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CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD - IL DOMICILIO DIGITALE - IL DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE





CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

1. PREMESSA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 si completa l’iter del “Codice dell'Amministrazione Digitale”, che rappresenta una vera e propria rivoluzione organizzativa dei servizi che lo Stato offre ai cittadini.
Dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Codice, la Pubblica amministrazione dovrà fare ricorso all'informatica, dovrà accettarla come principale strumento operativo non solo nei rapporti interni ma, soprattutto, in quelli con la collettività.
Nasce il “cittadino digitale”, a cui il Codice riconosce nuovi diritti e nuove possibilità, definendo il quadro giuridico per garantirne l'effettivo godimento.

Il Codice, secondo quanto dichiarato dal Ministro Lucio Stanca, "libera nuove risorse della P.A. attraverso una massiccia e diffusa digitalizzazione che introduce strumenti utili ad eliminare sprechi, restituire maggior valore ai contribuenti, come pure di essere alla base di nuovi e più moderni modelli organizzativi, rendendo più produttivo ed efficace il lavoro negli uffici pubblici".
A questo Codice si è giunti dopo un impegnativo lavoro di oltre due anni, che ha coinvolto dirigenti ed esperti dello Stato, docenti universitari e associazioni, con l’obiettivo, non tanto di creare una nuova normativa, quanto di creare uno strumento che, in linea con gli impegni di Governo, aggiornasse ed adeguasse le leggi esistenti rendendole più efficaci e di semplice attuazione.

Il Codice rende ora obbligatoria l'innovazione nella Pubblica Amministrazione nel modo più naturale: da una parte offrendo ai cittadini il diritto di interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti; dall'altra stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere sempre e comunque disponibili tutte le informazioni in modalità digitale.
Il Codice è quindi una complessa riforma, una specie di "costituzione" del mondo digitale, che tiene conto di diritti e doveri e che contemporaneamente fornisce i principi operativi con cui tali diritti e doveri si possono concretizzare. In questo modo semplifica il sistema giuridico di riferimento e lo rende più efficace.


2. I PUNTI ESSENZIALI DEL CODICE

I punti essenziali del provvedimento possono essere così sintetizzati:
a) scritture, provvedimenti amministrativi, documenti, corrispondenza, prodotti attraverso la procedura digitale, acquistano la stessa validità degli ordinari documenti cartacei;
b) dal 30 giugno 2007 le Amministrazioni Centrali potranno effettuare pagamenti on-line;
c) i cittadini potranno utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) nella corrispondenza con la Pubblica Amministrazione;
d) il documento digitale certificato ha la stessa efficacia probatoria di quello tradizionale (scrittura privata autenticata ex art. 2702 c.c.);
e) il documento cartaceo della P.A. è destinato a divenire un’eccezione: le Amministrazioni in possesso della tecnologia specifica saranno tenute a formare i loro documenti su supporti informatici. Con regolamento da attuarsi entro 180 giorni dovranno essere individuati i documenti che per “valore di testimonianza storica ed archivistica” potranno essere redatti su supporto cartaceo;
f) le Pubbliche Amministrazioni dovranno, progressivamente, sostituire gli archivi cartacei con quelli informatici;
g) il coordinamento informatico tra i dati degli Enti locali e quello delle Pubbliche Amministrazioni spetterà allo Stato, previo accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, la quale dovrà “realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso”.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice Normativa.


3. LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI APPORTATE DAL D. LGS. n. 159/2006

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006, il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 82/2005, concernente il Codice dell’amministrazione digitale.
I testi aggiornati dei decreti sono riportati nell'Appendice normativa.

Lo scopo dell’attuale intervento normativo, come si legge nella relazione illustrativa, “è quello di dare una più completa realizzazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge delega n. 229, tentando nel contempo di eliminare incertezze o dubbi interpretativi emersi in dottrina o posti dai più diretti destinatari del codice dell’amministrazione digitale”.
In particolare fra le principali novità introdotte con il presente decreto si segnala quanto segue.
Si è inteso recepire l’osservazione espressa dal Consiglio di Stato nel parere allo schema di decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 espresso dalla Sezione consultiva nell’adunanza del 7 febbraio 2005, “di un testo più completo e leggibile sull’argomento centrale della disciplina, quello “dell’amministrazione digitale”, che ricomprendesse, anche la normativa sul “sistema pubblico di connettività”.
L’attuale correttivo prevede infatti, all’articolo 22, l’introduzione di un nuovo Capo VIII nel decreto legislativo n. 82 del 2005, che reca la disciplina del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione già contenuta nel decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005 (che viene contestualmente abrogato), cui sono stati apportati alcuni aggiustamenti e piccole modifiche interne riconducibili soprattutto ad esigenze di drafting legislativo ed alla necessità di inserire in modo chiaro e coerente la disciplina normativa in questione all’interno della struttura del codice stesso, di cui viene così a fare parte integrante.

Considerando l’obiettivo prioritario cui mira il decreto legislativo n. 82 del 2005, che è quello di attivare un profondo ammodernamento nella pubblica amministrazione fornendo in modo organico la chiara disciplina degli strumenti giuridici e degli istituti che presiedono all’innovazione tecnologica, il decreto correttivo intende rafforzare la portata precettiva del codice, richiamando espressamente la responsabilità degli organi politici di governo nel dare attuazione alle disposizioni del codice stesso.
L’inserimento della disposizione di cui all’articolo 5 del presente decreto ha la chiara finalità di richiamare l’organo politico sulla necessità di promuovere l’attuazione delle disposizioni del codice digitale, stimolando la pubblica amministrazione a dare concreta realizzazione agli istituti disciplinati dallo stesso, promuovendo l’innovazione, tramite un cambiamento organizzativo e procedimentale di cui si assuma la diretta responsabilità.
A tale proposito il nuovo provvedimento ha ritenuto di recepire l’osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato del 3 febbraio 2006 sullo schema di decreto legislativo, in cui si rileva il carattere “troppo tenue e quasi meramente ottativo” della disposizione di cui all’art. 4 dell’attuale decreto legislativo, laddove prevede una semplice responsabilità politica degli organi di Governo in sede di emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e si richiede un allineamento con la legge 9 gennaio 2004 n. 4 in tema di accessibilità.
Con l’attuale formulazione dell’ articolo 5 del decreto correttivo viene introdotto all’art. 12 del codice, il comma 1-ter che prevede la responsabilità dirigenziale ai sensi degli artt. 21 e 55 del decreto legislativo n.165 del 2001 in caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, così inserendo una norma più incisiva contenente anche profili sanzionatori.

- Per ulteriori approfondimenti, si riporta il testo della:
. Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

- Si riportano di seguito, inoltre, il testo del decreto legislativo n. 82/2005 comparato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 159/2006 e il parere del Consiglio di Stato, emesso nell’adunanza del 30 gennaio 2006.

. Il codice dell'amministrazione digitale. I due decreti a confronto.

. Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi. – Adunanza del 30 gennaio 2006: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell’amministrazione digitale).


4. LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE N. 89/2009

La legge sullo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività ha avuto tre fasi: la prima con il varo del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, a cui è seguita una lunga e tortuosa discussione parlamentare; la seconda con l’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge licenziato dalla camera dei Deputati; la terza con la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.


4.1. 18 GIUGNO 2008 - Il Consiglio dei Ministri vara il disegno di legge C-1441

Con l'invio alle Camere del disegno di legge concernente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", varato nel Consiglio dei ministri del 18 giugno scorso, venne completato l'iter di avvio della manovra finanziaria per il 2009, anticipata quest'anno a giugno e varata insieme al Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2009-2013.

In questo disegno di legge su competitività e semplificazione (collegato alla Finanziaria) vi erano, tra l'altro, una serie di articoli che vanno a modificare la legge n. 241 del 1990.


Nella scheda comparativa che proponiamo si evidenziano le modifiche che furono allora proposte alla legge n. 241 del 1990, concernente ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.


4.2. 26 MAGGIO 2009 - Approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge n. 1082-B

Dopo un iter complesso e tortuoso, il disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (n. 1082-B) è stato approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009.


4.3. 19 GIUGNO 2009 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 69 del 18 giugno 2009

In data 19 giugno 2009, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile", che entrerà in vigore il 4 luglio 2009.

All'interno di questa legge vi sono tre articoli (34, 36 e 37), che vanno a modificare il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e il D.P.R. n. 117/2004 (Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
Il testo del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 117/2004, nella sua redazione aggiornata, viene riportato nell'Appendice normativa.


Queste le principali novità apportate.
1) Viene concessa la facoltà, alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (art. 34).

2) Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (art. 34).

3) Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche (art. 34).

4) Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.
Al momento dell'emissione o del rinnovo della CNS non deve più essere accertato se il soggetto richiedente sia o meno in possesso della CIE (art. 37).

5) Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
A decorrere dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (art. 32).
A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza (art. 32).

6) Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, nel rispetto dei princìpi e criteri fissati all’art. 33.

7) Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo dovrà adottare un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali (art. 35).

8) VOIP e Sistema pubblico di connettività
Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/20052, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.

Noi proponiamo una scheda comparativa delle modifiche che vengono proposte dagli articoli 34, 36 e 37 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 agli articoli 2, 6, 54, 64 e 66 del D. Lgs. n. 82/2005 e degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 117/2004.

- Si riporta il:
. Testo degli articoli del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. b. 117/2004, che vengono modificati dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - In vigore dal 4 luglio 2009.

- Si riporta il testo della legge, completo dell'Allegato 1 (che modifica l’allegato 1 annesso al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9):
. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi cazione, la competitività nonché in materia di processo civile. ( In vigore dal 4 luglio 2009).

- Si riporta il testo della:
. Relazione illustrativa alla Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.


. Se vuoi approfondire l’argomento delle modifiche apportate alla legge n. 241/1990 da parte della legge n. 89/2009, clicca QUI.


5. 19 FEBBRAIO 2010 - Approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto modificativo ed integrativo

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 uno schema di decreto legislativo, che integra e modifica il vigente Codice dell’amministrazione digitale, emanato nel 2005, alla luce della rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche che ha reso obsolete alcune definizioni e previsioni normative in esso contenute.
Le modifiche organizzative intervenute nelle amministrazioni pubbliche rendono inoltre necessario l’adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici del Governo.
Obiettivo principale del provvedimento è modernizzare l’apparato pubblico con l’individuazione e la diffusione dei più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese e fornire risposte sempre più tempestive. Sarà così possibile avvicinare di più la pubblica amministrazione alle esigenze dei cittadini, e, sotto il profilo economico, conseguire un forte recupero di produttività.
Sul testo verrà sentito il Garante per la protezione dei dati personali e saranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari di merito.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


6. 8 LUGLIO 2010 - Parere favorevole della Conferenza

Sul testo le Regioni e gli enti locali hanno espresso, nella Conferenza Unificata dell’8 luglio 2010, un “parere favorevole condizionato” all’accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un documento consegnato al Governo.

. Se vuoi scaricare il documento che riporta le osservazioni e proposte delle Regioni, dell'ANCI, dell'UOI e dell'UNCEM, clicca QUI.


7. 22 DICEMBRE 2010 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il nuovo CAD

Su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, ha approvato in via definitiva il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Il decreto legislativo apporta modifiche al D. Lgs. n. 82 del 2005 e traccia il quadro legislativo entro cui deve obbligatoriamente attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa.
La riforma nasce dalla convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di Governo, imperniata sui principi di effettività e risparmio.
I maggiori benefici si realizzano nei settori sanità e giustizia.

Entro i prossimi 3 anni (in coerenza con il Piano e-Gov 2012) la nuova P.A. sarà dunque completamente digitale e sburocratizzata.
Queste le tappe del processo:
- entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
- entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT;
- entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
- entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA. Le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;
- entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.
(Fonte: dal sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione el'Innovazione).

. Se vuoi scaricare una presentazione del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.


8. 10 GENNAIO 2011 - Il nuovo CAD sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 (Supplemento Ordinario n. 8), il D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69".
Il testo dei decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il vecchio Codice dell'amministrazione digitale risale al 2005. Le tecnologie informatiche si sono evolute con una tale rapidità da rendere necessaria l'approvazione di un nuovo testo normativo.
La Riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150 del 2009) ha introdotto importanti modifiche nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione: meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti.
I cittadini e le imprese richiedono mezzi più snelli, rapidi e meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni.
Per tutte queste ragioni, era necessario mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti (soprattutto digitali) in grado di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'intero sistema pubblico.

L'approvazione della Riforma Brunetta e del nuovo Codice dell'amministrazione digitale rappresentano, quindi, due importanti pilastri su cui si poggia il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della P.A. definito nel Piano industriale presentato nel maggio 2008.
Questi due interventi normativi:
- Sfruttano l'azione sinergica e congiunta delle due anime di questo Ministero (pubblica amministrazione e innovazione);
- Consentono di dare piena esigibilità ai servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche;
- Eliminano la carta e contribuiscono a sburocratizzare la P.A.;
- Semplificano il dialogo Pubblica Amministrazione - cittadini e imprese;
- Riducono i costi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche;
- Rendono più efficiente il sistema produttivo;
- Avvicinano la P.A. alle esigenze e alle richieste di cittadini e imprese
.

Tra le nuove disposizioni ASSONIME segnala in particolare:
• l’introduzione nel CAD della definizione di “firma elettronica avanzata”, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulle firme elettroniche (direttiva 1999/93/CE);
• l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di consentire i pagamenti ad esse spettanti con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di prestatori di servizi di pagamento per consentire pagamenti in loro favore attraverso carte di debito, di credito, prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
• l’utilizzo esclusivo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per tutte le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. Le modalità di attuazione di questa previsione saranno stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
• il ricorso esclusivo, per i soggetti che hanno dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), alla PEC per tutte le comunicazioni con le PA;
• l’operatività solo in via telematica dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2008;
• la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività connesse alla tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti;
• la reintroduzione di un differente regime per le copie informatiche di documenti analogici originali unici e quelle di documenti analogici originali non unici. Da questa disciplina discendono differenti obblighi sulla conservazione. In particolare, tutti documenti originali unici devono essere conservati o in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale con dichiarazione firmata digitalmente. Questa previsione sarà applicata in futuro solo ad alcune particolari categorie di documenti originali unici che dovranno essere individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
• per le firme digitali, la possibilità che le informazioni contenute nel certificato qualificato e relative a qualifiche specifiche del titolare, limiti d’uso del certificato, limiti del valore degli atti e contratti per cui il certificato può essere usato, siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete;
• la semplificazione delle modalità di apposizione delle firme elettroniche con procedura automatica, che consentono la sottoscrizione di un elevato numero di documenti;
• la gestione della conservazione dei documenti informatici e del relativo processo da parte di un responsabile della conservazione che può avvalersi di conservatori che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione di documenti informatici e di certificazione dei relativi processi possono chiedere l’accreditamento presso DigitPA per conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e sicurezza;
• il potenziamento delle disposizioni volte a favorire lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni e quindi anche l’attuazione del principio dell’accertamento d’ufficio. In particolare, le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono predisporre, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, convenzioni aperte all’adesione di tutte le pubbliche amministrazioni interessate per disciplinare le modalità di accesso ai dati;
• la semplificazione della disciplina delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, che demanda a un decreto interministeriale l’individuazione dei casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.


Orizzonte temporale dell'intervento
In coerenza con il Piano e-Gov 2012 l'orizzonte temporale dell'intervento è il 2012.
Il decreto legislativo n. 235/2010 sarà immediatamente efficace e avvierà un processo che consentirà di avere un'amministrazione nuova, digitale e sburocratizzata.

Entro 3 mesi - Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta elettronica certificata (PEC) o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo.

Entro 4 mesi - Le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT.

Entro 6 mesi - Le P.A. centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso.

Entro 12 mesi:
1) Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della P.A.;
2) Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali;
3) Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti.

Entro 15 mesi - Le P.A. predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

. Se vuoi scaricare delle schede di stintesi del nuovo CAD, predisposte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una presentazione dei contenuti del nuovo CAD, predisposta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.


9. Dettate le modalità, i limiti e i tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia delle Entrate

Con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 9 febbraio 2011 e del 2 marzo 2011 sono state dettate le modalità, i limiti e i tempi di applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia delle Entrate.

Entrambi i decreti sono stati emanati in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 6 del D, Lgs. n. 82/2005 (CAD) come riformato dal D. Lgs. n. 235/2010.

Le disposizioni del medesimo Codice non si applicano alle attività ed alle funzioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente, agli atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od eseguibili con speciali misure di sicurezza ed individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il D.P.C.M. 2 marzo 2011 individua, aqll'art. 2, alcune norme del CAD non applicabili all'Agenzia delle entrate ed in particolare:
- l'art. 12, comma 1-bis, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto correttivo che conferma e rafforza il collegamento fra l’emanazione delle direttive ministeriali per l’azione amministrativa e la redazione del piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;
- l'art. 15, comma 2-ter, ultimo capoverso introdotto dall'art. 11, comma 1, del decreto correttivo che prevede la quantificazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall’informatizzazione dei procedimenti destinandoli per due terzi ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione;
- l'art. 17, comma 1 lettera c), come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto correttivo che tra le funzioni dell'ufficio dirigenziale generale individua l'indirizzo, la pianificazione, il coordinamento ed il monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- l'art. 51, comma 1-bis lettera c), introdotto dall'art. 35, comma 1, lettera c), del decreto correttivo che, sempre in materia di sicurezza informatica, prevede che DigitPA, segnali al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD.

Il medesimo decreto, nel successivo artivolo 3, individua anche specifiche limitazioni giustificate dalle particolari prerogative delle funzioni esercitate dalle agenzie fiscali.
Ad esempio le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, previste dall'art. 20, comma 5-bis, del CAD sono regolate, ai fini fiscali, da disposizioni speciali ed in particolare dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e successive modificazioni.

Inoltre le nuove disposizioni in materia di Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 48, comma 1, del CAD non si applicano all'Agenzia delle Entrate "laddove disposizioni normative prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario" che sono molto frequenti e rappresentano una delle maggiori innovazioni degli ultimi tempi che hanno contraddistinto in modo positivo l'amministrazione finanziaria nello specifico settore della digitalizzazione delle attività.

Infine, anche le nuove disposizioni contenute nell', del CAD che disciplinano l'analisi comparativa delle soluzioni al fine di favorire il riuso e la più ampia diffusione delle pratiche migliori trovano un preciso limite in una preventiva valutazione dell'Agenzia delle entrate che solo successivamente comunicherà a DigitPA le applicazioni informatiche e le pratiche tecnologiche ed organizzative ritenute meritevoli.


10. 3 OTTOBRE 2011 - Fissate le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione del CAD all'Amministrazione economico-finanziaria

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2011, il D.P.C.M. 25 maggio 2011, recante "Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione economico finanziaria".
All'art. 1, comma 2 viene precisato che per «Amministrazione economico-finanziaria» si deve intendere:
- il Ministero dell'economia e delle finanze,
- l'Agenzia delle dogane,
- l'Agenzia del territorio,
- l'Agenzia del demanio,
- l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
- la Guardia di finanza e
- la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

In considerazione delle esigenze derivanti dalla particolare natura delle specifiche funzioni istituzionali esercitate non si applicano all'Amministrazione economico-finanziaria i seguenti articoli del Codice dell'amministrazione digitale:
1) art. 12, comma 1-bis, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 235/2010;
2) art. 15, comma 2-ter, ultimo capoverso introdotto dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2010;
3) art. 17, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 235/2010;
4) art. 51, comma 1-bis, lettera c), introdotto dall'art. 35, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 235/2010.

Il nuovo decreto ricalca quanto già enunciato nei due precedenti decreti del 9 febbraio 2011 e del 2 marzo 2011 con i quali sono state dettate le modalità, i limiti e i tempi di applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia delle Entrate.


11. 16 NOVEMBRE 2011 - Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche - Emanato il decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, il D.P.C.M. 22 luglio 2011, recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
Il decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 5-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), aggiunto dall’art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.
A decorrere dalla stessa data, le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale.
L’attuazione e l’osservanza del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale, “ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


12. 10 AGOSTO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva, in via definitiva, il decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell’amministrazione digitale

Il Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 ha approvato, in esame definitivo, tre nuovi decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, riguardanti il taglio delle partecipate, il processo contabile e il nuovo codice dell'amministrazione digitale.

- Si riporta il testo dei seguenti documenti:
. SCHEMA DI DECRETO recante modifiche e integrazioni al CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE di cui al decreto legislativo i marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

. SCHEMA DI DECRETO recante modifiche e integrazioni al CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

. SCHEMA DI DECRETO recante modifiche e integrazioni al CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - RELAZIONE TECNICA.

. SCHEMA DI DECRETO recante modifiche e integrazioni al CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA, DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL GARANTE PRIVACY.


13. SETTEMBRE 2016 - Pubblicato il decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell’amministrazione digitale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il decreto - in vigore dal 14 settembre 2016 - prevede che il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione sia affidato a una identità digitale.
Per accedere ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente, ogni cittadino sarà dotato dello SPID, un identificativo con cui si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione.
Il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni.

Questi i punti essenziali e le novità introdotte dal nuovo decreto.

1) Debuttano le definizioni di "domicilio digitale" e di "identità digitale":
All'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: "n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche;"
d) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: "u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;".

2) All'articolo 3 del D.Lgs. n. 82 del 2005 sono apportate delle significative modificazioni e introdotti i seguenti principi:
a) Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.".
b) La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dalle PP.AA. in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
c) Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PP.AA., alle condizioni di cui all'articolo 64.
d) Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle PP.AA. tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale.
Al fine di facilitare la comunicazione tra PP.AA. e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.
Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle PP.AA.

3) Con l'aggiunta dell'articolo 6-ter al D.Lgs. n. 82 del 2005 - rubricato Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è prevista la istituzione del pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi". In tale elenco sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche dovranno aggiornare gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'Agid.
La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

4) Viene istituita la figura del commissario all'Agenda Digitale, che avrà il compito di garantire l’avanzamento dei progetti dell’Agenda digitale italiana. I suoi poteri non si limiteranno al monitoraggio, ma potrà svolgere una funzione sostitutiva nel caso in cui l’amministrazione sia inadempiente.
L’incarico ha una durata di tre anni.
L’attività del commissario sarà facilitata dalla realizzazione, entro sei mesi, da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) di una banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance delle Pubbliche amministrazioni. Uno strumento indispensabile per seguire lo stato di avanzamento dei lavori e avere la situazione generale sotto controllo. Il mancato invio dei dati comporterà la responsabilità disciplinare per i dirigenti.

5) La scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, che inizialmente era fissata al 12 agosto 2016, ha subito un rinvio al 12 dicembre 2016.
Al ministero della Pubblica amministrazione, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, viene affidato il compito di mettere a punto le nuove norme per l’attuazione del CAD archiviando di fatto il D.P.C.M. del 13 novembre 2014 che aveva fissato la scadenza perentoria del 12 agosto 2016.
il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Disposizioni di coordinamento

L'art. 61 contiene le disposzioni di coordinamento.
Al comma 1 viene prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (che è il 14 settembre 2016), con il quale dovranno essere aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall'articolo 71 del CAD.
Viene inoltre disposto che:
1) le regole tecniche vigenti nelle materie del CAD restano efficaci fino all'adozione del citato decreto e che,
2) fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, è sospeso l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (ordini professionali compresi) di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.
E’ singolare come la sospensione riguardi una sola parte degli adempimenti previsti a carico delle pubbliche amministrazioni (quelli dettati dall’articolo 17 del D.P.C.M. 13 novembre 2014) e che intervenga solo il 14 settembre 2016, ossia dopo oltre un mese dall’entrata in vigore del citato articolo 17 (12 agosto 2016).

- Si riporta il testo della seguente tabella comparativa:
. CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD - Testo in vigore fino al 13 settembre 2016 comparato con il nuovo testo in vigore dal 14 settembre 2016.

. Se vuoi scaricare il testo del D.Lgs. n. 82/2005, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 179/2016, clicca QUI.


14. SETTEMBRE 2017 - Dal Consiglio dei Ministri norme per accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea - Via libera al domicilio digitale - Nasce il difensore civico per il digitale - Previsti oltre 250milioni di risparmi

Ad un anno dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il Consiglio dei ministri n. 43 dell’ 8 settembre 2017, ha approvato, in esame preliminare, un nuovo decreto legislativo (si tratta del sesto decreto correttivo) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il nuovo decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Ricordiamo che il decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, prima di essere varate in via definitiva, dovrà ora passare al vaglio del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari delle due Camere e infine della Conferenza unificata Stato-Regioni, per poi tornare, tra 90 giorni, dio nuovo al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

. Se vuoi seguire l'ITER PARLAMENTARE dello Schema di decreto legislaticvo, clicca QUI.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

. Se vuoi scaricare il testo dello Schema di decreto legislaticvo (Atto n. 452), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della RELAZIONE ILLUSTRATIVA allo Schema di decreto legislaticvo (Atto n. 452), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo di una SCHEDA DI LETTURA dello Schema di decreto legislaticvo, predisposta dall'Ufficio Studi del Senato, clicca QUI.


15. 12 GENNAIO 2018 - CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Pubblicato il sesto decreto integrativo e correttivo del CAD - Via libera al domicilio digitale - Nasce il difensore civico per il digitale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Si tratta del sesto decreto correttivo che modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 20165, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


15.1. Le finalità del decreto

Le finalità di questo nuovo intervento correttivo sono le seguenti:
a) proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;
b) rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;
c) promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;
d) garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;
e) rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;
f) promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.


15.2. Il domicilio digitale e l'indice nazionale dei domicili digitali

Con l’entrata in vigore di questo decreto sarà rafforzata l’importanza del “domicilio digitale”, che lo stesso decreto definisce ora in modo molto sintetico: “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1, comma 1, lett. n-ter)).

Questo argomento verrà approfondito più avanti nell'apposita sezione "APPROFONDIMENTI".


15.3. Il difensore civico digitale

Con la modifica dell’art. 17 del CAD (ora rubricato “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”), il nuovo decreto prevede l'introduzione di una nuova figura: il “difensore civico per il digitale”, il cui ufficio viene istituito presso l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
Al garante, chiunque potrà presentare segnalazioni relativamente a presunte violazioni del CAD o delle altre norme in materia di digitalizzazione.

Questo argomento verrà approfondito più avanti nell'apposita sezione "APPROFONDIMENTI".


15.4. La sottoscrizione del documento informatico e la tipologia di firme elettroniche

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2 dell’articolo 21 (rubricato “Documento informatico sottoscritto con firma elettronica”)
“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico”.

Tipologie di firma elettronica

Prima del 2016, erano 4 le tipologie di firme elettroniche previste dal Codice di Amministrazione Digitale (CAD):
- Firma Elettronica
- Firma Elettronica Avanzata
- Firma Elettronica Qualificata
- Firma Digitale
.

Queste le quattro definizioni fornite all’art. 1, comma 1, del CAD:
q) firma elettronica: “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”;
q-bis) firma elettronica avanzata: “insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”;
r) firma elettronica qualificata: “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”;
s) firma digitale: “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Successivamente, le lettere q), q-bis) e r) furono soppresse e la lettera s) fu così sostituita dal D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016 (entrato in vigore il 14 settembre 2016):
s) firma digitale: “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 179/2016 (14 settembre 2016) il CAD ha recepito le disposizioni contenute del Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale, entrato in vigore in tutte le sue parti il 1° luglio 2016.
Le modifiche introdotte riguardano anche le disposizioni in materia di documento informatico e di firme elettroniche.
Innanzitutto, nel nuovo CAD vengono eliminate (per rinviare a quelle contenute negli articoli del Regolamento eIDAS) le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata, ad eccezione della definizione di firma digitale, la quale permane all’interno della normativa riformulata e continua ad avere nel nostro ordinamento piena efficacia giuridica. Tale scelta legislativa è indubbiamente legata al principio di coordinamento con il Regolamento eIDAS e alla conseguente eliminazione dai testi di legge nazionali di qualsiasi sovrapposizione e/o contraddizione con la normativa europea che contiene già le descrizioni delle suddette tipologie di firma.
In tal senso è l’art. 1, comma 1-bis, del CAD che prevede espressamente come “Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’art. 3 del Regolamento eIDAS”.

Le definizioni riportate all'art. 3 del Regolamento UE n° 910/2014 (Regolamento iIDAS) sono le seguenti:
10) «firma elettronica», l'insieme dei dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26. La firma creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire di rilevare ogni successiva modifica di detti dati.
12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche (token), che ha ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

Il cambiamento più significativo portato dal D.Lgs. n. 179/2016 interessa l’art. 21 dedicato al documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
Il nuovo 1° comma dispone che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Dunque, a differenza del CAD vigente prima della riforma, il legislatore ha disposto che il requisito della forma scritta è soddisfatto dal documento recante la firma elettronica semplice. Si torna alla versione del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
Nessuna novità, invece, nella disciplina dei documenti informatici sottoscritti con firma avanzata, qualificata e digitale.

Il nuovo decreto n. 217/2017, come abbiamo detto sopra, sostituisce il comma 2 dell'artricolo 21, ma continua a parlare di documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

La firma elettronica autenticata

L'art. 25. commi 1 e 2, del CAD (rubricato "Firma autenticata") stabilisce:
"1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico"
.

Nel successivo comma 3 si stabilisce che "L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2" e pertanto, l'apposizione di firma digitale "integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente".


15.5. Sistema di ricerca documentale

L’articolo 40-ter, aggiunto dall’art. 35 del decreto in commento, introduce l’innovativo “Sistema di ricerca documentale”: sistema “volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente”.


15.6. Lo SPID

Per quanto riguarda lo SPID e il suo futuro il nuovo comma 2-quater dell’articolo 64, come modificato dall’art. 53 del decreto in commento, stabilisce: “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies”.
Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovrà stabilire la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

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15.7. I risparmi stimati

Il domicilio digitale dovrebbe portare a circa 250 milioni di euro di risparmi all'anno. Basta pensare, infatti, che il nuovo indirizzo via internet porterà ad azzerare gradualmente le spese postali. Ma non solo. Le Pubbliche Amministrazioni non dovranno più sostenere - si legge nella relazione tecnica al decreto - "i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.)".


APPROFONDIMENTI

1. PREMESSA - IL DOMICILIO DIGITALE e IL DIFENSORE CIVICO DIGITALE nei decreti legislativi n. 179/2016 e n. 217/2017

Recentemente, sono stati pubblicati due decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD):
1) il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 ed entrato in vigore il 14 dicembre 2016);
2) il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 27 gennaio 2018).

Vogliamo porre la nostra attenzione e approfondire i contenuti di due delle principali novità introdotte dai due decreti: il "DOMICILIO DIGITALE" e il "DIFENSORE CIVICO DIGITALE".


2. IL DOMICILIO DIGITALE

2.1. Cos’è il domicilio digitale e come si attiva

Con il D.Lgs. n. 179/2016 debuttano le definizioni di "domicilio digitale" e di "identità digitale". All'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- "n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche;"
- "u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64.

Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PP.AA..
Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle PP.AA. tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale.

Anche il nuovo decreto legislativo n. 217/2017 prevede, tra le innovazioni principali, quella del domicilio digitale, anche se, con più precisione, si dovrebbe parlare di istituzione di un domicilio digitale funzionante, considerato che quello da tempo inserito nel CAD è rimasto lettera morta.
Con l’entrata in vigore di questo nuovo decreto sarà dunque rafforzata l’importanza del “domicilio digitale”, che lo stesso decreto definisce ora in modo molto sintetico: “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1, comma 1, lett. n-ter)).
Tutti i cittadini italiani che lo vorranno potranno eleggere un domicilio digitale. Attenzione: "potranno", non dovranno. Una facoltà e non un obbligo o un dovere perché l’innovazione deve conquistare i cittadini e non esser loro imposta a colpi di leggi e sanzioni.
Servirà innanzitutto dotarsi di un’identità digitale (SPID) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un altro indirizzo equivalente (servizio elettronico di recapito certificato - SERC) e poi collegarsi a un sito internet.
Pochi click e il gioco sarà fatto: da quel momento tutti dovranno sapere che se si vuole o deve inviare una comunicazione avente valore legale a chi ha eletto un domicilio digitale non serve più nessuna busta, nessuna cartolina multicolore, nessuna raccomandata.
Una volta inserito in anagrafe il domicilio digitale fa stato e dovrà essere utilizzato da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette al Codice dell’Amministrazione Digitale per tutte le comunicazioni e notifiche al cittadino.
L'indirizzo elettronico adottato da ciascun cittadino sarà, pertanto, l'unico canale di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, dove ricevere ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe.
Peraltro già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta dalla PEC obbligatoria per molti soggetti: per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società iscritte nel Registro delle imprese.
Un successivo regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non dovrà essere obbligatoria la PEC.


Servizio elettronico di recapito certificato - SERC

Abbiamo detto che il domicilio digitale sarà dunque un indirizzo di PEC o equivalente (servizio elettronico di recapito certificato - SERC) da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.
Ma cos'è il SERC?
Il SERC è uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento europeo eIDAS, che potrebbe addirittura sostituyire la PEC.
Come è noto il Regolamento europeo 910/2014 (noto anche come eIDAS) ha introdotto il servizio elettronico di recapito certificato (SERC) come un “servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate”.
La nostra Posta Elettronica Certificata è certamente un servizio elettronico di recapito certificato e il Legislatore nel D.Lgs. n. 217/2017 ha modificato il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) stabilendo che (art. 1, comma 1-ter) “Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.”.
Il servizio elettronico di recapito certificato (SERC) è uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014) e come tale può essere erogato da un prestatore qualificato secondo quanto stabilito nel Regolamento medesimo. Esso è analogo all’emissione di certificati qualificati per la firma o di marche temporali che già hanno visto la qualifica di decine di soggetti in tutta Europa.
Rispetto alla nostra PEC il servizio europeo richiede la garanzia dell’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati e anche un elevato livello di sicurezza per l’identificazione del mittente. Per il resto PEC e SERC soddisfano i principi richiesti, tecnologicamente neutri, di data e ora dell’invio e ricezione e di integrità della trasmissione.

Ritornando al problema del "domicilio digitale", è opportuno ricordare che il decreto legislativo 217/2017 stabilisce che questo può essere realizzato sia tramite una casella di PEC, sia mediante un SERC qualificato.
In coordinamento con la circostanza che il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ha iniziato il percorso verso l’identità europea si può ipotizzare che tramite la credenziale SPID si accede al servizio di PEC o al SERC qualificato e si ottiene un sistema ad alta affidabilità verso l’Europa.


2.2. Indice nazionale dei domicili digitali

Tutti i domicili digitali dei cittadini che aderiranno al nuovo servizio verranno raccolti in una sorta di indice nazionale realizzato presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AdID): un elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati in formato aperto e liberamente consultabile.
Secondo quanto disposto dal nuovo art. 6-quater è, infatti, prevista l’istituzione di un “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”. Si tratta di un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti.

Dunque, non si parlerà più di Posta elettronica certificata (PEC), ma di domicili digitali e gli elenchi delle PEC diventano elenchi di domicili digitali. Inoltre i domicili digitali comprenderanno sia l'indirizzo di PEC sia il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Sono previsti tre elenchi dei domicili digitali:
1. l'Elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC, articolo 6-bis del CAD);
2. l'Indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (articolo 6-ter del CAD);
3. un terzo elenco completamente nuovo, ovvero l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, chiamato dal decreto correttivo «Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo articolo 6-quater del CAD).


2.3. FEBBRAIO 2018 - Il parere del Consiglio di Stato in materia di domicilio digitale

L’ufficio studi e pareri del Consiglio di Stato, su richiesta dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (atto prot.n. 748 del 14 febbraio 2018), si è pronunciato su una serie di questioni interpretative relative alle recenti novità normative in materia di domicilio digitale, in particolare rispetto ad alcuni profili di carattere tecnico inerenti il Processo Amministrativo Telematico (PAT).

. Se vuoi scaricare il documento del Consiglio di Stato, clicca QUI.


3. IL DIFENSORE CIVICO DIGITALE

Con la modifica dell’art. 17 del CAD (ora rubricato “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”), il nuovo decreto legislativo n. 217/2017 prevede l'introduzione di una nuova figura: il “difensore civico per il digitale”, il cui ufficio viene istituito presso l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Anche in questo caso si tratta di una "riesumazione" (anche se con delle nuove peciuliarità) di una norma che già esisteva, ma che è rimasta lettera morta.
Una delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale che sta per andare in pensione prevedeva, infatti, che presso ogni amministrazione avrebbe dovuto essere istituito un "difensore civico digitale" chiamato a raccogliere le segnalazioni dei cittadini relative agli inadempimenti della stessa amministrazione rispetto ai propri obblighi di digitalizzazione.
Inutile dire che la disposizione in questione era rimasta pressoché universalmente inadempiuta e che se anche qualche amministrazione più virtuosa avesse istituito l’ufficio in questione ben difficilmente il difensore civico sarebbe riuscito a persuadere la sua stessa amministrazione a esser più digitale, riconoscendo ai propri utenti i diritti di cittadinanza digitale che il codice garantisce loro.
Con il nuovo decreto correttivo si è deciso di cambiare schema. Niente più obblighi per migliaia di amministrazioni di nominarsi il proprio difensore civico digitale ma, invece, l’idea di istituirne uno solo, presso l’Agenzia per l’Italia digitale, auspicabilmente moderno, autonomo, autorevole e, per questo persuasivo.
L’ufficio che verrà costituito nei prossimi mesi, racconterà il Codice dell’amministrazione digitale ai cittadini, illustrerà loro i diritti di cittadinanza digitale che il Codice riconosce loro e, soprattutto, raccoglierà le segnalazioni di ogni diritto di cittadinanza rimasto violato e tradito.


3.1. La nuova figura del difensore civico digitale

Finalmente, cittadini e imprese, potranno, in pochi click, o, meglio ancora, con pochi tap sullo schermo di smartphone e tablet, segnalare all’ufficio del difensore civico digitale gli ostacoli che incontrano nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza digitale e/o gli inadempimenti di amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, chiedendo che il difensore civico, verifichi, valuti e, qualora la contestazione risulti fondata, intervenga per convincere l’amministrazione o il concessionario del servizio pubblico a rispettare i suoi doveri digitali.
Al garante, chiunque potrà presentare segnalazioni relativamente a presunte violazioni del CAD o delle altre norme in materia di digitalizzazione.
Cittadini e imprese si trasformeranno così in sentinelle di cittadinanza digitale e, dal basso, segnaleranno ciò che non funziona perché il difensore civico possa, al posto loro, farsi carico di dar forma e sostanza ai diritti dimenticati, violati o ignorati.
Tutto questo lo prevede il nuovo testo del comma 1-quater dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), come da ultimo modificato dal comma 1, lett. c) dell'art. 17 del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, entrato in vigore il 27 gennaio 2018.
Al comma 1-quater i primi tre periodi vengono così sostituiti:
“1-quater. È istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Per la prima volta dal 2005 (data del varo del CAD), i “nuovi” diritti riconosciuti a cittadini e imprese allo scopo di semplificare e rendere più efficace il loro rapporto con l’Amministrazione potrebbero passare da buoni propositi e eterne speranze a veri e propri diritti di cittadinanza in digitale capaci di dar forma e sostanza al dialogo tra cittadini, imprese, amministrazioni e fornitori di servizi pubblici.
Per la prima volta, infatti, esisterà una figura, un ufficio, un soggetto - terzo, imparziale, competente e autonomo per legge - al quale cittadini e imprese potranno rivolgersi, in maniera agile, semplice e immediata, senza formalità, intermediari professionali né carte da bollo per segnalare amministrazioni e concessionari di pubblici servizi che, a dispetto delle regole del Codice, resistono ostinatamente alla trasformazione digitale e ostacolano il Paese lungo la strada del futuro.
Sin qui l’unica chance era scrivere una posta elettronica certificata (PEC) direttamente all’amministrazione riottosa o, magari, rivolgersi a un avvocato perché trascinasse quell’amministrazione davanti ai Giudici amministrativi.
Molto dovrà cambiare!
Innanzitutto, il difensore civico digitale, che il correttivo del Codice dell’amministrazione digitale istituisce presso l’Agenzia per l’Italia digitale, dovrà fare attività di educazione civica digitale: raccontare a cittadini e imprese, al di là di norme e precetti scritti in giuridiche se, quali sono i loro diritti di cittadinanza digitale e come li si esercita.


3.2. 13 FEBBRAIO 2018 - L'AgID approva il regolamento che regola l'Ufficio del difensore civico per il digitale

Con Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha reso noto della pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della determinazione n. 37 del 12 febbraio 2018, inerente approvazione del “Regolamento concernente le procedure interne all’Agenzia per l’Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale”.
Il presente Regolamento disciplina, nella fase di prima applicazione, le procedure interne dell’Ufficio del difensore civico per il digitale aventi rilevanza esterna, avviate a seguito della presentazione da parte di chiunque, attraverso apposita area del sito istituzionale dell’Agenzia, di una segnalazione relativa a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD medesimo.

. Se vuoi scaricare il testo della determinazione n. 37/2018, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dell'AgID e inviare una segnalazione al Difensore civico per il digitale, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento della formazione e della conservazione del documento informatico, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento del PROTOCOLLO INFORMATICO - DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo in vigore fino al 13 maggio 2006).

. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 28 gennaio 2009, 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 - In vigore fino al 3 Luglio 2009).

. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - In vigore fino al 24 gennaio 2011).

. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 - In vigore dal 25 gennaio 2011).

. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - In vigore dal 14 settembre 2016). Testo elaborato dal sito Procedamus.

. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - In vigore dal 27 gennaio 2018).
In fase di aggiornamento.


. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 82/2005 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del CAD dal sito La PA digitale, clicca QUI.


. D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie - Decreto 2 maggio 2006, n. 237: Regolamento recante composizione e funzionamento del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

. D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

. D.P.C.M. 9 febbraio 2011: Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale.

. D.P.C.M. 2 marzo 2011: Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale all’Agenzia delle Entrate.

. D.P.C.M. 25 maggio 2011: Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD) all'Amministrazione economico finanziaria.

. D.P.C.M. 22 luglio 2011: Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

. DIRETTIVA 2013/37/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

. DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102: Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Uffuciale, comprensivo di annotazioni),
. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale),

. DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Uffuciale, comprensivo di annotazioni),
. DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale),

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Pubblicato su: 2009-03-31 (12841 letture)

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