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LEGGI FINANZIARIE - LEGGI DI STABILITA' - LEGGI DI BILANCIO





LA LEGGE FINANZIARIA e LA LEGGE DI STABILITA'

1. LA LEGGE FINANZIARIA - Quadro normativo e contenuti

La cosiddetta "legge finanziaria" (chiamata anche semplicemente "finanziaria") è una legge ordinaria recante, secondo una formula ricorrente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", insieme a quella di bilancio, è il principale documento giuridico previsto dall'ordinamento della Repubblica italiana per regolare la vita economica del Paese.

In particolare, mentre la legge di bilancio è lo strumento previsto dall'art. 81 della Costituzione attraverso il quale il Governo comunica al Parlamento le spese e le entrate della vigente legislatura, con la legge finanziaria il Governo ha la facoltà di introdurre delle innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto massimo dell'indebitamento dello Stato.

La legge finanziaria deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre.
Il Parlamento ha tempo di esaminarla ed emendarla entro il 31 dicembre.
Tuttavia, la Costituzione all’art. 81, comma 2, stabilisce che è possibile superare il limite del 31 dicembre per non più di quattro mesi (cioè entro il 30 aprile), ma solo con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nei limiti di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).
A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell'arco di un anno solare.
Gli obiettivi economici su un periodo più lungo sono invece definiti dal Governo nel Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF).

Dal 2003 la legge finanziaria, nel linguaggio ufficiale, viene anche denominata "legge di stabilità". Infatti, l'introduzione di elementi di federalismo nell'ordinamento degli enti locali territoriali (realizzata dalla riforma costituzionale del 2001), richiede che l'attività finanziaria statale venga coordinata con quella locale. Pertanto, la nuova legge di stabilità deve ogni anno adottare norme di coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di governo, allo scopo di rispettare i requisiti di convergenza economico-finanziaria imposti dal trattato di Maastricht.

Nella legge finanziaria per l'anno 2008 è stato aggiunto il "collegato sul welfare" (contenente norme su previdenza, lavoro e competitività).

Nella legge finanziara deve essere specificato:
- il saldo netto da finanziare, ovvero il disavanzo tra spese e entrate finali;
- il saldo del ricorso al mercato, ossia il deficit complessivo da coprire mediante prestiti;
- l'importo dei fondi speciali di bilancio;
- l'importo massimo per il rinnovamento dei contratti del pubblico impiego;
- gli stanziamenti per il rifinanziamento di spese in conto capitale previste da leggi in vigore;
- le previsione di spesa a lungo termine, le quali vengono a ricollegarsi con le risorse disponibili in ogni anno
.


1.1. Tutte le leggi finanziarie dal 1978 al 2009

• Finanziaria 1979 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (G.U. n. 361 del 29/12/1978)
• Finanziaria 1980 - Legge 24 aprile 1980, n. 146 (G.U. n. 115 del 28/4/1980)
• Finanziaria 1981 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 (G.U. n. 97 dell'8/4/1981)
• Finanziaria 1982 - Legge 26 aprile 1982, n. 181 (G.U. n. 113 del 26/4/1982)
• Finanziaria 1983 - Legge 26 aprile 1983, n. 130 (G.U. n. 116 del 9/4/1983)
• Finanziaria 1984 - Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (G.U. n. 354 del 28/12/1983)
• Finanziaria 1985 - Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (G.U. n. 356 del 29/12/1984)
• Finanziaria 1986 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (G.U. n. 49 del 28/2/1986)
• Finanziaria 1987 - Legge 22 dicembre 1986, n. 910 (G.U. n. 301 del 30/12/1986)
• Finanziaria 1988 - Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14/3/1988)
• Finanziaria 1989 - Legge 24 dicembre 1988, n. 541 (G.U. n. 304 del 29/12/1988)
• Finanziaria 1990 - Legge 27 dicembre 1989, n. 407 (G.U. n. 302 del 29/12/1989)
• Finanziaria 1991 - Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (G.U. n. 303 del 31/12/1990)
• Finanziaria 1992 - Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (G.U. n. 305 del 31/12/1991)
• Finanziaria 1993 - Legge 23 dicembre 1992, n. 500 (G.U. n. 304 del 29/12/1992)
• Finanziaria 1994 - Legge 24 dicembre 1993, n. 538 (G.U. n. 303 del 28/12/1993)
• Finanziaria 1995 - Legge 23 dicembre 1994, n. 725 (G.U. n. 304 del 30/12/1994)
• Finanziaria 1996 - Legge 28 dicembre 1995, n. 550 (G.U. n. 302 del 29/12/1995)
• Finanziaria 1997 - Legge 23 dicembre 1996, n. 663 (G.U. n. 303 del 28/12/1996)
• Finanziaria 1998 - Legge 27 dicembre 1997, n. 450 (G.U. n. 302 del 30/12/1997)
• Finanziaria 1999 - Legge 23 dicembre 1998, n. 449 (G.U. n. 302 del 29/12/1998)
• Finanziaria 2000 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (G.U. n. 302 del 27/12/1999)
• Finanziaria 2001 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29/12/2000)
• Finanziaria 2002 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (G.U. n. 301 del 29/12/2001)
• Finanziaria 2003 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 305 del 31/12/2002)
• Finanziaria 2004 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (G.U. n. 299 del 27/12/2003)
• Finanziaria 2005 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 306 del 31/12/2004)
• Finanziaria 2006 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (G.U. n. 302 del 29/12/2005)
• Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27/12/2006)
• Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 300 del 28/12/2007)
• Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (G.U. n. 303 del 30/12/2008)
• Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (G.U. n. 302 del 30/12/2009)


2. L. n. 196/2009 - LA LEGGE DI STABILITA' - Manovra triennale di finanza pubblica

2.1. La legge di stabilità e la legge di bilancio dal 2010 al 2016

La legge di stabilità ha sostituito - dal 2010 - la legge finanziaria ed è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
Per effetto del disposto di cui all'art. 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - la legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica.
La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti.
Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre), un mese dopo la data di presentazione della Decisione di finanza pubblica.
La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

La legge di stabilità presenta un contenuto più snello rispetto a quello della precedente legge finanziaria. Restano escluse dal suo contenuto le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, anche qualora esse si caratterizzino per un rilevante miglioramento dei saldi; le norme di delega nonché quelle relative ad interventi di natura localistica o micro settoriale.
Gli interventi di sostegno e sviluppo dell'economia dovranno trovare collocazione in appositi disegni di legge collegati, e pertanto al di fuori della legge di stabilità.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 196/2009 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


2.2. Le leggi di stabilità dal 2010 al 2016

• Legge di stabilità 2011 - Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (G.U. n. 297 del 21/12/2010)
• Legge di stabilità 2012 - Legge 12 novembre 2011, n. 180 (G.U. n. 265 del 14/11/2011)
• Legge di stabilità 2013 - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012)
• Legge di stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (G.U. n. 302 del 27/12/2013 - Suppl. Ord. n. 87)
• Legge di stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (G.U. n. 300 del 29/12/2014 - Suppl. Ord. n. 99)
• Legge di stabilità 2016 - Legge 30 dicembre 2015, n. 208 (G.U. n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ord. n. 70)


3. L. n. 163/2016 - DALLA LEGGE DI STABILITA' ALLA LEGGE DI BILANCIO

3.1. La riforma della struttura del bilancio dello Stato e le modifiche alla L. n. 196 del 2009 - Dal 2017 la nuova legge di bilancio manda in soffitta la legge di stabilità - Mutano i tempi della sezzione di bilancio - Ampliati i contenuti del DEF

Con il DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2016 ed entrato in vigore il 14 giugno 2016) si porta a compimento la riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con la LEGGE 4 agosto 2016, n. 163, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 e in vigore dal 9 settembre 2016), per effetto dell'art. 2, commi 1 e 2, viene, rispettivamente, abrogato l'art. 11 e modificato l'art. 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Prima si chiamava “Legge Finanziaria”, poi si è chiamata “Legge di Stabilità”; dal 2017 si chiamerà “Legge di Bilancio”, ma a cambiare non sarà solo il nome, ma soprattutto la sostanza e le tempistiche per l’adozione.
La legge n. 163 del 2016 prevede l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009) con l’obiettivo principale di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.. Con la legge n. 163/2016 si passa, pertanto, dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla preparazione di due distinti provvedimenti (legge di stabilità e legge di bilancio) a uno schema basato su un unico provvedimento (legge di bilancio) che, oltre alle poste contabili, potrà contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
In estrema sintesi, la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni: la prima assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità; la seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa.

Le novità più importanti attengono alla tempistica e all’unificazione dei due disegni di legge. I contenuti restano sostanzialmente immutati.
La nuova legge di bilancio, che sarà applicata già dalla sessione di bilancio 2016, sarà composta da due sezioni:
. la prima sezione conterrà le misure finalizzate a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica (in pratica si tratta dei contenuti della precedente legge di stabilità);
- la seconda sezione conterrà le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente; pur ricalcando l’attuale contenuto del bilancio di previsione, essa assume un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente; in questa sezione dovranno essere recepite anche le modifiche apportate dal Parlamento alle norme della prima sezione; l’approvazione definitiva del disegno di legge di bilancio sarà preceduta da una nota di variazione che il governo dovrà presentare alle Camere.

La tempistica viene modificata in due punti:
- la presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) passa dal 20 al 27 settembre per consentire di inserirvi i dati di finanza pubblica aggiornati sulla base di quelli notificati dall’Istat alla Commissione europea entro il 30 settembre:
- la presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento slitta, di conseguenza, dal 15 al 20 ottobre.

Le novità della riforma riguardano, inoltre, le relazioni a corredo dei documenti di finanza pubblica e che hanno ad oggetto, rispettivamente, gli indicatori di benessere equo e sostenibile e il bilancio di genere ed il superamento delle clausole di salvaguardia e da ultimo gli strumenti finanziari.
Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)
Si tratta di un allegato al DEF, presentato dal Ministro dell’economia alle Camere, entro il 15 febbraio di ogni anno, che riguarda l’andamento, nell’ultimo triennio, e le previsioni di sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati dall’ISTAT.
Questa relazione rappresenta una sorta di rivoluzione culturale nel sistema del bilancio poiché consentirà di valutare come incide nella società la manovra di politica economica.

Ricapitolando, i nuovi termini entro cui, annualmente, dovranno essere presentati i documenti del ciclo di bilancio saranno i seguenti:
- 27 settembre - Nota di aggiornamento al Documento Economia e Finanza (DEF);
- 15 ottobre - Documento Programmatico di Bilancio alle Camere e alla Commissione Europea (DPB)
- 20 ottobre - Disegno di legge di bilancio alle Camere;
- 15 febbraio - Relazione sull’andamento degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES).

. Se vuoi scaricare il testo della L. n. 163/2016 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 196/2009 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


3.2. Le LEGGI DI BILANCIO dal 2017 in poi

• Legge di bilancio 2017 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. n. 297 del 21/12/2016 - Suppl. Ord. n. 57)
• Legge di bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n. 302 del 29/12/2017 - Suppl. Ord. n. 62)
• Legge di bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n. 302 del 31/12/2018 - Suppl. Ord. n. 62)
• Legge di bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30/12/2019 - Suppl. Ord. n. 45)
• Legge di bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (G.U. n. 322 del 30/12/2020 - Suppl. Ord. n. 46)
• Legge di bilancio 2022 - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. Ord. n. 49)
• Legge di bilancio 2023 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 31/12/2022 - Suppl. Ord. n. 43)
• Legge di bilancio 2023 - Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303 del 30/12/2023 - Suppl. Ord. n. 40)


LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024 - 2026

1. 22 DICEMBRE 2023 - Il Senato approva la legge di bilancio 2024

l'Assemblea ha approvato, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e due astensioni, il ddl di Bilancio 2024 (A.S. 926), avendo prima dato il via libera all'emendamento n. 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2024, sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia (112 voti favorevoli, 76 contrari e tre astensioni), e alla Nota di variazioni al bilancio.
Il disegno di legge passa ora all'esame della Camera (C. 1627).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2024 approvato dal Senato (A.S. 926), clicca QUI.


2. 30 DICEMBRE 2023 - Pubblicata la Legge di Bilancio 2024

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 40, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"..

La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2024 - si compone di due Sezioni.
La prima sezione - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di 561 commi.
La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l’entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-21.

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 30 dicembre 2023, n.213: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento Ordinario n. 40).

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 30 dicembre 2023, n.213: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (Testo ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024 - Supplemento Ordinario n. 4).


LA LEGGE DI BILANCIO 2023 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

1. 29 DICEMBRE 2022 - Il Senato approva definitivamente la legge di bilancio nel testo approvato dalla Camera

Approvato dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2022 con 355 sì e 45 no, il disegno di legge di bilancio 2023 è stato definitivamente approvato dal Senato il 29 dicembre 2022 con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo sull'approvazione dell'articolo 1, nel testo licenziato dalla Camera.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Struttura del provvedimento:
- PARTE I - SEZIONE I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici (art. 1, commi 1 - 903)
- PARTE II - SEZIONE II: Approvazione degli stati di previsione (artt. 2 – 21).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2023 approvato dal Senato, clicca QUI.


1. 29 DICEMBRE 2022 - Pubblicata la Legge di bilancio 2023

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 43, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2023 - si compone di due Sezioni.
La prima sezione - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di 903 commi.
La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l’entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-21.

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 29 dicembre 2022, n.197: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 43).

. Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», corredato delle relative note (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 Gennaio 2023 - Supplemento Ordinario n. 3).


LA LEGGE DI BILANCIO 2022 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

Il disegno di legge di bilancio per il 2022, presentato al Senato l'11 novembre 2021 (AS 2448), contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

1. 24 DICEMBRE 2021 - Il Senato approva la questione di fiducia sull'emendamento presentato dal Governo

L'Assemblea, nella seduta del 23 dicembre, ha discusso e approvato la questione di fiducia sull'emendamento 1.9000, sostitutivo degli articoli della prima sezione del DdL n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; ha dato via libera alla Nota di variazioni e al disegno di legge di bilancio nel suo complesso che passa all'esame della Camera. Esame che avverà nella giornata del 28 dicembre 2021.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2022 approvato dal Senato, clicca QUI.

Per un quadro di sintesi degli interventi contenuti nel disegno di legge, nel testo approvato dal Senato il 24 dicembre 2021, segnaliamo il dossier del Servizio Studi della Camera (edizione provvisoria).

. Se vuoi scaricare il dossier che illustra sinteticamente le principali disposizioni del disegno di legge di bilancio, nel testo approvato dal Senato, clicca QUI.


2. 30 DICEMBRE 2021 - La Camera approva definitivamente la legge di bilancio per il triennio 2022-2024

La Camera ha approvato in via definitiva - con 355 voti favorevoli e 45 contrari - il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424​) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424​/I).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2022 approvato definitivamente dalla Camera dei deputati, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo di un quadro di sintesi degli interventi, clicca QUI.

3. 31 DICEMBRE 2021 - La Legge di bilancio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 49, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2022 - si compone di due Sezioni.
La prima sezione - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali), composto di 1013 commi.
La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l’entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-22.

3.1. LA STRUTTURA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

SEZIONE I - MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Commi 1 – 1013

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2. (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e disposizioni relative)
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e disposizioni relative)
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
Art. 17. (Stato di previsione del Ministero del turismo)
Art. 18. (Totale generale della spesa)
Art. 19. (Quadro generale riassuntivo)
Art. 20. (Disposizioni diverse)
Art. 21. (Clausola di salvaguardia)
Art. 22. (Entrata in vigore)

- Si riporta il testo della legge n. 234/2021:
. LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 49).


LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

1. 23 DICEMBRE 2020 - La Camera vota la fiducia

Nella seduta di mercoledì 23 dicembre la Camera con 314 voti favorevoli e 230 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (A.C. 2790-bis-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Il disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis), presentato alla Camera il 18 novembre 2020, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Il disegno di legge bilancio, che si muove in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nella NADEF, si compone di 229 articoli.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2021, clicca QUI.

. Se vuoi consultare i dossier di documentazione sul disegno di legge, clicca QUI.


2. 30 DICEMBRE 2020 - Il Senato approva definitivamente la Legge di bilancio 2021

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l'articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un'astensione.


3. 30 DICEMBRE 2020 - La Legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".


3.1. Il TESTO della Legge di Bilancio 2021

- Si riporta il testo della legge n. 178/2020:
. LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 46 - Edizione cartacea con tutti gli allegati).

. LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento Ordinario n. 46 - Edizione cartacea senza allegati).


3.2. ALCUNI APPROFONDIMENTI sui contenuti e sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021

3.2.1. In materia fiscale

La Legge di Bilancio 2021 - come si legge nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l’assegno unico e quella dell’IRPEF, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan).
Una manovra da quasi 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego delle risorse previste dal programma Next Generation EU con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia duramente colpita dalla crisi pandemica.

. Se vuoi approfondire i contenuti dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, clicca QUI.


3.2.2. In materia di lavoro

La legge di bilancio 2021 prevede, inoltre, numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese.

. Se vuoi approfondire i contenuti in materia di lavoro dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, clicca QUI.



LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

1. 6 NOVEMBRE 2019 - Il disegno di legge di bilancio al Senato

Il 6 novembre, con le comunicazioni in Aula del Presidente ex art. 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul DdL di bilancio (A.S. 1586), si è ufficialmente aperta la sessione di bilancio.
Il testo è stato assegnato, in sede referente, alla 5a Commissione, alla quale le altre Commissioni, in sede consultiva, dovranno trasmettere i propri rapporti entro il 12 novembre.
Le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera svolgono audizioni preliminari all'esame del provvedimento.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2020, clicca QUI.


2. 16 DICEMBRE 2019 - Il Senato approva l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2020

Con 166 voti favorevoli, 128 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo della prima sezione della Legge di bilancio 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (A.S. n. 1586), con le modifiche approvate in 5a Commissione e su cui la stessa Commissione, riunitasi per valutare il testo dopo la dichiarazione di inammissibilità di alcuni commi, ha espresso parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.
L'Aula ha successivamente approvato la Nota di variazioni al bilancio presentata dal Governo e ha proceduto alla votazione finale del ddl, che passa alla Camera.
Il testo passa ora all'esame della Camera dei deputati.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL approvato dal Senato e trasmesso alla Camera (C.2305), clicca QUI.

. Se vuoi consultare testi e dossier, clicca QUI.


3. 23 DICEMBRE 2019 - La Camera approva in via definitiva la legge di bilancio 2020 approvata dal Senato

La Camera, dopo aver votato con 334 voti favorevoli e 232 contrari la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Approvato dal Senato) (C. 2305), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento con 312 giudizi favorevoli, 153 contrari e 2 astenuti.

. Se vuoi consultare testi e dossier, clicca QUI.


4. 30 DICEMBRE 2019 - La legge di bilancio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Supplemento Ordinario n. 45, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2020 - si compone di due Sezioni.
La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 884 commi.
La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.

Neutralizzazione degli aumenti dell’IVA da 23,1 miliardi, unificazione di IMU e TASI, rimodulazione del fringe benefit sulle auto aziendali in base alle emissioni nocive dei veicoli e revisione del regime forfetario. La lotta all’evasione fiscale è tra i cardini della manovra.
Novità sulle detrazioni per spese ai fini IRPEF e introduzione della plastic e della sugar tax.
Previste importanti misure anche per i datori di lavoro e i lavoratori.
Si istituisce un fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; viene introdotto uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che assumono, nel 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: prorogata nel 2020 la decontribuzione al 50% in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 35; al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile, viene previsto un esonero contributivo totale per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favore delle società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo; viene riconosciuto ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire di un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: viene poi sbloccato il bonus eccellenze per le assunzioni di giovani laureati con 110 e lode e di dottori di ricerca.
La legge di Bilancio contiene inoltre misure di sostegno alle famiglie, la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido. Aumentano a 7 i giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori.
Per il periodo 2020-2021 viene previsto un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Nel pacchetto pensioni anche la proroga dell’APE sociale per il 2020 e di opzione donna.
Previsti, come fa notare il Sole 24 Ore, 134 misure attuative tra decreti ministeriali e provvedimenti delle agenzie fiscali, senza i quali molti degli interventi portanti non potranno avere attuazione.


4.1. Il TESTO della Legge di Bilancio 2020

- Si riporta il testo della legge n. 160/2019:
. LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. SEZIONE Ia (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45 - Edizione cartacea senza allegati).
. LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. SEZIONE IIa (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45 - Edizione cartacea senza allegati).

. LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Supplemento Ordinario n. 45 - Edizione cartacea con tutti gli allegati).


4.2. ALCUNI APPROFONDIMENTI sui contenuti e sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020

4.2.1. Le cinque nuove imposte introdotte dal 2020

Queste le cinque nuove imposte introdotte dal 2020: 1) Nuova tassa sulle auto aziendali
Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.
Nel dettaglio, fringe benefit scende al 25% per i veicoli meno inquinanti e sale dal 40% al 60% nel 2021 per le auto meno «green».
Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:
- per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
- per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
- per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%) (commi 632 – 633).

2) Plastic tax
Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “MACSI”) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Dunque, nessuna tassazione per i prodotti compostabili (cioè, per i prodotti che in seguito alla loro degradazione, naturale o industriale, si trasformano in compost; il prodotto deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non deve essere più visibile.).
La nuova imposta si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma, e quindi dal 1° luglio 2020.
Alle imprese produttrici di MACSI spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (commi 634 – 658).

3) Sugar tax
A partire dal 1° ottobre 2020 avrà inizio la riscossione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti.
Si pagherà:
- 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti;
- 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma (commi 661 – 676).

4) Robin tax – Redditi da attività in concessione
Per il triennio 2019 – 2021, la “Robin tax”, cioè l'addizionale IRES, sale del 3,5% sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione (e quinsi: per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie), passando quindi dal 24 al 27,5% (commi 716 – 718).

5) Tassa sulla «fortuna»
Tale tassa è stata introdotta per recuperare il minor gettito dovuto ai ritocchi a plastic e sugar tax.
Dal 15 gennaio 2020, scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 200,00 euro alle slot machine.
A decorrere, invece, dal 1° marzo del 2020 scatterà il prelievo del 20% sulle vincite eccedenti il valore di euro 500,00 ai giochi pubblici con vincita in denaro, comprese le lotterie istantanee (come i Gratta e Vinci).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite (commi 733 – 734).

4.2.2. Alcune delle novità introdotte

Data la vastità dei temi trattati dalla legge di bilancio, abbiamo per ora scelto i seguenti 20 punti su cui vogliamo porre la nostra attenzione.

1) Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo viene revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno e assegnato, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori (commi 29 – 37).

2) I commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità.
Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.

3) Il comma 123 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole (comma 123).

4) Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (commi 177 – 179).

5) Il comma 183 estende al 2020 l’esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

6) In luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i commi 184-197 introducono un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.

7) I commi da 198 a 209 introducono la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020).
Un decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma.

8) Il comma 218 reca la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

9) Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del Codice civile, nei limiti del 10 percento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’im-posta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento (comma 225).

10) Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a chi, non nell’esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici (commi 288 – 290).
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 288). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità attuative di tale disposizione (comma 289).

11) I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunicala sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (comma 291).

12) Prorogato al 32 dicembre 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300).

13) I commi dal 302 al 305 intervengono sugli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per quanto riguarda i criteri di rappresentanza all’interno dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali.

13.1. Con una modifica l’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (sostituzione dell’art. 1-ter) si stabilisce che l’atto costitutivo della società quotate in mercati regolamentati dovrà, inoltre, stabilire che il riparto degli amministratori sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.
Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto, la Consob dovrà diffidare la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

13.2. Con una modifica all’art. 148 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (sostituzione dell’art. 1-bis), si stabilisce che l’atto costitutivo della società quotate in mercati regolamentati dovrà, inoltre, stabilire che il riparto dei membri del collegio sindacale sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.
Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall’elezione non rispetti questo criterio di riparto, la Consob dovrà diffidare la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Il criterio di riparto di almeno due quinti si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall’articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
La Consob dovrà comunicare annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull’attuazione delle nuove disposizioni (commi 302 – 305).
Ricordiamo che su tale argomento è intervenuto anche l’articolo 58-sexies, della L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto fiscale”), il quale ha proceduto alla medesima modifica prevista dai commi 302 e 303 della L. n. 162/2019 (Legge di bilancio 2020), e cioè: alla sostituzione del comma 1-ter dell’articolo 147-ter e del comma 1-bis dell’art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 (Vedi il Punto 1.14 della newsletter).

14) Istituita dal 2021 una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000,00 euro e anche nell’interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A. (commi 346 – 347).

15) Per il 2020, il credito d’imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un’attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal bonus) (comma 393).

16) Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche.
Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 (commi 402 – 403).

17) Ai commi dal 503 al 511 vengono dettati interventi a favore dell'agricoltura e recano una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli. Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
I commi 504-506 prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000,00 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.
Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.
Il comma 508 ridefinisce l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi.
Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

18) I commi 513 e 514 estendono, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di “enoturismo”. Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) - relative all’attività di enoturismo- alle attività di “oleoturismo”. La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA.
Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

19) Il comma 522 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 mln di euro per il 2020 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.

20) Il commi 687, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto comunque entro il 31 ottobre 2020. Nel dettaglio, il comma 687 aggiunge un comma 4-bis all'articolo 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, il quale prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con uno o più decreti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. La disposizione prevede che tale gradualità si inscriva in un completamento dell'operazione di graduale passaggio comunque entro il 31 ottobre 2020.
Si ricorda che in materia di semplificazione amministrativa, è stata introdotta una nuova normativa che prevede che la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà, (D.Lgs. n. 98/2017, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015).
L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 è stata già differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019 e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2019 al 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 1135, lettera b)). Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.
Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

. Se vuoi consultare un articolo che riporta la mappa delle novità contenute nella Legge n. 160/2019, a cura del Dott. Giuseppe Buffone, pubblicato sul sito Altalex, clicca QUI.


LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

1. 8 DICEMBRE 2018 - La Camera approva il disegno di legge di bilancio

Nella seduta di sabato 8 dicembre la Camera, con 312 voti a favore, 146 contrari e 2 astenuti, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 2021 (A.C. 1334-A/R) e la relativa Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge relativo al bilancio 2019, approvato dalla Camera dei deputati, clicca QUI.

. Se vuoi consultare i dossier di approfondimento del disegno di legge relativo al bilancio 2019, clicca QUI.


2. 22 DICEMBRE 2018 - Il Senato approva l'emendamento 1.9000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2019 (A.S. n. 981)

Con 167 voti favorevoli, 78 voti contrari e 3 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta di sabato 22 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l'emendamento 1.9000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2019 (A.S. n. 981).
L'Aula ha poi approvato la seconda Nota di variazioni presentata dal Governo e ha proceduto alla votazione finale del ddl, che torna alla Camera per la terza lettura.

. Se vuoi scaricare il testo della "LEGGE DI BILANCIO 2019" con le modifiche approvate dal Senato (maxiemendamento 1.9000) (S. 981 - C. 1334), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del dossier "LEGGE DI BILANCIO 2019" con le modifiche approvate dal Senato - Il maxiemendamento 1.9000, clicca QUI.


3. 28 DICEMBRE 2018 - La Camera approva in via definitiva la legge di bilancio per il 2019
La Camera, con 327 voti favorevoli e 228 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C. 1334-B), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

. Se vuoi scaricare il testo della legge di bilancio 2019, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DOSSIER sulla legge di bilancio 2019 - Volume I - Art. 1, commi 1 - 601, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DOSSIER sulla legge di bilancio 2019 - Volume II - Art. 1, commi 1 - 604 - 1143, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DOSSIER sulla legge di bilancio 2019 - QUADRO DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI, clicca QUI.


4. 31 DICEMBRE 2018 - La Legge di bilancio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 62), la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
Il provvedimento - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.


4.1. Il TESTO della Legge di Bilancio 2019

- Si riporta il testo della legge n. 145/2018:
. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 62 - Edizione cartacea senza allegati).

. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 62 - Edizione cartacea con tutti gli allegati).


RIPUBBLICAZIONE della legge di bilancio 2019.

Voglkiamo segnalare che la legge n. 145/2018 è stata ripubblicata nella Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2019 - Supplemento Ordinario n. 3, completa delle note.

- Si riporta il testo della legge n. 145/2018, come ripubblicata sulla G.U. n. 15/2019:
. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Testo ri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 Gennaio 2019 - Supplemento Ordinario n. 3 - Edizione cartacea con note e allegati).


4.2. Le SCHEDE TECNICHE predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze

Sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 23 gennaio 2019, sono disponibili le schede tecniche che spiegano nel dettaglio le misure della Legge di bilancio 2019. Maggiori dettagli sulla manovra e sulla sua composizione saranno contenuti nella Nota tecnico-illustrativa alla Legge di bilancio di prossima pubblicazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

. Se vuoi consultare le schede teniche predipsoste dal Ministero dell'economia e delle finanze, clicca QUI.


4.3. ALCUNI APPROFONDIMENTI sui contenuti e sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019

4.3.1. Credito d’imposta per acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

I commi da 73 A 77, introdotti al Senato, riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.
Il comma 73, in particolare, riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.
La finalità dell’introduzione del credito d’imposta in questione è quella di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
l credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, dovranno essere definiti:
- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;
- nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta
.
Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa, contenuta nel comma 97 della medesima legge.

4.3.2. Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

Il comma 201 prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.
La finalità dell’intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.
All’attuazione del Piano provvede l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Si ricorda che l’art. 30 del D.L. n. 133/2014 (recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”), convertito dalla L. n. 174/2014, ha previsto l’istituzione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti, le cui finalità sono:
- l’ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;
- l’espansione delle quote italiane del commercio internazionale;
- la valorizzazione dell’immagine del Made in Italy nel mondo;
- il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia
.

4.3.3. Ulteriori incentivi per le imprese che intendono realizzare investimenti di grande dimensione in determinati settori

Il comma 202 autorizza la spesa di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.
Lo strumento è gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»), convertito dalla L. n. 133/2008, per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.
Il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, successivamente è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi previsti dal precedente D.L. n. 112/2008.

. Per un approfondimento sui contratti di sviluppo dal sito del Ministero dello sviluppo economic, clicca QUI.

4.3.4.- Novità in materia di concessioni demaniali marittime - Revisione del sistema delle concessioni

1) Il comma 246 consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 - data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del riordino della materia.
Si tratta - ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - di “manufatti leggeri”, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
2) Si segnala, inoltre, che nei commi da 675 a 684 del presente provvedimento, viene delineata una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione.
Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge.
Tale proroga si applica alle seguenti fattispecie:
• le concessioni a carattere turistico ricreativo disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto n. 400/1993;
• le concessioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 194/2009, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 40;
• le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.
Il comma 685, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.
l commi 676 e 677 definiscono più in dettaglio i contenuti del DPCM, che dovrà stabilire le condizioni e le modalità per procedere alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo e contengono altresì i criteri per strutturare un nuovo modello di gestione degli delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato.
In base al comma 678, le amministrazioni competenti per materia, che saranno individuate nel DPCM, dovranno provvedere, entro due anni dall’adozione del decreto, ciascuna per la propria competenza, all’esecuzione delle attività indicate in precedenza.
Con un successivo DPCM saranno definiti i principi ed i criteri tecnici per l’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime (comma 680).
Si ricorda che, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993, convertito dalla L. n. 494/1993, ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo,
compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

4.3.5. - Ripristinato l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

I commi 283 e 284 recano disposizioni concernenti la disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 207 del 28 marzo 1996 (recante “Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”) e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.
Si tratta di “un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”.
In particolare, al comma 283 si dispone che - dal 2019 - tale indennizzo sarà concesso nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
a) abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e
b) siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..
L'erogazione dell'indennizzo è, inoltre, subordinata - nel periodo di riferimento:
a) alla cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio.
Il successivo comma 284 precisa che l'aliquota contributiva aggiuntiva, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale, è dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Si ricorda che il citato articolo 5 del D.Lgs. 2076/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente previsto per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.

4.3.6.- Novità per alcuni professionisti in ambito sanitario

I commi da 537 a 542 riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni.

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4.3.7.- CARD CULTURA PER I DICIOTTENNI - Prevista anche per il 2019

Il comma 604 definisce la disciplina sostanziale per l’assegnazione della Card cultura a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di euro 240 milioni.
In particolare, dispone l’assegnazione di una Carta elettronica, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.
La Carta elettronica è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Inoltre, affida ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione della disciplina applicativa. In particolare, il decreto interministeriale deve definire gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
Si ricorda che l’art. 1, commi 979 - 980, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016, convertito dalla L. 89/2016 – aveva previsto, per la prima volta, che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica (dell’importo nominale massimo di euro 500), da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri.
Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, comma 626, della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

4.3.8. - IMPOSTA DI BOLLO - Esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche - Per banche e intermediari finanziari cambia la percentuale da versare a decorrere dal 2021

1) Con una modifica dell’art. 27-bis della Tabella di cui all’Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, il comma 646 estende l’esenzione dall’imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti – oltre che dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva– anche dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.
Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 27-bis della Tabella di cui all’Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, come novellato dal comma 646 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, tra gli atti esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, rientrano: gli “Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

2) Sempre in materia di imposta di bollo, il comma 1128 modifica la disciplina della somma da versare prevista a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Con una modifica al comma 9, dell’articolo 82 della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il comma 1128 dispone che la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da banche, intermediari finanziari e assicurazioni passi dal 95 al 100 per cento a partire dall’anno 2021.
Si ricorda che l’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 prevede che alcuni soggetti - Poste, banche, intermediari finanziari, nonché imprese di assicurazione - entro il 16 aprile di ogni anno, versano un acconto dell'imposta di bollo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione.
La misura dell’acconto, originariamente fissata al 70 per cento dell’imposta dovuta, è stata elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi dal citato articolo 82, comma 9, modificato dalla norma in esame.
Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 9, dell’articolo 82, della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, come novellato dal comma 1128, dell’art. 1 della L. n., 145/2018, “La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi”.

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4.3.9.- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE

1) Il comma 686 esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”).

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4.3.10. - IMPRENDITORI AGRICOLI - Ammessa la vendita anche di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

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4.3.11.- RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI DI PLASTICA MONOUSO - Dettate norme finalizzate alla prevenzione della produzione

Il comma 802 detta una disciplina articolata, che viene collocata nel nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).
Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006 indica le seguenti finalità perseguite dall’articolo in questione:
- prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile;
- prevenire l’abbandono di tali rifiuti;
- favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia;
- facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecompatibili.
Lo stesso comma precisa che tali finalità sono coerenti con gli obiettivi indicati nella “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare” (COM(2018) 28 definitivo).
Per le finalità indicate nel comma 1 del nuovo articolo 226-quater, viene previsto che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
- adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
- producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
- utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
Lo stesso articolo, al comma 4, prevede, inoltre. l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.
La disciplina delle specifiche modalità di utilizzazione del fondo viene demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4.3.12.- VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI RIVISTE E PERIODICI - Previste agevolazioni sotto forma di credito d’imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI

Le disposizioni dettate ai commi da 806 a 809 prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto.
I commi in commento introducono un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato, come identificati dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001, e precisamente:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni.
A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2.000 euro all’anno.
Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 807).
Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere determinate le modalità attuative (comma 808).
Come si può notare, le disposizioni in commento ricalcano quelle riportate nei commi da 319 a 321, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con i quali è stato previsto, a decorrere dall’anno 2018, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio, con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).
Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.
Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

4.3.13.- CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) - Previste semplificazioni delle modalità di richiesta, gestione e rilascio Il comma 811 consente al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni per la gestione e il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) con soggetti dotati di alcuni specifici requisiti.

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4.3.14.- IMPIANTI DI BIOGAS REALIZZATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI - Continuano gli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016
br> I commi da 954 a 957 prevedono che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuino ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.
In particolare, il comma 954 prevede che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.
L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
Il comma 955 prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016.
Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

4.3.15.- SISMA CENTRO ITALIA - Ulteriore proroga dei termini di pagamento dei tributi - Compreso il diritto annuale

Il comma 991 proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti. Il comma 993 esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.
I commi 994 e 995 prorogano al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. I commi 997 e 998 prevedono che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

5.3.16. - VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON ANZIANITA’ COMPRESA TRA 20 E 29 ANNI - Prevista una riduzione della tassa automobilistica del 50%

Il comma 1048 prevede la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni.
La norma introduce pertanto un’agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni ancora non possono usufruire dell’esenzione totale dalla tassa automobilistica. Nello specifico viene modificato l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che attualmente esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione.
La norma in commento introduce un nuovo comma 1-bis a tale articolo 63, che dispone la riduzione del 50% della tassa per i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un’anzianità compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica (disciplinato dall’art. 4 del D.M. 17 novembre 2009) e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Il certificato di rilevanza storica deve attestare: la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché la specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

4.3.17. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - ATTIVITA’ DI REVISIONE DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 T. - Affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione

I commi 1049 e 1050 consentono l’affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o deperibili.

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4.3.18. - DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GPL -Adeguamento ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 128/2006

I commi da 1081 a 1083 recano disposizioni in materia di distribuzione e vendita di GPL, prevedendo che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non possa esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL. Spetta alle amministrazioni competenti periferiche adottare i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.
Nel dettaglio, il comma 1081 apporta alcune modifiche al D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, finalizzate a garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, a contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL.
Si ricorda che il citato D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 reca il riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
Tale provvedimento ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL).
In particolare, i soggetti coinvolti dalla normativa sono:
1) le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, controllino o siano controllate da società titolari dell’autorizzazione, siano titolari della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o siano titolari dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 3) del Codice civile (comma 1082). Si precisa che il riferimento alle “società controllate” di cui al comma 2, lett. a) degli articolo 8 e 13 del D.Lgs. n. 128/2006, è da intendersi limitato alle società di cui all’art. 2359 del Codice civile citato, comma 1, nn. 1) e 2), ossia, rispettivamente, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2) I consorzi di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice civile, titolari dell’autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL., costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 128/20067 (comma 1083).
I soggetti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, comma 1, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b), del D.Lgs. n. 128/2006, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione, la Provincia autonoma o l'Ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative relative a:
- installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

4.3.19. - IMPOSTA DI REGISTRO - Precisati i criteri per una corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione

l comma 1084 qualifica espressamente come interpretazione autentica – conferendogli così efficacia retroattiva - la norma di cui all’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha modificato l’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro) limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione; essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Si ricorda che il comma 87, lettera a) della legge n. 205/2017 ha modificato la norma che dispone che l'imposta di registro sia applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.
L’articolo 20 (rubricato “Interpretazione degli atti”), del D.P.R. n. 131/1986, dopo le modifiche apportate dal citato comma 87, recita testualmente quanto segue: “L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.
Dunque, per stabilire la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati.
La modifica introdotta è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. Viene così finalmente risolta l’annosa questione sulla corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione e sull’individuazione della misura dell’imposta da applicare alla registrazione di atti che possono sottendere alla realizzazione di un’operazione complessa, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare.
Per effetto delle modifiche in esame, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 sono qualificate espressamente come norme di interpretazione autentica (come prescritto dall’articolo 1, comma 2 dello Statuto del Contribuente, legge n. 212 del 2000): di conseguenza, la modifica non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma ha portata retroattiva anche per le registrazioni precedenti a tale data.

4.3.20. - MEDIATORI, AGENTI E RAPPRESENTANTI, MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI - Riapertura dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese

Dopo quanto disposto dall’art. 11-ter della L. n. 108/2018, di conversione del D.L. n. 91/2018 (c.d. “Decreto Mille proroghe 2018”), che ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA sino alla data del 31 dicembre 2018, arriva una nuova proroga di un ulteriore anno.

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4.3.21. - DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - Rinviata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020

Il comma 1135, lett. b) differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli.

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4.3.22. - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - Proroga al 31 dicembre 2019 del termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi

La norma dettata al comma 1141 proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.
Il comma 1141 modifica l’art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la proroga dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.
Si tratta dei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, secondo la tabella allegata alla citata delibera. La norma prevede altresì, ai fini dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

. Se vuoi scaricare il testo di una tabella delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, elaborata dal Dr. Giuseppe Buffone, per il sito Altalex, clicca QUI.



LA LEGGE DI BILANCIO 2018 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

1. 16 OTTOBRE 2017 - Varata dal Consiglio dei Ministri la Legge di bilancio 2018

Il Consiglio dei ministri n. 51 del 16 ottobre 2017 ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise.
Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020.
Per le politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020.
Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente.

. Se vuoi conoscere tutte le novità contenute nel disegno di legge relativo al bilancio 2018, clicca QUI.


2. 31 OTTOBRE 2017 - Inizia al Senato l'esame del DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018

Il giorno 30 ottobre 2017 2018, il disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (S. 2960) ha iniziato il suo iter parlamentare in Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 (S. 2690), presentato al Senato il 29 ottobre 2017, clicca QUI.

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3. 30 NOVEMBRE 2017 - Il Senato vota la fiducia al Governo sull'emendamento 1.700

Il 30 novembre 2017 il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando, con 149 voti favorevoli e 93 contrari, l'emendamento 1.700, interamente sostituivo della prima sezione del DdL n. 2960, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
L'emendamento governativo - un solo articolo con 686 commi - recepisce le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio, con alcune correzioni e integrazioni di carattere tecnico e istituzionale.
La seduta si è conclusa con il voto della Nota di variazioni e la votazione finale del ddl di bilancio (136 sì e 30 no), che dopo il via libera di Palazzo Madama passa alla Camera in seconda lettura.

. Se vuoi scaricare il testo dell'emendamento 1.700 approvato dal Senato, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 1° dicembre 2017, clicca QUI.

4. 22 DICEMBRE 2017 - La Camera approva il disegno di legge: Bilancio

La Camera, dopo aver approvato la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768/II), ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Approvato dal Senato) (C. 4768-A/R).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge C. 4768, approvato dalla Camera, clicca QUI.


5. 23 DICEMBRE 2017 - I Senato approva in via definitiva il disegno di legge: Bilancio

Nella seduta del 23 dicembre il Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n. 2960-B).
Con 140 sì e 97 no, l'Aula ha rinnovato la fiducia al Governo, che aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera.

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge approvato dal Senato, clicca QUI.


6. 29 DICEMBRE 2017 - La legge di bilancio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento - in vigore dal 1° gennaio 2018 - si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
Tantissime le novità introdotte, che riguardano principalmente le pensioni, il lavoro, il fisco, la famiglia, pubblico impiego e scuola; assunzioni per i giovani; industria 4.0; riqualificazione energetica degli edifici; bonus verde; credito di imposta per le imprese culturali e ricreative; nuovi fondi per i distretti del cibo; Nasce l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; Nuove norme sulla vigilanza delle società cooperative; istituito il fondo per il commercio equo e solidale; novità in materia di autoriparazione; proroga di un anno del SISTRI; proroga del termine per le concessioni del commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2020.

Delle molte novità introdotte, noi abbiamo scelto di approfondire quelle riportate al punto 6.2.


6.1. Il TESTO della Legge di Bilancio 2018

- Si riporta il testo della legge n. 205/2016:
. LEGGE 29 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale edizione on-line - senza allegati).

. LEGGE 29 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 62 - Edizione cartacea con note e allegati).


TESTO COORDINATO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

E' stata ripubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2018 (Supplemento Ordinario n. 4), il testo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», corredato delle relative note.


. LEGGE 29 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. COMMI 1 - 575.

. LEGGE 29 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. COMMI 576 - 1181.


6.2. ALCUNI APPROFONDIMENTI sui contenuti e sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018

1) ATTI DI NATURA FISCALE E SOCIETARI STIPULATI CON ATTO PUBBLICO INFORMATICO - Sugli atti societari rimane la competenza esclusiva del notaio - Nulla cambia per il Registro delle imprese

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI e vai al Punto 17.


2) PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 - Credito d’imposta per le spese di formazione del personale nel settore delle tecnologie

I commi da 46 a 56 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.
Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).
Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato (comma 46) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (comma 47) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il comma 48 fa un'esemplificazione: big data e analisi dei dati, cloud e fogcomputing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (comma 49).
Il credito di imposta (comma 50) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni).
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Al beneficio in esame non si applicano (comma 51) né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta, di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro, di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Il beneficio si applica (comma 52) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 53 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.
Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma. Il comma 54 stabilisce che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 64 del Codice di procedura civile (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile: arresto fino a un anno o con l'ammenda fino 10.329,00 euro).
Il comma 55 demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio; riguardo al contenuto del decreto ministeriale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (comma 56).


3) IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE - Previsto credito d’imposta per le attività di sviluppo e promozione

I commi da 57 a 60 istituiscono e disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000,00 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi d’imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale (attività), in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ed applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e relativi processi di innovazione ad esso collegati
(comma 57).
Si affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità (comma 58).
Il credito d’imposta è concesso nei limiti della normativa europea c.d. de minimis (regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) che individua gli aiuti di stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE. (comma 59).
Le norme affidano a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico il compito di definire, tra l’altro, le norme applicative del credito d’imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell’agevolazione (comma 60).

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4) SIGARETTE ELETTRONICHE - Vendita in via esclusiva da parte di rivendite autorizzate - Precisazioni sul divieto di vendita a distanza

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5) IMPOSTA DI REGISTRO - Precisati i criteri per una corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione

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6) PRESTITI ALLE SOCIETA’ COOPERATIVE - Novità dalla legge di bilancio 2018 - Non possono superare il triplo del capitale sociale

I commi da 238 a 242 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), riguardano le società cooperative che ricorrono al prestito sociale stabilendo che i finanziamenti dei soci alle cooperative devono essere “strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale” e non possono superare, come limite massimo, il triplo del capitale sociale.
Dunque, secondo le nuove disposizioni:
a) il prestito sociale potrà essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e quindi le cooperative non potranno essere enti che gestiscono il risparmio. Pertanto, nell’ambito della cooperativa, l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, deve avere soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale (comma 238);
b) l’ammontare complessivo del prestito sociale, a regime, non potrà superare il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. A tale proposito viene disposto che sia introdotta una norma transitoria che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori. Si ricorda che tale limite è, peraltro già previsto dalla delibera 8 novembre 2016, 584/2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci, in vigore dal 1° gennaio 2017.
Con delibera da adottare entro il 1° giugno 2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrà definire i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri fissati al comma 240.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione della delibera del CICR, dovranno, inoltre, essere definite le forme e le modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative.
Con la modifica del comma 1, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 220/2002, la revisione cooperativa dovrà essere finalizzata anche ad «accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale» (comma 242).


7) VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI - Previste agevolazioni sotto forma di credito d’imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI

I commi da 319 a 321 istituiscono un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.
Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).
Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.
Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).
È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" (comma 320).
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (comma 320).
È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. (comma 321).


8) SOCIETA’ TRA AVVOCATI - Denominazione sociale e contributo integrativo

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9) ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Novità dalla legge di bilancio 2018 - Introdotte le società sportive dilettantistiche lucrative

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10) SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - Nuovi indirizzi per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione

Il comma 461, modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 20 novembre 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).
La disposizione in commento richiama, in particolare, i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017, che disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada. In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che, ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Il comma 461, interviene inoltre sulla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.
In particolare, il comma 97-bis apporta modifiche agli articoli 1 e 2 della legge n. 890 del 1982, recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, prevedendo che il servizio deve essere erogato da operatori in possesso di licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’AGCOM.
Lo stesso comma prevede inoltre che gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello approvato dall’AGCOM, sentito il Ministero della Giustizia.
Vengono inoltre modificati numerosi altri articoli della legge n. 890/1982 al fine di adeguarla alle disposizioni dettate dalla legge n. 124 del 2017. Numerose le novità introdotte, alcune delle quali entreranno in vigore il 1° giugno 2018.
Il comma 97-quater modifica l’art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999 al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali.
Il comma 97-quinquies reca una disciplina transitoria ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà disciplinare le procedure per il rilascio delle licenze individuali.


11) INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

I commi da 462 a 464 consentono alle parti di intervenire a far data dal 1° gennaio 2020 sui contenuti del contratto di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa. In particolare è consentito l’incremento da 2 a 5 kg del peso massimo degli invii postali rientranti nel contratto di programma (comma 462).
Il vigente contratto di programma tra Poste italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico andrà a scadenza il 31 dicembre 2019. Il nuovo comma consente quindi l’innalzamento del peso degli invii postali da 2 a 5 chili. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore. In particolare il comma 462 stabilisce che il contratto di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa, possa prevedere a far data dal 1° gennaio 2020 la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.
Il comma 463 autorizza i piccoli Comuni a stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale, ai sensi dell’articolo 9, commi 2 е 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, per ridurre l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 462.
Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, valuti prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali.
Il comma 464 infine rimette a uno o più regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità tecniche per l’attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai singoli regimi interessati.


12) DISTRETTI DEL CIBO - Previsti nuovi fondi - Consentita la vendita di prodotti agricoli trasformati e pronti per il consumo

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13) DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ENOTURISMO - Applicato il regime agevolato previsto per l’agriturismo

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14) ARERA - Nasce l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

I commi da 527 a 530 sancisce la nascita dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
La nuova Autorità di regolazione nasce dalle ceneri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) e, pertanto, oltre ad avere i compiti in materia di energia e gestione del servizio idrico, avrà come compito aggiuntivo quello di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.
Nello specifico, al comma 527 vengono descritte nel dettaglio quelle che sono le finalità del nuovo Ente, che saranno quelle di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, “armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti locali interessati da dette procedure.
Si ricorda che l’AEEGSI è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 14 settembre 1995 (recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”) con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.
L’ARERA svolgerà le funzioni di regolazione e controllo, riportati nel comma 527, “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabilite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.
Secondo quanto stabilito dal comma 529, all’onere derivante dal funzionamento dell’ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).


15) STRUMENTO MUSICALE NUOVO – Prorogato di un anno il credito d’imposta per l’acquisto

Il comma 643 proroga di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un credito d’imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di euro 15 milioni (che viene ora ridotto a 10 milioni per il 2018).
Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.
Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.


16) CAMERE DI COMMERCIO - Piani di riequilibrio finanziario - Possibilità di un aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%

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17) SOCIETA’ COOPERATIVE - Inasprite le sanzioni per il mancato rispetto delle finalità mutualistiche e della vigilanza - Prevista lo scioglimento per atto dell’autorità e la devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico - Maggiorazione del contributo biennale

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18) PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ridotta la soglia a 5mila euro oltre la quale, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari

I commi da 986 a 989 apportano modifiche all’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) e al regolamento di cui al decreto del ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, riducendo, a decorrere dal 1° marzo 2018 (comma 988), da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari (commi 986 e 987).
Resta fermo il potere regolamentare previsto dall’articolo 48-bis, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 (comma 989), secondo il quale “Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, dovranno verificare, anche in via telematica, “se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo” e, in caso affermativo, non dovranno procedere al pagamento e dovranno segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.


19) MEDIATORI - Sanzione pecuniaria per chi non presta una polizza di assicurazione della responsabilità civile

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20) COPIE DI ASSEGNI IN FORMA ELETTRONICA - Esenti dall’imposta di bollo

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21) PRIVACY - Con il recepimento del regolamento 2016/679/UE previsti nuovi compiti per il Garante

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22) ISTITUITO IL FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici

Il comma 1089 ha previsto, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, la istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale (Comes) con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2018. Le finalità sono illustrate nel successivo comma 1090.
Lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.
In favore delle amministrazioni aggiudicatrici, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.
Segnaliamo che in data 7 marzo 2016 è stato trasmesso al Senato un disegno di legge (2272), approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2016, recante “Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale”.
All’articolo 2, comma 1, lett. a), viene definito «commercio equo e solidale»: “un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all’equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate”.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è prevista la istituzione di una Commissione per il commercio equo e solidale, alla quale viene affidato il compito di curare la tenuta dell’Elenco nazionale del commercio equo e solidale (artt. 6 e 7).
All’articolo 15 viene prevista la istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale, che di fatto viene solo ora istituito, anticipando i tempi di approvazione della legge specifica.


23) AUTORIPARAZIONE - Attivazione di corsi regionali teorico-pratici entro il 1° luglio 2018 - Prorogato di altri 5 anni il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di Meccatronica

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24) SISTRI - Proroga del regime a doppio binario e del termine finale di effic3cia del contratto con l'attuale concessionaria - Niente sanzioni fino al 31 dicembre 2018 - Norme per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti - Informatizzazione dei registri

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25) TAXI e NCC - Proroga termini in materia di pratiche abusive

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26) DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - Proroga del termine di entrata in vigore al 1° gennaio 2019

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27) TITOLARI DI TERRENI AGRICOLI - Sospensione della presentazione dell’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018

Il comma 1142 differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000,00 euro.
Il comma in esame interviene sul decreto legislativo 159/2011, recante il codice delle leggi antimafia, con particolare riferimento agli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis, recanti entrambi l'obbligo di presentare la documentazione antimafia da parte dei titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000,00 euro.
Tali disposizioni non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fiondi europei presentate prima del 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della riforma del Codice antimafia, di cui alla legge n. 161 del 2017).
Si ricorda, infatti, che l’articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia - a decorrere dal 19 novembre 2017 - a carico dei seguenti soggetti:
- beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
- titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.
Con l’art. 19-terdecies della L. n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata poi introdotta una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Con la modifica dell’art. 91 del codice antimafia, è stato, infatti, previsto che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000,00 euro.
A seguito dei tre citati interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018), per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei si prospetta il seguente quadro normativo:
1) coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000,00 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017);
2) coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000,00 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge n. 172/2017, di conversione del decreto-legge 148/2017);
3) coloro che accedono a fondi di ammontare pari o inferiori a 25.000,00 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (Legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018).
Si osserva che in questo ultimo caso non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti.
Un dubbio: considerato che quest’ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000,00 euro non è chiaro se sia confermato o meno l’esonero senza limiti temporali per coloro che accedono ai fondi fino a 5.000,00 euro, introdotto precedentemente dalla legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017.


28) LIBRO UNICO DEL LAVORO - Nuova proroga dell’obbligo della tenuta in modalità telematica

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29) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Proroga del termine per le concessioni al 31 dicembre 2020

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6.3. LEGGE DI BILANCIO 2018 – Nota di lettura ANCI

Sul sito istituzionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) è stata pubblicata una “Nota di lettura sulle norme di interesse degli Enti locali”, alla legge n. 205 /2017 (Legge di bilancio 2018).
La nota riporta i contenuti della legge articolati per i diversi temi di interesse. Tra i tanti argomenti trattati, si sottolinea l'incombenza di alcune scadenze:
- il 15 gennaio per la prima richiesta di riformulazione/rimodulazione dei piani di riequilibrio, per gli enti in predissesto che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 849 e 888-889 della legge;
- il 20 gennaio per la richiesta di spazi finanziari aggiuntivi su edilizia scolastica impiantistica sportiva e altre opere pubbliche nell'ambito del patto verticale nazionale (commi 485 e ss. della legge di bilancio 2017, con le modifiche dei commi 874 e 886 della legge 2018);
- il 20 febbraio per la richiesta di contributi a sostegno degli investimenti di cui ai commi 853-861 e seguenti.

. Se vuoi scaricare il testo del documento dell'ANCI, clicca QUI.


LA LEGGE DI BILANCIO 2017 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

1. 15 OTTOBRE 2016 - Varata dal Consiglio dei Ministri la Legge di bilancio 2017

La nuova Legge di Bilancio 2017 è stata presentata dal premier Matteo Renzi nel corso del Consiglio dei Ministri n. 136 del 15 ottobre 2016.
Tante le novità e conferme contenute nelle slide con cui il Governo Renzi ha illustrato la nuova Manovra 2017 da 26,5 miliardi di euro, 2 miliardi in più di quanto preventivato.

. Se vuoi scaricare il testo delle slide di presentazione del bilancio 2017 #passodopopasso, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della bozza di disegngo di legge di bilancio 2017, clicca QUI.


2. OTTOBRE 2016 - Presentata alla Camera la Legge di bilancio 2017 - Iter parlamentare

Il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2016 con formula salvo intese, è arrivato alla Camera il 24 ottobre ed è in lavorazione da parte della Commissione Bilancio, che prevede di completare l'esame entro il 4 dicembre (data del referendum costituzionale).
Dal 5 dicembre il disegno di legge dovrebbe passare all'esame della Camera e successivameente all'esame del Senato.
L’approvazione definitiva della Legge di Bilancio dovrebbe avvenire negli ultimi giorni di dicembre, e comunque entro il 31 dicembre.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" presentato alla Camera il 29 ottobre 2016, clicca QUI.


3. 25 - 28 NOVEMBRE 2016 - La Camera vota la questione di fiducia e approva la Legge di bilancio 2017

La Camera, con 348 voti a favore e 144 contrari, ha votato la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A).
L'Assemblea quindi ha concluso l'esame degli articoli e degli ordini del giorno presentati.

In data 28 novembre 2016, la Camera, dopo aver approvato la nota di variazioni, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti del disegno di legge di bilancio per il 2017, clicca QUI.


4. 7 DICEMBRE 2016 - Il Senato approva in via definitiva la Legge di bilancio 2017

Con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il DdL A.S. 2611, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".
Un articolo unico con 638 commi.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi accedere al dossier del Senato, clicca QUI.


La LEGGE DI BILANCIO 2017 - Dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro una scheda di lettura sulle novità in materia di lavoro

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha sintetizzato in una scheda di lettura i contenuti della Legge di Stabilità 2017, in particolare per quanto attiene alle novità in materia di lavoro.
La Fondazione Studi, in linea con quanto fatto con i precedenti provvedimenti, propone una scheda di lettura veloce del provvedimento che analizza comma dopo comma le principali norme in materia di lavoro, anche alla luce dei dossier degli uffici studi del Parlamento.
Il pacchetto pensioni rappresenta la spina dorsale del provvedimento che ha al centro l’APE (anticipo pensionistico). Un provvedimento molto articolato i cui costi per i lavoratori vanno valutati caso per caso.
Inoltre, spiega la Fondazione, sempre in materia di pensioni, viene confermata la 14^ mensilità ai titolari di pensione fino a 1.000 euro mensili e vengono eliminate le penalizzazioni in caso di trattamento pensionistico anticipato. Infine, si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle diverse gestioni pensionistiche.
Numerose poi le novità in tema di welfare e produttività:
- viene innalzato da 2.000 a 3.000 euro (4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) il limite di importo complessivo dei premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;
- l’esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell’offerta delle azioni;
- l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro l’anno.
Il comma 82, inoltre, attribuisce una nuova funzione all’INAIL, facendo cambiare il volto all’Istituto assicuratore. L’INAIL potrà, infatti, sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati.

. Se vuoi scaricare il testo del documento della Fondazione studi CDL, clicca QUI.


5. 21 DICEMBRE 2016 - La Legge di bilancio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (Legge di Bilancio per il 2017).

5.1. Il testo della Legge di Bilancio 2017

- Si riporta il testo della legge n. 232/2016:
. LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale edizione on-line),
. LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 - ALLEGATO.
. LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 - ELENCHI.

. LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 57).


5.2. APPROFONDIMENTI sui contenuti e sulle novità introdotte

5.2.1. Novità per la “Nuova Sabatini” - Proroga di due anni per la concessione dei finanziamenti - Dal 2 gennaio riaperto lo sportello per la presentazione delle domande

Ai commi da 52 a 57 viene prevista una proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. “Nuova Sabatini”). Conseguentemente, vengono stanziati 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.
Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Nel corso dell’esame alla Camera tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziate dall’articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell’ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.
Si consente infine un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi
Lo strumento agevolativo cd. “Nuova Sabatini” - istituito dall’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) è finalizzato a migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.
La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013).


5.2.2. Icentivi alle ONLUS per favorire la distribuzione gratuita di beni alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

I commi da 59 a 64, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Il comma 59 riconosce ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 155/2003 (gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS), che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge, ossia a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui.
Il comma 60 prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Il comma 61 definisce il meccanismo attraverso il quale il contributo si concretizza. In particolare, la norma prevede che le imprese costruttrici o importatrici dei sopra citati beni mobili strumentali rimborsino al venditore l'importo del contributo e lo recuperino sotto forma di credito di imposta per i seguenti versamenti, dovuti dalle imprese stesse anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto:
- ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente;
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sul reddito delle società e imposta sul valore aggiunto
.
Il comma 63 autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, al fine di provvedere all'erogazione del credito d’imposta di cui sopra.
Il comma 64 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione:
- delle modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi;
- delle condizioni per la fruizione dei contributi medesimi;
- delle modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa, corrispondenti alla dotazioni annue del fondo, pari come detto, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
.


5.2.3. Novità per le Start-up innovative - Sottoscrizione dell’atto costitutivo con la firma elettronica avanzata autenticata

Il comma 65 integra la disciplina della sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.
Aggiungendo, infatti, il riferimento all'articolo 25 all'interno dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, appunto, dall'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione digitale.
Finora, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale (modalità di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale - CAD).
Con la modifica introdotta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma autenticata: ai sensi dell'articolo 25 del medesimo CAD, si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Già attualmente, l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui alla firma digitale. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.


5.2.4. Novità per le Start-up e le PMI innovative - Rafforzati gli incentivi fiscali

I commi da 66 a 69 rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle Start-up innovative e delle PMI innovative.
Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile sarà aumentato a euro 1.000.000,00, mentre il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile sarà aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata verrà aumentata al 30% del totale.
All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che - nel quadriennio 2013 / 2016 - l'investimento massimo detraibile dall’IRPEF - per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative - fosse un'aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000,00 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.
Il comma 66 prevede invece che, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000,00 per le somme "di cui al comma 3". Il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è poi aumentato a tre anni.
Il comma 68 modifica l’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, al fine di estendere l’ambito applicativo della disciplina sulle PMI innovative. In particolare, viene escluso l’attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell’applicazione automatica delle agevolazioni di cui all’art. 29 del D.L. n. 179/2012. Tali agevolazioni, infatti, in caso di PMI innovative sul mercato da più di sette anni, si applicano solo in presenza di ulteriori requisiti indicati nel comma 9-bis dell’art. 4 del quale, peraltro, si prevede la soppressione.
Il comma 69 esonera dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria l’atto costitutivo delle start up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero di atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e così trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese).

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5.2.5. Interventi per l’autoimprenditorialità e per le Start-Up innovative

I commi da 71 a 73 recano, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le Start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal Programma Operativo nazionale (PON); si prevede il coinvolgimento di INVITALIA, del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Regioni.
Il comma 71 autorizza nel biennio la spesa di 95 milioni di euro (47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
Esse costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Momnistero dello Sviluppo Economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (denominata INVITALIA) ed all'uopo dedicato.
All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del comma 72, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l’anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

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5.2.6. Investimenti in Start-up da parte dell’INAIL

I commi 82 e 83 prevedono forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese start up innovative. In particolare, si prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di Start up innovative (come disciplinate dagli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni), ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a Start up di tipo societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici.
I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


5.2.7. Istituita la FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE - Al via un nuovo progetto scientifico

I commi 116-123 prevedono la istituzione di una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato “Human Technopole”, all’interno dell’area Expo Milano 2015.
In particolare, il comma 116 dispone l’istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato “Human Technopole” (HT).
La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute. Questa finalità deve essere coerente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).
Membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (comma 117).
Il comma 118 stabilisce la predisposizione, da parte del Comitato di coordinamento già previsto al D.P.C.M. del 16 settembre 2016, di uno schema di statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministeri membri fondatori.
Lo statuto dovrà stabilire la denominazione della Fondazione e disciplinare, tra gli altri compiti, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, oltre alle modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico HT.


5.2.8. Nuove risorse per la realizzazione di ciclovie turistiche

Il comma 144, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, attribuisce ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, ad integrazione di quanto stanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015.
Il comma 145 precisa che i progetti finanziati a valere su tali risorse saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di realizzare gli interventi descritti sono attribuite risorse per 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
Le norme in commento si pongono quindi in continuità con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 640, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che aveva assegnato 17 milioni di euro per l’anno 2016 e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per le finalità sopra indicate.
Si segnala inoltre che, in materia di mobilità ciclistica, sono in corso di esame i seguenti provvedimenti legislativi:
a) la proposta di legge C. 2305 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” rispetto alla quale è stato concluso l’esame in sede referente e, dopo la discussione generale svoltasi nella giornata del 17 ottobre 2016, è stato deliberato, nella seduta del 19 ottobre 2016, il rinvio in Commissione IX;
b) il testo unificato dei progetti di legge delega per la riforma del codice della strada (T. U. C. 731 e C. 1588), approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 ed attualmente all'esame del Senato (S. 1638) che contiene anche principi di delega in materia di mobilità ciclistica;
c) l’A.C. 72 e abbinate, concernente “Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce” che contiene anche alcune norme in tema di mobilità ciclistica.


5.2.9. Riduzione dell’aliquota contributiva iscritti gestione separata INPS

Il comma 165 prevede la riduzione a regime dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l’aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018.
Ricordiamo che attualmente la disciplina in materia (articolo 10-bis del D.L. 192/2014) prevede che l’aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) sia pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.
A decorrere dal 2018, l’articolo 2, comma 57, della L. 92/2012, ha stabilito un’aliquota pari al 33%.

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5.2.10. Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

I commi 344-345 riconoscono un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate o che la effettueranno nel corso del 2017.
L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).
Sono escluse dall’esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.
Si prevede, infine, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 345 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.


5.3. IFEL - ANCI - Legge di bilancio 2017 - Nota di lettura delle norme di interesse degli Enti locali

IFEL - ANCI, dopo la pubblicazione della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), hanno redatto un documento dal titolo "Nota di lettura delle norme di interesse degli enti locali".

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6. 15 GIUGNO 2017 - Il Senato vota la fiducia sulla manovra correttiva 2017

Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il Disegno di legge n. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

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LA LEGGE DI STABILITA' 2016 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

1. 15 OTTOBRE 2015 - Il Governo vara la Legge di Stabilità 2016

1.1. 15 OTTOBRE 2015 - Il Governo vara la Legge di Stabilità 2016

Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 ha approvato i seguenti due provvedimenti:
- DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
- DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.

Le principali tematiche sui cui interverrà la manovra, come confermato da Palazzo Chigi, sono quattro:
1) la cosiddetta “Italia forte” che comprende, tra le altre misure: la cancellazione della tassa sulla prima casa, l’Imu agricola e la tassa sugli imbullonati; la previsione dei super-ammortamenti per gli investimenti delle imprese al 140%; l’abbassamento delle tasse per le imprese; la facoltà dei Comuni di spendere l’avanzo di amministrazione e i soldi in cassa per i lavori già conclusi.
2) La cosiddetta “Italia semplice” comprensiva, tra le altre misure, di: innalzamento del tetto massimo per l’uso del contante a 3mila euro; lotta all’evasione grazie a fatturazione elettronica e strumenti telematici; contrasto all’evasione sul canone Rai; Partite Iva e facilitazioni per il lavoro autonomo.
3) La cosiddetta “Italia giusta” contenente: la lotta alla povertà infantile; le tutele per la disabilità; l’innalzamento no tax area per la platea dei pensionati.
4) La cosiddetta “Italia orgogliosa” tra cui: la previsione di 500 docenti universitari in tutta Italia per i rispettivi meriti; la leva di archeologi e giovani diplomatici; il Piano straordinario per la ricerca con 1000 nuovi ricercatori.

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1.2. 25 OTTOBRE 2015 - La Legge di Stabilità 2016 depositata in Senato

Il 25 ottobre 2015 sono stati presentati al Senato i seguenti disegni di legge:
- n. 2111 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
- n. 2112 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018".

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1.3. 20 NOVEMBRE 2015 - Il Senato vota la fiducia

Il 20 novembre 2015 il Senato ha approvato, con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, il maxiemendamento interamente sostitutivo del DdL di stabilità 2016 (A.S. n. 2111), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Dopo l'approvazione della Nota di variazioni, è stato dato il via libera anche al DdL di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (DdL n. 2112), con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti.
I testi passano all'esame della Camera dei deputati.

Tante sono le novità contenute nel maxiemendamento governativo, che ha sostituito il DDL originario recependo gli emendamenti approvati in commissione, che vanno a toccare vari aspetti della manovra.

1) Confermata l’abolizione dell’IMU e della TASI sulle abitazioni principali; l’esenzione, ora, viene estesa anche ai contratti in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la adibiscono ad abitazione principale e che non possiedono un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.

2) Confermata l’estensione alla TASI dell’esenzione già prevista per l’IMU su case assegnate al coniuge, alloggi sociali, abitazioni delle coop a proprietà indivisa e case dei dipendenti delle forze armate.

3) Previsto, inoltre, lo sconto IMU del 25% per i proprietari di una seconda casa messa in affitto a canone concordato.

4) Previsto un ampliamento delle agevolazioni prima casa ai fini dell’imposta di registro. In particolare, si prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% anche se il contribuente compra una nuova abitazione prima di vendere il precedente immobile (già oggetto di agevolazione).
Il beneficio spetterà a condizione che detto immobile venga alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.

5) Confermato anche l’emendamento che concede ai Comuni la possibilità di vedere “salve” le delibere in materia di TASI/IMU/TARI, approvate dopo il 31 luglio 2015 ma entro il 30 settembre 2015.

6) Introdotta un'imposta sostitutiva per gli imprenditori individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura.
Sarà possibile estromettere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto già dal 2016, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I contribuenti interessati dovranno esercitare l'opzione entro il 31 maggio 2016.

7) Rivalutazione terreni e partecipazioni. Cade la distinzione, ai fini delle aliquote, tra rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (qualificate o no).
Con la nuova tornata, si applicherà l’aliquota dell’8%.
Inoltre, per gli immobili rivalutati ai sensi della legge n. 342/2000 i maggiori valori iscritti in bilancio si considereranno fiscalmente riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

8) Il canone RAI verrà addebitato nella bolletta dell’energia elettrica in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.
Inoltre, l’importo delle rate sarà indicato in maniera separata nella fattura e viene specificato che non sarà soggetto a tassazione.
Tenendo conto dei tempi tecnici necessari, per questo primo anno, il primo pagamento verrà inserito nella fattura emessa dopo il 1° luglio 2016, chiaramente, cumulativo di tutte le rate scadute.
Inoltre, previsto l’innalzamento per gli “over 75” dagli attuali 6.700 euro a 8.00 euro della soglia di esenzione dal canone.

9) In materia di lavoro, viene prorogato, per il 2016, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e quello concesso, in alternativa, alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.

10) Sempre in materia di lavoro si segnala una nuova agevolazione per i lavoratori altamente qualificati residenti all'estero che hanno già scelto di tornare a lavorare in Italia. Infatti, chi lo ha fatto tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015 potrà continuare ad applicare le agevolazioni di cui alla legge n. 238/2010, per gli anni 2016 e 2017.
In particolare, è prevista la tassazione, ai fini IRPEF, del 20% del reddito per le donne e del 30% per gli uomini.
In alternativa, sarà possibile optare per il nuovo meccanismo incentivante previsto da decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), con le modalità che saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

11) Novità assoluta: vengono introdotte una serie di misure per promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società chiamate "società benefit", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (art. 1, commi dal 198 al 206).

12) Tra le altre novità si segnalano, infine, le seguenti:
- i professionisti potranno accedere ai fondi strutturali FSE e FERS previsti nella programmazione negoziata per il periodo 2014/2020;
- vengono rivisti al ribasso i compensi ai CAF;
- si aumenta al 5% l’Iva per alcune prestazioni socio-sanitarie fornite dalle coop sociali;
- si ripristina il tetto di mille euro nell’uso del contante per i money transfer.

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Con comunicato del 19 novembre 2015 il Servizio Studi del Senato pubblica la Sintesi del testo e degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio al Disegno di legge stabilità 2016.

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1.4. 9 DICEMBRE 2015 - Dalla Camera dei deputati novità sul DdL Stabilità 2016

Con comunicato del 10 dicembre 2015 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato l’aggiornamento del DdL Stabilità 2016 alla data del 9 dicembre 2015.
La commissione Bilancio della Camera dei deputati nelle sedute del 7 e 9 dicembre ha, infatti, approvato alcuni emendamenti al disegno di legge di stabilità 2016 riguardanti commi aggiuntivi 23 bis, 129 bis, 332 bis, 332 ter e modifiche ai commi 209, 214 e 273.

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1.5. 19 DICEMBRE 2015 - La Camera dei deputati approva la Legge di Stabilità 2016

Il 19 dicembre 2015 è iniziato alla Camera l'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (Approvato dal Senato) (C. 3444-A),
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Approvato dal Senato) (C. 3445-A) e
- la prima Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445-bis).

In tarda notte, con 297 voti a favore, 93 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato, in seconda lettura, la legge di stabilità 2016.
La manovra torna ora al Senato per la quarta ed ultima lettura.

Il passaggio alla Camera ha profondamente modificato il DdL rispetto al testo approvato da Senato e ancora di più quello deliberato dal Governo lo scorso 15 ottobre, in particolare con le novità su banche, sicurezza e cultura.
Confermati comunque i punti forti della manovra: dall'abolizione della TASI per tutte le prime case alla cancellazione delle clausole di salvaguardia che avrebbero fatto scattare da gennaio aumenti di Iva e accise per 16,8 miliardi di euro.
In arrivo anche una rivoluzione sul fronte del canone RAI. Gli italiani dal 2016 pagheranno il canone tv direttamente nella bolletta elettrica. Mentre il tetto per i pagamenti in contanti salirà a 3.000 euro dai 1.000 euro attuali tranne alcune eccezioni.

. Se vuoi scaricare il testo dei disegni di legge approvato dalla Camera e conoscere i contenuti della legge di stabilità 2016, clicca QUI.


1.6. 22 DICEMBRE 2015 - Il Senato approva definitivamente la Legge di Stabilità 2016

Il 22 dicembre 2015 l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, con 162 voti favorevoli e 125 contrari, il disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111-B) nel testo licenziato dalla Camera, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Si definitivo, con 154 voti favorevoli e 9 contrari, al DdL n. 2112-B, sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


1.7. 30 DICEMBRE 2015 - La Legge di stabilità 2016 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (Supplemento Ordinario n. 70), la Legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.


1.7.1. Il testo della legge di Stabilità 2016

- Si riporta il testo della legge n. 208/2015:
. LEGGE 30 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale edizione on-line),

. Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», corredato delle relative note. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2016 - Supplemento Ordinario n. 1).

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) comprensiva degli allegati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cartacea, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 209/2015 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cartacea, clicca QUI. >


1.7.2. APPROFONDIMENTI sui contenuti e sulle novità introdotte

1) Novità per i promotori e consulenti finanziari - Previsto un Albo unico

L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del D-Lgs. n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni:
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
- i consulenti finanziari autonomi e
- le società di consulenza finanziaria.
Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.

Per l'iscrizione all'Albo sarà dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento della tassa sulle concessioni governative, nell'importo previsto dall'art. 22 della Tariffa (comma 35).

I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».
I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi».
Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Sono queste le novità introdotte dai commi dal 35 al 48, dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).

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2) GESTIONE SEPARATA - Confermata l’aliquota del 27% anche per il 2016

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
Lo stabilisce il comma 203 dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, modificando così quanto stabilito dall’art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. “Milleproroghe”).
Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedendo che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007, e successive modificazioni, “è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017”.

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3) ESPERTI CONTABILI - Cassa nazionale di previdenza

Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (art. 1, comma 4).


4) NASCONO LE "SOCIETA' BENEFIT"

Da un progetto del Senatore Mauro Del Barba (Disegno di legge n. 1882, presentato il 17 aprile 2015, recante “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”) la figura della “Società Benefit” ha trovato ora una collocazione definitiva nella Legge di stabilità 2016.
I commi dal 376 al 384, dell'art. 1, sono, infatti, dedicati alla "Società benefit", con lo scopo di "promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società ..., che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse".
Per «Beneficio comune» si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate sopra, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Per garantire la trasparenza dell’operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo
.
La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società.
La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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5) ALES incorpora ARCUS – Novità su effetti civilistici, dirette e imposte

Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa» nella società «ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.».
Con un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adottato il nuovo statuto della società ALES, che dovrà prevedere, tra l’altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società.
Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti della società ALES, il consiglio di amministrazione dovrà adottare un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione.
Tale fusione, in deroga all'art. 2504-bis del Codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della società ALES nel Registro delle imprese.
In tale data, la società ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dei suoi organi amministrativi e di controllo dalla carica. La società ALES procede alla cancellazione di tale società dal Registro delle imprese.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS “sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque denominato”, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
A stabilirlo è l’art. 1, commi 322 - 324.

Contrariamente da quanto previsto ai commi 659 – 664, a proposito della fusione della ISA e SGFA nella ISMEA dove veniva utilizzata una dizione generica in materia di esenzioni (“sono esenti da tasse, nonchè da imposte dirette o indirette”), tanto da mettere in dubbio se debbano o no essere pagati i diritti di segreteria al Registro delle imprese, in questo caso sembra chiaro che tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, “comunque denominato”, e quindi anche dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Registro delle impese.
Tuttavia, in questo caso rimane una lacuna da parte del legislatore: nulla viene detto in merito alle modalità di presentazione delle domande (modifica per ALES e cancellazione per ARCUS) al Registro delle imprese.
Andando per logica, e seguendo la procedura di cui al punto 6) a proposito della fusione per incorporazione della ISA e SGFA nella ISMEA, l’ufficio del Registro delle imprese provvederà alla iscrizione della fusione per incorporazione di ARCUS “su semplice richiesta di ALES”. Anche in questo caso sarà quindi sufficiente l’inoltro degli appositi modelli, ma con due doverose precisazioni:
a) i modelli (modifica per ALES e cancellazione per ARCUS) dovranno essere sottoscritti digitalmente dal nuovo presidente del nuovo Consiglio di amministrazione;
b) al modello di modifica da parte di ALES dovrà essere allegata la copia del nuovo statuto della ALES approvato con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.


6) ISMEA incorpora ISA e SGFA - Procedura semplificata al Registro imprese

Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) Spa e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) Srl vengono incorporate di diritto, alla data del 1° gennaio 2016, nell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). che conserva la natura di ente pubblico economico.
L’ufficio del Registro delle imprese provvederà alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA “su semplice richiesta di ISMEA”. Sarà quindi sufficiente l’inoltro degli appositi modelli (modifica per ISMEA e cessazione per ISA e SGFA), sottoscritti digitalmente dal Commissario straordinario, senza allegare alcun atto.
Le incorporazioni in questione e le altre operazioni ad esse connesse “sono esenti da tasse, nonchè da imposte dirette o indirette”.
Non è chiaro se, oltre all’esenzione dell’imposta di bollo, sia anche prevista l’esenzione dei diritti di segreteria dovuti per le operazioni (cancellazione delle due società incorporate – ISA e SGFA - e iscrizione della società incorporante - ISMEA) previste presso il Registro delle imprese.
Ma sembra unanimemente riconosciuto che il termine "tassa" utilizzato dal legislatore debba essere inteso in senso atecnico, come sinonimo di "tributo". A tale termine è sicuramente riconducibile qualsiasi tipo di imposizione, comunque denominata e, quindi siano da ricomprendere anche i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.
Per il compimento di tutte le operazioni previste dalla legge verrà nominato, con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Commissario straordinario.
A stabilirlo è l’art. 1, commi dal 659 al 664.


7) Obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

I commi 788, 810, 813 e 814, dell’art. 1, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) riguardano gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea.
Con la modifica dell'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), si stabilisce che «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente».
Dunque, al pagamento di tali somme, d’ora in poi, dovrà provvedere ciascuna delle amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio e non più la Presidenza del Consiglio (comma 788).
La dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) viene incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020 (comma 810).
Con la sostituzione del comma 9-bis dell’art. 43 della L. n. 234/2012, viene modificato il meccanismo di pagamento degli oneri finanziari da parte dello Stato e il conseguente diritto di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili (Regioni e Province autonome, Enti territoriali, Enti pubblici e soggetti equiparati). In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede al pagamento con le risorse del Fondo e poi procede alla rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili dell’inadempimento agli obblighi europei, mediante compensazione con i trasferimenti dello Stato verso queste amministrazioni (comma 813).
Il comma 814 riguarda i poteri sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che comporti la condanna al pagamento di sanzioni a carico dell’Italia.
Con l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 41 della citata L. n. 234/2012, viene stabilito che, in caso di inerzia delle Regioni e delle Province autonome nell’adozione degli atti necessari a conformarsi alla sentenza, quando per provvedere ai dovuti adempimenti è necessario adottare molteplici atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, sum proposta del Ministro competente in materia, assegna agli enti inadempienti termini congrui per l’adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini, il Consiglio dei ministri adotta direttamente i provvedimenti necessari, anche normativi, oppure nomina un apposito commissario.
Questa procedura si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità e in ogni caso anche quando siano in corso delle procedure di infrazione europee (comma 814).


8) PAGAMENTI ELETTRONICI - La soglia scende da 30 a 5 euro - Prevista l’introduzione di sanzioni

Abolizione della soglia dei 30 euro sotto la quale commercianti e professionisti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti tramite POS, taglio delle commissioni sulle transazioni sotto 5 euro e previsione di sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici.
Dal 1° luglio 2016 i pagamenti elettronici si applicheranno anche per il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta.
Sono queste le novità introdotte ai commi 900 e 901, in materia di pagamenti elettronici.

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1.7.3.APPROFONDIMENTO DELLA DONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

Come da tradizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha tempestivamente emanato la sua prima circolare del 2016 contenente il riepilogo delle principali novità della nuova Legge di Stabilità e le schede che consentono una lettura tecnica dei singoli provvedimenti.
26 gli argomenti in ambito lavoristico e fiscale contenuti nella nuova finanziaria, anche se le misure più importanti si concentrano sulla materia pensionistica-previdenziale.
Non mancano modifiche di forte interesse ai regimi agevolati fiscali.
FISCO - LAVORO - PREVIDENZA/ASSISTENZA: i tre capitoli della circolare n. 1/2016,

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LA LEGGE DI STABILITA' 2015 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1. 15 OTTOBRE 2014 - Il Governo vara la Legge di Stabilità 2015

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 ottobre 2014, ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015).
Una manovra finanziaria di 36 miliardi di euro. Qui di seguito i punti principali della legge:
- Meno tasse per 18 miliardi;
- Gli 80 euro diventano una misura definitiva;
- Via gli alibi per chi deve assumere: zero contributi per i contratti a tempo indeterminato;
- Investimenti nei settori chiave del Paese: scuola, lavoro, giustizia;
- Riduzione del 70% del patto di stabilità per i Comuni;
- Più risorse per ricerca e innovazione;
- Stop alle spese non coperte;
- Spending review: taglio di 15 miliardi di euro;
- Recupero e contrasto dell’evasione per 3,8 miliardi e 1 miliardo dalle slot machines;
- Libertà per i lavoratori dipendenti di avere il TFR in busta paga con zero costi per le imprese.

- Si riporta il testo del:
. Disegno di Legge di stabilità 2015.

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. Se vuoi scaricare il testo della RELAZIONE TECNICA, clicca QUI.

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2. 23 OTTOBRE 2014 - Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 approda alla Camera

Il 23 ottobre 2014 il progetto di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” è stato formalmente presentato alla Camera (A.C. 2679).

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di legge presentato alla Camera (A.C. 2679), clicca QUI.

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3. 28-30 NOVEMBRE 2014 - La Camera approva la Legge di Stabilità 2015

Il 28 novembre 2014 alla Camera dei deputati ha iniziato l'esame dei disegni di legge:
- C. 2679-bis - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e
- C. 2680 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.

Il 30 novembre 2014, con 324 sì e 108 no, la Camera ha approvato il disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)" (C. 2679-bis-A) e iniziato l'esame del disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" (C. 2680-A).

. Se vuoi seguire l'iter alla Camera del Disegno di legge di stabilità 2015 e scaricare il testo approvato (C. 2679-bis), clicca QUI.


4. 20 DICEMBRE 2014 - Approvato dal Senato il maxiemendamento presentato dal Governo

Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, nella seduta iniziata alle ore 10,10 di venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (DdL 1698), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Nel corso della notte si sono svolte la discussione generale e le dichiarazioni di voto. Alle ore 5,30 circa l'Aula ha quindi approvato (per alzata di mano) la seconda Nota di variazioni al bilancio e il bilancio (DdL 1699) con 161 voti favorevoli e 78 contrari.
La manovra torna alla Camera dei deputati per il via libera definitivo.

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5. 22 DICEMBRE 2014 - La Camera approva in via definitiva la legge di stabilità

La Camera ha approvato, in via definitiva, i disegni di legge recanti:
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2679-bis-B);
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (e relative note di variazioni) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 2680-B).
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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6. 29 DICEMBRE 2014 - La Legge di stabilità 2015 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 99), la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

- Si riporta il testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale on-line:
. LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

. Se vuoi scaricare il testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cartacea, clicca QUI.

Le novità per fisco e imprese

1) Sono tante le novità contenute nella legge di stabilità 2015: si va dalla conferma del bonus IRPEF da 80 euro nella busta paga per i lavoratori dipendenti privati, alla possibilità, da marzo 2015, di chiedere di avere il TFR in busta paga.
Tra le altre misure fiscali, ai fini IRAP si segnala l’abbattimento della componente lavoro, il credito d’imposta del 10% per gli autonomi senza dipendenti, oltre alla proroga delle rivalutazioni sui terreni e sulle partecipazioni (con il raddoppio dell’aliquota di tassazione) e il congelamento degli aumenti IMU-TASI.

2) Aumentano gli incentivi per reti di impresa innovative
Viene riformata la disciplina degli incentivi a favore delle aggregazioni di imprese che operano nel settore della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale, istituiti dall’art. 1, commi 56 e 57, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014).
La modifica più significativa riguarda l’ambito soggettivo dell’agevolazione. La misura, finora riservata alle imprese aggregate in Associazioni temporanee di imprese (ATI) o Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), viene ora estesa alle “reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative”.
Con la rimodulazione del comma 57 della L. n. 147/2013, le risorse del fondo sono erogate ai soggetti indicati sopra, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello Sviluppo Economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti indicati sopra;
e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
La dotazione finanziaria prevista è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro per il 2015 (art. 1, comma 6).

3) Vengono confermati sino al 31 dicembre 2015 i bonus fiscali del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La proroga è stata inserita apportando alcune modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ed, in particolare agli articoli 14 (commi 1, 2 e 2-bis) e 16 (commi 1, 1-bis e 2).
Il provvedimento, in sostanza:
1) conferma la detrazione del 65% per le spese documentate relative:
a) a interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) all'acquisto e alla posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
c) all'acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
.
2) Conferma la detrazione del 50% per le spese documentate relative:
a) a interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, fino ad un valore massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015; tale percentuale sale al 65% nel caso di ristrutturazione di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, sostenute sino al 31 dicembre 2015;
b) all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A di forni, di apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro
(art. 1, comma 47).

4) La legge di stabilità 2015 contiene anche un ampio e articolato ventaglio di misure a sostegno delle imprese.
Tra i principali interventi spicca il rifinanziamento della Sabatini-bis e l’estensione del Fondo PMI, per le operazioni relative a portafogli di finanziamenti, alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Viene inoltre finanziato il Piano straordinario per il Made in Italy, con 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni di euro per il 2017.

5) Le pensioni si pagano il 10 di ogni mese
Dal 1° gennaio 2015, al fine di semplificare le procedure e ridurre i costi a carico dell’INPS, la liquidazione della pensione per chi è titolare di più assegni dovrebbe avvenire in un’unica data, al 10 di ogni mese anziché, come sino ad oggi avvenuto, il giorno 1 e il giorno 16.
In particolare, il comma 302 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL verranno pagati il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti (art. 1, comma 302).

6) Altro capitolo significativo del pacchetto di misure a favore delle imprese è poi quello riguardante il settore agro-alimentare. In particolare, in vista del superamento del regime delle quote latte, viene istituito un Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

7)Ai commi dal 247 al 250 vengono apportate modifiche rilevanti al settore dell'autotrasporto per conto terzi, con la modifica del D.Lgs. n. 286/2005 e dell’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008.

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8) A decorrere dal 1° febbraio 2015, anche le Camere di Commercio saranno assoggettate al sistema di tesoreria unica e saranno quindi inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica, ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
La nuova normativa prevede l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio, che saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario.
Nell’inserire le Camere di Commercio nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, la nuova normativa definisce il percorso per l’assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° febbraio 2015) e quello per lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari (30 giugno 2015).
Le Camere di Commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto (comma 394).
Il comma 395 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.
Nella Relazione tecnica si prevede che l’afflusso presso la tesoreria statale sarà di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013 - giugno 2014 da parte delle Camere di Commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.
Le somme versate costituiscono risorse proprie delle Camere di Commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L’onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui (art. 1, ai commi dal 392 al 395).

9) Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare passa dall'11 per cento al 17 per cento. 625.
Tale disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015 (art. 1, commi 623 e 625).

10) Split Payment
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 629).

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11) Tra le diverse novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, ve n'è una che ha un rilievo importante; si tratta della norma secondo cui:
"al fine di [...] stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti" (art. 1, comma 634).

12) A partire dal 1° gennaio 2015, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) cambia volto: diventa uno strumento “agevolato” di correzione delle violazioni che il contribuente può sempre adottare per evitare l’applicazione delle sanzioni “piene” da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La nuova norma effettua una vera e propria riforma dell’istituto del ravvedimento operoso, apportando rilevanti modifiche all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, legato alla regolarizzazione spontanea del contribuente (art. 1, comma 637, lett. b)).

13) Bollo auto storiche
Dal 1° gennaio 2015, tutte le vetture di età compresa tra i 20 e i 29 anni torneranno dunque a pagare il bollo regolarmente.br> Con la modifica dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dal 1° gennaio 2015 saranno esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche solo i veicoli ed i motoveicoli che hanno più di 30 anni.
Pertanto, non godranno più di tale esenzione gli autoveicoli e motoveicoli, di particolare interesse storico e collezionistico, che hanno più di 20 anni.
Sotto il profilo fiscale, non esiste più la categoria degli "autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico!.
Per avere le tariffe agevolate le vetture dovranno aver compiuto almeno 30 anni.
Ciò sta a significare che tutte le auto immatricolate tra il 1985 e 1995, attualmente esentate, dal 1° gennaio 2015 non godranno dell’agevolazione e dovranno pagare il bollo. (art. 1, comma 666).

14) E-book
" .... sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".
L’IVA sui libri elettronici in formato elettronico, che vengono così equiparati a quelli cartacei, con esclusione dei quotidiani digitali, scende così dal 22 al 4% (art.. 1, comma 667).

14) Pellet - L'IVA sul pellet passa dal 4 al 22% (art. 1, comma 711).

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LA LEGGE DI STABILITA' 2014 E IL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1. 15 OTTOBRE 2013 - Il Governa vara la Legge di Stabilità 2014

Il Consiglio dei Ministri, riunito il 15 ottobre a Palazzo Chigi, ha approvato, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, due disegni di legge: il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014); il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

. Se vuoi scaricare il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, clicca QUI.

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2. 21 OTTOBRE 2013 - La legge di stabilità 2014 in Senato

E’ stato pubblicato, sul sito del Senato, il testo “bollinato” del Disegno di legge n.1120, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge depositato in Senato (Atto n. 1120), clicca QUI.


3. 26-27 NOVEMBRE 2013 - Legge di stabilità e Bilancio al Senato - Maxi emendamento presentato dal Governo

I disegni di legge di Stabilità (n. 1120) e Bilancio (n. 1121) sono da questa mattina all'esame dell'Assemblea; la Commissione Bilancio non è stata in grado di concludere l'esame in sede referente.
Il Governo ha annunciato, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, l'intenzione di porre la questione di fiducia.
L'inizio della discussione generale sull'eventuale maxiemendamento del Governo è previsto per il pomeriggio.

Nella notte, con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessuna astensione, il Senato ha approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità (n. 1120), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il maxi emendamento recepisce le modifiche esaminate in commissione Bilancio, integrandole con le proposte dell’Esecutivo.

- Si riporta il testo del:
. Maxi emendamento alla legge di stabilità 2014 depositato in Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di stabilità 2014 approvato dal Senato il 27 novembre 2013, clicca QUI.


3.1. Le novità più rilevanti

Tra le novità più rilevanti citiamo:
• la sperimentazione, in alcune importanti aree metropolitane, del reddito minimo, finanziato dal contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro;
Cuneo fiscale: il beneficio per la busta paga dei lavoratori viene maggiormente concentrato sui redditi bassi; l’aumento della detrazione sul lavoro dipendente scatta per chi guadagna fino a 35mila euro (mentre il testo originario del Ddl spalmava l’agevolazione fino a 55mila euro annui). L’aumento massimo (che si concentra nella fascia di reddito fra i 15 e i 20mila euro) è di 225 euro annui.
Nasce la IUC (Imposta Unica Comunale): è il nuovo nome della Service Tax, che incamera IMU, TASI (servizi indivisibili dei comuni) e TARI (tassa rifiuti). Resta l’esclusione per la prima casa, e tornano le detrazioni. L’aliquota massima di IMU e Tasi non può superare l’1,06%.
IMU imprese: si lavora per alzare dal 20 al 30% la deducibilità da IRES e IRPEF per l’IMU pagata sui capannoni delle imprese, e magari estendere l’agevolazione ai fini IRAP.
Stanziati 200 milioni circa per finanziare la misura, che si aggiungono ai 500 destinati ai Comuni per reintrodurre le detrazioni sulle prime case evitando che la nuova IUC possa costare più della vecchia IMU.
Pensioni: niente modifiche, salta l’ipotesi di aumentare la soglia da cui nel 2014 riparte l’indicizzazione piena e quella di abbassare invece l’asticella per il contributo di solidarietà. Dovrebbe quindi restare tutto come nel testo del Disegno di legge: rivalutazione al 100% per assegni fino a tre volte il minimo (1.500 euro al mese), e parziale per quelli da tre a sei volte il minimo, contributo di solidarietà sopra i 150mila euro.
Cartelle esattoriali Equitalia: c’è la rottamazione, ovvero al possibilità di pagare le vecchie cartelle ma non riducendo la sanzioni, solo azzerando gli interessi.
Accesso al Credito: le garanzie dello Stato concesse tramite la Cassa Depositi e Prestiti semplificherà l’erogazione di liquidità alle imprese acquistando titoli cartolarizzati, mentre due fondi ad hoc concederanno finanziamenti per le PMI e per i mutui di famiglie e lavoratori precari co.co.pro.
Editoria: fondo straordinario da 120 milioni in tre anni (50 milioni nel 2014, 40 milioni nel 2015 e 30 milioni nel 2016).


4. 17 DICEMBRE 2013 - Legge di stabilità e Bilancio alla Camera

Inizia, alla Camera, la discussione generale congiunta dei disegni di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014) (Approvato dal Senato - S. 1120) (C. 1865), "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" (Approvato dal Senato - S. 1121) (C. 1866), nonché la "Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" (C. 1866-bis).


5. 20 DICEMBRE 2013 - La Camera approva la legge di stabilità

La Camera, con 350 voti favorevoli e 196 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, nel testo della Commissione come risultante dalle correzioni comunicate all'Assemblea, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (C.1865-A).
Il provvedimento torna all'esame del Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di stabilità 2014 approvato dalla Camera il 20 dicembre 2013, clicca QUI.


6. 23 DICEMBRE 2013 - Il Senato approva definitivamente la legge di stabilità

Con 167 voti favorevoli e 110 contrari, l'Assemblea ha accordato la fiducia al Governo, approvando definitivamente la legge di stabilità 2014 (DdL n. 1120-B). I lavori si sono conclusi con l'approvazione nel complesso del ddl n. 1121-B (legge di bilancio 2014-2016), con 158 voti favorevoli, un contrario e un astenuto.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di stabilità 2014 approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2013, clicca QUI.


7. 27 DICEMBRE 2013 - La legge di stabilità 2014 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 87), la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
La legge di stabilità 2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, si compone di un solo articolo e di 749 commi (inizialmente erano 531).
Cuneo fiscale, fondo taglia tasse, cartelle esattoriali, risparmio energetico, inasprimenti e novità fiscali, investimenti su infrastrutture, trasporti e manutenzione del territorio, l'acquisto della pubblicità on-line e una lunga serie di novità in varie materie, sono queste le principali misure adottate.

- Si riporta il testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale on-line:
. LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (Testo aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151).

- Si riporta il testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale cartacea:
. LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 147/2013 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


7.1. APPROFONDIMENTI SU ALCUNI CONTENUTI DELLA LEGGE

Di seguito segnaliamo alcune novità che riguardano: l'acquisto di pubblicità on-line, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, gli albi provinciali degli autotrasportatori, le Camere di Commercio, le aziende speciali e le istituzioni degli Enti pubblici, i trasferimenti di terreni agricoli, i canoni demaniali non pagati, la riscossione di tributi.

71.1. ISTANZE trasmesse per via telematica – Imposta di bollo forfettaria
A decorrere dal 1° gennaio 2014, per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento (art. 1, commi 591 e 592).

7.1.2. ATTI E PROVVEDIMENTI rilasciati per via telematica – Imposta di bollo forfettaria
A decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 1, commi 593 e 594).

. Se vuoi approfondire l’argomento dell'imposta di bollo e scaricare le Tariffe aggiornate, clicca QUI.

7.1.3. TRASFERIMENTI DI TERRENI AGRICOLI a imprenditori non agricoli - Imposta di registro al 12%
Dal 1° gennaio 2014, il trasferimento che ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è soggetto all'aliquota del 12% (art. 1, comma 609).

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7.1.4. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – Sanatoria per il mancato versamento del canone – Domanda entro il 28 febbraio 2014
Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall’ente gestore.
La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara a quale modalità di pagamento si intende avvalere, dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2014.
La definizione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.
La definizione del contenzioso, con le modalità indicate sopra, sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone (art. 1, commi 732 e 733).

7.1.5. Iscrizione a ruolo solo per importi superiori a 30 euro – Solo per TRIBUTI ERARIALI E REGIONALI non più locali
A decorrere dal 1° gennaio 2014, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta (art. 1, comma 736).
Si ricorda che tale norma era anche passata sotto il vaglio della Corte Costituzionale. La questione di legittimità era stata, infatti, sollevata dalla Regione Veneto che riteneva illegittima tale disposizione.
Tuttavia la Corte Costituzionale (con Sentenza n. 121 del 5 giugno 2013, pubblicata sulla G.U. del 12 giugno 2013) ha rigettato il ricorso della Regione e ha confermato la piena validità della norma che, quindi, continuerà ad applicarsi, ma solo con riferimenti ai tributi erariali e regionali e non più anche per i tributi locali.

7.1.6. Trasferimenti gratuiti di beni – Si paga l'imposta fissa
Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data (art. 1, comma 737).

7.1.7. ALBI PROVINCIALI AUTOTRASPORTATORI – Da luglio 2014 le competenze passano dalla Provincia alla Motorizzazione
Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi saranno svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - quindi entro il 1° luglio 2014 - le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici.
Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province (art. 1, comma 94, che ha abrogato la lett. h), del comma 3, dell'art. 105, del D.Lgs. 31 marzo 2998, n. 112, che attribuiva alle Province la tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale degli autotrasportatori).

7.1.8. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di Commercio, l’Unioncamere e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l’eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.
Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa (art. 1, comma 322, che ha sostituito il comma 6 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).
Il precedente comma 6 recitava: "La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica può essere annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalità anche compensative tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4".

7.1.9. Le Camere di Commercio a sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei CONFIDI
Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle Camere di Commercio al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con lo stesso decreto con il quale viene stabilita la misura del diritto annuale. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale (art. 1, comma 55).
Nel precedente comma 54 si stabilisce, inoltre, che le disponibilità a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione dalle Regioni, dagli Enti pubblici e dalle Camere di Commercio, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.

7.1.10. Le Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo tornano operative
Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commis-sioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge (art. art. 1, comma 440, che ha modificato il comma 20, dell'art. 12, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012).
Ricordiamo che il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell’Interno, si era espresso, con Parere n. 02632/2013 del l giugno 2013, confermando l'interpretazione secondo la quale dette Commissioni dovevano essere soppresse – salvo interventi normativi in materia – a far data dal 28 novembre 2013, ovvero dopo due anni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 13 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 28 novembre.
Il quesito posto dal Ministero dell'Interno era proprio concernente l'applicazione del citato art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ora viene nuovamente modificato.

7.1.11. Aziende speciali e istituzioni degli Enti locali – Obblighi presso il Registro delle imprese
Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno (art. 1, comma 560, che ha sostituito il comma 5-bis dell’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Stando alla nuova formulazione del comma 5
-bis, l'Unioncamere non dovrà più trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio, come previsto nella precedente formulazione.
Saranno, inoltre, soggette all'applicazione delle disposizioni di cui sopra anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, in precedenza escluse.

7.1.12. Tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante – Il pagamento dei canoni di locazione
I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (art. 1, comma 50, che ha aggiunto il nuovo comma 1.1. al comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nel quale si stabilisce che la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore è di euro 1.000,00).
Nel precedente comma 49, con l'aggiunta del comma 10-bis dopo il comma 10, dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si stabilisce che, per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, vengono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del Codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

7.1.13. GESTIONE SEPARATA – Anche per l'anno 2014 rimane l'aliquota del 27% - Quella del 20 passa al 21%
Anche per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, rimane fissata al 27 per cento (art. 1, comma 744).
Si ricorda che il citato comma 79 della L. n. 247/2007, come da ultimo modificato dalla L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, stabiliva che per l'anno 2014 l'aliquota fosse del 28% (al 30% per l'anno 2015, al 31% per l'anno 2016, al 32% per l'anno 2017 e al 33% a decorrere dall'anno 2018).
Per i rimanenti iscritti alla predetta gestione (soggetti titolari di pensione, diretta o indiretta, e tutti i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria) - come stabilito dal medesimo comma 79 della L. n. 247/2007 - l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota, per l'anno 2014, passa dal 20 al 21 per cento (al 22% per l'anno 2015 e al 24% a decorrere dall'anno 2016).

7.1.14. Acquisto della pubblicità on-line – Solo da soggetti titolari di partita IVA italiana – Dubbi, perplessità e scetticismo sull'efficacia della norma
I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
Questo è il testo dei due commi che compongono il nuovo articolo 17-bis, rubricato "Acquisto di pubblicità on-line", del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
Contrariamente a quanto previsto in precedenza, è stata eliminata l'estensione dell'obbligo di partita IVA italiana per le operazioni di commercio elettronico. L’Italia fa da apripista e, primo Paese nell’Unione europea, introduce l’imposta su cui a Bruxelles si discute da diversi mesi. Rimangono, tuttavia, i dubbi che questa norma possa andare in contrasto con le normative europee, visto che l'UE non si è ancora pronunciata in materia.
C'è chi difende la norma a spada tratta e chi la definisce "dannosa, illegale, inutile, poco vantaggiosa e folle". Ma c'è anche chi ha scritto che la soluzione è sbagliata, ma il problema dell'elusione fiscale va affrontato! … meglio se con una strategia europea globale!
Perché se sono reali e veri (non abbiamo nessun motivo per dubitare) i dati che ha riportato l'Espresso il 19 dicembre scorso c'è da rabbrividire! C'è qualcosa che non va!
"È singolare, ad esempio, che nel 2012 – scrive Alessandro Gilioli nel suo articolo- un colosso come Facebook abbia pagato in Italia meno di 200 mila euro di tasse, mentre Amazon è rimasta sotto il milione e Google è arrivata a 1,8 milioni. Tutti insieme quindi i tre giganti digitali hanno versato allo Stato italiano, l’anno scorso, circa 3 milioni di euro: briciole rispetto alla loro attività reale nel nostro Paese.
Ancora più grottesca la vicenda di Apple, che in Italia nel 2012 ha realizzato vendite superiori ai 2 miliardi di euro pagando però solo 3 milioni di tasse (compresi i brani e i film di iTunes): il tutto grazie a una serie di abili partite di giro (del tutto legali) tra le varie società con sedi tra Lussemburgo, Irlanda e Olanda"
.

7.1.15. Arriva l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Accorpate IMU, TASI e TARI
È istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (art. 1, comma 639).
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice ci-vile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641).
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (art. 1, comma 669).
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (art. 1, comma 703).
Le modalità di applicazione della nuova imposta denominata IUC sono regolamentate dalla legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, nei commi dal 639 al 731.


LA LEGGE DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1. 9 OTTOBRE 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva la bozza del DdL relativo alla legge di stabilità per il triennio 2013 - 2015

Il Consiglio dei Ministri n. 49 del 9 ottobre 2012 ha approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
Quest’anno la Legge di stabilità per il 2013-2015 consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.
Con la Legge di stabilità sono previste inoltre le norme che assicurano il coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di Governo, al fine di rispettare i requisiti economici e finanziari così come disposto dal Trattato di Maastricht, che anche l’Italia ha sottoscritto nel 1992 (parametri di Maastricht).
Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità saranno presentati al Parlamento entro il 15 ottobre di ciascun anno. Gli obiettivi sono cinque:
1) evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA a partire da luglio 2013. La legislazione vigente prevede l’aumento dell’IVA a partire dal primo luglio 2013. Con la legge di stabilità l’aumento viene dimezzato;
2) nuovi incentivi per l’aumento della produttività;
3) le garanzie per gli esodati;
4) la copertura del quadro esigenziale dei Ministeri per il 2013;
5) il pagamento degli arretrati delle PA.

Per realizzarli sono previsti tre strumenti:
1) revisione della spesa pubblica (spending review);
2) interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa;
3) imposta sulle transazioni finanziarie.

La legge di stabilità prevede anche la rimodulazione di alcune tax expenditures per i redditi superiori ai 15mila euro:
- si introduce una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3000 euro;
- si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.

Al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, la legge di stabilità introduce inoltre una riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro).
(Fonte: Sito del Governo - Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 49 del 9 ottobre 2012)

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. Se vuoi scaricare il testo della relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità, clicca QUI.


2. 22 NOVEMBRE 2012 - La Camera approva il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Il 22 novembre, con l'ok alla fiducia posta dal Governo, è terminato l'iter del DdL Stabilità alla Camera.
Il provvedimento, che passa ora all'aula di Palazzo Madama, blocca l'aumento dell'aliquota IVA al 10% (che sarebbe dovuto salire all'11% da luglio 2013), incrementa le detrazioni per i figli a carico, stanzia fondi per il credito d'imposta a favore delle PMI e ampliata la platea degli esodati, arrivando a tutelare un totale di oltre 130mila lavoratori, grazie all'eliminazione del taglio dell'IRPEF, che determina un risparmio di 16,6 miliardi di euro.
Accantonati anche l'aumento dell'orario di lavoro per gli insegnanti e l'operazione Cieli Bui, che prevedeva la riduzione dell'illuminazione da parte della P.A..

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 approvato dalla Camera, clicca QUI.


3. 21 DICEMBRE 2012 - La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni) (C. 5535-B).
Si è passati quindi all’esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, riguardante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B).
Il Ministro dell’economia e delle finanze Vittorio Grilli ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento.
La Camera con 373 voti favorevoli e 67 contrari ha votato la fiducia.
Dopo la trattazione degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo della legge di stabilità approvato in via definitiva dalla Camera, clicca QUI.


4. 29 DICEMBRE 2012 - La legge di stabilità 2013 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 212), la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".
La legge di stabilità 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013, si compone di un solo articolo e di 561 commi.

- Si riporta il testo della legge e dei suoi allegati:
. Legge di stabilità 2013 - Parte Prima: Commi 1 - 301.
. Legge di stabilità 2013 - Parte Seconda: Commi 302 - 561.

. Legge di stabilità 2013 - Allegato 1.
. Legge di stabilità 2013 - Allegato 2 - Parte Prima.
. Legge di stabilità 2013 - Allegato 2 - Parte Seconda.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 228/2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


LA LEGGE DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

1. 14 OTTOBRE 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva la bozza del DdL relativo alla legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014

Il Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2011 ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2012-2014 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio.
I due provvedimenti, in linea con le disposizioni introdotte con la legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), compongono la manovra triennale di finanza pubblica e, in particolare, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2012-2014, esprimendolo principalmente sotto un aspetto tabellare che conferisce al documento contabile una migliore trasparenza e leggibilità.
Per il predetto triennio, la manovra economico-finanziaria recata dai decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011 si completa con l’odierno disegno di legge di stabilità. Lo stesso infatti è volto anche a recepire le proposte di riduzione di spesa che il Ministeri hanno selettivamente formulato per il triennio 2012-2014 in base a quanto stabilito dall’art. 10, commi da 2 a 5, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011.
Tali proposte concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2011.
Nel medesimo disegno di legge sono, inoltre, individuati - in apposito elenco - gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie accantonate con il citato decreto-legge n. 98 per oltre 4.800 milioni di euro.
Il disegno di legge relativo al bilancio di previsione risulta elaborato, a legislazione vigente, anch’esso su base triennale, come previsto dalla normativa contabile.
Il Governo conferma così oggi l’impegno per una politica economica improntata a rigore e a riduzione della spesa, in conformità al programma di Governo presentato agli elettori e in coerenza con la sfavorevole congiuntura economica.
(Fonte: Sito del Governo - Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 158 del 14/10/2011)


2. 18 OTTOBRE 2011 - La legge di stabilità 2012 in discussione al Senato

Il 18 ottobre 2011 è stato presentato al Senato il Disegno di Legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2012)" (Atto Senato n. 2968).
. Se vuoi scaricare il testo del DdL A.S. 2968 contenente anche la Relazione illustrativa, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una nota al disegno di legge di stabilità in discussione al Senato elaborata dal Servizio studi del Senato, clicca QUI.


3. 2 NOVEMBRE 2011 – Al Consiglio dei Ministri si decide per un maxi-emendamento alla legge di stabilità

Il 2 novembre 2011, alle ore 20.40 si è riunito un Consiglio dei ministri straordinario per l'esame delle misure anti-crisi e per la crescita.
Due erano le possibilità: inserire le norme nel DdL stabilità, all'esame del Senato, attraverso un maxiemendamento oppure predisporre un apposito decreto.
Su questa seconda ipotesi è arrivato lo stop del Quirinale, il quale non avrebbe avuto una contrarietà di principio rispetto allo strumento del decreto ma avrebbe opposto serie obiezioni quando ha saputo che nel provvedimento sarebbero state inserite molte misure che non avevano attinenza con l’emergenza economica che il Paese deve fronteggiare. Obiezioni queste che hanno portato il Governo a ripensare tutto.

Questa la nota ufficiale diramata dopo la riunione:
"Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in via straordinaria, ha esaminato un complesso di misure urgenti a sostegno della economia italiana nello scenario di una sfavorevole congiuntura che sta investendo l'Europa. A seguito degli indirizzi da parte della Banca Centrale europea e delle intese raggiunte nell'ultimo Vertice dell'Unione, il Consiglio ha in particolare approvato un maxi emendamento al disegno di legge di stabilità, che recepisce sul piano normativo gli impegni assunti dal presidente Berlusconi nella sua lettera all'Unione europea del 26 ottobre scorso".

Fra le prime indiscrezioni sulla bozza del decreto, risulta che nel provvedimento si parli di:
- liberalizzazione dei servizi pubblici locali,
- riforma degli ordini professionali e
- valorizzazione degli immobili della Difesa.
Secondo quanto riferito da fonti di governo non sarebbero contenute misure sulla riforma del mercato del lavoro.
L'emendamento sarà presentato al Senato durante l'esame in Commissione bilancio della legge di stabilità.
In un secondo tempo si procederà anche a fare un decreto e un disegno di legge con misure contro la crisi.

Nello stesso Consiglio dei Ministri è stato dato il via libera ad uno schema di regolamento che riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni dei Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
Sul testo, che discende dalla legge sul federalismo (n. 42 del 2009), verrà acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio di Stato.

. Se vuoi scaricare il testo della bozza del Maxiemendamento al disegno di legge di stabilità, pubblicata dal sito LeggiOggi.it, clicca QUI.


4. 9 NOVEMBRE 2011 – Il testo del maxi-emendamento approda al Senato

In data 9 novembre 2011, il testo del tanto atteso maxi-emendamento alla legge di stabilità per il 2012 è arrivato in Senato portato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ed è stato poi illustrato in commissione.
Nel provvedimento vengono sostanzialmente confermati i contenuti delle bozze circolate nei giorni scorsi.
Ai sei articoli che compongono la legge di stabilità per il 2012 vengono aggiunti altri venticinque articoli del maxi-emendamento.


4.1. Le novità più rilevanti

Le novità più rilevanti:
- tutti in pensione a 67 anni, ma solo dal 2026 (art. 4-bis);
- via alla dismissione degli immobili pubblici per tagliare il debito (art. 4-ter);
- dettate disposizioni per la dismissioni di terreni agricoli (art. 4-quater);
- liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 4-sexies);
- riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (art. 4-septies);
- accise in aumento sui carburanti e meno tagli all'editoria;
- dettate dispisizioni in materia societaria (art. 4-undecies);
- previste norme a favore dell'apprendistato (stop ai contributi per i primi tre anni di contratto di apprendistato per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti; resta fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi; sale dell'1% l'aliquota dei contributi per i co.co.co.);
- più facile il ricorso al contratto di lavoro part-time con l'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche, che potranno nuovamente essere liberamente stabilite dalle parti individuali, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva;
- arriva il contratto di inserimento per le donne nelle aree territoriali in cui è più accentuata la differenza di genere nel tasso di disoccupazione;
- in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applicherà la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- prevista la mobilità per gli statali in esubero; per coloro che non vengono ricollocati, prevista un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale con esclusione per qualsiasi altro emolumento retributivo per la durata «massima» di due anni; dopo scatta il licenziamento (art. 4-terdecies);
- dettate norme per la semplificazione del procedimento di apertura di distretti turistici, disciplinati dai commi 4-6 del D.L. n. 70/2010, convertito dalla legge n. 106/2011 (art. 4-quaterdecies).


4.2. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (art. 4-septies)

Con un apposito decreto del Presidente della Repubblica gli ordini professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i nuovi principi fissati.
E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societario regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile.
In tali società sono ammessi anche i soci non professionisti (di puro capitale), ma l'attività professionale dovrà in ogni caso essere svolta unicamente dai soli soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi o Collegi.
La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
La società tra professionisti potrà essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Prevista l’abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza).


4.3. Semplificazioni in materia di società (art. 4-undecìes, commi 8 - 15)

Il maxi-emendamento prevede anche misure che investono pesantemente il diritto societario, i rapporti e le competenze dei professionisti.
1) Eliminati i dubbi sulla trasferibilità delle quote di Srl con scrittura firmata digitalmente: viene infatti stabilito che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, disciplinato dal comma 1-bis dell'art. 36 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, "è in deroga al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

2) A partire dal 1° gennaio 2012, le SRL senza Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo una schema semplificato, le cui voci e struttura dovranno essere adottato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3) Viene aggiunto un nuovo comma all'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che stabilisce quanto segue:
"4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

Per effetto di tale modifica si prevede che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma1, letterab) (ossia il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e dicurare il loro aggiornamento che, ai sensi della normativa vigente, è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa edicontrollo).
In sostanza, vengono così azzerati gli organismi di vigilanza in quanto le relative funzioni potranno essere attribuite ai collegi sindacali.

4) Prevista la sostituzione dell’articolo 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti).
Nella nuova versione, in materia di organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, si stabilisce che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un unico sindaco o di un revisore, anzichè di un collegio sindacale come attualmente previsto.
La nomina del sindaco è obbligatoria:
a) quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo richiesto per le Spa, e cioè di 120mila euro,
b) quando la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato,
c) quando la SRL controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti,
d) quando la SRL ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei parametri indicati dall'art. 2435-bis del Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero:
♦ totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000;
♦ ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
♦ dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
.

5) Prevista modifiche all'articolo 2397 (Composizione del Collegio).
Per le società aventi capitale sociale inferiore a un milioni di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo possa essere composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

6) Il comma 15 dell'art. 4-undecies è dedicato alle società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile.
Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.


4.4. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 4-duodecies)

Vengono apportate rilevanti modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
1) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 01).

2) Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40, comma 02).

3) Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43, comma 1).

4) Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore (art. 44-bis).

5) Sostituito anche l'art. 72 (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli).

- Si riporta il testo del:
. Maxi-emendamento alla legge di stabilità per il 2012 - Versione pervenuta al Senato il 9 novembre 2011.


5. 9 NOVEMBRE 2011 - Il Governo e il Relatore presentano altri due emendamenti

Il Governo presenta un emendamento all'art. 5 della legge di stabilità nel quale si prevede una riduzione del 60% delle tasse in Abruzzo.
La ripresa della riscossione delle tasse ai cittadini colpiti dal sisma dell’Abruzzo “avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
L’ammontare dovuto per ciascun titolo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%
.

- Si riporta il testo dell':
. Emendamento presentato dal Governo alla legge di stabilità per il 2012 il 9 novembre 2011.


Il relatore Massimo Garavaglia presenta un emendamento che stanzia 450 milioni di euro per il comparto sicurezza nel 2012:
- 200 milioni per il ministero della Difesa;
- 220 milioni per Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco;
- 30 milioni per la Guardia di Finanza.
Altri 100 milioni stanziati per l’edilizia scolastica.

- Si riporta il testo dell':
. Emendamento presentato dal Relatore Massimo Garavaglia alla legge di stabilità per il 2012 il 9 novembre 2011.


6. 10 NOVEMBRE 2011 - Presentato un nuovo emendamento "omnibus" - Via libera in commissione Bilancio al DdL di stabilità

Via libera della commissione Bilancio del Senato al ddl stabilità. Sono state approvate sia le proposte di modifica contenute nel maxiemendamento presentato dal governo, sia quelle del relatore, Massimo Garavaglia, che oggi ha aggiunto un emendamento "omnibus" ai tre presentati ieri.
Ora il testo approderà nell'aula di palazzo Madama che lo licenzierà entro la giornata di sabato.

- Si riporta il testo dell':
. Emendamento "omnibus" presentato dal Relatore Massimo Garavaglia alla legge di stabilità per il 2012 il 10 novembre 2011.

. Se vuoi scaricare una Scheda di lettura del Servizio studi sugli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione Bilancio, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una Scheda di lettura del Servizio studi sugli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione Bilancio, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare gli Emendamenti e ordini del giorno presentati in Commissione Bilancio ai ddl di bilancio e di stabilità, clicca QUI.


7. 11 NOVEMBRE 2011 - Il Senato approva i DdL di stabilità e di bilancio

L'Aula del Senato ha approvato il DdL di stabilità con 156 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 astenuto.
I gruppi di maggioranza hanno votato a favore. I senatori del Pd e del Terzo Polo sono rimasti in Aula ma non hanno partecipato al voto.
Ora il provvedimento passa all'esame della Camera per il via libera definitivo.


8. 12 NOVEMBRE 2011 - Sì definitivo alla Legge di stabilità 2012 da parte della Camera

La Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge, già approvati dal Senato, recanti:
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) (C. 4773 - S. 2968);
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (C. 4774 - S. 2969), nonché la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (C. 4774-Bis - S. 2969).

La Camera ha approvato la legge di stabilità per il 2012, ultimo atto del governo Berlusconi, con 380 voti, 26 voti contrari e due astenuti. La maggioranza si è fermata però a quota 309 (uno in più rispetto alla votazione sul Rendiconto) perché 71 «sì» provengono dal Terzo Polo: 35 Udc, 23 Fli, 6 Api, 4 Mpa, 3 Liberaldemocratici.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2012), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una Sintesi dei contenuti del provvedimento, dal sito della Camera dei Deputati, clicca QUI.


9. 14 NOVEMBRE 2011 - Pubblicazione della legge di stabilità 2012 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 14 novembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 234), la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)".


9.1. La struttura della legge

La legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) si compone di 35 articoli:
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 33 e 35 sono gli articoli che componevano in precedenza la legge di stabilità per il 2012;
- gli articoli riportati in colore arancio sono gli articoli aggiunti dal maxi-emendamento applicativo della lettera della BCE,
- gli articoli 29, 30, 31 e 32 sono gli articoli aggiunti a seguito degli emendamenti presentati al Senato dal Relatore.

Art. 1. (Risultati differenziali)
Art. 2. (Gestioni previdenziali)
Art. 3. (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)
Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
Art. 5. (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)
Art. 6. (Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)
Art. 7. (Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)
Art. 8. (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali)
Art. 9. (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)
Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e societa` tra professionisti)
Art. 11. (Programmazione della ricerca e premialita`)
Art. 12. (Fondo nuovi nati)
Art. 13. (Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)
Art. 14. (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)
Art 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
Art. 16. (Disposizioni in tema di mobilita` e collocamento in disponibilita` dei dipendenti pubblici)
Art. 17. (Semplificazione procedimento distretti turistici)
Art. 18. (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)
Art. 19. (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda)
Art. 20. (Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.)
Art. 21. (Finanziamento opere portuali)
Art. 22. (Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)
Art. 23. (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)
Art. 24. (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attivita` culturali)
Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)
Art. 26. (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)
Art. 27. (Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)
Art. 28. (Modifiche in materia di spese di giustizia)
Art. 29. (Modificazioni dell’articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Art. 30. (Patto di stabilita` interno)
Art. 31. (Patto di stabilita` interno degli enti locali)
Art. 32. (Patto di stabilita` interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
Art. 33. (Disposizioni diverse)
Art. 34. (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)
Art. 35. (Fondi speciali e tabelle)
Art. 36. (Entrata in vigore)

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1) - Risultati differenziali
ALLEGATO 2 (articolo 2, commi 1, 2 e 3)
ALLEGATO 3 (articolo 33, comma 29) - Riepilogo somme versate all’entrata del bilancio dello Stato non riassegnate
Elenco 1 (articolo 3) - RIiduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero - Triennio 2012-2014
Elenco 2 (articolo 4, comma 51)
Elenco 3 (articolo 33, comma 1)

9.2. Entrata in vigore

Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la legge di stabilità per il 2012 entra in vigore il 1º gennaio 2012.


9.3. Qualche altro approfondimento sui contenuti

Garante del contribuente, si cambia (art. 4, commi da 36 a 38)
Dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da organo collegiale (tre membri) si trasforma in organo monocratico.
Viene eliminata la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra i dirigenti dell'amministrazione finanziaria e uffici generali superiori della Guardia di Finanza, a riposo da almeno due anni. Con la conseguenza quindi che il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Riforma degli Ordini professionali (art. 10)
La norma, da una parte, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione, dall'altra, disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.
La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (e dunque entro il 31 dicembre 2012).
Viene eliminato il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista; le parti quindi potranno definire liberamente il compenso.
In arrivo nuove regole per consentire ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa.
La norma prevede che possa essere consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali.
Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti", che potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddette "società multidisciplinare").
Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo alcuni requisiti, tra cui l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.
Possono poi assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, e i cittadini di Stati membri dell'UE in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione.
Sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento.

Zone a burocrazia zero (art. 14, commi da 1 a 6)
La norma dispone in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2013) su tutto il territorio nazionale la disciplina delle zone a burocrazia zero previste dall'articolo 43 del decreto legge 78 del 2010 solo per il Sud.

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Società di capitali e società cooperative (art. 14, commi da 12 a 15)
La norma reca una modifica alla disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6, D. Lgs. n. 231/2001).
Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo.
La norma interviene anche sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali.

. Se vuoi approfondire questo ultimo argomento, clicca QUI.

Si riconosce infine alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest'ultimo richieda maggioranze più elevate.

Certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15)
Sono state dettate norme in mater聩a di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l'obiettivo - come si legge nella relazione illustrativa dell'emendamento del Governo presentato al Senato - di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.
In primo luogo viene introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla PA nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione stessa.
Viene previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
Viene posto l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Si stabilisce inoltre previsto che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pubblico impiego, mobilità (art. 16)
Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede, se ne ricorrono i presupposti, al "licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.
I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.
Viene riconosciuto pure il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Specifica importante: si prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Distretti turistici, semplificazione dei procedimenti (art. 17)
Si interviene sulla normativa sui distretti turistici, istituibili in zone costiere, prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del distretto. Tale semplificazione consiste:
a) nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto a opera della Regione interessata (d'intesa con il Tesoro e con i Comuni interessati e partecipe l'agenzia del demanio);
b) nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l'amministrazione competente (la Regione) non comunica all'interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

Contributo unificato (art. 28)
Aumentano alcuni importi del contributo unificato. Aumentano della metà gli importi per i giudizi di impugnazione. Raddoppiati gli importi per i processi in Cassazione.
Gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.
In relazione all'obbligo di pagamento del contributo unificato la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l'importo unificato già versato nel caso in cui attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga un aumento del valore della causa.
Obbligo per tutte e due le parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.
Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle modifiche al contributo unificato è destinato al Ministero della Giustizia.


9.4. Testo della legge di stabilità 2012 e del Bilancio di previsione e pluriennale

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

. LEGGE 12 novembre 2011, n. 184: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 184/2011 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


LEGGE N. 220 DEL 2010 - LEGGE DI STABILITA' PER IL 2011

1. 15 OTTOBRE 2010 - Il disegno di legge n. 3778 presentato alla Camera

Il 15 ottobre 2010 è statoi presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge (N. 3778), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".
Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013 è stato predisposto sulla base della nuova disciplina prevista dall’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge, clicca QUI.


2. 19 NOVEMBRE 2010 - La Camera approva il disegno di legge recante la legge di stabilità 2011

Il 19 novembre 2010 la Camera, con 303 voti a favore, 250 contrari e due astenuti, ha approvato il disegno di legge recante la legge di stabilità 2011.
Nel testo della legge di stabilità è stato approvato il maxiendamento del Governo.
Il 23 novembre Palazzo Madama inizierà l'esame del disegno di legge in commissione Bilancio, quindi passerà in aula dove il provvedimento sarà definitivamente approvato entro il 10 dicembre.

. Per scaricare il testo del maxiemendamento presentato dal Governo, clicca QUI.

. Per un approfondimento sui contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera, clicca QUI.


3. 7 DICEMBRE 2010 - Il Senato approva il disegno di legge recante la legge di stabilità 2011 e il bilancio dello Stato

Il Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità (S 2464) e il bilancio dello Stato (S 2465).
La legge di stabilità è stata approvata con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti.
Il bilancio dello Stato è stato approvato con 161 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti.

La manovra finanziaria, che oggi si chiama ''legge di stabilità'', è composta da un solo articolo di 171 commi e da numeri e tabelle che 'fotografano' i conti pubblici come sono stati costruiti nel passato e come si proiettano nel futuro.
I punti principali della manovra sono:
- la riforma fiscale,
- i regimi di esenzione ed agevolazione fiscali,
- gli ammortizzatori sociali (1,5 miliardi di euro),
- il rifinanziamento delle missioni internazionali (fondo di 750 milioni di euro per il primo semestre),
- l'ecobonus (55% da spalmare in 10 anni),
- le università pubbliche (800 milioni di euro) e private (25 milioni di euro),
- il nucleare,
- la pubblica amministrazione e
- il Sud.

. Per scaricare il testo delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvata dal Senato, clicca QUI.

. Per scaricare il testo delle Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, approvata dal Senato, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge di stabilità 2011 e visitare il sito del Sole 24Ore, clicca QUI.


4. 21 DICEMBRE 2010 - La legge di stabilità 2011 e il bilancio dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 (Suppl. Ord. n. 281):
- la LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);
- la LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013".

- Si riporta il testo della:
. LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).

. LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.


Legge di stabilità 2011 - Proponiamo un approfondimento di Assonime

Assonime ha illustrato le novità di maggiore rilievo in materia di imposizione diretta e indiretta contenute nella legge di stabilità finanziaria, riassumendole nei seguenti 7 punti.

1) In primo luogo, è previsto un aumento delle sanzioni relative ad alcuni istituti deflattivi del contenzioso e delle sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso.
In particolare, è previsto:
a. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste in caso di accertamento con adesione in tema di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette (e, cioè, delle sanzioni previste dagli artt. 2, comma 5, e 3, comma 3, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n 218); conseguentemente, aumenta da un ottavo ad un sesto la sanzione prevista per l’adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis, del D. Lgs. n. 218/1997) (art. 1, comma 18, della legge di stabilità finanziaria);

b. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste nell’ipotesi in cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione (e, cioè, delle sanzioni previste dall’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997); conseguentemente aumenta da un ottavo ad un sesto la sanzione prevista nell’ipotesi di c.d. “acquiescenza forzata” (15, comma 2-bis, D. Lgs. n. 218/1997) (art. 1, comma 18, della legge di stabilità finanziaria);

c. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste per la definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16, comma 3, e 17 comma 2, del D. Lgs. 472/1997) (art. 1, comma 20, della legge di stabilità finanziaria);

d. l’applicazione, in caso di conciliazione giudiziale della controversia (art. 48, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) di una sanzione pari al “40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante della conciliazione medesima” (in luogo della sanzione precedentemente prevista pari ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo oggetto di conciliazione giudiziale) (art. 1, comma 19, della legge di stabilità finanziaria);

e. l’aumento delle sanzioni previste nell’ipotesi di ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) ed in particolare:
e1) l’aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo della sanzione “nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione” (art. 13, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 472/1997);
e2) l’aumento da un decimo ad un ottavo del minimo della sanzione “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 472/1997);
e3) l’aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo della sanzione "è prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”, nonché l’aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo della sanzione “prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni” (art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 472/1997) (art. 1, comma 20, della legge di stabilità finanziaria);

Le modifiche di cui alle lettere a) e b) “si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011”.
Le modifiche di cui alle lettera c) “si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere a decorre dal 1° febbraio 2011”.
Le modifiche di cui alla lettere d) “si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011”.
Le modifiche di cui alla lettera e) “si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011”.

2) In tema di accertamento l’art. 1, comma 17, della legge di stabilità finanziaria, “al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione”, ha previsto:
• che nell’ambito dei controlli formali delle dichiarazioni si tenga conto anche “di specifiche analisi del rischio di evasione” e
• che gli uffici possono procedere ad accertamento parziale, anche sulla base delle attività istruttorie previste dagli artt. 32, primo comma, numeri da 1 a 4, del d.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), del d.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA).
Tali innovazioni sono state introdotte previa modifica degli artt. 36-ter (controllo formale delle dichiarazioni) e 41-bis (accertamento parziale) del d.P.R n. 600/1973, nonché dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 (rettifica delle dichiarazioni).

3) È stata prorogata fino al 31 dicembre 2011 l’agevolazione per la riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la detrazione prevista da tale agevolazione, tuttavia, dovrà essere ripartita in dieci rate e non più in tre rate (art. 1, comma 48, della legge di stabilità finanziaria).

4) Per quanto riguarda il reddito di lavoro dipendente la legge di stabilità ha definito per il 2011 le modalità attuative della tassazione agevolata degli elementi retributivi incentivanti disposta dall’art. 53 del D.L. n. 78/2010.
L’agevolazione riguarda la tassazione con un’imposta sostitutiva del 10 per cento delle c.d. retribuzioni premianti che risultino corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nel limite di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro (art. 1, comma 47, della legge di stabilità finanziaria).

5) L’art. 1, comma 25, della legge di stabilità finanziaria prevede il finanziamento, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2011, di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o ad enti pubblici di ricerca ( c.d. ricerca contrattuale).
La misura percentuale dell’agevolazione, che spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dall’1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, verrà stabilita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico.
Con questo decreto, di natura non regolamentare, verranno inoltre individuate le tipologie di interventi agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo (100 milioni di euro).
Il credito d’imposta, analogamente al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 280-284, della legge n. 296/2006, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP. Esso, inoltre, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Questo credito d’imposta è utilizzabile “esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

6) In materia di IVA, è previsto un ampliamento dell’imponibilità stabilita per le cessioni di immobili abitativi (art. 1, comma 85, della legge di stabilità finanziaria).
Tali operazioni – in linea generale esenti dall’imposta – sono invece imponibili se realizzate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito sugli immobili ceduti interventi di ristrutturazione entro un determinato periodo di tempo, individuato in quattro anni, che decorre dalla data di ultimazione della costruzione o di esecuzione degli interventi, o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine gli immobili siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni, in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.
In base alla modifica, il periodo decorso il quale le cessioni di cui si tratta non sono più imponibili ma esenti passa da quattro a cinque anni, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2011 saranno esenti le cessioni di immobili abitativi eseguite dai predetti soggetti dopo cinque anni, e non più dopo quattro anni, dalla costruzione o dalla ristrutturazione degli immobili.
L’applicazione dell’IVA consente ai cedenti la detrazione dell’imposta assolta a monte sugli acquisti: la modifica disposta dalla legge di stabilità permetterà, quindi, questa possibilità per un ulteriore anno rispetto a quanto già previsto.

7) È stato modificato il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per garantirne la coerenza con la disciplina dei trasferimenti immobiliari operati con schemi contrattuali diversi dal leasing (art. 1, commi 15-16 della legge di stabilità finanziaria).

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge di stabilità e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


LEGGE N. 191 DEL 2009 - LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010

E' composta di soli due articoli (per un totale di 247 commi) il testo della Finanziaria per il 2010 approvato dalla Commissione Bilancio il 7 dicembre 2009 e all'esame della Camera per il si definitivo.

Con la manovra varata l’azione del Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici.
In continuità con l’azione intrapresa, il disegno di legge finanziaria per il 2010 prevede, tra l’altro, l’utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale senza dar luogo ad un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Sono previsti i seguenti stanziamenti:
- adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;
- sostegno al settore dell'autotrasporto: 400 milioni di euro;
- costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;
- incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell'università: 400 milioni di euro;
- incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;
- stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro; finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;
- scuole private: 130 milioni di euro.

Tra le principali novità in arrivo:
- creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
- proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;
- assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;
- norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);
- invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi;
- acconto Irpef 2009: riduzione del 20%
.

Si riporta il testo della:
. Legge Finanziaria per il 2010 nel testo approvato dalla Commissione Bilancio il 7 dicembre 2009 e attualmente in discussione alla Camera (Atto AC 2396-A).

Si riporta il testo della:
. Legge Finanziaria per il 2010 nel testo approvato dal Senato il 13 novembre 2009 (Atto Senato 1790).


15 dicembre 2009 - Il Governo pone la fiducia
16 dicembre 2009 - La Camera approva


Il giorno 15 dicembre 2009, la Camera dei deputati ha iniziato l’esame del disegno di legge, già approvato dal Senato, concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (C2936-A).
Dopo l’approvazione dell’articolo 1 il Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 2 del provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione Bilancio.
Il 16 dicembre l'Aula ha approvato definitivamente il disegno di legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B). Il Senato torna a riunirsi lunedì 21 dicembre alle ore 18,30, per esaminare le modifiche apportate dalla Camera ai ddl finanziaria (1790-B) e bilancio (1791-B).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato alla Camera (C2936-A), clicca QUI.


22 dicembre 2009 - OK definitivo da parte del Senato

Il Senato ha definitivamente approvato in terza lettura i disegni di legge finanziaria (1790-B) e bilancio (1791-B). La Manovra è passata con 158 voto a favore, 117 contrari e 4 astenuti.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato definitivamente dal Senato (1790-B), clicca QUI.


31 dicembre 2009 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Suppl. Ord. n. 243, la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

- Si riporta il testo della:
. Legge 23 dicembre 2009, n. 191: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).


LA LEGGE N. 203 DEL 2008 - LEGGE FINANZIARIA PER IL 2009

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 (Supplemento Ordinario n. 285), la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2009)”.
La manovra finanziaria per il 2009 è composta da soli 4 articoli ed una serie di saldi e tabelle.
Il provvedimento rimanda alla manovra triennale d'estate (Decreto-Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008) contenente le disposizioni per i prossimi 3 anni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria.

In particolare, vengono previste misure per:
contrattazione collettiva: stanziamento di ulteriori 1.560 milioni di euro;
settore agricolo: aliquota Irap all'1,9% confermata in via definitiva;
autotrasporto: indennità autotrasportatori e tasse automobilistiche;
fondi ed enti previdenziali: adeguamento dei trasferimenti dallo Stato;
riscaldamento: zone svantaggiate e coltivazione in serra;
ristrutturazioni edilizie: IVA e IRPEF per ristrutturazioni della casa, agevolazioni sulla ricostruzione/ristrutturazione di edifici colpiti dal terremoto del Belice;
scuola: 19% per l'asilo nido;
insegnanti: detrazione fino a 500 euro per aggiornamento professionale autonomo;
trasporto pubblico: detrazione del 19% degli abbonamenti fino a 250 euro l'anno.


. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 203, clicca QUI.

LA LEGGE N. 244 DEL 2007 - LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

Il testo della legge

Pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

Si riporta il testo della legge Finanziaria 2008, con la guida alla lettura elaborata da Il Sole 24 Ore:
. PARTE PRIMA – Art. 1, commi 1 – 124.
. PARTE SECONDA – Art. 1, commi 125 – 331.
. PARTE TERZA – Art. 1, commi 332 – 387; Art. 2, commi 1 - 265.
. PARTE QUARTA – Art. 2, commi 266 - 602.
. PARTE QUINTA – Art. 2, commi 603 - 642; Art. 3, commi 1 - 164.


Contenuto

La Legge Finanziaria 2008 si compone di tre soli articoli e di 1.193 commi, così suddivisi:
Disposizioni di carattere finanziario (Art. 1: commi 1-4);
Disposizioni in materia di entrata (Art. 1: commi 5-374);
Interventi sulle missioni (Art. 1: commi 375-387, Art. 2 e Art. 3: commi 1-150);
Norme finali (Art. 3: commi 151-164).

La Finanziaria per il 2008 contiene una serie di detrazioni, alcune nuove, altre riproposte o integrate da nuove opportunità.
Sono previste:
a) agevolazioni per l'acquisto dei computer da parte dei collaboratori, compresi i titolari di assegni di ricerca,
b) detrazioni per chi ha una casa in affitto o per i giovani che se ne vanno da casa di mamma e papà;
c) bonus per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e per le spese per l'asilo nido del bebè;
d) detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro;
e) detrazioni per famiglie numerose;
f) riduzione ICI per l’abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro;
g) detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale;
h) detrazioni per le ristrutturazioni edilizie;
i) proroghe delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
.

Facciamo presente che la legge n. 244/2007 ha già subito modifiche per effetto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, concernente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", cosiddetto "Decreto Milleproroghe".


La FONDAZIONE LUCA PACIOLI, con il documento n.1 del 11 gennaio 2008 e con il documento n.4 del 13 febbraio 2008, entrambi dal titolo "Principali misure fiscali contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244", ha illustrato gli interventi più rilevanti in materia tributaria adottati con la legge n. 244/07.
Le molte disposizioni introdotte vengono esposte secondo il seguente ordine:
• interventi in materia di imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
• interventi in materia di IRAP;
• interventi in materia di ICI;
• interventi in materia di IVA;
• interventi in materia di accertamento tributario;
• interventi sugli adempimenti dei contribuenti;
• interventi sul settore delle attività professionali
.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


Alcuni punti di rilievo

Codice dell'amministrazione digitale (art. 1, comma 120).
Slitta al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica (CIE) e dalla carta nazionale dei servizi (CNS).

Reddito agrario (art. 1, comma 176).
E' considerata produttiva di reddito agrario anche la coltivazione di vegetali per conto terzi.

Fattura elettronica (art. 1, comma 209 - 214).
Diventerà obbligatoria la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con la Pubblica Amministrazione e gli Enti pubblici nazionali.
In apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà definire le regole tecniche per rendere operativa tale fatturazione.

Bollo telematico (art. 1, comma 205)
Rideterminata la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese: passa da 42,00 a 17,50 euro.

Istituiti i gruppi di acquisto solidali (art. 1, commi 266-268).
I "gruppi di acquisto solidale" sono i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di aomministrazione e di vendita.

Commercianti (art. 1, comma 269).
Ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali sarà necessario che siano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione accessoria, poi, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi.

Taglio dei ministri (art. 1, commi 376 e 377 ).
A partire dal Governo successivo a quello in carica, riduzione a 12 dei ministri e a un massimo di 60 del numero totale dei componenti del Governo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari.
Inoltre la composizione del Governo deve essere in linea con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione.

Tutela dei consumatori (art. 2, commi 196 - 198).
Attraverso convenzioni tra le Camere di Commercio, i Comuni e le Prefetture dovranno essere disciplinate le attività di verifica sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi al consumatore finale, il quale potrà inviare le proprie segnalazioni all'Ufficio Prezzi che dovrà essere opportunamente pubblicizzato dalle Camere di Commercio presso cui è istituito.

Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 2, commi 199 - 201).
E' istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare (art. 2, comma 356).
Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e avrà anche una sede referente a Foggia.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ("Milleproroghe"), a decorrere dal 15 gennaio 2008, l' "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", avrà sede in Foggia e sarà posta sotto la vigilanza del Ministero della salute.

Registro dei dottori in Chiropratica (art. 2, comma 355).
Viene istituito, presso il Ministero della Salute, un registro dei dottori in chiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.

Class action (art. 2, commi 444 - 449).
Istituita e disciplinata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, come strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in linea con i principi della normativa comunitaria volti a innalzare i livelli di tutela.

Posta elettronica certificata (art. 2, commi 589 2 590).
Il CNIPA è chiamato a verificare il rispetto dell'obbligo di utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni in misura superiore al 50% della corrispondenza inviata.
Il mancato rispetto della quota comporta la riduzione, nell'esercizio successivo, del 30% delle risorse per le spese di invio della corrispondenza cartacea.

Servizi VOIP (art. 2, commi 591 - 593)
Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute, dal 1° gennaio 2008 o dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di telefonia, a utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VOIP).

Arbitrato per le Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche (art. 3, commi 19 - 23).
Si vieta alle Pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi o, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.


Dal sito GovernoInforma - Comunicazione dialogo con i cittadini segnaliamo un documento nel quale vengono brevemente descritte le "100 buone notizie per gli italiani" contenute nella Finanziaria 2008.

. Se vuoi scaricare il documento Sfoglia le "100 buone notizie" della manovra, clicca QUI.


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Pubblicato su: 2009-03-23 (47186 letture)

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