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DIRITTO D’AUTORE E COPYRIGHT - LA DIRETTIVA UE SUL COPYRIGHT - DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - LOTTA ALLA PIRATERIA E CRIMINALITA’ INFORMATICA





LA DIRETTIVA UE SUL COPYRIGHT

1. 12 SETTEMBRE 2018 - Il parlamento europeo ha approvato la direttiva sul Copyright

Il 12 settembre 2018 i parlamento europeo riunito a Strasburgo ha votato a favore della riforma europea sul copyright.
La proposta di riforma del Copyright ha ricevuto 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni.
Si aprono quindi i negoziati con Consiglio per arrivare, eventualmente, all’approvazione definitiva.
Emendati due degli articoli più discussi, l’11 ed il 13.
Il verdetto sul diritto d’autore è arrivato dopo una procedura-fiume dove gli eurodeputati hanno dovuto vagliare le decine di emendamenti piovuti sul testo dopo la bocciatura dello scorso luglio.
Ora la proposta deve passare dai colloqui fra Parlamento, Commissione e Consiglio dei ministri per arrivare al via libera definitivo, ovviamentro entro la scadenza di maggio 2019.

Premessa
La proposta di Direttiva trova, come origine, la presa d’atto che la normativa già in vigore, che tutela il diritto d’autore, risulta ormai obsoleta, e per l’effetto inadeguata, in relazione ai contenuti digitali, che hanno superato, e di gran lunga, quelli tradizionali, come la televisione e la carta stampata.
Il diritto d’autore rappresentava un diritto di proprietà intellettuale esclusivo, a tutela dell’opera creata dall’autore, nonché gli interessi di coloro, come gli editori, che secondo una qualche modalità cooperavano, in sinergia all’autore, a mettere l’opera a disposizione dei fruitori.
Oggi questo compito si è dissolto tra i numerosi operatori, che nelle vesti più disparate, operano nel web (infuencer, web editor, copywriter, e via dicendo) e che, con l’agilità propria dei moderni mezzi tecnologici, nonché dalla normativa, che non pone limiti a riguardo, hanno la possibilità di replicare (ad esempio, linkando) contenuti.
Orbene, la direttiva europea sul copyright del 2001, ancora vigente, secondo l’opinione espressa dalla Commissione europea, non si adatta all’ambiente digitale, pertanto si è deciso di attivare un’operazione di attualizzazione, concretizzatasi nella proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, ogni approvata dall’Europarlamento.

La direttiva è stata proposta dalla Commissione europea il 14 settembre 2016, in seguito alla comunicazione del dicembre 2015 Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore, che auspicava un aggiornamento della normativa europea in materia di diritto d'autore.
Il 25 maggio 2018, il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio dell'Unione europea ha approvato un testo.
Un diverso testo è stato approvato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) il 20 giugno 2018, con voto a favore di PPE, ALDE ed Europa delle Nazioni e della Libertà, la contrarietà di Verdi e Sinistra Europea e l'astensione dei Conservatori; si sono invece divisi tra favorevoli e contrari sia i Socialisti e Democratici che Europa della Libertà e della Democrazia Diretta,
Il 5 luglio 2018, la proposta di direttiva è stata rigettata dal Parlamento europeo, con 318 contrari contro 278 favorevoli (e 31 astenuti), riaprendo la discussione e posticipandola a settembre 2018.
La votazione finale è prevista per dicembre 2018 o gennaio 2019.
Nonostante l’approvazione odierna, la Direttiva potrebbe anche non entrare mai in vigore, poiché la parola, ora, passa agli Stati membri.
Inizia quindi un ulteriore passaggio, e cioè il negoziato tra Stati ed istituzioni europee.

. Se vuoi consultare il testo della proposta di dirittiva presentata il 14 settembre 2016, clicca QUI.


Perché nuove regole
La direttiva sul copyright è stata pensata allo scopo di aggiornare le regole sul diritto d’autore nell’Unione Europea ferme al 2001, quando le cose su Internet funzionavano diversamente.
Ha il pregio di armonizzare le leggi sul copyright nei singoli Stati, dando basi comuni più chiare sulle quali ogni stato può poi elaborare i propri regolamenti.
In linea generale sono tutti d’accordo sulla necessità di aggiornare le regole, ma ci sono idee molto differenti su come farlo, soprattutto in relazione ad alcuni articoli della direttiva ritenuti troppo vaghi e che potrebbero lasciare spazio a interpretazioni più o meno creative da parte degli stati membri, rendendo difficile il processo di armonizzazione.

Come si diceva sopra, Il dibattito parlamentare si è concentrato soprattutto sugli emendamenti proposti a due disposizioni cruciali: l'articolo 11 e l'articolo 13.
L'articolo 11 prevede un nuovo diritto in favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche, al fine di ottenere un compenso per l’utilizzo digitale dei pezzi, dai medesimi editati;
mentre l'articolo 13 prevede che le piattaforme on line, quali Youtube, sarebbero obbligate a porre in atto misure idonee a monitorare i contenuti, per garantire la remunerazione del diritto d’autore.
Ma vediamo di approfondire i ciontenuti dei due articoli.

Articolo 11
L'articolo 11 ("Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale") obbliga le piattaforme online che pubblicano link o snippet a pubblicazioni di carattere giornalistico a munirsi preventivamente di una licenza rilasciata dal detentore dei diritti.
La nuova direttiva sul copyright vuole provare a bilanciare diversamente il rapporto tra le piattaforme online – Google, Facebook e gli altri – e gli editori, che da tempo lamentano di subire uno sfruttamento dei loro contenuti da parte delle prime nei loro servizi e senza un adeguato compenso.
Il tema è annoso e controverso: da un lato gli editori accusano i social network e i motori di ricerca di usare i loro contenuti (per esempio con le anteprime degli articoli su Google o nel Newsfeed di Facebook), senza offrire in cambio nessuna forma di compenso; dall’altra parte ci sono le piattaforme che dicono di fare già ampiamente gli interessi degli editori, considerato che il loro traffico arriva in buona parte dalle anteprime pubblicate sui social network o nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.
Ci sono buone ragioni da entrambe le parti, ma – per come è stato pensato e modificato – l’articolo 11 continua a favorire più gli editori che le piattaforme (e per questo potrebbe portare a un disimpegno delle piattaforme che finirebbe per danneggiare soprattutto i piccoli gruppi editoriali).
La direttiva dice che ogni Stato membro deve assicurarsi che gli editori ricevano compensi “consoni ed equi” per l’uso dei loro materiali da parte dei “fornitori di servizi nella società dell’informazione”, cioè le aziende di Internet.
Gli emendamenti hanno chiarito meglio che il principio riguarda le grandi piattaforme e che esclude gli utilizzi privati dei link e il loro impiego non commerciale, per esempio nei progetti di conoscenza condivisa (“wiki”) come Wikipedia.

Articolo 13
L’articolo 13 ("Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti") è l'articolo che continua a suscitare le maggiori preoccupazioni per la libera circolazione dei contenuti.
L'articolo prevede che le piattaforme online esercitino una sorta di controllo su ciò che viene caricato dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti protetti dal diritto d’autore e sul quale gli utenti non detengono diritti.
L’idea è che ogni fornitore di servizi online si metta d’accordo con le case editrici, cinematografiche e discografiche per dotarsi di una licenza che gli permetta di ospitare contenuti coperti da copyright.
I critici della direttiva temono che i fornitori siano costretti a dotarsi di un sistema simile a “Content ID”, la tecnologia utilizzata da anni da YouTube proprio per evitare che siano caricati video che violano il copyright sul suo sito. Il sistema dovrebbe bloccare il caricamento evitando la diffusione di un video, un file musicale o altri contenuti, evitando la violazione.
I contrari hanno fatto notare che, per sviluppare “Content ID”, YouTube ha speso svariati milioni di dollari, e che nonostante sia il miglior sistema in circolazione, non sempre funziona al meglio e talvolta porta alla censura immotivata di alcuni contenuti. Che le piattaforme e i fornitori di servizi si dotino di un sistema analogo sembra improbabile, sia per i costi sia per le difficoltà tecniche che deriverebbero.
I promotori delle modifiche ricordano invece che le soluzioni proposte, e via via corrette e integrate nella direttiva, danno la possibilità di avere licenze più adeguate da applicare online, tutelando meglio i diritti degli autori.
L'articolo 13 ha incluso una misura ribattezzata «upload filter» (filtro sugli upload). In breve, le piattaforme online sono chiamate a «siglare contratti di licenza con i proprietari dei diritti, a meno che questi non abbiano intenzione di garantire una licenza o non sia possibile stipularne». In assenza di un accordo, gli stessi fornitori di servizi online devono predisporre «misure appropriate e proporzionate che portino alla non disponibilità di lavori o altri argomenti che infrangano il diritto d'autore o diritti correlati».
Dalla misura, come precisa lo stesso testo, sono esclusi aggregatori di notizie piccoli o micro, enciclopedie libere (come Wikipedia) o piattaforme open source.

La direttiva del copyright sarà ora analizzata nei negoziati tra istituzioni europee e Stati membri.

. Se vuoi consultare il testo della proposta di dirittiva approvata dal parlamento europeo, clicca QUI.


2. 26 MARZO 2019 - L'Europarlamento approva definitivamente la direttiva sul Copyright

Con un comunicato stampa del 26 marzo 2019, il Parlamento Europeo comunica che i deputati hanno approvato, con 348 voti favorevoli, 274 contrari e 36 astensioni, la direttiva recante le nuove norme UE sul copyright, che consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare accordi più vantaggiosi con i giganti del web.
Si conclude così il processo legislativo, iniziato nel 2016, per il Parlamento europeo. Spetterà ora agli Stati membri, nelle prossime settimane, approvare la decisione del Parlamento.

La direttiva intende garantire la libertà di espressione e mira a rafforzare la posizione degli autori nell'ambito delle negoziazioni con le grandi piattaforme web consentendo a scrittori, giornalisti, cantanti, musicisti e attori di negoziare accordi più vantaggiosi con produttori o editori.
Il testo adottato dal Parlamento europeo dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio dell'Unione europea e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
L’accordo entrerà in vigore due anni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE.

La riforma, proposta dalla Commissione Europea, era ritenuta necessaria per aggiornare una direttiva del copyright del 2000, quando l'Internet era agli albori.
Oggi, dice la Commissione, il 56% degli utenti legge articoli giornalistici senza pagare alcunché. Anche musica, foto, testi protetti su copyright circolano gratis sulle piattaforme di giganti come Google, Yahoo, Facebook senza ricevere alcun compenso, mentre queste società vendono a peso d'oro a fini pubblicitario il traffico così generato sui propri siti.
Durissima invece la campagna di opposizione dei giganti del Web, che dovranno ora pagare royalties per la pubblicazione di materiali protetti da copyright.

Le piattaforme Internet saranno direttamente responsabili dei contenuti caricati sul loro sito, dando automaticamente agli editori di notizie il diritto di negoziare accordi per conto dei giornalisti sulle informazioni utilizzate dagli aggregatori di notizie.
Queste maggiori responsabilità delle società online faranno aumentare le possibilità dei titolari dei diritti di ottenere accordi di licenza equi, ricavando in tal modo una remunerazione più giusta per l'uso delle loro opere sfruttate in forma digitale.
Internet deve rimanere uno spazio di libertà di espressione ma la direttiva contiene delle disposizioni per evitare che gli aggregatori di notizie ne abusino.
La novità più importante è che i giganti del web – da Google a Facebook, passando per YouTube e Twitter – dovranno accordarsi con chi detiene i diritti d’autore dei contenuti utilizzati in rete e pagare loro un equo compenso per il materiale visualizzato.

La nuova normativa prevede all'articolo 11 (noto come "Link tax") accordi tra editori e giganti del Web (non degli utenti) per un congruo pagamento di licenze per la pubblicazione di testi protetti dal copyright.
L'articolo 17 (conosciuto come articolo 13, per via delle versioni precedenti del testo), prevede una verifica da parte delle piattaforme, prima del caricamento sulla pagina Web, che i contenuti non stiano violando il copyright.

Esentate dalla normativa sono le società con meno di 10 milioni di euro di fatturato l'anno e 5 milioni di utenti mensili, le enciclopedie online come Wikipedia, le piattaforme open-source, i siti di musei, biblioteche, materiali didattici.

. Se vuoi approfondire l’argomento dal sito del Parlamento europeo, clicca QUI.


3. 17 MAGGIO 2019 - DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI AL MERCATO UNICO DIGITALE - Pubblicata la direttiva dell’Unione europea - Recepimento entro il 7 giugno 2021

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 130 del 17 maggio 2019, la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
La presente direttiva – si legge all’art. 1, comma 1 - stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti.
Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.
Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE (art. 1, comma 2).

Le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori, dall'altro.
Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. In particolare – secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 3 - gli Stati membri devono consentire le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso per i seguenti motivi:
- per scopi di ricerca scientifica. In tal caso, gli organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale devono assicurare che le copie di opere o altri materiali, ma anche la verifica dei risultati della ricerca, siano memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica;
- ai fini dell'estrazione di testo e di dati. In tal caso le riproduzioni e le estrazioni possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Comunque è stabilito che si possono estrarre testi e dati a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online (art. 4, comma 3);
- ai fini dello svolgimento di attività didattiche digitali e transfrontaliere. In tal caso, per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, è necessario che tale utilizzo:
a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile (art. 5).

La direttiva reca al Titolo III (artt. 8 – 14) le misure volte a migliorare le procedure di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti.
Tali misure sono necessarie affinché tutti gli Stati membri possano disporre di meccanismi giuridici atti a consentire che le licenze che gli organismi di gestione collettiva pertinenti e sufficientemente rappresentativi rilasciano agli istituti di tutela del patrimonio culturale, per determinati utilizzi di opere o altri materiali fuori commercio, si applichino anche ai diritti dei titolari che non hanno conferito un mandato al riguardo a un organismo di gestione collettiva rappresentativo (art. 8).

La direttiva dispone che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte.
È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.
Ai fini dei meccanismi di concessione delle licenze, è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace attraverso norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato.

Al Titolo IV (artt. 15 – 23) vengono dettate misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore.
Gli Stati membri – come stabilito all’articolo 15 – devono riconoscere agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 (diritto di riproduzione) e all'articolo 3, paragrafo 2 (diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico), della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.
La direttiva, all’articolo 16, stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri possano prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.
Importante l’introduzione, con l’articolo 18, del “principio di una remunerazione adeguata e proporzionata” secondo cui deve essere garantito, in ogni stato membro, a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
A garanzia di questo principio viene introdotto, con l’articolo 19, l’obbligo di trasparenza in quanto gli Stati membri devono provvedere a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.
Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza a decorrere dal 7 giugno 2022 (art. 27).

La direttiva deve essere applicata a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva e fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021 (art. 26).
La direttiva entrerà in vigore il 6 giugno 2019. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021 dandone immediata comunicazione alla Commissione (art. 29, comma 1).
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. 10 NOVEMBRE 2021 - COPYRIGHT E DIRITTI NEL MERCATO DIGITALE – RECEPITA LA DIRETTIVA (UE) 2019/790

Equa remunerazione per autori ed editori di giornali, uso di piattaforme di condivisione on-line, opere fuori commercio e modifiche al diritto d’autore.
Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021 e in vigore dal 12 dicembre 2021), con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
Il D.Lgs. n. 177/2021 ha apportato significative modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio con particolare riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione.
Sono state introdotte nuove disposizioni finalizzate non solo ad assicurare una equa remunerazione per gli autori e gli editori di giornali ma sono state altresì rese più trasparenti le relazioni con le piattaforme online.
Sono inoltre state emanate norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore, i diritti connessi, le agevolazioni rispetto all’ottenimento di licenze, oltre a disposizioni finalizzate ad assicurare il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e degli altri materiali.
Il testo della direttiva 2019/790 e del decreto di recepimento viene riportato nei riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.Lgs. n. 177/2021, clicca QUI.


5. 24 LUGLIO 2'23 - L. N. 93/2023 - NUOVA LEGGE ANTIPIRATERIA - Pubblicata la legge sul contrasto alla diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

Approvata in via definitiva dal Senato il 12 luglio 2023, è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, la legge 14 luglio 2023, n. 93, che contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
La legge, che ha l'obiettivo di arginare il fenomeno della pirateria audiovisiva, riconosce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nuovi strumenti per contrastare il fenomeno.
Viene in particolare attribuito all'Autorità il potere di ordinare ai prestatori di servizi, inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
Con lo stesso provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso agli stessi contenuti illeciti o comunque a contenuti della stessa natura.
Nei casi di gravità e urgenza, che riguardano contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili (ad esempio, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, eventi sportivi o eventi di grande interesse pubblico), l'ordine di disabilitare l'accesso può essere adottato dall'AGCOM mediante un provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio, su richiesta del titolare dei diritti violati o dei suoi aventi causa.
L’AGCOM provvede a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati (art. 2, comma 7).

A chiunque abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, l’AGCOM applicherà la sanzione di cui all’art. 1, comma 31, terzo periodo, della L. n. 249/1997, cioè da euro 10.000,00 fino al 2% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione (art. 5).

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'AGCOM deve modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013) e, entro 30 giorni, deve convocare, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un tavolo tecnico con la partecipazione degli operatori per definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi a dominio e degli indirizzi IP.
A tal fine è prevista la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione (art. 6).

Per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCOM, previsto l'aumento della pianta organica (art. 7).



DIRITTO D’AUTORE - CONTRASSEGNO SIAE E COPYRIGHT

1. Il diritto d’autore

1.1. Il diritto d'autore nella legislazione italiana

Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore).
In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l'Italia), laddove in quelli di common law esiste l'istituto del copyright.
(Fonte: Wikipedia).

Il diritto d'autore è, giuridicamente parlando, molto giovane. Solo in tempi recenti, rispetto alla normale evoluzione del nostro diritto che comincia a formarsi più di duemila anni fa, viene sentita l'esigenza di un riconoscimento di un diritto a favore dell'autore.
Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa e con la conseguente nascita dell'attività editoriale, produttiva di forti interessi economici, che porta alla circolazione di un rilevante numero di esemplari stampati.

La prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimase in vigore fino al 1925, quando venne sostituita da una nuova normativa.
Infine la legge 22 aprile 1941 n. 633 e il relativo regolamento, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1942 n. 1369, hanno regolamentato più estesamente ed efficacemente la materia e, con alcune successive modifiche e integrazioni, è tuttora in vigore.
Inoltre disposizioni sul diritto d'autore si trovano nel Titolo IX del Libro V del Codice Civile (articoli 2575 - 2583).

Al momento della sua emanazione, la legge n. 633/1941 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna.
Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana, l'impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.

Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore.
Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti:
• alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale,
• alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé,
• alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia,
• all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico,
• al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta),
• alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche.

Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento di due direttive: direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169) e direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (recepita in Italia con il Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518), sono state, inoltre,ricompresi nell'elenco:
• i programmi per elaboratore
• le banche di dati
.


1.2. L'evoluzione della tutela internazionale

1.2.1. La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

Dato lo sviluppo avanzato dei sistemi di comunicazione della nostra era e dei mezzi che facilitano la riproduzione, la protezione dell'opera artistica si è resa molto più complessa e si richiede oggi una tutela non più esclusivamente nazionale ma internazionale.
Sono state così stipulate dapprima una serie di convenzioni tra i diversi Stati, che sono poi sfociate nella "Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche" (nota come Convenzione di Berna), sottoscritta a Berna nel 1886, di cui l'ultima revisione è del 1971.
La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche è un accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.
Venne adottata a Berna il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
La Convenzione è stata ratificata in Italia in base alla legge 20 giugno 1978, n. 399 ed è entrata in vigore il 14 novembre 1979.

- Si riporta il testo della:
. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche. (Versione non ufficiale in lingua italiana).


1.2.2. La Convenzione Universale del Diritto d'Autore

Il 6 settembre 1952 fu firmata a Ginevra la Convenzione Universale del Diritto d'Autore, entrata poi in vigore nel 1955.

- Si riporta il testo della:
. Convenzione Universale del Diritto d'Autore.


1.2.3. Le successive Convenzioni

Nel 1961 fu firmata a Roma la Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici.

Nel 1994 è ratificato l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, mentre del 1996 sono i due trattati WIPO, il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT).
L'obiettivo del legislatore internazionale è quello di raggiungere una tutela sovranazionale del diritto d'autore armonizzata, per ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi.


2. Il contrassegno SIAE

2.1. Finalità del contrassegno

L'art. 181 - bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore, prevede che la SIAE apponga un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Il contrassegno SIAE svolge due funzioni fondamentali: è un efficace mezzo di lotta alla contraffazione (un prodotto privo di bollino è sicuramente pirata) e agevola le procedure di calcolo dei diritti d'autore.

"Il contrassegno Siae serve a distinguere il prodotto genuino da quello contraffatto e costituisce pertanto uno strumento spesso utilizzato dalla polizia e dalla stessa magistratura per distinguere il prodotto lecito da quello illecito".
Lo stabilisce la Cassazione (Sentenza 31 luglio 2008, n. 32064) che ha chiarito, il valore del contrassegno Siae. La Cassazione afferma inequivocabilmente che il bollino è al servizio del consumatore per distinguere un supporto (cd, dvd) autentico da quello pirata: "Il contrassegno Siae serve anche a tutelare il consumatore perché distingue il prodotto originale da quello contraffatto e serve a prevenire le frodi, finalità queste che non sono in contrasto con il diritto comunitario".

Il contrassegno, normalmente, contiene il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi sopra detti.
In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Il contrassegno viene, di norma, applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
Nei casi in cui tali modalità non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.


2.2. Pubblicato il nuovo regolamento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009, il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 concernente "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633".

Il regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonchè la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE).

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 1, sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purchè conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonchè i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.


2.3. Contrassegno SIAE - Abolizione sempre più vicina!

E’ una sentenza storica quella con la quale il Consiglio di Stato (sentenza del 2 febbraio 2012, n. 584) ha definitivamente accertato l’illegittimità della previsione contenuta nel D.P.C.M. n. 31 del 23 febbraio 2009 relativo alla nuova disciplina sull’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, l’anacronistica ed inutile pecetta adesiva che continua a campeggiare su CD e DVD distribuiti nel nostro Paese ed a fruttare milioni di euro all’anno alla Società italiana autori ed editori.
Come qualcuno, forse, ricorderà, all’indomani della decisione del 8 novembre 2007, con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato l’illegittimità della previgente disciplina italiana in materia di obbligo di apposizione del contrassegno SIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri era corsa ai ripari, varando un nuovo regolamento destinato a prendere il posto di quello appena dichiarato illegittimo, a reintrodurre l’obbligo di “pecettare” CD e DVD e, soprattutto, a salvare il portafoglio della SIAE da un epilogo ineluttabile: dover restituire a migliaia di imprenditori decine di milioni di euro incassati negli ultimi anni in forza di una norma ormai dichiarata inopponibile ai privati dalla Corte di Giustizia.
Nel Regolamento, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva, tra l’altro, scritto che i rapporti patrimoniali intercorsi in epoca anteriore alla decisione della Corte di Giustizia tra i privati e la SIAE venivano fatti salvi.
Il Consiglio di Stato ha fatto ora giustizia e ricordato che un’amministrazione, con un Regolamento, non può riscrivere la storia a ritroso sollevando sé stessa ed un altro soggetto giuridico dall’obbligo di restituire a centinaia di imprese quanto indebitamente percepito.
La brutta storia del contrassegno SIAE e del balzello ad esso collegato è, ora, vicina al capolinea.

- Si riporta il testo delle due tabelle a confronto:
. Consiglio di Stato - Sentenza del 2 febbraio 2012, n. 584.


3. Il Copyright

Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa ”diritto di copia") è l'insieme delle normative sul diritto d'autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense.
Col tempo, ha assunto in Italia un significato sempre più prossimo ad indicare le "norme sul diritto d'autore vigenti in Italia", da cui in realtà il copyright differisce sotto vari aspetti.
È solitamente abbreviato con il simbolo ©.
Quando tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C).

Il Parlamento europeo è intervenuto in materia di copyright con la Direttiva 2004/47/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2004 (pubblicata sulla GUCE L 157 del 30 aprile 2004; con rettifica pubblicata nella GUCE L 195 del 2 giugno 2004) (IPRED1).

La Direttiva 2004/48/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140 (Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale).

Il Parlamento di Strasburgo nell'aprile del 2007 ha approvato il testo di una nuova direttiva che mira a modificare la direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale (IPRED2).


INTERNET E DIRITTO D’AUTORE

1. 6 LUGLIO 2011 - AGCOM approva lo schema di regolamento

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, nella sua riunione del 6 luglio 2011, ha approvato a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno “schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.
Il provvedimento (n. 398/11/CONS) sarà ora sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l’obiettivo di acquisire tutte le proposte e le osservazioni dei soggetti interessati e di consentire così un’occasione aggiuntiva di confronto puntuale sul testo.
Lo schema di regolamento è stato infatti rielaborato a seguito della consultazione pubblica sui “lineamenti di provvedimento” che ha visto la partecipazione di 55 soggetti in rappresentanza, a vario titolo, delle diverse comunità e gruppi di interesse.

Da quanto si evince dal Comunicato stampa lo schema del provvedimento si divide in due parti.
La prima parte è relativa alle misure da sviluppare per favorire l’offerta legale e la promozione effettiva dell’accesso ai contenuti da parte degli utenti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promozione dell’offerta legale tramite l’individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative;
- elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti;
- promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento favorendo l’accesso ai contenuti premium;
- individuazione di criteri e procedure per l’adozione di accordi collettivi di licenza;
- realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti;
- osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell’offerta legale di contenuti digitali.
Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l’istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti.

La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d’autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all’Autorità.
Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down).

Nella seconda fase, qualora l’esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.

La procedura dinanzi all’Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.
Inoltre, come tutti i provvedimenti dell’AGCOM, anche le decisioni in materia di diritto d’autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio.

La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use):
– i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro;
– l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione;
– l’uso didattico e scientifico;
– la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa.

La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell’accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie:
– non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer;
– non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti;
– non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell’interesse di tutte le parti coinvolte;
– inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l’upoloader riceverà l’avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica.

Nel caso dei b>siti esteri, qualora, in esito all’attività istruttoria, l’AGCOM richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d’autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza.

. Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa dell'AGCOM, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della deliberazione n. 398/11/CONS, clicca QUI.


LOTTA ALLA PIRATERIA E CRIMINALITA’ INFORMATICA

1. La pirateria informatica

La locuzione ”pirateria informatica” indica illeciti di varia natura perpetrati tramite l'utilizzo improprio di applicazioni, software e/o reti informatiche.
I detentori di diritti d'autore utilizzano sovente la stessa locuzione come sinonimo di "copia vietata".
Alcune delle azioni configuranti “pirateria” (perseguita in molti paesi, ma non in tutti) derivano da uso improprio del diritto di utilizzare il software secondo le condizioni alle quali è stato rilasciato dall'autore o dal detentore dei diritti economici di sfruttamento dell'opera (a volte racchiuse in una licenza d'uso).
La forma di perseguibilità giuridica varia a seconda delle legislazioni, è stata oggetto di considerazione dell'Unione Europea e sono stati stipulati trattati internazionali in argomento.


1.1. Tipologie

Nella pratica della pirateria informatica sono state individuate cinque tipologie principali di abuso, che andiamo brevemente ad illustrare.

1) Pirateria degli utenti finali o pirateria domestica
La pirateria domestica è una controversa figura che concerne la duplicazione di programmi, musica, video in ambito domestico tramite masterizzazione e divulgazione del materiale ad una cerchia ristretta di persone, per lo più di ambito familiare o assimilabile.
Legislazioni di alcuni paesi, più spesso in occasione di sentenze, hanno però stabilito la liceità della copia personale ed in alcuni casi l'illiceità di clausole della licenza d'uso eventualmente in contrasto con tale pratica.
A questa condotta è stata talvolta assimilata anche quella di effettuare aggiornamenti del software senza disporre di licenza e della copia legale da aggiornare, sebbene la considerazione giuridica per queste fattispecie sia in genere notevolmente differente, consistendo a fini legali nell'indebita acquisizione di applicativi.

2. Underlicensing o violazione delle condizioni di licenza
La violazione di condizione di licenza si verifica nelle grandi aziende o in organizzazioni che richiedono l'utilizzo di più computer e consiste nell'installare software utilizzando un numero maggiore di copie rispetto a quante consentite nella licenza.
Talvolta si riscontra questo fenomeno nel caso di una crescita rapida del numero di computer all'interno di un'organizzazione, specie per sistemi operativi o per programmi destinati a particolari categorie (scuole, aziende, ecc).

3. Pirateria perpetrata su Internet
Attraverso la Rete è possibile vendere o mettere a disposizione gratuitamente programmi non originali.
Questo illecito si compone da una parte dell'illecito di chi rende indebitamente disponibile materiale coperto da diritti, e dall'altra dall'illecito dell'utente che ne effettua il download senza averne titolo (è discussa la figura dell'utente che si avvalga di un servizio non lecitamente allestito per l'ottenimento di materiali che ha titolo a procurarsi).
Nella pratica può assumere diverse forme: siti web che rendono possibile lo scambio libero e gratuito di software attraverso download e upload, reti peer to peer che consentono di scaricare programmi in violazione del copyright, aste on-line che offrono software a basso prezzo.

4. Hard disk Loading
Si ha un tipo particolare di pirateria quando aziende addette alla vendita di computer offrono apparecchi nei quali sono istallati software piratati per allettare gli acquirenti. Così facendo non solo incoraggiano alla pirateria, ed espongono se stessi ed i compratori a rischi legali, ma creando, a loro favore, una concorrenza sleale danneggiano i venditori onesti.

5. Contraffazione del software
La contraffazione del software consiste nella produzione e nella vendita di copie illecite dei prodotti, a volte imitandone confezionamento e packaging degli originali (confezioni, manuali, contratti di licenze, etc).


1.2. Organizzazioni per il contrasto alla pirateria

In buona parte dei paesi occidentali sono state istituite specialità delle forze di polizia per il contrasto alla pirateria.
In Italia la Polizia di Stato ha attivato un nucleo di polizia presso la Polizia postale.
Ci sono anche organizzazione private, talvolta realizzate da aziende interessate alla tutela dei diritti di sfruttamento economico delle opere.
La Business Software Alliance (BSA) è un'organizzazione di contrasto alla pirateria informatica fondata nel 1988.
In Italia è altresì in vigore presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale.
(Fonte: Wikipedia)


. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Business Software Alliance (BSA), clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale, clicca QUI.


2. Il crimine informatico – Normativa

2.1. Normativa europea

L’esigenza di punire i crimini informatici emerse già alla fine degli anni ’80, tanto che, il 13 settembre 1989, il Consiglio d'Europa emanò una ”Raccomandazione sulla Criminalità Informatica” dove venivano discusse le condotte informatiche abusive.

I reati vennero divisi in due liste: facevano parte della prima lista detta lista minima quelle condotte che gli Stati sono invitati a perseguire penalmente quali:
• La frode informatica che consiste nell’alterare un procedimento di elaborazione di dati con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto;
• Il falso in documenti informatici;
• Il danneggiamento di dati e programmi;
• Il sabotaggio informatico;
• L’accesso abusivo associato alla violazione delle misure di sicurezza del sistema;
• L’intercettazione non autorizzata;
• La riproduzione non autorizzata di programmi protetti;
• La riproduzione non autorizzata di topografie di prodotti a semiconduttore.

Facevano invece parte della seconda lista detta lista facoltativa condotte "solo eventualmente" da incriminare, quali:
• L’alterazione di dati o programmi non autorizzata sempre che non costituisca un danneggiamento;
• Lo spionaggio informatico inteso come la divulgazione di informazioni legate al segreto industriale o commerciale;
• L’utilizzo non autorizzato di un elaboratore o di una rete di elaboratori;
• L’utilizzo non autorizzato di un programma informatico protetto, abusivamente riprodotto.

Successivamente, in occasione del XV Congresso dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) del 1990, emerse la necessità di incriminare non solo i reati previsti dalla lista minima ma anche le condotte descritte nella lista facoltativa.
Le varie legislazioni informatiche che hanno seguito il XV Congresso dell’AIDP hanno tenuto conto delle indicazioni date dall’associazione e nel settembre 1994 il Consiglio d’Europa ha aggiornato la precedente Raccomandazione ampliando le condotte perseguibili penalmente, inserendo:
• Il commercio di codici d’accesso ottenuti illegalmente;
• La diffusione di virus e malware
.


2.2. Normativa italiana

Il legislatore italiano, con la Legge 23 dicembre 1993, n. 547, ha scelto di collocare i nuovi reati informatici accanto alle figure di reato già esistenti.

La frode informatica
La frode informatica viene associata alla frode "tradizionale" con la differenza che viene realizzata per mezzo di uno strumento informatico.
La legge 547 del 1993 aggiunge al Codice Penale l’art. 640-ter per punire chiunque cerchi di ottenere un arricchimento interferendo abusivamente nell’elaborazione dei dati.
Non viene identificato come frode informatica l’indebito utilizzo di carte di pagamento magnetiche che è invece disciplinato dall’art. 55 della legge 231 del 21 novembre 2007.

La falsificazione di documenti informatici
I documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali e l’art. 491-bis c.p. prevede l’applicabilità delle disposizioni sulla falsità in atti pubblici e privati. La falsificazione in comunicazioni informatiche ricalca invece il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.).

Le aggressioni all’integrità dei dati
La legge 547 del 1993 amplia le precedenti disposizioni in materia e integra al Codice Penale:
• l’art. 635-bis sul danneggiamento dei sistemi informatici e telematici,
• l’art. 615-quinquies sulla diffusione di virus e malware,
• l’art. 392 sulla violenza sulle cose (a tal proposito la legge 547 del 1993 precisa le situazioni dove le aggressioni riguardano beni informatici) ed infine
• l’art. 420 sul reato di attentato ad impianti di pubblica utilità.

Le aggressioni alla riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche
Riguardo le forme di intrusione nella sfera privata altrui si incriminano:
• l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),
• la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.) e
• la rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.), includendo i documenti protetti contenuti su supporti informatici.
Circa le aggressioni alle comunicazioni informatiche viene ampliato il concetto di corrispondenza contenuto nel quarto comma dell’art. 616 c.p. che ingloba anche la corrispondenza informatica e telematica e punisce l’intercettazione e l’interruzione di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.) e l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni informatiche (art. 617-quinquies), qualora tali condotte non siano esplicitamente autorizzate.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, che recepisce la Convenzione di Budapest sul crimine informatico, ha modificato il Codice penale e quello di procedura penale riconoscendo implicitamente il ruolo dell'informatica forense nel processo penale.

Opere pirata e diritto d’autore

Nei casi di pirateria informatica, viene punita l’appropriazione indebita dell’idea originale. Gli oggetti che si intende tutelare sono di diversi tipi.

Le topografie
Con qualche anno di ritardo rispetto ai termini previsti dalla direttiva europea, la legge 70 del 21 febbraio 1989 tutela le topografie di prodotti a semiconduttori ovvero i tracciati incisi sulle piastrine di silicio.
A tal proposito non sono previste sanzioni penali per le violazioni dei diritti nonostante la Raccomandazione del 13 settembre 1989 del Consiglio d’Europa le preveda.

I software
Con la modifica della legge 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, i programmi per elaboratore vengono inclusi tra le opere di ingegno.
In seguito alla Direttiva CEE del 14 maggio 1991 recepita dal D. Lgs. 518 del 29 dicembre 1992, si vuole prevenire la duplicazione e la vendita dei programmi a fine di lucro (art. 171-bis 1.a.).
La sanzione pecuniaria prevista viene successivamente aggravata dal D. Lgs. 205 del 15 marzo 1996.

I database
Il D. Lgs. 169 del 6 maggio 1999 riconosce i diritti di esclusiva al creatore del database (artt 64-quinquies e sexies) e il diritto di tutela al "costitutore" del database, ovvero a colui che effettua investimenti in termini di tempo e denaro per raccogliere e inserire materiale nel database, con il fine di salvaguardare il valore patrimoniale dell’investimento.

Le opere fonografiche e videografiche
Gli abusi di duplicazione e distribuzione vengono disciplinati dalla legge 406 del 29 luglio 1981 ( Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati).
Le opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico e televisivo sono tutelate dalla legge 400 del 20 luglio 1985 ( Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche).
Entrambe le leggi sono state successivamente abrogate dal D. Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.


3. Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica - Lotta alla pirateria digitale

3.1. SETTEMBRE 2008 - Istituzione del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale

Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale è un organo collegiale che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
È stato istituito tramite D.P.C.M. del 15 settembre 2008 "per l'individuazione di proposte e il coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pirateria digitale e multimediale".
Il Comitato, composto di 15 membri, si è insediato il 14 gennaio 2009.
Questi gli obiettivi del Comitato:
a) coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pirateria digitale;
b) studio e predisposizione di proposte normative;
c) analisi e individuazione di iniziative non normative, come la stipula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione.


3.2. 12 FEBBRAIO 2010 – Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica - Esiti indagine conoscitiva

La possibilità di distribuire e scambiare agevolmente contenuti attraverso nuovi canali digitali rende possibile che il contenuto, in qualsiasi forma si estrinsechi, venga distribuito senza che i legittimi titolari siano in condizione di esercitare un effettivo controllo.
L´intersezione dei differenti interessi in gioco esprime contrasti sempre più frequenti tra il diritto d´autore ed altri istituti fondamentali del nostro ordinamento, in particolare la libertà di espressione, la privacy e il diritto di accesso ad Internet.

Per definire, secondo un principio di proporzionalità, le possibili azioni da porre in essere da parte dell’Autorità, si è proceduto ad effettuare una analisi tecnica ed economica del fenomeno della “pirateria”, così da poter meglio identificare gli strumenti più adatti da utilizzare.
Con l’espressione “pirateria on-line” si intende quella derivante da download, peer-to-peer e streaming illegale di video e audio sul web.
Nella quantificazione del fenomeno è peraltro emerso che l’Autorità ad oggi non dispone dei dati sulle diverse tipologie di traffico (download, peer-to-peer e streaming), di cui sono in possesso gli operatori fornitori dell’accesso ad Internet.
Sono state poi analizzate, da un punto di vista tecnico, tutte le diverse pratiche della “pirateria” con riferimento alle reti di comunicazioni elettronica e ai servizi di accesso condizionato, e, di conseguenza, le possibili misure di contrasto tecnico alle pratiche illegali.
Ne è emerso che le possibilità tecniche di violazioni del diritto d’autore tramite reti di comunicazione elettronica sono molteplici ed in costante evoluzione, e che le misure di contrasto ad oggi disponibili, se efficaci nell’ambito di organizzazioni private o pubbliche (che le utilizzano per limitare l’accesso ad Internet da parte dei propri dipendenti), risultano però poco adattabili all’utilizzo nel mercato residenziale a larga banda, perché in contrasto con la normativa a tutela della privacy, il diritto di accesso ad Internet e il principio di neutralità della rete (oltre ad essere tecnicamente aggirabili dai singoli utenti).

- Si riporta il testo del documento predisposto dall’AGCOM:
. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica – Indagine conoscitiva.


3.3. 15 DICEMBRE 2010 – Le proposte dell’ AGCOM contro la pirateria digitale

L’Autorità Garante delle Comunicazioni è decisa a sconfiggere la pirateria on line e ha elaborato un documento che sarà sottoposto a consultazione pubblica.
Tra le novità introdotte dal documento, ci sarà la possibilità da parte dell’Agcom di ordinare la rimozione dalla Rete dei contenuti protetti da copyright pubblicati senza l’autorizzazione dei proprietari del diritto di sfruttamento.
L’Authority avrà anche la possibilità di stilare una lista dei siti che diffondono, direttamente o attraverso la segnalazione dei link, materiale pirata; questi siti potranno essere “oscurati” attraverso il blocco dei rispettivi indirizzi Ip da parte degli Internet Service Provider.
Nei casi più gravi è inoltre prevista l’inibizione del domino dei siti stessi.
Quattro i punti previsti sull’esempio della legge americana:
1. I proprietari dei diritti potranno richiedere direttamente ai siti la rimozione dei contenuti protetti o dei loro link;
2. A 48 ore da tale richiesta i detentori di copyright potranno avvalersi dell’intervento dell’Agcom;
3. L’Authory dopo aver interpellato per un contraddittorio i titolari del sito o servizio ordinerà a sua volta la rimozione dei contenuti;
4. In caso di inadempienza partiranno le sanzioni.

Il concetto di base del documento è quello di voler colpire con forza tutti i siti e sistemi che possano agevolare la pirateria.
In sostanza l’AGCOM farebbe da intermediario e interverrebbe contro coloro che forniscono servizi come link diretti a file pirata o verso i gestori di motori di ricerca che indicizzano file coperti da copyright.

Nel presentare la bozza definitiva vagliata dall’Authority, Corrado Calabrò ha dichiarato: «Siamo riusciti a raggiungere, con votazione unanime del Consiglio dell’Autorità, un risultato importante. Le soluzioni che abbiamo previsto e che ora verranno discusse con tutti i soggetti interessati, rappresentano una sintesi efficace tra le contrapposte esigenze di tutelare la libertà della rete e la titolarità dei contenuti, garantendo altresì il diritto dei cittadini alla privacy e l’accesso alla cultura e ad internet; tutti principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario».
E continua: «Non si prevede alcuna forma di controllo sugli utenti o di censura del web, come qualcuno temeva, ma, ispirandoci soprattutto all’esperienza Usa, l’Italia si colloca tra gli esempi più moderni e avanzati, facendo proprio l’approccio che considera il mercato unico digitale come la “quinta libertà” il cui sviluppo va considerato prioritario».

- Si riporta il testo del documento predisposto dall’AGCOM:
. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. Proseguimento esame dello schema di regolamento da sottoporre a consultazione pubblica.


3.4. 17 dicembre 2010 - Al via la Consultazione pubblica - Comunicato stampa dell’AGCOM

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, al termine di un’approfondita analisi che si è avvalsa anche dell’indagine conoscitiva “Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica”, ha deciso all’unanimità di porre a consultazione pubblica un pacchetto di iniziative concernenti l’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore, anche alla luce di quelle che la legge assegna all’Agcom.
Le misure poste a consultazione pubblica – che avrà la durata di 60 giorni – si caratterizzano per un approccio innovativo che da un lato punta a promuovere misure per favorire l’offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini, dall’altro prevede azioni di contrasto per la rapida eliminazione dalla rete dei contenuti inseriti in violazione del copyright. Il tutto, nel rispetto del diritto alla privacy e alla libertà di espressione nonché tenendo conto del quadro tecnologico.

- Si riporta il testo del Comunicato stampa dell’AGCOM:
. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – Comunicato stampa del 17 dicembre 2010.

Si riporta il testo della deliberazione:
. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Deliberazione del 17 dicembre 2010, n. 668/10/CONS: Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità’ nell’attività’ di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana, ha predisposto una guida dal titolo “DIRITTO D’AUTORE – Guida agli aspetti fiscali” nella quale vengono delineati i principi generali che regolano il diritto d’autore, con particolare riguardo alla normativa tributaria.

. Se vuoi scaricare la GUIDA, clicca QUI.


14 DICEMBRE 2015 - DIRITTO D'AUTORE - LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER UNA MODERNIZZAZIONE DELLE NORME

In attuazione della strategia per il mercato unico digitale, il 9 novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento e una comunicazione per la modernizzazione delle norme in materia di diritto d’autore.
La proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online intende eliminare le attuali restrizioni alla possibilità per i cittadini europei che viaggiano all’interno dell’Unione di poter accedere a contenuti digitali, quali film, trasmissioni sportive, musica o giochi, acquistati o per i quali è stato sottoscritto un abbonamento nel proprio paese di origine.
La Commissione ritiene che la portabilità possa essere realizzata entro il 2017.
La proposta di regolamento si applica ai servizi online già “portabili” nello Stato membro di origine del sottoscrittore e che vengono forniti a fronte del pagamento di un corrispettivo o gratuitamente se il provider del servizio è in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei sottoscrittori.

La comunicazione sulla modernizzazione del quadro normativo dell’Unione europea per il diritto d’autore individua le tappe che la Commissione intende seguire in questa materia nel 2016.
La Commissione annuncia l’adozione di una serie di proposte legislative, tra le quali una proposta per rafforzare la distribuzione transfrontaliera dei programmi televisivi e radiofonici online, una proposta per promuovere accordi tra titolari dei diritti e distributori sulle licenze per l’accesso transfrontaliero ai contenuti e una proposta per rendere più agevole la digitalizzazione e la fruizione delle opere fuori commercio.
La Commissione intende inoltre adattare il sistema delle eccezioni all’ambiente digitale, ampliando e armonizzando le eccezioni nei campi della ricerca, dell’istruzione e del ricorso a tecnologie di text and data mining.
Per quanto riguarda i compensi, la Commissione intende da una parte evitare che le discipline nazionali dei compensi per copia privata interferiscano con il mercato interno e dall’altra assicurare una più efficiente distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti.
La comunicazione si sofferma inoltre sull’attività degli intermediari in relazione ai contenuti protetti e sulla remunerazione di autori ed esecutori. Con riferimento all’enforcement dei diritti, la Commissione intende concentrarsi sulle violazioni su larga scala e seguire l’approccio “follow the money”.
In una visione di lungo periodo, la Commissione sottolinea la sua intenzione di continuare a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per un’effettiva e uniforme applicazione della legislazione sul diritto d’autore, senza escludere che in futuro si possa giungere a una maggiore armonizzazione del diritto d’autore in Europa.
(Fonte: Assonime)

. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere al sito della Commissione europea, clicca QUI.


. Se vuoi visitare il sito della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell’Autorità per la concorrenza nelle comunicazioni (AGCOM), clicca QUI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale della WIPO – World Intellectual Property Organization , clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Business Software Alliance (BSA), clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 22 aprile 1941, n. 633: Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Testo aggiornato al 1° luglio 2010).

. R.D. 18 maggio 1942, n. 1369: Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

. D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518: Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

. Legge 23 dicembre 1993, n. 547: Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

. D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169: Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

. Legge 18 agosto 2000, n. 248: Nuove norme di tutela del diritto di autore.

. D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373: Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

. DIRETTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societàdell'informazione

. Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europe e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

. D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177: Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Art. 32-bis.

. D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140: Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

. Legge 18 marzo 2008, n. 48: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

. D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31: Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

. Ministero per i beni e le attivit culturali - Comunicato: Testo aggiornato dello «Statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 19 dicembre 2002, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2008 in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009.

. DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. 163: Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

. DIRETTIVA (UE) 2019/789 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

. DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

. DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177: Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

. LEGGE 14 luglio 2023, n. 93: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.


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Pubblicato su: 2009-03-27 (3817 letture)

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