha mai inviato messaggi.
Si tratta quindi un marginalissimo consenso di meno di duecentomila cittadini.
Ma non basta.
L’Agenzia per l’Italia digitale, nel suo comunicato del 17 dicembre 2014, infatti, non rende noto a quanto ammonti la cifra sin qui spesa dallo Stato per la realizzazione del progetto, per la sua implementazione e gestione ma informa della circostanza che, grazie alla decisione di spedire la CEC-PAC in soffitta, si risparmieranno 19 milioni di euro, un numero che da solo vale a dare la misura anche di quanto sin qui si è inutilmente sperperato.
I 19 milioni di euro risparmiati potranno essere investiti in nuovi servizi per cittadini ed imprese come, ad esempio, la realizzazione di “Italia, Login”, la “casa online del cittadini”, della quale, per fortunata, si inizia a parlare con sempre maggiore insistenza.


7. CHIUDE LA CEC-PAC - Chiarimenti dall'Agenzia per l'Italia Digitale

A seguito della chiusura del servizio CEC-PAC, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale chiarimenti e una lista di FAQ per spiegare le fasi della progressiva cessazione.
Fino al 17 marzo 2015 le caselle CEC PAC opereranno normalmente, sarà cioè possibile sia inviare che ricevere nuovi messaggi.
Dal 18 marzo al 17 luglio 2015 non sarà più possibile inviare nuovi messaggi ma sarà comunque ancora possibile ricevere nuovi messaggi (ad esempio risposte a messaggi inviati prima del 18 marzo).
Dal 18 luglio al 17 settembre 2015 sarà possibile accedere alla propria casella solo per leggere (ed eventualmente salvare sul proprio PC) i messaggi già ricevuti.
Dal 18 settembre 2015 non sarà più possibile accedere alla propria casella.

La sospensione della casella di PostaCertificat@ non comporta la cancellazione del contenuto ma solo la sospensione del servizio di consegna della posta certificata alla casella bloccata e di accesso da parte dell'utente alla stessa. Le informazioni contenute verranno invece mantenute per 30 mesi.

Tutti gli utenti CEC-PAC che faranno richiesta potranno usufruire gratuitamente, per un anno, di un indirizzo di PEC rilasciato da uno dei gestori PEC accreditati presso AgID.
A partire dal secondo anno, per gli utenti che vorranno mantenere la PEC i costi da sostenere saranno quelli praticati sul mercato dai diversi gestori accreditati, (attualmente i prezzi medi sono di circa 5 euro all’anno).

Non sarà possibile conservare il proprio indirizzo in quanto il dominio “@postacertificata.gov.it” è strettamente legato al servizio CEC PAC.
Al momento dell’attivazione dell’indirizzo PEC gratuito, l’utente potrà scegliere il nuovo indirizzo, considerando che questo in ogni caso avrà il suffisso del gestore del servizio PEC prescelto.

La PEC fornita in sostituzione della casella "@postacertificata.gov.it" non sarà una PEC-ID, così come non lo era la casella CEC-PAC.
Ricordiamo che laC-ID è una particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 65, comma 1, lettera "c-bis" del D.Lgs. n. 82/2005 - CAD).
La PEC-ID prevede che il titolare della casella di posta (che corrisponde all'autore del messaggio) abbia ricevuto le credenziali per l’accesso al servizio previa identificazione da parte del gestore, anche per via telematica, secondo modalità definite con Regole Tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del CAD )che rimanda al D.P.C.M. 27 settembre 2012), e ciò sia attestato dal gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato.
Quando i gestori dei servizi PEC forniranno caselle di PEC-ID il titolare potrà inviare documenti alle Pubbliche Amministrazioni non firmati digitalmente: questi documenti assumeranno comunque valenza giuridica in quanto è la casella di PEC-ID stessa che identifica univocamente l'autore del messaggio.

Le modalità di richiesta del nuovo indirizzo di PEC saranno disponibili sui siti dell’AgID e PostaCertificat@
A tutti gli utenti di CEC-PAC sarà singolarmente inviata una comunicazione riepilogativa.

. Se vuoi accedere alle FAQ, clicca QUI.


Dal 13 marzo 2015 possibile richiedere una casella PEC gratuita per un anno

Come è ormai noto, il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, sarà progressivamente sospeso per far convergere tutte le comunicazioni di posta certificata su sistemi di PEC standard, abitualmente utilizzati nelle comunicazioni tra cittadini, professionisti e imprese. La sospensione del servizio osserverà la tempistica indicata sopra.
Ci limitiamo a segnalare che, a decorrere dal 13 marzo 2015 e fino al 18 settembre 2015, tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC gratuita per un anno.
Tale casella sarà resa disponibile da uno dei tre seguenti Gestori PEC:
* Aruba PEC S.p.A. br> * Infocert S.p.A.
* Postecom S.p.A.
.
Gli utenti CEC-PAC interessati potranno raggiungere i siti dei tre Gestori sia per conoscere le caratteristiche del servizio offerto sia per poter effettuare la richiesta.

. Se vuoi accedere al servizio per la richiesta della PEC ad uno dei tre gestori indicati sopra, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

La posta elettronica rappresenta uno strumento di ampissima diffusione per le caratteristiche di semplicità, immediatezza ed efficacia ed è frequentemente utilizzata nelle comunicazioni interpersonali e d’ufficio.
E’ un sistema di posta elettronica in grado di superare le “debolezze” della posta elettronica e di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un determinato documento.
La PEC si presenta come un’innovazione capace di generare enormi risparmi sul piano economico nei settori pubblici e privati e di semplificare i rapporti tra privati e tra costoro e la pubblica amministrazione.

. Se vuoi scaricare una minigrafia sulla PEC curata dal CNIPA dal titolo "La Posta Elettronica Certificata", clicca QUI.


Segnaliamo anche un manuale dal titolo "Posta elettronica certificata", elaborato dalla Camera di Commercio di TORINO (Anagrafe Economica - Registro imprese).
Lo studio approfondisce l’argomento illustrando le caratteristiche e i vantaggi dell’uso della PEC e introduce alcune importanti novità in merito all’obbligo, per le società, di comunicazione della PEC al registro delle imprese.

. Se vuoi scaricare il testo della guida, clicca QUI.


Si riporta, inoltre, il seguento contributo:
. Luigi Fiaccola - La posta elettronica certificata (Pratica contabile n. 4/2009 - IPSOA Editore).


. Se sei interessato ad approfondire l'argomento e conoscere le caratteristiche principali della PEC, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento della posta elettronica certificata e visitare il sito del CNIPA, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento della PEC e il REGISTRO IMPRESE, clicca QUI.


LegalMail - La Posta Elettronica Certificata del provider InfoCert

LegalmailPA è l'offerta di Posta Elettronica Certificata che InfoCert ha predisposto specificatamente per le Pubbliche Amministrazioni Italiane.
Il servizio possiede tutte le funzionalità a norma di legge proprie del sistema standard di Posta Elettronica Certificata Legalmail, ma è arricchito in termini di potenzialità e servizi accessori.
Nello specifico:
- dominio personalizzato della casella di posta: nomepa.legalmailPA.it, per consentire alla Pubblica Amministrazione di essere presente sul web in modo immediatamente identificabile dall'utente che desidera comunicare con lei (altre PA, imprese, professionisti, cittadini);
- dimensione della casella pari a 500 MB di spazio disco, espandibili a richiesta;
- 2 GB di archivio storico a casella, espandibili a richiesta, con il salvataggio automatico personalizzabile dei messaggi, delle ricevute e degli allegati al fine di evitarne lo smarrimento.

. Se vuoi scaricare la scheda completa del servizio LegalMail per le Pubbliche Amministrazioni, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito LegalMail, clicca QUI.


Postacertificata.it - La PEC gratuita ai cittadini

Il D.P.C.M. del 6 maggio 2009 stabilisce che il "Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per l'innovazione tecnologica" assegni a titolo non oneroso, a ogni Cittadino che ne faccia richiesta, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.
Tutti i Cittadini italiani maggiorenni, anche se residenti all'estero, e tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali possono richiedere l'attivazione di una Casella di PEC e dei Servizi Base gratuiti ad essa collegati, ai quali è poi possibile aggiungere una serie di Servizi Avanzati a pagamento per ampliare la gamma delle funzionalità disponibili.

Per richiedere l'attivazione del servizio PostaCertificat@ basta collegarsi al portale WEB, www.postacertificata.gov.it e seguire i passi operativi indicati dalla procedura interattiva guidata che consente di inserire la richiesta in maniera semplice e veloce.

. Se vuoi accedere al sito postacertificata.it, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i contenuti e le novità introdotte dal Codice dell'amministrazione digitale e dai successivi decreti correttivi e integrativi, clicca QUI.


. Se vuoi approfondire l'argomento della comunicazione della PEC al Registro delle imprese da parte dei soggetti iscritti e scaricare la normativa di riferimento, clicca QUI.


DICEMBRE 2016 - UTILIZZO DELLA PEC - Dal CNDCEC un Vademecum per i professionisti

Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), mediante la propria Commissione “Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini” ha pubblicato un documento dal titolo “Vademecum sull’utilizzo della PEC”.
Il Vademecum non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti.
Questo lavoro – come si legge nella premessa – “mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l’intento di limitare l’incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio”.

Nel Vademecum vengono trattati i seguenti punti:
1) la definizione di PEC,
2) Soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”,
3) il funzionamento della PEC,
4) la validità ed efficacia della PEC,
5) le modalità di conservazione delle ricevute,
6) la notifica delle cartelle esattoriali,
7) le prospettive legislative.
Il Vademecum si conclude con un DECALOGO, nel quale vengono indicate 10 semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.



GIURISPRUDENZA

FEBBRAIO 2022 - COMUNICAZIONE VIA PEC ALLA P.A. – Casella piena – Ne risponde comunque il cittadino - CONTRASTO CON LA LINEA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza 7 dicembre 2021 - 14 febbraio 2022, n. 99 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari, sezione I, ha stabilito che se la comunicazione inviata via PEC all’amministrazione non si perfeziona perché la casella di posta risulta piena, il cittadino deve attivarsi al fine di far pervenire la propria missiva mediante altri strumenti (invio di una raccomandata o consegna a mano).
Questo il principio sancito dai giudici amministrativi nell’ambito di un procedimento amministrativo che ha visto il cittadino inviare delle osservazioni ad un’amministrazione comunale contro un provvedimento di demolizione.
Tali osservazioni, però, non venivano prese in considerazione dagli uffici competenti perché non conosciute o meglio non pervenute visto che la casella di posta elettronica certificata del Comune risultava piena.

La pronuncia trae origine dal ricorso di un privato avverso il provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la decadenza da una dichiarazione autocertificativa unica (DUA) da lui presentata.
Il ricorrente a seguito della ricezione del preavviso di rigetto con il quale gli venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, aveva trasmesso, a mezzo pec, le proprie osservazioni.
Tale PEC però non perveniva al Comune in quanto la casella di posta elettronica certificata risultava piena come attestato dalla ricevuta di mancata consegna. Pertanto il Comune aveva adottato il provvedimento in questione in assenza delle osservazioni di parte ricorrente.

Il Collegio, nel respingere il ricorso, ha richiamato, insieme ad altri profili più strettamente collegati alla legittimità del provvedimento impugnato, la disciplina sull’utilizzo del domicilio digitale nelle comunicazioni con la P.A. contenuta nel D.lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” sottolineando, in particolare, che la trasmissione di un documento tramite posta elettronica certificata si realizza in più fasi:
- la spedizione per la quale assume rilevanza, - la ricevuta da parte del gestore del mittente e
- la consegna al destinatario attestata dalla ricevuta di consegna.

Ratio della normativa è tutelare chi trasmette una PEC considerando adempiuto l’onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall’ora di avvenuta accettazione del messaggio con la ricevuta di invio nonché il destinatario della comunicazione la cui tutela si sostanzia nel fatto che la comunicazione è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario fatta salva la prova che la mancata consegna non sia imputabile al destinatario medesimo.
Questo profilo assume un particolare rilievo nel caso in cui una comunicazione debba pervenire all’amministrazione entro un determinato termine.
Il Collegio, richiamando l’art. 6 del CAD, sottolinea che il soggetto destinatario della comunicazione deve essere stato messo nella condizione di conoscerne effettivamente il contenuto.
Nel caso in cui la spedizione a mezzo PEC non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna che il sistema genera in automatico certamente non si può dire che la comunicazione sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

La comunicazione spedita con posta elettronica certificata (PEC) si intende consegnata se è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.
Il documento informatico si intende pertanto consegnato al destinatario quando la PEC del destinatario ha generato la ricevuta di consegna ed anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario.
Se è vero che a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) sussiste un diritto dei cittadini all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche Amministrazioni, a fronte del quale vi è dunque un dovere di queste ultime di consentire che tale uso sia effettivamente garantito adottando tutti i comportamenti necessari, tra cui la cura della casella di posta elettronica onde evitare che risulti piena, è altresì vero che la violazione di tali doveri non può comportare, almeno in assenza di una espressa previsione di legge, una presunzione di conoscenza del contenuto di documenti che non erano pervenuti all’Amministrazione.

La normativa applicabile

Le disposizioni di legge applicabili in questa circostanza sono tutte previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, e si tratta degli articoli 6, 45 e 48.

La motivazione del TAR

Secondo il TAR, la normativa sopra citata si preoccupa da un lato di tutelare il mittente considerando adempiuto l’onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall’ora dell’avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio), mentre dall’altro tutela il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna).
La comunicazione spedita con PEC si intende quindi consegnata se è resa disponibile al domicilio digitale del destinatario, “salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo”.

Per i giudici amministrativi, esiste una netta distinzione tra il sistema delle comunicazioni elettroniche tramite PEC e il sistema postale cartaceo, poiché con le comunicazioni a mezzo raccomandata l’operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo e si pone il destinatario nella condizione di sapere che vi è una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla.
Nelle trasmissioni mediante PEC, invece, se il mittente riceve la comunicazione della mancata consegna il destinatario ne resta all’oscuro e non ha alcun modo per recuperare la comunicazione non recapitatagli dal sistema.
Il mittente dovrebbe dunque prodigarsi per inviare una nuova comunicazione attraverso altri strumenti (raccomandata o consegna a mano), assicurandosi che vada a buon fine.

Considerazioni conclusive

Quanto stabilito dai giudici amministrativi, seppur basato su presupposti normativi specifici, contrasta con altre decisioni della Cassazione, che ha più volte ribadito il principio per cui il messaggio in cui si comunica che la casella PEC del destinatario è piena è equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna poiché il mancato download nella casella PEC piena è causato dalla mancata manutenzione della stessa da parte del destinatario/proprietario (Cass. civ., Sez. 6, n. 3164 dell’11/02/2020; Cass. civ., Sez. 5, sent. n. 7029 del 21/32018; Cass. civ., Sez. L, sent. n. 13532 del 20/05/2019).

Nel caso oggetto della sentenza 11 maggio 2020, n. 14216, ad esempio, la cancelleria della Corte aveva trasmesso l’avviso di fissazione dell’udienza via PEC al difensore d’ufficio di uno degli imputati, vedendosi poi restituire il messaggio con l’avviso che la casella del destinatario risultava piena. Il ricorso era quindi respinto anche in virtù della richiamata equipollenza, in questa circostanza, tra il messaggio di avvenuta consegna e quello di casella piena.

- Si riporta il testo della sentenza del:
. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari, sezione I - Sentenza n. 99 del 14 febbraio 2022.

. Se vuoi consultare il testo dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3164/2020, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie – DIRETTIVA 27 novembre 2003: Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.

. D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - D.M. 2 novembre 2005: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

. CNIPA - Circolare 24 novembre 2005, n. 49: Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. (Circolare abrogata e sostituita dalla Circolare n. 56 del 21 maggio 2009).

. CNIPA - Circolare 7 dicembre 2006, n. 51: Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

. Legge 28 gennaio 2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Art. 16.

. D.P.C.M. 6 maggio 2009: Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.

. CNIPA - CIRCOLARE 21 maggio 2009, n. 56: Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

. INPS - Circolare del 26 maggio 2009, n. 72: Disciplina degli strumenti di comunicazione con l’utenza.

. INPS - Messaggio del 7 ottobre 2009, n. 22520: Assegnazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare del 27 ottobre 2009, n. 23: Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile.

- INPS - Messaggio del 25 marzo 2010, Prot. 8464: Nuovi servizi web realizzati per la getione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e degli intermediari istituzionali. Modalità di gestione multicanale. Adempimenti a cura delle sedi.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare del 27 aprile 2010, n. 13: Ulteriori interventi nel processo di digitalizzazione dei sistemi di comunicazione elettronica e relative integrazioni nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile.

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE - DECRETO 24 settembre 2010: Modalità attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare del 10 marzo 2011, n. 7: Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile. Circolare n. 23 del 21 ottobre 2009 e n. 13 del 27 aprile 2010.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare del 18 maggio 2011, n. 14: Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile.

- D.P.C.M. 22 luglio 2011: Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

- D.P.C.M. 27 settembre 2012: Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

- D.M. 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

. Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159: Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Art. 14.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere dl 24 novembre 2016, Prot. 370301: Cessazione utenze telefoniche tramite comunicazione via PEC.


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Pubblicato su: 2009-03-31 (23253 letture)

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