CARNI BOVINE - ETICHETTATURA E IDENTIFICAZIONE
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CONTENUTO DELLE ETICHETTE
Il Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce l'obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, consentendo così la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai consumatori.
Il Regolamento è direttamente efficace in tutti gli Stati della U.E. ed è entrato in vigore il 14 agosto 2000, prevedendo che già dal 1° GENNAIO 2002 le carni bovine, provenienti da animali macellati dalla stessa data, siano obbligatoriamente immesse al consumo corredate di etichetta contenente le seguenti informazioni:
- un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso e legame tra le carni e l'animale di origine (il numero può essere il codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali);
- nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato il macello (l'indicazione deve recare la dicitura "Macellato in ... (nome dello Stato membro o del paese terzo)…. (numero di approvazione)";
- numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali;
- nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato il laboratorio (la dizione prevista è: "Sezionato in ... (nome dello Stato membro o del paese terzo )….. (numero di approvazione)"; numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale è stato sezionata la carcassa);
- nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è nato l'animale;
- nome dello Stato membro o del paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato l'ingrasso.
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