COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.
Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.
Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Composizione e struttura
La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115;124;128;129;130), divisi in quattro sezioni:
- principi fondamentali (artt. 1-12);
- parte prima, diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54);
- parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (artt. 55-139);
- 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
Si riporta il testo originario della Costituzione della Repubblica italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, aggiornato con le modificazioni introdotte dalle leggi di revisione costituzionale:
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Costituzione della Repubblica italiana.
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LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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Il testo originario della Costituzione ha subito negli anni alcune modificazioni, approvate secondo il procedimento previsto dall'art. 138 della Costituzione..
In base a tale articolo le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Nel link che segue vengono riportati gli estremi delle leggi di revisione costituzionale, che hanno cioè modificato il testo di articoli della Carta:
. Leggi costituzionali.
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1. 12 APRILE 2016 - Approvata in via definitiva la Riforma costituzionale
Nella seduta del 12 aprile 2016 la Camera dei deputati ha approvato, in seconda deliberazione, il disegno di legge di riforma costituzionale (C. 2613-D), già approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione e dal Senato in seconda deliberazione.
Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale è stato approvato nel medesimo testo - in prima deliberazione - dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e - in seconda deliberazione - dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016.
In seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione; la Camera dei deputati lo ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari (quindi, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti).
2. 15 APRILE 2016 - Pubblicata la legge di revisione costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stata pubblicata la legge di revisione costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono chiedere che si proceda al referendum popolare.
La legge costituzionale ha una portata molto ampia. Uno degli interventi principali riguarda il superamento del bicameralismo paritario e il passaggio a un sistema di bicameralismo differenziato in cui le due Camere hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
La Camera dei deputati diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica diventa organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Per il Senato vengono previste una diversa composizione e una nuova modalità di elezione; il numero dei senatori diminuisce dai 315 previsti dall’attuale testo costituzionale a 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
Il Senato diventa un organo a elezione indiretta, in quanto i 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri componenti con metodo proporzionale e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
L’introduzione del bicameralismo differenziato si riflette nella diversa configurazione dei ruoli delle due Camere nell’ambito del procedimento legislativo. Sono previste due tipologie di procedimento legislativo, bicamerale e monocamerale, a cui si aggiunge una specifica procedura monocamerale con ruolo rinforzato del Senato per le sole leggi che applicano la clausola di supremazia (leggi a tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica o a tutela dell’interesse nazionale).
Nel procedimento bicamerale, limitato a specifiche tipologie di leggi, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere, con un ruolo paritario delle stesse. Per tutte le altre leggi è richiesta l’approvazione della sola Camera dei deputati.
Nel nuovo procedimento legislativo viene introdotto l’istituto del “voto a data certa”, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge ritenuto essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sia sottoposto alla valutazione definitiva della Camera dei deputati entro settanta giorni dalla deliberazione.
Vengono inoltre inseriti nella Costituzione i limiti alla decretazione d’urgenza ora previsti dalla legislazione ordinaria.
Numerose modifiche riguardano il Titolo V della Parte II della Costituzione.
Viene eliminato dalla Costituzione ogni riferimento alle province ed è ampiamente rivisto il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Viene soppressa la competenza legislativa concorrente e conseguentemente le materie sono ridistribuite tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. In particolare vengono riportate alla competenza esclusiva dello Stato materie che necessitano di una disciplina unitaria a livello nazionale tra cui: i>promozione della concorrenza; commercio con l’estero; ambiente; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; ambiente ed ecosistema; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro, disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale.
Mediante l’introduzione della clausola di supremazia, la legge dello Stato può intervenire in materie di competenza regionale quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale.
Alcune modifiche riguardano la disciplina del regionalismo differenziato e del potere sostituivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali.
La revisione del Titolo V non si applica nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome fino alla revisione dei rispettivi statuti.
- Si riporta il testo della nuova legge costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016:
. CAMERA DEI DEPUTATI - TESTO LEGGE COSTITUZIONALE - Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-31 (2111 letture) [ Indietro ] |