CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO E DEL TAGLIANDO R.C. AUTO
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
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Il Nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha innovato il piano normativo in materia di assicurazioni, sostituendo oltre mille norme vigenti, con soli 335 articoli.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. “HOME INSURANCE” - Pubblicato il Provvedimento IVASS - Dal 1° SETTEMBRE 2013 le assicurazioni dovranno garantire ai clienti un'area online riservata
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2013, il Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013, con il quale l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha dettato le disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web (c.d. "home insurance"), in attuazione dell'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese").
A partire dal 1° settembre 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento), i consumatori che stipulano una polizza assicurativa potranno chiedere l’attivazione, nel sito internet della loro impresa di assicurazione, di un'area riservata ad accesso protetto da cui consultare in tempo reale la propria posizione assicurativa, verificare le coperture in corso e le relative scadenze dei premi, conoscere il valore di riscatto della propria polizza vita o il valore delle prestazione nel caso di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, consultare e scaricare l’attestazione sullo stato del rischio per la polizza r.c. auto e ricevere alcune comunicazioni periodiche da parte dell’assicuratore.
Con il Provvedimento in questione, l’IVASS delinea i contenuti delle aree riservate ai clienti e le modalità di accesso, dettando i principi di correttezza e trasparenza, e lasciando alle singole imprese la facoltà di mettere a disposizione dei clienti ulteriori funzioni migliorative quali, ad esempio, la facoltà di procedere on-line al pagamento del premio assicurativo.
L’home insurance, ricorda inoltre l’Autorità mira a semplificare e velocizzare, mediante il ricorso allo strumento tecnologico, il rapporto con l’impresa di assicurazioni che diventa più immediato e trasparente, grazie anche alla possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi momento.
- Si riporta il testo del Provvedimento:
. ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013: Disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, in attuazione dell'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Modifiche al Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi. (Provvedimento n. 7). (13A06410). (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2013).
2. OTTOBRE 2013 - Riforma RC auto - Al via la dematerializzazione dei contrassegni cartacei
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013, il DECRETO 9 agosto 2013, n. 110, recante il regolamento che definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, così come previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
Il processo di dematerializzazione si concluderà entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo di cui all'articolo 127 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nonche' all'articolo 181 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la banca dati alimentata dalle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonchè dalle informazioni e dai dati forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative R.C. auto dei veicoli a motore.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3. MAGGIO 2015 - DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO - Regolamento IVASS
L'IVASS, con il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, ha inteso ridefinire la disciplina in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti r. c. auto in conformità con l’art. 134 del D.Lgs. n. 209/2005, attualmente disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8 febbraio 2008.
L’art. 134 del citato D.Lgs. n. 209/2005 prevede l’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in una Banca dati elettronica detenuta da un soggetto pubblico o, qualora già esistente, da un soggetto privato.
Con l’emanazione del Regolamento - scrive l'IVASS in un comunicato stampa del 21 maggio 2015 - si conclude la prima fase del progetto “dematerializzazione dell’attestato di rischio”. Essa è frutto di un proficuo confronto con gli operatori del mercato, imprese ed intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti in sede di pubblica consultazione (si vedano gli esiti pubblicati sul sito dell’IVASS).
E’ prevista una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato di rischio c.d. “statico” (che fotografa la situazione corrente) all’attestato “dinamico”, generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE.
L“attestazione sullo stato del rischio” o “attestato di rischio” è il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
L'art. 2 del Regolamento precisa il "Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio", mentre nel successivo articolo 4 vengono illustrate le "Modalità di gestione della Banca dati degli attestati di rischio".
Le imprese di assicurazione, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38-bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.
Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla home page del sito internet.
Norme transitorie (art. 12)
1.Le imprese, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui all’art. 170--bis del decreto, comunicano ai contraenti le modifiche legislative e regolamentari concernenti l’attestazione sullo stato del rischio.
2. Con la stessa comunicazione di cui al comma precedente, le imprese informano il contraente in merito alle modalità di consegna telematica dell’attestato di rischio previste all’art. 7 del presente Regolamento.
3.Per un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, necessari per completare il popolamento della banca dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell’art. 7, comma 9, avviene con le modalità di consegna indicate dall’avente diritto, senza applicazione di costi.
4.Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a coperture già scadute alla data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, non presenti nella banca dati, può essere richiesto dall’avente diritto, con le modalità di consegna dallo stesso indicate e senza applicazione di costi, direttamente all’impresa che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
5.Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli aventi diritto stessi. In tali casi, l’impresa, cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente dall’impresa che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Entrata in vigore(art. 13)
1.Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. E’ inoltre disponibile sul sito internet dell’Istituto.
2.Il presente Regolamento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, entro il 30 giugno 2015.
3.Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015.
4.Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, entro il 1° luglio 2015.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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APPENDICE NORMATIVA
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. Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209: Codice delle assicurazioni private. (Testo, da ultimo, aggiornato con il D. Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, in vigore dal 21 novembre 2008).
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n- 209/2005 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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. D.M. 28 aprile 2008, n. 99: Regolamento recante i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti.
. DIRETTIVA 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità
. D.M. 11 novembre 2011, n. 220: Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali, nonche' dei requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
. D.M. 9 agosto 2013, n. 110: Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS - Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015:
Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (2896 letture) [ Indietro ] |