ERBORISTERIA - RACCOLTA, LAVORAZIONE E VENDITA DI PIANTE OFFICINALI
I PRODOTTI DI ERBORISTERIA
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1. I prodotti di erboristeria
Per «prodotti erboristici» si intendono i prodotti a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell’organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.
La disciplina normativa dei prodotti a base di piante officinali medicinali contenenti sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici è a tutt’oggi contenuta nella legge n. 99 del 6 gennaio 1931, la quale ha introdotto un sistema di autorizzazioni preventive per la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali, che prevede:
- la "carta di autorizzazione" per la coltivazione e la raccolta;
- il "diploma di erborista" per la coltivazione, la raccolta e la preparazione delle piante officinali.
La medesima legge ha riservato ai farmacisti in farmacia la dispensazione al pubblico delle piante officinali e delle relative miscele, non distinguendo, sotto tale profilo, tra le piante ad utilizzo medicinale (fitoterapico) e le piante ad utilizzo non medicinale (salutistico).
Successivamente, tale norma è stata interpretata nel senso di consentire anche all'erborista "diplomato" la vendita di piante, loro miscele e derivati, a condizione che le stesse non possano essere identificati come medicinali o comunque in modo tale da presentare o vantare una finalità terapeutica.
2. classificazioni amministrative dei prodotti e il loro accesso nelle farmacie e nelle erboristerie
I prodotti di erboristeria sono stati anche classificati in sede amministrativa, con Circolare del Ministero della Sanità 25 novembre 1997, n. 800/7/3902, in relazione alle tecniche di preparazione:
• come preparati estemporanei, predosati o meno, ottenuti da piante o loro miscele, opportunamente stabilizzate;
• come prodotti industriali, ottenuti da piante o loro miscele e confezionati pronti per l'uso, già predosati o da dosare volta per volta;
• in relazione al loro impiego come preparati sia estemporanei che industriali, costituiti da piante e loro miscele, che per la natura quali-quantitativa dei componenti e le modalità di uso sono privi di attività farmacologica dimostrabile e/o che, per i requisiti formali estrinseci, non richiamano una qualsiasi attività o impiego terapeutico.
3. La vendita dei prodotti di erboristeria
Una recente risoluzione del Ministero delle attività produttive (n. 552193 del 8 maggio 2003) ha ribadito che per svolgere l’attività di commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria, rientranti nel settore alimentare (quali: tisane, infusi, ecc.), è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, commi 2 e 5, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 114/1998, richiesti per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.
Di conseguenza, che intende porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare (per esempio: saponi, creme, ecc.) deve risultare in possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 114/1998, e cioè dei requisiti di “onorabilità”.
La risoluzione precisa, inoltre, che le disposizioni nazionali recate dal D. Lgs. n. 114 del 1998, in materia di esercizio dell’attività commerciale, “non subordinano l’avvio dell’attività commerciale dei prodotti in discorso al possesso del diploma di erboristeria”.
Secondo quanto disposto dall’art. 7 della L. n. 99/31 "il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonchè alla preparazione industriale di esse. Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti".
Da quanto detto sopra si può desumere che, da un lato, il diploma costituisce necessario presupposto solo per la coltivazione, raccolta e preparazione delle piante officinali, e, dall’altro, che la vendita di preparati non medicamentosi - che possono consistere anche in prodotti cosmetico-igienici, aromatici e da profumo ottenuti dalle piante o parti di esse, già lavorati e confezionati – non presuppone alcun requisito professionale legato alla professione di erborista.
Sarà necessario il possesso di precisi requisiti qualora si intenda porre in commercio prodotti di erboristeria rientranti nel settore alimentare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Legge 6 gennaio 1931, n. 99: Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
. Ministero della Sanità – Direzione Generale del Servizio Framaceutico – Circolare 8 gennaio 1981, n. 1: Prodotti a base di piante medicinali.
. REGIONE TRENTIRO-ALTO ADIGE – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 febbraio 2013, n. 6: Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche.
. REGIONE TRENTIRO-ALTO ADIGE – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 marzo 2016, n. 11: Modifiche del regolamento sulla coltivazione,
raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali,
piante aromatiche e piante selvatiche.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2004-10-13 (8748 letture) [ Indietro ] |