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CASELLARIO GIUDIZIALE - SIC - CONSULTAZIONE DIRETTA - SISTEMA CERPA - D.LGS. N. 122/2018 - REVISIONE DELLA DISCIPLINA





CASELLARIO GIUDIZIALE - SIC - CONSULTAZIONE DIRETTA

1. Il Casellario Giudiziale

Il "Casellario giudiziale", o "Casellario giudiziario", è uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale. Il suo scopo è quello di raccogliere e di conservare gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa in modo tale che sia sempre possibile conoscere l'elenco precedenti penali e civili di ogni cittadino.
Nel Casellario Giudiziale sono iscritti per estratto i provvedimenti previsti dall'art.3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Tutti i casellari giudiziali locali, ovvero quelli relativi ai singoli tribunali, fanno capo a un Casellario centrale presso il Ministero della Giustizia.
In base alle informazioni contenute nel casellario, l'ufficio competente rilascia certificati su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati.

1.1. I Certificati del Casellario Giudiziale - Tipologia

I certificati rilasciati dal casellario giudiziario si dividono in due categorie:
1) Certificati del Casellario, che attestano l’esistenza o meno di condanne passate in giudicato.
I certificati rilasciabili sono:
• il certificato generale, compendio del certificato penale e del certificato civile;
• il certificato penale, contenente le iscrizioni relative a decisioni in materia penale;
• il certificato civile, contenente le vicende legate alla capacità e al fallimento.

2) Certificati dei Carichi Pendenti, che attestano l’esistenza di procedimenti penali in corso.

Il Certificato generale riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, sia in materia penale, sia civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile), previste dall'art. 24 del D.P.R. n. 313/2002 - Testo unico sul casellario.

Il Certificato penale riporta solo i provvedimenti relativi a procedimenti penali previste dall'art. 25 del D.P.R. n. 313/2002 - Testo unico sul casellario.

Il Certificato civile riporta solo i provvedimenti relativi a procedimenti di natura civile previsti dall'art. 26 del D.P.R. n. 313/2002 - Testo unico sul casellario, quali: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile (perdita o la revoca della cittadinanza).

Il Certificato carichi pendenti riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di competenza per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile.
Tale certificato può essere richiesto solo all'ufficio della Procura della Repubblica in cui si è residenti.

Per i minorenni è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che ha competenza distrettuale.
Tale certificato viene rilasciato anche per minori di 14 anni nel caso di incertezza sull’età.

Certificato delle sanzioni amministrative e certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
Visura: riporta tutti i precedenti penali, ma non ha valore certificativo, consente un controllo, da parte dell’interessato, sull’esattezza delle iscrizioni del casellario.


1.2. I Certificati del Casellario Giudiziale - Soggetti legittimati

Legittimati ad ottenere i certificati del casellario giudiziale sono:
• per ragioni di giustizia penale, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero;
• le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni;
• la persona interessata alla quale il certificato stesso si riferisce, senza necessità di motivazione.


1.3. I Certificati del Casellario Giudiziale - Modalità di richiesta

Il certificato del Casellario Giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita del richiedente.
Tanto le richieste di certificato quanto quelle di visura, possono essere consegnate, e le certificazioni, ritirate, da persona delegata dall’interessato, che dovrà comunque firmare la domanda personalmente, allegando copia del proprio documento di identità.
Per la delega dovrà essere utilizzato l'apposito modello delega.

Tutti i certificati devono essere richiesti attraverso un apposito modello domanda, in carta libera firmata dall'interessato indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, allegando la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e i bolli previsti, come appresso indicato

Per il certificato generale per il certificato civile e per il certificato penale sono necessari: • 1 marca da bollo da 16,00 euro
• 2 marche per diritti da 3,54 euro per le richieste urgenti con ritiro del certificato in giornata
• 1 marca per diritti da 3,54 euro per il ritiro a partire dal giorno successivo.

Per il certificato dei carichi pendenti sono necessari:
• 2 marche per diritti da 3,54 euro per le richieste urgenti con ritiro del certificato in giornata,
• 1 marca per diritti da 3,54 euro per il ritiro a partire dal giorno successivo.

Se la richiesta non viene presentata personalmente dall'interessato occorrono anche:
• domanda firmata dal richiedente con delega,
• fotocopia del documento di identità del richiedente e del delegato.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono anche:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità,
• busta affrancata per la restituzione.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
In tal caso la domanda va indirizzata all'Ufficio del Casellario dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica dei minorenni.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale sono validi sei mesi dalla data del rilascio.

Sono esenti dall'imposta di bollo tutti i certificati generali ad uso controversie di lavoro dipendente, per uso emigrazione, per iscrizione nelle liste del collocamento e per tutti i casi previsti dalla Tabella B allegata al D.P.R. 642/72.
Per uso adozione non sono richieste né marche da bollo né diritti di cancelleria.

Tutti i predetti certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione) nel caso in cui debbano essere presentati ad una Pubblica Amministrazione, comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini delle gare di appalto che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione (circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 15.1.1998).
I cittadini non appartenenti alla Unione Europea sono ammessi a tali dichiarazioni solo se in possesso del permesso di soggiorno non scaduto. L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).


2. 13 FEBBRAIO 2003 - Emanato il Testo Unico in materia di casellario giudiziale

2.1. I contenuti del Testo Unico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003 è stato pubblicato il Testo unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002).
Nel provvedimento vengono raccolte tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il testo unico, oltre al casellario giudiziale, tratta della:
- "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e
- "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

L' "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L' "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo quanto stabilito all'art. 31 del D.P.R. n. 313/2002, l'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dall'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.


2.2. Casellario giudiziale - La consultazione diretta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici

L'art. 39 del Testo Unico sul Casellario Giudiziale, approvato con D.P.R. n. 313/2002, prevede la consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.
Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio dovranno essere individuate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Garante per la protezione dei dati personali.

In attesa dell'operatività del sistema di interconnessione tra gli uffici, l'Ufficio Centrale del Casellario ha realizzato sull'attuale Sistema Informativo (S.I.C.) una procedura che anticipa con una modalità transitoria l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 tramite l'intermediazione degli uffici locali del casellario, che rilasceranno, a richiesta delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, apposita certificazione per i casi e le finalità previste dal cutato art. 39.

Secondo quanto stabilito dal decreto dirigenziale 11 febbraio 2004 (Attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale), il rilascio è subordinato alla presentazione di richiesta scritta, debitamente protocollata dall'Ufficio richiedente e contenente i dati riportati nel modello allegato al decreto dirigenziale precitato.
La richiesta deve contenere l'indicazione che essa si riferisce al rilascio del certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 39 T.U. e la specificazione della concreta finalità che il soggetto intende conseguire, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, per effetto di norme che regolamentano uno specifico procedimento amministrativo e per le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

. Se vuoi scaricare il modello (Modello N. 6A - CASELLARIO GIUDIZIALE), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il modello (Modello N. 6B - ANAGRAFE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO), clicca QUI.


3. Casellario giudiziale - Via libera del Garante privacy alla consultazione diretta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti che hanno in gestione servizi pubblici (quali, ad esempio: Poste S.p.a., Enel S.p.A., Italgas, Trenitalia) potranno consultare direttamente il casellario giudiziale, per acquisire informazioni sui precedenti penali e sui carichi pendenti, al fine di effettuare i controlli d`ufficio previsti dalla legge o di verificare le dichiarazioni sostitutive presentate da imprenditori e cittadini interessati, ad esempio, a partecipare a gare d`appalto e forniture o ad altri provvedimenti (ad esempio il rilascio della patente di guida).
Lo ha comunicato il Garante per la protezione dei dati personali con la newsletter n. 365 del 8 novembre 2012, dando così il via libera allo schema di decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia che disciplina le modalità operative di consultazione diretta in via telematica del casellario giudiziale da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. In conformità alle indicazioni del Garante, saranno consentiti accessi selettivi ai soli dati giudiziari indispensabili agli accertamenti di competenza.
A questo scopo è stato introdotto, principale novità del decreto, il cosiddetto "certificato selettivo", che conterrà solo dati pertinenti e coerenti rispetto ai compiti propri delle amministrazioni e degli enti richiedenti.
Su indicazione del Garante sono state previste convenzioni tra il Ministero della giustizia e i soggetti interessati, che stabiliranno le condizioni e le regole tecniche per il rilascio dei "certificati selettivi".
L`Autorità ha chiesto inoltre di introdurre adeguate misure di sicurezza, soprattutto sul controllo degli accessi.
La consultazione diretta del SIC (Sistema Informativo del Casellario) avverrà infatti mediante il CERPA (Centro europeo ricerca e promozione dell`accessibilità), il sistema per la certificazione massiva gestito dall`ufficio centrale del casellario. Il SIC potrà essere consultato tramite tecnologia web service o tramite il servizio di posta elettronica certificata (PEC).
L`Ufficio del casellario centrale garantirà la piena tracciabilità dei collegamenti telematici tra il CERPA e i vari sistemi coinvolti. Verrà istituito il "Registro degli accessi al SIC", che consentirà all`amministrazione interessata di eseguire controlli informatizzati trimestrali, anche a campione, sulla rispondenza delle richieste dei certificati ai rispettivi procedimenti amministrativi.
Le registrazioni e i log del sistema dovranno essere conservati per dieci anni.

. Se vuoi scaricare il testo del parere del Garante Privacy, clicca QUI.


4. 21 DICEMBRE 2012 - Pubblicate le regole tecniche per l'attuazione della consultazione diretta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, il DECRETO 5 dicembre 2012, recante "Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313".

4.1. Certificati casellario per pubbliche amministrazioni - Sistema CERPA

Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle Amministrazioni Pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.
La consultazione può avvenire per:
1. le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti, (articoli 43 e 46 D.P.R. n. 445/2000);
2. i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (articolo 71, D.P.R. n. 445/2000);
3. l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (articoli 28 e 32 D.P.R. n. 313/2002) tramite:
un servizio di cooperazione tra sistemi informativi oppure
Posta Elettronica Certificata (PEC).

. Se vuoi maggiori informazioni su come si accede al sistema, clicca QUI.


5. 21 FEBBRAIO 2013 - Circolare del Ministero della Giustizia sulla consultazione diretta del SIC

A seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 sulla consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle pubbliche amministrazioni e in risposta alle numerose richieste di informazioni e richieste di attivazione della procedura in oggetto, il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 21 febbraio 2013, con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di attivazione della procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC), ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 25 GIUGNO 2014 - Pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia sulla consultazione diretta del SIC

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014, il DECRETO 12 giugno 2014, recante "Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Viene prorogato al 30 giugno 2016, il termine inizialmente fissato al 30 giugno 2014 per la validità delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto dirigenziale 5 dicembre 2102, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.
Si ricorda che il citato articolo 16 del decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 dettava le modalità di consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi non ancora collegati al SIC.
In via transitoria, le amministrazioni interessate che non hanno ancora attivato la procedura di registrazione sul sistema per l'accesso al SIC, dovranno richiedere i certificati secondo quanto disposto nel decreto dirigenziale 11 febbraio 2004 del Ministero della giustizia, seguendo le modalità stabilite dallo stesso decreto dirigenziale, che sarebbero dovute rimanere in vigore fino al 30 giugno 2014.


7. 26 OTTOBRE 2018 - Pubblicato il decreto che dispone la revisione della disciplina del Casellario giudiziale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018, il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122, recante "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103".
Dalla lettura del provvedimento emerge, in primo luogo, come il Governo abbia scelto di non esercitare la delega prevista al citato comma 18, lett. c), con riguardo, in modo specifico, al punto relativo alla rimodulazione dei limiti temporali “per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento con modalità meno gravose”.
Ciò nonostante all’interno del decreto alcune modifiche realizzano, seppur parzialmente, il medesimo obiettivo in riferimento all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui agli artt. 464-bis e ss. C.p.p.
La restante struttura segue i criteri delegati volti, da un lato, ad adeguare il sistema alle innovazioni occorse in materia penale e processuale, oltre che al diritto dell’Unione europea sulla protezione dei dati personali, dall’altro, ad operare una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Art. 1 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)
Art. 2 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)
Art. 3 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)
Art. 4 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)
Art. 5 (Modifiche al testo unico del casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)
Art. 6 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)
Art. 7 (Entrata in vigore)
Viene individuato un unico termine per l’entrata in vigore dei precetti contenuti nel decreto legislativo in commento: l’art. 7 specifica, infatti, che tutte le disposizioni ivi contenute acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria).

MODULISTICA

- Si riporta il testo del:
. Modello di richiesta di accesso al SIC da parte di una Pubblica Amministrazione.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per accedere al sito del Ministero della Giustizia, cliccate QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

. D.M. 25 gennaio 2007: Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

. Ministero della Giustizia - Circolare del 27 aprile 2007, prot. 2209 (CAS): Avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo del Casellario. Istruzioni e modelli per il servizio certificativo e per la visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

. DECRETO 5 dicembre 2012: Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

. Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III - Circolare del 21 febbraio 2013: - Decreto dirigenziale Ministero della giustizia 5 dicembre 2012 - Richiesta attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 313/2002.

. DECRETO 19 marzo 2014: Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
. DECRETO 19 marzo 2014 - ALLEGATO TECNICO.
. DECRETO 19 marzo 2014 - ALLEGATO 1 - Modello per l’attivazione della trasmissione telematica dei soggetti deceduti al sistema informativo del casellario (SIC).

. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Circolare n. 62 del 30 aprile 2013: Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD.
. DECRETO 12 giugno 2014: Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012.

. LEGGE 23 giugno 2017, n. 103: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario.
. LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

. DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122: Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (20430 letture)

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