MANIFESTAZIONI E CONCORSI A PREMIO
LE MANIFESTAZIONI A PREMIO E I CONCORSI A PREMIO
NOZIONI E COMPETENZE
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1. Concetti generali
Le manifestazioni a premio, che consistono in concorsi ed operazioni a premio di ogni specie, sono promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi oppure la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi comunque fini anche in parte commerciali.
Il premio ha lo scopo di invogliare all'acquisto o alla vendita del prodotto o del servizio reclamizzato o di richiamare l'attenzione sull'impresa promotrice dell'iniziativa e sui prodotti o servizi da essa offerti.
Le manifestazioni a premio non vanno confuse con le "manifestazioni di sorte locali", quali: lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza, ecc., per la cui autorizzazione sono competenti il Prefetto e il Sindaco.
Le manifestazioni a premio si distinguono in "operazioni a premio" e "concorsi a premio".
Le operazioni a premio sono iniziative pubblicitarie, aventi finalità commerciali, che prevedono l’offerta di premi o di regali a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
I concorsi a premio sono invece iniziative pubblicitarie, aventi fini commerciali, che prevedono l'assegnazione di premi in base al caso o all'abilità anche senza alcun acquisto o vendita di prodotti o servizi.
Sia i concorsi che le operazioni a premio possono essere svolti non solo a favore dei consumatori finali ma anche di altri soggetti, quali i rivenditori, gli intermediati, i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.
2. Nuove regole per le manifestazioni o concorsi a premio
Dal 12 aprile 2002 è radicalmente cambiata la disciplina di concorsi e operazioni a premio.
La manifestazioni e i concorsi a premio sono ora regolamentati:
- dal DPR n. 430 del 26 ottobre 2001 e
- dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 28 marzo 2002, n. 1/AMTC.
2.1. Le operazioni a premio
Chi intende svolgere un'operazione a premio deve autocertificare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresente, il regolamento di disciplina dell'iniziativa e conservarlo nella sede legale per tutta la durata dell'operazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
La durata delle operazioni a premio è prevista nel termine di 5 anni.
La consegna del premio deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'iniziativa o nel più breve termine indicato nel regolamento.
Nelle operazioni a premio la cauzione non è dovuta se il premio viene corrisposto all´atto dell´acquisto del prodotto o del servizio oggetto della promozione.
2.2. I concorsi a premio
Per indire concorsi a premio è sufficiente comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico l´intenzione di svolgere l´iniziativa promozionale, compilando l´apposito modulo e allegando il regolamento della manifestazione e la prova del versamento di una cauzione a favore dello stesso Ministero e pari al valore netto dei premi messi in palio.
La durata massima dei concorsi a premio è di un anno.
La consegna del premio deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'iniziativa o nel più breve termine indicato nel regolamento.
2.3. Esclusioni
Secondo quanto stabilito all'art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, successivamente modificato dall'art. 7, comma 9, L. 3 maggio 2004, n. 112 e dal comma 1 dell’art. 22-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in àmbito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
2.4. Manifestazioni vietate
Secondo quanto stabilito all'art. 8 del D.P.R. n. 430/2001, non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore
al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di
comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;
e) sono violate le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 430/2001, ad eccezione di quelle relative all'invio della documentazione.
2.5. Le funzioni della Camera di Commercio
Per garantire la regolarità e la trasparenza della procedura dei concorsi a premio, la legge richiede che per il sorteggio e l'assegnazione dei premi sia presente un notaio o un funzionario della Camera di Commercio competente per territorio.
Il funzionario camerale, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, verifica la regolarità amministrativa dell'iniziativa, redige e trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il processo verbale di chiusura del concorso.
La richiesta del funzionario camerale va effettuata con un apposito modello.
Per tale intervento, la Giunta di ciascuna Camera di Commercio può deliberare l'applicazione di un particolare diritto di segreteria.
Al fine di conoscere gli importi da pagare al momento della richiesta della presenza di un funzionario camerale, si consiglia, pertanto, di contattare la Camera di Commercio competente per territorio .
2.6. Sanzioni e controlli
. Per una descrizione dettagliata delle sanzioni e dei controlli, clicca QUI.
3. Le novità introdotte dal D.L. n. 112/2008
Con l'entrata in vigore (25 giugno 2008) dell'art. 34 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 152 della G.U. n. 147 del 25 giugno 2008), si è stabilita, a decorrere dal 25 giugno 2008, l'abrogazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1998 e si è proceduto all'attribuzione ai Comuni delle funzioni esercitate dalle Camere di Commercio, oltre che in materia di verificazione prima e periodica degli strumenti di misura, anche in materia di concorsi a premio.
Tale articolo ha, infatti, abrogato l'art. 20 del D. Lgs. n. 112/98, con il quale erano state attribuite alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (UU.PP.I.C.A.).
A fronte di tali novità, le Camere di Commercio sono state costrette a sospendere, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge e in attesa della conversione del provvedimento in legge, le seguenti attività:
- verificazione prima e periodica degli strumenti di misura;
- controlli in materia di sicurezza e conformità dei prodotti;
- saggio dei metalli preziosi;
- interventi in concorsi a premio;
- attività sanzionatoria;
- attività relative ai cronotachigrafi digitali (con esclusione del rilascio delle carte).
3.1. Soluzione di emergenza
Per far fronte ad effettive situazioni di necessità ed urgenza, ossia a situazioni in cui i soggetti promotori di concorsi a premio, per estrazioni da tenersi prima del 23 agosto 2008 (termine massimo per la conversione del decreto legge), non siano in grado di reperire un Notaio, UnionCamere e ANCI hanno siglato un protocollo d'intesa, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Camera di Commercio e dal Sindaco del Comune interessato.
Con questo Protocollo d'intesa i Comuni interessati potranno delegare temporaneamente (fino alla data di conversione del decreto legge) alla Camera di Commercio lo svolgimento delle funzioni del Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento agli interventi in concorsi a premio.
3.2. La legge di conversione abroga l'art. 34 del D.L. n. 112/2008
Con la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'articolo 34 è stato sppresso e pertanto tutto è tornato come prima.
. Se vuoi approfondire i contenuti di tale manovra e scricare il testo del D.L. n. 112/2008 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.
4. Le novità previste dal D.L. n. 39/2009, convertito dalla L. n. 77/2009
L'art. 12, comma 1, lett. o), del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009, e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009, ha previsto novità in materia di concorsi a premio.
In particolare viene previsto l'obbligo della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Il soggetto promotore/delegato, in base alle nuove disposizioni, dovrà:
1. Presentare la comunicazione di avvio del concorsi a premio al Ministero dello Sviluppo Economico almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione;
2. Avvalersi delle nuove modalità telematiche di trasmissione del modello Prema CO/1, utilizzando il portale www.impresa.gov.it e disponendo di una smart card o di un dispositivo USB;
3. Allegare alla comunicazione il Regolamento e la copia conforme del documento relativo all'avvenuto versamento della cauzione;
4. Comunicare la chiusura del concorso mediante la trasmissione, sempre on line, del modello Prema CO/2, accompagnato dal verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario camerale.
La comunicazione dovrà avvenire tramite un apposito modulo, che dovrà essere approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale spetta anche il compito di determinare, con un apposito decreto o con circolare, le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
Il decreto prevede anche che, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, venga applicata la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.
La sanzione verrà raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne sia stato vietato lo svolgimento.
La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati.
5. D.I. 5 luglio 2010 - Prevista una fase di sperimentazione di sei mesi per l'applicazione delle nuove norme - Cambiano i termini di comunicazione al Ministero
Come stabilito dall’art. art. 12, comma 1, lett. o), del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, con decreto interdirigenziale del 5 luglio 2010, emanato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendo che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne devono dare comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi
Queste, in sintesi, le novità rilevanti.
1) I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne devono dare comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet http://www.impresa.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione digitale, fornendo:
a) il regolamento del concorso;
b) la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione.
2) La trasmissione della comunicazione e dei documenti ad essa allegati, effettuata con il sistema telematico, equivale ad adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 430/2001.
3) Per consentire meccanismi di gradualità, il termine relativo all'obbligo della presentazione della comunicazione esclusivamente in modalità telematica e' differito di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto (si ricorda che il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010).
L'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, fermo restando in questo caso il vigente termine di comunicazione, si applica anche per le operazioni a premio con la medesima decorrenza differita di sei mesi.
4) Quanto all'anticipo della comunicazione ad almeno quindici giorni prima dell'inizio del concorso a premio, si applica alle manifestazioni che hanno inizio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 25 agosto 2010).
Pertanto, per tutti i Concorsi che hanno inizio dal 25 agosto 2010 entra in vigore l'obbligo di comunicazione al Ministero almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione a premio.
5) Nel periodo di sei mesi intercorrenti tra la data di pubblicazione del presente decreto (26 luglio 2010) e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica (24 gennaio 2011) e' prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliano utilizzare il servizio.
Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica e' consentito alle imprese di utilizzare le forme tradizionali di trasmissione.
Dal 25 gennaio 2011 il servizio Prema on-line diventerà l'unico canale per trasmettere le comunicazioni sulle Manifestazioni a premio al Ministero dello Sviluppo Economico.
IN SINTESI:
Le comunicazioni potranno essere trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XIX - Manifestazioni a Premio:
A) Se si dispone di firma digitale, attraverso i seguenti canali:
- SERVIZIO PREMA on-line, tramite il Portale delle Imprese;
- POSTA ELETTRONICA all'indirizzo: m.premio@sviluppoeconomico.gov.it.
B) Se non si è ancora dotati di firma digitale - e comunque entro e non oltre la data del 25 gennaio 2011, mediante:
- SPEDIZIONE POSTALE O CORRIERE al seguente indirizzo:
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. MCCVNT - Divisione XIX - MANIFESTAZIONI A PREMIO
Via Molise, 2 - 00187 ROMA (RM)
A partire dal 25 gennaio 2011 il SERVIZIO PREMA on-line, diventerà l'unico canale per trasmettere le comunicazioni sulle manifestazioni a premio al Ministero dello Sviluppo Economico.
6. MAGGIO 2012 - Apertura di Prema on-line alle Camere di Commercio
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere e le principali Camere di Commercio, ha implementato, ammettendo l’accesso diretto da parte delle Camere di Commercio, il servizio telematico "Prema on-line" utilizzato dalle imprese per la trasmissione della documentazione relativa ai concorsi a premio.
Si ricorda che, con la pubblicazione del Decreto direttoriale n. 2010/19313 del 5 luglio 2010, il sistema "Prema on-line", accessibile con dispositivo di firma digitale per mezzo del portale delle imprese, è divenuto l’unico mezzo di comunicazione relativo ai concorsi a premio, a partire dal 25 gennaio 2011.
Il sistema "Prema on-line" è un sistema digitale realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il quale le imprese possono trasmettere al Ministero la documentazione relativa ai concorsi e alle operazioni a premio – quali i modelli per la comunicazione di inizio/fine concorso - direttamente in formato elettronico, avvalendosi a tal fine dell’apposita piattaforma digitale disponibile sul sito impresa.gov.it.
L'apertura della nuova procedura informatica alle Camere di Commercio semplifica gli adempimenti delle imprese nella fase conclusiva dei concorsi a premio e migliora la tutela del consumatore per la corretta aggiudicazione dei premi.
Nei prossimi mesi, le Camere di Commercio a cui le imprese si rivolgeranno per gli adempimenti previsti in fase di assegnazione dei premi dall’art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, potranno acquisire direttamente dal servizio telematico tutta la documentazione trasmessa dai soggetti promotori o loro delegati, senza richiedere loro il cartaceo.
Non sarà più l’impresa ma la Camera di Commercio a inoltrare al Ministero il verbale di chiusura.
Qualora per il singolo concorso il Ministero abbia emesso determinati atti non caricati su Prema on-line, l’impresa sarà comunque tenuta a consegnarli, spontaneamente o su richiesta, alla Camera di Commercio che dovrà redigere il processo verbale delle operazioni svolte per il concorso a premio.
L’accesso da parte delle Camere di Commercio avverrà nel pieno rispetto del Codice per la protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.
La nuova procedura trova immediata applicazione per le imprese che si avvalgono di quelle Camere di Commercio che aderiscono al periodo sperimentale.
Per le altre sarà necessario attendere la data di entrata a regime del nuovo sistema.
7. MANIFESTAZIONI A PREMIO - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito agli ambiti di applicazione e ai casi di esclusione
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 20 novembre 2014, Prot. 0205930, ha fornito chiarimenti in merito agli ambiti di applicazione generali, fissati dall’art. 1, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 430/2001 e agli ambiti di esclusione individuati espressamente dall’art. 6, comma 1 dello stesso decreto.
La nota, emanata per rispondere a quesiti e segnalazioni formulate da varie Associazioni, si concentra su taluni casi di esclusione dal novero delle manifestazioni a premio di specifiche tipologie di promozioni commerciali a carattere premiale, le cui caratteristiche organizzative sono del tutto omologhe alle fattispecie dei concorsi e delle operazioni a premio disciplinate dal D.P.R. n. 430 del 2001.
In particolare, la nota riguarda i limiti entro i quali, in presenza di alcune specifiche tipologie di iniziative professionali, non trovano applicazione le prescrizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sulle manifestazioni a premio.
Prescrizioni e divieti che vanno ora letti anche alla luce delle prescrizioni introdotte dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, secondo cui le disposizioni recanti divieti e restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche vanno in ogni caso interpretate e applicate “in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale”, nel rispetto del principio costituzionale secondo cui l’iniziativa economica privata è libera, secondo condizioni di piena concorrenza e parti opportunità tra tutti i soggetti , presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmo e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
Nello specifico, i chiarimenti forniti dal Ministero attengono:
a) alla fattispecie di cui alla lett. a), dell'art. 6, del D.P.R. n. 430/2001, relativa ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in àmbito commerciale o industriale (Punto 2);
b) alla fattispecie di cui alla lett. c-bis), introdotta dal comma 1 dell’art. 22-bis, D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014, relativa alle manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta (Punto 3).
Per quanto riguarda la fattispecie di esclusione di cui alla lett. a), il Ministero fa due precisazioni:
1) la fattispecie in questione riguarda le iniziative premiali basate sulle capacità e sull'abilità dei partecipanti di produrre opere di carattere letterario, artistico o scientifico, oppure progetti o studi in ambito commerciale o industriale e non generici lavori o prestazioni non aventi tali specifiche caratteristiche;
2) perché la manifestazione rientri in tale esenzione, dovrà trattarsi di concorsi per i quali non si richieda nessun preventivo acquisto, in quanto c'ò farebbe prevalere lo scopo commerciale dell'iniziativa rispetto ad altri fini di carattere più generale, per i quali i premi risultino configurabili, alternativamente, come;
- corrispettivo di prestazione d'opera;
- riconoscimento del merito personale o
- titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.
Per quanto riguarda la fattispecie di esclusione di cui alla lett. c-bis), il Ministero chiarisce che la promozione e la "determinata spesa" che danno diritto al conferimento del "buono" possono indifferentemente essere riferite:
- ad un unico prodotto o servizio;
- a più prodotti o servizi;
- all'intera spesa presso i punti vendita interessati.
Così il buono può essere riconosciuto a fronte dell'acquisto di un certo prodotto o categoria di prodotti (ad es. alimenti per la colazione), o a fronte di una spesa "generica" che, magari, raggiunga un importo minimo (ad es. a fronte di 50 euro spesi, viene riconosciuto uno sconto del 20% sulla spesa successiva).
Cos' con l'espressione "buoni" si intendono:
- sia i "buoni acquisto", che danno diritto di ricevere gratuitamente uno o più prodotti e/o servizi fino al conseguimento dell'importo nominale del buono;
- sia i "buoni sconto", che danno diritto a sconti, percentuali o di importo pari al loro valore nominale, sul prezzo dei prodotti e/o servizi per il cui acquisto vengono utilizzati.
Detti buoni possono:
- assumere forma materiale o digitale, quali codici promozionali, codici sconto, coupon elettronici, ecc.;
- prevedere limitazione circa i prodotti con essi acquistabili o scontabili, purchè la restrizione sia operata per categoria di prodotti (ad es. il buono sconto del 20% maturato a fronte di una spesa generica potrà essere speso solo sul banco frigo) e consentendo ampia libertà si scelta alla spesa successiva.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Si riporta un approfondimento dell’argomento a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
Manifestazioni a premio. La nuova normativa e le competenze delle Camere di Commercio.
. Se vuoi visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Concorsi e Operazioni a premio, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento e consultare le F.A.Q riguardo la disciplina delle manifestazioni a premio, pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (aggiornamento a marzo 2019), clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430: Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
. Ministero delle attività produttive – Direzione Direzione Generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – Circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC: Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova disciplina sulle manifestazioni a premio (DPR 26 ottobre 2001, n. 430).
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni – Circolare del 12 aprile 2002, n. 32/E: D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 recante regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali.
. Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – Parere del 17 aprile 2002, Prot. 504334: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) - Art. 52, comma 17. Esercizio di attività in sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni – Risoluzione n. 368/E del 22 novembre 2002: IVA - Trattazione delle operazioni a premio con corresponsione di contributo. Istanza di interpello.
. D.L. 28 aprile 2009, n. 39: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
(Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77). Art. 12, comma 1, lett. o).
. Decreto Interdirigenziale 5 luglio 2010: Rideterminazione della disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni della legge 24 giugno 2009, n. 77.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione X - Manifestazione a Premio - Nota del 20 novembre 2014, Prot. 0205930: Manifestazioni a premio. Applicazione dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
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